quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 11/08/2010 23:50:11 Scusi, a beneficio della discussione, può precisare in quale circostanza ha trasportato sua moglie su un furgone N1? Quale attività svolge il proprietario del veicolo? >> Furgone preso i affitto (la famosa "FURGÒ". Era un furgone con cabina a tre posti. Cosa trasportavo? Un impianto di registrazione audio professionale, un clavicembalo, un fortepiano, un violoncello e il mio violino oltre a vari leggii, spartiti, abiti da concerto e abiti di ricambio! A detta del vigile un portatore di handicap non poteva fare parte del ciclo produttivo in quanto incapace di caricare/scaricare la merce. Chissà perché io, o il mio amico violoncellista, invece, saremmo dovuti essere capaci di trasportare un clavicembalo da 1,8 quintali e un forte piano da 2,5 quintali! In realtà mia moglie faceva parte del ciclo essendo lei che in teatro avrebbe suonato le due tastiere che furono scaricate da facchini specializzati nel trasporto di strumenti musicali (dotati del famoso carrarmato).
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 12/08/2010 00:08:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ritengo allora legittime le contestazioni che ha mosso. Non altrettanto per l'uso eventuale della betoniera che con il trasporto di sua moglie credo non abbia nulla a che fare e come lei ben sa è destinata al trasporto di cose e non di persone. A beneficio degli altri amici del forum indico che ritengo sia questa la questione. Il tagliando consente il trasporto del disabile purché vi sia coerenza con la destinazione d'uso del mezzo rispetto alle persone trasportate.
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 12/08/2010 07:35:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> No. Sua personale interpretazione! L'Art. 188 del CdS e il relativo regolamento parlano di VEICOLO e non di veicolo con una particolare destinazione d'uso. Al servizio del disabile può essere adibito QUALUNQUE TIPOLOGIA di veicolo che in quel momento può essere a disposizione del disabile stesso.
quote:Risposta al messaggio di Giangi49 inserito in data 10/08/2010 15:51:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> "Un abbraccio fortissimo a te e senza nessuna polemica ma se anche tra di noi ci consigliamo di comportarci nel tenere un basso profilo e disturbare il meno possibile i normoabili come potremo mai far valere i nostri diritti." Assolutamente, mi pareva però da quello che hai detto fosse proprio Molveno perchè ha il lago, la salita in paese ed è vicino ad Andalo ecc.ecc. Io ci passo due settimane in campeggio tutti gli anni, quest'anno tre. Comunque se qualche volta vieni all'AA e trovi occupato mi chiami che li facciamo sloggiare[;)][:o)] Buone ferie a tutti Pravet
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 12/08/2010 08:44:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Lei fa un errore classico nell'interpretazione delle norme: si focalizza su un punto di una norma perdendo di vista o ignorando le definizioni precedenti ed il contesto in cui è inserita quella norma. L'art. 188 parla di uno "specifico veicolo" non parla di tipologie. Ma 106 articoli prima l'art. 82 chiarisce che i veicoli si utilizzano in correlazione alla loro destinazione e che un diverso utilizzo è sanzionato. L'art. 188 non ha pertanto il potere di derogare all'art. 82 perché la "non deroga" è la norma nella stesura e nella interpretazione della legge, mente se l'art. 188, che è successivo all'art. 82 quindi questo è sottinteso quando si arriva all'art. 188, ... se l'art. 188 avesse voluto avere il potere che lei sostiene avrebbe dovuto indicare una esplicita deroga al principio delle destinazioni d'uso dello specifico veicolo dicendo ad esempio ad uno specifico veicolo o tipologia di veicolo qualunque sia la sua destinazione. Anche qui punto e chiuso.
