In risposta al messaggio di TheDevil del 20/02/2019 alle 15:15:15ok ma permettimi di dirti che ora ne so meno di prima comunque ammiro e apprezzo la tua costanza e voglia di chiarire una situazione oscura o almeno lo è in italia , purtroppo io non possedendo quella tipologia di bombole non posso esserti utile però interpellare direttamente l'azienda costruttrice oppure una loro rappresentanza italiana non credo sia impossibile , come dissi io oramai sono fuori dal coro camperistico ma se mi gira nel verso giusto potrei interpellarli via mail , purtroppo via telefono causa mie serie problematiche con l'udito non mi sarà possibile , comunque i camperisti utenti di COL che uttilizzano quella bombole abbondano e sicuramente qualcuno posterà quel che chiedi
Il giorno 11 scorso Ecostar ha scritto: ... sulle ricaricabili regolarmente certificate e omologate state annegando in un bicchiere di acqua... ... per le ricaricabili tipo alugas e analoghe [...] fa fede la loro omologazione\certificazioneeuropea... Ieri Ecostar ha scritto: ... eppure le alugas hanno una loro certificazione/omologazione ben specifica... Oggi Immortale1 ha scritto: ... il costruttore di alugas tedesco le ha normate e ben inquadrate per il suo utilizzo in Germania... ============================== Nella costruzione di queste attrezzature a pressione trasportabili e' il produttore che si attiene ad una normativa tecnica ben specifica. Certamente non e' il contrario, ossia non e' la norma che va appresso ad un prodotto per regolarizzarne la presenza sul mercato! Cio' premesso, mi permetto chiedervi di voler trascrivere in un vostro prossimo intervento il contenuto di tutte le stampigliature e/o targhette che trovate sul recipiente a pressione (e soltanto su quello, perche' non mi servono le omologazioni dei rubinetti e delle altre parti accessorie). A pag. 2 della discussione Himmer80 ha presentato la documentazione cartacea di un prodotto del genere, ma la relativa consultazione e' piuttosto difficoltosa. In alternativa alla trascrizione potrebbero essere utili le foto delle anzidette stampigliature/targhette. Cosi' almeno sappiamo, senza ombra di dubbio, cosa il produttore ha inteso costruire e per quale finalita' di installazione/utilizzo, perche' andiamo ad individuare la norma comunitaria cui si e' attenuto nella costruzione per poi ottenerne la successiva certificazione di conformita'.
In risposta al messaggio di ecostar del 20/02/2019 alle 15:01:15nei centri di imbottigliamento non credo ci siano problemi a rifornire queste ricaricabili ,basti dire che in italia c'e' una ditta a brescia ( ho gli estremi di questa ditta perchè se ne era discusso altre volte quì sul forum di persone che le hanno collaudate li ) che alla scadenza decennale collauda queste ricaricabili per renderle nuovamente utilizzabili per altri 10 anni ,forse si potrebbe contattare questa società visto che loro le collaudano con le normative italiane potrebbero conoscere a quali normative fanno riferimento per poterle utilizzare
giusto quel che dici , qualsiasi ingegnere incaricato in motorizzazione senza alcun riferimento normativo è bloccato e di testa propria non possono inventarsi nulla , a questo punto mi sono sempre chiesto e vi chiedo qualesia la specifica normativa che ne vieti il loro libero rifornimento e visto che al momento per quella tipologia di bombole/serbatoi non c'è nulla in merito per il sottoscritto entra in gioco la UE , diversamente sul territorio italiano sarebbero abusive e ne sarebbe vietata la libera vendita , preciso che il problema vero non è sul loro utilizzo ma sulla loro ricarica e loro posa , tra l'altro un regolare centro di imbottigliamento italiano per svariate ragioni potrebbe benissimo rifiutarne la ricarica e ne avrebbero tutte le ragioni , ora un camperista che ha acquistato quella tipologia di bombola sul territorio italiano (vedi Amazon italia e altri canali italiani ) e non può caricarle cosa dovrebbe fare e dove appoggiarsi ? , qualcuno dirà di attaccarsi al tram ma sarebbe un modo decisamente anomalo di affrontare la situazione chiaramente questa è tutta farina del mio sacco e nulla a che vedere con normative in merito tra l'altro per noi inesistenti , anzi inesistenti per voi perchè io oramai sono fuori da coro ma pur essendone fuori seguo la situazione con interesse mario
In risposta al messaggio di immortale1 del 20/02/2019 alle 16:43:21se ti riferisci alla Cima Group di brescia temo che stai facendo un buco in acqua nel senso che non trattano ne revisionano quella tipologia di bombole , per quanto riguarda i centri di imbottigliamento italiani temo abbiano mille ragioni per rifiutarle , eppoi se bisogna installarle fisse ben saprai che in quei centri con un mezzo privato non autorizzato non si entra
nei centri di imbottigliamento non credo ci siano problemi a rifornire queste ricaricabili ,basti dire che in italia c'e' una ditta a brescia ( ho gli estremi di questa ditta perchè se ne era discusso altre volte quìsul forum di persone che le hanno collaudate li ) che alla scadenza decennale collauda queste ricaricabili per renderle nuovamente utilizzabili per altri 10 anni ,forse si potrebbe contattare questa società visto che loro le collaudano con le normative italiane potrebbero conoscere a quali normative fanno riferimento per poterle utilizzare
