quote:Originally posted by FrancoIV> Molto bene! Tutto ciò era stato già chiarito (limitatori di velocità impostati a 100 Km/h per M2) da The Devil che HA CITATO UNA SPECIFICA direttiva Europea! ...ma in tutto questo discorso ancora non scaturisce una disposizione di legge o direttiva europea in merito ai veicoli M1 (IVI compresi i camper!!!) TUTTI gli M1 (senza distinzione di razza o di peso) viaggiano a regime 142/1
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci I pullman over 35 ma under 80 NON viaggino incolonnati a 105, ma spesso mi superano a oltre 130!!![/id="size6">red] I Camper non sono né categoria M2 né categoria Nxy!!! Gli estremi per il ricorso ci sono tutti. Fidati...id="red">id="size3"> >> Art. 47 cds - categoria M2:id="red"> veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tid="red">; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tid="red">; DECRETO 19 NOVEMBRE 2004 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 50 DEL 2-3-2005id="red"> Art. 1. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, e' modificato come segue: a) omissis... b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2id="red">. - 1. Gli autoveicoli delle categorie M2 ed M3 id="red"> possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 100 km/hid="red">. omissis... 2. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M2id="red">, i veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 5 tonnellate ma inferiore o pari a 10 tonnellateid="red">, ed i veicoli della categoria N2, gli articoli 2id="red"> e 3 si applicano: a) ai veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2005, dal 1° gennaio 2005,id="red"> b) ai veicoli conformi ai valori limite di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 5 giugno 1989, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2002, immatricolati tra il 1° ottobre 2001 ed il 1° gennaio 2005: 1) a partire dal 1° gennaio 2006, se trattasi di veicoli che effettuano sia trasporti nazionali che trasporti internazionali, 2) a partire dal 1° gennaio 2007, se trattasi di veicoli destinati esclusivamente al trasporto nazionale. id="size2">
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quote:Originally posted by camperillo
quote:
Originally posted by TheDevil
quote:> Di sèguito il testo del ricorso che ti avevo promesso, con un temporaneo omissis per il punto 11. Speriamo che, nonostante le vacanze di Pasqua (per me saltate), qualche altro frequentatore del forum ci voglia dare qualche suggerimento. TESTO DEL RICORSO Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia di ........... <<
Originally posted by giuliano marchetti
>>> Ricorso al Prefetto (art. 203 D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285) avverso il Verbale di Accertamento n. ........... del ............. per presunta violazione del Codice della Strada rilevata il ............. nel Comune di ............., a carico dell'autoveicolo << >> con targa ........... Il sottoscritto ........................... nato a ....................... il ............., residente in .................. via ................. n...., intestatario dell'autoveicolo di cui all'oggetto, CHIEDE alla S.V. Ill.ma di voler emanare ordinanza di archiviazione del verbale a margine per insussistenza della violazione contestata, e cioe' "ART: 142/8 CDS, SUPERAVA DI OLTRE 10 KM/H E DI NON OLTRE 40 KM/H I LIMITI MASSIMI DI VELOCITA'", in relazione alle motivazioni che seguono. 1) La velocita' media accertata di 116,33 km/h risulta ampiamente inferiore al limite massimo di velocita' di 130 km/h vigente, a carattere generale, sulle autostrade in assenza di precipitazioni atmosferiche (ai sensi del disposto di cui al primo comma dell'art. 142 CdS). 2) La predetta velocita' media accertata denota inoltre una condotta di guida nella piena osservanza degli obblighi di cui all'art. 141 CdS, sempre con riferimento al limite massimo di velocita' di 130 km/h vigente, a carattere generale, sulle autostrade. 