quote:Originally posted by chorus> Certamente. Non e' il contenuto trasportato che definisce l'inquadramento di un veicolo ma la sua destinazione per progetto e costruzione. E la gru mobile di categoria internazionale N3 rientra tra gli autoveicoli di cui all'art. 54/1/g, a loro volta compresi tra gli autoveicoli AD ALTRI USI di cui all'art. 142/3. ------------------------------ p.s. La Direttiva-quadro 70/156/CEE risultera' abrogata solo a far tempo dal 29 aprile prossimo, come da art. 49 della Direttiva da te citata.
Per The Devil, vorrei una tua valutazione sul seguente argomento. ..... Con «gru mobili» s’intendono veicoli per uso speciale della categoria N3, non equipaggiati per il trasporto di merci, muniti di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm. Quest'ultima categoria di autoveicoli la fai rientrare nell'art. 142, terzo comma, lett. h)?>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> A me invece e' parso che tu abbia assunto il ruolo di avvocato per conto di FrancoIV. Comunque, dalla tua professata neutralita' mi aspetto di conoscere le quattro velocita' (sui due valori 100 e 130) che ti indichera' il tuo interlocutore a fronte del quesito che ti ho fatto avere.
Il mio è sempre un intervenire neutraleid="red"> su questo argomento ma le tue tesi non mi convincono .....>
quote:Originally posted by chorus> Premesso che, per altri due mesi abbondanti, si dovra' ancora fare riferimento all'Allegato II della Direttiva 70/156/CEE, ritengo di averne una conoscenza adeguata alle mie esigenze di aggiornamento in materia. Ho comunque ricontrollato anche sul testo dell'Allegato II applicabile dal 29 aprile prossimo, ma non sono riuscito a trovare l'indicazione della categoria a se stante che tu affermi. Saresti cosi' cortese da comunicarmi con quale codice alfanumerico sia identificata questa categoria a se stante? Grazie anticipate.
L'allegato dice testualmente veicoli per uso speciale e non destinazione speciale. E ne individua una categoria a se stante.id="red">>
quote:Originally posted by TheDevil> Ho semplicemente ragionato sulla struttura espositiva dell'allegato, che è costituito da 3 paragrafi (l'allegato le definisce parti), contraddistinti dalle lettere A, B e C, rispettivamente titolati DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI VEICOLI, DEFINIZIONE DEL TIPO DI VEICOLO e DEFINIZIONE DEL TIPO DI CARROZZERIA. Nell'ambito del primo paragrafo ci sono 5 punti (che non si possono definire commi), numerati dall'1 al 5. Nei primi 3 si parla di categoria (M, N e O) il 4° riguarda i veicoli fuoristrada e il 5° i veicoli per uso speciale. Il paragrafo A inizia dicendo: "Le categorie di veicoli sono definite in base alla seguente classificazione:".... e la classificazione è costituita da 5 punti. Il 5° punto, come ti ho detto, raggruppa i veicoli per uso speciale.
quote:Originally posted by chorus> Premesso che, per altri due mesi abbondanti, si dovra' ancora fare riferimento all'Allegato II della Direttiva 70/156/CEE, ritengo di averne una conoscenza adeguata alle mie esigenze di aggiornamento in materia. Ho comunque ricontrollato anche sul testo dell'Allegato II applicabile dal 29 aprile prossimo, ma non sono riuscito a trovare l'indicazione della categoria a se stante che tu affermi. Saresti cosi' cortese da comunicarmi con quale codice alfanumerico sia identificata questa categoria a se stante? Grazie anticipate.
L'allegato dice testualmente veicoli per uso speciale e non destinazione speciale. E ne individua una categoria a se stante.id="red">>
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quote:Originally posted by chorus> Quando non si vuol vedere la verità si continua a non vederla!!!! Al punto 5 ti è sfuggita le parole "SOTTO CATEGORIE" che indicano che nei gruppi precedenti (M, N, O) esistono delle "sotto categorie" di veicoli per usi speciali INQUADRATI ognuno nella propria categoria PRINCIPALE!! Al punto 5 sono presenti anche le roulottes (caravan)!!! Non sarebbe meglio che vi asteniate dal continuare a fare buchi nell'acqua? visto che non riuscite a trovare un aggancio valido e dimostrabile che ALTRI USI possa riguardare i camper o essere sinonimo di USI SPECIALI!!! Mah!!! Ciao
quote:Originally posted by TheDevil> Ho semplicemente ragionato sulla struttura espositiva dell'allegato, che è costituito da 3 paragrafi, contraddistinti dalle lettere A, B e C, rispettivamente titolati DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI VEICOLI, DEFINIZIONE DEL TIPO DI VEICOLO e DEFINIZIONE DEL TIPO DI CARROZZERIA. Nell'ambito del primo paragrafo ci sono 5 punti (che non si possono definire commi), numerati dall'1 al 5. Nei primi 3 si parla di categoria (M, N e O) il 4° riguarda i veicoli fuoristrada e il 5° i veicoli per uso speciale. Il paragrafo A inizia dicendo: "Le categorie di veicoli sono definite in base alla seguente classificazione:".... e la classificazione è costituita da 5 punti. Il 5° punto, come ti ho detto, raggruppa i veicoli per uso speciale.
