quote:Originally posted by fbomped> Qui fai il primo errore! Nella CATEGORIA M stanno veicoli destinati al trasporto persone AVENTI ALMENO 4 RUOTE. Stessa cosa per la CATEGORIA N ove stanno veicoli destinati al trasporto cose AVENTI ALMENO 4 RUOTE. Nella CATEGORIA L stanno sia i trasporto merci sia i trasporto persone perché NON hanno almeno 4 ruote!!!
A mio modesto parere, ogniqualvolta si debba individuare una certa categoria-classe di veicoli per una corretta interpretazione di una norma del C.d.S. è necessario analizzare accuratamente i termini in esame. Ad esempio se vi è un precetto che comincia con 1) I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE vuol dire che: - motocicli (cat L3e) - motocarrozzette (cat L4e) - quadricicli con massa a vuoto inferiore o uguale a 400 Kg. (Cat L7e) - autovetture (M1) - autocaravan (M1) - autobus (M2/3) - autosnodati (M3) - alcuni autoveicoli per uso speciale - ambulanze (M1/2/3) - rimorchi di cui all'art. 56/1a (cat O1/2/3) - ecc. (ce ne sono ancora altri ......[:)]) rientrano nel termine indicato nel precetto. 2) AUTOVEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE vuol dire: - autocarro (N1/2/3) - mezzo d'opera (N3) - alcuni autoveicoli per uso speciale - autogru (N1/2/3) - ecc. 3) VEICOLI DELLA CATEGORIA M1 vuol dire: - autovetture (M1) - autocaravan (M1) - alcuni autoveicoli per uso speciale - ambulanze (M1) - ecc. Questo per dimostrare ad esempio che: - non tutti i veicoli destinati al trasporto di persone sono di categoria M; >
quote: - non tutti i veicoli di categoria M appartengono alla classe degli autoveicoli; >> Questa mi giunge nuova!!! Dove avresti letto questa storia? Altro grave errore. L'art. 54 specifica che: "Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in....." L'Art. 47 specifica che: "Categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; " Allal luce di queste due definizione come fai a dire che non tutti i CATEGORIA M sono autoveicoli!!!
quote: - non tutti gli autoveicoli per uso speciale sono di categoria N; >> Lo sappiamo. Tra gli usi speciali della CATEGORIA M abbiamo le autocaravan, le autofunebri, le autoambulanze e le autovetture blindate!!!
quote: - non tutti i veicoli a motore possono essere classificati in base alle categorie internazionali (es. macchine agricole); >> Mi riservo di verificarlo!
quote: - ecc. Pertanto se la norma richiama una categoria internazionale (es art. 172) allora bisogna porsi alla ricerca di tutti i veicoli appartenenti a quella categoria. Viceversa se viene richiamata una classe o una destinazione di veicoli ritengo ovvio che la ricerca sarà basata non di certo dalle categorie internazionali. >> Peccato che il 142 non parli di classi o classificazioni, ma di CATEGORIE!!!! La definizione di categorie è data dall'art. 47. Il 142/3 si adatta alla perfezione alla suddivisione in CATEGORIE.
quote: Sarebbe incongruente affermare che tutti i VEICOLI EURO 2 sono solo i veicoli di cat. N, oppure i motocicli, oppure gli autoveicoli destinati al traino. I VEICOLI EURO 2 possono essere tutti quelli summenzionati a determinate condizioni, nulla a che a vedere rispetto alla categoria internaziale, alla classificazione o alla destinazione........[:)] >> Ma che c'entra la classificazione secondo le norme anti inquinamento con le CATEGORIE??? Tanto per intenderci abbiamo autovetture EURO 1/2/3/4/5 eppure sono tutte CATEGORIA M. Parimenti abbiamo veicoli per trasporto merci EURO 1/2/3/4/5 eppure sono tutte CATEGORIA N. Sono i motori che determinano a quale EURO appartengono. Come è costruito il veicolo, invece, determina la DESTINAZIONE d'USO e quindi l'appartenenza ad una CATEGORIA piuttosto che ad un'altra!!
quote: Spero di non essere stato prolisso nell'esporre la mia opinione.... >> Prolisso non direi fuori di ogni grazia certamente si! Ciao
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Dov'è l'errore? Non tutti i veicoli destinati al trasporto di persone sono di categoria M, in quanto ad esempio ai sensi dell'art.53/1a - motocicli (L3e e non M) veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone..... E quì mi dispiace il primo errore lo fai tu.
quote:Originally posted by fbomped> Qui fai il primo errore!