3) In presenza di una velocita' media accertata di 116,33 km/h, la descrizione dell'infrazione, come soprariportata, porta alla deduzione che la velocita' accertata sia stata confrontata con un limite massimo di velocita' di 100 km/h. Al riguardo il verbale non contiene alcuna motivazione sulla causale per la quale il veicolo in oggetto avrebbe dovuto osservare il predetto limite massimo di velocita', in contrasto con le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 201 CdS riguardanti la compilazione del verbale e cioe' con gli estremi precisi e dettagliati della violazione. 4) Sulle autostrade l'obbligo di osservare un limite massimo di velocita' di 100 km/h puo' discendere soltanto da una delle seguenti causali: - presenza di apposita segnaletica stradale, ove il concessionario si sia avvalso della facolta' di fissare (ai sensi del secondo comma dell'art. 142 CdS) un limite massimo di velocita' diverso da quello di 130 km/h, vigente a carattere generale ai sensi del primo comma dell'art. 142 CdS; - inquadramento del veicolo in una delle categorie di veicoli indicate al terzo comma dell'art. 142. 5) Sul tratto di autostrada, dove e' stata effettuata la rilevazione oggetto del presente verbale ed alla relativa data, non risultavano collocati segnali stradali ad indicare la prescrizione di un limite massimo di velocita' di 100 km/h, come potra' essere confermato dalla Sezione di Polizia Stradale che ha disposto la notifica del verbale. 6)id="green"> Entro i limiti massimi di velocita' eventualmente disposti dal concessionario ai sensi del secondo comma dell'art. 142, determinate categorie di veicoli non possono comunque superare specifici limiti massimi di velocita' in autostrada ai sensi del terzo comma dell'art. 142. In particolare il limite massimo di velocita' di 100 km/h risulta definito - a carattere specifico - per le categorie di veicoli indicati alle lettere: f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t; g)id="green"> autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usiid="green">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t. 7) Nella lettera f) sono quindi compresi i veicoli di cui all'art. 54, comma 1-b CdS mentre nella lettera g) sono compresi i veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere d-e-f-g CdS. 8) Secondo la classificazione comunitaria di cui alla Direttiva 70/156/CEE, le due lettere citate dell'art. 142/3 CdS comprendono i veicoli inquadrati rispettivamente nelle categorie M3 ed N2, come attribuite in sede di immatricolazione ed indicate alla voce [J] della Carta di Circolazione.id="red">id="size3"> 9) L'autoveicolo di cui all'oggetto e' inquadrato nella categoria M1 con tipo di carrozzeria autocaravan, in quanto adibito al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente (come da art. 54, comma 1-m CdS). L'autoveicolo di cui all'oggetto non rientra quindi, ne' per la categoria comunitaria di inquadramento ne' per la distinzione di cui all'art. 54 CdS, tra i veicoli indicati alle lettere f) e g) del terzo comma dell'art. 142 CdS. 10) Ad abundantiam si ricorda che, a differenza dei veicoli indicati alle lettere f) e g) del terzo comma dell'art. 142 CdS, l'autocaravan (di categoria M1 a prescindere dalla massa massima) non e' soggetto al montaggio ed utilizzo del limitatore di velocita' di cui al D.M. 19 novembre 2004, pubblicato sulla G.U. 2 marzo 2005, n.50. 11) omissisP.Q.M. (in particolare ai punti 3, 5 ed 9) Il sottoscritto conferma la richiesta di archiviazione del verbale in oggetto e, ai fini dell'istruttoria, chiede inoltre l'audizione personale ai sensi dell'art. 204, comma 1-ter CdS, con riserva di presentare ulteriore documentazione a corredo della motivazione sub 9. Allega la fotocopia del verbale in oggetto. Con osservanza. <<>> ................, li ............. [/quote] complimenti per la stesura...fai di mestiere l'avvocato? quindi con grande difficolta faccio un'osservazione e ti pogo una domanda : Tu gli altri usi id="green"> come li consideri a quale veicoli secondo si fa riferimento ? è il punto 6 g da te menzionato nella bozza del ricorso saluti e Buona Pasqua Franco [/quote] ... A.F.M.
