quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 05/08/2009 15:27:31 Prof, per le multe non esiste la ripetizione di indebito?>> Se ho capito la domanda, la risposta può essere questa: articolo 198: Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie 1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. 2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione. id="size1">
quote:Risposta al messaggio di paologu inserito in data 05/08/2009 15:34:09 ciao prof riguardando i verbali, l'unico articolo scritto sulla sezione 2 degli stessi e':ha' violato cds art 142 comma 8 ipotesi 1xp+3 ciao paolo>> Se la sanzione è di Euro 155,00 e la violazione accertata è il comma 8, vuol dire che non è stata correttamente applicata la norma, in quanto nel caso di violazione all'art. 142 comma 3 lettera g) la sanzione è raddoppiata (Euro
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 04/08/2009 20:43:14 Infatti, se i pullman under 8 t. devono avere il limitatore impostato a 100 è anche vero che: -i pullman immatricolati prima di (non rammento la data)id="red"> non devono avere il limitatore; [1]id="red"> -i pullman con limitatore essendo autorizzati a viaggiare fino a 130 non possono essere multati per eccesso di velocità ma per limitatore non funzionante o scorrettamente tarato. [2]id="red"> >> [1]id="red"> 1988 per gli autobus M3 di massa > 10t e 2001 per gli autobus M3 di massa < 10t e autobus M2. [2]id="red"> Ai sensi del 142/11 gli autobus con limitatore non sono autorizzati a viaggiare fino a 130 bensì fino a 100. ......L'eccesso di velocità id="red"> oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comportaid="red">, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie id="red"> previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato.id="size1"> Questo significa che se viene accertata una velocità di 130 Km/h a: - un autobus di 12t (1995)= 2 sanzioni (art. 142+179) - un autobus di 12t (1985) = 1 sanzione (art. 142) - un autobus di 9t (2005) = 2 sanzioni (art. 142+179) - un autobus di 9t (2000) = 1 sanzione (art. 142) - un autobus di 6t (2005) = 1 sanzione (art. 179) - un autobus di 6t (2000) = 0 sanzioni Quindi l'eccesso di velocità id="red"> è sanzionato anche per gli autobus under 8t dotati di limitatore, grazie al precetto di cui al comma 11 dell'art. 142, che rinvia l'applicazione della sanzione all'art. 179. Infatti un tutor o un cronotachigrafo non è in grado di accertare il malfunzionamento di un limitatore, ma solo la velocità.
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 05/08/2009 18:22:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Il problema resta sempre uno! Cambiamo strada! Lasciamo stare le autostrade e passiamo ad una superstrada. Il pullman under 8 t. puà o non può viaggiare a 100 Km/h? OVVIAMENTE SI: Un camper stando a chi FASAMENTE sostiene che rientra sub art. 142/3/g deve andare a non oltre 80 Km/h. QUESTO È UN ASSURDO!!! Un M1 over 35 che deve viaggiare a meno di un M2/3 under 8 t.!!!! Non sta né in cielo né in terra!!! Di conseguenza un camper o è sempre sub art. 142/3g o non lo è mai. Siccome è assurdo, come detto sopra, tutto ciò è un assurdo pensato altrettanto assurdamente da colui che di leggi ne dovrebbe capire più degli altri e invece si è dimostrato un emerito incompetente! ...e non basta una divisa per diventare competenti!!! Quindi proprio questo assurdo deve essere portato avanti!!! Per la cronaca, almeno fino al 27 luglio, non ho ancora ricevuto nessuna comunicazione di respingimento dei miei ricorsi!!! Ciao
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/08/2009 02:48:32 ) senti prof: non potrebbe essere che nel codice stradale italiano ci siano della incongruenze o assurdità ? >> Certamente! Se non ci fossero incongruenze e soprattutto scarsa chiarezza non saremmo neppure qua a discutere di questo argomento!!!
