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TheDevil
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23/11/2006 4690
Rispondi Abuso
Inserito il 02/03/2019 alle: 17:17:17
  
Il 21 febbraio Ecostar ha scritto:
... alcuni camperisti [...] sanno nulla sui serbatoi o bombole amovibili ricaricabili...
... ne' sanno quale sia la specifica normativa di posa...

Il 27 febbraio Ecostar ha scritto:
... un installatore abilitato come potrebbe certificare una regolare posa di una bombola ricaricabile senza alcuno specifico riferimento normativo sulle varie modalità possibili di posa?
Il 2 marzo Ecostar ha scritto:
... non sono ancora riuscito a capire [...] quale sia la normativa sempre italiana della loro posa e quale sia la normativa che le equipara alle classiche bombole amovibili domestiche...
  
==============================
  
A parte la

Direttiva PED,

in questa discussione sono state finora approfondite le norme "automobilistiche" che regolano la presenza di un impianto GPL sui veicoli immatricolati in Italia.

Si tratta, come noto, dell'impianto GPL destinato ad alimentare il motore oppure il riscaldatore dell'ambiente interno all'abitacolo (cat.M) od al piano di carico (cat.N).

Dalla progettazione delle varie componenti fino alla relativa omologazione, dall'installazione sul veicolo fino al rifornimento presso gli appositi distributori stradali, l'impianto GPL a destinazione "automobilistica" e' disciplinato nelle seguenti norme:
-

Regolamento UNECE n. 67


-

Regolamento UNECE n.122


-

Norma EN 12979


-

D.Lgs. 285/1992 art. 78


-

DPR 495/1992 art. 236


-

DPR 340/2003


per le quali viene omessa la citazione completa del titolo, attesa l'indicazione del link a siti istituzionali di consultazione.

Per quanto a mia conoscenza la Norma EN 12979 contiene tutte le prescrizioni da osservare in sede di installazione dell'impianto GPL affinche' il montaggio del serbatoio possa essere considerato:
- permanente in conformita' al punto 17.4.1 del Reg.UNECE n. 67;
- inamovibile in conformita' al punto 15.3.3bis dell'Allegato al DPR 340/2003.

Per l'ennesima volta mi tocca ricordare che l'autocaravan e' un veicolo per uso speciale della categoria M costruito per essere adibito all'alloggio e contenente nel vano abitabile almeno alcune specificate attrezzature (qui omesse perche' ininfluenti allo sviluppo della discussione).

Le summenzionate norme "automobilistiche" si applicano soltanto alla componente veicolo dell'autocaravan, ovvero se il relativo motore va a GPL oppure se l'abitacolo e' corredato di un riscaldatore a GPL.

Infatti, nella normativa tecnica riguardante un autocaravan e' tracciata una netta demarcazione tra le norme "automobilistiche" afferenti al veicolo e le norme "domestiche" concernenti la parte alloggio.

La parte alloggio di un autocaravan e' soggetta ad una serie di norme tecniche estranee alla regolamentazione "automobilistica" e funzionalmente analoghe a quelle previste per una casa.

Tra queste norme tecniche assume rilevanza nella discussione la

Norma EN 1949

concernente le specifiche per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto e in altri veicoli.

Ad esempio, il riscaldatore a GPL della parte alloggio di un autocaravan e' soggetto alle prescrizioni di quest'ultima norma e non di quella "automobilistica" sopracitata.

Mentre il Reg.UNECE n.122 riguarda solo e soltanto l'impianto di riscaldamento d'ambiente per un veicolo, la Norma EN 1949 regolamenta tutti gli utilizzi dell'impianto GPL nella parte alloggio di un autocaravan (dalla cottura alla refrigerazione, dal riscaldamento dell'alloggio a quello dell'acqua).

Non conosce la norma chiunque intenda estendere il Reg.UNECE n.122 ai cosidetti "servizi di bordo" di un autocaravan.

Dal punto di vista normativo, sia il "bombolone" sia la "ricaricabile amovibile" stanno sotto la Norma EN 1949 perche' sono contenitori di GPL per impiego domestico su un veicolo abitabile e non per utilizzo "automobilistico".

La conformita' di un impianto GPL al Reg.UNECE n.122 decade nel momento in cui risultano alimentati servizi diversi da quello per il riscaldamento d'ambiente.

Ad esempio, se si collega un piano-cottura ad un serbatoio GPL installato ai sensi del Reg.UNECE n.122, si violano le disposizioni sia dello stesso Regolamento sia della Norma EN 1949.

--------------------
N.B. In questo intervento ho esposto le mie opinioni in relazione al mio attuale livello di conoscenza delle norme citate.
Sono ovviamente ben disponibile a motivate correzioni di una mia impropria/insufficiente lettura del quadro normativo regolante la materia qui discussa.
  
 

Modificato da TheDevil il 03/03/2019 alle 12:12:12
18
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Rispondi Abuso
Inserito il 02/03/2019 alle: 17:52:16
In risposta al messaggio di TheDevil del 02/03/2019 alle 17:17:17

