quote:Originally posted by TheDevil> La circolare da te cita non parla di autovetture. Il termine autovetture o autovettura non c'è. Il passaggio è questo: Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione-Dipartimento dei Trasporti Terrestri con la circolare prot. n. 1927/FP3 del 14 dicembre 1999, nel ribadire l’idoneità, dal punto di vista tecnico, dei veicoli della categoria M1 anche al trasporto di cose, ha ritenuto che in tale categoria - i veicoli immatricolati per trasporto di persone - sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’art. 54, comma 1 lett.c), C.d.Sid="red">.. Come vedi non dice che sono autovetture. Inutile fare il sofisticato, attieniti alla sostanza delle cose: i veicoli per trasporto promiscuo sono in M1 ma nella circolare non è detto che sono autovetture. E le frasi da te riportate questo concetto affermano.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> A proposito della neutralita' da te asserita. Con la tua lettura ("fantasiosa", a mio avviso) attribuisci al Ministero dell'Interno una grossolana contraddizione, che non esiste affatto nella circolare e che e' soltanto nella tua immaginazione (altro possibile effetto di condizionamento subliminale). Qualora tu rimanga convinto della tua lettura, per confermare l'attendibilita' delle tue parole dovresti cortesemente trascrivere il passaggio della circolare dove hai letto quanto da te riportato.
La circolare citata affermaid="red"> solamente che i veicoliad usoper trasporto promiscuo sono immatricolati in M1id="red"> non che sono autovetture e se sono fino a 4,5 tonn, vale l'intervento di Chorus.>
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Hai sviato il discorso. L'affermazione soprariportata in rossoid="red"> e' una grossolana contraddizione. E' impossibile che i veicoli a doppia destinazione ("trasporto di persone" e "trasporto di cose") siano immatricolati nella categoria dei veicoli destinati al solo "trasporto di persone".
La circolare citata affermaid="red"> solamente che i veicoliad usoper trasporto promiscuo sono immatricolati in M1id="red"> non che sono autovetture e se sono fino a 4,5 tonn, vale l'intervento di Chorus.>
quote:Originally posted by FrancoIV> Che il miracolo debba essere triplo se non quadruplo? Assolutamente si!
quote: Provi anche lei... anche se, temo, il miracolo dovrà essere triplo se non quadruplo! >> Lei crede?
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quote:Originally posted by TheDevil> SEI TU CHE SVII IL DISCORSO. Il senso è sempre lo stesso: i veicoli che prima erano tecnicamente 54/1/c oggi - TECNICAMENTE COSTRUITI ALLO STESSO MODO DI PRIMA - sono TECNICAMENTE in M1 ma la circolare non dice che sono autovetture. Non e' una contraddizione. La stessa circolare dice che chi li usa per c/terzi deve essere iscritto all'albo dei trasportatori e che non si puo' multare il trasporto di cose su tali veicoli in base all'art. 82. Se non si puo' multare vuol dire che è rispettata la condizione posta dall'art. 82 quanto alla destinazione. Il che vale a dire che in M1 ci sono veicoli la cui destinazione, sempre per la definizione del comma 1 dell'art. 82, è il trasporto merci (o, se vuoi, anche il trasporto merci). Lo so che per te e Calosci questa cosa è difficile da accettare, ma quella circolare dice questo. Se non si puo' multare per l'art. 82 vuol dire che la sua destinazione, quando trasporta merci, è, per l'art. 82, il trasporto merci. Forse dirai che sono schierato, ma se sviluppi ulteriormente il discorso forse dovremmo ammettere che se in m1 c'è oggi un veicolo per trasporto promiscuo superiore a 3,5 tonnellate, che prima non era possibile per il 54/1/c, deve rispettare le lettere g e h perchè destinato (anche se a volte si e a volte no) a traporto di cose e le targhette sui limiti di velocitä a tergo non è che si possono mettere e togliere a proprio piacimento. E siccome quella stessa circolare tratta la questione di idoneità tecnica dei veicoli M1 al trasporto merci si dovrebbe anche concludere che TUTTI GLI M1 sono soggetti a g e h per questo ragionamento: Art. 82 1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. E' vero che le caratteristiche tecniche determinano la categoria da Direttiva, ma l'art. 82 fa riferimento alle caratteristiche non alla categoria. Parrebbe dunque che per l'art. 82 la destinazione non è altro che la sua effettiva utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche, prescindendo dalla categoria. Assumendo quindi un valore preminente l'atto dell'utilizzo non l'appartenenza del veicolo ad una categoria piuttosto che ad un'altra. Siccome è detto che gli M1 sono tecnicamente in gradio di trasportare merci, il loro utilizzo a tale scopo è lecito con tutte le conseguenze del caso sulla destinazione di cui all'art. 82 comma 1. Ritengo che grazie a TheDevil si sia fatto un ulteriore passo in avanti e che i 304id="size6"> CON QUESTO siano stati benedetti, a parte gli interventi "a fronne 'e limone" di Calosci.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Hai sviato il discorso. L'affermazione soprariportata in rossoid="red"> e' una grossolana contraddizione. E' impossibile che i veicoli a doppia destinazione ("trasporto di persone" e "trasporto di cose") siano immatricolati nella categoria dei veicoli destinati al solo "trasporto di persone".