quote:Originally posted by chorus> Premesso che, per altri due mesi abbondanti, si dovra' ancora fare riferimento all'Allegato II della Direttiva 70/156/CEE, ritengo di averne una conoscenza adeguata alle mie esigenze di aggiornamento in materia. Ho comunque ricontrollato anche sul testo dell'Allegato II applicabile dal 29 aprile prossimo, ma non sono riuscito a trovare l'indicazione della categoria a se stante che tu affermi. Saresti cosi' cortese da comunicarmi con quale codice alfanumerico sia identificata questa categoria a se stante? Grazie anticipate.
L'allegato dice testualmente veicoli per uso speciale e non destinazione speciale. E ne individua una categoria a se stante.id="red">>
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quote:Originally posted by chorus>
L'allegato dice testualmente veicoli per uso speciale e non destinazione speciale. E ne individua una categoria a se stante.id="red">>
quote:Originally posted by TheDevil>
Premesso che, per altri due mesi abbondanti, si dovra' ancora fare riferimento all'Allegato II della Direttiva 70/156/CEE, ritengo di averne una conoscenza adeguata alle mie esigenze di aggiornamento in materia. Ho comunque ricontrollato anche sul testo dell'Allegato II applicabile dal 29 aprile prossimo, ma non sono riuscito a trovare l'indicazione della categoria a se stante che tu affermi. Saresti cosi' cortese da comunicarmi con quale codice alfanumerico sia identificata questa categoria a se stante? Grazie anticipate.>
quote:Originally posted by chorus> Quindi, per te, il 5° punto e' di classificazioneid="red"> e non e' una categoria a se stante. E questo e' gia' un passo avanti. Allora, nei primi tre punti di classificazione sono definite le seguenti categorie: 1° - categorie M, M1, M2, M3; 2° - categorie N, N1, N2, N3; 3° - categorie O, O1, O2, O3, O4. Cio' premesso, provo a far vedere al forum quali categorie siano definite nel punto 4° di classificazione relativo ai "Veicoli fuoristrada (simbolo G)": 4.1 I veicoli della categoria N1 con una massa massima non superiore a 2 t e i veicoli della categoria M1 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di [omissis]; 4.2 I veicoli della categoria N1 con massa massima superiore a 2 t oppure i veicoli delle categorie N2, M2 o M3 con massa massima non superiore a 12 t, sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di [omissis]; 4.3 I veicoli della categoria M3 con massa massima superiore a 12 t e i veicoli della categoria N3 sono considerati veicoli fuoristrada se sono muniti di [omissis]; 4.6 (Designazione combinata) Il simbolo «G» deve essere combinato con i simboli «M» o «N». Ad esempio: un veicolo della categoria N1, che può essere utilizzato come fuoristrada, deve essere designato con i simboli N1G. Infine provo a far vedere al forum quali categorie siano definite nel punto 5° di classificazione, da te preso in particolare considerazione: 5. Veicoli per uso speciale: veicoli delle categorie M, N o O destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali. 5.1. Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria M [omissis] 5.2. Con «veicoli blindati» s'intendono veicoli destinati alla protezione delle persone e/o delle merci trasportate e conformi ai requisiti relativi alle carrozzerie a prova di proiettile [categorie M, N, O, ndr]. 5.3. Con «ambulanze» s'intendono veicoli a motore della categoria M [omissis] 5.4. Con «autofunebri» s'intendono veicoli a motore della categoria M [omissis] 5.5. «Caravan», vedi la norma ISO 3833:1977, termine n. 3.2.1.3. [categoria O, ndr] 5.6. Con «gru mobili» s'intendono veicoli per uso speciale della categoria N3 [omissis] 5.7. Con «altri veicoli per uso speciale», s'intendono i veicoli specificati al precedente punto 5 ,ad eccezione di quelli menzionati ai punti da 5.1. a 5.6. I codici pertinenti dei «veicoli per uso speciale» sono definiti al punto 5 della parte C del presente allegato, da utilizzare ai fini ivi indicati. Ragionando sui contenuti e non sulla composizione tipografica del documento, nel punto: - 4° sono comprese le stesse categorie dei primi due punti, relativamente a veicoli caratterizzati dalla presenza di specifici organi meccanici, atti alla circolazione "fuoristrada"; - 5° sono comprese le stesse categorie dei primi tre punti, relativamente a veicoli caratterizzati dalla presenza di specifiche carrozzerie e/o attrezzature. In conclusione, nella normativa comunitaria, tutti i veicoli a motore con almeno quattro ruote (esclusi i motoveicoli) sono suddivisi in SEI CATEGORIE: - M1, M2, M3 per i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone; - N1, N2, N3 per i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci. Ci sono inoltre le QUATTRO CATEGORIE: O1, O2, O3, O4 dove sono suddivisi tutti i rimorchi (compresi quelli "per uso speciale"). La dotazione di specifici organi meccanici oppure di specifiche carrozzerie/attrezzature non determina la definizione di ulteriori categorie di veicoli ma aggiunge una semplice caratterizzazione ad una delle categorie soprariportate. A mio avviso.