quote:Originally posted by spina52> Non dovevi montarli!!! Non è proprio previsto per i veicoli M1 che non rientrano sub art. 142/3/g-h. Allora per quale motivo non ti hanno fatto mettere le righe retroriflettenti gialle di cui all'art. 72, comma 2bis (Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.)??? Ciao
ciao THEDEVIil mio camper supera i 35q l'anno scorso alla revisione annuale ho dovuto applicare gli adesivi del limite di velocità 80/100 martedi prossimo ho di nuovo la REV.... speriamo di non trovare sorprese cio Mario[:)][:)] >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> La risposta è semplice: l'art 72 comma 2 bis non contempla gli autoveicoli di cui all'art. 54 comma 1 lett m (autocaravan) bensì quelli.. classificati per uso speciale (art 54 1/g) per trasporti specifici (art 54 1/f) Per quanto riguarda invece gli adesivi del limite di velocità è probabile che gli addetti alla revisione abbiano ritenuto che gli autoveicoli di cui all'art. 54 comma 1 lett m (autocaravan) rientrano tra quelli di cui all'art. 142/3/g-h. .....[:)]
quote:Originally posted by spina52> Non dovevi montarli!!! Non è proprio previsto per i veicoli M1 che non rientrano sub art. 142/3/g-h. Allora per quale motivo non ti hanno fatto mettere le righe retroriflettenti gialle di cui all'art. 72, comma 2bis ([i]Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti............??? Ciao
ciao THEDEVIil mio camper supera i 35q l'anno scorso alla revisione annuale ho dovuto applicare gli adesivi del limite di velocità 80/100 martedi prossimo ho di nuovo la REV.... speriamo di non trovare sorprese cio Mario[:)][:)] >
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quote:Originally posted by fbomped> Loro hanno ritenuto! Ma la norma non è scritta e quindi non andavano incollati. Nel mio camper non li ho mai incollati, ma ho al seguito quelli con i seguenti limiti: 50 90 110 130 Se dicono qualche cosa li accontento ma monto questi, non quelli 80/100!!! Se poi dovessero non passarmi la revisione rovinandomi le vacanze estive i miei avvocati avranno da lavorare!!!
Per quanto riguarda invece gli adesivi del limite di velocità è probabile che gli addetti alla revisione abbiano ritenuto che gli autoveicoli di cui all'art. 54 comma 1 lett m (autocaravan) rientrano tra quelli di cui all'art. 142/3/g-h. .....[:)] >
quote:Messaggi diversi di Prof. Antonio Calosci inseriti nel mese di marzo 2008id="red"> nel presente 'topic'>
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quote:Dal messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 19/05/2009id="red"> 22:40:27 nel 'topic'>#77997
Tutte le volte che avevo ragione io ... i ricorsi non sono tornati indietro neppure dopo anni. Stessa cosa è accaduta con i tre ricorsi che ho fatto per aver superato i 100 km/h in autostrada. Il primo ormai è oltre l'annoid="red">!!!!>
quote:Dal messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 05/07/2009id="red"> 12:02:02 nel 'topic'> Quando l'anno scorso sei intervenuto piu' volte nel presente 'topic' non hai ritenuto di fare cenno ne' ai verbali ricevuti ne' ai ricorsi presentati, mentre io mi arrabbattavo in qualche modo per redigere ex-novo una bozza di ricorso da mettere a disposizione di GiulianoMarchetti. Per me sarebbe stato interessante confrontare analogie e differenze tra i verbali in questione mentre, per tutti i lettori del forum, sarebbe sicuramente interessante disporre di un testo di ricorso "alternativo" rispetto al mio, con la possibilita' di mixarne i contenuti ed affinare il risultato finale. Invece niente; non hai ritenuto di condividere con il forum neanche lo "schema" dei tuoi ricorsi, per migliorare la mia bozza a beneficio di tutti i lettori interessati all'argomento. Quando si presenta l'occasione (che sia per il divieto di sosta oppure per la velocita' in autostrada), il tuo intervento si puo' sintetizzare con l'espressione: Fate ricorso come ho fatto ioid="purple">. Il problema e' che ti tieni ben stretto il comeid="purple"> e non vai molto oltre l'esortazione. Cio' premesso e se ritieni di aderire alla mia richiesta, mi tornerebbe utile disporre delle seguenti informazioni relativamente ai verbali ricevuti ex SICVe: - comandi di Polizia Stradale mittenti, data delle infrazioni, data delle notifiche; - diciture complete delle infrazioni contestate e delle sanzioni applicate; - velocita' rilevate; - eventuali differenze nella compilazione dei verbali, a tuo avviso meritevoli di attenzione. Ovviamente quando torni dalle ferie.#83505
