Preciso che per comodità personale l'ho copiato e incollato da un mio post, quindi alcune risposte attorno il GPL vengono da se.
Devo dire che i vari interventi vanno troppo veloci e non lasciano il tempo per leggere
accise,finanza,che non ci sono leggi, nessuna norma, sicurezza, va collaudato dopo 10 anni,siamo alle solite, ecc. e molte altre fantasie...................... balle grandissime,
per chi sbaglia, se c'è di mezzo il GPL coinvolto e porta conseguenze gravi in incidenti di qualsiasi natura,non essendo in regola paga di tasca sua, non l'assicurazione, poi c'è il civile il penale ecc.
Queste, sono per renderVI conto di quanto SCRITTO (lo scritto rimane le chiacchere no).
Rettifica della direttiva 2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (GU L 153 del 30.4.2004)
Gazzetta ufficiale n. L 231 del 30/06/2004 pag. 69 - 74
Rettifica della direttiva 2004/78/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 , che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 153 del 30 aprile 2004 )
La direttiva 2004/78/CE va letta come segue:
Direttiva 2004/78/CE della commissione del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio a fini di adeguamento al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
vista la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 , relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(2), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2001/56/CE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione CE stabilita dalla direttiva 70/156/CEE. La direttiva 2001/56/CEE introduce prescrizioni per l'omologazione dei veicoli dotati di dispositivi di riscaldamento a combustione e per tali dispositivi in quanto componenti.
(2) A norma dell'articolo 5 della direttiva 2001/56/CE, la Commissione deve esaminare le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei sistemi di riscaldamento dei veicoli a motore alimentati a gas di petrolio liquefatti (GPL).
(3) Finora gli Stati membri hanno applicato le proprie prescrizioni nazionali ai veicoli dotati di sistemi di riscaldamento a GPL. Per arrivare a un approccio armonizzato in materia di prescrizioni tecniche per i dispositivi e i sistemi di riscaldamento a GPL, sono ora disponibili due norme europee, che dovrebbero essere applicate nel quadro del sistema di omologazione per i veicoli a motore e i loro rimorchi. Alla luce del progresso tecnico pertanto si ritiene necessario introdurre le due norme EN e numerosi elementi del regolamento UN/ECE n. 67 nella direttiva 2001/56/CE.
(4) La direttiva 2001/56/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza, e in particolare, a fini di chiarezza, l'allegato VIII dovrebbe essere sostituito.
(5) Le eccezioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in particolare gli autocaravan e i caravan, molto spesso dotati di sistemi di riscaldamento a GPL, non sono più necessarie, essendo state introdotte prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento a GPL. Pertanto, le disposizioni di sicurezza armonizzate contenute nella direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a tutti i veicoli, compresi quelli ad uso speciale, come da allegato XI della direttiva 70/156/CEE.
(6) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 70/156/CEE.
(7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifica della direttiva 2001/56/CE
La direttiva 2001/56/CE è modificata come segue:
1) Gli allegati I e II sono modificati in conformità della parte A dell'allegato I della presente direttiva.
2) L'allegato VIII è sostituito dal testo di cui alla parte B dell'allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
Modifica della direttiva 70/156/CEE
La direttiva 70/156/CEE è modificata in conformità dell'allegato II della presente direttiva.
Articolo 3
Disposizioni transitorie
1. A partire dal 1° ottobre 2004 , per quanto riguarda un nuovo tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale;
oppure
b) rifiutarne l'immatricolazione, vietarne la vendita o la messa in circolazione.
2. A partire dal 1° ottobre 2004 , per quanto riguarda un nuovo tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri non possono:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale;
oppure
b) vietarne la vendita o la messa in circolazione.
3. A partire dal 1° gennaio 2006 , per quanto riguarda un tipo di veicolo provvisto di un sistema di riscaldamento alimentato a GPL o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL in qualità di componente che non rispetta le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri rifiutano il rilascio dell'omologazione CE e possono rifiutare il rilascio dell'omologazione nazionale.
4. A partire dal 1° gennaio 2007 , per quanto riguarda i veicoli provvisti di sistemi di riscaldamento alimentati a GPL che non rispettano le prescrizioni di cui agli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, gli Stati membri, per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento:
a) non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità delle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima direttiva;
b) possono rifiutare l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità come stabilito dalla direttiva 70/156/CEE.
5. A partire dal 1° gennaio 2007 si applicano le prescrizioni degli allegati I, II e da IV a VIII della direttiva 2001/56/CE modificata dalla presente direttiva, in relazione ai dispositivi di riscaldamento a combustione alimentati a GPL in qualità di componenti, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.