A mio modesto parere, ogniqualvolta si debba individuare una certa categoria-classe di veicoli per una corretta interpretazione di una norma del C.d.S. è necessario analizzare accuratamente i termini in esame. Ad esempio se vi è un precetto che comincia con 1) I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE vuol dire che: - motocicli (cat L3e) - motocarrozzette (cat L4e) - quadricicli con massa a vuoto inferiore o uguale a 400 Kg. (Cat L7e) - autovetture (M1) - autocaravan (M1) - autobus (M2/3) - autosnodati (M3) - alcuni autoveicoli per uso speciale - ambulanze (M1/2/3) - rimorchi di cui all'art. 56/1a (cat O1/2/3) - ecc. (ce ne sono ancora altri ......[:)]) rientrano nel termine indicato nel precetto. 2) AUTOVEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE vuol dire: - autocarro (N1/2/3) - mezzo d'opera (N3) - alcuni autoveicoli per uso speciale - autogru (N1/2/3) - ecc. 3) VEICOLI DELLA CATEGORIA M1 vuol dire: - autovetture (M1) - autocaravan (M1) - alcuni autoveicoli per uso speciale - ambulanze (M1) - ecc. Questo per dimostrare ad esempio che: - non tutti i veicoli destinati al trasporto di persone sono di categoria M;id="red"> >
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quote: Nella CATEGORIA M stanno veicoli destinati al trasporto persone AVENTI ALMENO 4 RUOTE. Stessa cosa per la CATEGORIA N ove stanno veicoli destinati al trasporto cose AVENTI ALMENO 4 RUOTE. >> Dagli esempi non mi sembra di aver dimostrato il contrario.
quote: Nella CATEGORIA L stanno sia i trasporto merci sia i trasporto persone perché NON hanno almeno 4 ruote!!! >> Secondo errore da parte tua. L7e Quadricicli diversi dai quadricicli leggeri (4 ruote)
quote: - non tutti i veicoli di categoria M appartengono alla classe degli autoveicoli; >>
quote: Questa mi giunge nuova!!! Dove avresti letto questa storia? Altro grave errore. L'art. 54 specifica che: "Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in....." L'Art. 47 specifica che: "Categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; " Allal luce di queste due definizione come fai a dire che non tutti i CATEGORIA M sono autoveicoli!!! >> Terzo errore da parte tua. Ai sensi dell'art. 47 comma 2 anche i filoveicoli e non solo gli autoveicoli possono essere di categoria M
quote: - non tutti i veicoli a motore possono essere classificati in base alle categorie internazionali (es. macchine agricole);> Non vedo il motivo l'art. 47 comma 2 parla chiaro. Quarto errore se affermi il contrario.quote: Mi riservo di verificarlo! >>
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quote:> Se ti riferisci agli errori, mi dispiace, tu ne hai fatti almeno tre ........[:)]quote: Spero di non essere stato prolisso nell'esporre la mia opinione.... >> Prolisso non direi fuori di ogni grazia certamente si! Ciao
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quote:Originally posted by fbomped> Nel parlare di "veicoli". Per il codice i veicoli sono qualunque cosa su ruote ivi compresi i veicoli a braccia a trazione animale. Il codice distingue in motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli.... L'articolo 47 inserisce nella CATEGORIE INTERNAZIONALI senza tante fisime: L a due o tre ruote M veicoli a motore con almeno 4 ruote per trasporto persone N veicoli a motore con almeno 4 ruote per trasporto merci.
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Dov'è l'errore? Non tutti i veicoli destinati al trasporto di persone sono di categoria M, in quanto ad esempio ai sensi dell'art.53/1a - motocicli (L3e e non M) veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone..... E quì mi dispiace il primo errore lo fai tu.
quote:Originally posted by fbomped> Qui fai il primo errore!