Se arrivano si pianta ricorso al Prefetto. Io ne ho prese fino ad oggi QUATTRO. Ho ricorso e a distanza di oltre un annoid="red"> ancora non ho avuto notizie.>
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 31/07/2009 19:19:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sono in Germania e posso accontentarti solo con alcuni dati. Le date e i luoghi non li ricordo e spero di poterli ritrovare quando torno a casa. Le velocità rilevate erano (ne ricordo solo due: 119 127 Il testo del ricorso eccolo: Al Sig. Prefetto di …… Via ……. Città ……. Il sottoscritto, NOME COGNOME nato a XXXXX il xx-yy-zz e residente a XXXXX via xxxxx, titolare della patente di guida n. xy rilasciata da xxxx il xx-yy-zz presenta ricorso avverso il verbale n. xxxxxxx elevato da XXXXX il xxxx al veicolo targato zzzzzz vategoria M1 (come da copia del libretto allegata) per aver superato i limiti di velocità col quale sono stati impostati i sistemi di rilevamento automatici SICVE. La contravvenzione è stata elevata nella presunzione di aver violato l’art. 142 comma 3 lettera g del Codice della strada. A tal proposito il sottoscritto fa notare che: 1. l’art. 142 comma 1 prevede come limite di velocità nelle autostrade i 130 Km/h per tutti i veicoli salvo quelli indicati nel comma 3 stesso articolo; 2. l’art. 47 comma 2 specifica le categorie internazionali. In particolare suddivide i veicoli adibiti al trasporto merci inserendoli nella categoria “N” dai veicoli per trasporto persone che sono inseriti nella categoria internazione “M”; 3. sempre l’art. 47 comma 2 specifica che tutti i veicoli adibiti al trasporto persone fino ad un massimo di otto oltre l’autista siano inquadrate nella categoria M1; 4. Nella categoria M1 sono inquadrate sia le autovetture (art. 54 comma 1 lettera “a”) sia le autocaravan (art. 54 comma 1 lettera “m”) senza distinzione alcuna per massa massima ammessa; Il sottoscritto non può non rilevare la falsa interpretazione data all’art. 142 comma 3 lettera “g” perché in esso il limite di 100 Km/h è imposto ai veicoli per trasporto merci ed altri usi. Si specifica che gli USI sono indicati con chiarezza nell’art. 82 comma 2 che prevede che gli USI siano esclusivamente di carattere economico. La terminologia usata nell’art. 142 comma 3 lettera “g” (altri usi) è riservata ai veicoli inquadrati nella categoria internazionale N2 non prettamente destinati al trasporto “merci” come possono essere i “trattori stradali” (quelli che trascinano i rimorchi dei TIR), le autogru, le motobetoniere, ecc. Si sottolinea anche il paradosso che rafforza la tesi della falsa interpretazione del CdS. Infatti, l’art. 142 comma 3 lettera f impone il limite dei 100 Km/h ad autobus e filobus con massa superiore alle otto tonnellate. Ai pullman con massa fino ad otto tonnellate è consentito viaggiare secondo i limiti imposti dal comma 1 dell’art. 142. L’autocaravan è inquadrata (senza distinzione di massa) e al pari delle autovetture nella categoria internazionale M1 e può viaggiare fino a 130 Km/h ai sensi dell’art. 142 comma 1. I precisa che il CdS impone limiti particolari di velocità ai veicoli: - Trasproto merci e altri usi della categoria internazionale N2 (tra le 3,5 t. e le 12 t.) e N3 (oltre le 12 t.); - Trasporto persone M3 solo se oltre le 8 t. L’autocaravan è categoria internazionale M1 e come tale non deve montare a differenza dei veicoli M2/3 ed N2/3 limitatori di velocità, cronotachigrafi, bande laterali retroriflettenti (previste solo veicoli N2/3) e indicatori di velocità massima consentita (prevista per veicoli M2/3 e N2/3). Per le sopraindicate motivazioni si ritiene che la contravvenzione è stata elevata per falsa ed errata interpretazione del CdS. Il sottoscritto, di conseguenza, chiede l’accoglimento del ricorso e la consegute depenalizzazione. In fede FIRMA Ciao
