Direttiva PED,
in questa discussione sono state finora approfondite le norme "automobilistiche" che regolano la presenza di un impianto GPL sui veicoli immatricolati in Italia.Regolamento UNECE n. 67
Regolamento UNECE n.122
Norma EN 12979
D.Lgs. 285/1992 art. 78
DPR 495/1992 art. 236
DPR 340/2003
Norma EN 1949
concernente le specifiche per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto e in altri veicoli.In risposta al messaggio di TheDevil del 02/03/2019 alle 17:17:17Ti chiedo un'informazione.
Il 21 febbraio Ecostar ha scritto: ... alcuni camperisti [...] sanno nulla sui serbatoi o bombole amovibili ricaricabili... ... ne' sanno quale sia la specifica normativa di posa... Il 27 febbraio Ecostar ha scritto:... un installatore abilitato come potrebbe certificare una regolare posa di una bombola ricaricabile senza alcuno specifico riferimento normativo sulle varie modalità possibili di posa? Il 2 marzo Ecostar ha scritto: ... non sono ancora riuscito a capire [...] quale sia la normativa sempre italiana della loro posa e quale sia la normativa che le equipara alle classiche bombole amovibili domestiche... ============================== A parte la Direttiva PED, in questa discussione sono state finora approfondite le norme automobilistiche che regolano la presenza di un impianto GPL sui veicoli immatricolati in Italia. Si tratta, come noto, dell'impianto GPL destinato ad alimentare il motore oppure il riscaldatore dell'ambiente interno all'abitacolo (cat.M) od al piano di carico (cat.N). Dalla progettazione delle varie componenti fino alla relativa omologazione, dall'installazione sul veicolo fino al rifornimento presso gli appositi distributori stradali, l'impianto GPL a destinazione automobilistica e' disciplinato nelle seguenti norme: - Regolamento UNECE n. 67 - Regolamento UNECE n.122 - Norma EN 12979 - D.Lgs. 285/1992 art. 78 - DPR 495/1992 art. 236 - DPR 340/2003 per le quali viene omessa la citazione completa del titolo, attesa l'indicazione del link a siti istituzionali di consultazione. Per quanto a mia conoscenza la Norma EN 12979 contiene tutte le prescrizioni da osservare in sede di installazione dell'impianto GPL affinche' il montaggio del serbatoio possa essere considerato: - permanente in conformita' al punto 17.4.1 del Reg.UNECE n. 67; - inamovibile in conformita' al punto 15.3.3bis dell'Allegato al DPR 340/2003. Per l'ennesima volta mi tocca ricordare che l'autocaravan e' un veicolo per uso speciale della categoria M costruito per essere adibito all'alloggio e contenente nel vano abitabile almeno alcune specificate attrezzature (qui omesse perche' ininfluenti allo sviluppo della discussione). Le summenzionate norme automobilistiche si applicano soltanto alla componente veicolo dell'autocaravan, ovvero se il relativo motore va a GPL oppure se l'abitacolo e' corredato di un riscaldatore a GPL. Infatti, nella normativa tecnica riguardante un autocaravan e' tracciata una netta demarcazione tra le norme automobilistiche afferenti al veicolo e le norme domestiche concernenti la parte alloggio. La parte alloggio di un autocaravan e' soggetta ad una serie di norme tecniche estranee alla regolamentazione automobilistica e funzionalmente analoghe a quelle previste per una casa. Tra queste norme tecniche assume rilevanza nella discussione la Norma EN 1949 concernente le specifiche per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto e in altri veicoli. Ad esempio, il riscaldatore a GPL della parte alloggio di un autocaravan e' soggetto alle prescrizioni di quest'ultima norma e non di quella automobilistica sopracitata. Mentre il Reg.UNECE n.122 riguarda solo e soltanto l'impianto di riscaldamento d'ambiente per un veicolo, la Norma EN 1949 regolamenta tutti gli utilizzi dell'impianto GPL nella parte alloggio di un autocaravan (dalla cottura alla refrigerazione, dal riscaldamento dell'alloggio a quello dell'acqua). Non conosce la norma chiunque intenda estendere il Reg.UNECE n.122 ai cosidetti servizi di bordo di un autocaravan. Dal punto di vista normativo, sia il bombolone sia la ricaricabile amovibile stanno sotto la Norma EN 1949 perche' sono contenitori di GPL per impiego domestico su un veicolo abitabile e non per utilizzo automobilistico. La conformita' di un impianto GPL al Reg.UNECE n.122 decade nel momento in cui risultano alimentati servizi diversi da quello per il riscaldamento d'ambiente. Ad esempio, se si collega un piano-cottura ad un serbatoio GPL installato ai sensi del Reg.UNECE n.122, si violano le disposizioni sia dello stesso Regolamento sia della Norma EN 1949. N.B. In questo intervento ho esposto le mie opinioni in relazione al mio attuale livello di conoscenza delle norme citate. Sono ovviamente ben disponibile a motivate correzioni di una mia impropria/insufficiente lettura del quadro normativo regolante la materia qui discussa.