A mio modesto parere, ogniqualvolta si debba individuare una certa categoria-classe di veicoli per una corretta interpretazione di una norma del C.d.S. è necessario analizzare accuratamente i termini in esame. Ad esempio se vi è un precetto che comincia con 1) I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE vuol dire che: - motocicli (cat L3e) - motocarrozzette (cat L4e) - quadricicli con massa a vuoto inferiore o uguale a 400 Kg. (Cat L7e) - autovetture (M1) - autocaravan (M1) - autobus (M2/3) - autosnodati (M3) - alcuni autoveicoli per uso speciale - ambulanze (M1/2/3) - rimorchi di cui all'art. 56/1a (cat O1/2/3) - ecc. (ce ne sono ancora altri ......[:)]) rientrano nel termine indicato nel precetto. 2) AUTOVEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE vuol dire: - autocarro (N1/2/3) - mezzo d'opera (N3) - alcuni autoveicoli per uso speciale - autogru (N1/2/3) - ecc. 3) VEICOLI DELLA CATEGORIA M1 vuol dire: - autovetture (M1) - autocaravan (M1) - alcuni autoveicoli per uso speciale - ambulanze (M1) - ecc. Questo per dimostrare ad esempio che: - non tutti i veicoli destinati al trasporto di persone sono di categoria M;id="red"> >
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quote:> L'art. 47 mi sembra si fermi a L5. Non avevo mai sentito parlare di L6 re L7.quote: Nella CATEGORIA M stanno veicoli destinati al trasporto persone AVENTI ALMENO 4 RUOTE. Stessa cosa per la CATEGORIA N ove stanno veicoli destinati al trasporto cose AVENTI ALMENO 4 RUOTE. >> Dagli esempi non mi sembra di aver dimostrato il contrario.quote: Nella CATEGORIA L stanno sia i trasporto merci sia i trasporto persone perché NON hanno almeno 4 ruote!!! >> Secondo errore da parte tua. L7e Quadricicli diversi dai quadricicli leggeri (4 ruote)
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quote:> Veramente l'art. 47 comma due non fa differenza per tipo di alimentazione o altro. Un motore termico o elettrico alimentato a batterie o a fili elettrici per il 47/2 è sempre un veicolo a motore con almeno di 4 ruote.quote: - non tutti i veicoli di categoria M appartengono alla classe degli autoveicoli; >>quote: Questa mi giunge nuova!!! Dove avresti letto questa storia? Altro grave errore. L'art. 54 specifica che: "Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in....." L'Art. 47 specifica che: "Categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote; " Allal luce di queste due definizione come fai a dire che non tutti i CATEGORIA M sono autoveicoli!!! >> Terzo errore da parte tua. Ai sensi dell'art. 47 comma 2 anche i filoveicoli e non solo gli autoveicoli possono essere di categoria M
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quote:> Devo informarmi in ogni caso. Per il nostro codice una autogrù è CATEGORIA N ALTRI USI. All'estero è CATEGORIA N e basta.quote: - non tutti i veicoli a motore possono essere classificati in base alle categorie internazionali (es. macchine agricole);> Non vedo il motivo l'art. 47 comma 2 parla chiaro. Quarto errore se affermi il contrario.quote: Mi riservo di verificarlo! >>
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quote:> Nessuno è infallibile, ma anche questa volta ne esco bene! Ciaoquote:> Se ti riferisci agli errori, mi dispiace, tu ne hai fatti almeno tre ........[:)]quote: Spero di non essere stato prolisso nell'esporre la mia opinione.... >> Prolisso non direi fuori di ogni grazia certamente si! Ciao
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quote:Originally posted by chorus> Ma non mi hai ancora risposto se sei d'accordo sulla mia analisi oppure se ritieni di proporre un differente conteggio per qualche classe di veicoliid="green">. Sta bene per il detto chi tace acconsente ma, ogni tanto, gradirei anche qualche cenno scritto da parte tua.
In un successivo messaggio, TheDevil ha individuato 45 categorie di veicoli, senza contare le categorie di filobus.>
quote:Originally posted by fbomped> La tua affermazione evidenziata mi lascia un po' perplesso. Se non ho compreso male, ti risulterebbero veicoli di categoria Mid="red"> al di fuori della classeid="green"> degli autoveicoliid="red">, cioe' dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote (esclusi i motoveicoli). Al riguardo ammetto la mia ignoranza.
Questo per dimostrare ad esempio che: - non tutti i veicoli destinati al trasporto di persone sono di categoria M; - non tutti i veicoli di categoria M appartengono alla classe degli autoveicoliid="red">; - non tutti gli autoveicoli per uso speciale sono di categoria N; - non tutti i veicoli a motore possono essere classificati in base alle categorie internazionali (es. macchine agricole); - ecc.>
quote:Originally posted by TheDevil> Considerato che: - gli autoveicoli (art. 47/1g e 54) - i filoveicoli (art. 47/1h e 55) non appartengono alla stessa classe, posso tranquillamente esprimere quell'affermazione. Si tratta in ogni caso di una banalità (a chi può interessare che NON tutti i veicoli M sono autoveicoli?) che ho appositamente evidenziato, per dimostrare la necessità di prestare particolare attenzione nei termini indicati nel Codice. Esempio: come mai l'art. 142/3g inizia con AUTOVEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI COSE e non AUTOCARRI o AUTOVEICOLI DI CATEGORIA N? Perdonami, ma ora non ho tempo per rispondere.....