   Il 21 febbraio Ecostar ha scritto: ... alcuni camperisti [...] sanno nulla sui serbatoi o bombole amovibili ricaricabili... ... ne' sanno quale sia la specifica normativa di posa... Il 27 febbraio Ecostar ha scritto:
... un installatore abilitato come potrebbe certificare una regolare posa di una bombola ricaricabile senza alcuno specifico riferimento normativo sulle varie modalità possibili di posa? Il 2 marzo Ecostar ha scritto: ... non sono ancora riuscito a capire [...] quale sia la normativa sempre italiana della loro posa e quale sia la normativa che le equipara alle classiche bombole amovibili domestiche...    ==============================    A parte la Direttiva PED, in questa discussione sono state finora approfondite le norme automobilistiche che regolano la presenza di un impianto GPL sui veicoli immatricolati in Italia. Si tratta, come noto, dell'impianto GPL destinato ad alimentare il motore oppure il riscaldatore dell'ambiente interno all'abitacolo (cat.M) od al piano di carico (cat.N). Dalla progettazione delle varie componenti fino alla relativa omologazione, dall'installazione sul veicolo fino al rifornimento presso gli appositi distributori stradali, l'impianto GPL a destinazione automobilistica e' disciplinato nelle seguenti norme: - Regolamento UNECE n. 67 - Regolamento UNECE n.122 - Norma EN 12979 - D.Lgs. 285/1992 art. 78 - DPR 495/1992 art. 236 - DPR 340/2003 per le quali viene omessa la citazione completa del titolo, attesa l'indicazione del link a siti istituzionali di consultazione. Per quanto a mia conoscenza la Norma EN 12979 contiene tutte le prescrizioni da osservare in sede di installazione dell'impianto GPL affinche' il montaggio del serbatoio possa essere considerato: - permanente in conformita' al punto 17.4.1 del Reg.UNECE n. 67; - inamovibile in conformita' al punto 15.3.3bis dell'Allegato al DPR 340/2003. Per l'ennesima volta mi tocca ricordare che l'autocaravan e' un veicolo per uso speciale della categoria M costruito per essere adibito all'alloggio e contenente nel vano abitabile almeno alcune specificate attrezzature (qui omesse perche' ininfluenti allo sviluppo della discussione). Le summenzionate norme automobilistiche si applicano soltanto alla componente veicolo dell'autocaravan, ovvero se il relativo motore va a GPL oppure se l'abitacolo e' corredato di un riscaldatore a GPL. Infatti, nella normativa tecnica riguardante un autocaravan e' tracciata una netta demarcazione tra le norme automobilistiche afferenti al veicolo e le norme domestiche concernenti la parte alloggio. La parte alloggio di un autocaravan e' soggetta ad una serie di norme tecniche estranee alla regolamentazione automobilistica e funzionalmente analoghe a quelle previste per una casa. Tra queste norme tecniche assume rilevanza nella discussione la Norma EN 1949 concernente le specifiche per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto e in altri veicoli. Ad esempio, il riscaldatore a GPL della parte alloggio di un autocaravan e' soggetto alle prescrizioni di quest'ultima norma e non di quella automobilistica sopracitata. Mentre il Reg.UNECE n.122 riguarda solo e soltanto l'impianto di riscaldamento d'ambiente per un veicolo, la Norma EN 1949 regolamenta tutti gli utilizzi dell'impianto GPL nella parte alloggio di un autocaravan (dalla cottura alla refrigerazione, dal riscaldamento dell'alloggio a quello dell'acqua). Non conosce la norma chiunque intenda estendere il Reg.UNECE n.122 ai cosidetti servizi di bordo di un autocaravan. Dal punto di vista normativo, sia il bombolone sia la ricaricabile amovibile stanno sotto la Norma EN 1949 perche' sono contenitori di GPL per impiego domestico su un veicolo abitabile e non per utilizzo automobilistico. La conformita' di un impianto GPL al Reg.UNECE n.122 decade nel momento in cui risultano alimentati servizi diversi da quello per il riscaldamento d'ambiente. Ad esempio, se si collega un piano-cottura ad un serbatoio GPL installato ai sensi del Reg.UNECE n.122, si violano le disposizioni sia dello stesso Regolamento sia della Norma EN 1949. N.B. In questo intervento ho esposto le mie opinioni in relazione al mio attuale livello di conoscenza delle norme citate. Sono ovviamente ben disponibile a motivate correzioni di una mia impropria/insufficiente lettura del quadro normativo regolante la materia qui discussa.     
...
Ti chiedo un'informazione.

Ho visto, grazie alla tua segnalazione, tra le norme UNI questa:   

UNI EN 13110:2017


Attrezzature e accessori per GPL - Bombole saldate di alluminio, ricaricabili e trasportabili, per gas di petrolio liquefatti (GPL) - Progettazione e costruzione.

Siccome per leggerla occorre acquistarla a una cifra non indifferente, ti chiedo se ne sei a conoscenza e se possa trattare quelle bombole di cui stiamo da giorni discutendo. Dal titolo quando cita "ricaricabili", immagino che non si riferisca alla possibilità di riempimento presso le stazioni di servizio, ma presso un'azienda specifica.

Comunque è già particolarmente interessante che anche in Italia siano state prese in considerazione.
Saluti a tutti.
Paolo

Modificato da ppjazz il 02/03/2019 alle 17:52:47
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ecostar
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11/01/2007 37102
Rispondi Abuso
Inserito il 02/03/2019 alle: 18:58:31
In risposta al messaggio di TheDevil del 02/03/2019 alle 17:17:17