quote:Originally posted by paologu in date 27/07/2009 21:59:46 in 'topic'>#85501
... vi voglio raccontare la mia disavventura avvenuta al ritorno da un viaggio a pasqua di quest'anno in puglia.>
quote:Originally posted by paologu in date 30/07/2009 15:26:50 in 'topic'> Una serie fortuita di coincidenze (a partire dalla richiesta di Ruggiobo riguardo al "rapporto" tra SICVe e rimorchi) mi ha portato a lèggere la discussione, nel forum "comportamenti", dalla quale ho citato alcuni stralci dei tuoi interventi. Mi spiace per il mio tardivo intervento, ma d'abitudine non esco dal forum sulle "normative" (dove ho gia' ... diversi arretrati!!!). Ad integrazione delle indicazioni che ti sono state gia' fornite, aggiungo solo qualche considerazione sui punti sopracitati. 1)id="red"> La mia bozza di ricorso e' riportata nella parte archiviata del presente 'topic', mentre qui sopra Prof.Calosci ha trascritto il testo dei suoi ricorsi effettivamente presentati in Prefettura. 4)id="red"> Qualche giorno fa ho dato una risposta a Ruggiobo#85501
... vorrei fare a questo punto alcune considerazioni: 1)id="red"> ..., mi potete spiegare dove posso trovare il testo del ricorso dato che ho' ancora una multa da pagare. 4)id="red"> ... i sicve sono riusciti ad incastrare diversi automobilisti con il carrello appendiceid="red"> che hanno superato tale limite [80 km/h, ndr] ... 6)id="red"> ho provato anche la via della multa per continuita' infrazione. in pratica se ci fossero stati 100 sicve avrei preso 100 multe.>
qui
, dove ho appunto evidenziato il mio dubbio riguardo al "trattamento" del SICVe verso i carrelli-appendice, proprio perche' non riesco ad individuare il criterio che possa consentire di distinguerli dai rimorchi. E ci sono, in generale, ben 50 km/h di differenza. Mi spiacerebbe apprendere che il criterio sia quello abituale delle FdO: noi facciamo la multa, l'automobilista puo' sempre presentare ricorso. 6)id="red"> Come e' scritto nell'art. 11 CdS: Costituiscono servizi di polizia stradale la prevenzione e l'accertamento delle violazioniid="red"> in materia di circolazione stradale, ..... La sanzione, quale conseguenza dell'accertamento di una infrazione, oltre a punire la violazione svolge contemporaneamente la funzione di documentare che l'automobilista e' stato ufficialmente informato su una norma che puo' non aver rispettato per mancata conoscenza fino a quel momento, nello svolgimento cioe' di un'attivita' di potenziale prevenzione alla reiterazione della violazione. Se il primo eccesso di velocita' ti fosse stato contestato ai sensi del primo comma dell'art. 200, probabilmente avresti ravvisato l'opportunita' di ridurre la tua andatura ed avresti cosi' evitato i successivi verbali nella prosecuzione del tuo viaggio. Di conseguenza, a mio avviso, la strada dell'art. 198 andava assolutamente perseguita nel tuo caso, in: 1) totale assenza di violazioni precedenti della stessa specie; 2) presenza di plurime rilevazioni (geograficamente consecutive) della stessa infrazione nella stessa giornata. Dai tuoi verbali mi interesserebbe conoscere l'analogo dettaglio di informazioni che ho chiesto a Prof.Calosci nel precedente mio intervento, specie per le sanzioni applicate e le relative descrizioni.quote:Originally posted by TheDevil> Grazie all'ultimo intervento di Ruggiobo ho individuato il criterio che, in via almeno teorica, consente di distinguere un normale rimorchio da un carrello-appendice. Per l'
4) Qualche giorno fa ho dato una risposta a Ruggioboqui
, dove ho appunto evidenziato il mio dubbio riguardo al "trattamento" del SICVe verso i carrelli-appendice, proprio perche' non riesco ad individuare il criterio che possa consentire di distinguerli dai rimorchi.id="red">>
art. 100
