quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 03/09/2010 23:13:53 gli stalli sono riservati alla sosta dei veicoli "a servizio" della persona invalida, per cui chiunque si trovi in tale condizione, attestata dal relativo contrassegno, può utilizzare detti stalli per sostarvi con un veicolo "a suo servizio" E' evidente che la dizione "a suo servizio" sia da intendersi nel senso che il veicolo venga utilizzato per la mobilità (circolazione) dell'invalido medesimo. Cosa questa, però, che non ricorre nel caso di specie in quanto, per quanto sopra esplicitato, la causale primaria della circolazione del furgone è data dal trasporto delle "cose" e la presenza della passeggera (ancorchè invalida) è solo incidentale essendo la stessa addetta all'uso delle "cose" stesse. A riprova di ciò vi è il fatto che mentre le "cose" potrebbero essere trasportate sul veicolo pur senza la presenza della passeggera, al contrario la passeggera NON potrebbe essere trasportata sul veicolo in assenza di "cose" o, a maggior ragione, in presenza di cose cui lei non ne fosse addetta all'uso. Ne consegue, quindi, che l'avvalersi delle agevolazioni connesse con lo status di invalido sia del tutto illegittimo. A margine, e giusto per compltezza dell'esposizione, faccio presente che mentre gli autocarri, come detto, sono... >> Obbligatorio intervenire con maggiore precisione su queste dichiarazioni. Fermo restando che QUALUNQUE veicolo può essere utilizzato per il portatore di handicap occorre precisare che il furgone CATEGORIA N non era legato a nessun ciclo produttivo particolare, ma al trasporto di cose di interesse dell'utilizzatore che lo prendeva in affitto. Altra cosa da non dimenticare, la portatrice di handicap era ADDETTA ALL'USO DELLE COSE. Infatti trasportavamo strumenti musicali (tra i quali anche clavicembalo e fortepiano) che sarebbero stati suonati in serata proprio dalla titolare del contrassegno! Ma tutta questa disquisizione è inutile perché QUALUNQUE vicolo con a bordo portatore di handicap e contrassegno H è PRIORITARIAMENTE utilizzato per il diversamente abile. Quindi: A. il veicolo era usato al servizio di un diversamente abile; B. al di là della destinazione d'uso (e quel furgone non era legato a nessun ciclo produttivo) diventa prioritario il suo utilizzo al servizio di un diversamente abile; C. ulteriore abuso da parte del vigile perché non solo il furgone poteva essere utilizzato dal diversamente abile, ma il diversamente abile avrebbe usato le attrezzature trasportate, anche se a scaricarle, trasportarle nel teatro e riportale sul furgone ci avrebbe pensato una squadra di facchini. Il vigile passerà i suoi guai.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 04/09/2010 02:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Fermo restando che QUALUNQUE veicolo può essere utilizzato per il portatore di handicap... QUALUNQUE vicolo con a bordo portatore di handicap e contrassegno H è PRIORITARIAMENTE utilizzato per il diversamente abile. >> Credo che tu non voglia comprendere quale sia il punto principale della vicenda: vero è che l'invalido può utilizzare qualunque veicolo, ma non qualunque veicolo può essere considerato "al servizio" dell'invalido. Per essere considerato tale è evidente che il veicolo debba essere adibito al trasporto dell'invalido stesso, cosa che può avvenire solo se trattasi di veicolo categoria M. Tale assunto, peraltro. è facilmente ricavabile dalle stesse norme che ho citato in precedenza:
quote:11. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili. 1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico id="size6">servizioid="blue">, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta. >>
quote:Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide. 1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalideid="blue"> gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esseid="blue">, secondo quanto stabilito nel regolamento. >> ti sembra possibile che un veicolo categoria N possa essere inteso come adibito allo "specifico" servizio dell'invalido? ed ancora, ritieni possibile che un veicolo sempre di tale categoria possa essere inteso come utilizzato per "consentire ed agevolare la mobilità" dell'invalido? nel tuo caso, il veicolo era invece destinato al trasporto degli strumenti musicali e, in via del tutto incidentale, al trasporto dell'invalida che li utilizzava. Tant'è vero che, come detto, i primi possono essere tarsportati senza che via sia anche la seconda, viceversa non è possibile. Poi ognuno è libero di pensarla come vuole...