   Il 21 febbraio Ecostar ha scritto: ... alcuni camperisti [...] sanno nulla sui serbatoi o bombole amovibili ricaricabili... ... ne' sanno quale sia la specifica normativa di posa... Il 27 febbraio Ecostar ha scritto:
... un installatore abilitato come potrebbe certificare una regolare posa di una bombola ricaricabile senza alcuno specifico riferimento normativo sulle varie modalità possibili di posa? Il 2 marzo Ecostar ha scritto: ... non sono ancora riuscito a capire [...] quale sia la normativa sempre italiana della loro posa e quale sia la normativa che le equipara alle classiche bombole amovibili domestiche...    ==============================    A parte la Direttiva PED, in questa discussione sono state finora approfondite le norme automobilistiche che regolano la presenza di un impianto GPL sui veicoli immatricolati in Italia. Si tratta, come noto, dell'impianto GPL destinato ad alimentare il motore oppure il riscaldatore dell'ambiente interno all'abitacolo (cat.M) od al piano di carico (cat.N). Dalla progettazione delle varie componenti fino alla relativa omologazione, dall'installazione sul veicolo fino al rifornimento presso gli appositi distributori stradali, l'impianto GPL a destinazione automobilistica e' disciplinato nelle seguenti norme: - Regolamento UNECE n. 67 - Regolamento UNECE n.122 - Norma EN 12979 - D.Lgs. 285/1992 art. 78 - DPR 495/1992 art. 236 - DPR 340/2003 per le quali viene omessa la citazione completa del titolo, attesa l'indicazione del link a siti istituzionali di consultazione. Per quanto a mia conoscenza la Norma EN 12979 contiene tutte le prescrizioni da osservare in sede di installazione dell'impianto GPL affinche' il montaggio del serbatoio possa essere considerato: - permanente in conformita' al punto 17.4.1 del Reg.UNECE n. 67; - inamovibile in conformita' al punto 15.3.3bis dell'Allegato al DPR 340/2003. Per l'ennesima volta mi tocca ricordare che l'autocaravan e' un veicolo per uso speciale della categoria M costruito per essere adibito all'alloggio e contenente nel vano abitabile almeno alcune specificate attrezzature (qui omesse perche' ininfluenti allo sviluppo della discussione). Le summenzionate norme automobilistiche si applicano soltanto alla componente veicolo dell'autocaravan, ovvero se il relativo motore va a GPL oppure se l'abitacolo e' corredato di un riscaldatore a GPL. Infatti, nella normativa tecnica riguardante un autocaravan e' tracciata una netta demarcazione tra le norme automobilistiche afferenti al veicolo e le norme domestiche concernenti la parte alloggio. La parte alloggio di un autocaravan e' soggetta ad una serie di norme tecniche estranee alla regolamentazione automobilistica e funzionalmente analoghe a quelle previste per una casa. Tra queste norme tecniche assume rilevanza nella discussione la Norma EN 1949 concernente le specifiche per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto e in altri veicoli. Ad esempio, il riscaldatore a GPL della parte alloggio di un autocaravan e' soggetto alle prescrizioni di quest'ultima norma e non di quella automobilistica sopracitata. Mentre il Reg.UNECE n.122 riguarda solo e soltanto l'impianto di riscaldamento d'ambiente per un veicolo, la Norma EN 1949 regolamenta tutti gli utilizzi dell'impianto GPL nella parte alloggio di un autocaravan (dalla cottura alla refrigerazione, dal riscaldamento dell'alloggio a quello dell'acqua). Non conosce la norma chiunque intenda estendere il Reg.UNECE n.122 ai cosidetti servizi di bordo di un autocaravan. Dal punto di vista normativo, sia il bombolone sia la ricaricabile amovibile stanno sotto la Norma EN 1949 perche' sono contenitori di GPL per impiego domestico su un veicolo abitabile e non per utilizzo automobilistico. La conformita' di un impianto GPL al Reg.UNECE n.122 decade nel momento in cui risultano alimentati servizi diversi da quello per il riscaldamento d'ambiente. Ad esempio, se si collega un piano-cottura ad un serbatoio GPL installato ai sensi del Reg.UNECE n.122, si violano le disposizioni sia dello stesso Regolamento sia della Norma EN 1949. N.B. In questo intervento ho esposto le mie opinioni in relazione al mio attuale livello di conoscenza delle norme citate. Sono ovviamente ben disponibile a motivate correzioni di una mia impropria/insufficiente lettura del quadro normativo regolante la materia qui discussa.     
...
temo ne stai facendo di tutta l'erba un fascio , mi spiace ma seguendoti continuo a capirne sempre meno , nel totale rispetto della tua persona non ti nascondo che preferisco di gran lunga essere e tenermi aggiornato tramite i miei soliti canali davanti a personaggi altamente graduati e responsabili che ci lavorano quotidianamente , tuttavia ringrazio per l'impegno che stai dedicando verso questa situazione ma che con il tuo eccellente modo di esporti di quel che ci interessa purtroppo hai chiarito ben poco e nulla sulle bombole ricaricabili tipo Alugas e altri brand , chiaramente in un sito pubblico tipo questo non è possibile pubblicare quel che è a pagamento e da questo lato della medaglia hai tutto il mio appoggio    

Mario
Mario
9
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Rispondi Abuso
Inserito il 02/03/2019 alle: 20:01:19
salve, per centrare le normative di riferimento che regolano un serbatoio gpl per uso servizi basta andare sul sito della ICOM (unica azienda italiana che produce un serbatoio gpl per uso servizi ) quì troverete tutto quello che cercate 

https://www.icomitalia.it/serba...

 ( è il modello  infondo a destra )

descrizione del prodotto
Serbatoio cilindrico “doppia camera”
assemblato da Lt 30 a Lt 65.

Il serbatoio doppia camera è indicato per

veicoli con servizi di bordo

 operando nella massima sicurezza poiché il serbatoio preleva in fase gassosa.
L’unico serbatoio di questo genere omologato R67/01.

il serbatoio gpl per uso trazione  non ha doppia camera perchè il gpl liquido può arrivare sino al  polmone il quale  lo gassifica per mandarlo nel motore ,mentre per il serbatoio gpl servizi è obbligo in uscita  avere gpl in fase gassosa (la doppia camera garantisce questo), vi immaginate se tizio con accendino va ai fornelli cucina del  camper e arriva gas liquido ?si fa una bella grigliata .


 

Consultare Direttiva 2004-78-CE
Pag. 7→ Allegato VIII→ Capitolo 1→ Part. 1.1.2




ne deduco che una ricaricabile per poterla rifornire  ai distributori stradali  deve avere le stesse certificazioni  poi come recita il nuovo DM 20 APRILE 2018  tutti gli impianti trazione/servizi  gpl predisposti per il rifornimento presso distributori  devono essere obbligatoriamente trascritti sul libretto chiaramente chi non ha la trascrizione non può rifornirsi presso i distributori di gpl ,ma sul DM stesso non  precisa per i trasgressori quali sanzioni ci siano .

ps.. sono 9 anni che ho la macchina con impianto gpl montato regolarmente con revisione e trascrizione sul libretto  ,ma al distributore prima di fare gpl non mi hanno mai richiesto il libretto 
vivi e lascia vivere

Modificato da liveline il 02/03/2019 alle 21:08:39
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31/05/2005 14933
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Inserito il 02/03/2019 alle: 21:09:15
Lettera aperta al sindaco di Topolinia, 
per conoscenza: 
commissario Basettoni, Prefetto pluto, e
popolazione tutta topolinese.

La presente per rendere noto a chi di dovere quanto segue :
Ho riscontrato che buona parte della cittadinanza topolinese ignora la legge e mette in atto comportamenti vietati quali 
-inottemperanza alle ordinanze comunali che, così come stabilito dal regolamento di esecuzione, prevedono per i pedoni di camminare sulle sedi stradali e non sui marciapiedi riservati all’uopo per la condotta delle biciclette 
- utilizzano occhiali da sole quando è estate anziché quando nevica 
- pedalano utilizzando scarpe sportive anziché pinne da sub 
-portano con sè zainetti contenenti libri e cibo genuino anziché hamburger patatine fritte e bibite gassate così come espressamente richiesto dal dottor Salvo Lavita dell’ospedale Fatebenepaperelli
...richiedo alla SV.che scendano in campo Forze dell’ordine per contrastare tali fenomeni sanzionati dalla legge 12345 CC tuttora  in vigore di cui all’art. 112 c.2 sexies e seguenti approvato in data 1/1/1000.
Considera la gravità dei comportamenti sopra esposti suggerisco alla SV che i trasgressori vengano deportati nella vicina paperopoli è costretti a lavori forzati per espiare le proprie colpe. 

