Non ho cambiato opinione, perché come ." /> Non ho cambiato opinione, perché come ." /> Non ho cambiato opinione, perché come ." />
quote:Originally posted by FrancoIV> Se ben rammento ALL'INIZIO lei aveva citato l'art. 54 dando interpretazioni tutte sue ora cambia versione.
All'inizio ho affermato che l'art. 142 non si riferisse al 47, ma definisse a suo modo e per i suoi fini, gli autoveicoli soggetti alle più ristrette norme del comma 3. >
quote: Non ho cambiato opinione, perché come vede, affermo che si arriva comunque a discriminare veicoli per peso o tipo di trasporto. >> Certamente! proprio così!!!
quote: Tuttavia un recente intervento di CHORUS che si era riservato di rileggere la questione alla luce del 47, mi ha di fatto ricordato che in tale articolo ci sono le definizioni delle classificazioni dei veicoli. Come vede dalla tabella che ho riportato (si chiama tecnicamente lettura comparata) ho messo a raffronto le definizioni del comma 1/47 e il comma 3/142 e si rileva che i termini utilizzati sono esattamente gli stessi e che quindi il 3/142 ha a riferimento le definizioni del comma 1 e non del comma 2 e tantomeno l'art. 54 come invece sostiene lei e The Devil; vale a dire occorre fare riferimento alle classificazioni e non alle categorie citate da TheDevil al quale ho risposto. >> Certamente! Proprio come dice lei!!! Assodato!!!
quote: Questa tabella è un contributo alla discussione che lei dovrebe apprezzare, non denigrare, perché frutto di un lavoro di ricerca e collegamento normativo. Ma lei, nei confronti dei suoi interlocutori, evidenza di non possedere nemmeno questo genere di sensibilità. >> Nel medioevo disquisivano del sesso degli angeli e chi riteneva questa ricerca inutile spesso finiva sul rogo. Una ricerca dovrebbe essere fatta su basi scientifiche o presunte tali patendo da presupposti corretti per arrivare a dimostrare qualche cosa, Se i presupposti sono campati in aria anche le conclusioni sono campate n aria. Discutere di tabelle sul sesso degli angeli non mi interessa. Capisco di rischiare il rogo. Pazienza!
quote: Ringrazio pertanto l'intervento di CHORUS, ma testimonia che io, al suo contrario, leggo gli interventi degli altri interlocutori valutando sempre, con spirito costruttivo e non gigionesco, il contributo positivo che essi apportano alla discussione ed all'obiettivo che abbiamo davanti: capire. >> Capire, certamente si. Capire soprattutto perché il suo tentativo parta da tali assurdi presupposti! Risolvere questo problema è da premio Nobel!!!
quote: Lei, al contrario, continua a gigioneggiare ed appare che lo fa esclsivamente per riaffermare le sue errate convinzioni, solo perché le ha espresse a tempo debito e ritiene che un cambiamento del suo orientamento sia per lei un'onta piuttosto che un passo intelligente. >> Bravo! Ha perfettamente ragione! le mie convinzioni sono assolutamente errate! Proprio come dice lei!!! (shhhhh assecondiamolo!)
quote: Per cui attendo la risposta di TheDevil che mi pare una persona molto equilibrate e certamente più competente di lei per sua ammissione. >> Ohilallà!!! Davvero lei sogna ad occhi aperti!!! Non ho detto che è più competente di me come non ho detto mai di averne io più di lui (che the Devil mi perdoni)!!! Ho detto che HA AVUTO LA CAPACITÀ di dimostrare che le mie tesi erano errate!!! La dimostrazione di THE DEVIL condotta in modo INEQUIVOCABILE e con metodo scientifico, senza aggrapparsi al SESSO degli angeli (e neppure al mio), è stata convincente e non ho potuto far altro che ammettere il mio errore. Mi spiace per LEI ma i grandi uomini sanno sempre ammettere i propri errori. Temo che questa capacità le manchi.
