In risposta al messaggio di kalasaya del 05/11/2017 alle 13:22:50Interessante intervento, grazie.
Scusate se faccio un copia incolla di tutto stà roba, comunque secondo me è meglio non bere in camper per la strada: CAMBIA NULLA MOTORE SPENTO O ACCESO TI DIRO' DI PU' SE SEI SOLO IN AUTO, E SEDUTO DIETRO, DAVANTI LATONON GUIDA MA SEI SOLO ED UBRIACO SEI CMQ IN GUIDA IN ISTATO DI EBBREZZA MOTORE SPENTO O NO, PERSINO SE SEI A POCHI METRI DALL'AUTO MA SOLO. Con la sentenza 11 dicembre 2013 n. 45514, la cassazione penale è recentemente tornata a pronunciarsi sulla legittimità dell’alcooltest effettuato su soggetti che, pur se al volante della loro auto, risultavano in posizione di “fermata”. Il caso in questione riguardava il signor P.E., il quale, era stato condannato con sentenza del Tribunale di Venezia in data 11 marzo 2010 per il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, II comma, D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (o “Codice della Strada”, nel seguito “C.d.S.”), condanna poi confermata dalla Corte di Appello di Venezia. In particolare il P.E., sottoposto al alcooltest, risultava sedere al volante della propria vettura con un tasso alcolemico pari ad 1,61 g/l, in occasione della prima prova, ed 1,79, g/l in occasione della seconda prova. La particolarità dell’accertamento in questione risiede nel fatto che gli agenti incaricati avessero eseguito l’alcooltest quando il conducente era in posizione di “fermata”, intesa come temporanea sospensione della marcia ex art. 157 C.d.S. – Sul punto occorre sottolineare che la Giurisprudenza penale conosce almeno due distinti orientamenti: un primo orientamento (maggioritario) che riconosce la rilevanza penale dell’essere in stato di ebbrezza alla guida del proprio veicolo in posizione di “fermata”, ed un secondo orientamento (minoritario, ma tuttora vivo) che, invece, ritenere penalmente rilevante tale condotta solo in presenza della prova che il conducente abbia già circolato in stato di ebbrezza. 1)L’orientamento maggioritario: la “fermata” quale momento della guida La sentenza in commento prende a fondamento il noto orientamento a fronte del quale, affinché si perfezioni il reato di guida in stato di ebrezza, non sarebbe necessario che il conducente tenga un “comportamento dinamico”, cioè che stia movimentando il mezzo. Prima di tutto occorre ricordare che l’art. 186, I comma, C.d.S. punisce colui che viene sorpreso a “guidare in stato di ebbrezza sotto l’effetto di sostanze alcoliche”. Il concetto di “guida” potrebbe essere inteso nella sua accezione dinamica (l’atto di guidare, inteso come l’azione di muovere il mezzo) oppure nella sua accezione letterale (l’atto di essere alla guida del mezzo, inteso come l’occupare la posizione del pilota e avere la possibilità di muovere il mezzo). Secondo alcune sentenze più risalenti, occorrerebbe prendere in considerazione quest’ultimo significato della suddetta parola. Si sostiene, infatti, che “in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcooltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto” (Cass. Pen. 37631/2007). Quindi, in buona sostanza, essendo la “fermata” un momento della “guida” del veicolo, si deve interpretare il dettato dell’art. 186, I comma, C.d.S., quale inclusivo anche dell’azione di sostare in fermata sotto l’effetto di alcolici. Dunque, applicando questa tesi, il conducente sotto l’effetto di alcolici che venga sottoposto all’alcoltest (dall’esito positivo) mentre è fermo in un area di sosta mentre siede alla posizione di guida della sua vettura, rischierebbe una condanna penale per guida in stato di ebbrezza. L’orientamento minoritario: la necessità di provare l’avvenuta circolazione del mezzo Secondo della giurisprudenza parimenti autorevole, però, non sarebbe affatto scontato che il solo trovarsi alla guida del mezzo in posizione di fermata integri il reato in parola. Infatti “ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trova all’interno del veicolo (nella specie in stato di alterazione, nell’atto di dormire con le mani e la testa sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico” (Cass. Pen., Sez. V, n. 10476/2010). Tale tesi non è affatto peregrina ed è sostenuta tutt’oggi da alcune sezioni della Suprema Corte. Su una questione analoga, si può ricordare, altresì, la nota Cass. Pen, Sez. V, n. 30209/2013, con la quale gli Ermellini asserivano che l’automobilista in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma che veniva sottoposto ad accertamento mentre era fermo in un’apposita area di sosta, non poteva essere condannato per il reato di cui all’art. 187 C.d.S. (rubricato “guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”, la cui formulazione letterale è simile a quella del reato “gemello” di cui all’art. 186 C.d.S.) In questo caso, la decisione della Corte si basava essenzialmente sul fatto che non vi era alcuna prova che il conducente avesse materialmente guidato l’auto, avendo egli dichiarato di avere assunto la droga proprio nel luogo ove gli agenti accertatori avevano proceduto ad effettuare il test. Tale circostanza non veniva provata nemmeno dalla procura durante il processo e, dunque, secondo la Cassazione, non si poteva procedere alla condanna del suddetto conducente