Grazie per l’attenzione 
Vostro Devotissimo Micky mouse
Mick KoKorde World President
15
MarcoBo
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01/06/2010 3091
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Inserito il 02/03/2019 alle: 21:29:30
In risposta al messaggio di liveline del 02/03/2019 alle 20:01:19

salve, per centrare le normative di riferimento che regolano un serbatoio gpl per uso servizi basta andare sul sito della ICOM (unica azienda italiana che produce un serbatoio gpl per uso servizi ) quì troverete tutto quello
che cercate   ( è il modello  infondo a destra ) descrizione del prodotto Serbatoio cilindrico “doppia camera” assemblato da Lt 30 a Lt 65. Il serbatoio doppia camera è indicato perveicoli con servizi di bordo operando nella massima sicurezza poiché il serbatoio preleva in fase gassosa. L’unico serbatoio di questo genere omologato R67/01. il serbatoio gpl per uso trazione  non ha doppia camera perchè il gpl liquido può arrivare sino al  polmone il quale  lo gassifica per mandarlo nel motore ,mentre per il serbatoio gpl servizi è obbligo in uscita  avere gpl in fase gassosa (la doppia camera garantisce questo), vi immaginate se tizio con accendino va ai fornelli cucina del  camper e arriva gas liquido ?si fa una bella grigliata .   Consultare Direttiva 2004-78-CE Pag. 7→ Allegato VIII→ Capitolo 1→ Part. 1.1.2 ne deduco che una ricaricabile per poterla rifornire  ai distributori stradali  deve avere le stesse certificazioni  poi come recita il nuovo DM 20 APRILE 2018  tutti gli impianti trazione/servizi  gpl predisposti per il rifornimento presso distributori  devono essere obbligatoriamente trascritti sul libretto chiaramente chi non ha la trascrizione non può rifornirsi presso i distributori di gpl ,ma sul DM stesso non  precisa per i trasgressori quali sanzioni ci siano . ps.. sono 9 anni che ho la macchina con impianto gpl montato regolarmente con revisione e trascrizione sul libretto  ,ma al distributore prima di fare gpl non mi hanno mai richiesto il libretto 
...
a dire la verità uno dei prodotti di cui si parla ha esattamente la stessa omologazione ed è prodotta da una azienda italiana.

marco
15
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Rispondi Abuso
Inserito il 02/03/2019 alle: 21:34:40
In risposta al messaggio di TheDevil del 02/03/2019 alle 17:17:17

   Il 21 febbraio Ecostar ha scritto: ... alcuni camperisti [...] sanno nulla sui serbatoi o bombole amovibili ricaricabili... ... ne' sanno quale sia la specifica normativa di posa... Il 27 febbraio Ecostar ha scritto:
... un installatore abilitato come potrebbe certificare una regolare posa di una bombola ricaricabile senza alcuno specifico riferimento normativo sulle varie modalità possibili di posa? Il 2 marzo Ecostar ha scritto: ... non sono ancora riuscito a capire [...] quale sia la normativa sempre italiana della loro posa e quale sia la normativa che le equipara alle classiche bombole amovibili domestiche...    ==============================    A parte la Direttiva PED, in questa discussione sono state finora approfondite le norme automobilistiche che regolano la presenza di un impianto GPL sui veicoli immatricolati in Italia. Si tratta, come noto, dell'impianto GPL destinato ad alimentare il motore oppure il riscaldatore dell'ambiente interno all'abitacolo (cat.M) od al piano di carico (cat.N). Dalla progettazione delle varie componenti fino alla relativa omologazione, dall'installazione sul veicolo fino al rifornimento presso gli appositi distributori stradali, l'impianto GPL a destinazione automobilistica e' disciplinato nelle seguenti norme: - Regolamento UNECE n. 67 - Regolamento UNECE n.122 - Norma EN 12979 - D.Lgs. 285/1992 art. 78 - DPR 495/1992 art. 236 - DPR 340/2003 per le quali viene omessa la citazione completa del titolo, attesa l'indicazione del link a siti istituzionali di consultazione. Per quanto a mia conoscenza la Norma EN 12979 contiene tutte le prescrizioni da osservare in sede di installazione dell'impianto GPL affinche' il montaggio del serbatoio possa essere considerato: - permanente in conformita' al punto 17.4.1 del Reg.UNECE n. 67; - inamovibile in conformita' al punto 15.3.3bis dell'Allegato al DPR 340/2003. Per l'ennesima volta mi tocca ricordare che l'autocaravan e' un veicolo per uso speciale della categoria M costruito per essere adibito all'alloggio e contenente nel vano abitabile almeno alcune specificate attrezzature (qui omesse perche' ininfluenti allo sviluppo della discussione). Le summenzionate norme automobilistiche si applicano soltanto alla componente veicolo dell'autocaravan, ovvero se il relativo motore va a GPL oppure se l'abitacolo e' corredato di un riscaldatore a GPL. Infatti, nella normativa tecnica riguardante un autocaravan e' tracciata una netta demarcazione tra le norme automobilistiche afferenti al veicolo e le norme domestiche concernenti la parte alloggio. La parte alloggio di un autocaravan e' soggetta ad una serie di norme tecniche estranee alla regolamentazione automobilistica e funzionalmente analoghe a quelle previste per una casa. Tra queste norme tecniche assume rilevanza nella discussione la Norma EN 1949 concernente le specifiche per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto e in altri veicoli. Ad esempio, il riscaldatore a GPL della parte alloggio di un autocaravan e' soggetto alle prescrizioni di quest'ultima norma e non di quella automobilistica sopracitata. Mentre il Reg.UNECE n.122 riguarda solo e soltanto l'impianto di riscaldamento d'ambiente per un veicolo, la Norma EN 1949 regolamenta tutti gli utilizzi dell'impianto GPL nella parte alloggio di un autocaravan (dalla cottura alla refrigerazione, dal riscaldamento dell'alloggio a quello dell'acqua). Non conosce la norma chiunque intenda estendere il Reg.UNECE n.122 ai cosidetti servizi di bordo di un autocaravan. Dal punto di vista normativo, sia il bombolone sia la ricaricabile amovibile stanno sotto la Norma EN 1949 perche' sono contenitori di GPL per impiego domestico su un veicolo abitabile e non per utilizzo automobilistico. La conformita' di un impianto GPL al Reg.UNECE n.122 decade nel momento in cui risultano alimentati servizi diversi da quello per il riscaldamento d'ambiente. Ad esempio, se si collega un piano-cottura ad un serbatoio GPL installato ai sensi del Reg.UNECE n.122, si violano le disposizioni sia dello stesso Regolamento sia della Norma EN 1949. N.B. In questo intervento ho esposto le mie opinioni in relazione al mio attuale livello di conoscenza delle norme citate. Sono ovviamente ben disponibile a motivate correzioni di una mia impropria/insufficiente lettura del quadro normativo regolante la materia qui discussa.     
...
Ti ringrazio per il tempo che hai speso in questa analisi e colgo l'occasione di questa risposta per segnalarti che il link al Regolamento UNECE n.122 non è funzionante.