Articolo 4
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 settembre 2004 . Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva od essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004 .
Per la Commissione
Erkki Liikanen
Membro della Commissione
(1) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36).
(2) GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 2003.
ALLEGATO I
MODIFICHE DELLA DIRETTIVA 2001/56/CE
PARTE A
1.L'allegato i è modificato come segue:
a) All'appendice 1 sono inseriti i nuovi punti 9.10.5.3 e 9.10.5.3.1:
«9.10.5.3.Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:....................................
9.10.5.3.1.Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.»
L'ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4.
b) Nell'addendum all'appendice 2 sono inseriti i nuovi punti 1.2.1 e 1.2.2, così formulati:
«1.2.1.Marca e tipo:..........................................................
1.2.2.Componente e numero di omologazione, se del caso:...................»
c) All'appendice 3, il punto 1.2 è sostituito da:
«1.2.Descrizione dettagliata, disegni e descrizione del montaggio del dispositivo di riscaldamento a combustione e di tutti i suoi componenti:»
d) Al punto 1.1.2 dell'appendice 5 dell'allegato I «direttiva 78/548/CEE» è sostituito da «direttiva 2001/56/CE» .
2.Il punto 3.2.1 dell'allegato II è modificato come segue:
a) Nella tabella, alla riga «Dispositivo di riscaldamento a combustibile gassoso» la dicitura «Vedi note 2 e 3» è sostituita da «Vedi nota 3» .
b) La nota 2 è soppressa.
PARTE B
L'allegato VIII è sostituito dal testo seguente:
«ALLEGATO VIII
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA PER DISPOSITIVI DI RISCALDAMENTO A COMBUSTIONE DI GPL E SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL
1. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER USO STRADALE
1.1.Se un sistema di riscaldamento a GPL in un veicolo a motore può essere utilizzato anche quando il veicolo è in movimento, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:
1.1.1.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per apparecchi funzionanti esclusivamente a GPL - Apparecchi di riscaldamento, a circuito stagno, funzionanti a GPL per veicoli e natanti (EN 624:2000)(1).
1.1.2.Nel caso di un contenitore di GPL installato in modo permanente, tutti i componenti del sistema in contatto col GPL nella fase liquida (tutti i componenti dall'unità di riempimento al vaporizzatore/regolatore di pressione) e l'installazione di fase liquida associata devono essere conformi alle prescrizioni tecniche del regolamento UN/ECE n. 67, parte I e II e allegati 3-10, 13 e 15/17(2).
1.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL di un veicolo dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto ed in altri veicoli stradali (EN 1949:2002)(3).
1.1.4.Il sistema di alimentazione di GPL dev'essere concepito in modo che l'alimentazione avvenga alla pressione necessaria e nella fase giusta per il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL installato. È consentito ritirare il GPL dal contenitore installato in modo permanente sia nella fase gassosa sia in quella liquida.
1.1.5.L'uscita di liquido del contenitore di GPL installato in modo permanente per alimentare il dispositivo di riscaldamento deve essere munita di una valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso, come previsto al punto 17.6.1.1 del regolamento UN/ECE n. 67. La valvola di servizio comandata a distanza con valvola regolatrice di flusso dev'essere controllata in modo da essere chiusa automaticamente entro cinque secondi dal momento in cui il motore del veicolo si ferma, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore di accensione. Se l'interruttore di accensione del dispositivo di riscaldamento o del sistema di alimentazione del GPL è attivato entro questi cinque secondi, il sistema di riscaldamento può rimanere in funzione. Il riscaldamento può sempre essere fatto ripartire.
1.1.6.Se l'alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché:
1.1.6.1.il GPL liquido non entri nel regolatore di pressione o nel dispositivo di riscaldamento a combustione. Può essere usato un separatore;
1.1.6.2.non vi sia un rilascio incontrollato dovuto a un incidente. Occorre prevedere rimedi per fermare il flusso di GPL installando un dispositivo direttamente dopo un regolatore montato sul cilindro o contenitore o, se il regolatore è montato lontano dal cilindro o contenitore, un dispositivo dev'essere installato direttamente prima del tubo dal cilindro o contenitore e un ulteriore dispositivo dev'essere installato dopo il regolatore.
1.1.7.Se l'alimentazione del GPL avviene nella fase liquida, il vaporizzatore e il regolatore di pressione devono essere riscaldati appropriatamente da una fonte di calore adeguata.
1.1.8.Nei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione, il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere collegato con lo stesso contenitore di GPL installato in modo permanente che convoglia il GPL al motore, purché le prescrizioni di sicurezza del sistema di propulsione siano rispettate. Se si usa un contenitore di GPL separato per il riscaldamento, detto contenitore dev'essere dotato di una propria unità di riempimento.