UNI EN 13110:2017
In risposta al messaggio di TheDevil del 02/03/2019 alle 17:17:17temo ne stai facendo di tutta l'erba un fascio , mi spiace ma seguendoti continuo a capirne sempre meno , nel totale rispetto della tua persona non ti nascondo che preferisco di gran lunga essere e tenermi aggiornato tramite i miei soliti canali davanti a personaggi altamente graduati e responsabili che ci lavorano quotidianamente , tuttavia ringrazio per l'impegno che stai dedicando verso questa situazione ma che con il tuo eccellente modo di esporti di quel che ci interessa purtroppo hai chiarito ben poco e nulla sulle bombole ricaricabili tipo Alugas e altri brand , chiaramente in un sito pubblico tipo questo non è possibile pubblicare quel che è a pagamento e da questo lato della medaglia hai tutto il mio appoggio
Il 21 febbraio Ecostar ha scritto: ... alcuni camperisti [...] sanno nulla sui serbatoi o bombole amovibili ricaricabili... ... ne' sanno quale sia la specifica normativa di posa... Il 27 febbraio Ecostar ha scritto:... un installatore abilitato come potrebbe certificare una regolare posa di una bombola ricaricabile senza alcuno specifico riferimento normativo sulle varie modalità possibili di posa? Il 2 marzo Ecostar ha scritto: ... non sono ancora riuscito a capire [...] quale sia la normativa sempre italiana della loro posa e quale sia la normativa che le equipara alle classiche bombole amovibili domestiche... ============================== A parte la Direttiva PED, in questa discussione sono state finora approfondite le norme automobilistiche che regolano la presenza di un impianto GPL sui veicoli immatricolati in Italia. Si tratta, come noto, dell'impianto GPL destinato ad alimentare il motore oppure il riscaldatore dell'ambiente interno all'abitacolo (cat.M) od al piano di carico (cat.N). Dalla progettazione delle varie componenti fino alla relativa omologazione, dall'installazione sul veicolo fino al rifornimento presso gli appositi distributori stradali, l'impianto GPL a destinazione automobilistica e' disciplinato nelle seguenti norme: - Regolamento UNECE n. 67 - Regolamento UNECE n.122 - Norma EN 12979 - D.Lgs. 285/1992 art. 78 - DPR 495/1992 art. 236 - DPR 340/2003 per le quali viene omessa la citazione completa del titolo, attesa l'indicazione del link a siti istituzionali di consultazione. Per quanto a mia conoscenza la Norma EN 12979 contiene tutte le prescrizioni da osservare in sede di installazione dell'impianto GPL affinche' il montaggio del serbatoio possa essere considerato: - permanente in conformita' al punto 17.4.1 del Reg.UNECE n. 67; - inamovibile in conformita' al punto 15.3.3bis dell'Allegato al DPR 340/2003. Per l'ennesima volta mi tocca ricordare che l'autocaravan e' un veicolo per uso speciale della categoria M costruito per essere adibito all'alloggio e contenente nel vano abitabile almeno alcune specificate attrezzature (qui omesse perche' ininfluenti allo sviluppo della discussione). Le summenzionate norme automobilistiche si applicano soltanto alla componente veicolo dell'autocaravan, ovvero se il relativo motore va a GPL oppure se l'abitacolo e' corredato di un riscaldatore a GPL. Infatti, nella normativa tecnica riguardante un autocaravan e' tracciata una netta demarcazione tra le norme automobilistiche afferenti al veicolo e le norme domestiche concernenti la parte alloggio. La parte alloggio di un autocaravan e' soggetta ad una serie di norme tecniche estranee alla regolamentazione automobilistica e funzionalmente analoghe a quelle previste per una casa. Tra queste norme tecniche assume rilevanza nella discussione la Norma EN 1949 concernente le specifiche per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto e in altri veicoli. Ad esempio, il riscaldatore a GPL