Certamente avrò frainteso io qualche passaggio, ma a me sembra che tu sia sostanzialmente arrivato alla conclusione che anche il "bombolone" non possa essere considerato in regola per il rifornimento stradale qualora non sia collegato ai servizi di bordo dell'autocaravan e questi includano altri servizi oltre al riscaldamento.

È così?

Grazie. Marco
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11/01/2007 37102
Rispondi Abuso
Inserito il 02/03/2019 alle: 23:21:25
In risposta al messaggio di MarcoBo del 02/03/2019 alle 21:34:40

Ti ringrazio per il tempo che hai speso in questa analisi e colgo l'occasione di questa risposta per segnalarti che il link al Regolamento UNECE n.122 non è funzionante. Certamente avrò frainteso io qualche passaggio,
ma a me sembra che tu sia sostanzialmente arrivato alla conclusione che anche il bombolone non possa essere considerato in regola per il rifornimento stradale qualora non sia collegato ai servizi di bordo dell'autocaravan e questi includano altri servizi oltre al riscaldamento. È così? Grazie. Marco
...
e gli alri link funzionanti specificano ancora meno di quello non funzionante , Panzer con la sua divertente  paperopoli l'ha azzeccata , almeno si ride per qualche motivo smiley

mario
Mario
15
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
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Inserito il 03/03/2019 alle: 07:44:13
In risposta al messaggio di TheDevil del 02/03/2019 alle 17:17:17

   Il 21 febbraio Ecostar ha scritto: ... alcuni camperisti [...] sanno nulla sui serbatoi o bombole amovibili ricaricabili... ... ne' sanno quale sia la specifica normativa di posa... Il 27 febbraio Ecostar ha scritto:
... un installatore abilitato come potrebbe certificare una regolare posa di una bombola ricaricabile senza alcuno specifico riferimento normativo sulle varie modalità possibili di posa? Il 2 marzo Ecostar ha scritto: ... non sono ancora riuscito a capire [...] quale sia la normativa sempre italiana della loro posa e quale sia la normativa che le equipara alle classiche bombole amovibili domestiche...    ==============================    A parte la Direttiva PED, in questa discussione sono state finora approfondite le norme automobilistiche che regolano la presenza di un impianto GPL sui veicoli immatricolati in Italia. Si tratta, come noto, dell'impianto GPL destinato ad alimentare il motore oppure il riscaldatore dell'ambiente interno all'abitacolo (cat.M) od al piano di carico (cat.N). Dalla progettazione delle varie componenti fino alla relativa omologazione, dall'installazione sul veicolo fino al rifornimento presso gli appositi distributori stradali, l'impianto GPL a destinazione automobilistica e' disciplinato nelle seguenti norme: - Regolamento UNECE n. 67 - Regolamento UNECE n.122 - Norma EN 12979 - D.Lgs. 285/1992 art. 78 - DPR 495/1992 art. 236 - DPR 340/2003 per le quali viene omessa la citazione completa del titolo, attesa l'indicazione del link a siti istituzionali di consultazione. Per quanto a mia conoscenza la Norma EN 12979 contiene tutte le prescrizioni da osservare in sede di installazione dell'impianto GPL affinche' il montaggio del serbatoio possa essere considerato: - permanente in conformita' al punto 17.4.1 del Reg.UNECE n. 67; - inamovibile in conformita' al punto 15.3.3bis dell'Allegato al DPR 340/2003. Per l'ennesima volta mi tocca ricordare che l'autocaravan e' un veicolo per uso speciale della categoria M costruito per essere adibito all'alloggio e contenente nel vano abitabile almeno alcune specificate attrezzature (qui omesse perche' ininfluenti allo sviluppo della discussione). Le summenzionate norme automobilistiche si applicano soltanto alla componente veicolo dell'autocaravan, ovvero se il relativo motore va a GPL oppure se l'abitacolo e' corredato di un riscaldatore a GPL. Infatti, nella normativa tecnica riguardante un autocaravan e' tracciata una netta demarcazione tra le norme automobilistiche afferenti al veicolo e le norme domestiche concernenti la parte alloggio. La parte alloggio di un autocaravan e' soggetta ad una serie di norme tecniche estranee alla regolamentazione automobilistica e funzionalmente analoghe a quelle previste per una casa. Tra queste norme tecniche assume rilevanza nella discussione la Norma EN 1949 concernente le specifiche per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto e in altri veicoli. Ad esempio, il riscaldatore a GPL della parte alloggio di un autocaravan e' soggetto alle prescrizioni di quest'ultima norma e non di quella automobilistica sopracitata. Mentre il Reg.UNECE n.122 riguarda solo e soltanto l'impianto di riscaldamento d'ambiente per un veicolo, la Norma EN 1949 regolamenta tutti gli utilizzi dell'impianto GPL nella parte alloggio di un autocaravan (dalla cottura alla refrigerazione, dal riscaldamento dell'alloggio a quello dell'acqua). Non conosce la norma chiunque intenda estendere il Reg.UNECE n.122 ai cosidetti servizi di bordo di un autocaravan. Dal punto di vista normativo, sia il bombolone sia la ricaricabile amovibile stanno sotto la Norma EN 1949 perche' sono contenitori di GPL per impiego domestico su un veicolo abitabile e non per utilizzo automobilistico. La conformita' di un impianto GPL al Reg.UNECE n.122 decade nel momento in cui risultano alimentati servizi diversi da quello per il riscaldamento d'ambiente. Ad esempio, se si collega un piano-cottura ad un serbatoio GPL installato ai sensi del Reg.UNECE n.122, si violano le disposizioni sia dello stesso Regolamento sia della Norma EN 1949. N.B. In questo intervento ho esposto le mie opinioni in relazione al mio attuale livello di conoscenza delle norme citate. Sono ovviamente ben disponibile a motivate correzioni di una mia impropria/insufficiente lettura del quadro normativo regolante la materia qui discussa.     
...
> La conformita' di un impianto GPL al Reg.UNECE n.122 decade nel momento in cui risultano alimentati servizi diversi da quello
> per il riscaldamento d'ambiente. 

probabilmente a causa del tempo insufficiente che ho dedicato alla lettura o a causa di una mia disattenzione non riesco a giustificarmi l'affermazione che ho quotato. Mi puoi indicare il passaggio, se ti è possibile, in cui il Regolamento UNECE 122 prescrive che l'impianto in fase gassosa del GPL per essere conforme debba essere ad uso completamente esclusivo del riscaldamento?