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 12/08/2010 14:29:36 Lei fa un errore classico nell'interpretazione delle norme: si focalizza su un punto di una norma perdendo di vista o ignorando le definizioni precedenti ed il contesto in cui è inserita quella norma. L'art. 188 parla di uno "specifico veicolo" non parla di tipologie. Ma 106 articoli prima l'art. 82 chiarisce che i veicoli si utilizzano in correlazione alla loro destinazione e che un diverso utilizzo è sanzionato. >> Per sua informazione le riporto l'intero art. 188. Mi trovi lei, visto che io non sono stato capace a farlo, dove si parla di SPECIFICO VEICOLO. 1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento. 2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate. 3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. 4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. 5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.id="blue">
quote: L'art. 188 non ha pertanto il potere di derogare all'art. 82 perché la "non deroga" è la norma nella stesura e nella interpretazione della legge, mente se l'art. 188, che è successivo all'art. 82 quindi questo è sottinteso quando si arriva all'art. 188, ... se l'art. 188 avesse voluto avere il potere che lei sostiene avrebbe dovuto indicare una esplicita deroga al principio delle destinazioni d'uso dello specifico veicolo dicendo ad esempio ad uno specifico veicolo o tipologia di veicolo qualunque sia la sua destinazione. >> Queste è solo una sua illazione. Ribadisco quanto già detto altre volte sull'art. 82. In particolare una motobetoniera se dotata di sedile passeggero e/o il portatore di handicap è in grado di guidarla può essere utilizzata al SERVIZIO del disabile. Nessuna norma, infatti, vieta al disabile di essere trasportato su un veicolo QUALUNQUE ESSO SIA con apposto il contrassegno per disabili sul parabrezza. L'art. 188 non pone limiti su quale tipologia di VEICOLO è usabile dal portatore di handicap. Se fosse stato come lei sostiene avrebbe dovuto essere inserito all'interno di un articolo o avrebbe dovuto richiamare il disposto di altro articolo. Invece è articolo, come tanti altri, a se stante. Il CdS, come qualunque altra legge, quando vuole richiamare una precisa norma mette il richiamo di specifico articolo all'interno della stessa legge o all'interno di altre leggi. Al di la del caso che mi ha portato a querelare il viglie per aver usato un furgone, mi spieghi per quale motivo su un Pick-Up (ormai omologabili esclusivamente come TRASPORTO COSE ovvero N1) possono essere trasportati i disabili senza che questi necessariamente facciano parte di un ciclo produttivo. Per sua informazione le riporto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 24 luglio 1996 Art. 11. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili l. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta. 2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele. 3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile l992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per 1'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità. 4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12. 5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili. 6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.id="blue"> Come vede anche in questa normativa (DPR) si parla di VEICOLO AL SERVIZIO DEL DISABILE. il termine SPECIFICO viene usato non per il VEICOLO, ma per SPECIFICO SERVIZIO (del disabile). Capisco il suo voler aver ragione, ma quando questo VOLER AVER RAGIONE lo hanno in testa alcuni vigili scattano le querele e i contenziosi legali. Per la cronaca, per i fatti avvenuti per l'uso di un veicolo N1, ho chiesto un grosso risarcimento danni morali e materiali e la sospensione dal servizio del vigile.