quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 18/09/2010 19:52:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra) La Cassazione ha definito l'azione di campeggiare delle persone il vivere nel veicolo in sosta>> sentenze di cassazione note (almeno a me) e definizione di campeggio, che direi che centrano poco (nulla...) con quanto si discute relativamente alla condizione di sosta/campeggio indicata dall'art. 185 del CdS e dei relativi ILLEGITTIMI divieti di sosta per camper : - sent. 21173/06 e 23503/06 : tratta di divieto di campeggio riferito ad aree private. Quindi trattandosi di aree private e non pertinenze stradali pubbliche, questa sentenza ha nulla a che vedere con il camperismo e art 185 CdS - sent n. 6574/1996 : tratta di campeggio di caravan su terreno privato (di proprieta’). Quindi trattandosi di terreno privato e non pertinenze stradali pubbliche ed inoltre di caravan (diverse dai camper per quanto riguarda il CdS in quanto rimorchi), questa sentenza ha nulla a che vedere con il camperismo e art 185 CdS - sent. 2718/1992 : si riferisce ad una infrazione contestata nel 1985, ovvero molto prima dell’entrata in vigore dell’attuale CdS e quindi relativo art. 185 per l’appunto inserito ad “uso e consumo” dei camper. Quindi questa sentenza ha nulla a che vedere con l' ATTUALE art 185 CdS - sent 11278/2001 : non tratta di campeggio ma bensi' di sosta. Tale sent. letta ora alla luce della circ. Min. Interni nr. 277 del 15/01/2008 si puo' ben affermare che e' tutta da discutere la sua validita' perche' le motivazioni addotte in tale sentenza sono proprio quelle che il Min. indica chiaramente non utilizzabili per vietare la circolazione/sosta ai camper. Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 18/09/2010 19:52:30 Ora il riferimento al termine sosta si riferisce alla condizione del mezzo che abbia arrestato la marcia che sia bordo o no il conducente, posizione sulla strada visto che la Cassazione cita la legge fausti e il termine sosta che ha senso per indicare la condizione definita nel CDS.>> Per fatti occorsi PRIMA della Legge Fausti. Per fatti commessi con una ROULOTTE. Per fatti avvenuti su TERRENO PRIVATO. La SOSTA ai sensi dell'art. 185 non costituisce campeggio. La SOSTA ai sensi dell'art. 157 non prevede obbligo di abbandonare il veicolo. La SOSTA ai sensi dell'art. 172 non prevede l'essere seduti dove ci sono le cinture o essere pronti alla partenza.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 18/09/2010 22:28:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Professore sia corretto: Per fatti occorsi PRIMA della Legge Fausti, legge che però la sentenza ha trattato per distinguere tra la competenza del CDS e la legge regionale (prevalente sia su suolo pubblico che privato). Per fatti commessi con una ROULOTTE, la la legge fausti era stata citata per la condizione oggi trattata nell'art. 185 comma 2 e la Cassazione ha trattato la questione. Per fatti avvenuti su TERRENO PRIVATO. Vero, ma la cassazione ha detto che la legislazione regionale sul campeggio vale sia su suolo privato che su suolo pubblico (quindi è ancora più grave perché limita non solo su suolo pubblico ma anche nella proprietà privata del possessore del mezzo!). Basta leggere con un minimo di attenzione la sentenza. La SOSTA ai sensi dell'art. 185 non costituisce campeggio, attendamento e simili del mezzo, ma gli occupanti che vivono il veicolo in sosta fanno campeggio e soggiacciono alla normativa locale (regionale o all'ordinanza) La SOSTA ai sensi dell'art. 157 non prevede obbligo di abbandonare il veicolo.Vero ma afferma e non non ha il potere di determinare che si può soggiornare perché l'attività di soggiorno in mezzi mobili di pernottamento è di competenza regionale. L'art. 1 del CDS indica che il CDS è competenze in materia di circolazione di veicoli pedoni e animali, e basta. L'art. 117 assegna alle regioni la materia turistica. Nelle leggi Regionali in materia infrastrutture ricettive si trova la legislazione relativa al soggiorno di turisti in mezzi mobili di pernottamento. La SOSTA ai sensi dell'art. 172 non prevede l'essere seduti dove ci sono le cinture o essere pronti alla partenza, vero ma l'utilizzo della parte abitativa del mezzo anziche' dei sedili omologati per i passeggeri configura vivere la parte abitativa quindi prova il campeggio dell'equipaggio a bordo del veicolo in sosta come sentenziato dalla cassazione.
