quote:Originally posted by TheDevil> Insiste con una chiave di lettura di "ALTRI USI" che non è nemmeno quella dell'art. 103 del vecchio coice della strada, il quuale invece conferma l'opposto di ciò che sostiene lei. Vada a leggersi il mio ultimo intervento nell'altra discussione.
quote:Originally posted by chorus> Sul quesito posto a Prof.Calosci mi piacerebbe farti conoscere anche la mia opinione, ma mi necessita la conferma che tu abbia inteso riferirti ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera g con il soggetto (veicoli ad uso speciale) della tua espressione evidenziata.
Dopodichè una domanda secca, per quale motivo il nostro professore non vuole sentire da qualcuno questa affermazione? I veicoli ad uso speciale rientrano nei cosiddetti autoveicoli destinati ad altri usi!id="red"> Per favore non rispondermi allegando links di n posts vecchi, ma prova a scrivere con poche parole.>
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quote:Originally posted by FrancoIV> Ohilallà!!! Non capisco proprio perché qualcuno avrebbe dovuto sfottermi visto che di fronte ad una dimostrazione FERREA ED INOPPUGNABILE (fornita dall'inossidabile The Devil) ho ammesos il mio errore. Ribadisco: di fronte ad una DIMOSTRAZIONE condotta con metodo scientifico! Purtroppo per sull'argomento in questione nessuno ha saputo fornire argomentazioni FERREE E INOPPUGNABILI, ma solo chiacchiere campate in aria! Piuttosto faccia LEI come THE DEVIL: porti argomenti solidi.
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Tanti e tanti mesi fa IO sostenevo che le autocaravan non erano autoveicoli ad uso speciale. >> Prenda nota Calosci, lei ha cambiato idea e nessuno l'ha sfottuta. Faccia altrettanto la prossima volta quando si riferisce ad interlocutori che hanno idee diverse dalle sue e non cambiano idea, evolvono solo i riferimenti a base delle posizioni a seguito delle discussioni in questo forum; che servono appunto a questo fine.
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quote:Originally posted by camperillo> Non rammento di preciso ciò che scrisse sull'argomento THE DEVIL, ma mi par di rammentare che non disse quello che tu ora riporti. The Devil di certo disse che i camper sono anche veicoli ad USO SPECIALE. L'art. 54/2 dice esattamente "Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali." Qualunque cosa possa aver sostenuto The Devil (stando il tuo racconto) nulla c'entra con la storia che stiamo discutendo. Ovvero se un camper (M1) possa o non possa viaggiare a 50/90/110/130!!! Tu ora stai confondendo tra USI SPECIALI (art. 54/2) e ALTRI USI (Art. 142/1/g). Atteniamoci ai termini esatti. Ciao
TheDevil asserisce in base alle sue conoscenze che gli M1 non fanno parte del comma 2 dell'art.54 di cui sottolinea che ne fanno parte solo gli N. Nel regolamento 203 del 54/2 è riportata la lista deglia autoveicoli che ne fanno parte e tra questi ci sono anche gli M1. La circolare in merito non dice che non ne fanno parte, ma sottolinea le caratteristiche che deve avere un veicolo per uso speciale che per la maggioranza sono N ,(perché non trasportano persone), ma c'è una minoranza che è M1 ,(trasporto persone). >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Prof. nel regolamento 203 art.54 comma 2, Ci sono anche i veicoli M1 Quindi se le Autoambulanze e le Autofunebri che sono M1 se non fossero più nel regolamento 203 del 54/2 dove sarebbero? Rispondimi tu, se non hai capito la domanda o l'argomento del post, ti devi andare a rileggere i post indietro.