quote: Lei, se non comprende nemmeno ciò che legge, come sopra ha dimostrato, chiedendomi dove fossero finite le autovetture (mentre avevo precisato che stavo trattando il comma 3 del 142), può anche astenersi dal rendersi ulteriormente ridicolo. >> Ohillallà! Da qual pulpito parte l'accusa di non comprendere ciò che si scrive!!! Ohillallà! Da qual pulpito parte l'invito ad astenermi!!! Prenda un digestivo altrimenti le viene l'ulcera!!! Poi, se ci riesce, si calmi e si rilegga il 142 comma 3 e trovi se ci riesce quale sillogismo potrà mai esserci tra le lettere del comma 3 e l'articolato del 47!!! ----- Comunque... di fronte a tanta "sobrietà" (o incapacità di divertirsi anche gigioneggiando) non posso che darle ragione. Tutta la ragione che vuole!! Meglio non rischiare! In fondo, come diceva un matto cui prestai assistenza volontaria tanti anni fa, manicomio è scritto fuori, mica dentro!!! Certamente ha PROPRIO ragione lei!! Shhh assecondatelo, Shhhh asecondiamolo! Gigioneschi, nonché divertiti, oltreché cordiali saluti
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Bene mi dice dove l'ha affittato così lo affitto anche io e verifico le informazioni errate che ha dato? Io ho verificato i mezzi che cita: Il Panorama fiat ha massa massima 3500 kg Depliant FIAT che inviano registrandosi al sito fiat; qui
quote:Originally posted by FrancoIV> Mi chiedo se lei ha capacità di intendere ciò che si scrive! Avevo scritto che non ho conservato le multe e si figuri se quando affitto un mezzoid="red">id="size4">id="red"> mi fotocopio le carte di circolazione!!! LA marca l'ho già scritta e se rilegge il post lo troverà e avevo anche parlato della straordinaria somiglianza con una latro famoso mezzo di altra marca famosa. Se sa leggere potrà trovarselo da solo! Avevo anche sollevato il dubbio che lei potesse essere una succursale del famoso "o nonno" che con insistenza ripeteva il tormentone di ripubblicare alcun ricorsi!. Divertiti saluti
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Dalla mia ricerca risulta che i veicoli che lei ha citato, adibiti a trasporto di persone 8+ conducente, sono di peso fino a 35 quintali. La invito, come fatto per le due multe, a pubblicare i libretti di circolazione o ad indicare marca, modello ed anno di costruizione, in modo che i lettori possano verificare e valutare la bontà delle sue citazioni.
[quote]Originally posted by FrancoIV
Tra l'altro proprio domenica col gruppo musicale ridotto abbiamo fatto un concerto e abbiamo preso un piccolo pulmino in affitto. Questa volta, non servendo il micro-pullman da 15 posti abbiamo optato per un Chrysler (tipo Ducato PANORAMA) passo extralungo da 8 posti + conducente e bagagliaio enorme utile per caricare le custodie di 4 violini, 2 viole, 2 violoncelli e 1 contrabbasso! Era straordinariamente simile ad uno Sprinter Mercedes (miracoli industriali). Per sua goduria il Ducato era lungo quasi 7 metri. La sua massa era di 38 quintali. Ma nel libretto i sono gli stessi parametri riportati nel libretto della mia autovettura!!! J= M1 J.1= Autovettura per il trasporto di persone J.2= AF L'unica differenza che essendo oltre i 35 quintali occorre una patente superiore alla "B". Per il resto in autostrada ci siamo messi a 130 fino all'arrivo al confine austriaco!!! Niente limitatori. Niente cronotachimetri. Semplice AUTOVETTURA DA 38 QUINTALI!!!! >
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http://www.fiatgroupautomobiles...
I Crysler Grand Voyager pesa a vuoto 2200 kg e massa massima 3500 qui:http://www.omniauto.it/magazine...
Lo Sprinter Kombi, la versione più grande con 8+1 pesa massimo 3500 kg qui:http://www.mercedes-benz.it/com...
I noleggiatori tendono ad avere veicoli guidabili con patente B per la classe di vicoli cui lei si riferisce, per avere maggiore potenziale di clientela e poterlo rivendere più agevolmente quando lo dismettono. Lei racconta un sacco di cavolate e sono certo che non sarà in grado di indicarmi dove ha noleggiato il mezzoid="red"> e questa sarà una ulteriore riprova del fatto che lei fa citazioni false e mente per suffragare le sue tesi.quote:Originally posted by FrancoIV> Più che non essere in grado, visto il suo tono da santa inquisizione, mi rifiuto di darle qualunque informazione. (ho ordinato proprio per lei una sala di tortura). Se proprio vuol fare le sue indagini si rivolga al mio collega che ha affittato il pulmino/van. Il collega si chiama Ernest Gargerle e vive a Salisburgo. Le do anche una dritta per affinare la sua ricerca. Provi anche tra noleggiatori di pullman con e senza autista! Il mezzo non era un Ducato panorama (era finestrato come un Ducato Panorama che purtroppo è estremamente piccolino), e neppure un Voiager che non ha sufficiente vano di carico per caricare contrabbasso, violoncelli e strumenti vari, valigie, abiti da concerto e al contempo consentire un viaggio confortevole ai musicisti! Era una Daimlerchrysler. In Autostrada Austriaca abbiamo dvuto usare il Go-Box (ammesso che sappia di cosa si tratta.... se non sa provi col motore di ricerca di questo sito!!!!) Si rilassi e pensi alle "cavolate", per usare un suo termine che cordialmente le restituisco, da lei sparate fino ad oggi esibendosi in tediosi e inconcludenti fiumi di parole senza riuscire a dimostra nulla! Art. 54 oggi si domani no, ieri si oggi art. 47, poi salterà sull''art. 82.... Oggi qua domani la...... trallalallalà..... poi si vedrà... trallalallalà..... Questo è il ballo del quaqquà... Coraggio il CdS ha 240 articoli (norme transitorie comprese) e se cerca bene troverà altri articoli da mettere in angel-sexual-tables.... noi siamo qua ad attendere! Sorridenti saluti
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Bene mi dice dove l'ha affittato così lo affitto anche io e verifico le informazioni errate che ha dato? Io ho verificato i mezzi che cita: Il Panorama fiat ha massa massima 3500 kg Depliant FIAT che inviano registrandosi al sito fiat; qui
quote:Originally posted by FrancoIV> Mi chiedo se lei ha capacità di intendere ciò che si scrive! Avevo scritto che non ho conservato le multe e si figuri se quando affitto un mezzoid="red">id="size4">id="red"> mi fotocopio le carte di circolazione!!! LA marca l'ho già scritta e se rilegge il post lo troverà e avevo anche parlato della straordinaria somiglianza con una latro famoso mezzo di altra marca famosa. Se sa leggere potrà trovarselo da solo! Avevo anche sollevato il dubbio che lei potesse essere una succursale del famoso "o nonno" che con insistenza ripeteva il tormentone di ripubblicare alcun ricorsi!. Divertiti saluti
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Dalla mia ricerca risulta che i veicoli che lei ha citato, adibiti a trasporto di persone 8+ conducente, sono di peso fino a 35 quintali. La invito, come fatto per le due multe, a pubblicare i libretti di circolazione o ad indicare marca, modello ed anno di costruizione, in modo che i lettori possano verificare e valutare la bontà delle sue citazioni.