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 18/09/2010 21:15:36 Vedo che hai cambiato mezzo ma non il carattere e la voglia battagliera. >> Credo di essere nato con la battaglia nel sangue.
quote: Certo che se vai in cerca di rogne ( multe ) anche con il SUV potevi pur tenerti il camper. >> Veramente non ceco rogne, difendo i miei diritti di cittadino e non importa se viaggio in auto-SUV, camper, treno, aereo. Ricordi che lo scorso anno querelai l'Alitalia per non aver fatto salire a bordo mia figlia? Contemporaneamente mi rivolsi all'ENAC che ha aperto una sua inchiesta.
quote: Sono proprio curioso di vedere come va a finire con questo mezzo, penso che su COL ci sarà da divertirsi. Si vede che ti piacciono le nuove esperienze e sopratutto le nuove sfide con i vigili. Vediamo se prima o dopo trovi " quello del formaggio" come si dice dalle mie parti. >> Posso raccontarti un fatto che mi accadde circa 15 anni fa? Tenevo la mia auto parcheggiata sotto casa. Una macchina sbanda e mi fa 3 milioni 555 mila lire di danni. Al momento della liquidazione l'assicurazione della macchina investitrice quando presentai la fattura tentò di darmi un assegno da 3.550.000 lire (mancavano 5 mila lire). Ovviamente non ritirai l'assegno nonostante l'agente della assicurazione insisteva col prendere o lasciare. Mi rivolsi all'avvocato e feci causa. COme è finita? ho avuto 3.555.000 lire + il 7% di interesse su scala annua più le spese legali. Alla assicurazione che aveva tentato di far la furba 5000 lire costarono la bellezza di quasi 2 milioni di vecchie lirette. Saltiamo ad un anno fa. Di notte una auto mi ha massacrato l'auto. Il carrozziere disse che erano 2000 euro di danni. Il liquidatore voleva darne 1600. Poi quando vide il libretto ovvero che era mia, ricordandosi cosa feci per molto meno anni prima, disse: "Va bene questo stro_zo lo conosco bene. È capace di andare in tribunale per un solo cent. Meglio che pago tutto". Ovviamente non quella volta non fu per sole 5000 lire, ma perché non sopporto essere preso per i fondelli. Già se mi avessero detto guardi è stato un errore, se desidera faccio riscrivere l'assegno, avrei preso quello sbagliato. Invece fecero la voce grossa e il, in tal caso, la faccio ancora più grossa!
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 18/09/2010 22:40:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Pure io sono tignoso nel difendere i miei diritti. Molto tignoso. Su questo la pensiamo esattamente allo stesso modo.
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 18/09/2010 22:34:36 ) Professore sia corretto: >> Lo sono sempre, soprattutto con me stesso!
quote: Per fatti occorsi PRIMA della Legge Fausti, legge che però la sentenza ha trattato per distinguere tra la competenza del CDS e la legge regionale (prevalente sia su suolo pubblico che privato). >> Infatti la legge Fausti non poteva essere applicata perché: ai tempo della faccenda la legge stessa non c'era; si trattava di roulotte; si trattava di terreno privato. La definizione data non poteva essere diversa per I TEMPI in cui si svolsero i fatti.
quote: Per fatti commessi con una ROULOTTE, la la legge fausti era stata citata per la condizione oggi trattata nell'art. 185 comma 2 e la Cassazione ha trattato la questione. >> Ovvio che l'ha trattata. La questione fu sollevata proprio dalla ricorrente. La Cassazione giustamente ha dato una definizione per fatti occorsi prima della legge fausti.
quote: Per fatti avvenuti su TERRENO PRIVATO. >> Ove la legge Fausti è inefficace.
quote: Vero, ma la cassazione ha detto che la legislazione regionale sul campeggio vale sia su suolo privato che su suolo pubblico (quindi è ancora più grave perché limita non solo su suolo pubblico ma anche nella proprietà privata del possessore del mezzo!). Basta leggere con un minimo di attenzione la sentenza. >> Ovvio che è così. Su TERRENO PRIVATO lo è sempre! Su STRADA PUBBLICA O PERTINENZA STRADALE dopo la LEGGE FAUSTI esclude la competenza delle regione se si SOSTA ai sensi della LEGGE FAUSTI. Basta leggere con un minimo di attenzione la sentenza!!