in quanto non era possibile dare la piena prova della circolazione del mezzo e, dunque, del perfezionamento del reato contestato. In conclusione, secondo questa seconda tesi, in assenza della prova della avvenuta conduzione nel traffico veicolare da parte del conducente in stato di alterazione (da alcool o da sostanze stupefacenti), non è possibile provvedere alla condanna penale di quest’ultimo per guida in stato di ebbrezza. Conclusioni: Esistono sostanzialmente due tesi che riguardano l’applicazione del reato di cui all’art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) in caso di conducente che si trovi al volante in posizione di “fermata”. Una prima tesi, meno garantista, che considera la “fermata” quale momento della “guida” e, dunque, come atto che ben può integrare la condotta penalmente rilevante prevista dal suddetto reato; Una seconda tesi (se vogliamo, più attenta alle ragioni sostanziali che hanno indotto il legislatore ad introdurre il rato di guida in stato di ebbrezza) che ritiene penalmente rilevante la condotta del “condurre” il veicolo in stato alterato, in quanto solo in quel caso si creerebbe il pericolo per i terzi che la legge penale mira a evitare/sanzionare. Entrambe le tesi sono valide e tuttora vive nei tribunali penali, anche se si deve ricordare che la prima delle due trova maggior favore nelle corti territoriali. Apparentemente, però, l’orientamento più garantista (numero 2) risulta preferibile, perlomeno sul piano logico, perché più concreto e meno legato ai formalismi. Applicando tale tesi, infatti, si eviterebbe il rischio di stravolgere il dettato della norma e di sanzionare, non l’atto dell’aver circolato in stato di ebbrezza, ma lo stato di ebbrezza in quanto tale, che (a parere di chi scrive e senza voler minimizzare la gravità del problema dell’alcolismo e/o dell’abuso di sostanze stupefacenti per chi ne è avvezzo o vittima) può risultare di per sé innocuo nei confronti dei terzi. Ad ogni modo, se anche si decidesse di sposare la seconda delle due tesi di cui sopra, si deve ricordare che, dal punto di vista operativo, gli agenti accertatori, una volta accertato lo stato di alterazione di un soggetto fermato, provvederanno sempre a fare la opportuna segnalazione in procura a prescindere dallo stato in cui si trova il veicolo condotto dal conducente (in fermata o movimento). Sarà onere del conducente, quando verrà raggiunto dal provvedimento penale di condanna, nominare un difensore di fiducia (o mantenere il difensore assegnato d’ufficio) e promuovere l’opposizione al predetto provvedimento; solo in questa sede sarà possibile utilizzare la giurisprudenza di cui alla seconda delle due tesi sopra esposte. Boffalora sopra Ticino (Milano), 16 gennaio 2014 avv. Giuseppe Paolo Rai....
In risposta al messaggio di ezio59 del 05/11/2017 alle 21:11:40Esiste anche la sosta di emergenza. Ok, una ubriacatura improvvisa appare difficile... ma se dico che avevo un colpo di sonno e non riuscivo a guidare, può configurarsi come tale ? Questo anche e soprattutto nel caso del colpo di sonno, che a me non arriva mai dopo 10 ore di guida ma mediamente nella prima ora, e l'ho pagata anche cara.
Io farei due distinzioni principali: 1) mi fermo in campeggio, area di sosta, parcheggio con possibilità di sosta notturna, ceno e bevo tanto da ubriacarmi, poi vado a letto e dormo. Nessuno mi potrà mai dire nulla! 2)mi accorgo di aver esagerato nel bere e mio fermo lungo la strada anche in una piazzola di sosta temporanea. Una pattuglia passa e notando il camper non sa cosa sia successo e si ferma. Qui scatta il buonsenso che ci deve essere da entrambe le parti. Di solito se gli agenti vengono accolti con garbo e cortesia non succede nulla, ma se invece vengono aggrediti verbalmente con arroganza si impegnano a fare ancora meglio il loro lavoro con professionalità. Poi non dico che non ci sia l'eccezione che non conferma la regola
In risposta al messaggio di chorus del 05/11/2017 alle 15:02:56no. perchè altrimenti, bisognerebbe multare per campeggio abusivo, tutti quei poveri disgraziati costretti a vivere in macchina, gli zingari al di fuori degli spazi a loro dedicati, tutti i camionisti, e chiunque mangi/beva qualcosa o riposi dentro la propria auto.
In altre parole poiché il camper è un veicolo con una doppia adibizione: (i) mezzo di trasporto e (ii) veicolo abitativo, se non sei in movimento stai campeggiando, condividi?
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/11/2017 alle 17:17:01Gli zingari vengono multati o, almeno, tentano di farlo, i camionisti devono osservare dei periodi di riposo, ma camionisti che si fermano dove capita al di fuori delle aree di sosta autostradali ne vedo ben pochi, persone che mangiano e bevono all'interno dell'auto o che vi riposino non ne conosco. Ahimè restano i poveracci che vivono dentro alla propria auto, ma credo che siano ben lontani dall'1% della popolazione (almeno mi auguro che non ci siano 600 mila italiani che vivono in auto).
no. perchè altrimenti, bisognerebbe multare per campeggio abusivo, tutti quei poveri disgraziati costretti a vivere in macchina, gli zingari al di fuori degli spazi a loro dedicati, tutti i camionisti, e chiunque mangi/beva qualcosa o riposi dentro la propria auto.