quote:Originally posted by camperillo> Non rammento di preciso ciò che scrisse sull'argomento THE DEVIL, ma mi par di rammentare che non disse quello che tu ora riporti. The Devil di certo disse che i camper sono anche veicoli ad USO SPECIALE. L'art. 54/2 dice esattamente "Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali." Qualunque cosa possa aver sostenuto The Devil (stando il tuo racconto) nulla c'entra con la storia che stiamo discutendo. Ovvero se un camper (M1) possa o non possa viaggiare a 50/90/110/130!!! Tu ora stai confondendo tra USI SPECIALI (art. 54/2) e ALTRI USI (Art. 142/1/g). Atteniamoci ai termini esatti. Ciao
TheDevil asserisce in base alle sue conoscenze che gli M1 non fanno parte del comma 2 dell'art.54 di cui sottolinea che ne fanno parte solo gli N. Nel regolamento 203 del 54/2 è riportata la lista deglia autoveicoli che ne fanno parte e tra questi ci sono anche gli M1. La circolare in merito non dice che non ne fanno parte, ma sottolinea le caratteristiche che deve avere un veicolo per uso speciale che per la maggioranza sono N ,(perché non trasportano persone), ma c'è una minoranza che è M1 ,(trasporto persone). >
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quote:Originally posted by camperillo> Mi pare ti stia sfuggendo che siamo alla ricerca di qualche appiglio per far capire a me se il camper é un veicolo per "altri usi" ma tu continui a citarmi luoghi dove é definito come veicolo per "usi speciali". Lo dice anche la direttiva europea. Nessuna legge o direttiva lo individua come "altri usi". ....quindi? Direi di attendere che the devil si pronunci. Poi vedremo.
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Prof. nel regolamento 203 art.54 comma 2, Ci sono anche i veicoli M1 Quindi se le Autoambulanze e le Autofunebri che sono M1 se non fossero più nel regolamento 203 del 54/2 dove sarebbero? Rispondimi tu, se non hai capito la domanda o l'argomento del post, ti devi andare a rileggere i post indietro.
quote:Originally posted by camperillo> Non rammento di preciso ciò che scrisse sull'argomento THE DEVIL, ma mi par di rammentare che non disse quello che tu ora riporti. The Devil di certo disse che i camper sono anche veicoli ad USO SPECIALE. L'art. 54/2 dice esattamente "Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali." Qualunque cosa possa aver sostenuto The Devil (stando il tuo racconto) nulla c'entra con la storia che stiamo discutendo. Ovvero se un camper (M1) possa o non possa viaggiare a 50/90/110/130!!! Tu ora stai confondendo tra USI SPECIALI (art. 54/2) e ALTRI USI (Art. 142/1/g). Atteniamoci ai termini esatti. Ciao
TheDevil asserisce in base alle sue conoscenze che gli M1 non fanno parte del comma 2 dell'art.54 di cui sottolinea che ne fanno parte solo gli N. Nel regolamento 203 del 54/2 è riportata la lista deglia autoveicoli che ne fanno parte e tra questi ci sono anche gli M1. La circolare in merito non dice che non ne fanno parte, ma sottolinea le caratteristiche che deve avere un veicolo per uso speciale che per la maggioranza sono N ,(perché non trasportano persone), ma c'è una minoranza che è M1 ,(trasporto persone). >
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quote:Originally posted by camperillo>
TheDevil asserisceid="red"> in base alle sue conoscenze che gli M1 non fanno parte del comma 2 dell'art.54 di cui sottolinea che ne fanno parte solo gli N. Nel regolamento 203 del 54/2 è riportata la lista deglia autoveicoli che ne fanno parte e tra questi ci sono anche gli M1. La circolare in merito non dice che non ne fanno parte, ma sottolinea le caratteristiche che deve avere un veicolo per uso speciale che per la maggioranza sono N ,(perché non trasportano persone), ma c'è una minoranza che è M1 ,(trasporto persone).>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci>
