quote:Originally posted by Giuscot> A mio parere, ai soli fini dell'accertamento delle violazioni del C.d.S.: 1) i D.M. che recepiscono le direttive ma non modificano il testo del C.d.S. rappresentano un mero recepimento e nulla di più. 2) i D.M. che recepiscono le direttive, senza modificare il testo del C.d.S., possono introdurre delle varianti che interessano l'attività di accertamento delle violazioni al C.d.S. 3) i D.Lgs. che attuano le direttive e modificano il testo del C.d.S., sicuramente introducono le sopraindicate varianti. Esempio: 1) D.M. 19-11-2004 Recepimentoid="red"> della direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali...... 2) D.M. 19 Novembre 2004 Recepimentoid="red"> della direttiva 2002/85/CE...., concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocita' per talune categorie di autoveicoli nella Comunita'. 3) Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n.150 "Attuazioneid="red"> della direttiva 2003/20/CE ..... relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della stradaid="red">"
quali direttive europee regolano in modo diverso le prescizioni del CDS valide per gli utenti della strada, finalizzate a conformarne o modificarne i comportamenti. >
quote:Originally posted by fbomped> Nel momento in cui una DM recepisce una qualunque norma della Comunità Europea, pur senza aver modificato il CdS, le norme del CdS in contrasto con quanto recepito sono implicitamente abrogate perché in contrasto con le normative recepite. D'altronde è proprio il CdS che autorizza il recepire norme della Comunità Europea attraverso un DM. Altre volte alcune norme sono state recepite direttamente dal CdS stesso come nel caso del comma 2 del'art. 47.
A mio parere, ai soli fini dell'accertamento delle violazioni del C.d.S.: 1) i D.M. che recepiscono le direttive ma non modificano il testo del C.d.S. rappresentano un mero recepimento e nulla di più. >
quote:Originally posted by TheDevil> Il primo soggetto è sicuramente l'operatore di cui all'art. 12 che espleta il servizio di polizia stradale. Egli deve conoscere a menadito tutti i termini del C.d.S., saper riconoscere per esempio, in relazione a questo Topic, quali sono i VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO PERSONE (art. 169/7), i VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE CON NUMERO DI POSTI SUPERIORI A 9 POSTI COMPRESO QUELLO DEL CONDUCENTE (art. 80/4), ecc.. Reputo poco tollerabile far infliggere una sanzione a seguito di una violazione accertata con superficialità, legata alla scarsa conoscenza della materia. Naturalmente, in egual misura, anche tutti gli altri soggetti interessati all'applicazione del C.d.S., vedasi Prefetto, G.d.P., Sindaco, non li ritengo esentati da tali responsabilità. Sono stati eliminati vari post dal tono inutilmente litigioso. Lo Staff di Camperonlineid="green">
quote:Originally posted by fbomped> ................... Con riserva di un successivo approfondimento al riguardo, in questo momento mi tornerebbe utile conoscere quale sia il soggetto deputato allo svolgimento delle ricerche all'interno del CdS. Ritengo che sia da escludere l'attribuzione della relativa responsabilita' al singolo lettore dell'art. 172 CdS.
Pertanto, se la norma richiama una categoria internazionale (es art. 172), allora bisogna porsi alla ricerca di tutti i veicoli appartenenti a quella categoria. Viceversa, se viene richiamata una classe o una destinazione di veicoli, ritengo ovvio che la ricerca sarà basata non di certo dalle categorie internazionali.>
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci>
Che è del 1968 e quindi ormai assorbita e superata dalla normativa europea.id="red"> Se ti interessa leggere la Convenzione di Viennaclicca qua
, anche se, avendola letta, temo non troverai nessuna indicazione a supporto delle tue ipotesi!>
quote:Originally posted by TheDevil>
@Prof.Calosci: la Convenzione di Vienna concerne la circolazione stradale in tutti gli stati del mondo che l'hanno sottoscritta e non puo' affatto considerarsi superata dalla normativa europeaid="red"> che, anzi, deve attenersi alla stessa Convenzione in tutti gli aspetti da quest'ultima regolamentati.>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Chiunque voglia avere in Italia il quadro normativo completo in materia di circolazione stradale non puo' prescindere dalla consultazione di: - Convenzione di Vienna 1968 (nel testo vigente); - Direttive comunitarie in materia (recepite nell'ordinamento nazionale); - Codice della Strada (e relativo Regolamento), con prevalenza delle norme internazionali e comunitarie su quelle nazionali, in caso di discordanza. Cio' premesso, mi spiace che la "tua ragione" sia sostanzialmente differente dalla "mia" riguardo alla Convenzione di Vienna. Ergo, uno di noi due ha torto sulla valenza di detto accordo internazionale rispetto alle normative comunitarie emanate in materia di circolazione stradale.