della parte alloggio di un autocaravan e' soggetto alle prescrizioni di quest'ultima norma e non di quella automobilistica sopracitata. Mentre il Reg.UNECE n.122 riguarda solo e soltanto l'impianto di riscaldamento d'ambiente per un veicolo, la Norma EN 1949 regolamenta tutti gli utilizzi dell'impianto GPL nella parte alloggio di un autocaravan (dalla cottura alla refrigerazione, dal riscaldamento dell'alloggio a quello dell'acqua). Non conosce la norma chiunque intenda estendere il Reg.UNECE n.122 ai cosidetti servizi di bordo di un autocaravan. Dal punto di vista normativo, sia il bombolone sia la ricaricabile amovibile stanno sotto la Norma EN 1949 perche' sono contenitori di GPL per impiego domestico su un veicolo abitabile e non per utilizzo automobilistico. La conformita' di un impianto GPL al Reg.UNECE n.122 decade nel momento in cui risultano alimentati servizi diversi da quello per il riscaldamento d'ambiente. Ad esempio, se si collega un piano-cottura ad un serbatoio GPL installato ai sensi del Reg.UNECE n.122, si violano le disposizioni sia dello stesso Regolamento sia della Norma EN 1949. N.B. In questo intervento ho esposto le mie opinioni in relazione al mio attuale livello di conoscenza delle norme citate. Sono ovviamente ben disponibile a motivate correzioni di una mia impropria/insufficiente lettura del quadro normativo regolante la materia qui discussa.
https://www.icomitalia.it/serba...
( è il modello infondo a destra )veicoli con servizi di bordo
operando nella massima sicurezza poiché il serbatoio preleva in fase gassosa. Consultare Direttiva 2004-78-CE
Pag. 7→ Allegato VIII→ Capitolo 1→ Part. 1.1.2
In risposta al messaggio di liveline del 02/03/2019 alle 20:01:19a dire la verità uno dei prodotti di cui si parla ha esattamente la stessa omologazione ed è prodotta da una azienda italiana.
salve, per centrare le normative di riferimento che regolano un serbatoio gpl per uso servizi basta andare sul sito della ICOM (unica azienda italiana che produce un serbatoio gpl per uso servizi ) quì troverete tutto quelloche cercate ( è il modello infondo a destra ) descrizione del prodotto Serbatoio cilindrico “doppia camera” assemblato da Lt 30 a Lt 65. Il serbatoio doppia camera è indicato perveicoli con servizi di bordo operando nella massima sicurezza poiché il serbatoio preleva in fase gassosa. L’unico serbatoio di questo genere omologato R67/01. il serbatoio gpl per uso trazione non ha doppia camera perchè il gpl liquido può arrivare sino al polmone il quale lo gassifica per mandarlo nel motore ,mentre per il serbatoio gpl servizi è obbligo in uscita avere gpl in fase gassosa (la doppia camera garantisce questo), vi immaginate se tizio con accendino va ai fornelli cucina del camper e arriva gas liquido ?si fa una bella grigliata . Consultare Direttiva 2004-78-CE Pag. 7→ Allegato VIII→ Capitolo 1→ Part. 1.1.2 ne deduco che una ricaricabile per poterla rifornire ai distributori stradali deve avere le stesse certificazioni poi come recita il nuovo DM 20 APRILE 2018 tutti gli impianti trazione/servizi gpl predisposti per il rifornimento presso distributori devono essere obbligatoriamente trascritti sul libretto chiaramente chi non ha la trascrizione non può rifornirsi presso i distributori di gpl ,ma sul DM stesso non precisa per i trasgressori quali sanzioni ci siano . ps.. sono 9 anni che ho la macchina con impianto gpl montato regolarmente con revisione e trascrizione sul libretto ,ma al distributore prima di fare gpl non mi hanno mai richiesto il libretto
In risposta al messaggio di TheDevil del 02/03/2019 alle 17:17:17Ti ringrazio per il tempo che hai speso in questa analisi e colgo l'occasione di questa risposta per segnalarti che il link al Regolamento UNECE n.122 non è funzionante.
