Le è almeno chiaro che ora sta sostenendo una TESI, infondata, ma introdotta da IVANOPP? Alla ." /> Le è almeno chiaro che ora sta sostenendo una TESI, infondata, ma introdotta da IVANOPP? Alla ." /> Le è almeno chiaro che ora sta sostenendo una TESI, infondata, ma introdotta da IVANOPP? Alla ." />
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Tutta questa sua discussione è errata per i seguenti motivi: L'art. 142 dice Autoveicoli DESTINATI al trasporto di cose oppure DESTINATI ad altri usi. Quindi si rifeirsce alla destinazione d'uso dei veicoli. Come le ho già detto, citando le norme che suffragano la mia tesi, mentre lei continua a non citarle, l'art. 82 tratta delle destinazioni d'uso, le quali sono derivanti dalla fabbricazione e sono strutturali del veicolo. Pertanto ai fini dell'art. 142 vale la destinazione d'uso di fabbrica, l'omologazione del tipo o dell'esemplare unico, tanto per intendersi, che resta sempre la stessa destinazione, sia in moto che da fermo, poiché la legge non distingue. Io le ho citato l'art. 82 ma lei ostinatamente continua a non citare alcuna norma che supporti la tesi che confermi che per l'autocaravan si debba distinguere tra fermo ed in movimento. Questa resta una sua supposizione indimostrata. Altri usi non significa trasporto merci, per come è scritta la lettera g/142 significa semplicemente altri usi diversi dal trasporto merci. L'articolo era vigente anche prima della suddivisione nelle due macro-categorie attuali. La ratio della norma è quella di limitare la velocità ai veicoli di peso superiore ad un certo tot, e come vede ne sono soggetti anche i pulmann inquadrati in categoria M, benché trasportino persone, contrariamente a quanto da lei sostenuto in altra discussione con TheDevil nella quale è poi andato "a Canossa". Si conceda il beneficio del "dubbio positivo" anche in questa discussione. Come ho già detto a TheDevil ritengo che l'art. 142 debba essere fondamentalmente rivisto con intepretazione autentica o riformato per ristabilire un corretto allinemaneto con le categorie attuiali e con eventuali differenze nelle caratteristiche intrinsiche di tipologie di veicoli, alla luce delle modifiche intervenute in sede europea. Di questo, ritengo, potremo osservare gli sviluppi. Come per i pulmann vedrà che anche le autocaravn di peso superiore a 3,5 tonnellate saranno assoggetate a limiti più ridotti. Il tempo è galantuomo. Infine la invito a tenere un atteggiamento più serio nelle sue discussioni e ad abbandonare i toni irridenti con i quali scrive quando "è convinto" delle sue tesi, fortemente in contrasto con il titolo con il quale si qualifica in questo forum. Con questo termino di risponderle poiché mi è sufficientemente chiara la sua posizione che non mi trova d'accordo per i motivi già ampiamente indicati.
quote:Originally posted by FrancoIV> Aiuto!!! Il fiume FrancoIV ha rotto gli argini!!!
Questa lo è di più: id="red"> >quote: Le è almeno chiaro che ora sta sostenendo una TESI, infondata, ma introdotta da IVANOPP? Alla quale lei non aveva nemmeno pensato? E le è chiaro che sta affermando che se il veicolo destinato ad alloggio quando è fermo è altri usi in sosta, mentre poco fa sosteneva il contrario? Le è chiaro che fino a poco fa sosteneva che l’autocaravan fosse destinato esclusivamente al trasporto di persone ed ora ammette che è destinato al trasporto di persone quando è in marcia e all’alloggio quando è fermo? >> Non avevo pensato... non ammetto.. Ma che sta farneticando? TRASPORTO E ALLOGGIO. a) trasporto quando in moto; b) ALLOGGIO QUANDO È FERMO!!! Destinazione d'uso! Certamente non TRASPORTO MERCI E ALTRI USI!!! ALTRI USI non ci "azzecca" nulla con la DESTINAZIONE D'USO.quote: Dico questa varianza di sue posizioni nel tempo le è chiara o no? >> Veramente non mi è chiaro ciò che sta "ingarbugliando". Il suo pensiero è andato oltre l'arabesco per avere un minimo di intelligibilità all'altezza di noi comuni mortali!quote: E poi tutte Le sue risposte continuano ad ignorare che la destinazione d’uso di un veicolo, iscritta nella carta di circolazione, è una soltanto e delimita l’ambito d’uso del veicolo. >> Destinazione d'uso sul libretto? Se lo dice lei.... Nel libretto del MIO camper, non so nel suo, trovo scritto (vado in ordine sparso): M1 SA (veicolo speciale) Autocaravan uso proprio.quote: Questa destinazione d’uso non cambia in relazione alla condizione di movimento o no del mezzo. Per la Direttiva del 1998 e anche per quella citata da TheDevil qui sopra, la destinazione dell’autocaravan è “alloggio”. L’art. 142 comma 3 lettera g si riferisce alla destinazione d’uso del veicolo sin dalla fabbrica e, ove questa è trattata, da nessuna parte la legge afferma ciò che lei afferma, vale a dire che la destinazione d’uso varia al variare della condizione di marcia, fermata o sosta del veicolo. >> No. La destinazione è sempre TRASPORTO Eid="size6"> ALLOGGIO di PERSONE. Peccato che ai fini del suo discorso non siano valide due condizioni: a) in viaggio non si ALLOGGIA ma si deve stare seduti (la categoria "autocaravan" per trasporto e alloggio di PERSONE (Max SETTE); b) l'alloggio è riferito alle PERSONE non alle merci e quindi NON È ALTRI USI.quote: Sono sue considerazioni che non riesce a provare citando una norma che sia una. Afferma ma non dimostra. >> Non mi pare che lei stia tirando fuori dal suo cilindro da prestigiatore la LEGGE ESPLICATIVA delle sue tesi! Provi ancora! alla fine, forse, se non proprio la legge esplicativa verrà fuori un coniglio e ....in salmì è ottimo!quote: Anzi, la legge dice, nel “suo” articolo 54 comma 1 lettera “m”, che la destinazione d’uso dell’autocaravan è PERMANENTEMENTE il trasporto e l’alloggio, senza alcuna distinzione tra i due termini in ordine allo stato di movimento o no del veicolo. >> Senza distinzione? Non sapevo che la CONGIUNZIONE "E" indicasse che i due termini non sono distinti! (protesterò presso lem scuole che frequentai da giovincello! Non sapevo neppure che trasporto e alloggio fossero sinonimi!quote: Le ricordo che la norma superiore alla legislazione nazionale, vale a dire la Direttiva Comunitaria, definisce la destinazione d’uso dell’autocaravan come esclusivamente alloggio. >> Questa si che è una notizia!!! Da domani potremo tutti finalmente dormire mentre si viaggia, cucinare e persino danzare!!! Ovviamente durante il viaggio!!! Da quel che leggo (almeno fino a questo ci arrivo)... secondo il link fornito da THE DEVIL: Autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all'alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature... secondo il Suo link: Autocaravan: Veicoli della categoria caravan M1 per uso speciale costruiti per essere adibiti all’alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezza- ture... Come vede: a) sono VEICOLI ovvero "cose" che servono per viaggiare; b) e sono sempre della categoria M ovvero TRASPORTO PERSONE!!! c) COSTRUITI per essere adibiti ad alloggio; Quindi: a) sono fatti per VIAGGIARE; b) sono per TRASPORTARE PERSONE; c) in terza battuta per essere adibiti ad alloggio, ma OVVIAMENTE non durante il viaggio!!! Alla fine di questa SUA menata ancora non ha dimostrato che, oltre ad essere tutto quanto visto sopra, sono anche TRASPORTO MERCI E ALTRI USI o anche solo ALTRI USI!!!quote: Pertanto o che lei propenda per il 54 o per la Direttiva la destinazione d’uso dell’autocaravan ad alloggio la rende comunque assoggettata al 142 comma 3 lettera g tra gli altri usi diversi dal trasporto di cose. >> Ma neppure lontanamente! Nessuna direttiva ha stabilito che la destinazione d'uso (notare la parola DESTINAZIONE) non è ALTRI USI!!! Che comunque è e resta limitata ai veicoli categoria N (TRASPORTO MERCI ed altri usi. Tra l'altro TUTTO il CdS tratta sempre in modo SEPARATISSIMO il trasporto MERCI da quello dei PASSEGGERI.quote: Per superare questa interpretazione dovrebbe fare uno sforzo, insieme a TheDevil che pare ancora soprassieda sull’argomento, per declinare norme ed interpretazioni dalle quali si debba ricavare l’inclusione o esclusione dei veicoli dal termine ALTRI USI con riferimento alle uniche due macrocategorie M ed N residue in base alle norme europee leggendo, a tal proposito, ad esempio, la circolare del Ministero degli Interni MINISTERO DELL'INTERNO n. 300/A/43928/105/27 Roma, 27 luglio 1999 per stabilire se gli altri usi oggi sono assorbiti dalla classificazione in categorie o no. Io sostengo di no. Se si vuole dare interpretazione “per categorie” ai limiti di velocità occorre modificare il 142 o darne una interpretazione autentica alla luce delle norme comunitarie sopravvenute. >> Ma il 142 lo ha già fatto!!! Parla di categorie per: TRASPORTO PERSONE fino ed oltre otto tonnellate; TRASPORTO MERCI ED ALTRI USI!!! Più divise di così le due categorie della serie M2 e M3 da quelle della serie N2 ed N3 cosa vuole? il "muro di Franchino" (per far rima con Berlino). A questo si aggiunga che TUTTE le categorie M1 (tutte senza esclusione di nessun tipo) sono citate nel primo comma del 142!!! Ovvero le velocità sono 50/90/110/130 (urbane/extraubane/superstrade/autostrade). Con questo o ci porta argomenti seri (alias LEGGE) o chiudiamo qua questa sterile ed inutile discussione!!! Grazzzzzzzzie! Cordiali saluti
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quote:Originally posted by FrancoIV> Appunto! MA sempre nel segmento "N" del trasporto merci che è DIFFERENTE dal TRASPORTO PERSONE!!!