La circolare citata affermaid="red"> solamente che i veicoliad usoper trasporto promiscuo sono immatricolati in M1id="red"> non che sono autovetture e se sono fino a 4,5 tonn, vale l'intervento di Chorus.>
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Grazie per aver benedetto i miei interventi. Ma vorrei frenare i tuoi entusiasmi. Infatti l'art. 54 comma 1 recita: Lettera "A": autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; Mentre la Lettera "C": autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; L'unificazone delle due categorie significa che ora sono la stessa cosa. E sono la stessa cosa perché anche nelle autovetture oggi è possibile trasportare "cose" o "merci". Ma al di la del trasportare merci per conto proprio o per conto terzi (in tal caso anche con la vecchia 500 occorre essere iscritti all'albo degli autotrasportatori) la legge non trova differenze tra una autovettura e un ex trasporto promiscuo!!! E, in ogni caso, un M1 rientra sempre e comunque tra i veicoli M1!!! Gli M1 sono e restano TRASPORTO PERSONE e non rientrano nella categoria N (trasporto merci o altri usi.
quote:Originally posted by TheDevil> SEI TU CHE SVII IL DISCORSO. Il senso è sempre lo stesso: i veicoli che prima erano tecnicamente 54/1/c oggi - TECNICAMENTE COSTRUITI ALLO STESSO MODO DI PRIMA - sono TECNICAMENTE in M1 ma la circolare non dice che sono autovetture. Non e' una contraddizione. La stessa circolare dice che chi li usa per c/terzi deve essere iscritto all'albo dei trasportatori e che non si puo' multare il trasporto di cose su tali veicoli in base all'art. 82. Se non si puo' multare vuol dire che è rispettata la condizione posta dall'art. 82 quanto alla destinazione. Il che vale a dire che in M1 ci sono veicoli la cui destinazione, sempre per la definizione del comma 1 dell'art. 82, è il trasporto merci (o, se vuoi, anche il trasporto merci). Lo so che per te e Calosci questa cosa è difficile da accettare, ma quella circolare dice questo. Se non si puo' multare per l'art. 82 vuol dire che la sua destinazione, quando trasporta merci, è, per l'art. 82, il trasporto merci. Forse dirai che sono schierato, ma se sviluppi ulteriormente il discorso forse dovremmo ammettere che se in m1 c'è oggi un veicolo per trasporto promiscuo superiore a 3,5 tonnellate, che prima non era possibile per il 54/1/c, deve rispettare le lettere g e h perchè destinato (anche se a volte si e a volte no) a traporto di cose e le targhette sui limiti di velocitä a tergo non è che si possono mettere e togliere a proprio piacimento. E siccome quella stessa circolare tratta la questione di idoneità tecnica dei veicoli M1 al trasporto merci si dovrebbe anche concludere che TUTTI GLI M1 sono soggetti a g e h per questo ragionamento: Art. 82 1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. E' vero che le caratteristiche tecniche determinano la categoria da Direttiva, ma l'art. 82 fa riferimento alle caratteristiche non alla categoria. Parrebbe dunque che per l'art. 82 la destinazione non è altro che la sua effettiva utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche, prescindendo dalla categoria. Assumendo quindi un valore preminente l'atto dell'utilizzo non l'appartenenza del veicolo ad una categoria piuttosto che ad un'altra. Siccome è detto che gli M1 sono tecnicamente in gradio di trasportare merci, il loro utilizzo a tale scopo è lecito con tutte le conseguenze del caso sulla destinazione di cui all'art. 82 comma 1. Ritengo che grazie a TheDevil si sia fatto un ulteriore passo in avanti e che i 304id="size6"> CON QUESTO siano stati benedetti, a parte gli interventi "a fronne 'e limone" di Calosci.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Hai sviato il discorso. L'affermazione soprariportata in rossoid="red"> e' una grossolana contraddizione. E' impossibile che i veicoli a doppia destinazione ("trasporto di persone" e "trasporto di cose") siano immatricolati nella categoria dei veicoli destinati al solo "trasporto di persone".