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 04/09/2010 10:08:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Pensala come ti pare, nessuno può impedirtelo! L'art. 188 parla di veicoli senza indicarne la categoria. Qualunque veicolo dotato di contrassegno H diventa immediatamente allo SPECIFICO SERVIZIO del diveramente abile. Sottolineo ciò che non vuoi vedere: Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizioid="size4">... quindi: -NON non si parla di VEICOLO SPECIFICO AL LORO SERVIZIO, ma -si parla, invece, di veicolo "AL LORO SPECIFICO SERVIZIO" LA dizione è assai differente. Il furgone, usato per trasportare cose personali anche del disabile, è diventato immediatamente dedicato al servizio specifico del trasporto del disabile stesso che altrimenti non avrebbe avuto la possibilità o di trasportare le proprie cose o di essere trasportato lui stesso. Lo dice il 188. Lo dicono i miei avvocati. Lo dirà il tribunale se si arriva al processo. Qualunque veicolo può essere usato al servizio dell'handicappato.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 04/09/2010 10:31:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> straquoto...e sono d'accordissimo, diversamente il legislatore avrebbe usato il termine : autoveicolo...io vedo decine di diversamente abili, che utilizzano quadricicli (48 cc), sia, per costi di mantenimento che per il non possesso di patente b, ciao, Tony
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 04/09/2010 10:31:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Concordo assolutamente con ippocampo. A mio avviso: - l'art. 188 del cds non dice quanto tu affermi. Non può andare contro ad altri principi affermati in altri articoli della medesima legge; - il parere dei tuoi avvocati non fa testo: sono dei professionisti di parte, ancorchè dei tecnici della materia - vedremo cosa dirà il Tribunale.
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 04/09/2010 15:46:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non concordo: ai sensi della lettera h) dell'art. 53 del cds, il quadriciclo sono veicoli destinati al trasporto di persone.
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 04/09/2010 02:41:32 ...Tutto può accadere, ma se il caso arrivo in Cassazione!...>> Per quanto riguarda l'art. 82 la Cassazione ha già chiarito... Corte di Cassazione Civile, sezione seconda - Sentenza 6885 del 20/03/2009 Circolazione stradale - Art. 82 del Codice della Strada - Destinazione ed uso dei veicoli - Utilizzazione un autocarro immatricolato per il trasporto di cose per una destinazione diversa (trasporto di persone) - Sussiste la violazione di cui ai commi 8 e 10 dell'art. 82 del C.d.S. in quanto gli autocarri, che godono di un regime fiscale diverso da quello riservato ai veicoli adibiti al trasporto di persone, non possono essere liberamente utilizzati per trasportare persone, restando destinati al trasporto di cose. La norma consente di far viaggiare sull'autocarro il numero massimo di persone contemplato nei documenti di circolazione, purchè la loro presenza sia in funzione esclusivamente del trasporto delle merci o del loro uso.id="red">id="size1">id="limegreen"> Nel tuo caso, tua moglie era legittimata ad essere presente in qualità di trasportata. Nel caso del padre che accompagna il figlio a scuola con l'autocarro, la sanzione è giusta....
quote:Originally posted by Saverix2 ... quindi penso che basterebbe un poco di buon sensoid="red"> in tutto ...>> Hai ragione. Ad esempio, in un forum, chiunque abbia almeno un poco di buon senso non va a cancellare i propri interventi se sul relativo contenuto sono, nel frattempo, intervenuti altri partecipanti del forum.
quote:Originally posted by wwwexalto A me, sotto il profilo giuridico, non torna la contestazione del 650 c.p., norma penale in bianco, per questo di dubbia legittimità costituzionaleid="red">, strada da percorrere in rari e fondati casi.>> Con sentenza 5-8 luglio 1971, n.168 (G.U. 14 luglio 1971, n.177), la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' dell'art. 650 c.p.,: a) in riferimento agli artt. 25 (secondo comma) e 3 della Costituzione; b) limitatamente all'inciso «o d'ordine pubblico», in riferimento agli artt. 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 23 della Costituzione. Dal 1971 nessun altro giudice ha ritenuto di sollevare nuovamente questione di legittimita' costituzionale sull'art. 650 c.p., SE&O.
