In risposta al messaggio di Tom77 del 24/05/2021 alle 22:00:53l'iva agevolata sull'acquisto camper per invalidità non c'e ,nel tuo caso puoi beneficiare del 19% di detrazioni su max 18075,99 euro in dichiarazione dei redditi ,in pratica ti vengono rimborsati 3420 euro
Chiedo: Un invalido con assegno di accompagnamento che acquista un camper nuovo ha diritto all'iva agevolata? Sì o no? Grazie. riporto un testo che ho appena letto: COMUNICATO STAMPA Perriera, Responsabiledel Laboratorio Turismo: “ se hai un handicap puoi usufruire della riduzione dell’IVA al 4% per comprare un’auto sportiva ma non per l’acquisto di un autocaravan con il quale trasportare un portatore di handicap o permettergli dei viaggi più agevoli o unico sistema di vacanza”. A seguito della segnalazione di Ivan Perriera, la Senatrice Alessandra Bencini presenta l’emendamento alla Legge di Bilancio 2018 Il Ministero delle Entrate ha specificato che: “per le persone con disabilità e i loro familiari sono previste numerose agevolazioni fiscali. Tra queste, quelle relative all’acquisto di veicoli, la detrazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza o per l’eliminazione delle barriere architettoniche, le agevolazioni per i non vedenti e per i sordi, quelle sugli acquisti degli ausili tecnici e informatici. Sono specificate le agevolazioni per l’acquisto dei veicoli nei punti: Per l’acquisto dei veicoli sono concesse le seguenti agevolazione fiscali: • la detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo • l’aliquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria) • l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione. Possono avvantaggiarsi delle agevolazioni le seguenti categorie di disabili: • non vedenti e non udenti • disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni • disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Relativamente al secondo punto - Aliquota IVA agevolata del 4% (invece di quella ordinaria), si precisa che: Iva agevolata al 4% sull’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel; l’agevolazione spetta anche per l’acquisto contestuale di optional. L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto. E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra perché destinato alla demolizione. Anche per l’Iva, come per l’Irpef, se il veicolo viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. Dopo aver stabilito le regole per la concessione e gestione dell’agevolazione si è ritenuto di precisare le categorie di veicoli per le quali è possibile ottenere le suddette riduzioni dell’IVA ed in sintesi: Per la concessione di tali agevolazioni si è ritenuto di precisare che: LE CATEGORIE DEI VEICOLI AGEVOLABILI VEICOLIDESCRIZIONEAutovettureVeicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente autoveicoli per il trasporto promiscuoVeicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente autoveicoli specificiVeicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo autocaravan (1)Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente motocarrozzetteVeicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria motoveicoli per trasporto promiscuoVeicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente motoveicoli per trasporti specificiVeicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo Note: per non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono le prime quattro (1) è possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19% Non si possono richiedere le agevolazioni fiscali quando si acquista un quadriciclo leggero che può essere condotto senza patente (cosiddetto “minicar”). Dalle note di specifica, quindi, le famiglie con: • disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni • disabili con ridotte o impedite capacità motorie. non possono usufruire dell’agevolazione dell’IVA al 4% sull’acquisto di Autocaravan che, invece, risultano essere i veicoli più indicati per il trasporto e il trasferimento dei soggetti con handicap portati ad esempio nel paragrafo precedente. Non serve ricordare che, in presenza di handicap così invalidanti come quelli richiesti per l’applicazione della norma, lo spostamento di tali soggetti con una normale autovettura è un’operazione molto difficoltosa, che costringe i loro familiari a dover limitare gli spostamenti e i viaggi sia per motivi di cure mediche (ormai sempre più frequenti a causa delle distanze maggiori, per via della razionalizzazione dei costi e successiva chiusura di tantissimi plessi ospedalieri), che per motivi personali. L’utilizzo di sedie a rotelle, il più delle volte di grosse dimensioni per i soggetti affetti da tali problemi, l’indiscussa necessità di attrezzature indispensabili per la loro stessa sopravvivenza (ivi compreso l’abbigliamento e attrezzature mediche indispensabili e giornaliere). Risulta, quindi, evidente che l’esclusione delle autocaravan dalle categorie di veicoli agevolabili è un controsenso rispetto alle effettive necessità che i soggetti con handicap. Fra l’altro, il minore introito da parte dello Stato per la concessione di tale detrazione sarebbe ampiamente compensato dall’aumento delle vendite di tali veicoli da parte di famiglie che ad oggi non possono acquistare le autocaravan proprio per l’eccessivo costo dell’IVA. COMUNICATO STAMPA Conferenza Stampa a Palazzo Madama (Senato) per presentare gli emendamenti al disegno di Legge 2960 (legge di Stabilità) Giorno 16 novembre, alle ore 12.00, presso la sala stampa