La circolare citata affermaid="red"> solamente che i veicoliad usoper trasporto promiscuo sono immatricolati in M1id="red"> non che sono autovetture e se sono fino a 4,5 tonn, vale l'intervento di Chorus.>
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Calosci, hai fatto un altro intervento inutile, "a fronne 'e limone". Quello che sviscerato sopra è il concetto di DESTINAZIONE dell'art. 82 che non cita la categoria ma si riferisce alle caratteristiche tecniche quindi tradotto per il 142/3 al fatto che per caratteristiche tecniche il veicolo possa o non possa trasportare merci. Capito?
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Grazie per aver benedetto i miei interventi. Ma vorrei frenare i tuoi entusiasmi. Infatti l'art. 54 comma 1 recita: Lettera "A": autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; Mentre la Lettera "C": autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; L'unificazone delle due categorie significa che ora sono la stessa cosa. E sono la stessa cosa perché anche nelle autovetture oggi è possibile trasportare "cose" o "merci". Ma al di la del trasportare merci per conto proprio o per conto terzi (in tal caso anche con la vecchia 500 occorre essere iscritti all'albo degli autotrasportatori) la legge non trova differenze tra una autovettura e un ex trasporto promiscuo!!! E, in ogni caso, un M1 rientra sempre e comunque tra i veicoli M1!!! Gli M1 sono e restano TRASPORTO PERSONE e non rientrano nella categoria N (trasporto merci o altri usi.
quote:Originally posted by TheDevil> SEI TU CHE SVII IL DISCORSO. Il senso è sempre lo stesso: i veicoli che prima erano tecnicamente 54/1/c oggi - TECNICAMENTE COSTRUITI ALLO STESSO MODO DI PRIMA - sono TECNICAMENTE in M1 ma la circolare non dice che sono autovetture. Non e' una contraddizione. La stessa circolare dice che chi li usa per c/terzi deve essere iscritto all'albo dei trasportatori e che non si puo' multare il trasporto di cose su tali veicoli in base all'art. 82. Se non si puo' multare vuol dire che è rispettata la condizione posta dall'art. 82 quanto alla destinazione. Il che vale a dire che in M1 ci sono veicoli la cui destinazione, sempre per la definizione del comma 1 dell'art. 82, è il trasporto merci (o, se vuoi, anche il trasporto merci). Lo so che per te e Calosci questa cosa è difficile da accettare, ma quella circolare dice questo. Se non si puo' multare per l'art. 82 vuol dire che la sua destinazione, quando trasporta merci, è, per l'art. 82, il trasporto merci. Forse dirai che sono schierato, ma se sviluppi ulteriormente il discorso forse dovremmo ammettere che se in m1 c'è oggi un veicolo per trasporto promiscuo superiore a 3,5 tonnellate, che prima non era possibile per il 54/1/c, deve rispettare le lettere g e h perchè destinato (anche se a volte si e a volte no) a traporto di cose e le targhette sui limiti di velocitä a tergo non è che si possono mettere e togliere a proprio piacimento. E siccome quella stessa circolare tratta la questione di idoneità tecnica dei veicoli M1 al trasporto merci si dovrebbe anche concludere che TUTTI GLI M1 sono soggetti a g e h per questo ragionamento: Art. 82 1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. E' vero che le caratteristiche tecniche determinano la categoria da Direttiva, ma l'art. 82 fa riferimento alle caratteristiche non alla categoria. Parrebbe dunque che per l'art. 82 la destinazione non è altro che la sua effettiva utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche, prescindendo dalla categoria. Assumendo quindi un valore preminente l'atto dell'utilizzo non l'appartenenza del veicolo ad una categoria piuttosto che ad un'altra. Siccome è detto che gli M1 sono tecnicamente in gradio di trasportare merci, il loro utilizzo a tale scopo è lecito con tutte le conseguenze del caso sulla destinazione di cui all'art. 82 comma 1. Ritengo che grazie a TheDevil si sia fatto un ulteriore passo in avanti e che i 304id="size6"> CON QUESTO siano stati benedetti, a parte gli interventi "a fronne 'e limone" di Calosci.