Grazie. Marco
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himmer80
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24/01/2015 2876
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Inserito il 03/03/2019 alle: 09:55:11
In risposta al messaggio di liveline del 02/03/2019 alle 20:01:19

salve, per centrare le normative di riferimento che regolano un serbatoio gpl per uso servizi basta andare sul sito della ICOM (unica azienda italiana che produce un serbatoio gpl per uso servizi ) quì troverete tutto quello
che cercate   ( è il modello  infondo a destra ) descrizione del prodotto Serbatoio cilindrico “doppia camera” assemblato da Lt 30 a Lt 65. Il serbatoio doppia camera è indicato perveicoli con servizi di bordo operando nella massima sicurezza poiché il serbatoio preleva in fase gassosa. L’unico serbatoio di questo genere omologato R67/01. il serbatoio gpl per uso trazione  non ha doppia camera perchè il gpl liquido può arrivare sino al  polmone il quale  lo gassifica per mandarlo nel motore ,mentre per il serbatoio gpl servizi è obbligo in uscita  avere gpl in fase gassosa (la doppia camera garantisce questo), vi immaginate se tizio con accendino va ai fornelli cucina del  camper e arriva gas liquido ?si fa una bella grigliata .   Consultare Direttiva 2004-78-CE Pag. 7→ Allegato VIII→ Capitolo 1→ Part. 1.1.2 ne deduco che una ricaricabile per poterla rifornire  ai distributori stradali  deve avere le stesse certificazioni  poi come recita il nuovo DM 20 APRILE 2018  tutti gli impianti trazione/servizi  gpl predisposti per il rifornimento presso distributori  devono essere obbligatoriamente trascritti sul libretto chiaramente chi non ha la trascrizione non può rifornirsi presso i distributori di gpl ,ma sul DM stesso non  precisa per i trasgressori quali sanzioni ci siano . ps.. sono 9 anni che ho la macchina con impianto gpl montato regolarmente con revisione e trascrizione sul libretto  ,ma al distributore prima di fare gpl non mi hanno mai richiesto il libretto 
...
ma è quello che ho sempre sostenuto , la bibbia  e la certificazione 67R-01 che la gaslow ha sia per il recipiente che la multivalvola sulla testa con omologazione della MTC di pescara , il fatto della doppia camera su serbatoio orizzontale segue il mio ragionamento espresso più volte dove  su un serbatoio che sviluppa in verticale come la gaslow non serve e lo conferma la stessa certificazione della MTC di pescare dove l'ingegnere certifica la gaslow 67R-01 perchè in un serbatoio verticale riempito all'80%  garantirà sempre in uscita gas in forma gassosa e non liquida come invece succede in un serbatoio orizzontale ed è per questo che sullo stesso è obbligatoria la doppia camera per uso servizi...
aggiungo che con un qualsiasi  serbatoio gpl orizzontale con doppia camera installato sul camper il rubinetto in uscita deve rimanere obbligatoriamente chiuso durante la marcia non potendo utilizzare  i  servizi come stufa ecc.  ,cosa  invece permessa con una gaslow verticale grazie all'installazione di un duocontrol truma con collegamenti ad altra pressione e valvole di sicurezza poste sui terminali il tutto certificato dalla stessa truma per poter utilizzare la stufa a gpl in marcia.

quì  uno schema di montaggio  del costruttore  per l'installazione di un serbatoio gpl a doppia camera ,guardate in fondo sulla sx che prescrive il costruttore  ,divieto di utilizzo in marcia.

1rpus3(1).jpg



c'e' poco da aggiungere , come ho sempre sostenuto CARTA CANTA  tutto il resto sono chiacchere e distintivo !


non serve aggiungere altroyes

 
carpe diem ......


Luca

Modificato da himmer80 il 03/03/2019 alle 12:52:57
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Giovanni
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28/08/2003 13168
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Inserito il 03/03/2019 alle: 10:54:58
Hai scritto:
... la bibbia  e la certificazione 67R-01 che la gaslow ha sia per il recipiente che la multivalvola sulla testa con omologazione della MTC di pescara , il fatto della doppia camera su serbatoio orizzontale segue il mio ragionamento ...
... come ho sempre sostenuto CARTA CANTA  tutto il resto sono chiacchere e distintivo !


In parole povere, secondo te, questa bombola può essere oggetto di trascrizione sul libretto sic et simpliciter, ovvero senza dichiarazione dell'allestitore o relazione tecnica di Perito Meccanico e senza dichiarazione di installazione secondo le norme.

Il problema principe, per le mie misere conoscenze, è che l'addetto al rifornimento di GPL per i camper dovrebbe accertarsi della annotazione sul libretto. Questo il punto fondamentale. Ora, per avere questa trascrizione occorrono due documenti: la dichiarazione dell'Allestitore o, in sua mancanza, una relazione tecnica da parte di un Perito Meccanico, e la dichiarazione di installazione secondo le norme previste rilasciata dalla ditta installatrice. La ditta installatrice come si comporta di fronte a queste bombole? Che sia stata riconosciuta dalla Motorizzazione di Pescara potrebbe non essere sufficiente.