Non te la prendere, ma questa volta non trovo la possibilità di darti ragioneid="red">. La Convenzione è del 1968 e nel frattempo ci sono state tante decisioni prese a livello comunitario che derivando da accordi internazionali a livello europeo non possono, in caso di contrasto, non superare la convenzione del 1968 o anche semplicemente integrarla. Quella convenzione fu frutto di accordi tra Paesi liberi e questi Paesei liberi ora hanno la facoltà di modificare quella convenzione con accordi di stessa importanza o tramite leggi comunitarie. Ci mancherebbe che l'Europa non sia più sovrana di se stessa e deve considerarsi vincolata a precedenti accordi.>
quote:Originally posted by TheDevil> Non credo ci sia nulla di cui dispiacersi! Le opinioni in quanto tali non necessariamente devono essere identiche.
Cio' premesso, mi spiace che la "tua ragione" sia sostanzialmente differente dalla "mia" riguardo alla Convenzione di Vienna. >
quote: Ergo, uno di noi due ha torto sulla valenza di detto accordo internazionale rispetto alle normative comunitarie emanate in materia di circolazione stradale. >> È probabile. È anche probabile che ad aver torto sia io visto che non so davvero quanto un le norme e convenzioni citate possano essere valide l'una rispetto alle altre. Sono convinto, ma su questo non farei mai una crociata non avendo nessuna certezza e non avendo voglia di studiare anche il diritto internazionale, che la convenzione di Vienna possa essere superata da altre normative comunitarie. Ma non è detto che la mia sia una convinzione corretta! Se tu hai delle conoscenze più approfondite mettile in campo. Fa sempre comodo sapere! Ciao
quote:Originally posted by Giuscot> C'e' anche l'art. 99 CdS, nel cui testo vigente sono citate le categorie N ed O. ------------------------------ p.s. per ringraziare la Moderazione COL di aver accolto la mia richiesta in ordine all'eliminazione di alcuni interventi non pertinenti alla materia qui discussa.
A parte che il CDS si è avvalso di questa facoltà del comma 2/47 solo per il 138 ed il 172id="red"> e non per il 142 come già detto, ...>
quote:Originally posted by TheDevil in the 'topic' #83352>
Tutti gli autoveicoli per trasporti specifici ((di cui all'art. 54/1/f) mi risultano "destinati al trasporto di cose" e classificati nella categoria internazionale N, per cui non avvertirei l'esigenza di creare una distinzione con veicoli di analoga definizione ma ipoteticamente "destinati al trasporto di persone".>
quote:Originally posted by fbomped in the 'topic' #83352> Ti confermo che, fino allo scorso 28 aprile, tutti gli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 203 Reg. sono stati classificati in categoria N (destinati al trasporto di cose). Con l'entrata in vigore della Direttiva 2007/46/CE, gli autoveicoli dotati di carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo (gia' indicati alla lettera
Ecco perchè ho ritenuto opportuno indicare anche gli autoveicoli per trasporti specifici, che tra l'altro, mediante la consultazione di quelle tabelle, avevo scoperto che i "minibus 8 posti" per trasporto disabili è distinto tra gli autoveicoli di cui all'art. 54/1f (forse l'unico tra questi di categoria M1).>
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 22/07/2009 22:22:24 Ti confermo che, fino allo scorso 28 aprile, tutti gli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 203 Reg. sono stati classificati in categoria N (destinati al trasporto di cose). [1]id="red"> Con l'entrata in vigore della Direttiva 2007/46/CE, gli autoveicoli dotati di carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo (gia' indicati alla lettera> [1]id="red"> Considerato che l'art. 54/1/f recita: autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose (Categoria N)id="brown"> o di persone (Categoria M)id="blue"> in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;id="size1"> non vedo il motivo per il quale si debbano classificare tutti i veicoli nella categoria N. [2]id="red"> La circolare del Ministero dei Trasporti n.175/93 del 06.10.1993, aveva già chiarito che gli autoveicoli per trasporto disabili (54/1/f) fossero di categoria M1. [3]id="red"> Se sulla CdC di un autoveicolo per trasporto disabili risulta: [J] M1 [J1] TRAS.SPECIFICO PERSONE PART.CONDIZIONI - USO PROPRIO è evidente che questo autoveicolo rientra tra quelli di cui all'art. 54/1/f.del citato comma) devono intendersi classificati in categoria M1 .... [2]id="red"> Di conseguenza, senza soluzione di continuita' tra la 70/156/CEE e la 2007/46/CE, tutti gli autoveicoli per trasporti specifici (di cui all'art. 54/1/f) restano classificati nella categoria internazionale N. [3]id="red"> >
quote:Originally posted by fbomped> Ti ringrazio per le interessanti informazioni che saranno sicuramente utili nello sviluppo di questo 'topic'.
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