In risposta al messaggio di Giovanni del 20/02/2019 alle 18:20:56in mattinata ho chiamato diverse motorizzazioni civili e nessuna mi ha saputo dare informazioni a riguardo di quel DM 20 aprile 2018 per la regolamentazione dei serbatoio gpl ad uso servizi sui camper , in pratica loro sono ancora aggiornati che sul libretto possono solo annotare impianti gpl ad uso trazione , se non sanno ancora che pesci prendere gli uffici preposti figuriamoci ai distributori stradali quando arriverà quella comunicazione .Daltronde siamo in italia la repubblica delle banane
Ho l'impressione, ma forse sto sbagliando, che si sia perso di vista il DM 20 aprile 2018 che prevede, tra l'altro, che per effettuare il rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale di gasdi petrolio liquefatto per autotrazione, deve verificare l'ammissibilità del rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL sulla base delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo. Il corsivo è copiato dalla Circolare emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 3 agosto 2018, prot. n. 19042; il sottolineato è opera mia per evidenziare che, alla base di tutte le ipotesi, per fare rifornimento di gpl, l'addetto del distributore deve leggerlo sulla Carta di Circolazione, sia rifornimento per riempire un serbatoio Gpl, una aligas, una bottiglia di vetro od un sacchetto di plastica: se non è scritto sulla Carta di Circolazione non può fare nulla! Io credo che, al momento, ogni altra supposizione sia inefficace. Giovanni
In risposta al messaggio di immortale1 del 20/02/2019 alle 19:21:13
in mattinata ho chiamato diverse motorizzazioni civili e nessuna mi ha saputo dare informazioni a riguardo di quel DM 20 aprile 2018 per la regolamentazione dei serbatoio gpl ad uso servizi sui camper , in pratica lorosono ancora aggiornati che sul libretto possono solo annotare impianti gpl ad uso trazione , se non sanno ancora che pesci prendere gli uffici preposti figuriamoci ai distributori stradali quando arriverà quella comunicazione .Daltronde siamo in italia la repubblica delle banane
In risposta al messaggio di TheDevil del 20/02/2019 alle 18:18:18mi spiace ma non ci siamo , da come ti stai esponendo con tutto il rispetto verso la tua persona nutro forti dubbi e non condivido nulla del tuo ultimo intervento , tra l'altro a che servirebbe prendere una bombola tipo Alugas per leggerne i riferimenti ? , tu stesso dovresti conoscerli e discuterli , se non li conosci a cosa serve tutto sto can can
Ecostar ha scritto: ... ammiro e apprezzo la tua costanza e voglia di chiarire una situazione oscura... ============================== Ti ringrazio e ti confermo che, per quanto mi riguarda, ritengo di avereben chiaro da tempo tutto il quadro normativo (comunitario e nazionale) che règola il trasporto del GPL. Tranne le piu' recenti omologate 67R (forse), le bòmbole qui discusse non sono niente altro che recipienti mobili, per i quali e' disposto il divieto assoluto di rifornimento presso gli impianti di distribuzione stradale di GPL. Ma mi adeguo alle vostre ripetute istanze riguardo ad una asserita diversificazione tra queste bombole ricaricabili amovibili e le comuni bombole normali, come se queste ultime non fossero anche'esse ricaricabili ed amovibili. Allora, ne prendiamo una, ne leggiamo i riferimenti di omologazione ed accertiamo tutti assieme la normativa comunitaria cui si e' attenuto il produttore per costruirla. Dalla normativa comunitaria risaliamo alla norma nazionale ed il percorso di chiarimento e' concluso! Congiuntamente. p.s. In questa sede non e' affatto il caso di dissertare sulle (eventuali) differenze costruttive, che sono tutte ovviamente riassunte nel riferimento di omologazione.
In risposta al messaggio di TheDevil del 20/02/2019 alle 18:18:18come avevo già sottolineato nell'ultimo messaggio precedente le uniche ricaricabili che rispettano le nostre normative in italia sono le ricaricabili con multivalvola sulla testa le quali hanno le seguenti certificazioni
Ecostar ha scritto: ... ammiro e apprezzo la tua costanza e voglia di chiarire una situazione oscura... ============================== Ti ringrazio e ti confermo che, per quanto mi riguarda, ritengo di avereben chiaro da tempo tutto il quadro normativo (comunitario e nazionale) che règola il trasporto del GPL. Tranne le piu' recenti omologate 67R (forse), le bòmbole qui discusse non sono niente altro che recipienti mobili, per i quali e' disposto il divieto assoluto di rifornimento presso gli impianti di distribuzione stradale di GPL. Ma mi adeguo alle vostre ripetute istanze riguardo ad una asserita diversificazione tra queste bombole ricaricabili amovibili e le comuni bombole normali, come se queste ultime non fossero anche'esse ricaricabili ed amovibili. Allora, ne prendiamo una, ne leggiamo i riferimenti di omologazione ed accertiamo tutti assieme la normativa comunitaria cui si e' attenuto il produttore per costruirla. Dalla normativa comunitaria risaliamo alla norma nazionale ed il percorso di chiarimento e' concluso! Congiuntamente. p.s. In questa sede non e' affatto il caso di dissertare sulle (eventuali) differenze costruttive, che sono tutte ovviamente riassunte nel riferimento di omologazione.