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Hai sviato il discorso. L'affermazione soprariportata in rossoid="red"> e' una grossolana contraddizione. E' impossibile che i veicoli a doppia destinazione ("trasporto di persone" e "trasporto di cose") siano immatricolati nella categoria dei veicoli destinati al solo "trasporto di persone".
La circolare citata affermaid="red"> solamente che i veicoliad usoper trasporto promiscuo sono immatricolati in M1id="red"> non che sono autovetture e se sono fino a 4,5 tonn, vale l'intervento di Chorus.>
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Temo che, avendo sposato le tesi di un noto Papa, tu sia fuori come un balcone. Andando con ordine riporto l'art. 82 nei primi commi. 1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. 2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. 3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi. 4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio. Al punto uno parla di DESTINAZIONE che è in base alle sue caratteristiche tecniche. Quindi una autovettura per caratteristiche tecniche è DESTINATA al trasporto di PERSONE. Che poi possa trasportare delle merci è cosa normalissima, ma la sua destinazione è sempre quella che la fa inquadrare nella CATEGORIA M1 (trasporto persone fino a 9 compreso l'autista). Per essere ancora più chiari SONO LE CARATTERISTICHE TECNICHE che determinano la DESTINAZIONE (notare che non dice destinazione d'USO) e quini il conseguente inquadramento PERENNE E DEFINITIVO in una categoria piuttosto che in un'altra. In pratica, un camion/furgone nasce e muore come TRASPORTO MERCI (categoria Nx) e una autovettura, un pick-up o un camper nascono e muoiono come TRASPORTO PERSONE (tutti categoria M1). e questo indipendentemente dal fatto che possano o non possano trasportare merci!!!! Al punto due si parla di USO del veicolo e specifica che è un uso per MOTIVI ECONOMICI (i famosi ALTRI USI). Ai punti tre e quattro parla di uso proprio o conto terzi specificando quando si ha il "conto terzi". Stando alla tua ASSURDA conclusione, anche un pullman superiore alle 12 tonnellate potrebbe diventare un TRASPORTO MERCI e ricadere sotto i rigori del 142/3/h. Sta di fatto che le cose sono assai più semplici e al contempo logiche. Il pullman anche se può trasportare merci resta un TRASPORTO PERSONE (M3) e come tale viaggia al regime previsto per tale tipo di veicolo. Dal congiunto degli artt. 82, 47 e 54 si capisce che stabilita all'ORIGINE la destinazione d'uso un veicolo è inquadrato nelle categorie L, M, N, O e, a discendere, nelle definizioni (chiamiamole per chiarezza sub categorie) di cui all'art. 54 (TRASPORTO PERSONE [M1] autovetture, trasporti promiscui, autocaravan, [M2/3] autobus - TRASPORTO MERCI e veicoli muniti permanentemente di speciali attrezzature [N], ecc...) Bene! detto questo non posso non rilevare, come (mi pare) abbia già fatto anche The Devil che è nato l'asse papale (Franco IV - O Nonno). Attenti! un sì pesante balcone che sta così fuori può crollare con facilità (come le vostre tesi, per altro crollate fin dall'inzio). Bye-Bye