Non rammento di preciso ciò che scrisse sull'argomento THE DEVIL, ma mi par di rammentare che non disse quello che tu ora riporti. TheDevil di certo disse che i camper sono anche veicoli ad USO SPECIALE. L'art. 54/2 dice esattamente "Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali." Qualunque cosa possa aver sostenuto TheDevil (stando il tuo raccontoid="red">) nulla c'entra con la storia che stiamo discutendo. Ovvero se un camper (M1) possa o non possa viaggiare a 50/90/110/130!!! Tu ora stai confondendo tra USI SPECIALI (art. 54/2) e ALTRI USI (Art. 142/1/g). Atteniamoci ai termini esatti.>
quote:Originally posted by camperillo>
Prof. nel regolamento 203 art.54 comma 2, Ci sono anche i veicoli M1 Quindi se le Autoambulanze e le Autofunebri che sono M1 se non fossero più nel regolamento 203 del 54/2 dove sarebbero? Rispondimi tu, se non hai capito la domanda o l'argomento del post, ti devi andare a rileggere i post indietro.>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Come ha gia' rilevato Prof.Calosci (e di cio' lo ringrazio), Camperillo mi attribuisce un'opinione che non e' la mia, ma e' soltanto la sua interpretazione dei miei interventi. Mi spiace che, nell'occasione, Camperillo non abbia direttamente citato le mie parole con un semplice copy&paste. L'esordio del suo iniziale intervento deve quindi leggersi: Dalle parole di TheDevil ho compresoid="red">. Dal momento che FrancoIV ha posto un quesito di analogo contenuto nell'altro 'topic', mi riservo di dare una risposta cumulativa in https://www.camperonline.it/for... .id="size2">
Mi pare ti stia sfuggendo che siamo alla ricerca di qualche appiglio per far capire a me se il camper é un veicolo per "altri usi" ma tu continui a citarmi luoghi dove é definito come veicolo per "usi speciali". Lo dice anche la direttiva europea. Nessuna legge o direttiva lo individua come "altri usi". ....quindi? Direi di attendere che the devil si pronunci. Poi vedremo.>
quote:Originally posted by PippoChecco> Nessuna differenza tecnica. Vi è di più, caro signore, i sostenitori di questa assura tesi di esclusione non considerano poi il fatto che sarebbero escluse dai limiti anche le autocaravan americane che pesano anche oltre 10 tonnellate. Saluti.
Scusate l'intromissione,ma vorrei porVi questa domanda? Mi potete dire quale e' la differenza da un punto di vista tecnico fra un furgone (es. Daily) con peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t. e un v.r. omologato 4 o piu' t? Io credo che se il furgone debba essere soggetto a restrizioni (velocita',cronotachigrafo,limitatore etc.)lo debba essere anche il v.r. dato che alla fine ,secondo me,i mezzi si equivalgono. Cordialmente Yuri. >
quote:Originally posted by TheDevil> Prof. questo è quanto ripropongo la domanda: Nel regolamento 203 del 54/2 fanno parte sia autoveicoli di categoria M1 che di categoria N?
quote:Originally posted by camperillo> Depennati autoambulanze ed autofunebri (per i motivi indicati nella circolare citata da Chorus), l'elenco da te riportato corrisponde all'elenco aggiornato dei veicoli per uso speciale di cui all'art. 54/1/g, tutti inquadrati in categoria N. In particolare gli "autoveicoli per uso abitazione" (categoria N trasporto di cose) non hanno alcuna attinenza con gli "autocaravan" (categoria M trasporto di persone) di cui all'art. 54/1/m. Per quanto a mia conoscenza.