Tutta questa sua discussione è errata per i seguenti motivi: L'art. 142 dice Autoveicoli DESTINATI al trasporto di cose oppure DESTINATI ad altri usi. Quindi si rifeirsce alla destinazione d'uso dei veicoli. Come le ho già detto, citando le norme che suffragano la mia tesi, mentre lei continua a non citarle, l'art. 82 tratta delle destinazioni d'uso, le quali sono derivanti dalla fabbricazione e sono strutturali del veicolo. Pertanto ai fini dell'art. 142 vale la destinazione d'uso di fabbrica, l'omologazione del tipo o dell'esemplare unico, tanto per intendersi, che resta sempre la stessa destinazione, sia in moto che da fermo, poiché la legge non distingue. Io le ho citato l'art. 82 ma lei ostinatamente continua a non citare alcuna norma che supporti la tesi che confermi che per l'autocaravan si debba distinguere tra fermo ed in movimento. Questa resta una sua supposizione indimostrata. Altri usi non significa trasporto merci, per come è scritta la lettera g/142 significa semplicemente altri usi diversi dal trasporto merci. >
quote: L'articolo era vigente anche prima della suddivisione nelle due macro-categorie attuali. >> Peccato per lei che un giorno furono introdotte le categorie!!! Peccato per lei che anche esiste l'art. 54, comma 1 lettera m che specifica che un camper è un TRASPORTO persone (fino a 7).
quote: La ratio della norma è quella di limitare la velocità ai veicoli di peso superiore ad un certo tot, e come vede ne sono soggetti anche i pulmann inquadrati in categoria M, benché trasportino persone, contrariamente a quanto da lei sostenuto in altra discussione con TheDevil nella quale è poi andato "a Canossa". Si conceda il beneficio del "dubbio positivo" anche in questa discussione. >> Davvero? Non mi risulta. Tra l'altro in quell'altra discussione NON si parlava di M1, ma di M2 (pullman oltre i NOVE posti con massa non superiore a otto tonnellate. Tra l'altro proprio domenica col gruppo musicale ridotto abbiamo fatto un concerto e abbiamo preso un piccolo pulmino in affitto. Questa volta, non servendo il micro-pullman da 15 posti abbiamo optato per un Chrysler (tipo Ducato PANORAMA) passo extralungo da 8 posti + conducente e bagagliaio enorme utile per caricare le custodie di 4 violini, 2 viole, 2 violoncelli e 1 contrabbasso! Era straordinariamente simile ad uno Sprinter Mercedes (miracoli industriali). Per sua goduria il Ducato era lungo quasi 7 metri. La sua massa era di 38 quintali. Ma nel libretto i sono gli stessi parametri riportati nel libretto della mia autovettura!!! J= M1 J.1= Autovettura per il trasporto di persone J.2= AF L'unica differenza che essendo oltre i 35 quintali occorre una patente superiore alla "B". Per il resto in autostrada ci siamo messi a 130 fino all'arrivo al confine austriaco!!! Niente limitatori. Niente cronotachimetri. Semplice AUTOVETTURA DA 38 QUINTALI!!!! La ratio che lei tende a far passare per buona esiste solo nella SUO fervida fantasia!!!
quote: Come ho già detto a TheDevil ritengo che l'art. 142 debba essere fondamentalmente rivisto con intepretazione autentica o riformato per ristabilire un corretto allinemaneto con le categorie attuiali e con eventuali differenze nelle caratteristiche intrinsiche di tipologie di veicoli, alla luce delle modifiche intervenute in sede europea. Di questo, ritengo, potremo osservare gli sviluppi. Come per i pulmann vedrà che anche le autocaravn di peso superiore a 3,5 tonnellate saranno assoggetate a limiti più ridotti. >> Chi vivrà vedrà! Ma intanto non si applicano le leggi IPOTETICHE E FUTURE ma solo quelle ATTUALMENTE IN VIGORE. E per ora ciò che LEI sostiene sono solo sue illazioni non suffragate da nessuna norma IVI COMPRE l'art. 82 che nulla c'entra con gli ALTRI USI.
quote: Il tempo è galantuomo. Infine la invito a tenere un atteggiamento più serio nelle sue discussioni e ad abbandonare i toni irridenti con i quali scrive quando "è convinto" delle sue tesi, fortemente in contrasto con il titolo con il quale si qualifica in questo forum. >> Inviti e chieda pure! Sappia che non ha nessun diritto di ottenere ciò che chiede perché l'unico che può decidere qual tipo di toni usare, se scrivere usando il metodo di Jean Baptiste Santeuil: "Castigat ridendo mores" SONO SOLO E SEMPRE IO. Se ne faccia una ragione! Il fatto che lei ritenga i MIEI metodi fortemente in contrasto con il titolo con il quale mi qualifico in questo forum mi fa presupporre che LEI deve aver avuto docenti particolarmente barbosi!!! Una delle capacità principali di un professore, oltre alla conoscenza delle materia da insegnare e la relativa profonda conoscenza, è proprio il saper insegnare correttamente la materia divertendo il discente senza mai tediarlo, facendo sì che la lezione sia sempre un piacere e mai una micidiale barba!!! Difficile che uno studente possa scordare ciò che è collegato ad un momento piacevole!!! Si faccia una ragione anche di questo!
quote: Con questo termino di risponderle poiché mi è sufficientemente chiara la sua posizione che non mi trova d'accordo per i motivi già ampiamente indicati. >> Sono le 12 passate e mi sono appena svegliato ....la giornata comincia bene! Cordiali saluti
quote:Originally posted by camperillo> Avresti potuto trascrivere la tua affermazione, tenendo conto opportunamente del sèguito:
in data - 26/03/2008 ho fatto questa affermazione: Il tuo esercizio di cercare di rendere simili "Omogenei" all'interno degli Autoveicoli, le Autovetture agli Autocaravan è eccezzionale, ma purtroppo io non riesco a trovarci vicinanze se non per il fatto che entrambi sono destinati al trasporto di persone. ..... Ma sopratutto è esplicativo il punto 2 dell'art.54id="red"> che recita così: Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.(vale per tutte le declinazioni sugli autoveicoli a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n)id="red"> quindi il punto "g" serve a declinare tutti quei veicoli non declinabili e non è detto che bisogna essere all'interno della "g" per essere considerati "usi speciali".>
quote:Originally posted by TheDevil>
Il comma 2 dell'art. 54 riguarda esclusivamente gli autoveicoli indicati alle lettere "f" e "g" del comma 1.>
quote:Originally posted by camperillo>
E' una tua personale deduzione o interpretazione, assolutamente non riportata nel comma a riguardo, per il quale ti invito a leggerlo più attentamente, negli autoveicoli si possono trasportare sia le cose che le persone forse è questa la criticità che presumo ci si porta dietro e porta interpretazioni diverse.>
quote:Originally posted by TheDevil>
Non riesco a comprendere quale criterio logico tu abbia seguito per affermare che il secondo comma dell'art 54 si riferisca a tutte le categorie di autoveicoli indicate alle varie lettere del primo comma.>
quote:Originally posted by camperillo>
Comunque sul comma due dell'art.54 effettivamente ho commesso un'errore per il quale ti chiedo scusa sui toni usati precedentemente, ...>
quote:Originally posted by FrancoIV> Diciamo che è lei che si arrampica sugli specchi!! L'art. 82 in merito alla destinazione d'uso è assai chiaro!!!! ART. 82 1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche. 2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. 3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi. 4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio. 5. L'uso di terzi comprende: a) locazione senza conducente; b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone; c) servizio di linea per trasporto di persone; d) servizio di trasporto di cose per conto terzi; e) servizio di linea per trasporto di cose; f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi. 6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa. 7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito. 8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. 9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485. 10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi. Caro signore, come vede, gli USI (ALTRI) sono chiaramente indicato come uso ECONOMICO!!! Ovvero USI per TRASPORTO MERCI e per ALTRI USI sempre di veicoli COMMERCIALI per USI LAVORATIVI RELATIVI A QUALCHE ATTIVITÀ ECONOMICA!!!! Chiuso il discorso dell'INUTILMENTE CITATO Art. 82. Cordiali saluti
Come le ho già detto, citando le norme che suffragano la mia tesi, mentre lei continua a non citarle, l'art. 82 tratta delle destinazioni d'uso, le quali sono derivanti dalla fabbricazione e sono strutturali del veicolo. Pertanto ai fini dell'art. 142 vale la destinazione d'uso di fabbrica, l'omologazione del tipo o dell'esemplare unico, tanto per intendersi, che resta sempre la stessa destinazione, sia in moto che da fermo, poiché la legge non distingue. Io le ho citato l'art. 82 ma lei ostinatamente continua a non citare alcuna norma che supporti la tesi che confermi che per l'autocaravan si debba distinguere tra fermo ed in movimento. Questa resta una sua supposizione indimostrata. >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Ma intanto non si applicano le leggi IPOTETICHE E FUTURE ma solo quelle ATTUALMENTE IN VIGORE. >> Ed infatti questo lo sostengo io, lei sostiene l'esatto contrario, per lei va applicato il Codice Calosci. Non volevo più risponderle ma di fronte ad assolute falsità ed al travisamento dei fatti di cui stiamo discutendo non posso tacere. Le ricordo, visto che lo ha dimenticato, o lo ignora colpevolmente, che: 1) questa discussione nasce dal fatto che qualcuno ha preso una multa, ha chiesto al forum e leggendo in giro si è rilevato che le FdO applicano la norma nel senso da me sostenuto; 2) numerose fonti più autorevoli della sua persona - che è priva di titolo per avere una qualche supremazia interpretativa (lei non è avvocato, non è un magistrato, non è addetto ai lavori, nella vita si occupa di tutt'altro) sulle materie di cui stiamo trattando, indicano l’autocaravan over 35 tra i veicoli soggetti al 143/3/g. A tal proposito le riporto una estrema sintesi degli argomenti che sono la fonte di questa discussione sui limiti di velocità che lei, pur non avendo alcun titolo, vuole girare come ritiene di volta in volta opportuno secondo le sue necessità dialettiche, a favore della posizione che sostiene tempo per tempo, senza alcun rigore sui fatti, sulle norme e sulla prassi evidenziatasi nel corso della discussione, Citazione delle fonti che riportavano le interpretazioni a maggior valore della sua:
quote:> Mentre lei ha sostenuto un fatto preciso in un suo intervento:http://www.aci.it/index.php?id=975
http://www.aduc.it/dyn/sosonlin...
http://www.contravvenzioni.it/l...
http://www.ace-online.de/cps/rd...
http://www.oacl.it/limiti-di-ve...