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 12/08/2010 16:31:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Le norme da lei richiamate non spostano il problema e non derogano all'art. 82. Un veicolo adibito a trasporto di cose non può trasportare persone salvo quelle addette al carico e scarico. MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO SERVIZIO POLIZIA STRADALE N. 300/A/1/34115/108/68 Roma, 6 agosto 2004 OGGETTO: Veicoli immatricolati autocarro – Trasporto persone. AL COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI VIA XXIV Maggio 23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) Si fa riferimento alla nota n. 11590 del 21 giugno 2004, concernente la possibilità del trasporto di persone con veicoli classificati come autocarri; al riguardo si ritiene utile fornire un panorama per quanto possibile ampio della disciplina del trasporto mediante autocarro. La circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia avviene sulla base delle direttive europee recepite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si occupano di definire le caratteristiche tecniche e funzionali dei mezzi e dei loro singoli componenti consentendo a ciascuno degli Stati di rilasciare l'omologazione della corrispondenza degli stessi alla prescrizioni contenute nelle direttive. L'Italia non può non definire autocarro ciò che tecnicamente é considerato tale in sede di omologazione europea, ma può – e lo sta facendo con l'art. 82 C.d.S. – definire la destinazione di uso del mezzo in funzione delle caratteristiche tecniche di classificazione, restringendo le possibilità di impiego del veicolo rispetto alle potenzialità di uso che lo stesso potrebbe sostenere. La scomparsa da qualche tempo della categoria di veicoli per il trasporto promiscuo (cioé per il trasporto non contemporaneo di persone e di cose) ha determinato in sede europea l'assimilazione di tali mezzi alla categoria delle autovettura (M1) per privilegiare la destinazione d'uso del trasporto di persone, e non quella degli autocarri (N1): quest'ultima non consente il trasporto di persone (tranne coloro che sono addetti al carico e allo scarico delle merci e nel numero massimo fissato dalla carta di circolazione), la prima invece consente il trasporto di cose, sia pure nel rispetto delle regole di carico del mezzo ed in modo da tutelate l'incolumità dei soggetti trasportanti. La rilevanza giuridica dell'effettiva destinazione d'uso del veicolo é sottolineata anche dal legislatore fiscale che fissa tasse automobilistiche (c.d. tassa di proprietà) di entità differente, in particolare più elevate se il veicolo é destinato al trasporto di persone. Pertanto, nel caso in cui un autocarro venga destinato al trasporto di persone, oltre all'applicazione delle sanzioni dall'art. 82 C.d.S., il proprietario viene raggiunto dal verbale di contestazione dell'Agenzia dell'Entrate per l'applicazione della sanzione amministrativa, oltre al tributo evaso, prevista dalle Legge 27/78. La possibilità di utilizzare autocarri per il trasporto di persone é prevista dall'art. 82 C.d.S. solo per casi eccezionali previa autorizzazione del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO MAZZILLI Per motivi di studio gradirei seguire la sua causa, se mi indica luogo e data assisterò all'udienza. Grazie.
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 12/08/2010 21:20:13 Per motivi di studio gradirei seguire la sua causa, se mi indica luogo e data assisterò all'udienza. Grazie. >> Certamente! Per ora posso solo dirle che alla prima udienza andrà solo il mio avvocato e chiederà il rinvio per difetto di notifica sulla parte riguardante me per il 650 CP.
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 12/08/2010 21:20:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Si tratta di una NOTA del 2004. Le NOTE non fanno giurisprudenza, anche se l'interpretazione ministeriale è corretta. Resta il fatto che i SUV pick-up anche con doppia cabina sono immatricolati solo come N1. Dopo una discussione con THE DEVIL di un anno fa (circa) andai dal concessionario per vedere se erano immatricolati anche come M1. Il concessionario mi spiegò che sono solo N1. Parimenti (ma non ho mai approfondito l'argomento) mi disse che se NON INTESTATO ad una ditta o ad una attività commerciale ma a normale cittadino in detto SUV può viaggiare tutta la famiglia o altre persone. D'altronde il veicolo in tal caso NON È dedicato a nessuna attività produttiva!
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 28/08/2010 14:31:26 Se ho capito bene lei ha due cause: 1) ricorso al GDP contro la sanzione per aver utilizzato un furgone destinato a trasporto cose per trasportare sua moglie che, pur essendo disabile, lei ritiene connessa al ciclo produttivo ed il vigile no. PROCEDURA CIVILE >> No. Ricorso al Prefetto (tramite mio avvocato): ancora nessuna risposta a distanza di parecchi mesi (da ritenersi accolto per il consenso assenso? vedremo!)
