In risposta al messaggio di towitoko del 23/06/2019 alle 18:03:46Puoi usufruire del 19% della detrazione irpef
Ciao a tutti, io sono già un camperista da parecchi anni, a febbraio di quest'anno a mia moglie gli è stato diagnosticato un grosso problema al polmone, pur non avendo mai fumato, e bevuto nessun tipo di alcolici, da ca3 mesi ho venduto il camper che avevo per dedicarmi a tempo pieno a mia moglie, ora vorrei prendere un Furgonato per fare uscite brevi, montagna o mare, la domanda è potrei avere qualche agevolazione all'acquisto di un'altro camper visto che è disabile al 100% ha l'accompagnamento e la 104? Grazie mille per chi mi darà qualche informazione. Pippo51
https://www1.agenziaentrate.gov...
In risposta al messaggio di DonLimpio del 26/06/2019 alle 10:33:40Grazie mille DonLimpo, per tutta la spiegazione molto dettagliata del quesito che avevo postato, capito tutto perfettamente, forse una cosa non ho capito bene, se acquisto un usato che costa ca 34000 euro, come faccio a detrarre quel beneficio dell'IRPEF al 19% se non ho una fattura visto che lo prenderei da un privato, conta il passaggio di proprietà?
Spese di acquisto Per l'acquisto dei mezzi di locomozione il disabile ha diritto a una detrazione dall'Irpef. Per mezzi di locomozione si intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati,usati o nuovi. La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero (circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012). In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l'utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%, di cui si dirà più avanti. La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo d'imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.L'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un'unica soluzione le rate residue.Perdita dell'agevolazione In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse. Questa disposizione non si applica quando il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Spese per riparazioni Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo. Sono esclusi, comunque, i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante). Anche in questo caso la detrazione è riconosciuta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo sia le spese di manutenzione straordinaria dello stesso.ATTENZIONE Le spese per riparazioni possono essere detratte solo se sono state sostenute entro 4 anni dall'acquisto del mezzo.