Calosci, hai fatto un altro intervento inutile, "a fronne 'e limone". Quello che sviscerato sopra è il concetto di DESTINAZIONE dell'art. 82 che non cita la categoria ma si riferisce alle caratteristiche tecniche quindi tradotto per il 142/3 al fatto che per caratteristiche tecniche il veicolo possa o non possa trasportare merci. Capito? >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Tu sei fuori come una terrazza. IO qualche dubbio ce l'ho ma la frase del primo comma dell'art. 82 non dice affatto CATEGORIA dice utilizzo in base alle caratteristiche tecniche e la cricolare di TheDevil afferma che le caratteristiche tecniche degli M1 comportano che non puoi multare, quando ricorre, il trasporto merci. Quindi il comma 1 (per trasporto merci) ricorre anche per gli M1. La cosa si puo' interpretare anche cosi'. ... per destinazione si intende l'utilizzazione .... non la categoria. Ciao ciao.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Temo che, avendo sposato le tesi di un noto Papa, tu sia fuori come un balcone. Andando con ordine riporto l'art. 82 nei primi commi. 1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. id="red">
Calosci, hai fatto un altro intervento inutile, "a fronne 'e limone". Quello che sviscerato sopra è il concetto di DESTINAZIONE dell'art. 82 che non cita la categoria ma si riferisce alle caratteristiche tecniche quindi tradotto per il 142/3 al fatto che per caratteristiche tecniche il veicolo possa o non possa trasportare merci. Capito? >2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. 3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi. 4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.Al punto uno parla di DESTINAZIONE che è in base alle sue caratteristiche tecniche. Quindi una autovettura per caratteristiche tecniche è DESTINATA al trasporto di PERSONE. Che poi possa trasportare delle merci è cosa normalissima, ma la sua destinazione è sempre quella che la fa inquadrare nella CATEGORIA M1 (trasporto persone fino a 9 compreso l'autista). Per essere ancora più chiari SONO LE CARATTERISTICHE TECNICHE che determinano la DESTINAZIONE (notare che non dice destinazione d'USO) e quini il conseguente inquadramento id="red"> PERENNE E DEFINITIVO in una categoria piuttosto che in un'altra. In pratica, un camion/furgone nasce e muore come TRASPORTO MERCI (categoria Nx) e una autovettura, un pick-up o un camper nascono e muoiono come TRASPORTO PERSONE (tutti categoria M1). e questo indipendentemente dal fatto che possano o non possano trasportare merci!!!! Al punto due si parla di USO del veicolo e specifica che è un uso per MOTIVI ECONOMICI (i famosi ALTRI USI). Ai punti tre e quattro parla di uso proprio o conto terzi specificando quando si ha il "conto terzi". Stando alla tua ASSURDA conclusione, anche un pullman superiore alle 12 tonnellate potrebbe diventare un TRASPORTO MERCI e ricadere sotto i rigori del 142/3/h. Sta di fatto che le cose sono assai più semplici e al contempo logiche. Il pullman anche se può trasportare merci resta un TRASPORTO PERSONE (M3) e come tale viaggia al regime previsto per tale tipo di veicolo. Dal congiunto degli artt. 82, 47 e 54 si capisce che stabilita all'ORIGINE la destinazione d'uso un veicolo è inquadrato nelle categorie L, M, N, O e, a discendere, nelle definizioni (chiamiamole per chiarezza sub categorie) di cui all'art. 54 (TRASPORTO PERSONE [M1] autovetture, trasporti promiscui, autocaravan, [M2/3] autobus - TRASPORTO MERCI e veicoli muniti permanentemente di speciali attrezzature [N], ecc...) Bene! detto questo non posso non rilevare, come (mi pare) abbia già fatto anche The Devil che è nato l'asse papale (Franco IV - O Nonno). Attenti! un sì pesante balcone che sta così fuori può crollare con facilità (come le vostre tesi, per altro crollate fin dall'inzio). Bye-Bye
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Terrazza: s. f. superficie praticabile scoperta alla sommità, nel corpo o a piano terra di un edificio, recinta da parapetto o balaustrata, con funzioni varie; Balcone: s. m. ripiano generalmente di pietra o cemento armato, chiuso da un parapetto, che sporge dal muro esterno di un edificio in corrispondenza di una porta-finestra. Dovreste chiarirti le idee e non solo su cosa o "chi" è fuori!