EGAF – Avv. Protospataro >
quote: Calosci ha scritto: La cosa è confermata da due mulete per eccesso di velocità che ho preso in un semirecente passato! … Se fai una ricerca su questo forum troverai il 3D dove riportavo di aver preso una multa per eccesso di velocità in SUPERSTRADA e fui multato per aver superato i limiti come fossi una autovettura. Se mi avessero multato come camion mi avrebbero ritirato la patente!!!! … Se e quando a me arriverà una contravvenzione per aver superato i limiti dei 100 presenterò ricorso. Devo anche dire che fui fotografato e fermato su superstrada a quasi 130 (limite per le autovetture 110) e se avessi dovuto andare a 80 (come per i camion N2) mi avrebbero ritirato la patente immediatamente per ave superato i limiti di oltre 40 Km. Invece mi hanno fatto la multa per aver superato i limiti di 110 di oltre l 5%. Erano i Carabinieri. id="red"> >> Viceversa il camperista che ha attivato una delle discussioni, sui limiti di velocità, ha - alla fine - indicato che sul tratto di strada non vigeva uno specifico limite e che i verbalizzanti hanno assunto il limite di cui all’art. 142/3/g.
quote: Confermo quanto detto ieri, non c'era alcun limite particolare in quel tratto , poichè i tutor vengono spenti in caso si manutenzione. Nel loro CDS art 142 ora viene mensionata anche autocaravan sopra 35q, come nel sito dell' ACI a questo punto la vedo molto dura. TheDevil e Prof Calosci fate un altro sforzo..prima che mi arrenda. ... Ti rigrazio moltissimo Thedevil per la preparazione del ricorso. L'infrazione è stata commessa a gennaio 2008. Adesso non so che fare perchè nel frattempo ho preferito pagare prima che scadesero i 60 gg dalla notifica, e per l' insistenza della stradale di Lecco nel dire che si tratta comunque di un mezzo over 35q. Mi hanno detto che in caso di ricorso avrei dovuto presenziare e che sempre secondo loro non esistevano i presupposti.id="red"> Ultima cosa,, è normale che nel verbale non si fa riferimento alla velocita' che sarei dovuto andare ma solo quella rilevata? Saluti. p.s. se uno paga non è piu' possibile ricorrere. >> Da quanto sopra, se lei vuole assumere una posizione più confacente ad una disciplinata discussione, ragionata e ragionevole, ed abbandonare il tono gigionesco che usa (piuttosto che satirico come lei lo autodefinisce e che vedo può aver determinato già altrove la degenerazione della discussione e indotto il moderatore a chiudere alcuni interventi che l’hanno vista coinvolta) dovrebbe, per coerenza, e ammesso che ne abbia la possibilità e la capacità, fare assolutamente 3 cose: 1)Pubblicare le due multe che dice di aver preso nel recente passato; 2)Prendere atto che: 2.a. al momento, la concreta applicazione delle norme in discussione non è quella che lei professa ma quella che io sostengo; salvo se lei dimostra quanto al punto 1; 2.b. che lei ha una sua interpretazione, caro Professore, diversa dalla mia, ma non è detto quale delle due sia quella giusta, e anche solo per questo non ha alcun titolo per gigioneggiare e nemmeno di fare ironia sulle posizioni altrui quando già le è stato evidenziato il non gradimento di questo suo comportamento; 2.c. che l’applicazione pratica della norma, salvo che lei dimostri, il punto 1, cosa della quale mi permetto di dubitare, è l’esatto contrario di ciò che lei afferma, come dimostrano le testimonianze di questo forum (Albé, Danicollezionistadicapsule, giuliano marchetti e tutti gli altri); 3) Fermarsi un momento, piuttosto che continuare con una inutile discussione, ed attendere l’emanazione di una circolare ministeriale che potrebbe smentirla (a questo io rimandavo con “il tempo è galantuomo”), come è già avvenuto per la revisione delle autocaravan over 35 con la circolare del 23/4/2008 benché anche qui sostenesse l'inquadramento dell'autocaravan in M1. Sia più sereno e pacato come si addice ad una persona seria, concreta, quali erano i miei professori; i quali mi hanno insegnato, tra le tante cose, che non bisogna mai gigioneggiare perché “una persona nel lavoro e nello studio è come si comporta nella vita” P.S. In merito al suo intervento sull'art 82. I miei professori, rispetto ai quali lei costituisce il modello esatto opposto, mi hanno insegnato anche l’educazione, la moderazione, il rispetto per il prossimo ed il dubbio positivo e tra le tante altre cose, soprattutto a leggere e a non omettere colpevolmente e capziosamente informazioni utili o necessarie alla discussione con l’intento di confondere le acque: 1)lei ha omesso il titolo dell’art. 82: Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli. 2)Il comma 1 dell’82 definisce cosa si intende per destinazione (d’uso, utilizzazione); il comma 2 definisce l’USO; 3) l’USO che cita lei con riferimento al secondo comma, è l’uso proprio o per conto terzi come è bene precisato al successivo comma 3; se solo lei si prendesse la briga di leggerselo con un minimo di attenzione e non superficialmente, come ben dimostra, per questo tipo di USO non è utilizzato il termine “DESTINATO” ma “ADIBITO”, legga per favore il comma 3 (adibito) e l’uso del termine DESTINATO nei commi 8 e 9. Ci sarà un motivo di questa differenza? 4)nell’art. 142 si usa quindi il termine “DESTINATI” al trasporto di cose o ad altri usi e si fa riferimento chiaramente al concetto di Destinazione (all’utilizzo, uso) definito del primo comma dell’art. 82 e previsto anche nell’art. 54, che si riferisce al tipo di utilizzazione del veicolo (comma 1 del 82) non all’uso economico proprio o per conto terzi (comma 2 del 82). Per tutto quanto sopra non può essere che “altri usi” sia riferito all’USO del comma due del 82 poiché questo significherebbe che l’art. 142 comma 3 lettera “g” avrebbe dovuto dire ADIBITO non DESTINATO, ma non è così perché come ben può leggere l’art. 142/3/g dice autoveicoli DESTINATI al trasporto di cose o ad altri usi quindi parla di utilizzazione (destinazione d’uso) del comma 1 del 82. Non è poi scritto da nessuna parte che il trasporto di cose debba riferirsi necessariamente al solo uso in una qualche attività economica (quindi fatto da una impresa in proprio o per conto terzi) come lei sostiene. Un privato può benissimo possedere un veicolo per trasporto cose senza farne un uso commerciale ma utilizzarlo privatamente, senza lucro. In questo caso un veicolo per trasporto di cose di 40 quintali posseduto da un privato cittadino a quale velocità dovrebbe procedere secondo lei?
quote: Caro signore, come vede, gli USI (ALTRI) sono chiaramente indicato come uso ECONOMICO!!! Ovvero USI per TRASPORTO MERCI e per ALTRI USI sempre di veicoli COMMERCIALI per USI LAVORATIVI RELATIVI A QUALCHE ATTIVITÀ ECONOMICA!!!! >> Voglio sperare per lei che ad un certo punto si renderà conto della assurdità che scrive via via.
quote:Originally posted by FrancoIV> Si sieda, beva un bicchiere d'acqua, se serve faccia anche il palloncino!!! Ci dorma sopra e a lungo!!! Non so cosa applichi lei ma io applico il codice esistente e non certamente né uno futuro o futuribile e né tanto meno uno di fantasia!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Ma intanto non si applicano le leggi IPOTETICHE E FUTURE ma solo quelle ATTUALMENTE IN VIGORE. >> Ed infatti questo lo sostengo io, lei sostiene l'esatto contrario, per lei va applicato il Codice Calosci.