quote: La SOSTA ai sensi dell'art. 185 non costituisce campeggio, attendamento e simili del mezzo, ma gli occupanti che vivono il veicolo in sosta fanno campeggio e soggiacciono alla normativa locale (regionale o all'ordinanza) >> Questa era la frase classica di un suo noto ALIAS!! Mi dica oggi a SIENA cosa è accaduto di bello? Siccome sa perfettamente di cosa parlo può andarsi a rileggersi anni di risposte a questa assurda ipotesi per avere una risposta adeguata! Ora le ribadisco che gli occupanti non campeggiano ovvero non soggiornano all'aperto, sotto tende o altri alloggi mobili. LO DICE L'ART: 185. La SOSTA è regolata dall'art. 157 che non obbliga a scendere dal veicolo! Ma a SIENA organizzano mai viaggi a LOUDES? Dicono che fanno miracoli!
quote: La SOSTA ai sensi dell'art. 157 non prevede obbligo di abbandonare il veicolo.Vero ma afferma e non non ha il potere di determinare che si può soggiornare perché l'attività di soggiorno in mezzi mobili di pernottamento è di competenza regionale. L'art. 1 del CDS indica che il CDS è competenze in materia di circolazione di veicoli pedoni e animali, e basta. L'art. 117 assegna alle regioni la materia turistica. Nelle leggi Regionali in materia infrastrutture ricettive si trova la legislazione relativa al soggiorno di turisti in mezzi mobili di pernottamento. >> A. Una autovettura non è un veicolo mobile DI PERNOTTAMENTO. Quindi se resto dentro a dormire o a mangiare NON SOGGIORNO. B. Un camper è protetto dal 185 perché in questo articolo è CHIARAMENTE scritto che la SOSTA (senza obbligo di abbandono del veicolo da parte di nessuno) delle autocaravan sulla sede stradale NON costituisce campeggio (ovvero NON COSTITUISCE soggiorno di turisti all'aperto, sotto tende o altri alloggi mobili. NON COSTITUENDO CAMPEGGIO la sosta (con o senza equipaggio) è completamente fuori dalla giurisdizione sul turismo da parte delle regioni!
quote: La SOSTA ai sensi dell'art. 172 non prevede l'essere seduti dove ci sono le cinture o essere pronti alla partenza, vero ma l'utilizzo della parte abitativa del mezzo anziche' dei sedili omologati per i passeggeri configura vivere la parte abitativa quindi prova il campeggio dell'equipaggio a bordo del veicolo in sosta come sentenziato dalla cassazione. >> Davvero? Quanti autisti di camion che dormono nel cassone sono stati multati per aver infranto le regole regionali sul turismo? Quanti autisti e passeggeri di pullman che dormono sui sedili reclinati sono stati multati per aver infranto le regole regionali sul turismo? Le ricordo che il CdS per tali autisti non prevede l'obbligo di dormire, ma solo l'obbligo di effettuare una SOSTA tra un turno ed un altro!! Per dormire potrebbero andare in albergo!! E invece no!! Se io mi metto a mangiare nel portabagagli della mia auto non infrango alcuna legge sul turismo regionale!! Sono in SOSTA. Stesso discorso per un camper in SOSTA ai sensi dell'art. 185 del CdS. Ma a SIENA non vi rinnovate mai?
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 18/09/2010 23:03:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Credo che l'aria di Ancona le faccia proprio male. Quella sentenza ha detto che la competenza a trattare la nozione di campeggio è regionale e che questo consiste nel vivere il veicolo in sosta e inoltre che la fausti regola solo la sosta del mezzo affinché questo non si tramuti in campeggio. Ma se l'equipaggio vive a bordo del veicolo soggiorna, fa campeggio. Bastano poche parole per avere la chiarezza di quella sentenza. Non tutta l'aria fritta che fa allungando il il brodo con ragionamenti che sfuggono ad una elementare considerazione; il soggiorno di turisti a bordo di mezzi mobili di pernottamento è materia di competenza regionale ex art. 117 della costituzione. Quindi il codice della strada non può determinare una situazione di soggiorno in una via o in un parcheggio perché questa situazione è soggetta alle norme regionali sulla ricettività turistica. Cambi disco, le si è rotto il grammofono suonando un disco sbagliato. A me non mi incanta. Può illudere qualche fessacchiotto ma non me.