In risposta al messaggio di ezio59 del 02/11/2017 alle 09:12:09io sono un Alpino e vado alle adunate con il camper e questa diceria degli Alpini che bevono non trova ormai la benchè minima conferma, stanne certo chi guida non beve e una regola e noi Alpini le regole siamo abituati a rispettarle
E' solo questione di come uno si pone nei confronti delle FF.OO. che fanno solo il loro dovere. Non mi risulta che alla festa degli alpini si faccia incetta di contravvenzioni... e loro bevono e come se bevono ! anche in camper
In risposta al messaggio di camperlento del 06/11/2017 alle 17:27:26si si, come quelli che vanno al vinitaly, tutti astemi
io sono un Alpino e vado alle adunate con il camper e questa diceria degli Alpini che bevono non trova ormai la benchè minima conferma, stanne certo chi guida non beve e una regola e noi Alpini le regole siamo abituati a rispettarle
In risposta al messaggio di camperlento del 06/11/2017 alle 17:27:26Raduno triveneto a Gorizia: il parere degli Alpini nel video girato da Bumbaca, alcune interviste agli Alpini che hanno partecipato al raduno triveneto. Pareri un po' discordanti sull'organizzazione della sfilata, tutti d'accordo su tre punti: ottimo vino, Gorizia molto accogliente e belle donne in giro
io sono un Alpino e vado alle adunate con il camper e questa diceria degli Alpini che bevono non trova ormai la benchè minima conferma, stanne certo chi guida non beve e una regola e noi Alpini le regole siamo abituati a rispettarle
http://ilpiccolo.gelocal.it/tri...
In risposta al messaggio di chorus del 06/11/2017 alle 17:27:00Io però non mi fossilizzerei sulla annosa questione sosta vs campeggio, quanto, piuttosto sulla questione sosta vs fermata. Infatti le sentenze citate parlano di fermata, e mi apre indubbio che la fermata è una azione statica della conduzione del mezzo, mentre la sosta no. Se tu si alla guida di un veicolo in atto di fermata, da ubriaco potresti ripartire e fare danni. Ma se tu sei in sosta in teoria no. Io potrei ad esempio essere stato al ristorante, aver bevuto ed essere in mansarda che mi riprendo secondo le tabelle che ci sono in tutti i locali in modo da poter ripartire da sobrio.
Gli zingari vengono multati o, almeno, tentano di farlo, i camionisti devono osservare dei periodi di riposo, ma camionisti che si fermano dove capita al di fuori delle aree di sosta autostradali ne vedo ben pochi, personeche mangiano e bevono all'interno dell'auto o che vi riposino non ne conosco. Ahimè restano i poveracci che vivono dentro alla propria auto, ma credo che siano ben lontani dall'1% della popolazione (almeno mi auguro che non ci siano 600 mila italiani che vivono in auto). Non ho statistiche, e credo non esistano, ma i camperisti che fanno sosta libera, ergo campeggiano, sono ben più dell'1%.
In risposta al messaggio di lebreton del 18/01/2018 alle 21:02:18Le FFOO sono poliziotti e non giudici. Bisogna vedere quanta voglia ha questo signore di andare via avvocato, ma se lo facesse a mio avviso poi la sfanga.
Scusate se riapro questo post, ma oggi ho visto una scena incredibile, mentre ero a fare gasolio alla mia macchina, ho visto 2 pattuglie delle forze dell'ordine fare l'etilometro ad una persone parcheggiata con il suo camperin una area di servizio. Dunque da quello che ho capito il gestore della area di servizio avrebbe litigato con questa persona per cercare di mandarlo via . Nella discussione sarebbero state chiamate le pattuglie in quanto il possessore del camper avrebbe avuto una forte alitosi dovuta a fumi dell'alcool. Ho visto questa persona soffiare nella apparecchiatura ed essere molto arrabbiato per la sua positività. DOMANDA: Ma allora non si può' bere in camper? Costui era fermo posizionato in un angolo del grande piazzale di questo distributore, quindi con il mezzo FERMO....ma allora perché gli hanno ritirato la patente? Vi immaginate le conseguenze? Niente più' guida, carro attrezzi per il camper ecc.ecc. C'e' qualcuno che ci capisce in legge? Penso che a tutti capiti di ammirare un tramonto al mare e bersi 2 bicchieri di vino seduti sul ns camper. Ciao
In risposta al messaggio di dani1967 del 19/01/2018 alle 14:36:01E soprattutto fare un controllo non vuol dire sanzionare. Secondo me lo hanno fatto più per l'alterco avuto che per la guida.
Le FFOO sono poliziotti e non giudici. Bisogna vedere quanta voglia ha questo signore di andare via avvocato, ma se lo facesse a mio avviso poi la sfanga.