Se non ho compreso male, ti risulterebbero veicoli di categoria Mid="red"> al di fuori della classeid="green"> degli autoveicoliid="red">, cioe' dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote (esclusi i motoveicoli). Al riguardo ammetto la mia ignoranza. >
quote:Originally posted by fbomped> A mia conoscenza le macchine agricole (a motore e relativi rimorchi) risultano classificate nelle categorie internazionali: - T1, T2, T3, T4, T5 per i trattori a ruote; - C1, C2, C3, C4, C5 per i trattori a cingoli; - Ra1, Ra2, Ra3, Ra4, Rb1, Rb2, Rb3, Rb4 per i rimorchi; - Sa1, Sa2, Sb1, Sb2 per le macchine intercambiabili trainate. ------------------------------ p.s. Grazie per la precisazione sull'inclusione dei filoveicoli tra i veicoli di categoria M.
Questo per dimostrare ad esempio che: - non tutti i veicoli destinati al trasporto di persone sono di categoria M; - non tutti i veicoli di categoria M appartengono alla classe degli autoveicoli; - non tutti gli autoveicoli per uso speciale sono di categoria N; - non tutti i veicoli a motore possono essere classificati in base alle categorie internazionali (es. macchine agricole)id="red">; - ecc.>
quote:Originally posted by fbomped> Ho stralciato un passaggio molto interessante di un tuo recente intervento. Con riserva di un successivo approfondimento al riguardo, in questo momento mi tornerebbe utile conoscere quale sia il soggetto deputato allo svolgimento delle ricerche all'interno del CdS. Ritengo che sia da escludere l'attribuzione della relativa responsabilita' al singolo lettore dell'art. 172 CdS.
Pertanto, se la norma richiama una categoria internazionale (es art. 172), allora bisogna porsi alla ricerca di tutti i veicoli appartenenti a quella categoria. Viceversa, se viene richiamata una classe o una destinazione di veicoli, ritengo ovvio che la ricerca sarà basata non di certo dalle categorie internazionali.>
quote:Originally posted by TheDevil> Gli unici codici che io conosco sono: Codice Categoria Descrizione Categoria Tipo Veicolo SB MIETITREBBIA S SC TRATTRICE AGRICOLA CINGOLATA S SD TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM S SE MIETITREBBIA ECCEZIONALE S SM MOTOAGRICOLA S SS TRATTRICE AGRICOLA SNODATA S ST TRATTRICE AGRICOLA A 2 RM S TA RIMORCHIO AGRICOLO - CON APPARECCHIATURA T TB RIMORCHIO AGRICOLO - BOTTE T TC RIMORCHIO AGRICOLO - CASSONE T TM RIMORCHIO AGRICOLO - ASSE MOTORE T TP RIMORCHIO AGRICOLO - PIANALE T TR RIMORCHIO AGRICOLO - CASSONE RIBALTABILE T TY TELAIO PER RIMOCHI AGRICOLI T TX MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE TRAINATA V VA ATOMIZZATORI V VB SCAVABIETOLE V VC MOTOCOLTIVATORE V VF MOTOFALCIATRICE V VL FALCIACARICATRICI V VN FALCIA-CONDIZIONA-ANDANATRICE V VR MOTORANGHINATORE V VS MOTOSEMINATRICE V VT FALCIA-TRINCIA-CARICATRICE V VV ALTRE MACCHINE V VZ MOTOZAPPATRICE V Comunque riscontro una certa analogia tra le categorie indicate da te e quelle della tabella del Ministero. Ho dato un'occhiata al D.M. 2-5-2001 n. 277 Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche. Ti incollo uno stralcio.... .....Alla domanda, redatta secondo lo schema indicativo riportato nell'allegato II va allegata la documentazione informativa di cui: a) all'articolo 3 del predetto decreto 8 maggio 1995 e successive modifiche per i veicoli appartenenti alle categorie M, N ed Oid="red">; b) all'articolo 3 del predetto decreto ministeriale 5 aprile 1994 e successive modifiche, per i veicoli della categoria Lid="red">; c) all'articolo 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, e successive modifiche per le macchine agricoleid="red"> ed operatrici; Comprendo che ciò non significa alcunchè, ma mi viene da pensare che le categorie internazionali da te indicate non siano state recepite, altrimenti dovevano sicuramente apportare quanto meno la modifica all'art. 47 comma 2 del C.d.S. aggiungendo la lettera l) (macchine agricole) ed inoltre potevano indicare le categorie al posto del termine "macchine agricole". Inoltre ho letto la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 26-2-2002 n. 826/MOT2/C D.M. 2 maggio 2001, n. 277. Chiarimenti sulle procedure di omologazione per le macchine agricole e per le macchine operatrici. Questa circolare non ne fa alcuna menzione. Buon week end.