quote:Originally posted by Prof.AntonioCalosci Non sono andato dal Giudice di Pace! Per la multa ricorsoid="red"> al Prefetto che non ha ancora risposto!>> Nell'attesa che le cause penali abbiano eventualmente inizio, ritengo che tu possa positivamente considerare l'opportunita' di far conoscere al forum il testo del citato ricorso, ovviamente depurato di tutti i riferimenti personali (per doveroso rispetto della "privacy").
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 04/09/2010 18:29:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non ho la copia perché consegnai tutto anche il verbale del vigile all'avvocato che ha, avendo avuto delega a rappresentarmi in ogni sede, richiesto il verbale redatto dai Carabinieri da me chiamati. Con l'occasione ribadiscochr il 188 non s specifica che tipo di veicolo può essere utilizzato. Anzi il contrassegno H autorizza il titolare a derogare da molte norme. Tra l'altro il mio avvocato è puntatore di handicap e gira con un enorme pic up col quale nel limite dei posti disponibili trasporta tutta la sua famiglia. Detto veicolo non è intestato a ditta o attività lavorativa ma a se stesso come privato cittadino! Ciao
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 04/09/2010 17:52:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Nel caso che tu riporti il veicolo N1 era intestato ad una ditta e non ad un PRIVATO cittadino. Nel caso mio e di mia moglie il furgone era stato preso in affitto (tre posti anteriori) non da una ditta, ma da me come PRIVATO cittadino. Vero che trasportavamo strumenti musicali, ma è altrettanto vero che non siamo una DITTA e non abbiamo partita IVA o altro! Potevamo, per essere precisi, trasportare sul quel furgone pomodori e frutta acquistata per uso personale da un contadino o il mobilio di casa o l'intero nostro guardaroba! In ogni caso non eravamo pur trasportando cose inerenti la nostra professione non eravamo un ciclo produttivo! Resta il fatto che il 1888 parla di VEICOLI e non di veicoli trasporto persone. Anzi dice che il VEICOLO deve essere al SERVIZIO SPECIFICO del disabile. Ciao
quote:Risposta al messaggio di Saverix2 inserito in data 04/09/2010 20:49:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non è arrivata. Non diamoci del LEI per favore!
quote:Originally posted by Prof.AntonioCalosci Sentirò il mio avvocato se è il caso di rendere nota la cosa. Originally posted by Prof.AntonioCalosci Di più non ho il permesso di dire.>>
quote:Originally posted by TheDevil ... ritengo che tu possa positivamente considerare l'opportunita' di far conoscere al forum il testo del citato ricorso ... Originally posted by Prof.AntonioCalosci Non ho la copia perché consegnai tutto .... all'avvocato ...>> L'altro giorno hai gia' contattato il tuo avvocato per farti precisare, nel giro di poche ore, cosa poter scrivere nel forum in relazione alle cause penali. Ritengo che, nel corso della prossima settimana, tu possa ricontattarlo senza fretta e farti dare copia del solo ricorso al Prefetto. Ovviamente solo se condividi l'opportunita' di farne conoscere il testo nel forum, come documentazione di supporto a questa discussione.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 04/09/2010 21:25:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
quote:Originally posted by Prof.AntonioCalosci ALL’UFFICIO DEL PREFETTO DI ...>> Ti ringrazio tanto per aver voluto divulgare il testo del tuo ricorso. Ad una prima lettura trovo molto interessante che ti sia stata contestata soltanto la violazione del comma 4 dell'art. 188.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 05/09/2010 22:46:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Immagino che tu ritenga che la contravvenzione doveva essere elevata anche ai sensi dell'art. 82, comma 8. Infatti, è stata elevata ANCHE ai sensi di tale articolo e comma. L'avvocato ha ritenuto che il punto focale di tutta le faccenda è nell'ILLECITO commesso dal vigile che non ha considerato PRIORITARIO E AL DI SOPRA DI TUTTO IL RESTO l'art. 188 e il diritto del diversamente abile. Inoltre, non è rilevabile violazione di altro genere perché il FURGONE non era destinato ad usi particolari (ciclo produttivo di