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la consulenza è gratuita, si paga solo se ti redigono il ricorso. ps giusto per togliersi la soddisfazione manda anche una mail a canale 5 (l'indignato del TG5), le Jene e Striscia, magari con un pò di fortuna faranno un pò la voce alta ...quote:Risposta al messaggio di Giangi49 inserito in data 28/04/2011 17:11:22 Dopo 10 mesi mi è arrivata la risposta alla contestazione dal Prefetto del Comune della contravvenzione. In 4 righe mi spiegano che è stata respinta perchè nella zona era vietata la sosta a camper ma solo le autovetture potevano sostare. In pratica non è servito a niente spiegargli le problematiche che: Camper equiparato a autovettura, Camper in servizio a disabile, Camper sostava su stallo H. Palese che ho pagato la multa doppia più spese di notifica. Per fortuna era di 37 euro. Una cosa ho capito... meglio cercare in via bonaria di ottenere una risoluzione della multa subito piuttosto che tentare di intraprendere ricorsi. Mi sono però tolto lo sfizio di capirlo sulla mia pelle. Addirittura ora non credo più a chi dice che riescono con un semplice ricorso a farsi togliere multe. >> Hai sbagliato gravemente a pagare! Hai fatto un danno a te e soprattutto alla comunità dei diversamente abili! CdS Art. 188: 1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento. 2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate. 3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato. 4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. 5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155.id="blue"> Regolamento Art. 188 Art. 381. - Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide (art. 188 C.s.). 1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide. 2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5. id="blue"> L'art. 188 e il suo regolamento (art. 381) parla di veicoli e non di una particolare SPECIE di veicoli. Il camper è un veicolo M1 come le autovetture. In ogni caso se tu fossi andato con una MOTOBETONIERA (categoria N3) con contrassegno H (diventando quindi veicolo al servizio di persona invalida) avresti potuto sostare liberamente. A parte il fatto che il camper non può subire discriminazioni rispetto alle autovetture, ma LA COSA GRAVE, sia da parte del Prefetto sia da parte del Comando dei Vigili di quel paese, che HANNO IGNORATO LA LEGGE (CdS) che impone, come confermato anche dalla Corte di Cassazione, che il diversamente abile puà viaggiare con QUALUNQUE VEICOLO col solo obbligo di esporre il contrassegno "H". A tal uopo preme rammentare la sentenza n. 719 del 16 gennaio 2008 della Corte di Cassazione (Civile, sez. II): “La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasiid="size4"> veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell'art. 7 (1° co., lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”. Ne consegue che: QUALSIASI VEICOLO AL SERVIZIO DEL DISABILE è autorizzato a parcheggiare negli spazi riservati ai veicoli al servizio dei diversamente abili! QUALSIASI VEICOLO AL SERVIZIO DEL DISABILE è autorizzato a entrare nelle ZTL! QUALSIASI VEICOLO AL SERVIZIO DEL DISABILE è autorizzato a transitare nelle corsie preferenziali riservate a mezzi pubblici! QUALSIASI VEICOLO AL SERVIZIO DEL DISABILE è autorizzato! Questa AUTORIZZAZIONE è valida SEMPRE anche per un CAMPER AL SERVIZIO DEL DISABILE anche presenza di divieto di sosta per camper (già di per se illegittima)! L'AUTORIZZAZIONE è indipendente dal tipo di veicolo usato purché munito del contrassegno "H" e realmente al servizio del disabile titolare! Il Prefetto, per conto del Comune dove sei stato multato, ha commesso un GRAVISSIMO ILLECITO. Avresti dovuto: A) non pagare la contravvenzione! B) ricorrere al GIUDICE DI PACE con richiesta dei danni morali e materiali ivi compreso il recupero di tutte le spese legali! Anche a me, quando era viva mia moglie, successero vari casi come il tuo viaggiando e sostando in Camper! In genere i prefetti mi hanno dato ragione, ma in una decina di casi mi diedero torto! Presentai ricorso TRAMITE AVVOCATO. Gli avvocati, strada facendo, mi hanno comunicato dell'accoglimento di tutte le mie richieste e MAI HO PAGATO UN SOLO SOLDO né di multe né di avvocati! Scusa la franchezza ma hai sbagliato a pagare creando un danno, oltre che a te, a tutta la comunità dei diversamente abili! LA LEGGE È (anzi sarebbe stata) DALLA TUA!
quote:Risposta al messaggio di Giangi49 inserito in data 18/05/2011 20:12:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il Prefetto NON È un giudice! Un ricorso al GdP non è costoso anche attraverso avvocato. Siccome la LEGGE sull'argomento è chiarissima anche a costo di dover arrivare in Cassazione alla fine ti avrebbe dato ragione. Sono convinto che la cosa sarebbe finita già dal GdP e alla fine, in ogni caso, avresti recuperato ogni spesa!