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quote: Non volevo più risponderle ma di fronte ad assolute falsità ed al travisamento dei fatti di cui stiamo discutendo non posso tacere. Le ricordo, visto che lo ha dimenticato, o lo ignora colpevolmente, che: 1) questa discussione nasce dal fatto che qualcuno ha preso una multa, ha chiesto al forum e leggendo in giro si è rilevato che le FdO applicano la norma nel senso da me sostenuto; >> Esiste la via dei ricorsi proprio perché le FdO non sono infallibili. Esistono appropriate sedi per fare ricorsi e di vario genere e di vario grado proprio per dirimere questioni nelle quali le FdO hanno espresso parere errati o presunti tali!!! Le rammento che le FdO sono persone chiamate ad applicare la legge e a rispettarla e che non essendo DIO possono anche errare. Chiaro il concetto? Ricevuto o devo trasmetterlo su varie frequenze?
quote: 2) numerose fonti più autorevoli della sua persona - che è priva di titolo per avere una qualche supremazia interpretativa (lei non è avvocato, non è un magistrato, non è addetto ai lavori, nella vita si occupa di tutt'altro) sulle materie di cui stiamo trattando, indicano l’autocaravan over 35 tra i veicoli soggetti al 143/3/g. >> Lei sarebbe più autorevole? Mi scusi ma chi è lei? FrancoIV per il momento potrebbe essere un exstacomunitario che a mala pena sa parlare l'italiano come il Papa in persona!!! Almeno io mi firmo e tutti possono sapere chi sono o chi non sono!!! Comunque l'autorevolezza si acquisisce attraverso il mostrare reali capacità cognitive delle materie che si trattano e proprio lei che viene a fare il sermone su chi è autorevole o meno dimostra per primo di essere un poco autorevole anonimo! Per il resto, non si preoccupi, ma alle mie spalle ci sono fior fiore di avvocati che, tutte le volte che ne ho avuto necessità, non mi hanno mai fatto perdere una causa!!!
quote: A tal proposito le riporto una estrema sintesi degli argomenti che sono la fonte di questa discussione sui limiti di velocità che lei, pur non avendo alcun titolo, vuole girare come ritiene di volta in volta opportuno secondo le sue necessità dialettiche, a favore della posizione che sostiene tempo per tempo, senza alcun rigore sui fatti, sulle norme e sulla prassi evidenziatasi nel corso della discussione, >> Le ripeto che almeno nel mio caso TUTTI sanno chi sono. Lei caro PONTEFICE, visto che pontifica in continuazione, ci dica qualcosina in più. FrancoIV GiovanniPaoloIII LeoneX
quote: Citazione delle fonti che riportavano le interpretazioni a maggior valore della sua:> Non lo avrei mai messo in dubbio!!! Dell'ACI abbiamo già detto cosa ne pensiamo delle sue deduzioni e soprattutto l'ACI non è la LEGGE. L'ADUC ha copiato pari pari l sito dell'ACI senza preoccuparsi di verificare l'esattezza di quanto vi è riportato. L'ACE avevo già dimostrato che ha scopiazzato qual e la in giro per il web riportando una serie INFINITA di CASTRONERIE. L'avvocato che lei cita non so chi sia o cosa abbia scritto. Nel complesso ora, per sua ammissione volontaria, è chiaro da cosa nascano le sue convinzioni!!! Che autorevoli fonti!!!! Complimenti!!!quote:>http://www.aci.it/index.php?id=975
http://www.aduc.it/dyn/sosonlin...
http://www.contravvenzioni.it/l...
http://www.ace-online.de/cps/rd...
http://www.oacl.it/limiti-di-ve...
EGAF – Avv. Protospataro >
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quote: Mentre lei ha sostenuto un fatto preciso in un suo intervento:> E cosa c'entra il VICEVERSA? Boh? A me HANNO APPLICATO CORRETTAMENTE LA NORMATIVA!!! L'altro camperista che ha ricevuto ILLEGITTIMAMENTE UNA CONTRAVVENZIONE presenterà ricorso!!!quote: Calosci ha scritto: La cosa è confermata da due mulete per eccesso di velocità che ho preso in un semirecente passato! … Se fai una ricerca su questo forum troverai il 3D dove riportavo di aver preso una multa per eccesso di velocità in SUPERSTRADA e fui multato per aver superato i limiti come fossi una autovettura. Se mi avessero multato come camion mi avrebbero ritirato la patente!!!! … Se e quando a me arriverà una contravvenzione per aver superato i limiti dei 100 presenterò ricorso. Devo anche dire che fui fotografato e fermato su superstrada a quasi 130 (limite per le autovetture 110) e se avessi dovuto andare a 80 (come per i camion N2) mi avrebbero ritirato la patente immediatamente per ave superato i limiti di oltre 40 Km. Invece mi hanno fatto la multa per aver superato i limiti di 110 di oltre l 5%. Erano i Carabinieri. id="red"> >> Viceversa il camperista che ha attivato una delle discussioni, sui limiti di velocità, ha - alla fine - indicato che sul tratto di strada non vigeva uno specifico limite e che i verbalizzanti hanno assunto il limite di cui all’art. 142/3/g.
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quote:> Mi spiace che non abbia presentato ricorso. Ma non posso discutere questa scelta personale del camperista cui avevo anche scritto, facendolo controllare ai MIEI avvocati, un ricorso. La Polizia ha anche detto una fesseria (dimostrando ancora una volta la propria non infallibilità). Un ricorso va presenziato in prima persona o attraverso un proprio legale rappresentante solo di fronte al Giudice di Pace. Un ricorso al PREFETTO non va necessariamente presenziato a meno che non venga richiesto esplicitamente dal ricorrente di essere udito!!! Poi se il Prefetto respinge IO, OVVIAMENTE IO, avrei proseguito la cosa dal Giudice di Pace tramite i miei legali!!! Capisco che economicamente la questione sia alla fine poco conveniente, ma lo è moralmente perché non è mia abitudine VIVERE IN GINOCCHIO. Preferisco MORIRE IN PIEDI (Che Gevara). E spesso combattendo si riesce anche a VIVERE IN PIEDI.quote: Confermo quanto detto ieri, non c'era alcun limite particolare in quel tratto , poichè i tutor vengono spenti in caso si manutenzione. Nel loro CDS art 142 ora viene mensionata anche autocaravan sopra 35q, come nel sito dell' ACI a questo punto la vedo molto dura. TheDevil e Prof Calosci fate un altro sforzo..prima che mi arrenda. ... Ti rigrazio moltissimo Thedevil per la preparazione del ricorso. L'infrazione è stata commessa a gennaio 2008. Adesso non so che fare perchè nel frattempo ho preferito pagare prima che scadesero i 60 gg dalla notifica, e per l' insistenza della stradale di Lecco nel dire che si tratta comunque di un mezzo over 35q. Mi hanno detto che in caso di ricorso avrei dovuto presenziare e che sempre secondo loro non esistevano i presupposti.id="red"> Ultima cosa,, è normale che nel verbale non si fa riferimento alla velocita' che sarei dovuto andare ma solo quella rilevata? Saluti. p.s. se uno paga non è piu' possibile ricorrere. >>
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quote: Da quanto sopra, se lei vuole assumere una posizione più confacente ad una disciplinata discussione, ragionata e ragionevole, ed abbandonare il tono gigionesco che usa (piuttosto che satirico come lei lo autodefinisce e che vedo può aver determinato già altrove la degenerazione della discussione e indotto il moderatore a chiudere alcuni interventi che l’hanno vista coinvolta) >> Questa volta non mi pare ci siano gli estremi per chiudere questa conversazione!!! L'altra volta dava fastidio l'aver espresso con chiarezza l'idea di chi è responsabile della morte di un bambino. Caterina Caselli negli anni 70 cantava "la verità fa male lo so..." Capisco che possa davvero essere fastidiosa... ...e ora, visto che sembra che la verità faccia male anche a lei, non ho capito cosa sta facendo. Desidera che i moderatori chiudano questa discussione? Sia più chiaro per favore!!! Ora LEI, dall'alto della Sua autorevolezza, cosa ravvede nei miei interventi degni della chiusura di questo 3D??? Visto che non la sto prendendo a male parole e sto evitando, come più volte ha fatto lei nei miei confronti, di andare sul personale, credo di aver tutto il diritto di usare i toni che più mi aggrada usare. Se poi lei lo trova gigionesco, ilare, piuttosto che satirico, sono problemi suoi dei quali, le confesso candidamente, che non me ne può importare meno di niente. LE È CHIARO IL CONCETTO? Io scrivo e parlo sempre divertendomi. Chi non ha spirito.... peggio per lui!!!
quote: dovrebbe, per coerenza, e ammesso che ne abbia la possibilità e la capacità, fare assolutamente 3 cose: 1)Pubblicare le due multe che dice di aver preso nel recente passato; >> Ma che è una succursale di "o nonno" che per mesi voleva che pubblicasi due ricorsi che, purtroppo, non riesco a trovare. Queste due multe non le ho conservate.
quote: 2)Prendere atto che: 2.a. al momento, la concreta applicazione delle norme in discussione non è quella che lei professa ma quella che io sostengo; salvo se lei dimostra quanto al punto 1; >> IPSE DIXIT!!! (Ma Aristotele non è morto da qualche annetto... forse rammento male!)
quote: 2.b. che lei ha una sua interpretazione, caro Professore, diversa dalla mia, ma non è detto quale delle due sia quella giusta, e anche solo per questo non ha alcun titolo per gigioneggiare e nemmeno di fare ironia sulle posizioni altrui quando già le è stato evidenziato il non gradimento di questo suo comportamento; >> Che l'interpretazione sia diversa non ci piove!!! Se lei non gradisce non mi legga! Dove sta il problema?
quote: 2.c. che l’applicazione pratica della norma, salvo che lei dimostri, il punto 1, cosa della quale mi permetto di dubitare, è l’esatto contrario di ciò che lei afferma, come dimostrano le testimonianze di questo forum (Albé, Danicollezionistadicapsule, giuliano marchetti e tutti gli altri); >> Dubiti pure! The Devil, mi sembra, non sia sulle sue posizioni. E comunque esiste la possibilità di ricorrere in varie sedi previste dalla legge. Quante volte si ricorre e si vince nonostante l'Amministrazione e le FdO ritengano che sia INOPPORTUNO. Mi creda... la POSSIBILITÀ di ricorrere ESISTESTE DAVVERO.... non è un battuta. Anzi è sempre (credo sempre) scritta in ogni contravvenzione che si riceve che esiste la possibilità!!!