sempre sulle sottigliezze ti puntualizzi che non modificano nella sostanza l'oggetto del contendere. e per l'appunto: Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: trattrici stradali; autospazzatrici; autospazzaneve; autopompe; autoinnaffiatrici; autoveicoli attrezzi; autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; autoveicoli gru; autoveicoli per il soccorso stradale; autoveicoli con pedana o cestello elevabile; autosgranatrici; autotrebbiatrici;autoambulanze; autofunebri;autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; autoveicoli per disinfezioni; autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purche' provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; autoveicoli per radio, televisione, cinema; autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; autocappella; auto attrezzate per irrorare i campi; autosaldatrici; auto con installazioni telegrafiche; autoscavatrici; autoperforatrici; autosega; autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; autopompe per calcestruzzo; autoveicoli per uso abitazioneid="red">; autoveicoli per uso ufficio; autoveicoli per uso officina; autoveicoli per uso negozio; autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. Io leggo lettera "M" negli autoveicoli per uso abitazione, non leggo nè "F" nè "G" Oggi è impensabile che un "autoveicolo per uso abitazione" venga inserito tra gli "F" ma di fatto ne fà parte.>
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quote:Originally posted by camperillo> A mio avviso no, attualmente no ho tempo per ritrovare la dimostrazione. A far si che le autocaravan siano autoveicoli ad USO SPECIALE è la direttiva europea! Ma ammettendo che io mi possa sbagliare (a voi dimostrarlo) nel comma 2 rientrino anche i camper cosa cambia al fine dell'oggetto del 3D? Un conto è essere USO SPECIALE un conto essere ALTRI USI. Ciao
quote:Originally posted by TheDevil> Prof. questo è quanto ripropongo la domanda: Nel regolamento 203 del 54/2 fanno parte sia autoveicoli di categoria M1 che di categoria N?
quote:Originally posted by camperillo> Depennati autoambulanze ed autofunebri (per i motivi indicati nella circolare citata da Chorus), l'elenco da te riportato corrisponde all'elenco aggiornato dei veicoli per uso speciale di cui all'art. 54/1/g, tutti inquadrati in categoria N. In particolare gli "autoveicoli per uso abitazione" (categoria N trasporto di cose) non hanno alcuna attinenza con gli "autocaravan" (categoria M trasporto di persone) di cui all'art. 54/1/m. Per quanto a mia conoscenza.
sempre sulle sottigliezze ti puntualizzi che non modificano nella sostanza l'oggetto del contendere. e per l'appunto: Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: trattrici stradali; autospazzatrici; autospazzaneve; autopompe; autoinnaffiatrici; autoveicoli attrezzi; autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; autoveicoli gru; autoveicoli per il soccorso stradale; autoveicoli con pedana o cestello elevabile; autosgranatrici; autotrebbiatrici;autoambulanze; autofunebri;autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; autoveicoli per disinfezioni; autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purche' provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; autoveicoli per radio, televisione, cinema; autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; autocappella; auto attrezzate per irrorare i campi; autosaldatrici; auto con installazioni telegrafiche; autoscavatrici; autoperforatrici; autosega; autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; autopompe per calcestruzzo; autoveicoli per uso abitazioneid="red">; autoveicoli per uso ufficio; autoveicoli per uso officina; autoveicoli per uso negozio; autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. Io leggo lettera "M" negli autoveicoli per uso abitazione, non leggo nè "F" nè "G" Oggi è impensabile che un "autoveicolo per uso abitazione" venga inserito tra gli "F" ma di fatto ne fà parte.>
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quote:Originally posted by FrancoIV> Io non vorrei che l'accanimento su questa discussione sia il fatto che questi Signori,essendo possessori di v.r. omologati sopra le 3,5 t.,stiano cercando di arrampicarsi sugli specchi per eludere le restrizioni. In questo caso farebbero un'interpretazione strettamente personale del c.d.s. contrapponendo il servizio di questo forum che invece deve essere di aiuto a tutta la categoria. un saluto a tutti Yuri.
quote:Originally posted by PippoChecco> Nessuna differenza tecnica. Vi è di più, caro signore, i sostenitori di questa assura tesi di esclusione non considerano poi il fatto che sarebbero escluse dai limiti anche le autocaravan americane che pesano anche oltre 10 tonnellate. Saluti.