2. SISTEMI DI RISCALDAMENTO A GPL PER IL SOLO USO STAZIONARIO
2.1.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL e il suo sistema di alimentazione di un sistema di riscaldamento a GPL che può essere utilizzato soltanto quando il veicolo non è in movimento devono essere conformi alle seguenti prescrizioni:
2.1.1.Sul compartimento in cui si trovano i cilindri portatili di GPL e in stretta prossimità del dispositivo di controllo del sistema di riscaldamento devono essere apposte etichette permanenti per avvisare che il dispositivo di riscaldamento a GPL non dev'essere in funzione e che la valvola del cilindro portatile dev'essere chiusa quando il veicolo è in movimento.
2.1.2.Il dispositivo di riscaldamento a combustione di GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.1.
2.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL dev'essere conforme alle prescrizioni della sezione 1.1.3.
(1) Comunicazione della Commissione nel quadro dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (GU C 202 del 18.7.2001, pag. 5).
(2) Regolamento UN/ECE n. 67:
Disposizioni uniformi relative a:
I. Approvazione di apparecchi specifici dei veicoli a motore che usano GPL nel loro sistema di propulsione.
II. Approvazione di un veicolo dotato di apparecchi specifici per l'uso di GPL nel suo sistema di propulsione per quanto riguarda l'installazione di tali apparecchi.
>SPAZIO PER TABELLA>
(3) La norma EN 1949:2002 è stata preparata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN). La norma EN 624:2000 fa riferimento alla EN 1949:2002 (cfr. punto 1.1.1).»
ALLEGATO II
La direttiva 70/156/CEE è modificata come segue:
1.All'allegato I sono aggiunte i seguenti punti:
«9.10.5.3.Una breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il sistema di riscaldamento a combustione e il controllo automatico:....................................
9.10.5.3.1.Disegno del dispositivo di riscaldamento a combustione, del sistema per l'ingresso dell'aria, del sistema di scarico, del serbatoio di combustibile, del sistema di alimentazione del carburante (comprese le valvole) e delle connessioni elettriche in modo da indicarne le posizioni nel veicolo.»
L'ex punto 9.10.5.3 è rinumerato e diventa punto 9.10.5.4.
2.L'allegato XI è modificato come segue:
a) All'appendice 1, la voce 36 è sostituita dal testo seguente:
>SPAZIO PER TABELLA>
b) All'appendice 2, la voce 36 è sostituita dal testo seguente:
>SPAZIO PER TABELLA>
c) All'appendice 3, la seguente voce 36 è aggiunta:
>SPAZIO PER TABELLA>
d) All'appendice 4, la seguente voce 36 è aggiunta:
>SPAZIO PER TABELLA>
e) Ai significati delle lettere sono cancellate le lettere seguenti:
«I. Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi.»
«P Applicazione limitata ai sistemi di riscaldamento non specificamente destinati a fini abitativi. Il veicolo deve essere munito di un sistema adeguato nella parte anteriore.»ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in
materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei
loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella
legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il
quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE relativa al
riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2002 ed il relativo
comunicato, di errata-corrige, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
121 del 26 maggio 2007;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
21 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che
modifica la direttiva 2001/56/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 292 del 14 dicembre 2004;
Vista la direttiva 2006/119/CE della Commissione del 27 novembre
2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L
330 del 28 novembre 2006, che modifica, per adeguarla al progresso
tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi;
Adotta
il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
Art. 1.
1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e
successive modificazioni e' modificato conformemente all'allegato al
presente decreto.
Art. 2.
1. A decorrere dal 1° ottobre 2007 non e' consentito, per motivi
concernenti i sistemi di riscaldamento, per un tipo di veicolo munito
di un impianto di riscaldamento alimentato a GPL che soddisfa i
requisiti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo modificato dal presente
decreto:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione
nazionale,
o
b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in
circolazione di un veicolo di tale tipo.
2. A decorrere dal 1° ottobre 2007 non e' consentito, per un
dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in
quanto componente, che soddisfa i requisiti del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da ultimo
modificato dal presente decreto:
a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione
nazionale,
e
b) vietare la vendita o la messa in circolazione di un componente
di tale tipo.
3. A decorrere dal 1° aprile 2008, non e' consentito il rilascio di
una omologazione CE o di una omologazione nazionale per un tipo di
veicolo munito di impianto di riscaldamento alimentato a GPL o per un
dispositivo di riscaldamento a combustione alimentato a GPL, in
quanto componente, che non soddisfano i requisiti del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002 come da
ultimo modificato dal presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 giugno 2007
Il Ministro: Bianchi
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 8, foglio n. 35
Allegato
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE, e
successive modificazioni, e' modificato come segue:
1) Alla fine dell'elenco degli allegati viene aggiunta la
seguente riga:
"Allegato IX - Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni
veicoli definiti dalla direttiva 94/55/CE".