quote: 2) Querela al vigile per "...al di la del caso che mi ha portato a querelare il viglie per aver usato un furgone ...". PROCEDURA PENALE. >> Doppia procedura penale. a) mia contro il vigile per abusi vari. b) del vigile contro di me per violazione Art. 650 CP (per essermi rifiutato di spostarmi dal posto occupato).
quote: La causa che lei dice di avere in corso e alla prima udienza della quale il suo avvocato chiederà in rinvio per la questione della notifica a lei per l'art. 650, si riferisce alla prima o alla seconda questione? >> Si riferisce al caso 2-b
quote:>Originally posted by Prof.AntonioCalosci
Detto contrassegno AUTORIZZA il titolare a sostare OVUNQUE ... Per assurdo se tu avessi apposto il contrassegno su una MOTOBETONIERA detta motobetoniera (pur pagando il parcheggio se previsto dalla normativa locale) poteva sostare anche ove riservato alle AUTOMOBILI O ALLE MOTOCICLETTE! La legge parla chiaro!id="red">>
quote:>Originally posted by Prof.AntonioCalosci
... il contrassegno per disabili AUTORIZZA la sosta OVUNQUE sia consentita la sosta una o tutte le categorie di veicoli (se tu avessi parcheggiato col contrassegno una motobetoniera tale veicolo è autorizzato a sostare dove è consentito alle automobili).>
quote:>Originally posted by Prof.AntonioCalosci
Col contrassegno OVE CONSENTITA LA SOSTA (ad una categoria specifica di veicoli, per esempio i PULLMAN (ovviamente non le fermate di linea) oppure una zona per TIR o per veicoli M1, QUALUNQUE veicolo con il contrassegno per disabili (dalla autovettura al pullman, dal TIR alla motobetoniera) È AUTORIZZATO a sostare. QUANTO SOPRA È STABILITO DALLA LEGGE!id="red">>
quote:>Originally posted by Prof.AntonioCalosci
... Quindi l'aver subito una contravvenzione per aver parcheggiato un CAMPER munito di CONTRASSEGNO DISABILI in zona riservata alle autovetture è di per se una violazione perché il camper è a tutti gli effetti di legge una autovettura (M1) ma soprattutto sussiste la violazione del diritto del DISABILE a sostare.id="blue"> ... Ma se la multa è stata erogata per aver sostato in zona per ALTRE CATEGORIE sussiste unid="blue"> DOPPIO ABUSOid="blue">: -contro il disabile (l'abuso più grave in assoluto)id="blue">; -contro un veicolo appartenente alla stessa categoria della autovetture. Certamente non ho compreso il tuo pensiero. Se puoi chiarisci meglio.Originally posted by TheDevil
Mi spiace di non essere riuscito ad esprimermi in modo da far risultare comprensibile la mia opinione. Per mettermi in condizione di inquadrare meglio la materia (e, se del caso, rettificare le mie considerazioni) mi dovresti cortesemente precisare da quale fonte normativa tu abbia tratto i "diritti" proclamati nelle affermazioni evidenziate in bluid="blue"> in relazione allo specifico contesto.>
quote:>Originally posted by Prof.AntonioCalosci
Posso citare l'art. articolo 188 del CdS: [...omissis...] [1]id="red"> L'aver multato un camper, una corriera, un furgone o un trattore muniti di contrassegno H per sosta riservata ad altra tipologia di veicolo costituisce violazione del diritto del disabile a sostare. [2]id="red">Originally posted by TheDevil
[1]id="red"> Ritengo di conoscere l'art. 188 CdS, senza necessita' che tu me ne trascriva il testo. [2]id="red"> Rinnovo quindi il mio quesito per sapere da quale fonte normativa tu abbia desunto il diritto del disabile all'inosservanza della segnaletica stradale (verticale) in materia di sosta dei veicoli.>
quote:>Originally posted by Prof.AntonioCalosci
Quel che intendo è che non si può vietare la sosta su parcheggio per M1 ad un TIR se usato al servizio del disabile!id="red"> Purché il TIR non crei GRAVE intralcio al traffico. Dare contravvenzioni a detto TIR è un abuso teso a limitare i diritti di sosta del disabile!>
quote:> Sono intervenuto in questa discussione perche' mi hai invitato con un appositoOriginally posted by Prof.AntonioCalosci
L'art. 188 del CdS parla molto chiaro!id="red">>
'topic'
nel forum dedicato alle normative, dal quale ben raramente mi allontano. Ti ringrazio per le motivazioni ma, come gia' frequentemente occorso in passato, ci ritroviamo su posizioni contrastanti. Nei tuoi interventi citati continui a proclamare un "diritto" del portatore di contrassegno H che io non trovo nelle disposizioni di legge a mia conoscenza e che non risulta neanche nel sitohttp://www.handylex.org/cgi-bin...