[quote]Originally posted by FrancoIV
Tra l'altro proprio domenica col gruppo musicale ridotto abbiamo fatto un concerto e abbiamo preso un piccolo pulmino in affitto. Questa volta, non servendo il micro-pullman da 15 posti abbiamo optato per un Chrysler (tipo Ducato PANORAMA) passo extralungo da 8 posti + conducente e bagagliaio enorme utile per caricare le custodie di 4 violini, 2 viole, 2 violoncelli e 1 contrabbasso! Era straordinariamente simile ad uno Sprinter Mercedes (miracoli industriali). Per sua goduria il Ducato era lungo quasi 7 metri. La sua massa era di 38 quintali. Ma nel libretto i sono gli stessi parametri riportati nel libretto della mia autovettura!!! J= M1 J.1= Autovettura per il trasporto di persone J.2= AF L'unica differenza che essendo oltre i 35 quintali occorre una patente superiore alla "B". Per il resto in autostrada ci siamo messi a 130 fino all'arrivo al confine austriaco!!! Niente limitatori. Niente cronotachimetri. Semplice AUTOVETTURA DA 38 QUINTALI!!!! >
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>http://www.fiatgroupautomobiles...
I Crysler Grand Voyager pesa a vuoto 2200 kg e massa massima 3500 qui:http://www.omniauto.it/magazine...
Lo Sprinter Kombi, la versione più grande con 8+1 pesa massimo 3500 kg qui:http://www.mercedes-benz.it/com...
I noleggiatori tendono ad avere veicoli guidabili con patente B per la classe di vicoli cui lei si riferisce, per avere maggiore potenziale di clientela e poterlo rivendere più agevolmente quando lo dismettono. Lei racconta un sacco di cavolate e sono certo che non sarà in grado di indicarmi dove ha noleggiato il mezzoid="red"> e questa sarà una ulteriore riprova del fatto che lei fa citazioni false e mente per suffragare le sue tesi.
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Come volevasi dimostrare. Ora il mezzo lo ha noleggiato il collega di Salisburgo. E TI PAREVA.
quote:Originally posted by FrancoIV> Più non essere in grado, visto il suo tono da santa inquisizione, mi rifiuto di darle qualunque informazione. (ho ordinato proprio per lei una sala di tortura). Se proprio vuol fare le sue indagini si rivolga al mio collega che ha affittato il pulmino/van. Il collega si chiama Ernest Gargerle e vive a Salisburgo. Il mezzo non era un Ducato panorama, e neppure un Voiager che non ha sufficiente vano di carico per caricare contrabbasso, violoncelli e strumenti vari e al contempo consentire un viaggio confortevole ai musicisti! Era una Daimlerchrysler. Si rilassi e pensi alle "cavolate", per usare un suo termine che cordialmente le restituisco, da lei sparate fino ad oggi esibendosi in tediosi e inconcludenti fiumi di parole senza riuscire a dimostra nulla! Art. 54 oggi si domani no, ieri si oggi art. 47, poi comparsa dell'art. 82. Oggi qua domani la...... trallalallalà..... poi si vedrà... trallalallalà..... Coraggio il CdS ha 240 articoli (norme transitorie comprese) e se cerca bene troverà altri articoli da mettere in angel-sexual-tables.... noi siamo qua ad attendere! Sorridenti saluti
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Bene mi dice dove l'ha affittato così lo affitto anche io e verifico le informazioni errate che ha dato? Io ho verificato i mezzi che cita: Il Panorama fiat ha massa massima 3500 kg Depliant FIAT che inviano registrandosi al sito fiat; qui
quote:Originally posted by FrancoIV> Mi chiedo se lei ha capacità di intendere ciò che si scrive! Avevo scritto che non ho conservato le multe e si figuri se quando affitto un mezzoid="red">id="size4">id="red"> mi fotocopio le carte di circolazione!!! LA marca l'ho già scritta e se rilegge il post lo troverà e avevo anche parlato della straordinaria somiglianza con una latro famoso mezzo di altra marca famosa. Se sa leggere potrà trovarselo da solo! Avevo anche sollevato il dubbio che lei potesse essere una succursale del famoso "o nonno" che con insistenza ripeteva il tormentone di ripubblicare alcun ricorsi!. Divertiti saluti
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Dalla mia ricerca risulta che i veicoli che lei ha citato, adibiti a trasporto di persone 8+ conducente, sono di peso fino a 35 quintali. La invito, come fatto per le due multe, a pubblicare i libretti di circolazione o ad indicare marca, modello ed anno di costruizione, in modo che i lettori possano verificare e valutare la bontà delle sue citazioni.