Il 21 febbraio Ecostar ha scritto: ... alcuni camperisti [...] sanno nulla sui serbatoi o bombole amovibili ricaricabili... ... ne' sanno quale sia la specifica normativa di posa... Il 27 febbraio Ecostar ha scritto:... un installatore abilitato come potrebbe certificare una regolare posa di una bombola ricaricabile senza alcuno specifico riferimento normativo sulle varie modalità possibili di posa? Il 2 marzo Ecostar ha scritto: ... non sono ancora riuscito a capire [...] quale sia la normativa sempre italiana della loro posa e quale sia la normativa che le equipara alle classiche bombole amovibili domestiche... ============================== A parte la Direttiva PED, in questa discussione sono state finora approfondite le norme automobilistiche che regolano la presenza di un impianto GPL sui veicoli immatricolati in Italia. Si tratta, come noto, dell'impianto GPL destinato ad alimentare il motore oppure il riscaldatore dell'ambiente interno all'abitacolo (cat.M) od al piano di carico (cat.N). Dalla progettazione delle varie componenti fino alla relativa omologazione, dall'installazione sul veicolo fino al rifornimento presso gli appositi distributori stradali, l'impianto GPL a destinazione automobilistica e' disciplinato nelle seguenti norme: - Regolamento UNECE n. 67 - Regolamento UNECE n.122 - Norma EN 12979 - D.Lgs. 285/1992 art. 78 - DPR 495/1992 art. 236 - DPR 340/2003 per le quali viene omessa la citazione completa del titolo, attesa l'indicazione del link a siti istituzionali di consultazione. Per quanto a mia conoscenza la Norma EN 12979 contiene tutte le prescrizioni da osservare in sede di installazione dell'impianto GPL affinche' il montaggio del serbatoio possa essere considerato: - permanente in conformita' al punto 17.4.1 del Reg.UNECE n. 67; - inamovibile in conformita' al punto 15.3.3bis dell'Allegato al DPR 340/2003. Per l'ennesima volta mi tocca ricordare che l'autocaravan e' un veicolo per uso speciale della categoria M costruito per essere adibito all'alloggio e contenente nel vano abitabile almeno alcune specificate attrezzature (qui omesse perche' ininfluenti allo sviluppo della discussione). Le summenzionate norme automobilistiche si applicano soltanto alla componente veicolo dell'autocaravan, ovvero se il relativo motore va a GPL oppure se l'abitacolo e' corredato di un riscaldatore a GPL. Infatti, nella normativa tecnica riguardante un autocaravan e' tracciata una netta demarcazione tra le norme automobilistiche afferenti al veicolo e le norme domestiche concernenti la parte alloggio. La parte alloggio di un autocaravan e' soggetta ad una serie di norme tecniche estranee alla regolamentazione automobilistica e funzionalmente analoghe a quelle previste per una casa. Tra queste norme tecniche assume rilevanza nella discussione la Norma EN 1949 concernente le specifiche per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto e in altri veicoli. Ad esempio, il riscaldatore a GPL della parte alloggio di un autocaravan e' soggetto alle prescrizioni di quest'ultima norma e non di quella automobilistica sopracitata. Mentre il Reg.UNECE n.122 riguarda solo e soltanto l'impianto di riscaldamento d'ambiente per un veicolo, la Norma EN 1949 regolamenta tutti gli utilizzi dell'impianto GPL nella parte alloggio di un autocaravan (dalla cottura alla refrigerazione, dal riscaldamento dell'alloggio a quello dell'acqua). Non conosce la norma chiunque intenda estendere il Reg.UNECE n.122 ai cosidetti servizi di bordo di un autocaravan. Dal punto di vista normativo, sia il bombolone sia la ricaricabile amovibile stanno sotto la Norma EN 1949 perche' sono contenitori di GPL per impiego domestico su un veicolo abitabile e non per utilizzo automobilistico. La conformita' di un impianto GPL al Reg.UNECE n.122 decade nel momento in cui risultano alimentati servizi diversi da quello per il riscaldamento d'ambiente. Ad esempio, se si collega un piano-cottura ad un serbatoio GPL installato ai sensi del Reg.UNECE n.122, si violano le disposizioni sia dello stesso Regolamento sia della Norma EN 1949. N.B. In questo intervento ho esposto le mie opinioni in relazione al mio attuale livello di conoscenza delle norme citate. Sono ovviamente ben disponibile a motivate correzioni di una mia impropria/insufficiente lettura del quadro normativo regolante la materia qui discussa.