opportunamente segnalato da Superbix in un'altra discussione di questo forum. Ti ho ripetutamente chiesto di evidenziarmi la fonte normativa a supporto della tua affermazione ma, per tutta risposta, mi hai trascritto l'intero articolo 188 del CdS che non contiene quel che tu intendi. O, per meglio scrivere, dove io non sono riuscito a trovare quel che tu intendi, sicuramente a causa dei nostri differenti livelli di capacita' intellettiva.Qui
Giangi49 ti ha chiesto i riferimenti di almeno qualche sentenza a supporto della tua affermazione ma anche in detta discussione ti sei limitato a ripetere la tua lettura della norma. Ritengo di conoscere la vigente normativa in materia con adeguata precisione ma purtuttavia, nell'interesse di tutti gli altri lettori di questa discussione (a cominciare da Giangi49), ho dato la mia piena disponibilita' a cambiare la mia opinione purche' tu mi dia i riferimenti normativi a sostegno delle tue affermazioni. Di sicuro, in questo momento, a fronte della tua lettura della norma sei riuscito ad ottenere ... una denunzia penale ai sensi dell'art. 650 c.p.quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 29/08/2010 16:25:45 Di sicuro, in questo momento, a fronte della tua lettura della norma sei riuscito ad ottenere ... una denunzia penale ai sensi dell'art. 650 c.p. >> A detta dei miei avvocati il vigile ha commesso una abuso e pagherà fino in fondo per questo. Se dovessi perdere, sono grande e vaccinato, ricorrerò ai successivi gradi di giudizio. Se dovessi perdere, ma credo proprio di no, alla fine salderò il mio debito con la legge. Sono certo, sono certi i miei avvocati, che mia moglie (e io con lei) ha subito un abuso. Ciao
quote:Originally posted by ProfAntonioCalosci Se dovessi perdereid="red">, ma credo proprio di no, alla fine salderò il mio debito con la legge.>> Finora hai sostenuto, con risoluta determinazione, un particolare "diritto" del portatore di contrassegno H, noto soltanto a te. E, nonostante gli approfondimenti che i tuoi difensori hanno evidentemente iniziato al riguardo, non hai voluto indicarci la precisa fonte normativa di questo "diritto". Adesso invece, con la frase citata, confermi di avere messo in preventivo anche l'eventualita' che la Magistratura, alla fine, possa sentenziare che tu ti sia sbagliato su questo "diritto". Non sarebbe stato meglio, per rispetto ai lettori del forum, accennare a questo presunto "diritto" sin dall'inizio in forma esplicitamente dubitativa, senza alimentare eccessive aspettative da parte degli interessati con risolute affermazioni? In ogni caso ritengo che il lettore interessato all'argomento abbia materiale a sufficienza per maturare il proprio convincimento riguardo al "diritto" da te sostenuto.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 29/08/2010 02:40:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ... "resta il fatto"... che lei non mi da riferimenti per partecipare all'udienza cui sarei interessato. Che problemi ha a darmi le informazioni che le ho chiesto?