[quote]Originally posted by FrancoIV
Tra l'altro proprio domenica col gruppo musicale ridotto abbiamo fatto un concerto e abbiamo preso un piccolo pulmino in affitto. Questa volta, non servendo il micro-pullman da 15 posti abbiamo optato per un Chrysler (tipo Ducato PANORAMA) passo extralungo da 8 posti + conducente e bagagliaio enorme utile per caricare le custodie di 4 violini, 2 viole, 2 violoncelli e 1 contrabbasso! Era straordinariamente simile ad uno Sprinter Mercedes (miracoli industriali). Per sua goduria il Ducato era lungo quasi 7 metri. La sua massa era di 38 quintali. Ma nel libretto i sono gli stessi parametri riportati nel libretto della mia autovettura!!! J= M1 J.1= Autovettura per il trasporto di persone J.2= AF L'unica differenza che essendo oltre i 35 quintali occorre una patente superiore alla "B". Per il resto in autostrada ci siamo messi a 130 fino all'arrivo al confine austriaco!!! Niente limitatori. Niente cronotachimetri. Semplice AUTOVETTURA DA 38 QUINTALI!!!! >
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>http://www.fiatgroupautomobiles...
I Crysler Grand Voyager pesa a vuoto 2200 kg e massa massima 3500 qui:http://www.omniauto.it/magazine...
Lo Sprinter Kombi, la versione più grande con 8+1 pesa massimo 3500 kg qui:http://www.mercedes-benz.it/com...
I noleggiatori tendono ad avere veicoli guidabili con patente B per la classe di vicoli cui lei si riferisce, per avere maggiore potenziale di clientela e poterlo rivendere più agevolmente quando lo dismettono. Lei racconta un sacco di cavolate e sono certo che non sarà in grado di indicarmi dove ha noleggiato il mezzoid="red"> e questa sarà una ulteriore riprova del fatto che lei fa citazioni false e mente per suffragare le sue tesi.
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quote:Originally posted by FrancoIV> La prossima volta chiederò il permesso a lei con chi devo suonare e chi deve affittare! Iridescenti saluti P.S. 1 Ma per caso non è che lei è "o nonno" sotto mentite spoglie... (lo stile sembra quello!!! ricorda? la storia della sosta delle autocaravan, il saltare da un articolo all'atro, la sosta e la fermata con possibilità di discesa e non obbligo.... le reiterate richieste di pubblicazione di documenti.... alla fine, per non riuscire a spuntarla, gli attacchi personali...) Ci dica! Non ci tenga sulle spine! P.S. 2 Come mai oggi non mi ha fatto il solito sermone sulla gigioneria e su come dovrebbe esprimersi un professore? Coraggio il meglio è passato!
Come volevasi dimostrare. Ora il mezzo lo ha noleggiato il collega di Salisburgo. E TI PAREVA. >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Non so chi sia suo nonno. La prossima volta deve solo poter dimostrare ciò che afferma. Continui così. Chi ci rimette è lei, "Professore" che afferma in continuazione cose che puntualmente non è in grado di provare.
quote:Originally posted by FrancoIV> La prossima volta chiederò il permesso a lei con chi devo suonare e chi deve affittare! Iridescenti saluti P.S. 1 Ma per caso non è che lei è "o nonno" sotto mentite spoglie... (lo stile sembra quello!!! ricorda? la storia della sosta delle autocaravan, il saltare da un articolo all'atro, la sosta e la fermata con possibilità di discesa e non obbligo.... le reiterate richieste di pubblicazione di documenti.... alla fine, per non riuscire a spuntarla, gli attacchi personali...) Ci dica! Non ci tenga sulle spine! P.S. 2 Come mai oggi non mi ha fatto il solito sermone sulla gigioneria e su come dovrebbe esprimersi un professore? Coraggio il meglio è passato!
Come volevasi dimostrare. Ora il mezzo lo ha noleggiato il collega di Salisburgo. E TI PAREVA. >
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quote:Originally posted by FrancoIV> "o" non "mio"!!! Legga cosa si scrive senza distorcerne i contenuti!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Non so chi sia suo nonno. La prossima volta deve solo poter dimostrare ciò che afferma.
quote:Originally posted by FrancoIV> La prossima volta chiederò il permesso a lei con chi devo suonare e chi deve affittare! Iridescenti saluti P.S. 1 Ma per caso non è che lei è "o nonno" sotto mentite spoglie... (lo stile sembra quello!!! ricorda? la storia della sosta delle autocaravan, il saltare da un articolo all'atro, la sosta e la fermata con possibilità di discesa e non obbligo.... le reiterate richieste di pubblicazione di documenti.... alla fine, per non riuscire a spuntarla, gli attacchi personali...) Ci dica! Non ci tenga sulle spine! P.S. 2 Come mai oggi non mi ha fatto il solito sermone sulla gigioneria e su come dovrebbe esprimersi un professore? Coraggio il meglio è passato!