Scusate l'intromissione,ma vorrei porVi questa domanda? Mi potete dire quale e' la differenza da un punto di vista tecnico fra un furgone (es. Daily) con peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t. e un v.r. omologato 4 o piu' t? Io credo che se il furgone debba essere soggetto a restrizioni (velocita',cronotachigrafo,limitatore etc.)lo debba essere anche il v.r. dato che alla fine ,secondo me,i mezzi si equivalgono. Cordialmente Yuri. >
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quote:Originally posted by PippoChecco> Beh, intanto una cosa è assodata. Il furgone over 35 è N2. L'autocaravan sia under sia over 35 è M1 (la stessa categoria delle autovetture!!!). Sempre cosa assodata è che il furgone deve avere: -limitatore -cronotachigrafo -strisce retroriflettenti su tutto il perimetro -cartelli con limiti di velocità posteriori -cartelli a righe rosse e gialle posteriori. mentre l'autocaravan PER LEGGE e non per personalistiche deduzioni non deve avere NULLA di quanto sopra!!! Sarà un caso? Credo anche che stai confondendo chi fa interpretazione PERSONALE e chi si attiene alle leggi scritte! Per ora quello che ti ho riportato appena sopra non è fantasia ma LEGGE!!! Parimenti è legge il fatto che una autocaravan indipendentemente dal peso viaggia, anzi può viaggiare, alle stesse velocità di un qualunque veicolo M1. Poi se quelli che, come me, viaggiano a 130 in autostrada dovessero prendere una multa presenteranno ricorso. Rileggi bene la LEGGE SCRITTA e non fidarti di coloro che non hanno ancora saputo dare dimostrazioni di ciò che vanno sostenendo da mesi tediando tutti. Occorrono fatti e non parole!
quote:Originally posted by FrancoIV> Io non vorrei che l'accanimento su questa discussione sia il fatto che questi Signori,essendo possessori di v.r. omologati sopra le 3,5 t.,stiano cercando di arrampicarsi sugli specchi per eludere le restrizioni. In questo caso farebbero un'interpretazione strettamente personale del c.d.s. contrapponendo il servizio di questo forum che invece deve essere di aiuto a tutta la categoria. un saluto a tutti Yuri.
quote:Originally posted by PippoChecco> Nessuna differenza tecnica. Vi è di più, caro signore, i sostenitori di questa assura tesi di esclusione non considerano poi il fatto che sarebbero escluse dai limiti anche le autocaravan americane che pesano anche oltre 10 tonnellate. Saluti.
Scusate l'intromissione,ma vorrei porVi questa domanda? Mi potete dire quale e' la differenza da un punto di vista tecnico fra un furgone (es. Daily) con peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t. e un v.r. omologato 4 o piu' t? Io credo che se il furgone debba essere soggetto a restrizioni (velocita',cronotachigrafo,limitatore etc.)lo debba essere anche il v.r. dato che alla fine ,secondo me,i mezzi si equivalgono. Cordialmente Yuri. >
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> E allora perche' devono fare la revisione ogni anno? un saluto Yuri
quote:Originally posted by PippoChecco> Beh, intanto una cosa è assodata. Il furgone over 35 è N2. L'autocaravan sia under sia over 35 è M1 (la stessa categoria delle autovetture!!!). Sempre cosa assodata è che il furgone deve avere: -limitatore -cronotachigrafo -strisce retroriflettenti su tutto il perimetro -cartelli con limiti di velocità posteriori -cartelli a righe rosse e gialle posteriori. mentre l'autocaravan PER LEGGE e non per personalistiche deduzioni non deve avere NULLA di quanto sopra!!! Sarà un caso? Credo anche che stai confondendo chi fa interpretazione PERSONALE e chi si attiene alle leggi scritte! Per ora quello che ti ho riportato appena sopra non è fantasia ma LEGGE!!! Parimenti è legge il fatto che una autocaravan indipendentemente dal peso viaggia, anzi può viaggiare, alle stesse velocità di un qualunque veicolo M1. Poi se quelli che, come me, viaggiano a 130 in autostrada dovessero prendere una multa presenteranno ricorso. Rileggi bene la LEGGE SCRITTA e non fidarti di coloro che non hanno ancora saputo dare dimostrazioni di ciò che vanno sostenendo da mesi tediando tutti. Occorrono fatti e non parole!