Ho semplicemente ragionato sulla struttura espositiva dell'allegato, che è costituito da 3 paragrafi, contraddistinti dalle lettere A, B e C, rispettivamente titolati DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI VEICOLI, DEFINIZIONE DEL TIPO DI VEICOLO e DEFINIZIONE DEL TIPO DI CARROZZERIA. ..... Il paragrafo A inizia dicendo: "Le categorie di veicoli sono definite in base alla seguente classificazione:".... e la classificazione è costituita da 5 puntiid="red">. Il 5° punto, come ti ho detto, raggruppa i veicoli per uso speciale.>
quote:Originally posted by FrancoIV> E un 3D di 268 (compresa questa) botta e risposta ancora non le sono bastati? Per l'ennesima volta: l'art. 142, COMMA 2, lettere g/h sono per: TRASPORTO MERCI (N2/3) ALTRI USI (sempre N2/3) L'art. 142, COMMA 2, lettere g/h non prevede di essere applicato anche a veicoli TRASPORTO PERSONE. Quelli delle categorie M2/3 sono chiaramente indicati nel COMMA 2 letter f. Mentre TUTTI I RESTANTI VEICOLI, tra i quali TRASPORTO PERSONE FINO A 9 (indipendentemente dalla massa), rientrano nell'art.142 COMMA 1. Se LE dà fastidio l'uso della catalogazione M, faccia riferimento a quello che è previsto nelle varie lettere del comma 2 dell'art. 142. Quando troverà una nuova lettera che specificherà, per esempio, veicoli IN GENERE oltre le 3,5 t. oppure autocaravan oltre le 3,5 t..... avrà ragione lei. Ma per il momento, mi spiace per LEI, questa lettera non c'è e se non c'è significa che le autocaravan viaggiano come qualunque autovettura!!!! Riprovi sarà più fortunato!
Art. 47 del CDS I veicoli si classificano, ai fini del presente codiceid="red">id="size4">, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche. Qualcuno può per favore spiegarmi per quale arcano motivo, per stabilire i destinatari delle lettere "g" e "h" dell'art. 142, continua a fare riferimento alla categoria M1 che è prevista dalla direttva 70/156 unicamente ai fini dell'omologazione, ove per omologazione si intende: «omologazione», l'atto con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva o di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati IV o XI. ???id="Andale Mono"> >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Eppur ... "altri usi"...id="Andale Mono">
quote:Originally posted by FrancoIV> E un 3D di 268 (compresa questa) botta e risposta ancora non le sono bastati? Per l'ennesima volta: l'art. 142, COMMA 2, lettere g/h sono per: TRASPORTO MERCI (N2/3) ALTRI USI (sempre N2/3) L'art. 142, COMMA 2, lettere g/h non prevede di essere applicato anche a veicoli TRASPORTO PERSONE. Quelli delle categorie M2/3 sono chiaramente indicati nel COMMA 2 letter f. Mentre TUTTI I RESTANTI VEICOLI, tra i quali TRASPORTO PERSONE FINO A 9 (indipendentemente dalla massa), rientrano nell'art.142 COMMA 1. Se LE dà fastidio l'uso della catalogazione M, faccia riferimento a quello che è previsto nelle varie lettere del comma 2 dell'art. 142. Quando troverà una nuova lettera che specificherà, per esempio, veicoli IN GENERE oltre le 3,5 t. oppure autocaravan oltre le 3,5 t..... avrà ragione lei. Ma per il momento, mi spiace per LEI, questa lettera non c'è e se non c'è significa che le autocaravan viaggiano come qualunque autovettura!!!! Riprovi sarà più fortunato!