Giovanni
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himmer80
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24/01/2015 2876
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Inserito il 03/03/2019 alle: 11:07:25
In risposta al messaggio di Giovanni del 03/03/2019 alle 10:54:58

Hai scritto: ... la bibbia  e la certificazione 67R-01 che la gaslow ha sia per il recipiente che la multivalvola sulla testa con omologazione della MTC di pescara , il fatto della doppia camera su serbatoio orizzontale
segue il mio ragionamento ... ... come ho sempre sostenuto CARTA CANTA  tutto il resto sono chiacchere e distintivo ! In parole povere, secondo te, questa bombola può essere oggetto di trascrizione sul libretto sic et simpliciter, ovvero senza dichiarazione dell'allestitore o relazione tecnica di Perito Meccanico e senza dichiarazione di installazione secondo le norme. Il problema principe, per le mie misere conoscenze, è che l'addetto al rifornimento di GPL per i camper dovrebbe accertarsi della annotazione sul libretto. Questo il punto fondamentale. Ora, per avere questa trascrizione occorrono due documenti: la dichiarazione dell'Allestitore o, in sua mancanza, una relazione tecnica da parte di un Perito Meccanico, e la dichiarazione di installazione secondo le norme previste rilasciata dalla ditta installatrice. La ditta installatrice come si comporta di fronte a queste bombole? Che sia stata riconosciuta dalla Motorizzazione di Pescara potrebbe non essere sufficiente. Giovanni
...
si continua  a non capire...(ho forse non c'e' più sordo di chi non vuole sentire ) laugh, forse non si ha  visionato  nello specifico  le certificazioni che ho postato sulla gaslow  in tutto 5 pagine di cui 3 sulla omologazione della MTC di pescare che ne certifica la 67 R 01  poi altre due pagine dove il  costruttore dichiara la conformità  firmato da un  tecnico ingegnere dell'azienda  ,quindi portando tutta questa documentazione a un qualsiasi impiantista  auto  gpl che  sappia  fare il proprio lavoro e mostrandogli il nuovo DM DEL 20 APRILE 2018 che richiede la trascrizione sul libretto ,lo stesso una volta acquisto il tutto  provvederà  alla messa in posa della gaslow  seguita da sua relazione necessaria di installazione con successiva revisione in MTC e trascrizione sul libretto della gaslow come un qualsiasi serbatoio gpl 67 R 01 
una volta trascritta la gasllow o qualsiasi altro serbatoio gpl  sul libretto, al distributore se fa storie si mostra la trascrizione sul libretto della MTC  dell'impaento gpl e se ancora non vuole rifornire si chiama il 117 e si denuncia il distributore per non aver eseguito il rifornimento !
a sto giro il distributore non ha più scuse per opporsi al rifornimento 


per me non rimane altro da aggiungere , poi se si vuole continuare a postare normative ,liberi di farlo  ,ma come ho ribadito CARTA CANTA  e ne ho ampiamente spiegato passo per passo la mia conclusione.



 
carpe diem ......


Luca

Modificato da himmer80 il 03/03/2019 alle 12:36:26
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Giovanni
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28/08/2003 13168
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Inserito il 03/03/2019 alle: 11:33:35
In risposta al messaggio di himmer80 del 03/03/2019 alle 11:07:25

si continua  a non capire...(ho forse non c'e' più sordo di chi non vuole sentire ) , forse non si ha  visionato  nello specifico  le certificazioni che ho postato sulla gaslow  in tutto 5 pagine di cui 3 sulla omologazione
della MTC di pescare che ne certifica la 67 R 01  poi altre due pagine dove il  costruttore dichiara la conformità  firmato da un  tecnico ingegnere dell'azienda  ,quindi portando tutta questa documentazione a un qualsiasi impiantista  auto  gpl che  sappia  fare il proprio lavoro e mostrandogli il nuovo DM DEL 20 APRILE 2018 che richiede la trascrizione sul libretto ,lo stesso una volta acquisto il tutto  provvederà  alla messa in posa della gaslow  seguita da sua relazione necessaria di installazione con successiva revisione in MTC e trascrizione sul libretto della gaslow come un qualsiasi serbatoio gpl 67 R 01  una volta trascritta la gasllow o qualsiasi altro serbatoio gpl  sul libretto, al distributore se fa storie si mostra la trascrizione sul libretto della MTC  dell'impaento gpl e se ancora non vuole rifornire si chiama il 117 e si denuncia il distributore per non aver eseguito il rifornimento ! a sto giro il distributore non ha più scuse per opporsi al rifornimento  per me non rimane altro da aggiungere , poi se si vuole continuare a postare normative ,liberi di farlo  ,ma come ho ribadito CARTA CANTA  e ne ho ampiamente spiegato passo per passo la mia conclusione.  
...
Hai scritto:
si continua  a non capire...(ho forse non c'e' più sordo di chi non vuole sentire )

Da parte mia senza alcuna intenzione polemica ma solo per approfondire sulle possibilità di risolvere questo problema della trascrizione sul libretto di questa possibilità di rifornirsi di Gpl al normale distributore stradale. E' vero che non ci sento più come una volta ma, anche, sono meno superficiale di una volta. Tu asserisci, se non ho inteso male, che quella bombola un normalissimo impiantista di bomboloni per Gpl dovrebbe accettarla come valida e regolare, per i servizi per camper, perché l'ha scritto la MTC di Pescara. Ma è una tua sensazione, supposizione, idea, oppure hai accertato che un normalissimo impiantista di bomboloni per Gpl, la accetta per i servizi per camper? Tutto qui, carta canta e villan dorme: l'impiantista ti ha materialmente detto va bene, oppure lo pensi tu? Le alternative sono molto diverse.

Giovanni
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himmer80
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24/01/2015 2876
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Inserito il 03/03/2019 alle: 11:59:35
In risposta al messaggio di Giovanni del 03/03/2019 alle 11:33:35

Hai scritto: si continua  a non capire...(ho forse non c'e' più sordo di chi non vuole sentire ) Da parte mia senza alcuna intenzione polemica ma solo per approfondire sulle possibilità di risolvere questo problema della
trascrizione sul libretto di questa possibilità di rifornirsi di Gpl al normale distributore stradale. E' vero che non ci sento più come una volta ma, anche, sono meno superficiale di una volta. Tu asserisci, se non ho inteso male, che quella bombola un normalissimo impiantista di bomboloni per Gpl dovrebbe accettarla come valida e regolare, per i servizi per camper, perché l'ha scritto la MTC di Pescara. Ma è una tua sensazione, supposizione, idea, oppure hai accertato che un normalissimo impiantista di bomboloni per Gpl, la accetta per i servizi per camper? Tutto qui, carta canta e villan dorme: l'impiantista ti ha materialmente detto va bene, oppure lo pensi tu? Le alternative sono molto diverse. Giovanni
...
la carta dice si ,non vedo altre possibili interpretazioni ma per togliersi ogni possibile dubbio e fare la prova del nove per vedere se tornano i conti basterebbe recarsi da un impiantista gpl mostrargli tutta la documentazione di questa gaslow  spiegandogli che è uscita una nuova direttiva dove è necessaria la trascrizione sul libretto  anche  degli impianti gpl  per uso servizi  ...
se trovo un ritaglio di tempo lo farò giusto per avere proprio la certezza assoluta e vi posto quì l'esito..
carpe diem ......