Come volevasi dimostrare. Ora il mezzo lo ha noleggiato il collega di Salisburgo. E TI PAREVA. >
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quote: Continui così. Chi ci rimette è lei, "Professore" che afferma in continuazione cose che puntualmente non è in grado di provare. >> Intanto cominci lei a dimostrare le sue tesi attraverso l'uso corretto delle leggi! Per la mia immagine... beh... Si faccia coraggio e accetti la realtà perché, suo malgrado, non c'è niente di più esilarante che l'esser preso di mira senza successo! Divertiti npnché cordiali saluti
quote:Originally posted by chorus> Ma la cosa era già nota! Infatti il camper è categoria M1 che "nulla ci azzecca" con N1 N2, N3 (trasporto merci e ALTRI USI). Comunque grazie per averlo ricordato ancora una volta! Ciao
Ancora sulle bande retroriflettenti, di cui si è parlato in precedenza. Di seguito riporto il commento all'art. 1 del DM 27/12/2004 fatto dalla circolare del Ministero dei Trasporti del 24/3/20005. Articolo 1 veicoli soggetti all’obbligo di installazione degli evidenziatori (strisce) retroriflettenti Rientrano nel campo di applicazione i veicoli per trasporto di cose, compresi quelli classificati per uso speciale o per trasporti specifici, la cui massa complessiva a pieno carico supera le 3.5 t. Si tratta pertanto dei veicoli appartenenti alle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4. id="size1"> In buona sostanza, le bande (o, meglio evidenziatori) retroriflettenti sono obbligatorie soltanto per i veicoli destinati al trasporto di cose. Dunque nemmeno questo documento della prassi ci è di aiuto. >
quote:Originally posted by chorus> Circolare disapplicata dalla successiva circolare prot. n. 4708-MOT2/C del 26 novembre 2002 (cfr. https://www.camperonline.it/for... ).
possiamo cortesemente commentare questa circolare?http://www.tecnostrada.it/norma...
>
quote:Originally posted by camperillo> Depennati autoambulanze ed autofunebri (per i motivi indicati nella circolare citata da Chorus), l'elenco da te riportato corrisponde all'elenco aggiornato dei veicoli per uso speciale di cui all'art. 54/1/g, tutti inquadrati in categoria N. In particolare gli "autoveicoli per uso abitazione" (categoria N trasporto di cose) non hanno alcuna attinenza con gli "autocaravan" (categoria M trasporto di persone) di cui all'art. 54/1/m. Per quanto a mia conoscenza.
sempre sulle sottigliezze ti puntualizzi che non modificano nella sostanza l'oggetto del contendere. e per l'appunto: Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: trattrici stradali; autospazzatrici; autospazzaneve; autopompe; autoinnaffiatrici; autoveicoli attrezzi; autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; autoveicoli gru; autoveicoli per il soccorso stradale; autoveicoli con pedana o cestello elevabile; autosgranatrici; autotrebbiatrici;autoambulanze; autofunebri;autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; autoveicoli per disinfezioni; autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purche' provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; autoveicoli per radio, televisione, cinema; autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; autocappella; auto attrezzate per irrorare i campi; autosaldatrici; auto con installazioni telegrafiche; autoscavatrici; autoperforatrici; autosega; autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; autopompe per calcestruzzo; autoveicoli per uso abitazioneid="red">; autoveicoli per uso ufficio; autoveicoli per uso officina; autoveicoli per uso negozio; autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. Io leggo lettera "M" negli autoveicoli per uso abitazione, non leggo nè "F" nè "G" Oggi è impensabile che un "autoveicolo per uso abitazione" venga inserito tra gli "F" ma di fatto ne fà parte.>
quote:Originally posted by chorus> Ti chiedo di voler prendere nota che, per quanto mi riguarda, un veicolo immatricolato M e' un veicolo a motore progettato e costruito per il trasporto di persone ed avente almeno quattro ruote, a prescindere dal "tipo di carrozzeria" utilizzato dal costruttore.
Nella circolare non riesco a cogliere il passaggio sottolineato. Sulle categorie: quelle dei veicoli a motore sono 3, contraddistinte dalle lettere L, M e N. Dimentichiamoci della categoria L, dove si deve riclassificare il camper se non nella lettera M? Riassumendo questo post e altri, la tua analisi, così come quella di The Devil, parte dall'assunto che essendo il camper un veicolo immatricolato M esso è un'autovettura a tutti gli effetti.id="red">>
quote:Originally posted by TheDevil> Mi sfugge il significato di questa specificazione. Forse vuoi precisare il fatto che io ho banalizzato la definizione, visto che nella categoria M rientrano anche i pullman? In ogni caso continuiamo a girare attorno al problema. Camper = autoveicolo ad uso speciale?
quote:Originally posted by chorus> Ti chiedo di voler prendere nota che, per quanto mi riguarda, un veicolo immatricolato M e' un veicolo a motore progettato e costruito per il trasporto di persone ed avente almeno quattro ruote, a prescindere dal "tipo di carrozzeria" utilizzato dal costruttore.