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 30/08/2010 15:00:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Dovresti sapere che una causa si vince o si perde solo dopo che è stata emessa la sentenza! Spesso non basta una sola sentenza. Al primo grado può seguire un secondo e un terzo grado se una delle due parti non è soddisfatta della sentenza. Per quanto a tutto il resto se mi rivolgo agli avvocati è per non avere pensieri e do sempre carta bianca. Spesso per cause di poco conto come una contravvenzione mi telefonano per comunciarmi che abbiamo vinto e non mi preoccupo di andare a ritirare nulla. Ritiro solo le sentenze di carattere giuslavorativo che pubblico sul sito sindacale che tecnicamente curo. Ciao P.S. forse ricorderai della mia contravvenzione per essere entrato nella ZTL di Bologna. Il Prefetto respinse il mio ricorso. Mi rivolsi ad uno dei miei avvocati per adire al Giudice di Pace chiedendo lo spegnimento delle telecamere. Beh, sono passati molti mesi, forse un anno, e ancora non ho saputo nulla! Tanto ci pensa a tutto l'avvocato. Mi interesserò della cosa solo se dovessi venire convocato. Non so neppure cosa ha scritto l'avvocato cui ho dato mandato! Ciao
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 30/08/2010 21:47:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Che al momento non le conosco neppure io. Questo perché non andrò e perché certamente verrà rinviata ad altra data! Attualmente sulla mia testa gravano 9 denunce penali di cui 7 per motivi legati al mio lavoro di sindacalista e altrettante contro-denunce che mi vedono come parte lesa. Non so neppure quando si terranno le prossime udienze cui parteciperò di persona solo se esplicitamente convocato! Per la cronaca fino ad oggi non ho mai perso una causa. Prima o poi potrà accadere, ma fino ad oggi non è successo!
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 31/08/2010 01:16:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non mi pareva. dai precedenti suoi interventi, che lei sconoscesse data e luogo. Auguri per le cause anche se sono un po' più pessimista di lei. Prima o poi uno schizzo di fango rischia di macchiarla in modo indelebile e secondo la mia esperienza tutte le questioni civili, in un mondo civile, possono essere affrontate in modo civile senza mettersi nella condizione di beccarsi una o più denunce dall'esito spesso incerto.
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 31/08/2010 08:21:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Beh spesso le denunce arrivano per la stupidtà di alcuni Come sindacalista l'ultima l'ho presa per aver diffamato una persona avendo pubblicato sul sito sindacale un articolo scritto da un avvocato. Ridicola cosa perché sarebbe come querelare il webmaster o il tipografo di Repubblica! Un'altra, davvero carina, l'ho presa per aver "diffamato" un funzionario del ministero avendo pubblicato INTEGRALMENTE (ovvero con nomi e cognomi degli attori) sul sito sindacale le sentenze relative ad alcuni decreti direttoriali (tre differenti sullo stesso argomento) del TAR Lazio e la sentenza del Consiglio di Stato al quale il funzionario ha presentato tramite Avvocatura di Stato ricorso avverso le TRE precedenti sentenze del TAR. Tutte e 4 le sentenze sono state contro il funzionario. Per altro tali sentenze sono INTEGRALMENTE scaricabili dai siti di questi Tribunali e INTEGRALMENTE visionabili in quanto ATTI PUBBLICI. Un'altra è quella presa ai sensi del 650 CP per essermi rifiutato di spostare il furgone al servizio di mia moglie! Ovviamente per tutte le denunce penali che ho preso stiamo chiedendo anche i danni morali e materiali. Che ci vuol fare... c'est la vie! Le querele che ho presentato contro altri le ho fatte fare e sono tutte per difendermi da situazioni davvero lesive dei miei diritti o dei diritti dei miei congiunti. Vedasi storia che volevano impediarmi di parcheggiare col furgone al servizio di handicappato. Bye bye