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Festa del velino 18/20 sett. Casal Velino -SA-

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francesco67
francesco67
11/05/2006 2876
Inserito il 07/09/2009 alle: 15:44:29
Festa del Velino: XIV Palio di S. Matteo Casal Velino, dal 18 al 20 settembre Direttore artistico: Gaetano Stella Coordinatore tecnico: Biagio Fedullo Le eccellenze della tradizione cilentana celebrate da tre giorni e tre notti di festa a Casal Velino Marina. Dal palio dei gozzi, alle esibizioni del gruppo di cuochi del "cibo da strada", ai racconti degli artisti di strada, alle "notti di note" di prestigiosi gruppi musicali, fino a sublimare nel maxi concerto in piazza del grande Francesco de Gregori. A Casal Velino Marina, in occasione delle celebrazioni 2009 in onore del patrono S. Matteo Evangelista, le cui reliquie sono state per lungo tempo custodite nell'omonima cappella, un evento straordinario, volto a rappresentare l'indomita passione e la grande energia della tradizione cilentana. Per tre giorni e tre notti intensissimi una kermesse di storia, musica, gastronomia, tradizione e percorsi formativi. A perseguire l'obiettivo l'impegno dell'Amministrazione comunale e della Pro Loco nonché il supporto della massime istituzioni: Regione Campania, Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento, nell'ambito di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea POR Campania FESR 2007-2013. Si comincerà il giorno 18 settembre con l'iscrizione delle imbarcazioni al palio dei gozzi cilentani, che darà rinnovato lustro alle note imbarcazioni in legno a remi plananti, protagoniste della pesca con la lampara e la menaica tipica delle coste cilentane. La gara si svolgerà il giorno successivo e vedrà agguerriti equipaggi contendersi il montepremi nello specchio di mare antistante il porto di Casal Velino. Un'iniziativa sportiva che consentirà di richiamare le più antiche tradizioni culturali e gastronomiche che fanno del Cilento una terra espressione semplice ed autentica del Mediterraneo più suggestivo. Il percorso enogastronomico, forte della straordinaria varietà di ricette ed eccellenza di ingredienti della cucina cilentana, ormai famosa in tutto il mondo, si fregerà del prestigioso marchio Slow Food - Condotta Gelbison con i suoi Laboratori nonché della professionalità ed originalità del gruppo dei cuochi del "Cibo da strada". Grandi suggestioni evocheranno la processione a mare con la Statua di San Matteo e sfilata delle congreghe per accogliere il Santo, la fiaccolata sull'acqua, l'infiorata e la processione delle antichissime cente, accompagnate dal suono delle campane. La direzione artistica di Gaetano Stella, poi, darà corpo a musica e teatro, attraverso la "notte dei racconti" (percorso di artisti di strada ed attori che reciteranno antiche storie della tradizione popolare in chiave spettacolare, antichi giochi a cura dell' Accademia Magna Graecia ed Animazione '90), curando, inoltre, la rievocazione storica di S. Matteo nella "notte dei miracoli", nonché coordinando i percorsi musicali della "notte di note" che si svolgeranno per il borgo con artisti del calibro di Loia Progetto Oiza, Le Janare, Baracca dei buffoni, Kiepò. Domenica 20 il maxi concerto in piazza di Francesco de Gregori, cantautore di tutte le generazioni, tradurrà in poesia suoni ed emozioni. id="blue"> Palinsesto e programma dettagliato 18 settembre 2009 Ore 10.00 Apertura Ufficiale della Festa del Velino Iscrizioni dei partecipanti alla gara dei gozzi Verifica e misurazione delle imbarcazioni Prove del percorso in mare Incontro con le scuole del comprensorio Ore 17.00 Laboratorio della pasta in collaborazione con Slow Food Gelbison, Antonio Tubelli - Timpani e Tempura. Ore 18.00 Processione a mare con la Statua di San Matteo e sfilata delle congreghe per accogliere il Santo. Fiaccolata sull'acqua ed arrivo del Santo, infiorata e processione delle cente accompagnate dal suono delle campane. Ore 20,30 Apertura degli stand "Cibo da strada", in collaborazione con Slow Food Gelbison, Antonio Tubelli - Timpani e Tempura. La "notte dei racconti": percorso di artisti di strada ed attori che reciteranno antiche storie della tradizione popolare in chiave spettacolare, antichi giochi (Accademia Magna Graecia ed Animazione '90). 19 settembre 2009 Ore 10,30 Visite guidate agli scavi di Velia, alla chiesa di S. Matteo, alla chiesa di S. Michele ed al Santuario di Novi Velia Ore 18.00 Inizio della gara dei "gozzi" sullo specchio d'acqua illuminato da fiaccole galleggianti. Ore 20.30 Apertura degli stand "Cibo da strada" Ore 21.00 Rievocazione storica "La notte dei Miracoli" a cura di Gaetano Stella. Ore 22.00 Percorsi musicali della tradizione per tutta la notte con: Loia Progetto Oiza, Le Janare, Baracca dei Buffoni, Kiepò. Ore 24.00 Spettacolo pirotecnico. 20 settembre 2009 Ore 21.30 Evento musicale con artista di fama nazionale: Francesco De Gregori in Concerto. Premiazione del vincitore della gara dei gozzi . Consegna del "Palio di S. Matteo" 2009. id="green">