In risposta al messaggio di MarcoBo del 02/03/2019 alle 21:34:40e gli alri link funzionanti specificano ancora meno di quello non funzionante , Panzer con la sua divertente paperopoli l'ha azzeccata , almeno si ride per qualche motivo
Ti ringrazio per il tempo che hai speso in questa analisi e colgo l'occasione di questa risposta per segnalarti che il link al Regolamento UNECE n.122 non è funzionante. Certamente avrò frainteso io qualche passaggio,ma a me sembra che tu sia sostanzialmente arrivato alla conclusione che anche il bombolone non possa essere considerato in regola per il rifornimento stradale qualora non sia collegato ai servizi di bordo dell'autocaravan e questi includano altri servizi oltre al riscaldamento. È così? Grazie. Marco
In risposta al messaggio di TheDevil del 02/03/2019 alle 17:17:17> La conformita' di un impianto GPL al Reg.UNECE n.122 decade nel momento in cui risultano alimentati servizi diversi da quello
Il 21 febbraio Ecostar ha scritto: ... alcuni camperisti [...] sanno nulla sui serbatoi o bombole amovibili ricaricabili... ... ne' sanno quale sia la specifica normativa di posa... Il 27 febbraio Ecostar ha scritto:... un installatore abilitato come potrebbe certificare una regolare posa di una bombola ricaricabile senza alcuno specifico riferimento normativo sulle varie modalità possibili di posa? Il 2 marzo Ecostar ha scritto: ... non sono ancora riuscito a capire [...] quale sia la normativa sempre italiana della loro posa e quale sia la normativa che le equipara alle classiche bombole amovibili domestiche... ============================== A parte la Direttiva PED, in questa discussione sono state finora approfondite le norme automobilistiche che regolano la presenza di un impianto GPL sui veicoli immatricolati in Italia. Si tratta, come noto, dell'impianto GPL destinato ad alimentare il motore oppure il riscaldatore dell'ambiente interno all'abitacolo (cat.M) od al piano di carico (cat.N). Dalla progettazione delle varie componenti fino alla relativa omologazione, dall'installazione sul veicolo fino al rifornimento presso gli appositi distributori stradali, l'impianto GPL a destinazione automobilistica e' disciplinato nelle seguenti norme: - Regolamento UNECE n. 67 - Regolamento UNECE n.122 - Norma EN 12979 - D.Lgs. 285/1992 art. 78 - DPR 495/1992 art. 236 - DPR 340/2003 per le quali viene omessa la citazione completa del titolo, attesa l'indicazione del link a siti istituzionali di consultazione. Per quanto a mia conoscenza la Norma EN 12979 contiene tutte le prescrizioni da osservare in sede di installazione dell'impianto GPL affinche' il montaggio del serbatoio possa essere considerato: - permanente in conformita' al punto 17.4.1 del Reg.UNECE n. 67; - inamovibile in conformita' al punto 15.3.3bis dell'Allegato al DPR 340/2003. Per l'ennesima volta mi tocca ricordare che l'autocaravan e' un veicolo per uso speciale della categoria M costruito per essere adibito all'alloggio e contenente nel vano abitabile almeno alcune specificate attrezzature (qui omesse perche' ininfluenti allo sviluppo della discussione). Le summenzionate norme automobilistiche si applicano soltanto alla componente veicolo dell'autocaravan, ovvero se il relativo motore va a GPL oppure se l'abitacolo e' corredato di un riscaldatore a GPL. Infatti, nella normativa tecnica riguardante un autocaravan e' tracciata una netta demarcazione tra le norme automobilistiche afferenti al veicolo e le norme domestiche concernenti la parte alloggio. La parte alloggio di un autocaravan e' soggetta ad una serie di norme tecniche estranee alla regolamentazione automobilistica e funzionalmente analoghe a quelle previste per una casa. Tra queste norme tecniche assume rilevanza nella discussione la Norma EN 1949 concernente le