quote: 3) Fermarsi un momento, piuttosto che continuare con una inutile discussione, ed attendere l’emanazione di una circolare ministeriale che potrebbe smentirla (a questo io rimandavo con “il tempo è galantuomo”), come è già avvenuto per la revisione delle autocaravan over 35 con la circolare del 23/4/2008 benché anche qui sostenesse l'inquadramento dell'autocaravan in M1. >> Ma lei, vista la sua alta, anzi altissima, autorevolezza, dovrebbe sapere che una circolare deve essere rispettosa della legge dalla quale discende. Vedremo cosa dirà la circolare sempre che esca. Poi tireremo le somme confrontandola con la LEGGE e poi alla prima occasione se la circolare è sballata si presenterà ricorso!!! Sapesse quanti ricorsi ho vinto contro addirittura DPR (che sono molto più alti di una miserrima circolarina) perché non rispettosa della legge da cui discendeva!!!
quote: Sia più sereno e pacato come si addice ad una persona seria, concreta, quali erano i miei professori; i quali mi hanno insegnato, tra le tante cose, che non bisogna mai gigioneggiare perché “una persona nel lavoro e nello studio è come si comporta nella vita” >> Ma si figuri! Sono serenissimo e tranquillissimo! I suoi professori le hanno insegnato una cosa giustissima. Infatti, nella vita sono prendo sempre le cose divertendomi. Così sono a casa, così sono quando lavoro, quando suono, quando faccio i concerti, quando insegno. Lo sono stato prendendo il lato bello della vita persino quando diedero una anno di vita a mia moglie. Combattemmo con allegria, con ironia deridendo il male che alla fine è stato, forse, sconfitto. Sono riuscito a trovare il lato bello persino quando ho subito una operazione chirurgica in prima persona... Ma il fatto di essere "gigioni", come lei mi definisce, non significa non saper affrontare con la giusta serietà la vita, le leggi e tutto il resto! Un po' di spirito via!!!
quote: P.S. In merito al suo intervento sull'art 82. I miei professori, rispetto ai quali lei costituisce il modello esatto opposto, >> Grazie a Dio!!!
quote: mi hanno insegnato anche l’educazione, la moderazione, il rispetto per il prossimo ed il dubbio positivo e tra le tante altre cose, soprattutto a leggere e a non omettere colpevolmente e capziosamente informazioni utili o necessarie alla discussione con l’intento di confondere le acque: >> Omettere? Educazione? Moderazione? Temo che anche su questi punti siamo su sponde opposte!!!
quote: 1)lei ha omesso il titolo dell’art. 82: Art. 82. Destinazione ed uso dei veicoli. 2)Il comma 1 dell’82 definisce cosa si intende per destinazione (d’uso, utilizzazione); il comma 2 definisce l’USO; >> E allora? Il titolo non è la legge. Il titolo poteva anche essere PIPPO e qualunque sia il titolo ciò che è scritto nei vari commi non cambia!!!
quote: 3) l’USO che cita lei con riferimento al secondo comma, è l’uso proprio o per conto terzi come è bene precisato al successivo comma 3; se solo lei si prendesse la briga di leggerselo con un minimo di attenzione e non superficialmente, come ben dimostra, per questo tipo di USO non è utilizzato il termine “DESTINATO” ma “ADIBITO”, legga per favore il comma 3 (adibito) e l’uso del termine DESTINATO nei commi 8 e 9. Ci sarà un motivo di questa differenza? >> Non se la prenda ora se le do del FURBONE!!! Il comma 2 parla ESCLUSIVAMENTE di USO. Il comma 3 parla ESCLUSIVAMENTE di USO CONTO TERZI O PROPRIO. Per quanto al termine DESTINATO O ADIBITO, mi spiace deluderla, ma il comma 2 non parla di "destinato" o "adibito" ma parla della DEFINIZIONE GENERALE DI USI. Quindi si attenga al testo senza confondere le acque!!! Tanto prima o poi sedimentano e alla fine tornano chiare e limpide mostrando gli inganni!!!
quote: 4)nell’art. 142 si usa quindi il termine “DESTINATI” al trasporto di cose o ad altri usi e si fa riferimento chiaramente al concetto di Destinazione (all’utilizzo, uso) definito del primo comma dell’art. 82 e previsto anche nell’art. 54, che si riferisce al tipo di utilizzazione del veicolo (comma 1 del 82) non all’uso economico proprio o per conto terzi (comma 2 del 82). >> Appunto!!! ALTRI USI. QUELLI DEFINITI proprio nel comma 2 del citato articolo 82 a lei tanto caro!!! E non importa se questi usi, come definiti nel comma 3 del citato art. 82, sono per conto terzi o conto propri!!! E LEI non contento ora intorbida le acque dando un significato al comma 1 dellart. 82 che parla della destinazione senza specificare quali sono gli USI e ignorando che l'USO è solo ed esclusivamente ECONOMICO. E, sempre non senza subdola furbizia, tenta di rendere sinonimi la destinazione con l'essere adibiti tirando ancora in ballo in modo improprio l'art. 54 dimenticando che il veicolo è per il trasporto e solo in SOSTA può essere adibito ad alloggio. Non contento di tali autorevoli assurdità arriva a pensare che l'essere adibito ad abitazione è coniugabile con gli ALTRI USI (che sono solo economici)!!!
quote: Per tutto quanto sopra non può essere che “altri usi” sia riferito all’USO del comma due del 82 poiché questo significherebbe che l’art. 142 comma 3 lettera “g” avrebbe dovuto dire ADIBITO non DESTINATO, ma non è così perché come ben può leggere l’art. 142/3/g dice autoveicoli DESTINATI al trasporto di cose o ad altri usi quindi parla di utilizzazione (destinazione d’uso) del comma 1 del 82. >> Temo dovrebbe chiarificare le sue idee. Prima tira fuori l'art. 82 come verità assoluta per le sue tesi accusandomi di averlo taciuto. Poi dice che ALTRI USI non può essere riferito all'art. 82 arrivando a dare sue definizioni di come avrebbe o non avrebbe dovuto essere l'art. 142/3/g. E il 142 dice esattamente DESTINATI al trasporto merci e ad ALTRI USI che incrociato con la definizione data dal tanto citato art. 82 diventa: DESTINATI al trasporto merci e ad ALTRE UTILIZZAZIONI ECONOMICHE.
quote: Non è poi scritto da nessuna parte che il trasporto di cose debba riferirsi necessariamente al solo uso in una qualche attività economica (quindi fatto da una impresa in proprio o per conto terzi) come lei sostiene. Un privato può benissimo possedere un veicolo per trasporto cose senza farne un uso commerciale ma utilizzarlo privatamente, senza lucro. In questo caso un veicolo per trasporto di cose di 40 quintali posseduto da un privato cittadino a quale velocità dovrebbe procedere secondo lei? >> Anche qua dovrebbe farsi spiegare dai suoi seriosi professori la differenza tra utilizzazione economica e utilizzazione commerciale!!! Caro "autorevole nonché anonimo" signore (non se la prenda è la realtà dei fatti) anche il mio trasportare strumenti per il mio gruppo non è un utilizzo commerciale del mezzo, ma economico visto il mezzo meccanico che trasporta gli strumenti legati al ciclo produttivo del mio gruppo!!!
quote:> Lo dissi e lo ripeto!!!quote: Caro signore, come vede, gli USI (ALTRI) sono chiaramente indicato come uso ECONOMICO!!! Ovvero USI per TRASPORTO MERCI e per ALTRI USI sempre di veicoli COMMERCIALI per USI LAVORATIVI RELATIVI A QUALCHE ATTIVITÀ ECONOMICA!!!! >>
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quote: Voglio sperare per lei che ad un certo punto si renderà conto della assurdità che scrive via via. >> Meraviglioso! Davvero lei è convinto che a scrivere assurdità sia io. Porca miseria che pulpito AUTOREVOLE è il suo!!! ...e per fortuna che oggi mi aveva dato la speranza di una "buona giornata!. Una AUTOREVOLE smentita! Cordiali saluti
quote:Originally posted by TheDevil> sempre sulle sottigliezze ti puntualizzi che non modificano nella sostanza l'oggetto del contendere. e per l'appunto: Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: trattrici stradali; autospazzatrici; autospazzaneve; autopompe; autoinnaffiatrici; autoveicoli attrezzi; autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; autoveicoli gru; autoveicoli per il soccorso stradale; autoveicoli con pedana o cestello elevabile; autosgranatrici; autotrebbiatrici; autoambulanze; autofunebri; autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; autoveicoli per disinfezioni; autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purche' provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; autoveicoli per radio, televisione, cinema; autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; autocappella; auto attrezzate per irrorare i campi; autosaldatrici; auto con installazioni telegrafiche; autoscavatrici; autoperforatrici; autosega; autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; autopompe per calcestruzzo; autoveicoli per uso abitazioneid="red">; autoveicoli per uso ufficio; autoveicoli per uso officina; autoveicoli per uso negozio; autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.§ Io leggo lettera "M" negli autoveicoli per uso abitazione, non leggo nè "F" nè "G" Oggi è impensabile che un "autoveicolo per uso abitazione" venga inserito tra gli "F" ma di fatto ne fà parte. Sono d'accordo su di una tua affermazione: Tutti dobbiamo essere letti con cautela e riserva! comunque visto il confronto continuo, sono molto migliorato e per questo ti ringrazio. FRANCO
quote:Originally posted by camperillo> Avresti potuto trascrivere la tua affermazione, tenendo conto opportunamente del sèguito:
in data - 26/03/2008 ho fatto questa affermazione: Il tuo esercizio di cercare di rendere simili "Omogenei" all'interno degli Autoveicoli, le Autovetture agli Autocaravan è eccezzionale, ma purtroppo io non riesco a trovarci vicinanze se non per il fatto che entrambi sono destinati al trasporto di persone. ..... Ma sopratutto è esplicativo il punto 2 dell'art.54id="red"> che recita così: Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.(vale per tutte le declinazioni sugli autoveicoli a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n)id="red"> quindi il punto "g" serve a declinare tutti quei veicoli non declinabili e non è detto che bisogna essere all'interno della "g" per essere considerati "usi speciali".>quote:Originally posted by TheDevil>
Il comma 2 dell'art. 54 riguarda esclusivamente gli autoveicoli indicati alle lettere "f" e "g" del comma 1.>quote:Originally posted by camperillo>
E' una tua personale deduzione o interpretazione, assolutamente non riportata nel comma a riguardo, per il quale ti invito a leggerlo più attentamente, negli autoveicoli si possono trasportare sia le cose che le persone forse è questa la criticità che presumo ci si porta dietro e porta interpretazioni diverse.>quote:Originally posted by TheDevil>
Non riesco a comprendere quale criterio logico tu abbia seguito per affermare che il secondo comma dell'art 54 si riferisca a tutte le categorie di autoveicoli indicate alle varie lettere del primo comma.>quote:Originally posted by camperillo>
Comunque sul comma due dell'art.54 effettivamente ho commesso un'errore per il quale ti chiedo scusa sui toni usati precedentemente, ...>
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http://www.tecnostrada.it/norma...