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Giankar
Giankar
24/11/2007 172
Inserito il 08/09/2009 alle: 21:25:52
Ciao,Interessante......ma la sosta??saluti Giancarlo
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francesco67
francesco67
11/05/2006 2876
Inserito il 09/09/2009 alle: 12:37:57
quote:Risposta al messaggio di Giankar inserito in data 08/09/2009  21:25:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Giancarlo , per la sosta è stata contattatata la proloco e non sembrano essere attrezzati per la sosta camper , ma mi dicevano che erano convenzionati con un campeggio vicino per la manifestazione , dice che si raggiunge a piedi e fa lo sconto , se mi fa sapere qualcosa lo posto ok
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vincenzo73
vincenzo73
28/12/2006 127
Inserito il 09/09/2009 alle: 18:12:41
francesco67 facci sapere notizie su soste o campeggi, ciao Vincenzo[:D]
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francesco67
francesco67
11/05/2006 2876
Inserito il 10/09/2009 alle: 17:01:05
ecco la risposta della proloco....[:0] in riferimento a nostra conversazione telefonica, di seguito siamo a sottoporle nostra migliore offerta per soggiorno in camping, in occasione dell'evento "Festa del Velino - Palio di San Matteo" che si terrà dal giorno 18/09 al 20/09/09: _____________________________________________________________ Costo giornaliero Tenda: € 9,40; Costo giornaliero camper: € 11,00; Costo giornaliero per persona: € 6,60 (Adulti), € 5,00 (bambini 0/8 anni); _____________________________________________________________ Per ulteriori info e prenotazioni, potrà contattarci allo 0974.90.79.84. L'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti. La Direzione -- ufficio informazioni turistiche Pro loco Marina di Casal velino tel. 0974907570 www.prolococasalvelino.it
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jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/09/2009 alle: 01:35:51
A Marina di Casalvelino, ci vado, anzi...ci andavo spesso , era possibile parcheggiare e pernottare sia nel parcheggio adiacente al porto (molto grande) che in un piazzale sterrato alla fine del lungomare, oppure, nel campeggio adiacente che è dopo il lungomare in direzione sud. Dal 1 agosto di quest'anno, il Sindaco o chi per lui, ha deciso di vietare la sosta ai soli camper nel parcheggio sul porto e zone adiacenti. Quando si arriva in loco, oltre al detto divieto, si trova anche un cartello col disegnino del camper che indica la direzione per Area sosta camper, che altro non è che il piazzale sterrato di cui sopra, privo di ombra, privo di pozzetto, privo di sorveglianza notturna etc..etc.. dato in gestione ad una cooperativa,(guarda caso anche questo dal 1 agosto) che chiede ben 15 euro al giorno senza nessun tipo di servizio, se poi vuoi l'acqua e la corrente, gli euro salgono a 20. In detto piazzale ci parcheggiano anche le auto ( loro però pagano ben 4 euro per tutta la giornata) e di sovente te le trovi appiccicate, perchè il camper fa ombra. Per quanto riguarda il camping poi......una sera arrivando verso la mezzanotte e trovando il piazzale sterrato chiuso da una catena, sono andato al camping, chiedendo se avevano posto e quanto costava pernottare da loro.......ebbene, anche facendogli presente che era già mezzanotte passata e che l'indomani al massimo saremmo andati via per le 10, mi hanno chiesto ben 72 euro per camper e 4 persone , però era compresa anche la tessera club!!!![xx(][xx(][xx(],.....dimmi te a che mi serve la tessera club per una notte, visto che l'animazione poi chiude alle 24 !!!!! Morale della favola.......con Marina di Casal Velino ho chiuso definitivamente . Ho anche mandato una mail di protesta al Sindaco, alla polizia urbana ed alla proloco, allegando anche la circolare del ministero dei trasporti relativa alla sosta per gli autocaravan....mi ha risposto solo la proloco dicendomi di aver ragione, ma che loro non potevano farci niente, perchè non dipendeva da loro. Dal sindaco e dalla polizia urbana, a tutt'oggi, ancora nessuna risposta.[xx(]
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maxone
maxone
23/03/2007 154
Inserito il 11/09/2009 alle: 09:22:18
Se il Sindaco non ci vuole non andiamo. La sagra se la guardano loro.
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jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/09/2009 alle: 11:33:30