A mia conoscenza le macchine agricole (a motore e relativi rimorchi) risultano classificate nelle categorie internazionali: - T1, T2, T3, T4, T5 per i trattori a ruote; - C1, C2, C3, C4, C5 per i trattori a cingoli; - Ra1, Ra2, Ra3, Ra4, Rb1, Rb2, Rb3, Rb4 per i rimorchi; - Sa1, Sa2, Sb1, Sb2 per le macchine intercambiabili trainate. >
quote:Originally posted by fbomped>
- non tutti i veicoli a motore possono essere classificati in base alle categorie internazionali (es. macchine agricole);>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci>
Mi riservo di verificarlo!>
quote:Originally posted by fbomped> Il secondo comma dell'art. 47 CdS e' obsoleto sia per tutta la lettera "a" sia per l'omissione delle macchine agricole.
Non vedo il motivo; l'art. 47 comma 2 parla chiaroid="red">.>
quote:Originally posted by fbomped> [1]id="red"> Ne conoscerai qualcuno in piu' dopo aver letto, se ritieni, la pertinente Direttiva comunitaria
Gli unici codici che io conosco sono: ... [1]id="red"> ..... Comprendo che ciò non significa alcunchè, ma mi viene da pensare che le categorie internazionali da te indicate non siano state recepite, ...[2]id="red">>
2003/37/CE
(ed, in ispecie, il relativo Allegato II). [2]id="red"> La Direttiva sopracitata risulta debitamente recepita nell'ordinamento nazionale, ai sensi dell'art. 229 CdS, con il D.M. 19 novembre 2004 (G.U. 16 aprile 2005, n. 88 SO).quote:Originally posted by TheDevil> Come fa una norma ad essere obsoleta? O è in vigore o non lo è! E non lo è se è stata abrogata da altra norma! Che poi esistano norme che regolano fattispecie non più esistenti, cioè fattispecie che non si verificano più nella realtà, è un altro discorso.
quote:Originally posted by fbomped>
- non tutti i veicoli a motore possono essere classificati in base alle categorie internazionali (es. macchine agricole);>quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci>
Mi riservo di verificarlo!>quote:Originally posted by fbomped> Il secondo comma dell'art. 47 CdS e' obsoleto sia per tutta la lettera "a" sia per l'omissione delle macchine agricole.
Non vedo il motivo; l'art. 47 comma 2 parla chiaroid="red">.>
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quote:Originally posted by fbomped>
Comprendo che ciò non significa alcunchè, ma mi viene da pensare che le categorie internazionali da te indicate non siano state recepite, altrimenti dovevano sicuramente apportare quanto meno la modifica all'art. 47 comma 2 del C.d.S. aggiungendo la lettera l) (macchine agricole) ed inoltre potevano indicare le categorie al posto del termine "macchine agricole".>
quote:Originally posted by TheDevil>
Il secondo comma dell'art. 47 CdS e' obsoleto sia per tutta la lettera "a"id="green"> sia per l'omissioneid="green"> delle macchine agricole.>
quote:Originally posted by chorus> Quando non ne viene aggiornato il relativo testo. E, nello specifico del comma 47/2 CdS, ho indicato le due parti del testo che non risultano aggiornate. Alla lettera "a"id="green"> del comma in questione e' ancora riportata la classificazione comunitaria dei veicoli a due e tre ruote di cui alla Direttiva 92/61/CEE abrogata dalla Direttiva 2002/24/CE. [1] Invece per l'omissioneid="green"> delle macchine agricole ti rinvio ad una affermazione di Fbomped, che attribuisce al legislatore l'obbligo di aggiornare il comma 47/2 in presenza di una classificazione comunitaria recepita per detti veicoli. ------------------------------ [1] La vigente classificazione comunitaria dei veicoli a due e tre ruote e' invece riportata in calce agli artt. 52-53 CdS.