specifiche per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto e in altri veicoli. Ad esempio, il riscaldatore a GPL della parte alloggio di un autocaravan e' soggetto alle prescrizioni di quest'ultima norma e non di quella automobilistica sopracitata. Mentre il Reg.UNECE n.122 riguarda solo e soltanto l'impianto di riscaldamento d'ambiente per un veicolo, la Norma EN 1949 regolamenta tutti gli utilizzi dell'impianto GPL nella parte alloggio di un autocaravan (dalla cottura alla refrigerazione, dal riscaldamento dell'alloggio a quello dell'acqua). Non conosce la norma chiunque intenda estendere il Reg.UNECE n.122 ai cosidetti servizi di bordo di un autocaravan. Dal punto di vista normativo, sia il bombolone sia la ricaricabile amovibile stanno sotto la Norma EN 1949 perche' sono contenitori di GPL per impiego domestico su un veicolo abitabile e non per utilizzo automobilistico. La conformita' di un impianto GPL al Reg.UNECE n.122 decade nel momento in cui risultano alimentati servizi diversi da quello per il riscaldamento d'ambiente. Ad esempio, se si collega un piano-cottura ad un serbatoio GPL installato ai sensi del Reg.UNECE n.122, si violano le disposizioni sia dello stesso Regolamento sia della Norma EN 1949. N.B. In questo intervento ho esposto le mie opinioni in relazione al mio attuale livello di conoscenza delle norme citate. Sono ovviamente ben disponibile a motivate correzioni di una mia impropria/insufficiente lettura del quadro normativo regolante la materia qui discussa.
In risposta al messaggio di liveline del 02/03/2019 alle 20:01:19ma è quello che ho sempre sostenuto , la bibbia e la certificazione 67R-01 che la gaslow ha sia per il recipiente che la multivalvola sulla testa con omologazione della MTC di pescara , il fatto della doppia camera su serbatoio orizzontale segue il mio ragionamento espresso più volte dove su un serbatoio che sviluppa in verticale come la gaslow non serve e lo conferma la stessa certificazione della MTC di pescare dove l'ingegnere certifica la gaslow 67R-01 perchè in un serbatoio verticale riempito all'80% garantirà sempre in uscita gas in forma gassosa e non liquida come invece succede in un serbatoio orizzontale ed è per questo che sullo stesso è obbligatoria la doppia camera per uso servizi...
salve, per centrare le normative di riferimento che regolano un serbatoio gpl per uso servizi basta andare sul sito della ICOM (unica azienda italiana che produce un serbatoio gpl per uso servizi ) quì troverete tutto quelloche cercate ( è il modello infondo a destra ) descrizione del prodotto Serbatoio cilindrico “doppia camera” assemblato da Lt 30 a Lt 65. Il serbatoio doppia camera è indicato perveicoli con servizi di bordo operando nella massima sicurezza poiché il serbatoio preleva in fase gassosa. L’unico serbatoio di questo genere omologato R67/01. il serbatoio gpl per uso trazione non ha doppia camera perchè il gpl liquido può arrivare sino al polmone il quale lo gassifica per mandarlo nel motore ,mentre per il serbatoio gpl servizi è obbligo in uscita avere gpl in fase gassosa (la doppia camera garantisce questo), vi immaginate se tizio con accendino va ai fornelli cucina del camper e arriva gas liquido ?si fa una bella grigliata . Consultare Direttiva 2004-78-CE Pag. 7→ Allegato VIII→ Capitolo 1→ Part. 1.1.2 ne deduco che una ricaricabile per poterla rifornire ai distributori stradali deve avere le stesse certificazioni poi come recita il nuovo DM 20 APRILE 2018 tutti gli impianti trazione/servizi gpl predisposti per il rifornimento presso distributori devono essere obbligatoriamente trascritti sul libretto chiaramente chi non ha la trascrizione non può rifornirsi presso i distributori di gpl ,ma sul DM stesso non precisa per i trasgressori quali sanzioni ci siano . ps.. sono 9 anni che ho la macchina con impianto gpl montato regolarmente con revisione e trascrizione sul libretto ,ma al distributore prima di fare gpl non mi hanno mai richiesto il libretto