una ditta) e le persone trasportate erano sedute nei previsti sedili omologati e riportati sulla carta di circolazione. La cosa è comunque irrilevante perché anche fosse stato una motobetoniera intesta a ad una ditta l'uso del veicolo al servizio di un diversamente abile è prioritario rispetto a qualunque altro articolo. Il punto focale è il diritto del portatore di handicap di USARE una qualunque CATEGORIA DI VEICOLO. L'accoglimento del ricorso, quindi, deve essere TOTALE per il rispetto dell'ART. 188. Il resto, come indicato dall'avvocato stesso, deve essere annullato "ove siano rinvenuti ulteriori e diversi vizi di legittimità o di merito rilevabili d'ufficio". E il vizio di legittimità (non avendo il vigile rispettato il dettato del 188) ricade sulla nullità di qualunque opera sanzionatoria ai sensi dell'art. 82 in quanto prevalente il 188. D'altronde, proprio l'art. 82 comma 8 prevede qualche cosa di differente iniziando con la seguente frase: "Ferme restando le disposizioni di leggi special"... Le leggi che regolano i diritti dei diversamente abili superano tutto il resto. Pare che anche gli avvocati del vigile e del comune siano di questo avviso visto e considerate le mosse che stanno tentando di fare! Vedremo se la famiglia Calosci ne avrà la CONVENIENZA. Intanto il Prefetto ancora non ha fornito risposte... Restano, per il momento, le due querele. Ciao
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 04/09/2010 20:26:05> Nel caso che tu riporti il veicolo N1 era intestato ad una ditta e non ad un PRIVATO cittadino.quote: Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 04/09/2010 17:52:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
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sentenza
emerge solamente che il veicolo era immatricolato come autocarro – uso proprio, indipendentemente se fosse stato intestato a persona fisica o a persona giuridica.quote: ...In ogni caso non eravamo pur trasportando cose inerenti la nostra professione non eravamo un ciclo produttivoid="red">! Resta il fatto che il 188 parla di VEICOLI e non di veicoli trasporto persone. Anzi dice che il VEICOLO deve essere al SERVIZIO SPECIFICO del disabile. >> In sintonia di quanto già affermato Ippocampo2009, ritengo logico che i veicoli destinati principalmente al trasporto di persone siano più idonei al servizio dell’invalido anche se non necessariamente debbano essere di categoria M1. Esempio: - motocicli con carrozzetta (categoria L4e); - tricicli (categoria L5e); - i quadricicli leggeri (categoria L6e); - i quadricicli diversi da quelli leggeri (categoria L7e). Ritengo legittimo l’impiego di un autocarro che trasporta cose e persone (anche invalide) addette all’uso delle cose trasportate, in quanto non altera la sua naturale destinazione. Al di fuori di ogni logica è l’impiego di un trattore stradale (destinato esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi) o di una betoniera per trasportare un invalido. Quanto al ciclo produttivoid="red"> da te invocato forse ti riferisci a ciclo operativoid="red">, che è previsto solo agli autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativoid="red"> delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 06/09/2010 22:26:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Art. 54 comma 1 lettera d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; Mi chiedo solo se il furgone risulta VUOTO (prima o dopo il carico scarico). Ma questo è altro discorso. Il discorso principale è che il 188 sovrasta tutto e la sentenza della Cassazione n. 719 del 16 gennaio 2008 parla di VEICOLI e, come sottolineato dal mio avvocato, nessun veicolo nasce ed esiste per trasportare diversamente abili, ovvero nessuna procedura amministrativa consente di “legare” strumentalmente un determinato veicolo o una determinata categoria ad un determinato soggetto diversamente abile! Di conseguenza anche una motobetoniera, se in quel momento è utile per trasportare un diversamente abile, ovviamente nel limite dei posti omologati, va benone. Il 188 prevarica ogni altro art. del CdS (e tra l'altro proprio l'art. 82 comma 8 inizia col recitare "ferme restando le disposizioni di leggi speciali"... Ciao