Dopodichè una domanda secca, per quale motivo il nostro professore non vuole sentire da qualcuno questa affermazione? I veicoli ad uso speciale rientrano nei cosiddetti autoveicoli destinati ad altri usi! Per favore non rispondermi allegando links di n posts vecchi, ma prova a scrivere con poche parole.quote:Originally posted by chorus> Non mi pare di essermi mai espresso in tale modo nei confronti dell'ACI. Ho detto che l'ACI non è Domine Dio e come tale può errare. Deduco questo dal fatto che è quantomeno sospetto che in tutti i siti "ufficiali" internet (Polizia, ACI, ecc. ecc..) tutti usino le stesso identiche parole, con la stessa punteggiatura, e via discorrendo. Ho molto il sospetto che il primo (forse la Polizia) ha dato una fallace interpretazione e tutti gli altri fidando della posizione dominante del primo ha semplicemente copiato senza porsi particolari problemi. Troppo spesso un cosa falsa se ripetuta all'infinito (e internet si presta a questo) rischia di diventare in chi si pone con leggerezza di fronte a problemi seri una verità!!! Ciao
Professore, con tutto il mio rispetto, sicuramente il sito dell'ACI non è la legge, ma è pur sempre una fonte autorevole (anzi superlativo assoluto, autorevolissima). Non possiamo per un minuto fermarci e considerare adeguatamente ciò che dice l'ACI, anzichè affermare, in buona sostanza, che non capiscono nulla? >
quote: Usciamo un attimo dalla tecnica interpretativa, se non ci fidiamo di queste fonti, di chi ci dobbiamo fidare? >> Solo della propria testa! SEMPRE!!! E dove non arriva la nostra testa per mancanza di specifiche competenze affidarsi SEMPRE a propri legali di assodata fiducia!
quote: Professore, possiamo cortesemente commentare questa circolare?> E lo chiedi? Di cosa abbiamo discusso in questa pagine? Una cosa è USO SPECIALE una cosa è ALTRI USI che è chiaramente riferito ad USI ECONOMICI e quindi per veicoli della categoria "N", come segnalato dall'autorevole FrancoIV attraverso l'art. 82, comma 2!!! L'essere ALTRI USI non comporta essere anche USI SPECIALI e viceversa! Il Camper, ancorché veicolo ad USO SPECIALE, è classificato nella categoria "M1" come le autovetture. La Circolare sottolinea questa cosa recepita per altro dallart. 54 del CdS. Ciaohttp://www.tecnostrada.it/norma...
Dopodichè una domanda secca, per quale motivo il nostro professore non vuole sentire da qualcuno questa affermazione? I veicoli ad uso speciale rientrano nei cosiddetti autoveicoli destinati ad altri usi! Per favore non rispondermi allegando links di n posts vecchi, ma prova a scrivere con poche parole. >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Una cosa è USO SPECIALE una cosa è ALTRI USI che è chiaramente riferito ad USI ECONOMICI e quindi per veicoli della categoria "N", come segnalato dall'autorevole FrancoIV attraverso l'art. 82, comma 2!!! L'essere ALTRI USI non comporta essere anche USI SPECIALI e viceversa! Il Camper, ancorché veicolo ad USO SPECIALE, è classificato nella categoria "M1" come le autovetture. La Circolare sottolinea questa cosa recepita per altro dallart. 54 del CdS. Ciao >> Nella circolare non riesco a cogliere il passaggio sottolineato. Sulle categorie: quelle dei veicoli a motore sono 3, contraddistinte dalle lettere L, M e N. Dimentichiamoci della categoria L, dove si deve riclassificare il camper se non nella lettera M? Riassumendo questo post e altri, la tua analisi, così come quella di The Devil, parte dall'assunto che essendo il camper un veicolo immatricolato M esso è un'autovettura a tutti gli effetti. Inoltre, essendo le parole "ad altri usi" riportate nella lettera g) dell'art. 142 cds successivamente alle parole "trasporto di cose", per altri usi devono intendersi soltanto i veicoli destinati al trasporto di cose. Ebbene, non sono d'accordo con questa posizione! E sposo in toto la posizione di camperillo e di Franco IV Così come sposo in toto i limiti di velocità 80/100 fatti propri da alcuni siti istituzionali, come
www.aci.it
, nonchè, come detto da Franco IV, da Giandomenico Protospataro che, per inciso, è un signore che ha scritto un bel pò di libri e di prontuari in materia di circolazione stradale, dunque un'autorità nel suo campo.quote:chorus: E sposo in toto la posizione di camperillo e di Franco IV>> .. che è anche la posizione mia, come detto in https://www.camperonline.it/for... che qui riporto
quote:Armando: Peraltro il nocciolo della questione non mi pare tanto che l'autocaravan sia M1 (il che mi pare assodato) o cos'altro, quanto che il punto 142-g, nel definire il campo d'applicazione dei limiti 80-100 cioè dove dice: g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t con l'espressione "o ad altri usi" allarghi la limitazione ad altre categorie che anche non siano il trasporto di cose. A me in italiano corrente sembra di interpretare così anche senza, come invece sostiene Calosci più indietro, che sia citato esplicitamente il "trasporto di persone". In effetti estende l'assieme ad impieghi "altri" cioè anche diversi dal trasporto di cose, e con una specificazione più generale, cioè limita solo con la condizione 3.5t < M <= 12t. >> Lo dico per mera lettura italiana del punto 142-g, senza alcuna presunzione di particolare capacità interpretativa in campo legale, dato che sono ingegnere meccanico, ruolo che a quanto pare non garantisce di saper leggere il CdS e desumere i limiti di velocità. Qualora, a successivi approfondimenti, si rivelasse che effettivamente il limite è rivolto al solo trasporto merci come sostenuto da altri amici, sarebbe secondo me un'ennesima dimostrazione che i nostri legislatori spesso non sanno (o non gli importa di) scrivere le Leggi in modo chiaro.