quote:Originally posted by FrancoIV> Io non vorrei che l'accanimento su questa discussione sia il fatto che questi Signori,essendo possessori di v.r. omologati sopra le 3,5 t.,stiano cercando di arrampicarsi sugli specchi per eludere le restrizioni. In questo caso farebbero un'interpretazione strettamente personale del c.d.s. contrapponendo il servizio di questo forum che invece deve essere di aiuto a tutta la categoria. un saluto a tutti Yuri.
quote:Originally posted by PippoChecco> Nessuna differenza tecnica. Vi è di più, caro signore, i sostenitori di questa assura tesi di esclusione non considerano poi il fatto che sarebbero escluse dai limiti anche le autocaravan americane che pesano anche oltre 10 tonnellate. Saluti.
Scusate l'intromissione,ma vorrei porVi questa domanda? Mi potete dire quale e' la differenza da un punto di vista tecnico fra un furgone (es. Daily) con peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t. e un v.r. omologato 4 o piu' t? Io credo che se il furgone debba essere soggetto a restrizioni (velocita',cronotachigrafo,limitatore etc.)lo debba essere anche il v.r. dato che alla fine ,secondo me,i mezzi si equivalgono. Cordialmente Yuri. >
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quote:Originally posted by PippoChecco> Una recente circolare ministeriale ha dato un'errata e falsa applicazione della legge, con particolare riferimento alla Direttiva Comunitaria 96/96/CE ed al DM 6-8-1998. È specifica e chiara! Ma questa cosa è DIMOSTRATA in modo ferreo e inequivocabile! Per il resto vale quanto ti ho scritto sopra. Ciao
E allora perche' devono fare la revisione ogni anno? un saluto Yuri >
quote:Originally posted by PippoChecco> Confermo la risposta che ti ha gia' dato Prof.Calosci. Perche' la circolare ministeriale prot. 36101 del 23 aprile scorso all'oggetto "Revisione autocaravan" costituisce falsa ed errata applicazione della legge con riferimento a: - Direttiva comunitaria 96/96/CE; - Decreto Ministeriale 6 agosto 1998, n. 408; - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quale riordino di tutte le disposizioni legislative citate nel relativo art. 231.
E allora perche' devono fare la revisione ogni anno?>
quote:Originally posted by chorus> L'art. 54 del vigente CdS rappresenta il riordino dell'art. 26 del CdS/1959. D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 "Testo unico delle norme sulla circolazione stradale" Articolo 26. Autoveicoli comma 1. Gli autoveicoli consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello di conducente; [...omissis...] l) auto-caravan: autoveicolo avente una speciale carrozzeria attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente. comma 2. Secondo quanto disposto dal Ministro dei trasporti con propri decreti, gli autoveicoli di cui alle lettere c) e l) sono soggetti alle norme tecniche di quelli di cui alle lettere a) e/o b), viste le direttive comunitarie ed i regolamenti internazionali.id="green"> Nel vigente CdS il citato secondo comma non e' riportato nell'art. 54 ma direttamente nell'art. 1.