2) L'allegato VIII viene modificato come segue:
a) il titolo della sezione 1 e' sostituito dal seguente
testo:
"1. Impianti di riscaldamento a gpl destinati all'uso su
strada dei veicoli a motore";
b) Il punto 1.1.6.2 e' sostituito dal seguente testo:
"1.1.6.2. non avvenga un rilascio incontrollato dovuto a un
distacco accidentale. E' necessario disporre di mezzi atti a fermare
il flusso del GPL installando un dispositivo immediatamente dopo, o
all'interno, di un regolatore montato sul cilindro o sul serbatoio o,
se il regolatore e' montato lontano dal cilindro o dal serbatoio,
installando il dispositivo immediatamente prima del tubo proveniente
dal cilindro o dal serbatoio e installandone un secondo dentro o dopo
il regolatore".
c) il titolo della sezione 2 e' sostituito dal seguente
testo:
"2. Impianti di riscaldamento a gpl destinati solo all'uso
stazionario dei veicoli a motore e dei loro rimorchi".
3) Viene aggiunto il seguente allegato IX:
"Allegato IX - Disposizioni aggiuntive applicabili a taluni
veicoli definiti dalla direttiva 94/551CE*
1. Campo d'applicazione.
Il presente allegato si applica ai veicoli nei confronti dei
quali vigono disposizioni specifiche, riguardanti gli impianti di
riscaldamento a combustione e la loro installazione, elencate alla
direttiva 94/55/CE.
2. Definizioni.
Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni dei
veicoli designati come EX/II, EX/III, AT, FL e OX, di cui al capitolo
9.1 dell'allegato B della direttiva 94/55/CE.
3. Prescrizioni tecniche.
3.1. Prescrizioni generali (veicoli EX/II, EX/III, AT, FL e OX).
3.1.1. I riscaldamenti a combustione e i loro impianti di scarico
dei gas devono essere concepiti, situati, protetti o coperti in modo
da impedire qualunque inaccettabile rischio di riscaldamento o di
incendio del carico. Tale requisito si puo' considerare soddisfatto
quando il serbatoio del carburante e il sistema di scarico del
riscaldatore sono conformi alle disposizioni di cui ai punti 3.1.1.1
e 3.1.1.2. La conformita' a tali disposizioni va verificata sul
veicolo completo.
3.1.1.1. Tutti i serbatoi destinati ad alimentare i riscaldatori
devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) in caso di perdita, il carburante deve defluire al suolo
senza entrare in contatto con parti roventi del veicolo o del carico;
b) i serbatoi di carburante contenenti benzina devono essere
dotati di un tagliafiamma efficace all'apertura del dispositivo di
riempimento o di una chiusura che consenta di mantenere l'apertura
chiusa ermeticamente.
3.1.1.2. Il sistema di scarico e i tubi di scarico devono essere
orientati o protetti in modo da evitare pericoli al carico dovuti a
riscaldamento o accensione. Le parti del sistema di scarico ubicate
direttamente sotto il serbatoio di carburante (diesel) devono avere
una luce di almeno 100 mm o devono essere protette da una protezione
termica.
3.1.2. Il riscaldamento a combustione deve essere acceso
manualmente. Devono essere vietati i dispositivi di programmazione.
3.2. Veicoli EX/II ed EX/III.
Non sono consentiti riscaldatori a combustione che usino
carburanti gassosi.
3.3. Veicoli FL.
3.3.1. I riscaldatori a combustione devono essere disattivati
almeno con i seguenti metodi:
a) spegnimento manuale volontario dall'abitacolo del
conducente;
b) arresto del motore del veicolo: in questo caso il
dispositivo di riscaldamento puo' essere riavviato manualmente dal
conducente;
c) accensione di una pompa di alimentazione sul veicolo a
motore per le merci pericolose trasportate.
3.3.2. Dopo che i riscaldatori a combustione sono stati
disattivati e' consentito un funzionamento inerziale. Per i metodi di
cui alle lettere b) e c) del punto 3.3.1, al termine di un ciclo di
funzionamento inerziale non superiore a 40 secondi, l'alimentazione
dell'aria destinata alla combustione va interrotta con mezzi
adeguati. Si devono usare solo riscaldatori per i quali e' stato
dimostrato che lo scambiatore di calore resiste al ciclo di
funzionamento inerziale ridotto di 40 secondi durante il normale
periodo di uso.