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 18/09/2010 23:14:52 Credo che l'aria di Ancona le faccia proprio male >> È una città umida. Fa male alle ossa, ma non alla testa!
quote: Quella sentenza ha detto che la competenza a trattare la nozione di campeggio è regionale e che questo consiste nel vivere il veicolo in sosta e inoltre che la fausti regola solo la sosta del mezzo affinché questo non si tramuti in campeggio. >> Bravo! Vede che ci arriva anche da solo! Faccia un piccolo sforzo e finalmente avrà compreso anche lei! Proprio come ha testé detto! La legge Fausti, preferisco chiamarlo Art. 185, ha CHIARAMENTE INDICATO cosa non deve essere fatto perché la SOSTA non si tramuti in campeggio!! Non tramutandosi in campeggio la SOSTA è furori della giurisdizione regionale sul turismo e campeggio!! Bravo!! Finalmente c'è arrivato a capirlo!!
quote: Ma se l'equipaggio vive a bordo del veicolo soggiorna, fa campeggio. >> Mannaggia, mi ero illuso! No. Glielo ripeto per ennesima volta! Grazie all'art. 185 l'EQUIPAGGIO non soggiorna sotto tende o alloggi mobili. Lo dice chiaramente il 185!!
quote: Bastano poche parole per avere la chiarezza di quella sentenza. >> È quello che dico anche io!!
quote: Non tutta l'aria fritta che fa allungando il il brodo con ragionamenti che sfuggono ad una elementare considerazione; >> Oh bella!! Guardi che è lei a fare una frittura mista di aria!! Certo che a lei e al suo ALIAS senese questo 185 non va proprio giù!! Ma come dissi al suo "GEMELLO" se vuol andare in campeggio vada pure! Nessuno la biasimerà!
quote: il soggiorno di turisti a bordo di mezzi mobili di pernottamento è materia di competenza regionale ex art. 117 della costituzione. Quindi il codice della strada non può determinare una situazione di soggiorno in una via o in un parcheggio perché questa situazione è soggetta alle norme regionali sulla ricettività turistica. >> Infatti, il CdS non determina nulla. Il CdS SPECIFICA che la SOSTA non è campeggio. Quindi, non esistendo SOGGIORNO DI TURISTI SOTTO TENDE O ALLOGGI MOBILI (il significato del termine CAMPEGGIO) la competenza delle Regioni non sussiste e il tutto nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione. Se ci fosse il campeggio lei avrebbe ragione. Mi spiace per lei la il 185 dice che il CAMPEGGIO NON C'È!
quote: Cambi disco, le si è rotto il grammofono suonando un disco sbagliato. A me non mi incanta. >> Il disco è giusto e lei mi sta costringendo ad usare il tasto "REPEAT AGAIN" oltre ogni umano limite!
quote: Può illudere qualche fessacchiotto ma non me. >> Lo diceva anche il matto dietro le sbarre del manicomio: "Matto io? No! Manicomio sta scritto fuori!"
quote:Risposta al messaggio di xgo inserito in data 18/09/2010 23:39:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> A quali domande si riferisce? A queste? Quanti autisti di camion che dormono nel cassone sono stati multati per aver infranto le regole regionali sul turismo? Quanti autisti e passeggeri di pullman che dormono sui sedili reclinati sono stati multati per aver infranto le regole regionali sul turismo?
quote:Risposta al messaggio di xgo inserito in data 18/09/2010 23:46:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Gli autisti non sono turisti, questo li escluderebbe già dalla normativa regionale. Per ciò c'è il regolamento CE 596/2006 che prevede i tempi di pausa per i conducenti dei vicoli industriali ed essendo obbligati da una legge comunitaria sono esclusi dalle normative nazionali e regionali sulle attività turistico ricettive. E questo vale anche per l'autista del Pulmann turistico o di trasporto internazionale. Gli autisti di bus turistici comunque, nei comuni turistici, devono andare nei parcheggi per bus turistici e i secondi vanno nei terminal. Veda a Roma al Tiburtino c'è il terminal per i pulmann a lunga percorrenza quali Atlassib e altri. Questi hanno loro zone di sosta dedicate, come il CDS prevederebbe anche per le autocaravan, (art.7 comma 1 lettera h). E nelle Città turistiche esistono come ho già detto i parcheggi per pulmann turistici che costano anche 110 euro al giorno! Come ho detto poi già in altro mio intervento, I passeggeri dei Bus Turistici non mi risulta che partano per dormire poi di notte nel pulmann nei luoghi in cui si recano, se si sostiene esistente questa cosa andrebbe dimostrata da chi l'ha citata. Essi invece partono, casomai dormono durante il viaggio di trasferimento, che se lungo necessita di due autisti, e quando sono a destinazione vanno in albergo, pensione, o altra struttura. Io ho citato l'esempio che mi è capitato in Francia e Germania. Un Bus turistico di quelli economici con il rimorchio per i letti ad alverare è venuto nel campeggio ove mi sono appoggiato anche io. Quindi come vede al Prof. Calosci piace fare esempi suggestivi, ma che alla