Art. 47 del CDS I veicoli si classificano, ai fini del presente codiceid="red">id="size4">, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche. Qualcuno può per favore spiegarmi per quale arcano motivo, per stabilire i destinatari delle lettere "g" e "h" dell'art. 142, continua a fare riferimento alla categoria M1 che è prevista dalla direttva 70/156 unicamente ai fini dell'omologazione, ove per omologazione si intende: «omologazione», l'atto con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva o di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati IV o XI. ???id="Andale Mono"> >
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quote:Originally posted by FrancoIV> ....quota 270!!!!id="size5">
Eppur ... "altri usi"...id="Andale Mono"> >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Prof. dopo tre multe, insistere su convinzioni prettamente personali è audace. Per chi legge se fossi in te correttamente comunicherei che allo stato attuale chi supera i 3,5t prende le multe prova anche a raccontarlo ai Sicve! altrimenti farai inevitabilmente collezione, ma vedo che hai piacere a fare ricorsi.
quote:Originally posted by FrancoIV> E un 3D di 268 (compresa questa) botta e risposta ancora non le sono bastati? Per l'ennesima volta: l'art. 142, COMMA 2, lettere g/h sono per: TRASPORTO MERCI (N2/3) ALTRI USI (sempre N2/3) L'art. 142, COMMA 2, lettere g/h non prevede di essere applicato anche a veicoli TRASPORTO PERSONE.
Art. 47 del CDS ................... >
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quote:Originally posted by camperillo> Per il momento TRE MULTE. Ma... NESSUNA delle tre le ho pagate!!!id="size4"> Presentai ricorso e.... GUARDA IL CASO dopo più di sei mesi dall'ultima non ho ancora ricevuto nessuna risposta. La prima ormai è paleologica ed è allo studio di illustri "paleogiuristi"!!! D'altronde non è neppure una novità che a TUTTI i camper alcuni comuni mettono multe per divieto di sosta.... CHE È ILLEGITTIMO!!!! Non parliamo dei T-RED... molti avranno pagato!! Altri ravvisando la PALESE illegittimità hanno ricorso e oggi FINALMENTE centinaia di ARRESTI!!!! Anche le multe col SICVE sono ILLEGITTIME!!! Vedremo se prima o poi accade la stessa cosa per il SICVE? Per concludere: Non ho piacere a collezionare multe, ma proverei un grandissimo disagio a subire delle vessazioni per l'applicazione illecita della legge! Quota 272id="size6">
Prof. dopo tre multe, insistere su convinzioni prettamente personali è audace. Per chi legge se fossi in te correttamente comunicherei che allo stato attuale chi supera i 3,5t prende le multe prova anche a raccontarlo ai Sicve! altrimenti farai inevitabilmente collezione, ma vedo che hai piacere a fare ricorsi. >
quote:Originally posted by camperillo ......... ma vedo che hai piacere a fare ricorsiid="red">. >> La soluzione è: "sono tutte balle"! Con questo bizzarro personaggio occorre usare il rasoio di Ockham se non si fosse ancora capito.
quote:Originally posted by FrancoIV> Quota 275id="size6">
quote:Originally posted by camperillo ......... ma vedo che hai piacere a fare ricorsiid="red">. >> La soluzione è: "sono tutte balle"! Con questo bizzarro personaggio occorre usare il rasoio di Ockham se non si fosse ancora capito.
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quote:Originally posted by camperillo> Appunto! Paese di diritto. Vedi T-RED e relativi arresti, multe per divieto di sosta dei camper... Non ho mai detto che il SICVE non multa se superi i limiti che qualche IDIOTA ha messo dando proprie fantasiose interpretazioni. Ma chi è più idiota? L'idiota che guida la fila o quelli che la seguono supinamente? Il primo che ha scritto libri su libri? Le forze dell'ordine che non si sono posti il problema e hanno copiato quel che scrisse il primo? L'associazione degli automobilisti che ha copiato il copiatore? Sembra di stare a scuola quando uno studente nel copiare sbaglia la persona da cui copiare per poi passare la copia "sicura" ad altri che.... Poi tutti riceveranno un bel 4 nel compito e un 10 in copisteria fasulla! Quota 277id="size6">
prof. visto che hai il counter, quanti tuoi su 273? La mia precisazione è doverosa in quanto oggi per eccesso di velocità in base alle attuali letture,(condivise dalla maggioranza), si viene multati, giustamente o ingiustamente come vuoi tu ma bisogna sempre precisarlo, NON BISOGNA FAR CREDERE IL CONTRARIO. Poi per fortuna che se ne dica, l'Italia e ancora un paese di diritto garantista quindi a prescindere dalla ragione o meno, si ha ancora il diritto di ricorrere su questo siamo d'accordo. >
quote:Originally posted by FrancoIV> Costituzione della Repubblica italiana, art. 117. ------------------------------ p.s.: Ricordo comunque a FrancoIV di avergli offerto, all'alba di questa discussione (14 novembre), la mia disponibilita' a ragionare sul: - testo del CdS/1992 fresco di stampa (con ESCLUSIONE delle direttive comunitarie emanate successivamente in materia); - testo corrente del CdS (con INCLUSIONE di tutte le direttive comunitarie, vigenti in materia di circolazione stradale e "prevalenti" sulla normativa nazionale).