del Senato della Repubblica, i Senatori Alessandra Bencini, Maurizio Romani, Francesco Molinari, alla presenza del Segretario Nazionale dell’Italia dei Valori, Ignazio Messina (a sinistra nella foto), e di Ivan Perriera, in qualità di Presidente Nazionale della Federazione dei campeggiatori Unione Club Amici, sono stati presentati gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2018. Fra questi, sono stati argomentati: 1) l’emendamento 4.0.4, art. 4, relativo all’art. 8, commi 1 e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 499, che ha disposto agevolazioni fiscali (detrazioni e IVA agevolata) a favore dei portatori di handicap per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui gli articoli 53 e 54, commi 1, lettere “a)”, “c)” ed “f)” del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle quali restavano escluse le autocaravan da entrambe le agevolazioni. Con l’articolo 81 comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stata estesa la detrazione al 19% (ma non l’IVA agevolata) per gli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera “m)” del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (ossia le autocaravan). Con il presente emendamento si includono anche le autocaravan tra i veicoli beneficiari di IVA agevolata e si corregge tale difformità. 2) l’emendamento 65.67 art. 65, che chiede di inserire, dopo il comma 2: 2-bis. In attesa della ricostruzione, le autocaravan destinate alla demolizione secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 85 e 86 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere destinate, attraverso la protezione civile, quale rifugio temporaneo per le popolazioni che hanno subito la perdita dell’abitazione principale a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dall’agosto 2016. Entrambi gli emendamenti erano stati già proposti da Ivan Perriera nella scorsa legislatura ma la richiesta non andò in porto a causa della “fiducia” chiesta dal Governo in occasione delle votazioni in aula, che ne rese inefficace ogni effetto. “Queste sono le regole della politica che rendono incredibilmente lunghi i suoi tempi - ha commentato Ivan Perriera – e ad essi dobbiamo adeguarci perseverando nelle nostre richieste ad ogni occasione utile, per il bene degli interessati e dell’intero comparto turismo. Grazie ai senatori Bencini, Romani e Molinari, sempre disponibili a formalizzare le nostre richieste.”. Da domani tutti gli emendamenti cominceranno il loro iter in Commissione, per poi approdare alle Camere per l’approvazione della Legge di Stabilità 2018. Ecco perché è stato presentato l’emendamento in allegato. Vuolsi così colà dove si puote / ciò che si vuole, e più non dimandare... siamo in Italia.
e2d707df-58cf-2ac5-e1e8-c49829f55f6d (agenziaentrate.gov.it)
https://www.disabili.com/legge-...
https://invaliditaediritti.it/l...
online
https://www.change.org/p/chiedi...
In risposta al messaggio di Tom77 del 24/05/2021 alle 22:00:53Che io sappia, per un camper, no. Non c'è iva al 4%.
Chiedo: Un invalido con assegno di accompagnamento che acquista un camper nuovo ha diritto all'iva agevolata? Sì o no? Grazie. riporto un testo che ho appena letto: COMUNICATO STAMPA Perriera, Responsabiledel Laboratorio Turismo: “ se hai un handicap puoi usufruire della riduzione dell’IVA al 4% per comprare un’auto sportiva ma non per l’acquisto di un autocaravan con il quale trasportare un portatore di handicap o permettergli dei viaggi più agevoli o unico sistema di vacanza”. A seguito della segnalazione di Ivan Perriera, la Senatrice Alessandra Bencini presenta l’emendamento alla Legge di Bilancio 2018 Il Ministero delle Entrate ha specificato che: “per le persone con disabilità e i loro familiari sono previste numerose agevolazioni fiscali. Tra queste, quelle relative all’acquisto di veicoli, la detrazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza o per l’eliminazione delle barriere architettoniche, le agevolazioni per i non vedenti e per i sordi, quelle sugli acquisti degli ausili tecnici e informatici. Sono specificate le agevolazioni per l’acquisto dei veicoli nei punti: Per l’acquisto dei veicoli sono concesse le seguenti agevolazione fiscali: • la detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo • l’aliquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria) • l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione. Possono avvantaggiarsi delle agevolazioni le seguenti categorie di disabili: • non vedenti e non udenti • disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni • disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Relativamente al secondo punto - Aliquota IVA agevolata del 4% (invece di quella ordinaria), si precisa che: Iva agevolata al 4% sull’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel; l’agevolazione spetta anche per l’acquisto contestuale di optional. L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto. E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra perché destinato alla demolizione. Anche per l’Iva, come per l’Irpef, se il veicolo viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. Dopo aver stabilito le regole per la concessione e gestione dell’agevolazione si è ritenuto di precisare le categorie di veicoli per le quali è possibile ottenere le suddette riduzioni dell’IVA ed in sintesi: Per la concessione di tali agevolazioni si è ritenuto di precisare che: LE CATEGORIE DEI VEICOLI AGEVOLABILI