prova dei fatti non hanno consistenza e chi legge questo forum non conoscendo la normativa, crede a quello che legge senza approfondire basandosi sul titolo di Prof. Se lei legge il regolamento 596/2006 vedrà che è come le ho detto. Per l'altro caso dei passeggeri che dormirebbero a bordo dei bus (eccezion fatta per i viaggi di trasferimento) è una dichiarazione indimostrata (l'ennesima) del Prof. Calosci. E' un caso limite, preso per i capelli, messo a confronto con l'ordinarietà che stiamo trattando del soggiorno in camper (la normalità dei camperisti che fanno sosta libera e che invece partono proprio per soggiornare a bordo del mezzo nel luogo di destinazione). Per tutto questo non credo che i due esempi citati dal Prof. Calosci siano pertinenti al nostro tema. Sono pertinenti invece questi esempi per indicare che anche in altri campi il CDS non autorizza l'uso del mezzo per le attività che possono svolgersi con esso o a bordo perché regolate da altre leggi: 1) Auto funebre, può acquistarla ma per trasportare cadaveri è soggetto ad autorizzazione (credo comunale); 2) Taxi, può acquistarne o attrezzarne uno, ma serve la licenza per utilizzarlo con persone trasportate a pagamento; 3) Autoveicolo attrezzato a paninoteca, deve avere la licenza per somministrazione di alimenti e bevande; 4) Autoveicolo extensive adatto a vendita ambulante, per esercitare deve avere la licenza. Dunque l'autocaravan non è il solo che per attività diverse dal trasporto è soggetto per la parte di utilizzo delle attrezzature che lo differenziano ad altre norme. Perché il CDS all'art. 1 dice di occuparsi di quanto segue: Articolo 1 - CdS Art. 1. Principi generali. 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. 2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione. Come vede non si occupa di turisti e di soggiorno di turisti e lo stesso Prof. Calosci è costretto a fare una arrampicata sugli specchi insaponati per affermare che non è obbligatorio l'allontanamento del conducente che dunque può restare a bordo. E degli altri occupanti il CDS dove ne parla? L'art. 117 della Costituzione ha dato le competenze in materia di turismo alle Regioni. Come vede il Prof. Calosci fa sempre giri di parole per definire cosa intenda l'art. 185 comma 2 ma trascura la finalità dell'art. 1 del CDS che indica che l'art. 185 non può essersi occupato di escludere dal concetto di campeggio il soggiorno di turisti a bordo di un mezzo che è stato creato apposta per consentire l'alloggio di turisti e quindi determinare che ciò sia possibile in barba alla competenza regionale, né può il codice della strada definire strutture ricettive di turisti. In poche parole, il soggiorno dei turisti a bordo di mezzi mobili di pernottamento è materia di competenza regionale e il CDS si occupa della sosta del veicolo ma non delle attività che l'equipaggio può fare a bordo. Vivere il veicolo in sosta e soggiornare è invece campeggio. Questo ha detto la sentenza della Cassazione Quindi lei si può trovare nella condizione di essere multato come persona fisica per campeggio e non avere una multa per il CDS perché l'autocaravan potrebbe essere nelle condizioni dell'art. 185 ma lei sta soggiornando, vivendo a bordo del veicolo con utilizzo delle attrezzature di cui questa è costituita per essere stata destinata anche ad alloggio delle persone. Non so se sono stato chiaro. E' una realtà che non piace ma è così. E' la legge.
quote:Risposta al messaggio di xgo inserito in data 19/09/2010 00:49:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> A parte il fatto che questa cosa è successa, sempre in Sardegna, ma i ********* dei vigili hanno multato per divieto di sosta e non per campeggio e fortunatamente il nostro amico se l'è scampata. Ma qui siamo all'acquisizione della prova non alla negazione che il fatto, se provato, costituisce infrazione. Pensi invece a questa ordinanza dell'Isola del Giglio: Durante il periodo di vigenza dei divieti di cui sopra, possono invece affluire e circolare nell'Isola del Giglio, previa autorizzazione rilasciata dal Comune a fronte di un versamento di € 15,00 sul c/c postale n. 106583 .. Comune di Isola del Giglio, sulla quale verranno riportati il numero di targa del veicolo ed il nome del proprietario: Caravan ed autocaravans i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente sull'Isola. Ma lei viaggia con bimbi a bordo? Le faccio io una domanda ora. Lei davvero riesce a stare chiuso dentro il camper quando si fa la vacanza estiva e non apre un filino di vetro a compasso? Vede perché anche la condizione di cui all'art. 185 comma due (sosto non campeggio) in realtà non è praticata dalla maggioranza dei camperisti che io incontro durante i mie viaggi che in ogni occasione possibile aprono un vetro e occupano in misura superiore all'ingombro del veicolo medesimo.
