quote:Risposta al messaggio di graziaverona inserito in data 05/01/2011 18:37:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ma dai ? non ci posso credere [:D][:D] Ho passato l' ultimo in campagna da amici , ma quanto prosecco avete ? non finiva mai , ci ho dato dentro di brutto anche perche' avevo parcheggiato il mezzo nel loro cortile [:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 05/01/2011 21:36:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao, l'articolo é il 185 del CdS, eccolo ... Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan. 1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. 2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. 3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. 4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario. 5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta. 6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. 8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4. ------------------------------------------------- Ripeto, non metto in dubbio che il fatto sia sanzionabile anche se logicamente privo di alcun senso, ma il punto è che Roberto sembra sentirsi molto in colpa per ció che è accaduto, io tendo solo a sdrammatizzare altrimenti se dovesse capitargli di perdere qualche goccia delle acque nere che fa ... la scalinata di piazza navona in ginocchio sui ceci per chiedere penitenza? e se gli si rompesse il serbatoio ... farsi il cammino per santiago di compostela sempre in ginocchio? saluti, Marco