In risposta al messaggio di TheDevil del 20/02/2019 alle 18:18:18
Ecostar ha scritto: ... ammiro e apprezzo la tua costanza e voglia di chiarire una situazione oscura... ============================== Ti ringrazio e ti confermo che, per quanto mi riguarda, ritengo di avereben chiaro da tempo tutto il quadro normativo (comunitario e nazionale) che règola il trasporto del GPL. Tranne le piu' recenti omologate 67R (forse), le bòmbole qui discusse non sono niente altro che recipienti mobili, per i quali e' disposto il divieto assoluto di rifornimento presso gli impianti di distribuzione stradale di GPL. Ma mi adeguo alle vostre ripetute istanze riguardo ad una asserita diversificazione tra queste bombole ricaricabili amovibili e le comuni bombole normali, come se queste ultime non fossero anche'esse ricaricabili ed amovibili. Allora, ne prendiamo una, ne leggiamo i riferimenti di omologazione ed accertiamo tutti assieme la normativa comunitaria cui si e' attenuto il produttore per costruirla. Dalla normativa comunitaria risaliamo alla norma nazionale ed il percorso di chiarimento e' concluso! Congiuntamente. p.s. In questa sede non e' affatto il caso di dissertare sulle (eventuali) differenze costruttive, che sono tutte ovviamente riassunte nel riferimento di omologazione.
In risposta al messaggio di Giovanni del 20/02/2019 alle 18:20:56
Ho l'impressione, ma forse sto sbagliando, che si sia perso di vista il DM 20 aprile 2018 che prevede, tra l'altro, che per effettuare il rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale di gasdi petrolio liquefatto per autotrazione, deve verificare l'ammissibilità del rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL sulla base delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo. Il corsivo è copiato dalla Circolare emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 3 agosto 2018, prot. n. 19042; il sottolineato è opera mia per evidenziare che, alla base di tutte le ipotesi, per fare rifornimento di gpl, l'addetto del distributore deve leggerlo sulla Carta di Circolazione, sia rifornimento per riempire un serbatoio Gpl, una aligas, una bottiglia di vetro od un sacchetto di plastica: se non è scritto sulla Carta di Circolazione non può fare nulla! Io credo che, al momento, ogni altra supposizione sia inefficace. Giovanni
In risposta al messaggio di immortale1 del 20/02/2019 alle 19:21:13
in mattinata ho chiamato diverse motorizzazioni civili e nessuna mi ha saputo dare informazioni a riguardo di quel DM 20 aprile 2018 per la regolamentazione dei serbatoio gpl ad uso servizi sui camper , in pratica lorosono ancora aggiornati che sul libretto possono solo annotare impianti gpl ad uso trazione , se non sanno ancora che pesci prendere gli uffici preposti figuriamoci ai distributori stradali quando arriverà quella comunicazione .Daltronde siamo in italia la repubblica delle banane
Circolare MIT prot.19042 del 3 agosto 2018.
In risposta al messaggio di orlegno del 21/02/2019 alle 13:12:11
Questi sono i certificati che mi hanno rilasciato l'anno scorso all'atto dell'acquisto delle bombole Alugas. Spero siano utili. Mandi Paolo
In risposta al messaggio di orlegno del 21/02/2019 alle 13:12:11ciao , mi sai dire quale delle due valvole ha la tua ricaricabile in testa ,la 1 o la 2?
Questi sono i certificati che mi hanno rilasciato l'anno scorso all'atto dell'acquisto delle bombole Alugas. Spero siano utili. Mandi Paolo
In risposta al messaggio di himmer80 del 21/02/2019 alle 17:19:47Numero 2 quella sotto
ciao , mi sai dire quale delle due valvole ha la tua ricaricabile in testa ,la 1 o la 2? 12
In risposta al messaggio di TheDevil del 21/02/2019 alle 16:16:16Mi spiace, ma trasformando da PDF a JPEG l'immagine si è sfuocata.
Ti ringrazio anche per l'impegno a copiare 5 pagine e caricarle nel forum. Ma, purtroppo, l'informazione piu' significativa non risulta leggibile. Mi permetto quindi chiederti di voler fare sèguito con la trascrizione del numero di Direttiva riportato nella parte alta della Dichiarazione di Conformita'. Ancora grazie.
Qui
puoi consultare, con tuo comodo, il Regolamento UNECE n.67.