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 19/09/2010 00:33:21 Gli autisti non sono turisti, questo li escluderebbe già dalla normativa regionale. Per ciò c'è il regolamento CE 596/2006 che prevede i tempi di pausa per i conducenti dei vicoli industriali ed essendo obbligati da una legge comunitaria sono esclusi dalle normative nazionali e regionali sulle attività turistico ricettive. >> E no caromio! Le cose non stanno così. Per prima cosa il regolamento porta il numero (CE) n. 561/2006. La cosa importante è che parla di durata della guida. NON AUTORIZA a dormire nel camion o nel pullman. L'autista potrebbe benissimo andare il ALBERGO o MOTEL.
quote: E questo vale anche per l'autista del Pulmann turistico o di trasporto internazionale. Gli autisti di bus turistici comunque, nei comuni turistici, devono andare nei parcheggi per bus turistici e i secondi vanno nei terminal. Veda a Roma al Tiburtino c'è il terminal per i pulmann a lunga percorrenza quali Atlassib e altri. Questi hanno loro zone di sosta dedicate, come il CDS prevederebbe anche per le autocaravan, (art.7 comma 1 lettera h). >> Per favore, la prego, DICA LE COSE COME STANNO. In base agli art. 6 e 7 i parcheggi possono essere riservati o vietati a determinate categorie di utenti. Se un parcheggio è riservato agli M1 possono parcheggiare auto e camper ma non pullman o TIR. Se è riservato a M2/3 possono sostare i pullman ma non auto e camper e TIR. Quindi non si arrampichi sugli specchi!!
quote: E nelle Città turistiche esistono come ho già detto i parcheggi per pulmann turistici che costano anche 110 euro al giorno! >> Appunto. Parcheggi per M2/3. Per gli M1 i parcheggi sono sempre gli stessi per le auto e per i camper. I Camper hanno anche il diritto ad avere (GRAZIE AL 185) parcheggi riservati. La cosa non inficia il diritti di stare nei parcheggi per M1 (quelli col simbolo dell'automobile).
quote: Come ho detto poi già in altro mio intervento, I passeggeri dei Bus Turistici non mi risulta che partano per dormire poi di notte nel pulmann nei luoghi in cui si recano, se si sostiene esistente questa cosa andrebbe dimostrata da chi l'ha citata. Essi invece partono, casomai dormono durante il viaggio di trasferimento, che se lungo necessita di due autisti, e quando sono a destinazione vanno in albergo, pensione, o altra struttura. >> Probabilmente non ha mai visto cosa fanno le orchestre romene quando vengono in Italia! Posso garantirti che per non spendere un soldo dormono per settimane sul pullman. E non è campeggio perché l'art. 157 stabilisce che la SOSTA non obbliga nessuno a scendere!!
quote: Io ho citato l'esempio che mi è capitato in Francia e Germania. Un Bus turistico di quelli economici con il rimorchio per i letti ad alverare è venuto nel campeggio ove mi sono appoggiato anche io. >> Libera scelta del pullman come libera è stata la sua scelta!
quote: Quindi come vede al Prof. Calosci piace fare esempi suggestivi, ma che alla prova dei fatti non hanno consistenza e chi legge questo forum non conoscendo la normativa, crede a quello che legge senza approfondire basandosi sul titolo di Prof. >> A ridaje con la storia del titolo! Invidia? Intanto, fino ad oggi le ho smontato ogni affermazione punto su punto! Compreso l'errato numero del regolamento CEE e del suo contenuto che lei evidentemente o non ha letto o non ha compreso!
quote: Se lei legge il regolamento 596/2006 vedrà che è come le ho detto. >> Ancora!! È il 561/2006!!
quote: Per l'altro caso dei passeggeri che dormirebbero a bordo dei bus (eccezion fatta per i viaggi di trasferimento) è una dichiarazione indimostrata (l'ennesima) del Prof. Calosci. E' un caso limite, preso per i capelli, messo a confronto con l'ordinarietà che stiamo trattando del soggiorno in camper (la normalità dei camperisti che fanno sosta libera e che invece partono proprio per soggiornare a bordo del mezzo nel luogo di destinazione). >> Caso limite? Il camper è sempre tutelato dal 185. I pullman o i TIR no.