Come fa una norma ad essere obsoleta?id="red">>
quote:Originally posted by TheDevil> Ne prendo atto. Tuttavia confermo che dalle tabelle in mio possesso (fornite da un mio conoscente della ex M.C.T.C. ed aggiornate al 2007) non compaiono quelle categorie. Non c'è da meravigliarsi, in quanto anche la direttiva sui veicoli a motore a 2 e 3 ruote recepita con DM 31.1.2003, prevede che il ciclomotore a due ruote sia di categoria L1e, ma ti assicuro che sui certificati di circolazione viene ancora indicato nel campo [J] la sigla L1, come da tabella ministeriale.
[1]id="red"> Ne conoscerai qualcuno in piu' dopo aver letto, se ritieni, la pertinente Direttiva comunitaria2003/37/CE
(ed, in ispecie, il relativo Allegato II). [2]id="red"> La Direttiva sopracitata risulta debitamente recepita nell'ordinamento nazionale, ai sensi dell'art. 229 CdS, con il D.M. 19 novembre 2004 (G.U. 16 aprile 2005, n. 88 SO). >
quote:Originally posted by Giuscot> Grazie. Sono d'accordo. Ed ho aperto questo 'topic' proprio con l'intento di arrivare ad una dimostrazione, chiara e condivisa, di questa affermazione. A carattere generale, senza cioe' riferimenti ad alcuna disposizione specifica e/o particolare categoria di veicoli.
... io sostengo che le classificazioni o categorie indicate nel codice della strada (47 comma 1 48-58) restano ancora ogggi definizioni valide per circoscrivere gli ambiti (i destinatari) nelle disposizioni che nello stesso CDS vi fanno riferimento ...>
quote:Originally posted by TheDevil> E secondo me la dimostrazione sta nei concetti di quando una legge è abrogata implicitamente, esplicitamente o tacitamente. Credo che la discussione debba partire da qui: quali direttive europee regolano in modo diverso le prescizioni del CDS valide per gli utenti della strada, finalizzate a conformarne o modificarne i comportamenti.
quote:Originally posted by Giuscot> Grazie. Sono d'accordo. Ed ho aperto questo 'topic' proprio con l'intento di arrivare ad una dimostrazione, chiara e condivisa, di questa affermazione. A carattere generale, senza cioe' riferimenti ad alcuna disposizione specifica e/o particolare categoria di veicoli.
... io sostengo che le classificazioni o categorie indicate nel codice della strada (47 comma 1 48-58) restano ancora ogggi definizioni valide per circoscrivere gli ambiti (i destinatari) nelle disposizioni che nello stesso CDS vi fanno riferimento ...>
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quote:Originally posted by Giuscot> Lo avevo predetto che prima o poi sarebbe arrivato a toccare l'art. 185!!! Questione di tempo e ripartirà il tormentone!!!
Ora a me non pare che le Direttive CEE abbiamo abrogato tacitamente tutte le disposizioni del CDS, ad esempio, l'art. 142 o l'art. 185 del CDS, tanto per fare due esempi, trattando o regolando le stesse materie di questi articoli in modo diverso o incompatibile, e così per molti altri articoli del cds. >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Off topics. Lei provoca.
quote:Originally posted by Giuscot> Lo avevo predetto che prima o poi sarebbe arrivato a toccare l'art. 185!!! Questione di tempo e ripartirà il tormentone!!!
Ora a me non pare che le Direttive CEE abbiamo abrogato tacitamente tutte le disposizioni del CDS, ad esempio, l'art. 142 o l'art. 185 del CDS, tanto per fare due esempi, trattando o regolando le stesse materie di questi articoli in modo diverso o incompatibile, e così per molti altri articoli del cds. >
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quote:Originally posted by Giuscot> Off topics per off topics... No! dico la verità! Verità che avevo predetto!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Off topics. Lei provoca.
quote:Originally posted by Giuscot> Lo avevo predetto che prima o poi sarebbe arrivato a toccare l'art. 185!!! Questione di tempo e ripartirà il tormentone!!!
Ora a me non pare che le Direttive CEE abbiamo abrogato tacitamente tutte le disposizioni del CDS, ad esempio, l'art. 142 o l'art. 185 del CDS, tanto per fare due esempi, trattando o regolando le stesse materie di questi articoli in modo diverso o incompatibile, e così per molti altri articoli del cds. >
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