Questa è la mail mandata al Sindaco,alla polizia urbana ed alla proloco Egregio Signor Sindaco! Sono stato a Marina di Casal Velino giovedì 30 e venerdì 31 luglio col mio camper e mi è stato detto che non era possibile sostare nel grande parcheggio sul porto ( infatti il giorno dopo è apparso un cartello di divieto per camper e caravan) e ho sostato nell'area indicata come area di sosta camper ( si fa per dire ). Detta area , dal costo di ben 15 euro, servizi esclusi (i servizi sarebbero acqua e corrente a 220V per i quali vengono richiesti ulteriori 5 euro )non ha proprio nulla a che vedere con un'area di sosta camper degna di tale nome per vari motivi. 1) Non è riservata ai camper ma ci possono entrare anche le auto - 2) Non è provvista di pozzetto di scarico. 3) E' recintata parzialmente e di notte non è custodita. 4) Non è provvista di servizi igienici. 5) Al suo interno c'è una postazione ecologica (nome d'arte dei bidoni dell'immondizia) composta da vari bidoni che in questo periodo sono sempre stracolmi anche se periodicamente svuotati. In poche parole, non si può assolutamente definire area di sosta camper, ma al massimo area di parcheggio per tutti i mezzi e il costo di 15/20 euro è assolutamente ingiustificato e discriminatorio, visto che le auto pagano 4 euro per tutta la giornata e anche quelle trasportano da 2 a 5 passeggeri. Quello che però non capisco è il divieto di sosta per camper e caravan nel parcheggio sul porto, visto che c'è talmente tanto spazio che nemmeno in altissima stagione quel parcheggio si riempie e comunque gli stalli sono tanto ampi che un camper ne occupa solamente uno . Frequento il vostro comune da vari anni e cioè da quando ho il camper ed è sempre stata una meta gradevole e tranquilla, tanto da venirci spesso anche in inverno e durante tutto l'anno in genere, sono sempre stato ben accolto, ho sempre cercato di dare meno fastidio possibile agli abitanti e mi sono spesso servito di supermercati, ristoranti, distributori e altri negozi del vostro paese e come me , sicuramente anche gli altri camperisti. Per questi motivi, non comprendo la politica anticamper del vostro comune, forse ci sarà stato qualche camperista scorretto o maleducato? Se è così, perchè punire tutta la categoria anzicchè il singolo? Non tutti gli automobilisti sono corretti, eppure il divieto per le auto non c'è. L'unico divieto di sosta è quello per camper e caravan, cosa che tra l'altro è in netto contrasto con una circolare che il ministero dei trasporti ha inviato a tutti i comuni d'Italia in relazione alla sosta degli autocaravan e che la Polizia Urbana sicuramente conosce. Spero comunque che il divieto di sosta venga rimosso, in modo da avere una alternativa all'"area di sosta" sopra menzionata, come in effetti hanno gli automobilisti che almeno possono scegliere se fermarsi in quell'area o da un'altra parte, cosa che noi , non abbiamo. O ci fermiamo lì o andiamo via, cosa assolutamente ingiusta! Alla luce di quanto sopra, mi vedo costretto, mio malgrado , a disertare Marina di Casalvelino almeno per i mesi di Agosto e forse anche Settembre e mi spiace sinceramente di non poter godere delle vostre spiagge per il rimanente periodo estivo, ma purtroppo costringete me ed altri camperisti a soggiornare in altre località della zona dove è permesso sostare liberamente o dove ci sia un'area camper degna di tale nome. Cordiali saluti Michele Esposito michele- esposito@libero.it tel 3388218265 Circ. Min. interno 14 gennaio 2008, n. 277 - Direttiva del Ministero dei trasporti ai sensi dell’art. 35, comma 1 del Codice della strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. Il Ministero dei trasporti, avendo ricevuto numerosi esposti in materia di circolazione delle autocaravan ha ritenuto di esercitare il potere di direttiva ai sensi della norma citata in oggetto con una serie di precisazioni che vengono trasmesse alle SS.LL. affinché ne tengano conto nell’ esercizio delle relative competenze. Il documento in questione parte da una serie di premesse che puntualizzano gli aspetti tecnici e normativi della materia. In particolare: L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, c. 1, lett. m) del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992). Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185, c. 1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185, c. 2). Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185, c. 3). È vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185, c. 4). Nel Regolamento (D.P.R. n. 495 del 1992) sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378). I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ Ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5, c. 3) Fuori dei centri abitati l’Ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, c. 