quote: Per tutto questo non credo che i due esempi citati dal Prof. Calosci siano pertinenti al nostro tema. >> La sua opinione, ormai è dimostrato e sotto gli occhi di tutti, è priva di senso!
quote: Sono pertinenti invece questi esempi per indicare che anche in altri campi il CDS non autorizza l'uso del mezzo per le attività che possono svolgersi con esso o a bordo perché regolate da altre leggi: 1) Auto funebre, può acquistarla ma per trasportare cadaveri è soggetto ad autorizzazione (credo comunale); >> Ma essendo una M1 posso trasportaci sui posti a sedere chi mi pare (vivo ovviamente). Parimenti nessuno potrà vietarmi di caricare un contrabbasso al posto del cadavere!
quote: 2) Taxi, può acquistarne o attrezzarne uno, ma serve la licenza per utilizzarlo con persone trasportate a pagamento; >> Ma posso trasportarci chi mi pare gratuitamente!
quote: 3) Autoveicolo attrezzato a paninoteca, deve avere la licenza per somministrazione di alimenti e bevande; >> Deve avere la licenza per vendere! Ma se ci voglio trasportare le MIE PERSONALI bibite non occorre alcuna licenza!
quote: 4) Autoveicolo extensive adatto a vendita ambulante, per esercitare deve avere la licenza. >> Per vendere occorre la licenza, ma per trasportare ed esporre (una mostra ambulante) non occorre alcuna licenza!
quote: Dunque l'autocaravan non è il solo che per attività diverse dal trasporto è soggetto per la parte di utilizzo delle attrezzature che lo differenziano ad altre norme. >> Certo per lei il 185 non esiste proprio! Servono degli occhiali?
quote: Perché il CDS all'art. 1 dice di occuparsi di quanto segue: Articolo 1 - CdS Art. 1. Principi generali. 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. >> Un autocaravan è costruito secondo tali principi e per questo motivo ottiene l'omologazione!
quote: 2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione. >> Appunto! Nel rispetto delle norme internazionali e comunitarie. Un Camper è un M1 come le autovetture e ad esse assimilato grazie al 185.
quote: Come vede non si occupa di turisti e di soggiorno di turisti e lo stesso Prof. Calosci è costretto a fare una arrampicata sugli specchi insaponati per affermare che non è obbligatorio l'allontanamento del conducente che dunque può restare a bordo. E degli altri occupanti il CDS dove ne parla? L'art. 117 della Costituzione ha dato le competenze in materia di turismo alle Regioni. >> Errato. Al CdS propio non frega nulla se a bordo di un veicolo M1 ci stanno o non ci stanno (in viaggio o meno) zero o 8 persone oltre l'autista! Il CdS dice che in sosta l'autista non è obbligato a scendere. PerchP dovrebbe obbligare a scendere gli altri occupanti? Siccome il 185 IMPONE che la SOSTA delle autocaravan non è campeggio ma SEMPLICE SOSTA il CdS torna ad occuparsi della circolazione (movimento e sosta). E l'equipaggio non è obbligato a scendere dal veicolo!
quote: Come vede il Prof. Calosci fa sempre giri di parole per definire cosa intenda l'art. 185 comma 2 ma trascura la finalità dell'art. 1 del CDS che indica che l'art. 185 non può essersi occupato di escludere dal concetto di campeggio il soggiorno di turisti a bordo di un mezzo che è stato creato apposta per consentire l'alloggio di turisti e quindi determinare che ciò sia possibile in barba alla competenza regionale, né può il codice della strada definire strutture ricettive di turisti. >> Dio santo!! Cosa significa la frase: La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo? Questo è l'art. 185. E se la SOSTA non è campeggio le norme regionali sul campeggio non possono intervenire!!
quote: In poche parole, il soggiorno dei turisti a bordo di mezzi mobili di pernottamento è materia di competenza regionale e il CDS si occupa della sosta del veicolo ma non delle attività che l'equipaggio può fare a bordo. Vivere il veicolo in sosta e soggiornare è invece campeggio. Questo ha detto la sentenza della Cassazione >> Questo esiste solo nella sua fervida fantasia!! La SOSTA non costituisce SOGGIORNO DI TURISTI SOTTO TENDE O ALTRI ALLOGGI MOBILI. Comprende le parole NON COSTITUISCE?
quote: Quindi lei si può trovare nella condizione di essere multato come persona fisica per campeggio e non avere una multa per il CDS perché l'autocaravan potrebbe essere nelle condizioni dell'art. 185 ma lei sta soggiornando, vivendo a bordo del veicolo con utilizzo delle attrezzature di cui questa è costituita per essere stata destinata anche ad alloggio delle persone. >> Si soggiorna solo se si aprono tendalini e se si piazzano cunei o se si hanno deflussi (LIQUIDI) oltre a quelli del propulsore. Altrimenti non sussiste il SOGGIORNO.
quote: Non so se sono stato chiaro. E' una realtà che non piace ma è così. E' la legge. >> Chiarissimo come la nebbia mattutina! (ovvero non si vede un tubo!) Mi spiace per lei ma è la sua realtà a non esistere!