Tu sei fuori come una terrazza. >
quote: IO qualche dubbio ce l'ho ma la frase del primo comma dell'art. 82 non dice affatto CATEGORIA dice utilizzo in base alle caratteristiche tecniche e la cricolare di TheDevil afferma che le caratteristiche tecniche degli M1 comportano che non puoi multare, quando ricorre, il trasporto merci. >> Dice bene The Devil.
quote: Quindi il comma 1 (per trasporto merci) ricorre anche per gli M1. >> No. Il trasporto merci su veicolo per trasporto PERSONE è previsto dalla legge, ma NON CAMBIA la sua destinazione d'uso perché trasportare qualche scatolone su dei sedili o un paio di quintali di legna per il camino nel bagagliaio NON MODIFICA le caratteristiche tecniche del veicolo stesso. La DESTINAZIONE D'USO è diretta conseguenza delle CARATTERISTICHE TECNICHE possedute! In base alla sue CARATTERISTICHE TECNICHE (le possiede fin dalla sua produzione, commercializzazione e OMOLOGAZIONE) lo inquadrano in una PRECISA E DETERMINATA categoria!!! Nel caso della automobili o delle autocaravan in BASE ALLE loro caratteristiche tecniche sono inquadrati nella Categoria M1!!!!
quote: La cosa si puo' interpretare anche cosi'. >> Forse dalle parti di Siena o nello stato del Vaticano (...sai quello dei "papi")!!!
quote: ... per destinazione si intende l'utilizzazione .... non la categoria. >> Ma la DESTINAZIONE "determina" la categoria!!! Tu dovresti sapere meglio di me, ma quando fa scomodo la memoria diventa evanescente, che per cambiare la DESTINAZIONE D'USO ad un veicolo occorre sottoporlo a revisione e nuova omologazione!!!! Stesso motivo per il quale ad un camper non puoi svuotarlo di letti, cucina e bagno!!! Stessa cosa per cui non puoi mettere dei letti fissi, bagno e cucina in un furgone trasporto merci!!! ...a proposito di BALCONI.... (altro che terrazze)!!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Ma la DESTINAZIONE "determina" la categoria!!! >> Preso. La destinazione determina la categoria. Quindi la categoria viene un momento dopo la destinazione. Quindi l'art. 82 comma 1 non parlando di categoria non fa presumere che per l'art. 142 con il termine DESTINAZIONE si debba prendere in considerazione la categoria ma solo la destinazione, il momento iniziale, le conseguenze da questa determinate (categoria e tipo di trasporto), SONO TUTTE A VALLE e parallele tra loro. Servono poche parole per spiegare questo concetto.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> È proprio ciò che ho detto! Ma attenzione.... La categoria viene DOPO la "destinazione", ma TUTTO è stabilito ASSAI PRIMA della OMOLOGAZIONE/IMMATRICOLAZIONE. Una volta stabilita la destinazione di un veicolo questo resta in quella destinazione SEMPRE E COMUNQUE!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Ma la DESTINAZIONE "determina" la categoria!!! >> Preso. La destinazione determina la categoria. Quindi la categoria viene un momento dopo la destinazione.