Luca

Modificato da himmer80 il 03/03/2019 alle 12:03:02
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ecostar
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11/01/2007 37102
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Inserito il 03/03/2019 alle: 12:10:41
bravo Giovanni , hai messo il dito in una piaga delle bombole amovibili ricaricabili , come avevo spefcificato precedentemente non essendoci alcuna normativa specifica di posa per tale tipologia di bombole nessun installatore abilitato sarà in grado di rilasciare alcuna regolare certificazione cartacea ministeriale tra l'altro non esistente , quindi tutto quello che proviene dalla MTC di Pescara inerenti alle bombole gaslow anche se fondamentale non è sufficiente per una eventuale trascrizione a libretto , mi sto riferendo alle gaslow e stessa tipologia di bombole di altri brand , ovviamente per i serbatoi inamovibili (bomboloni) è tutt'altra faccenda 

mario
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TheDevil
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23/11/2006 4690
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Inserito il 03/03/2019 alle: 12:22:22
In risposta al messaggio di ppjazz del 02/03/2019 alle 17:52:16

Ti chiedo un'informazione. Ho visto, grazie alla tua segnalazione, tra le norme UNI questa:  UNI EN 13110:2017 Attrezzature e accessori per GPL - Bombole saldate di alluminio, ricaricabili e trasportabili, per gas di petrolio
liquefatti (GPL) - Progettazione e costruzione. Siccome per leggerla occorre acquistarla a una cifra non indifferente, ti chiedo se ne sei a conoscenza e se possa trattare quelle bombole di cui stiamo da giorni discutendo. Dal titolo quando cita ricaricabili, immagino che non si riferisca alla possibilità di riempimento presso le stazioni di servizio, ma presso un'azienda specifica. Comunque è già particolarmente interessante che anche in Italia siano state prese in considerazione.
...
  
Sul sito inglese e' presente un'anteprima di 9 pagine che, a parte l'indice, fornisce ben poche informazioni ma senza alcun accenno al settore "automotive".

D'altra parte e' una Norma destinata ad eventuali produttori di questa tipologia di bombole.

Se dovessero apparire sul mercato, la scheda tecnica farebbe ovvio riferimento alla citata Norma EN 13110.
  
 
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himmer80
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24/01/2015 2876
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Inserito il 03/03/2019 alle: 12:23:27
In risposta al messaggio di ecostar del 03/03/2019 alle 12:10:41

bravo Giovanni , hai messo il dito in una piaga delle bombole amovibili ricaricabili , come avevo spefcificato precedentemente non essendoci alcuna normativa specifica di posa per tale tipologia di bombole nessun installatore
abilitato sarà in grado di rilasciare alcuna regolare certificazione cartacea ministeriale tra l'altro non esistente , quindi tutto quello che proviene dalla MTC di Pescara inerenti alle bombole gaslow anche se fondamentale non è sufficiente per una eventuale trascrizione a libretto , mi sto riferendo alle gaslow e stessa tipologia di bombole di altri brand , ovviamente per i serbatoi inamovibili (bomboloni) è tutt'altra faccenda  mario
...
Mario tu essendo del mestiere dovresti aver appreso meglio di chiunque altro il mio ragionamento ,
un prodotto omologato dalla MTC per il suo utilizzo  67R -01 come può poi non dare il nulla osta la stessa MTC alla trascrizione sul libretto del veicolo ,sarebbe come se  la stessa MTC  si dia una martellata sui piedi da sola ...

 
carpe diem ......


Luca

Modificato da himmer80 il 03/03/2019 alle 12:27:38
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ecostar
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11/01/2007 37102
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Inserito il 03/03/2019 alle: 12:47:11
Luca il problrma (se di problema si tratta) come ben saprai non è sull'utilizzo di quella tipologia di bombole ma solo e unicamente sul loro rifornimento che ancora non è chiaro ne normato , tuttavia ti auguro di trovare qualche installatore che ne prenda tutte le responsabilità di qualsiasi tipologia posa non normata , a mio modesto parere quella tipologia di bombole per svariate ragioni saranno esonerate dalla trascrizione a libretto ma detto dal sottoscritto è detto da nessuno  , comunque l'importante è che qualcosa si sia mosso e per sanare la situazione bisogna dare tempo al temo  

mario
Mario
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himmer80
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24/01/2015 2876
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Inserito il 03/03/2019 alle: 13:02:04
In risposta al messaggio di ecostar del 03/03/2019 alle 12:47:11

Luca il problrma (se di problema si tratta) come ben saprai non è sull'utilizzo di quella tipologia di bombole ma solo e unicamente sul loro rifornimento che ancora non è chiaro ne normato , tuttavia ti auguro di trovare
qualche installatore che ne prenda tutte le responsabilità di qualsiasi tipologia posa non normata , a mio modesto parere quella tipologia di bombole per svariate ragioni saranno esonerate dalla trascrizione a libretto ma detto dal sottoscritto è detto da nessuno  , comunque l'importante è che qualcosa si sia mosso e per sanare la situazione bisogna dare tempo al temo   mario
...
per me con la gaslow si aprirà un mondo nuovo sulle ricaricabili , tutti i vecchi modelli di ricaricabili amovibili  erano delle semplici bombole con solo il blocco al riempimento dell 80%  ,con gli anni i costruttori hanno rifinito un prodotto seguendo le linee guida che deve avere un serbatoio gpl con omologazione  67R-01,  diciamo che  hanno aggiustato il tiro  wink
carpe diem ......


Luca

Modificato da himmer80 il 03/03/2019 alle 13:03:28
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23/11/2006 4690
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Inserito il 03/03/2019 alle: 13:03:03
   
Ieri Liveline ha scritto:
Consultare Direttiva 2004-78-CE...
  
==============================

Citi una Direttiva abrogata da oltre quattro anni.
  
 

Modificato da TheDevil il 03/03/2019 alle 16:06:06
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