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 18/09/2010 22:28:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra) La SOSTA ai sensi dell'art. 157 non prevede obbligo di abbandonare il veicolo. >> Non è esatto! L'art. 185 OBBLIGA a NON abbandonare il veicolo. Basta leggere il secondo comma (espressamente vietati i deflussi, esclusi quelli propri del propulsore) e consultare un qualsiasi dizionario, ad esempio lo Zingarelli: - deflusso: il defluire; - defluire: 1) scorrere in giù, detto di liquidi; 2) uscire in gran numero da un luogo (es.: il pubblico defluisce dal teatro). Oppure il Devoto Oli: - deflusso: Scorrimento di fluidi / Uscita verso l'esterno (il d. degli spettatori dal cinema). Nonostante qualche differenza nel primo significato (liquidi / fluidi), è evidente la concordanza sul secondo. Non solo: molti documenti ufficiali di organi istituzionali disciplinano il deflusso di persone; per i vigili del fuoco, in particolare, "capacità di deflusso" è sinonimo di "capacità di sfollamento". Ne segue, con ogni evidenza, che è VIETATO uscire in massa, cioè tutti, da un camper in sosta. Devono restare almeno un paio di persone a bordo. Chiunque sostenga il contrario, dimostra solo di non conoscere la lingua italiana e di non saper nemmeno consultare un dizionario. PS: Ringrazio il Prof. Calosci per avermi insegnato l'approccio corretto nell'interpretazione delle norme che regolano l'utilizzo dei camper (e dei SUV).
quote:Risposta al messaggio di Cubetto inserito in data 19/09/2010 01:45:29 Non è esatto! L'art. 185 OBBLIGA a NON abbandonare il veicolo. Basta leggere il secondo comma (espressamente vietati i deflussi, esclusi quelli propri del propulsore) e consultare un qualsiasi dizionario, ad esempio lo Zingarelli: - deflusso: il defluire; - defluire: 1) scorrere in giù, detto di liquidi; 2) uscire in gran numero da un luogo (es.: il pubblico defluisce dal teatro). Oppure il Devoto Oli: - deflusso: Scorrimento di fluidi / Uscita verso l'esterno (il d. degli spettatori dal cinema). Nonostante qualche differenza nel primo significato (liquidi / fluidi), è evidente la concordanza sul secondo. Non solo: molti documenti ufficiali di organi istituzionali disciplinano il deflusso di persone; per i vigili del fuoco, in particolare, "capacità di deflusso" è sinonimo di "capacità di sfollamento". Ne segue, con ogni evidenza, che è VIETATO uscire in massa, cioè tutti, da un camper in sosta. Devono restare almeno un paio di persone a bordo. Chiunque sostenga il contrario, dimostra solo di non conoscere la lingua italiana e di non saper nemmeno consultare un dizionario. >> Interessante suggerimento! Peccato che la seconda accezione sia FIGURATIVA e le leggi non prevedono l'uso di termini FIGURATIVI. Inoltre, basta uscire non in gran numero ma uno alla volta con intervalli di 15 minuti e il significato figurativo del verbo DEFLUIRE è crollato! Resta il fatto che il DEFLUIRE è riferibile ai SOLI liquidi.
quote: PS: Ringrazio il Prof. Calosci per avermi insegnato l'approccio corretto nell'interpretazione delle norme che regolano l'utilizzo dei camper (e dei SUV). >> Di nulla! [8D] Siccome vedo che le lezioni fino ad oggi son servite a poco potrei dare ripetizioni provate, ma non sono economico! Ah... dimenticavo! (lezione gratuita) Il 185 parla di DEFLUSSI del PROPULSORE. Abbiamo detto DEFLUSSI non riferibile a GAS, ma a liquidi e il motore può avere deflussi liquidi (vedansi dizionari). Non sapevo che dal PROPULSORE potessero anche DEFLUIRE le personeid="size4"> (seconda accezione FIGURATIVA presente nei dizionari). Non si finisce proprio mai di imparare! [8D]
quote:Risposta al messaggio di Cubetto inserito in data 19/09/2010 01:45:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [;)]