per fortuna c'è ancora tolleranza a questo mondo.
la sola intransigenza non aiuta. del resto anche nei tribunali, fino alla cassazione, si parla di interpretazione della legge. E l'italiano è la lingua dell'interpretazione (il tedesco è molto meno interpretabile del resto :-) )
faccio una riflessione, essendo stato in qualche modo chiamato in causa :-) e ci terrei a fare un po' di chiarezza.
il dpcm del 14/01/2021 (testo dal sito del governo) parla di spostamenti. Non di circolazione.
riporta all'art.1 per le zone a rischio 1:
"È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
3. Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
"
quindi se mi muovo verso un Campeggio od un AA, servizi non sospesi in quanto accessibili (come evidenziato a pagina 32 dell'inifito allegato al DPCM di 289pagine...) con specifico protocollo di sicurezza e igiene, posso farlo.
Dove il legislatore ha voluto vietare, lo ha fatto in maniera non interpretabile: "è fatto obbligo"
Inoltre lo spostamento verso servizi non sospesi (un buon ristorante al mare) è ammesso e concesso.
al limite del fatto, che nelle FAQ, si è permesso (in zona arancione) di muoversi verso in un comune diverso da quello di residenza dove ci fosse la neve, per poter svolgere attvità fisica...
veniamo al punto dell'artiocolo 3, comma 9.
Sulle pagine iper-riasuntive del decreto (le 3 zone) si parla di circolazione
Come si è giustamente riportato, per il codice civile la circolazione è tutto ciò che avviene su una
strada.
scendendo un po' dentro al codice, stesso articolo, n3, però è giusto ricordare che per il Codice, la
strada è
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
Infatti akll'articolo2, nella definzione dei tipi di strade si definiscono appunto le strade e le zone di sosta/fermata e parcheggio, indicando dove sono previste per legge "
per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate."
Per cui. oltre alla interpretazione, direi che la lettura parziale del codice stesso è di per se un'interpretazione.
Il legislatore infatti, non fa caos quando parla di "
circolazione e sosta delle autocaravan", in quanto la circolazione è quella prevista nella sede stradale, la sosta, quella permessa nelle zone adibite e previste dal Codice stesso.
con ciò, non sto dicendo liberi tutti. ma, muoviamoci nel rispetto di distanze, igiene, regole e disposizioni.
vivo in una famiglia di medici...ne ho viste e sentite tante quest'anno. lungi da me voler prolungare il loro supplizio.
Lollipibus