quote:Risposta al messaggio di pierfranco 60 inserito in data 25/03/2013 10:49:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Con il mioid="blue"> portamoto NON devo mettere alcun cartello perché è trascritto nel libretto il Tuo portamoto è trascritto nel libretto[?] ciao, Giorgio
quote:Risposta al messaggio di fuori rotta inserito in data 25/03/2013 14:39:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> no ho pero' l'omologazione europea e la fattura di montaggio. non ho voluto trascriverlo perche' se cambio camper posso smontarlo e farlo rimontare cosa che sarebbe stata impossibile con la trascrizione sul libretto. a detta dell'istallatore non ci dovrebbero essere differenze . da quel "dovrebbe" sorge il mio dubbio...[}:)] saluti Pierfranco
quote:Risposta al messaggio di pierfranco 60 inserito in data 25/03/2013 14:53:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> "da quel "dovrebbe" sorge il mio dubbio...id="blue">" hai ragione ... [:(] ... in questo caso non sono l'esperto che può aggiungere altro sicuramente seguiranno altri consigli da Camperisti più competenti [;)] ciao, Giorgio
quote:Originally posted by sport15 Con il portamoto non è necessario il cartello, perchè il fuori tutto è rappresentato dalla nuova fanaleriaid="red">.>>
quote:Originally posted by fuori rotta Con il mio portamoto NON devo mettere alcun cartello perché è trascritto nel libretto ...>> ... unitamente alla "nuova" lunghezza del veicolo, cioe' la distanza delle luci posteriori rispetto al lato anteriore del veicolo. Una nuova fanaleriaid="red"> posteriore, se non e' assistita da visita e prova da parte di un UMC, costituisce violazione dell'art. 72 CdS in quanto risulta modificata la fanaleria originale come progettata dal costruttore ed installata sul veicolo al momento della relativa omologazione (voce <K> della CdC). Nei lìmiti della mia conoscenza del CdS.
quote:> Regolamento di attuazione del CdS, art. 236 comma 2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima; b) la massa massima rimorchiabile; c) le masse massime sugli assi; d) il numero di assi; e) gli interassi; f) le carreggiate; g) gli sbalzi; h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente; i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; l) la potenza massima del motore; m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, e' subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilita' di esecuzione della modifica, il nulla-osta puo' essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta. comma 3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.id="green"> -------------------- p.s. Al dettato normativo non aggiungo alcun commento, che mi riservo di esporre in un altro forum (cfr.Originally posted by pierfranco 60
... facendo un ragionamento per cui sul portamoto c'e' un paraurti completo di fanaleria e targa (quella originale del mezzo) ... ... perche' e' come fosse un prolungamento del mezzoid="red"> ...>
https://forum.camperonline.it/#...
).quote:Risposta al messaggio di slowcamping inserito in data 26/03/2013 12:57:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quello che hai scritto basta e avanza per sciogliere qualsiasi dubbio. Per ulteriori info leggetevi il thread postato da The Devil e, soprattutto, l'intervento di un noto commerciante di strutture portatutto / portamoto.
quote:Originally posted by pierfranco 60 Non discuto sulla visibilita' che puo' dare il cartello ma sull'obbligatorieta' di doverlo mettere o no senza incorrere in sanzioni.>> A me pare che il dettato normativo, come riportato in calce, sia assolutamente chiaro e non si presti ad alcun dubbio applicativo. L'òbbligo del pannello discende (ex comma 6 dell'art. 164 CdS) dalla presenza di un "càrico" che risulta sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stessoid="green"> (ex comma 2 dello stesso articolo). Peraltro, la presenza di una sporgenza longitudinaleid="green"> e' ammessa dal legislatore soltanto se il "carico" e' costituito da cose indivisibiliid="blue">. -------------------- CdS, art. 164 "Sistemazione del carico sui veicoli" comma 2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non puo' sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; puo' sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibiliid="blue">, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purche' nei limiti stabiliti dall'art. 61. comma 6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremita' della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.id="green">id="Courier New">
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 26/03/2013 14:54:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> si ok... se sporge dalla sagoma del veicolo come ad esempio un portabiciclette che e' fissato alla parete posteriore del mezzo... ma nel caso del portamoto la sagoma del veicolo non e' la nuova fanaleria con relativo paraurti dove e' anche fissata la targa? certamente si'nel caso che sia riportato a libretto? se si' in quel caso allora anche per il portamoto omologato? non e' per fare il cavilloso o per non volere mettere il cartello e' per riuscire a capire effettivamente cosa prevede la legge. grazie comunque a tutti per le risposte[:)] saluti Pierfranco
quote:Originally posted by pierfranco 60 ... mi hanno rilasciato una documentazione che dice: "l'entita' tecnicaid="red"> e' installabile ...>>
quote:Originally posted by slowcamping secondo me siete fuori strada, ... il portamotoid="red"> è interamente omologato con l'omologazione europea. il ministero ha scritto a tutte le motorizzazioni che: si evidenzia che l'installazione dei portabagagliid="red"> sopra descritti ...>>
quote:Originally posted by chorus Quello che hai scritto basta e avanza per sciogliere qualsiasi dubbioid="red">.>> Sono abituato a mettermi in disparte "sulla riva del fiume" ed attendere pazientemente il passaggio di circolari ministeriali diventate carta "macerata". Qualche mese fa, dopo oltre quattro anni di attesa, mi sono preso una rivincita sui partecipanti di un altro forum riguardo alle sanzioni previste dal legislatore in materia di "patenti estere". Entro pochi mesi, dopo cinque anni di attesa, mi prendero' una rivincita sulla gran parte dei partecipanti di questo forum che continuano a sostenere la periodicita' annua della "revisione" per i camper oltre 3,5t. Confido di trovare presto il tempo occorrente a sviluppare, in un altro forum, le mie considerazioni sulle "sporgenze esterne". Qui mi lìmito ad evidenziare che, attraverso la circolare citata da slowcamping, il MIT dichiara semplicemente la propria totale estraneita' alla questione. La legittimita' sulla presenza di "appendici" varie nei veicoli diventa quindi un rapporto diretto tra i conducenti e coloro che, ex art. 12 CdS, sono chiamati ad espletare i servizi di polizia stradale, compreso l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Per un noto detto: ride bene chi ride ultimo!
quote:Originally posted by pierfranco 60 ... e' per riuscire a capire effettivamente cosa prevede la legge.>> Senza alcun dubbio, la sàgoma del veicolo deve sempre corrispondere, in lunghezza e larghezza, alle misure riportate nella CdC. Perche', in caso contrario, scàttano le sanzioni di cui all'art. 78 CdS. -------------------- CdS, art. 78 "Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione" 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione ... e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.id="green">id="Courier New">
quote:Originally posted by pierfranco 60 ... a detta dell'installatore non ci dovrebbero essere differenze.>>
quote:Originally posted by pierfranco 60 ... se, come dici tuid="red">, alla fine la mia legittimita' di utilizzare il mio mezzo e' vincolata alla scelta e decisione dell'agente di polizia di turno ...>> Veramente, prima di me, te l'ha detto anche l'installatore. Ammesso e non concesso che tu venga fermato per un controllo, va tutto bene fino a quando trovi un addetto-ai-lavori non particolarmente preparato sullo specifico argomento, che si lascia "frastornare" dalla massa di carte che gli esibisci e che non sono in alcun modo previste dal CdS. Se invece incontri un addetto-ai-lavori che conosce puntualmente tutti i risvolti della materia (sempre nella denegata ipotesi che tu venga fermato), ritengo che ci possa essere la concreta occasione di prendersi qualche dispiacere!