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6, c. 4, lett. b). Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6, c. 4, lett. d). Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6, c. 4, lett. f). Nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6, c. 4 (art. 7, c. 1, lett. a). Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7, c. 1, lett. e). Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7, c. 1, lett. f). Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7, c. 1, lett. h). Tenendo conto delle sopra riportate puntualizzazioni, il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione, alle caratteristiche strutturali delle strade e nei casi in cui comunque ne ravvisi la necessità, può sempre, vietare la sosta dei veicoli nell’ambito del proprio territorio. Tuttavia, la limitazione alla circolazione stradale e alla sosta per la particolare categoria di veicoli in esame appare illegittima nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri e che non occupino la sede stradale nella misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarli. Altro aspetto di particolare rilievo è la segnaletica stradale che può interessare le autocaravan in quanto talvolta le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan celano motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale di cui all’art. 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati). Richiamando una precedente circolare, il Ministero dei trasporti illustra i vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale. A seguito di istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e da talune associazioni, in particolare l’Associazione nazionale ************* **********, il Ministero dei trasporti ha avuto modo di accertare la permanenza di forme di regolamentazione opinabili in quanto discriminanti nei confronti degli autoveicoli in argomento. Già con la legge n. 336 del 1991 il legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell’ autoveicolo Autocaravan e pubblici amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali: - la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli; - la netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”; - l’obbligo all’allestimento di impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare l’igiene pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan; - la possibilità per il Comune di prevedere l’allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti autoveicoli. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan. Tali principi, contenuti nella legge sopracitata, sono stati in toto recepiti nel nuovo Codice della strada. L’art. 185 dello stesso ("Circolazione e sosta delle autocaravan") al 1° comma stabilisce che i veicoli di cui trattasi ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 ("Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati") e 7 ("Regolamentazione della circolazione nei centri abitati"), sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Analizzando nel dettaglio talune fattispecie concrete che hanno dato luogo ad ordinanze dei pubblici amministratori che prestano il fianco ad alcune osservazioni critiche, il Ministero dei trasporti ha tra l’altro fatto rilevare quanto segue. -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Divieto di circolazione per motivi di ordine e sicurezza pubblica Il concetto di ordine pubblico che, com’è noto, trova riscontro in sede legislativa nell’art. 159, comma 2 del D.Lgs. n. 112 del 1998 è «inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale ...». Il Ministero dei trasporti fa rilevare che il concetto di sicurezza pubblica è più ristretto riferendosi alla salvaguardia della incolumità e integrità fisica, patrimoniale e morale dei cittadini. Sarebbero, pertanto, viziati da illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di tutela quei provvedimenti che richiamassero in situazioni non rispondenti al reale stato dei fatti o comunque in modo generico esigenze di “tutela dell’ordine, della sicurezza e della quiete pubblica”. In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica. Il pubblico amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare «... abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...», ovvero di «.... prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’ incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...». Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei a mettere in pericolo l’igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) ("Atti vietati") del Codice della strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4. Tra l’altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto. Anche il comma 6 dell’ articolo 185 prevede la sanzione per la violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo: «è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari». Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan. Talvolta viene addotto a sostegno di provvedimenti di sfavore nei confronti dei camperisti il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorchè si occupi lo spazio esterno al veicolo. La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del Codice della strada, laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata. L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della strada ("Arresto, fermata e sosta dei veicoli"). È indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale «la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote ...». Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, una eventuale azione sanzionatoria appare illegittima. Divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato dai criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso. Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un’area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata. È altresì auspicata l’ ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro. Talvolta i Comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo. Al riguardo viene osservato che l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo può limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, compromettere la sicurezza stradale nonché impedire e/o limitare la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del fuoco, veicoli della Protezione civile, ecc. ..... Un'ulteriore analoga fattispecie si avrebbe nel caso di autovettura con carico sul “tettuccio” (tecnicamente padiglione). Inoltre, tale dispositivo non può essere neppure considerato “dissuasore di sosta” come definito dall’art. 180 ("Dissuasori di sosta") del Regolamento di esecuzione (D. P.R. n. 495 del 1992), essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. In tali casi viene posta in essere una indebita differenziazione tra gli utenti della circolazione stradale dovuta ad una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata, o sommaria o non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall’interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale. In siffatta evenienza, il provvedimento risulterebbe viziato da eccesso di potere, in quanto contraddittorio ed inadeguato a realizzare le finalità per cui viene emanato. Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell’espletamento delle competenze di cui all’ articolo 12.
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jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/09/2009 alle: 11:51:03
quote:Risposta al messaggio di maxone inserito in data 11/09/2009  09:22:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io non dico di non andarci, ma di richiamarli e dire, cari signori, siamo tot. camper con tot. persone, se ci fate trovare un'area dove parcheggiare i nostri mezzi(ovviamente che non sia il campeggio che ora fa pagare qualcosina in meno perchè quasi vuoto) saremmo immensamente felici di partecipare, altrimenti, nostro malgrado andremo a qualche altra sagra. Grazie. Sarei grato inoltre se qualcuno che deciderà di andarci, si informasse ,sullo stato attuale dell'area sterrata alla fine del lungomare,( magari proprio in questo post ) è proprio nell'ultima traversa ,dove la strada finisce nella spiaggia, c'è anche un chiosco di legno. Dal camping per andare sul lungomare ci si passa davanti. Cosa strana però è anche il fatto che la proloco abbia indicato il campeggio e non la citata area. Boh!
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Emes
Emes
13/07/2007 910
Inserito il 14/09/2009 alle: 17:50:45
E' dopo questo questa breve e coincisa presentazione chi vuoi che ci vada. Personalmente esco di rado, ma se c'è un Comune che non mi vuole io evito di andarci. P.S. Francesco67, [i]ho sempre un "dolce" debito con te.
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jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 16/09/2009 alle: 19:39:38
Il divieto di sosta vale per il parcheggio sul porto e zone adiacenti, ci sono comunque altre possibilità di sosta non vietata sulla strada parallela al lungomare, li ci sono un paio di piazzali dove il divieto non c'è. Attenzione però a non entrare in piazzali di supermercati delimitati da cancelli, perchè generalmente alla chiusura dei negozi, chiudono pure i cancelli[;)].
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