quote:Originally posted by TheDevil> No, assolutamente non è questa la ratio del 142. Non lo dico perché ho certezze in tasca. Lo dimostro con il seguente ragionamento che è strettamente connesso alla corretta interpretazione delle leggi nell’ordinamento Italiano. A tal proposito le ricordo che l'art. 12 delle pre-leggi stabilisce il seguente principio che lei non può ignorare: Art. 12 Interpretazione della legge Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse id="red"> , e dalla intenzione del legislatore.id="green"> La sua analisi tralascia questo principio basilare di interpretazione. Allora occorre leggere l'art. 142 terzo comma avendo sempre a riferimento l'art. 12 delle pre-leggi ed attribuire al significato delle parole spese nell'art. 142 comma 3, quello che il legislatore ha voluto dare quando ha definito le stesse parole nell'art. 47. id="red"> Con riferimento al testo comparato degli art. 47/142 del precedente mio intervento, intendo qui esaminare se l'interpretazione di TheDevil dell’articolo 142 comma 3 sia del tutto infondata quando si riferisce al secondo comma dell'art. 47. Dalla lettura del testo comparato degli art. 47 e 142 terzo comma dovrebbe risultare evidente che le parole utilizzate dal terzo comma del 142 trovano esatto riscontro con le parole nel primo comma dell’art. 47 ove di queste stesse parole il codice da una definizione. Non si fa quindi alcun riferimento alle categorie riportate nel secondo comma cui fa riferimento TheDevil. Ritengo che sia del tutto privo di fondamento il suo continuo riferimento alle categorie internazionali del secondo comma dell’art. 47 perché il primo comma dello stesso articolo stabilisce in modo chiaro e cristallino che: 1)I veicoli si classificano, ai fini del presente codiceid="red">, come segue: (segue da “a” ad “n” riportate nella tabella di cui sopra) Ed il comma due del 47 esordisce invece nel seguente modo: 2)I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali: Pertanto è fuor di dubbio che il riferimento del comma 3 del 142 è alle definizioni date nel primo comma del 47 id="red"> poiché questo articolo afferma chiaramente che sono quelle le definizioni rilevanti “AI FINI DEL CODICE DELLA STRADA”. Poi ci sono quelle altre… ma ai fini del presente codice valgono le definizioni del primo comma. Il 142 è inserito nel codice della strada e vi soggiace. E come si vede c’è una esatta rispondenza nelle terminologie utilizzate dall’art. 47 comma 1 e dall’art. 142 comma 3. Rispetto a questo occorre osservare anche la sequenza di trattazione della classificazione "autoveicoli", classificazione cui appartengono anche le autocaravan, che è quella riportata sotto e ciò rispetta il secondo principio fissato nell’art. 12 delle pre-leggi, quanto alla connessione delle parole. Infatti l’art. 142, al comma 3, tratta la parola "autoveicoli" come segue: 1) per la prima volta alla lettera b/142 se trasportano merci pericolose; 2) per la seconda volta alla lettera e/142 se trainanti un rimorchio; 3) per la terza volta alla lettera f/142 se autobus, associati in ciò ai filoveicoli per determinare la stessa limitazione per entrambi i veicoli; 4) per la quarta, quinta ed ultima volta alle lettere g/h/142 (stessa definizione ma differenziazione di peso tra”g” e “h”) per determinare limitazioni in base al peso e per definire il residuale assorbimento di tutti gli altri veicoli, non già trattati nelle lettere precedenti nelle quali sono stati assorbiti altri veicoli appartenenti alla classificazione "autoveicoli". Pertanto le lettere “g” ed “h” trattano tutti gli autoveicoli DESTINATI al trasporto di cose e a tutti gli altri usi, non già ricompresi nelle altre lettere che fanno riferimento alla classificazione “autoveicoli” di cui al comma 1 dell'art. 47. id="red"> Ci sono solo due eccezioni che confermano la regola di cui sopra: 1) La prima fa riferimento ad una particolare situazione descritta nel comma 6 dell’art. 82: autocarri per i quali deve sussistere l'autorizzazione di cui al comma 6 del 82 e gli autobus accomunati ai filoveicoli. 6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa. id="green"> .Comma che si applica, ad esempio in caso di eventi eccezionali quali calamità, esodi ed evacuazioni di massa etc.. che ci auguriamo mai doversi verificare. 2) La seconda, una discriminazione all’interno della classificazione autoveicoli per accomunare gli autobus ai filobus (filoveicoli) ai fini dei limiti di velocità. Dal contenuto del comma 3/142 si ricava, tra l’altro, che la discriminante opera anche al di sotto delle classificazioni del comma 1/47 come nel caso degli autocarri e degli autobus appartenenti entrambi e comunque alla classificazione di autoveicoli. Ma resta sempre la classificazione di base del comma 1/47. Le discriminazioni fatte sub classificazione comma 1 art. 47, sono relative ad altri elementi che hanno tutti una propria rilevanza ai fini della sicurezza e diversificano tra loro i veicoli anche se appartenenti alla stessa classificazione. Il livello di trattazione pertanto non è la CATEGORIA assunta da TheDevil ma la classificazione del comma 1 art. 47 e sub/classificazioni su specifici elementi discriminanti. I suddetti elementi discriminanti hanno tutti una stessa caratteristica: l’avere una conseguenza sui rischi e sulle conseguenze per le persone in merito alla circolazione e alla sicurezza stradale: la massa o il trasporto di persone collegato alla massa o il trasporto di merci pericolose. L'oggetto dell’art. 142 indicato al comma 1 è infatti: “1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umanaid="red">”. Ed in questa sede di trattazione il voler agire per categorie internazionali e massificare veicoli aventi differenti caratteristiche, quando il 142 distingue, ed ignorando che queste impattano differentemente sulla sicurezza, non coglie il fine della norma come è oggi nella sua testuale lettura. Ritengo, per quanto esaminato, che sulla definizione delle classificazioni ex. 47/1 e sull’assorbimento residuale in “altri usi” di tutti gli altri autoveicoli, non trattati nelle altre lettere dell’art. 142 comma 3 - che si riferiscono agli autoveicoli - ed aventi un particolare peso, non ci siano troppi margini di discussione. Basta interpretare correttamente la norma in base alle regole generali di interpretazione della legge sopra richiamate.
quote:Originally posted by camperillo>
tutti ma tutti i veicoli che hanno un peso che supera i 3,5t DEVONO rispettare ciò che nell'art.142/g è scritto in maniera semplice riguardo i limiti di velocità. In europa non esiste una stato che permetta di avere un limite uguale agli autoveicoli indipendentemente dal peso, inclusa la Germania. Ma di più, posso asserire che visto si costruiscono sempre più SUV, se putacaso uno di essi dovesse superare i 3,5t (non sono così lontani), anch'essi sarebbero soggetti a tali limiti ridotti (corrisponderebbero agli "ALTRI USI", pur essendo autovetture M1). "ALTRI USI" include per genericità dei termini, tutto il restante mondo degli autoveicoli oltre il trasporto di cose.>quote:Originally posted by FrancoIV>
... la ratio che la portano ad affermare che gli autovfeicoli M1 che sono atutovetture, auto funebri, blinadti, autoambulanze, siano TUTTI esclusi dal 142/3/g anche al superamento delle 3,5 tonnellate.>quote:Originally posted by camperillo> Il testo del vigente comma 3 dell'art. 142 inizia: Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate. Di conseguenza, ad ogni lettera del citato comma corrisponde una categoria di veicoli.id="red"> Secondo il vigente testo, la lettera [g] non rappresenta un "calderone" nel quale inserire (come scrive Camperillo) tutti gli autoveicoli di qualunque categoria (M1, M2, M3, N2, N3), se con massa massima superiore a 3500 kg.id="red">
... e che senso ha oggi di avere il 142/f.>quote:Originally posted by FrancoIV> Da un'altra parte, ella ha svolto un approfondimento sulla categoria di veicoli indicata alla lettera [g] del citato comma 3: autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t ed e' pervenuto ad una scissione, che condivido pienamente: 1) autoveicoli destinati al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t; 2) autoveicoli destinati ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t. Rilevo, dalla parte finale del suo intervento, che ella ha conoscenza del comma 2 dell'art. 47, dove sono riportate le classificazioni dei veicoli a motore (e relativi rimorchi) in base alle categorie internazionali. Con riferimento alla parte evidenziata in rossoid="red"> del suo intervento, la invito a voler verificare la corrispondenza tra i veicoli indicati sub 1 (secondo una sua elaborazione) e la definizione della categoria N2, tenendo presente che: - autoveicolo = veicolo a motore; - cose (nella normativa nazionale) = merce (nella normativa comunitaria). Quindi, nell'art. 142 CdS, la lettera [g] del comma 3 riguarda: 1)la categoria di veicoli N2; 2)gli altri veicoli "equiparati" a quelli di categoria N2. Questa e' la ratio dell'art. 142 CdS.id="red">
Per me l'art. 142 va letto come fonte originaria, sgomberando la mente dalle norme che l'hanno preceduta. Errore nel quale, io credo, lei cade spesso volendo uniformare il tutto a livello di categorie, come fa nella sua lettera aperta e nella sua Circolare Fantastica. A pro di questo le rispondo negli interventi specifici per rappresentare i motivi per i quali ritengo lei sia in errore. Restando al tema quotato, Lei assume che ci deve essere analogia con gli N2, ma è sempre una sua assunzione che non dimostra con un ragionamento e che non trova alcun riferimento nella fonte originaria la quale si limita a dire: destinato al trasporto cose o (destinati) ad altri usi (diversi quindi dal trasporto cose) >3,5 tonnellateid="red">. Lei si focalizza sulle categorie assumendo la M1, la N2 e la "B2" o la "C" mentre ai fini della sicurezza legata ai limiti di velocità esse sono un contenitore ininfluente potendo accogliere una gamma molto vasta dei veicoli prodotti oggi, e bene fa l'art. 142 a distinguere all'interno delle categorie di veicoli, secondo le dizioni trattate nella prima parte del 47 (autoveicoli etc.), veicoli che hanno particolari caratteristiche all'interno della stessa classificazione (specialmente il peso) perché queste caratteristiche, ai fini del 142, fanno la differenza per la sicurezza stradale. Questa è la ratio del 142. Non bisogna ignorarlo antemponendo un'esigenza di mera pulizia stilistica o di tecnica legislativa, al dato più importante: la sicurezza degli utenti della strada. Per l'art. 47 poi, la categoria M1 è fatta di veicoli non di autoveicoli. Anche qui dovremmo aprire un altro capitolo.>
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quote:Originally posted by chorus> Non abbiamo MAI detto che il camper È una autovettura, ma che AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE È EQUIPARATO ALLE AUTOVETTURE. Questo abbiamo detto.
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Una cosa è USO SPECIALE una cosa è ALTRI USI che è chiaramente riferito ad USI ECONOMICI e quindi per veicoli della categoria "N", come segnalato dall'autorevole FrancoIV attraverso l'art. 82, comma 2!!! L'essere ALTRI USI non comporta essere anche USI SPECIALI e viceversa! Il Camper, ancorché veicolo ad USO SPECIALE, è classificato nella categoria "M1" come le autovetture. La Circolare sottolinea questa cosa recepita per altro dallart. 54 del CdS. Ciao >> Nella circolare non riesco a cogliere il passaggio sottolineato. Sulle categorie: quelle dei veicoli a motore sono 3, contraddistinte dalle lettere L, M e N. Dimentichiamoci della categoria L, dove si deve riclassificare il camper se non nella lettera M? Riassumendo questo post e altri, la tua analisi, così come quella di The Devil, parte dall'assunto che essendo il camper un veicolo immatricolato M esso è un'autovettura a tutti gli effetti.