(*) G.U. L 319 del 21 dicembre 1994, pag. 7.".
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Ispettorato Motorizzazione Civile
Collaudo d'installazione dell'impianto d'alimentazione a metano o GPL, revisione e sostituzione delle bombole
Requisiti:
Ogni modifica tecnica comporta la visita e la prova del veicolo interessato presso l’Ufficio motorizzazione competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla variazione. È obbligatoria la revisione periodica per le bombole del metano.
Bombole metano:
REVISIONE OGNI 48 MESI : a San Lazzaro di Savena ( Bologna), con Sede di appoggio a Rovereto tel 0464/434790.
SOSTITUZIONE : DOPO 40 ANNI
BOMBOLE GPL : NON E' PREVISTA LA REVISIONE MA SOLO LA SOSTITUZIONE DOPO 10 ANNI DA:
DALLA DATA DEL COLLAUDO DELL' IMPIANTO GPL SE INSTALLATO DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO.
DALLA DATA DELLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO SE L' IMPIANTO ERA GIA' INSTALLATO FIN DALL' ORIGINE DEL VEICOLO. Documentazione necessaria:
modulo MC 2119/BZ compilato e firmato sul primo e sul terzo foglio dall’intestatario del veicolo;
dichiarazione d'installazione a norma rilasciata da un installatore autorizzato dall’Ufficio motorizzazione con firma autenticata oppure depositata presso l’Ufficio motorizzazione;
documentazione tecnica dell'impianto installato.
Procedura:
Entro 15 giorni dalla data di installazione effettuata dall’installatore autorizzato si deve prenotare il collaudo presentando il modulo MC 2119/BZ firmato e compilato e tutta la documentazione richiesta. Superato il collaudo il richiedente riceve per posta assicurata un tagliando adesivo. Il tagliando adesivo dovrà essere applicato sulla carta di circolazione: sulla parte anteriore, alle pagine 5 o 6 se si tratta di una carta di circolazione di vecchio modello, o sul retro se si tratta di una carta di circolazione di nuovo modello.
Il collaudo dura circa 15 minuti.
Attenzione: In fase di collaudo viene verificato il numero di telaio del mezzo. Si controlla che il numero di matricola delle bombole installate corrisponda alla dichiarazione di installazione. Onde evitare inutili perdite di tempo per la ricerca dello stesso, si consiglia di consultare anticipatamente il libretto d’uso e manutenzione in dotazione al mezzo, altrimenti ci si può rivolgere al concessionario ufficiale, il quale saprà indicare la posizione del numero richiesto. Questo inoltre deve essere presentato il più possibile leggibile.
Per chi non è convinto si vada a leggere la LEGGE, POICHè LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA, il vecchio bombolone non è più in regola.
E questo è l'aiuto per chi vuole essere in regola e non incappare nelle sanzioni sopra citate.
Salvate e tenete a mente quanto cita la legge e le norme, altro le storie che si scrivono senza sapere, .
Volevate sapere i perchè di certi comportamenti, eccoli la sicurezza nel suo complesso. come avete letto le accise è solo nella Vostra fantasia.
quote:
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C'e' un vuoto legislativo perche' queste norme sono fatte per la sicurezza, in quanto riempire una bombola automobilistica o un bombolone per i servizi dei VR e' sicuro, mentre riempire bombole "volanti" assolutamente no.
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Purtoppo per causa dell'ignoranza di alcuni, i soliti furbi, hanno scoperto che ci sono delle bombe viaggianti, quindi c'è chi ci pensa e non lo fa e chi lo fa tanto siamo in Italia facciamo i soldi.
Vi spiego, l'impianto a norma non è il vecchio serbatoio per autotrazione, quindi impianto fuori legge punto
Il nuovo serbatoio a norma, se avete letto sopra, è rispettoso di alcune sicurezze che il vecchio non può avere, quindi come per le auto dopo 10 anni va gettato e non collaudatocosa ha di differente il nuovo? ha tre sistemi di sicurezza che il vecchio non ha.
In presenza di sovrapressioni, non esplode, se coinvolto su incendio non esplode, ma rilascia il gpl per non esplodere,ha la valvola di sicurezza comandata a distanza, è entrocontenuto su di un altro serbatoio, quindi penso ci sia una bella differenza al riguardo del vecchio, e questo da circa 8 anni. Altro che collaudo, leggasi ispettorato motorizzazione più in alto. Tanto Vi dovevo, e siamo al 28/03/2009 e si continua a sparare c..........
Modificato da giuliano49 il 29/03/2009 alle 15:16:41