In risposta al messaggio di Giovanni del 03/03/2019 alle 10:54:58si continua a non capire...(ho forse non c'e' più sordo di chi non vuole sentire ) , forse non si ha visionato nello specifico le certificazioni che ho postato sulla gaslow in tutto 5 pagine di cui 3 sulla omologazione della MTC di pescare che ne certifica la 67 R 01 poi altre due pagine dove il costruttore dichiara la conformità firmato da un tecnico ingegnere dell'azienda ,quindi portando tutta questa documentazione a un qualsiasi impiantista auto gpl che sappia fare il proprio lavoro e mostrandogli il nuovo DM DEL 20 APRILE 2018 che richiede la trascrizione sul libretto ,lo stesso una volta acquisto il tutto provvederà alla messa in posa della gaslow seguita da sua relazione necessaria di installazione con successiva revisione in MTC e trascrizione sul libretto della gaslow come un qualsiasi serbatoio gpl 67 R 01
Hai scritto: ... la bibbia e la certificazione 67R-01 che la gaslow ha sia per il recipiente che la multivalvola sulla testa con omologazione della MTC di pescara , il fatto della doppia camera su serbatoio orizzontalesegue il mio ragionamento ... ... come ho sempre sostenuto CARTA CANTA tutto il resto sono chiacchere e distintivo ! In parole povere, secondo te, questa bombola può essere oggetto di trascrizione sul libretto sic et simpliciter, ovvero senza dichiarazione dell'allestitore o relazione tecnica di Perito Meccanico e senza dichiarazione di installazione secondo le norme. Il problema principe, per le mie misere conoscenze, è che l'addetto al rifornimento di GPL per i camper dovrebbe accertarsi della annotazione sul libretto. Questo il punto fondamentale. Ora, per avere questa trascrizione occorrono due documenti: la dichiarazione dell'Allestitore o, in sua mancanza, una relazione tecnica da parte di un Perito Meccanico, e la dichiarazione di installazione secondo le norme previste rilasciata dalla ditta installatrice. La ditta installatrice come si comporta di fronte a queste bombole? Che sia stata riconosciuta dalla Motorizzazione di Pescara potrebbe non essere sufficiente. Giovanni
In risposta al messaggio di himmer80 del 03/03/2019 alle 11:07:25Hai scritto:
si continua a non capire...(ho forse non c'e' più sordo di chi non vuole sentire ) , forse non si ha visionato nello specifico le certificazioni che ho postato sulla gaslow in tutto 5 pagine di cui 3 sulla omologazionedella MTC di pescare che ne certifica la 67 R 01 poi altre due pagine dove il costruttore dichiara la conformità firmato da un tecnico ingegnere dell'azienda ,quindi portando tutta questa documentazione a un qualsiasi impiantista auto gpl che sappia fare il proprio lavoro e mostrandogli il nuovo DM DEL 20 APRILE 2018 che richiede la trascrizione sul libretto ,lo stesso una volta acquisto il tutto provvederà alla messa in posa della gaslow seguita da sua relazione necessaria di installazione con successiva revisione in MTC e trascrizione sul libretto della gaslow come un qualsiasi serbatoio gpl 67 R 01 una volta trascritta la gasllow o qualsiasi altro serbatoio gpl sul libretto, al distributore se fa storie si mostra la trascrizione sul libretto della MTC dell'impaento gpl e se ancora non vuole rifornire si chiama il 117 e si denuncia il distributore per non aver eseguito il rifornimento ! a sto giro il distributore non ha più scuse per opporsi al rifornimento per me non rimane altro da aggiungere , poi se si vuole continuare a postare normative ,liberi di farlo ,ma come ho ribadito CARTA CANTA e ne ho ampiamente spiegato passo per passo la mia conclusione.