..... andiamo a leggere l'art. 54, che tratta sulla definizione di “autoveicoli”. Abbiamo le autovetture alla lettera a) e gli autocaravan alla lettera m). Questi ultimi non sono adibiti al solo trasporto delle persone (come le autovetture), ma anche all’alloggio delle persone. C’è infatti la congiunzione “e” che lega le parole “trasporto” e “alloggio”. Dunque un conto sono le autovetture e un conto sono gli autocaravan, che necessariamente è un altro uso, perché non destinati soltanto al trasporto delle persone come lo sono le autovetture. Ecco perché, a mio avviso, agli autocaravan si applica la lettera g) dell’art. 142.>
quote:Originally posted by TheDevil> Non sono d'accordo con il Sign. TheDevil. La direttiva CEE fissa solo i controlli minimi, gli stati membri possono adottare discipline più restrittive e questo lo dice l'art. 5 della stessa direttiva citata dal Sign. TheDevil. C'è stata, in passato, anche una interrogazione alla Commissione Europea che ha avuto questa risposta: Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione (27 giugno 2003)id="green"> ... Poiché la direttiva stabilisce norme minime, alcuni id="red"> Stati membri hanno inoltre reso più rigorose le norme sui controlli, o hanno introdotto controlli più frequentiid="red">, o hanno esteso l’ambito di applicazione dei controlli ricomprendendovi ulteriori tipi di veicoli, come le motociclette.id="green">... E' nella comuncazione 33 6/2/2004 GU europea. L'ART. 5 della direttiva 96/96 citata dal Signor TheDevil dice espressamente: Articolo 5 Nonostante id="red"> le disposizioni degli allegati I e II, gli Stati membri possono: — anticipare la data del primo controllo tecnico obbligatorio e, se necessario, sottoporre il veicolo a controllo prima della sua immatricolazione;id="red"> — ridurre id="red"> l’intervallo tra due successivi controlli tecnici obbligatori. L'art. 80 del CDS in materia di revisioni afferma quanto segue: Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi id="red"> e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. id="green"> Pertanto il DM e la circolare Ministeriale sono strettamente conformi sia alla legge nazionale che alla Direttiva Europea. Non mi risulta che nessuna associazione di camperisti, e tantomeno il Prof. Calosci, con tutti i suoi bravi avvocati, abbia mai fatto ricorso al TAR contro l'atto amministrativo del Ministro, che li obbligherebbe, secondo il loro modesto avviso, ad un adempimento con frequenza illegittima. Eppure un ricorso al TAR fatto anche solo da 40 camperisti costa meno delle revisioni che gli stessi risparmierebbero nei primi 4 anni e nei successivi. Perché non fate ricorso allora? La convenienza c'è e secondo voi la vittoria è certa (!??) e la portata per i camperisti ECLATANTE, tanto da farvi ringraziare da un bel numero, inclusi tutti i possessori di veicoli ad uso speciale con mezzi oltre le 3,5 ton. Questa è la portata di ciò che affermate. Gradirei un suo commento, signor TheDevil, sul se vuole mantenere e perché la sua affermazione evidenziata in rosso che costituirebbe di per sé un autonomo motivo di ricorso. Mentre per quanto ho sopra espresso sarebbe priva di fondamento. Cordiali saluti.
quote:Originally posted by PippoChecco> Confermo la risposta che ti ha gia' dato Prof.Calosci. Perche' la circolare ministeriale prot. 36101 del 23 aprile scorso all'oggetto "Revisione autocaravan" costituisce falsa ed errata applicazione della leggeid="size3">id="red"> con riferimento a: - Direttiva comunitaria 96/96/CE; - Decreto Ministeriale 6 agosto 1998, n. 408; - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quale riordino di tutte le disposizioni legislative citate nel relativo art. 231.
E allora perche' devono fare la revisione ogni anno?>
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quote:Originally posted by TheDevil> Nel 1959 non ero ancora nato [:D] Dove leggi quello che affermi nell'art. 1 del cds? In merito alle direttive comunitarie, esse diventano legge dello Stato Italiano nel momento dell'entrata in vigore del provvedimento che le recepisce. Come stabilito dall'art. 229 del cds, il provvedimento normativo può essere anche un Decreto Ministeriale.