Qualcuno può per favore spiegarmi per quale arcano motivoid="red">, per stabilire i destinatari delle lettere "g" e "h" dell'art. 142, continua a fare riferimento alla categoria M1 che è prevista dalla direttva 70/156 unicamente ai fini dell'omologazione, ove per omologazione si intende: «omologazione», l'atto con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva o di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati IV o XI.>
quote:Originally posted by TheDevil> Grazie! Consiglierei anche la lettura degli articoli 24 e (soprattutto) 28. Della Costituzione, ovviamente!
quote:Originally posted by FrancoIV> Costituzione della Repubblica italiana, art. 117. ------------------------------ p.s.: Ricordo comunque a FrancoIV di avergli offerto, all'alba di questa discussione (14 novembre), la mia disponibilita' a ragionare sul: - testo del CdS/1992 fresco di stampa (con ESCLUSIONE delle direttive comunitarie emanate successivamente in materia); - testo corrente del CdS (con INCLUSIONE di tutte le direttive comunitarie, vigenti in materia di circolazione stradale e "prevalenti" sulla normativa nazionale).
Qualcuno può per favore spiegarmi per quale arcano motivoid="red">, per stabilire i destinatari delle lettere "g" e "h" dell'art. 142, continua a fare riferimento alla categoria M1 che è prevista dalla direttva 70/156 unicamente ai fini dell'omologazione, ove per omologazione si intende: «omologazione», l'atto con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva o di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati IV o XI.>
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Se andassimo a scuola l'insufficenza sarebbe sul tuo nome, in base ai risultati prodotti. Questo 3D è solo sulla velocità over 3,5t, quindi T-red e quant'altro è fuori tema, così come tutti i luoghi comuni. Poi se ci sono Italiani che non in linea con te rispettano le norme non mi sentirei di definirli Idioti, è poco rispettoso. Come dovrebbero altrimenti considerarti visto che passi il tempo a fare ricorsi su tutto e tutti, è bene ricordare che eccedere rientra nelle fobie. OGGI GIUSTO O SBAGLIATO SI VIENE MULTATI OLTREPASSANDO: 80kmh SULLE STATALI E I 100Kmh IN AUTOSTRADA CON MEZZI OVER 3,5T è una certezza ricorsi o non
quote:Originally posted by camperillo> Appunto! Paese di diritto. Vedi T-RED e relativi arresti, multe per divieto di sosta dei camper... Non ho mai detto che il SICVE non multa se superi i limiti che qualche IDIOTA ha messo dando proprie fantasiose interpretazioni. Ma chi è più idiota? L'idiota che guida la fila o quelli che la seguono supinamente? Il primo che ha scritto libri su libri? Le forze dell'ordine che non si sono posti il problema e hanno copiato quel che scrisse il primo? L'associazione degli automobilisti che ha copiato il copiatore? Sembra di stare a scuola quando uno studente nel copiare sbaglia la persona da cui copiare per poi passare la copia "sicura" ad altri che.... Poi tutti riceveranno un bel 4 nel compito e un 10 in copisteria fasulla! Quota 277id="size6">
prof. visto che hai il counter, quanti tuoi su 273? La mia precisazione è doverosa in quanto oggi per eccesso di velocità in base alle attuali letture,(condivise dalla maggioranza), si viene multati, giustamente o ingiustamente come vuoi tu ma bisogna sempre precisarlo, NON BISOGNA FAR CREDERE IL CONTRARIO. Poi per fortuna che se ne dica, l'Italia e ancora un paese di diritto garantista quindi a prescindere dalla ragione o meno, si ha ancora il diritto di ricorrere su questo siamo d'accordo. >
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