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quote: Quindi l'art. 82 comma 1 non parlando di categoria non fa presumere che per l'art. 142 con il termine DESTINAZIONE si debba prendere in considerazione la categoria ma solo la destinazione, il momento iniziale, le conseguenze da questa determinate (categoria e tipo di trasporto), SONO TUTTE A VALLE e parallele tra loro. >> Attento che cadi! Non ti sporgere! La DESTINAZIONE avviene al momento dell'OMOLOGAZIONE. Conseguentemente l'articolo 142, comma per comma e lettera per lettera, riguarda i veicoli DESTINATI AL MOMENTO DELLA LORO OMOLOGAZIONE E IMMATRICOLAZIONE. Ad ogni ORIGINARIA destinazione un comma/lettera specifico! Un comma previsto per una determinata DESTINAZIONE non riguarda certamente un veicolo con una DESTINAZIONE prevista in altro comma! In pratica un veicolo ORIGINARIAMENTE destinato al trasporto persone anche se usato per trasportare svariati quintali di patate al posto di alcuni passeggeri resta regolato dal proprio comma del 142 sempre e comunque e non da quello del trasporto merci ed ALTRI USI!!! Quel veicolo è e resta destinato a ciò che era previsto in origine!!! Tanto è vero, cosetta che ti era sfuggita, che PER CAMBIARE destinazione d'uso occorre rifare la revisione presso la Motorizzazione Civile!
quote: Servono poche parole per spiegare questo concetto. >> Infatti, bastava che ti fermassi la primo concetto! Poi ha voluto strafare e ti sei sporto troppo dal balcone... Peccato!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci La DESTINAZIONE avviene al momento dell'OMOLOGAZIONE. >> La direttiva che spesso citate facendo riferimento alla categoria M1 direbbe altro. Direbbe che l'omologazione certifica solo che un veicolo è conforme alle prescrizioni tecniche e con questo atto viene poi il riconoscimento che quel veicolo appartiene a quella categoria. Ma le caratteristiche tecniche sue proprie le ha anche prima della omologazione e qualora circolasse abusivamente secondo il tuo ragionamento - non essendo inquadrabile in nessuna categoria - non subirebbe alcuna contravvenzione basata sulla destinazione di cui al comma 1 art. 82. Conclusione aberrante la tua! -------- «omologazione», l'atto con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme aalle prescrizioni tecniche della presente direttiva o di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati IV o XI;
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Appunto! L'omologazione e la successiva immatricolazione certifica che il veicolo è conforme alle CARATTERISTICHE TECNICHE! In base alle CARATTERISTICHE TECNICHE è determinata sia la DESTINAZIONE D'USO sia la CATEGORIA!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci La DESTINAZIONE avviene al momento dell'OMOLOGAZIONE. >> La direttiva che spesso citate facendo riferimento alla categoria M1 direbbe altro. Direbbe che l'omologazione certifica solo che un veicolo è conforme alle prescrizioni tecniche e con questo atto viene poi il riconoscimento che quel veicolo appartiene a quella categoria.
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quote: Ma le caratteristiche tecniche sue proprie le ha anche prima della omologazione e qualora circolasse abusivamente secondo il tuo ragionamento - non essendo inquadrabile in nessuna categoria - non subirebbe alcuna contravvenzione basata sulla destinazione di cui al comma 1 art. 82. >> Ma che stai dicendo? Se circolasse senza omologazione e, quindi, senza IMMATRICOLAZIONE sarebbero violati una serie infinita di articoli del codice penale e civile!!! Neppure l'assicurazione potrebbe essere fatta!!! Al momento della IMMATRICOLAZIONE il veicolo deve essere OMOLOGATO e in base alle caratteristiche tecniche è stabilita la DESTINAZIONE D'USO ed è inquadrato nella specifica CATEGORIA. Come potrebbe circolare un veicolo non omologato?
quote: Conclusione aberrante la tua! >> LA MIA???id="size5"> Ma, per favore, soffiate in qualche etilometro prima di scrivere simili panzane!!!!
quote: -------- «omologazione», l'atto con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme aalle prescrizioni tecniche della presente direttiva o di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati IV o XI; >> Appunto! Un veicolo deve essere conforme ad una qualche direttiva! Se è conforme può essere IMMATRICOLATO e all'atto della immatricolazione è stabilita la DESTINAZIONE D'USO (quella dell'art.. 82) e la categoria (quella dell'art.. 47)!!! La DESTINAZIONE D'USO non è variabile a piacere del conducente/proprietario o alla bisogna del momento! L'usare un veicolo M1 (destinazione d'uso TRASPORTO PERSONE) per trasportare un carico di mattonelle non solo è consentito, ma non varia la DESTINAZIONE D'USO!!! Altra cosa è svuotarlo di tutto quello che era previsto i origine (all'atto della omologazione e immatricolazione) per trasportare tre scatoloni di mattonelle in più!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >> Fiumi di parole sconclusionate solo per dimostrare che non hai capito una mazza.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Bravo! Tu, invece, sei riuscito a dimostrare il tuo livello di comprendonio in poche parole, dimostrando l'inutilità di qualunque tentativo di spiegazione alle tue farneticazioni! In questo, cedo all'evidenza, sei stato molto più bravo di me!!! 315id="size6">
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >> Fiumi di parole sconclusionate solo per dimostrare che non hai capito una mazza.