In risposta al messaggio di Giovanni del 03/03/2019 alle 11:33:35la carta dice si ,non vedo altre possibili interpretazioni ma per togliersi ogni possibile dubbio e fare la prova del nove per vedere se tornano i conti basterebbe recarsi da un impiantista gpl mostrargli tutta la documentazione di questa gaslow spiegandogli che è uscita una nuova direttiva dove è necessaria la trascrizione sul libretto anche degli impianti gpl per uso servizi ...
Hai scritto: si continua a non capire...(ho forse non c'e' più sordo di chi non vuole sentire ) Da parte mia senza alcuna intenzione polemica ma solo per approfondire sulle possibilità di risolvere questo problema dellatrascrizione sul libretto di questa possibilità di rifornirsi di Gpl al normale distributore stradale. E' vero che non ci sento più come una volta ma, anche, sono meno superficiale di una volta. Tu asserisci, se non ho inteso male, che quella bombola un normalissimo impiantista di bomboloni per Gpl dovrebbe accettarla come valida e regolare, per i servizi per camper, perché l'ha scritto la MTC di Pescara. Ma è una tua sensazione, supposizione, idea, oppure hai accertato che un normalissimo impiantista di bomboloni per Gpl, la accetta per i servizi per camper? Tutto qui, carta canta e villan dorme: l'impiantista ti ha materialmente detto va bene, oppure lo pensi tu? Le alternative sono molto diverse. Giovanni
In risposta al messaggio di ppjazz del 02/03/2019 alle 17:52:16
Ti chiedo un'informazione. Ho visto, grazie alla tua segnalazione, tra le norme UNI questa: UNI EN 13110:2017 Attrezzature e accessori per GPL - Bombole saldate di alluminio, ricaricabili e trasportabili, per gas di petrolioliquefatti (GPL) - Progettazione e costruzione. Siccome per leggerla occorre acquistarla a una cifra non indifferente, ti chiedo se ne sei a conoscenza e se possa trattare quelle bombole di cui stiamo da giorni discutendo. Dal titolo quando cita ricaricabili, immagino che non si riferisca alla possibilità di riempimento presso le stazioni di servizio, ma presso un'azienda specifica. Comunque è già particolarmente interessante che anche in Italia siano state prese in considerazione.
In risposta al messaggio di ecostar del 03/03/2019 alle 12:10:41Mario tu essendo del mestiere dovresti aver appreso meglio di chiunque altro il mio ragionamento ,
bravo Giovanni , hai messo il dito in una piaga delle bombole amovibili ricaricabili , come avevo spefcificato precedentemente non essendoci alcuna normativa specifica di posa per tale tipologia di bombole nessun installatoreabilitato sarà in grado di rilasciare alcuna regolare certificazione cartacea ministeriale tra l'altro non esistente , quindi tutto quello che proviene dalla MTC di Pescara inerenti alle bombole gaslow anche se fondamentale non è sufficiente per una eventuale trascrizione a libretto , mi sto riferendo alle gaslow e stessa tipologia di bombole di altri brand , ovviamente per i serbatoi inamovibili (bomboloni) è tutt'altra faccenda mario
In risposta al messaggio di ecostar del 03/03/2019 alle 12:47:11per me con la gaslow si aprirà un mondo nuovo sulle ricaricabili , tutti i vecchi modelli di ricaricabili amovibili erano delle semplici bombole con solo il blocco al riempimento dell 80% ,con gli anni i costruttori hanno rifinito un prodotto seguendo le linee guida che deve avere un serbatoio gpl con omologazione 67R-01, diciamo che hanno aggiustato il tiro
Luca il problrma (se di problema si tratta) come ben saprai non è sull'utilizzo di quella tipologia di bombole ma solo e unicamente sul loro rifornimento che ancora non è chiaro ne normato , tuttavia ti auguro di trovarequalche installatore che ne prenda tutte le responsabilità di qualsiasi tipologia posa non normata , a mio modesto parere quella tipologia di bombole per svariate ragioni saranno esonerate dalla trascrizione a libretto ma detto dal sottoscritto è detto da nessuno , comunque l'importante è che qualcosa si sia mosso e per sanare la situazione bisogna dare tempo al temo mario