quote:Originally posted by chorus> L'art. 54 del vigente CdS rappresenta il riordino dell'art. 26 del CdS/1959. D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 "Testo unico delle norme sulla circolazione stradale" Articolo 26. Autoveicoli comma 1. Gli autoveicoli consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con più di nove posti, compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello di conducente; [...omissis...] l) auto-caravan: autoveicolo avente una speciale carrozzeria attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente. comma 2. Secondo quanto disposto dal Ministro dei trasporti con propri decreti, gli autoveicoli di cui alle lettere c) e l) sono soggetti alle norme tecniche di quelli di cui alle lettere a) e/o b), viste le direttive comunitarie ed i regolamenti internazionali.id="green"> Nel vigente CdS il citato secondo comma non e' riportato nell'art. 54 ma direttamente nell'art. 1.
..... andiamo a leggere l'art. 54, che tratta sulla definizione di “autoveicoli”. Abbiamo le autovetture alla lettera a) e gli autocaravan alla lettera m). Questi ultimi non sono adibiti al solo trasporto delle persone (come le autovetture), ma anche all’alloggio delle persone. C’è infatti la congiunzione “e” che lega le parole “trasporto” e “alloggio”. Dunque un conto sono le autovetture e un conto sono gli autocaravan, che necessariamente è un altro uso, perché non destinati soltanto al trasporto delle persone come lo sono le autovetture. Ecco perché, a mio avviso, agli autocaravan si applica la lettera g) dell’art. 142.>
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quote:Originally posted by PippoChecco>
E allora perche' devono fare la revisione ogni anno?>
quote:Originally posted by TheDevil>
Perche' la circolare ministeriale prot. 36101 del 23 aprile scorso all'oggetto "Revisione autocaravan" costituisce falsa ed errata applicazione della leggeid="red"> con riferimento a: - Direttiva comunitaria 96/96/CE; - Decreto Ministeriale 6 agosto 1998, n. 408; - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quale riordino di tutte le disposizioni legislative citate nel relativo art. 231.>
quote:Originally posted by FrancoIV> [1]id="red"> Dalla mia lettera aperta al Ministero https://www.camperonline.it/ind... (sub "Conclusione alternativa"), FrancoIV ha appreso che l'art. 5 della Direttiva 96/96/CE consente di aumentare la frequenza dei controlli tecnici sul territorio nazionale ed adesso fa sfoggio di questa conoscenza, come farina del suo sacco. [2]id="red"> Di recente ho scritto in un altro intervento: Da cittadino rispettoso delle regole mi sono soltanto adeguato all'interpretazione ministeriale del predetto DM, che continuo ovviamente a non condividere e per la quale ho espresso le motivazioni del mio individuale dissenso con una lettera aperta pubblicata nel forum. Non rientra affatto nella mia forma mentis disconoscere la validita' del D.M. 6 agosto 1998 (che e' atto normativo della Repubblica), ma da privato cittadino considero errata e falsa applicazione della legge (con un'espressione cara a FrancoIV) la circolare emanata nella scorsa primavera.id="green"> Il D.M. e' strettamente conforme sia alla normativa nazionale (art. 80 del CdS) sia alla Direttiva comunitaria 96/96/CE. E' soltanto la circolare ministeriale del 23 aprile scorso che costituisce falsa ed errata applicazione del D.M. e, di conseguenza, della Direttiva.id="size2">
Non sono d'accordo con il Sign. TheDevil. La direttiva CEE fissa solo i controlli minimi, gli stati membri possono adottare discipline più restrittive e questo lo dice l'art. 5 della stessa direttiva citata dal Sign. TheDevil. [1]id="red"> ..... Pertanto il DM e la circolare Ministeriale sono strettamente conformi sia alla legge nazionale che alla Direttiva Europea. [2]id="red"> ..... Gradirei un suo commento, signor TheDevil, sul se vuole mantenere e perché la sua affermazione evidenziata in rosso che costituirebbe di per sé un autonomo motivo di ricorso. Mentre per quanto ho sopra espresso sarebbe priva di fondamento.>