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Non sei riuscito a convicermi. Le farneticazioni sono solo tue. Prendine atto, Sei stato incapace. Non sei capace. Io resto con i miei dubbi e tu resta pure con le tue certezze. Chi ha avuto certezze ha fatto i casini piu' grandi negli ultimi cento anni di storia mondiale.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Bravo! Tu, invece, sei riuscito a dimostrare il tuo livello di comprendonio in poche parole, dimostrando l'inutilità di qualunque tentativo di spiegazione alle tue farneticazioni! In questo, cedo all'evidenza, sei stato molto più bravo di me!!! 315id="size6">
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci >> Fiumi di parole sconclusionate solo per dimostrare che non hai capito una mazza.
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quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Se lo dici tu....
Non sei riuscito a convicermi. Le farneticazioni sono solo tue. Prendine atto, Sei stato incapace. Non sei capace. >
quote: Io resto con i miei dubbi e tu resta pure con le tue certezze. >> Puoi scommetterci!
quote: Chi ha avuto certezze ha fatto i casini piu' grandi negli ultimi cento anni di storia mondiale. >> Con la differenza che io non comando, non governo... al massimo mi rivolgo ad un "superior inter pares" (il Giudice).
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Con la differenza che io non comando...>> Buona la prima.
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Concordo, ovviamente, con le tue considerazioni sui termini destinazione, uso, utilizzazione, categoria quando espressi nelle disposizioni del CdS, eccezion fatta per alcuni tuoi riferimenti OT di carattere architettonico e/o religioso. Con la circolare citata il trasporto di cose/merci e' stato ammesso soltanto sui veicoli destinati al trasporto di persone di categoria M1. Di conseguenza, sugli autobus (cat. M2/M3) il trasporto di cose/merci costituisce ancora violazione dell'art. 82 ed e' sanzionato ai sensi dei relativi commi 8 e 10.
Andando con ordine riporto l'art. 82 nei primi commi.>
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Il "giro di pista" normativo e' completato. Qualche mese fa, con i suoi interventi nel forum, FrancoIV e' partito dall'art. 82 (assieme al 54), poi e' passato all'art. 47 e poi e' passato all'art. 103 del CdS/1959. A questo punto sembrerebbe che Anto57 abbia preso il "testimone" ed abbia portato a compimento il "giro di pista", tornando al punto di partenza, cioe' l'art. 82. Rimane da appurare quale potra' essere la scelta di FrancoIV, tra la conferma dell'art. 103/1959 (ultima sua posizione nota) oppure il ritorno all'art. 82, seguendo l'evoluzione del ragionamento esposto da Anto57. Rimane inoltre da appurare quale connessione Anto57 intendera' definire tra l'art. 82 ed il terzo comma dell'art. 142, in modo da individuare la/e categoria/e di veicoli indicate dal legislatore con l'espressione Autoveicoli ad ALTRI USI. ------------------------------ p.s. @Anto57 e/o @FrancoIV: tenuto conto dei vostri approfondimenti sull'art. 82 CdS, mi interesserebbe sapere se le caratteristiche tecniche indicate nel primo comma pòssano considerarsi corrispondenti alle caratteristiche costruttive indicate nel settimo comma. Grazie anticipate.
IO qualche dubbio ce l'ho ma la frase del primo comma dell'art. 82id="red"> ..... La cosa si puo' interpretare anche cosi'. ... per destinazione si intende l'utilizzazione .... non la categoria.id="red">>