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quote: Inoltre, essendo le parole "ad altri usi" riportate nella lettera g) dell'art. 142 cds successivamente alle parole "trasporto di cose", per altri usi devono intendersi soltanto i veicoli destinati al trasporto di cose. >> L'art. 142 parla di SEGUENTE CATEGORIE. Il riferimento è chiarissimo ed è in conformità con l'art 82 che specifica che gli USI sono ECONOMICI.
quote: Ebbene, non sono d'accordo con questa posizione! E sposo in toto la posizione di camperillo e di Franco IV Così come sposo in toto i limiti di velocità 80/100 fatti propri da alcuni siti istituzionali, come> Sei libero di sposare la tesi che vuoi come sei libero di andare alla velocità che iù ti aggrada. Ciò non toglie che la legge non inserisce i camper nella CATEGORIA TRASPORTO MERCI ED ALTRI USI. Anche G. Protospataro non è Dio e non capisco proprio da cosa tragga le sue fonti. Tra l'altro sono andato a rileggermi un libro risalente a tre anni fa di questo avvocato ad uso delle scuole guide e riporta i camper nella categoria "N" (trasporto merci) invece che nella categoria "M1" (trasporto persone) e questo fatto mi lascia pensare che non sia sufficiente scrivere libri per avere tutto questo credito! Ciaowww.aci.it
, nonchè, come detto da Franco IV, da Giandomenico Protospataro che, per inciso, è un signore che ha scritto un bel pò di libri e di prontuari in materia di circolazione stradale, dunque un'autorità nel suo campo. >
quote:Originally posted by FrancoIV> Oiillallà! Abbiamo un legislatore in erba!!! Non mi pare proprio che il 142 dica trasporto merci e TUTTI gli altri usi. Al contrario dice trasporto merci e ALTRI USI. Ora l'art. 82 non fa più comodo e si sposta sul 47? Poi cosa vorrà dire il non già ricompresi!!! Che il camper sia ricompreso nel comma 1 è chiaro e potrebbe stare sia sotto "autoveicoli" ai sensi dell'art. 187 o sotto la lettera "n" in quanto veicolo atipico. Ma il comma 2 specifica che il camper è una categoria M1 esattamente come le autovetture!!! E quindi continua a non essere un TRASPORTO MERCI ED ALTRI USI. Mah!
Pertanto le lettere “g” ed “h” trattano tutti gli autoveicoli DESTINATI al trasporto di cose e a tuttiid="size5"> gli altri usi, non già ricompresi nelle altre lettere che fanno riferimento alla classificazione “autoveicoli” di cui al comma 1 dell'art. 47. id="red"> >
quote:Originally posted by FrancoIV> Bellissima questa tabella!!! Peccato che non abbia alcun senso!!! E le AUTOVETTURE secondo lei sotto quale comma del 142 dovrebbero finire? E si ritorna punto a capo con la classificazione internazionale M, N ecc... E il camper è e resta un M1 (neppure M2 oppure 3)!!! Quindi non è una categoria "N" (TRASPORTO MERCI ED ALTRI USI). Si rassegni!!! Tanto non la spunta!!! La legge non sta dando conforto alcuno alle sue fantasiose idee!!! Cordiali saluti
Riporto qui la comparazione dei testi dell'art. 47 comma 1 codice della strada e del comma 3 dell'art. 142, cui farò riferimento nel prossimo mio intervento. >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> All'inizio ho affermato che l'art. 142 non si riferisse al 47, ma definisse a suo modo e per i suoi fini, gli autoveicoli soggetti alle più ristrette norme del comma 3. Non ho cambiato opinione, perché come vede, affermo che si arriva comunque a discriminare veicoli per peso o tipo di trasporto. Tuttavia un recente intervento di CHORUS che si era riservato di rileggere la questione alla luce del 47, mi ha di fatto ricordato che in tale articolo ci sono le definizioni delle classificazioni dei veicoli. Come vede dalla tabella che ho riportato (si chiama tecnicamente lettura comparata) ho messo a raffronto le definizioni del comma 1/47 e il comma 3/142 e si rileva che i termini utilizzati sono esattamente gli stessi e che quindi il 3/142 ha a riferimento le definizioni del comma 1 e non del comma 2 e tantomeno l'art. 54 come invece sostiene lei e The Devil; vale a dire occorre fare riferimento alle classificazioni e non alle categorie citate da TheDevil al quale ho risposto. Questa tabella è un contributo alla discussione che lei dovrebe apprezzare, non denigrare, perché frutto di un lavoro di ricerca e collegamento normativo. Ma lei, nei confronti dei suoi interlocutori, evidenza di non possedere nemmeno questo genere di sensibilità. Ringrazio pertanto l'intervento di CHORUS, ma testimonia che io, al suo contrario, leggo gli interventi degli altri interlocutori valutando sempre, con spirito costruttivo e non gigionesco, il contributo positivo che essi apportano alla discussione ed all'obiettivo che abbiamo davanti: capire. Lei, al contrario, continua a gigioneggiare ed appare che lo fa esclsivamente per riaffermare le sue errate convinzioni, solo perché le ha espresse a tempo debito e ritiene che un cambiamento del suo orientamento sia per lei un'onta piuttosto che un passo intelligente. Per cui attendo la risposta di TheDevil che mi pare una persona molto equilibrate e certamente più competente di lei per sua ammissione. Lei, se non comprende nemmeno ciò che legge, come sopra ha dimostrato, chiedendomi dove fossero finite le autovetture (mentre avevo precisato che stavo trattando il comma 3 del 142), può anche astenersi dal rendersi ulteriormente ridicolo.
quote:Originally posted by FrancoIV> Bellissima questa tabella!!! Peccato che non abbia alcun senso!!! E le AUTOVETTURE secondo lei sotto quale comma del 142 dovrebbero finireid="red">? E si ritorna punto a capo con la classificazione internazionale M, N ecc... E il camper è e resta un M1 (neppure M2 oppure 3)!!! Quindi non è una categoria "N" (TRASPORTO MERCI ED ALTRI USI). Si rassegni!!! Tanto non la spunta!!! La legge non sta dando conforto alcuno alle sue fantasiose idee!!! Cordiali saluti
Riporto qui la comparazione dei testi dell'art. 47 comma 1 codice della strada e del comma 3 dell'art. 142, cui farò riferimento nel prossimo mio intervento.id="red">id="size3"> >
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Dalla mia ricerca risulta che i veicoli che lei ha citato, adibiti a trasporto di persone 8+ conducente, sono di peso fino a 35 quintali. La invito, come fatto per le due multe, a pubblicare i libretti di circolazione o ad indicare marca, modello ed anno di costruizione, in modo che i lettori possano verificare e valutare la bontà delle sue citazioni.
[quote]Originally posted by FrancoIV
Tra l'altro proprio domenica col gruppo musicale ridotto abbiamo fatto un concerto e abbiamo preso un piccolo pulmino in affitto. Questa volta, non servendo il micro-pullman da 15 posti abbiamo optato per un Chrysler (tipo Ducato PANORAMA) passo extralungo da 8 posti + conducente e bagagliaio enorme utile per caricare le custodie di 4 violini, 2 viole, 2 violoncelli e 1 contrabbasso! Era straordinariamente simile ad uno Sprinter Mercedes (miracoli industriali). Per sua goduria il Ducato era lungo quasi 7 metri. La sua massa era di 38 quintali. Ma nel libretto i sono gli stessi parametri riportati nel libretto della mia autovettura!!! J= M1 J.1= Autovettura per il trasporto di persone J.2= AF L'unica differenza che essendo oltre i 35 quintali occorre una patente superiore alla "B". Per il resto in autostrada ci siamo messi a 130 fino all'arrivo al confine austriaco!!! Niente limitatori. Niente cronotachimetri. Semplice AUTOVETTURA DA 38 QUINTALI!!!! >
quote:Originally posted by FrancoIV> Mi chiedo se lei ha capacità di intendere ciò che si scrive! Avevo scritto che non ho conservato le multe e si figuri se quando affitto un mezzo mi fotocopio le carte di circolazione!!! LA marca l'ho già scritta e se rilegge il post lo troverà e avevo anche parlato della straordinaria somiglianza con una latro famoso mezzo di altra marca famosa. Se sa leggere potrà trovarselo da solo! Avevo anche sollevato il dubbio che lei potesse essere una succursale del famoso "o nonno" che con insistenza ripeteva il tormentone di ripubblicare alcun ricorsi!. Divertiti saluti
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Dalla mia ricerca risulta che i veicoli che lei ha citato, adibiti a trasporto di persone 8+ conducente, sono di peso fino a 35 quintali. La invito, come fatto per le due multe, a pubblicare i libretti di circolazione o ad indicare marca, modello ed anno di costruizione, in modo che i lettori possano verificare e valutare la bontà delle sue citazioni.
[quote]Originally posted by FrancoIV
Tra l'altro proprio domenica col gruppo musicale ridotto abbiamo fatto un concerto e abbiamo preso un piccolo pulmino in affitto. Questa volta, non servendo il micro-pullman da 15 posti abbiamo optato per un Chrysler (tipo Ducato PANORAMA) passo extralungo da 8 posti + conducente e bagagliaio enorme utile per caricare le custodie di 4 violini, 2 viole, 2 violoncelli e 1 contrabbasso! Era straordinariamente simile ad uno Sprinter Mercedes (miracoli industriali). Per sua goduria il Ducato era lungo quasi 7 metri. La sua massa era di 38 quintali. Ma nel libretto i sono gli stessi parametri riportati nel libretto della mia autovettura!!! J= M1 J.1= Autovettura per il trasporto di persone J.2= AF L'unica differenza che essendo oltre i 35 quintali occorre una patente superiore alla "B". Per il resto in autostrada ci siamo messi a 130 fino all'arrivo al confine austriaco!!! Niente limitatori. Niente cronotachimetri. Semplice AUTOVETTURA DA 38 QUINTALI!!!! >
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