Nella circolare non riesco a cogliere il passaggio sottolineato. Sulle categorie: quelle dei veicoli a motore sono 3, contraddistinte dalle lettere L, M e N. Dimentichiamoci della categoria L, dove si deve riclassificare il camper se non nella lettera M? Riassumendo questo post e altri, la tua analisi, così come quella di The Devil, parte dall'assunto che essendo il camper un veicolo immatricolato M esso è un'autovettura a tutti gli effetti.id="red">>
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quote:Originally posted by Armando> Mi permetto chiederti di voler seguire anche gli sviluppi dell'altra discussione in https://www.camperonline.it/for... . Tieniti pronto per una sorpresa. Ti ringrazio inoltre per la segnalazione di un'altra, ampia, discussione sulla stessa materia sviluppata nel collaterale forum sui "comportamenti", di cui non ero a conoscenza perche' non vado oltre il forum sulle "normative".
Qualora, a successivi approfondimenti, si rivelasse che effettivamente il limite è rivolto al solo trasporto merci come sostenuto da altri amici, sarebbe secondo me un'ennesima dimostrazione che i nostri legislatori spesso non sanno (o non gli importa di) scrivere le Leggi in modo chiaro.>
quote:Originally posted by TheDevil> MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRIE PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre Prot. n. 4708-MOT2/C Roma, 26 novembre 2002 OGGETTO: Veicoli delle categorie M, N ed O classificati ad uso speciale. Circolare prot. n. 2826-MOT2/B del 15.7.2002 Con la circolare citata in oggetto sono state divulgate alcune informazioni relative ai veicoli classificati ad uso speciale. In particolare la suddetta circolare informava che la direttiva comunitaria 98/14/CE aveva previsto che nella categoria M1, oltre alle autovetture, fossero inquadrati anche gli autoveicoli ad uso speciale, destinati al trasporto di persone, individuati quali: autocaravan, veicoli blindati, autofunebri ed autoambulanze. Tale circostanza aveva portato ad escludere che nella medesima categoria potessero essere inquadrati autoveicoli diversi da quelli esplicitamente previsti dalla precitata direttiva. Successivamente il recepimento della direttiva 2001/116/CE, che ha modificato la direttiva 70/156/CEE (direttiva quadro originaria), nonché le conseguenti direttive 92/53/CEE, 93/81/CEE e 98/14/CE, ha variato ed ampliato il quadro di riferimento contenuto nella sopraccitata direttiva 98/14/CE. Con riferimento alla nuova direttiva 2001/116/CE, dalla lettura combinata del punto 5 dell'allegato II e dell'allegato XI si può desumere che: - le autocaravan siano inquadrabili esclusivamente nella categoria M1 (appendice 1 dell'allegato XI - art. 54, comma 1, punto m), del C.d.S.); - le ambulanze (comprendendo tra queste le "ambulanze" di cui al D.M. 17 dicembre 1987, n. 553, gli "autoveicoli di soccorso avanzato" di cui al D.D. 5 novembre 1996 e le "ambulanze di soccorso per emergenze speciali" di cui al D.M. 20 novembre 1997, n. 487) e le autofunebri sono inquadrabili nella categoria M (appendice 1 - dell'allegato XI); - i veicoli blindati sono inquadrabili nelle categorie M, N ed O (appendice 2 dell'allegato XI); - gli altri veicoli per uso speciale (con "veicolo per uso speciale" la direttiva intende "i veicoli destinati al trasporto di persone o di merci e a svolgere funzioni particolari che richiedono un adattamento della carrozzeria e/o attrezzature speciali", l'accezione comprende, evidentemente, sia i veicoli per trasporti specifici che quelli ad uso speciale di cui all'art. 54, comma 1, punti f/g ed all'art. 56, comma 2, punti c/d del CdS) sono inquadrabili nelle categorie M2, M3, N ed O (appendice 3 dell'allegato XI); - le gru mobili (con momento di sollevamento della gru pari e superiore a 400 KNm) sono inquadrabili nella categoria N3 (appendice 4 - dell'allegato XI). Alla luce di quanto sopra riportato, è opportuno rammentare che i veicoli ad uso speciale: a) debbono essere permanentemente dotati di apposite carrozzerie o sovrastrutture realizzate per essere destinate ad un particolare e ben definito uso (non sono ovviamente ammesse sovrastrutture intercambiabili o scarrabili); b) non presentano una portata utile ma solo una portata fittizia ai fini fiscali; si ricorda infatti che è consentito solo il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature o con la destinazione d'uso delle stesse; c) debbono essere dotati di posti destinati ad occupanti, la presenza dei quali è strettamente connessa alla finalità operativa del veicolo ed è in grado di garantire lo svolgimento del ciclo operativo delle attrezzature installate; d) per quanto riguarda le disposizioni alle quali i veicoli ad uso speciale debbono rispondere, si fa riferimento alle direttive CE (o ai regolamenti ECE/ONU ritenuti equivalenti), ed in caso di veicoli di categoria diversa da M1, anche alle pertinenti norme e disposizioni nazionali emanate in relazione alle particolari tipologie di veicoli. Si chiarisce