CdS: 3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. 4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. Quindi, in presenza della sola targa ripetitrice (gialla), l'agente di Polizia preposto alla verifica dell'accertamento dovrebbe considerare il veicolo trainato come un semplice carrello-appendice e NON contrassegnare l'apposita casella Complesso di veicoli della videata. In questo modo la velocita' consentita resterebbe quella propria del veicolo trainante, come identificato dal suo numero di targa (sia pure rilevato attraverso una targa ripetitrice). C'e' pero' la testimonianza di Paologu che evidenzierebbe un difforme comportamento da parte degli operatori di Polizia. In una corretta funzionalita' del SICVe la casella della videata concernente l'indicazione del Complesso di veicoli (con l'assunzione della velocita' di riferimento pari ad 80 km/h) dovrebbe essere contrassegnata solo in presenza della doppia targa posteriore su un rimorchio (di immatricolazione propria e ripetitrice).quote:Originally posted by ruggiobo> Ti ringrazio innanzitutto per aver richiamato la mia attenzione sulla posizione delle targhe su un rimorchio. Se il tuo rimorchio non porta la propria targa di immatricolazione sulla parte posteriore del veicolo sei passibile della sanzione di cui al comma 11 dell'art. 100 (da euro 78 ad euro 311), per violazione del gia' citato comma 3 (e dell'art. 259 Reg.). Fatto salvo quanto segnalato da Paologu riguardo all'erronea contestazione dell'eccesso di velocita' in presenza di veicoli trainati corrispondenti a carrelli-appendice, l'assenza della targa di immatricolazione dalla parte posteriore del tuo rimorchio potrebbe averlo fatto considerare carrello-appendice evitandoti le contestazioni del SICVe qualora tu abbia tenuto una velocita' superiore al previsto limite di 80 km/h. Il Comando mittente deve affidare il verbale al vettore incaricato della notifica entro 150 gg dall'accertamento; dalla data di consegna del verbale al destinatario, decorrono i 60 gg per provvedere in alternativa al pmr della sanzione comminata oppure al ricorso al Prefetto/GdP (sino a prossime modifiche in riduzione rispettivamente a 90 e 30).
Se il mio carrelloid="red"> ha la targa carrelloid="red"> non visibile da dietro, in quanto fissata all'origine sul longherone, l'addetto potrebbe non essere in grado di distinguere tra appendice e carrello in quanto l'unica targa rilevabile è la ripetitrice.>
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 04/08/2009 20:12:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Una risposta del genere è in ogni caso assurda e contiene anche una prova della falsa interpretazione del 142/3/f. Infatti, se i pullman under 8 t. devono avere il limitatore impostato a 100 è anche vero che: -i pullman immatricolati prima di (non rammento la data) non devono avere il limitatore; -i pullman con limitatore essendo autorizzati a viaggiare fino a 130 non possono essere multati per eccesso di velocità ma per limitatore non funzionante o scorrettamente tarato. In ogni caso con una simile risposta si procede presso il Giudice di Pace e se necessario ai successivi gradi. Ciao
quote:Risposta al messaggio di paologu inserito in data 04/08/2009 20:51:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> A) il rimborso non è previsto! se hai pagato significa che hai accettato la sanzione. B) da quel che scrivi non si evince in basa a QUALE ARTICOLO, COMMA, LETTERA ti hanno multato. La contravvenzione avrebbe dovuto indicare l'articolo del CdS che tu hai violato e non solo l'articolo relativo all'ammontare della sanzione!!! Quindi, mancando l'articolo violato, nel ricorso devi anche aggiungere che tale indicazione è mancante e modificare il testo che ti inviai segnalando la "presunzione" che la contravvenzione è stata elevata ai sensi del 142/3/g. Ciao
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 05/08/2009 11:32:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Prof, per le multe non esiste la ripetizione di indebito?
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 05/08/2009 11:32:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao prof riguardando i verbali, l'unico articolo scritto sulla sezione 2 degli stessi e':ha' violato cds art 142 comma 8 ipotesi 1xp+3 ciao paolo