quote: Questa cosa però non autorizzerebbe a trarre delle conclusioni errate (ad esempio sulle velocità di un camper di più di 3500 kg in autostrada). >> Vedi, non so in Svizzera, ma in Italia per la legge ciò che non è ESPRESSAMENTE vietato è consentito. Siccome troppo spesso le leggi sono abbastanza vaghe allora il cittadino si tutela ricorrendo ai Tribunali. In Italia, credo anche all'estero, esiste l'assoluzione per mancanza di prove oppure perché "il fatto con costituisce reato".
quote: A me sembra strano che in italia un camper di 4000 kg possa andare a più di 100 km/h. In svizzera non è così. >> La Svizzera è la Svizzera e ha le SUE regole. Se le riesce a fare chiare ed inequivocabili.... onore al merito. L'Italia è l'Italia ed ha altre regole! (spesso neppure troppo chiare). Spesso le regole sono interpretate a ca77o da chi dovrebbe applicarle e da qui nascono i ricorsi. Spesso chi amministra usa le regole per vessare (vedi storia degli autovelox e dei Y-Red). In Francia il camper over 35 può andare fino a 110. In Belgio e Olanda può viaggiare a 120 ((nessun veicolo può superare tale velocità). In Norvegia nessun veicolo può superare i 110. In Danimarca il camper (qualunque peso) può andare a 130!!! In Germania il camper over 35 può viaggiare in autostrada a 100, ma sulle strade normali può arrivare sempre a 100 (come qualunque altro veicolo!!!!). Come vedi Paese che vai usanze che trovi!!!
quote: chi ha il camper omologato fino a 3500 kg si prende le multe per sovrappeso. >> In teoria anche in Italia dovrebbe essere così, peccato che nessuno controlla!
quote: chi ha il camper omologato per più di 3500 kg si prende le multe per velocità eccessiva in autostrada. >> In Svizzera! In Italia la norma è controversa e in caso di contravvenzione ci sono due tipi di "utenti": -chi accetta supinamente; -chi ricorre (alcuni sono disposti a percorrere tutti i gradi di giudizio se necessario!!!)
quote: Un po' di democrazia non fa mai male no ? >> Credo che la democrazia sia ben altra cosa!!! Ciao
quote:Originally posted by sergiozh> In base al vigente CdS (art. 142), sulle autostrade italiane un autobus fino ad 8000 kg. [1], immatricolato fino al 30 settembre 2001, puo' andare alla velocita' rilevata di 136 km/h, perche' non e' tenuto al montaggio del dispositivo limitatore di velocita'. ------------------------------ [1] oppure un autobus da 6000 kg. trainante un carrello-appendice da 2000 kg.
A me sembra strano che in italia un camper di 4000 kg possa andare a più di 100 km/h.>
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 05/08/2009 16:38:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> la ripetizione di indebito è regolata dagli articoli 2033 e seguenti del codice civile.
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 08/08/2009 10:23:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 20 febbraio 2007 ..........nel caso di pagamento in misura ridotta, l’interessato manifesta proprio la volontà di prestare acquiescenza all’accertamento della responsabilità per le violazioni contestate (come affermato dal diritto vivente e, in particolare, dalle sentenze della Corte di cassazione n. 3735 del 2004 e n. 2862 del 2005) e, quindi, di non impugnare il verbale, restando irrilevante che a ciò si sia eventualmente indotto al fine di impedire che il verbale di contestazione acquisti efficacia di titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento.....id="size1"> Pertanto se l'interesato ritiene di aver "eseguito un pagamento non dovuto" e presenta ricorso ex 203, il prefetto lo dichiara inamissibile per avvenuto pagamento in misura ridotta. Stessa cosa vale con il Giudice di Pace, anche chiedendo di sospendere ogni esecutività della sanzione; infatti la sentenza di cui sopra è stata promossa dal Giudice di pace di Gorizia, il quale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, nella parte in cui prevede che il ricorso al giudice di pace (ex 204/1bis), in opposizione al verbale di contestazione del codice della strada, non può essere proposto dall'interessato, qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta. Naturalmente se il verbale è frutto di un accertamento illegale, da cui viene scaturito un procedimento penale (es. semafori impazziti) l'interessato può costituirsi parte civile per la restituzione del "maltolto".