inoltre che le disposizioni emanate riguardano sia le procedure di omologazione che quelle relative all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (la fattispecie è meglio conosciuta come "unico esemplare"). Si ritiene opportuno evidenziare che: - la categoria internazionale di inquadramento (M, N, O) dei veicoli ad uso speciale è quella del veicolo finale così allestito; - la categoria internazionale del veicolo base utilizzato per l'allestimento (autoveicolo/autotelaio/telaio completo/incompleto) può anche essere diversa da quella del veicolo finale; - l'allestimento in ogni caso deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni dell'allegato XI già citato, con l'applicazione delle clausole e delle deroghe riportate nelle appendici e nelle note al medesimo allegato XI. La circolare prot. 2826-MOT2/B del 15.7.2002, nonché le precedenti disposizioni emanate in contrasto con le prescrizioni del CdS o con la direttiva comunitaria 2001/116/CE, sono disapplicate. La presente circolare è corredata da copia degli allegati IV e XI alla predetta direttiva, riguardanti rispettivamente "l'elenco delle prescrizioni per l'omologazione CE dei veicoli a motore" e "la natura dei veicoli per uso speciale e disposizioni applicabili". IL DIRETTORE La circolare prevede che gli autoveicoli: -Autocaravan -veicoli blindati -auto funebri -autoambulanze assumano la CATEGORIA M1, ma non parla di cambio CLASSIFICAZIONEid="red"> rimangono sempre veicoli classificati ad uso speciale, non generalizzando a tutta la Categoria M1, che significa ecluse le Autovetture che chiaramente non possono essere ad uso speciale. quindi i veicoli ad uso speciale comprendono non escludono gli M1, art.54 comma 2 La classificazione del resto assegna una lettera definita solo per gli Autocaravan "m",(è anche logico, ne esistono 220.000 in italia che circolano), lasciando gli altri M1 nel regolamento 203 dell'art.54 comma 2, probabilmente perchè si è visto l'esiguo numero immatricolato e non si è avvertita la necessità di assegnarli una lettera che li classifichi. Categoria e Classificazione sono temi diversi id="green">
quote:Originally posted by camperillo> Depennati autoambulanze ed autofunebri (per i motivi indicati nella circolare citata da Chorus), l'elenco da te riportato corrisponde all'elenco aggiornato dei veicoli per uso speciale di cui all'art. 54/1/g, tutti inquadrati in categoria N. In particolare gli "autoveicoli per uso abitazione" (categoria N trasporto di cose) non hanno alcuna attinenza con gli "autocaravan" (categoria M trasporto di persone) di cui all'art. 54/1/m. Per quanto a mia conoscenza.
sempre sulle sottigliezze ti puntualizzi che non modificano nella sostanza l'oggetto del contendere. e per l'appunto: Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: trattrici stradali; autospazzatrici; autospazzaneve; autopompe; autoinnaffiatrici; autoveicoli attrezzi; autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; autoveicoli gru; autoveicoli per il soccorso stradale; autoveicoli con pedana o cestello elevabile; autosgranatrici; autotrebbiatrici; autoambulanze;M1 autofunebri; M1id="red"> autofurgoni carrozzati; per trasporto di detenuti; autoveicoli per disinfezioni; autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purche' provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; autoveicoli per radio, televisione, cinema; autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; autocappella; auto attrezzate per irrorare i campi; autosaldatrici; auto con installazioni telegrafiche; autoscavatrici; autoperforatrici; autosega; autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; autopompe per calcestruzzo; autoveicoli per uso abitazioneid="red">; autoveicoli per uso ufficio; autoveicoli per uso officina; autoveicoli per uso negozio; autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. Io leggo lettera "M" negli autoveicoli per uso abitazione, non leggo nè "F" nè "G" Oggi è impensabile che un "autoveicolo per uso abitazione" venga inserito tra gli "F" ma di fatto ne fà parte.>
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quote:Originally posted by camperillo> Tanti e tanti mesi fa IO sostenevo che le autocaravan non erano autoveicoli ad uso speciale. Poi THE DEVIL normativa alla mano ha smontato la mia tesi errata. Da molti mesi su questo forum abbiamo compreso tutti che il camper è secondo la classificazione internazionale un veicolo categoria M1 definito nell'art. 54 comma 1 lettera "m" e che è un veicolo ad USO SPECIALE. Quindi? Continua a non rientrare nella categoria internazionale "N" (1, 2, 3) e continua a non essere un TRASPORTO MERCI ED ALTRI USI. Ciao