VEICOLIDESCRIZIONEAutovettureVeicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente autoveicoli per il trasporto promiscuoVeicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente autoveicoli specificiVeicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo autocaravan (1)Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente motocarrozzetteVeicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria motoveicoli per trasporto promiscuoVeicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente motoveicoli per trasporti specificiVeicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo Note: per non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono le prime quattro (1) è possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19% Non si possono richiedere le agevolazioni fiscali quando si acquista un quadriciclo leggero che può essere condotto senza patente (cosiddetto “minicar”). Dalle note di specifica, quindi, le famiglie con: • disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni • disabili con ridotte o impedite capacità motorie. non possono usufruire dell’agevolazione dell’IVA al 4% sull’acquisto di Autocaravan che, invece, risultano essere i veicoli più indicati per il trasporto e il trasferimento dei soggetti con handicap portati ad esempio nel paragrafo precedente. Non serve ricordare che, in presenza di handicap così invalidanti come quelli richiesti per l’applicazione della norma, lo spostamento di tali soggetti con una normale autovettura è un’operazione molto difficoltosa, che costringe i loro familiari a dover limitare gli spostamenti e i viaggi sia per motivi di cure mediche (ormai sempre più frequenti a causa delle distanze maggiori, per via della razionalizzazione dei costi e successiva chiusura di tantissimi plessi ospedalieri), che per motivi personali. L’utilizzo di sedie a rotelle, il più delle volte di grosse dimensioni per i soggetti affetti da tali problemi, l’indiscussa necessità di attrezzature indispensabili per la loro stessa sopravvivenza (ivi compreso l’abbigliamento e attrezzature mediche indispensabili e giornaliere). Risulta, quindi, evidente che l’esclusione delle autocaravan dalle categorie di veicoli agevolabili è un controsenso rispetto alle effettive necessità che i soggetti con handicap. Fra l’altro, il minore introito da parte dello Stato per la concessione di tale detrazione sarebbe ampiamente compensato dall’aumento delle vendite di tali veicoli da parte di famiglie che ad oggi non possono acquistare le autocaravan proprio per l’eccessivo costo dell’IVA. COMUNICATO STAMPA Conferenza Stampa a Palazzo Madama (Senato) per presentare gli emendamenti al disegno di Legge 2960 (legge di Stabilità) Giorno 16 novembre, alle ore 12.00, presso la sala stampa del Senato della Repubblica, i Senatori Alessandra Bencini, Maurizio Romani, Francesco Molinari, alla presenza del Segretario Nazionale dell’Italia dei Valori, Ignazio Messina (a sinistra nella foto), e di Ivan Perriera, in qualità di Presidente Nazionale della Federazione dei campeggiatori Unione Club Amici, sono stati presentati gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2018. Fra questi, sono stati argomentati: 1) l’emendamento 4.0.4, art. 4, relativo all’art. 8, commi 1 e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 499, che ha disposto agevolazioni fiscali (detrazioni e IVA agevolata) a favore dei portatori di handicap per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui gli articoli 53 e 54, commi 1, lettere “a)”, “c)” ed “f)” del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle quali restavano escluse le autocaravan da entrambe le agevolazioni. Con l’articolo 81 comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stata estesa la detrazione al 19% (ma non l’IVA agevolata) per gli autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera “m)” del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (ossia le autocaravan). Con il presente emendamento si includono anche le autocaravan tra i veicoli beneficiari di IVA agevolata e si corregge tale difformità. 2) l’emendamento 65.67 art. 65, che chiede di inserire, dopo il comma 2: 2-bis. In attesa della ricostruzione, le autocaravan destinate alla demolizione secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 85 e 86 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere destinate, attraverso la protezione civile, quale rifugio temporaneo per le popolazioni che hanno subito la perdita dell’abitazione principale a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dall’agosto 2016. Entrambi gli emendamenti erano stati già proposti da Ivan Perriera nella scorsa legislatura ma la richiesta non andò in porto a causa della “fiducia” chiesta dal Governo in occasione delle votazioni in aula, che ne rese inefficace ogni effetto. “Queste sono le regole della politica che rendono incredibilmente lunghi i suoi tempi - ha commentato Ivan Perriera – e ad essi dobbiamo adeguarci perseverando nelle nostre richieste ad ogni occasione utile, per il bene degli interessati e dell’intero comparto turismo. Grazie ai senatori Bencini, Romani e Molinari, sempre disponibili a formalizzare le nostre richieste.”. Da domani tutti gli emendamenti cominceranno il loro iter in Commissione, per poi approdare alle Camere per l’approvazione della Legge di Stabilità 2018. Ecco perché è stato presentato l’emendamento in allegato. Vuolsi così colà dove si puote / ciò che si vuole, e più non dimandare... siamo in Italia.