La circolare prevede che gli autoveicoli: -Autocaravan -veicoli blindati -auto funebri -autoambulanze assumano la CATEGORIA M1, ma non parla di cambio CLASSIFICAZIONEid="red"> rimangono sempre veicoli classificati ad uso speciale, non generalizzando a tutta la Categoria M1, che significa ecluse le Autovetture che chiaramente non possono essere ad uso speciale. quindi i veicoli ad uso speciale comprendono non escludono gli M1, art.54 comma 2 La classificazione del resto assegna una lettera definita solo per gli Autocaravan "m",(è anche logico, ne esistono 220.000 in italia che circolano), lasciando gli altri M1 nel regolamento 203 dell'art.54 comma 2, probabilmente perchè si è visto l'esiguo numero immatricolato e non si è avvertita la necessità di assegnarli una lettera che li classifichi. Categoria e Classificazione sono temi diversi id="green"> >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> TheDevil asserisce in base alle sue conoscenze che gli M1 non fanno parte del comma 2 dell'art.54 di cui sottolinea che ne fanno parte solo gli N. Nel regolamento 203 del 54/2 è riportata la lista deglia autoveicoli che ne fanno parte e tra questi ci sono anche gli M1. La circolare in merito non dice che non ne fanno parte, ma sottolinea le caratteristiche che deve avere un veicolo per uso speciale che per la maggioranza sono N ,(perché non trasportano persone), ma c'è una minoranza che è M1 ,(trasporto persone). Mi piacerebbe sapere da chi ne è possessore, se un veicolo ricreazionale dotato di tetto apribile a "soffietto", (tipo westfalia), con possibilità di essere trasformato quindi in alloggio per le vacanze e nel contempo essere per tutti i gg dotato di posti a sedere, possibilmente immatricolato di recente, se sulla carta di circolazione è riportato: J.2=AF oppure J.2=SA I furgoni (panorama ducato) sono J.2=AF, "autovetture", non sono veicoli per uso speciale. Serve solo a chiarite quali M1 sono all'interno dei veicoli per uso speciale e quali chiaramente NO
quote:Originally posted by camperillo> Tanti e tanti mesi fa IO sostenevo che le autocaravan non erano autoveicoli ad uso speciale. Poi THE DEVIL normativa alla mano ha smontato la mia tesi errata. Da molti mesi su questo forum abbiamo compreso tutti che il camper è secondo la classificazione internazionale un veicolo categoria M1 definito nell'art. 54 comma 1 lettera "m" e che è un veicolo ad USO SPECIALE. Quindi? Continua a non rientrare nella categoria internazionale "N" (1, 2, 3) e continua a non essere un TRASPORTO MERCI ED ALTRI USI. Ciao
La circolare prevede che gli autoveicoli: -Autocaravan -veicoli blindati -auto funebri -autoambulanze assumano la CATEGORIA M1, ma non parla di cambio CLASSIFICAZIONEid="red"> rimangono sempre veicoli classificati ad uso speciale, non generalizzando a tutta la Categoria M1, che significa ecluse le Autovetture che chiaramente non possono essere ad uso speciale. quindi i veicoli ad uso speciale comprendono non escludono gli M1, art.54 comma 2 La classificazione del resto assegna una lettera definita solo per gli Autocaravan "m",(è anche logico, ne esistono 220.000 in italia che circolano), lasciando gli altri M1 nel regolamento 203 dell'art.54 comma 2, probabilmente perchè si è visto l'esiguo numero immatricolato e non si è avvertita la necessità di assegnarli una lettera che li classifichi. Categoria e Classificazione sono temi diversi id="green"> >
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quote:Originally posted by camperillo> Non ho compreso il motivo del tuo quesito. Comunque J.2=SA per questo
Mi piacerebbe sapere da chi ne è possessore, se un veicolo ricreazionale dotato di tetto apribile a "soffietto", (tipo westfalia), con possibilità di essere trasformato quindi in alloggio per le vacanze e nel contempo essere per tutti i gg dotato di posti a sedere, possibilmente immatricolato di recente, se sulla carta di circolazione è riportato: J.2=AF oppure J.2=SA I furgoni (panorama ducato) sono J.2=AF, "autovetture", non sono veicoli per uso speciale. Serve solo a chiarite quali M1 sono all'interno dei veicoli per uso speciale e quali chiaramente NO>
http://www.subito.it/annunci-la...
come da interrogazionehttp://www1.agenziaentrate.it/s...
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Tanti e tanti mesi fa IO sostenevo che le autocaravan non erano autoveicoli ad uso speciale. >> Prenda nota Calosci, lei ha cambiato idea e nessuno l'ha sfottuta. Faccia altrettanto la prossima volta quando si riferisce ad interlocutori che hanno idee diverse dalle sue e non cambiano idea, evolvono solo i riferimenti a base delle posizioni a seguito delle discussioni in questo forum; che servono appunto a questo fine.
quote:Originally posted by chorus> Sul quesito posto a Prof.Calosci mi piacerebbe farti conoscere anche la mia opinione, ma mi necessita la conferma che tu abbia inteso riferirti ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera g con il soggetto (veicoli ad uso speciale) della tua espressione evidenziata.
Dopodichè una domanda secca, per quale motivo il nostro professore non vuole sentire da qualcuno questa affermazione? I veicoli ad uso speciale rientrano nei cosiddetti autoveicoli destinati ad altri usi!id="red"> Per favore non rispondermi allegando links di n posts vecchi, ma prova a scrivere con poche parole.>