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per pura informazione con esempi, anche se non serve:
MINISTERO DEI TRASPORTIDIREZIONE GENERALE M.C.T.C.IV Direzione Centrale - Div. 46 Prot. n. 4494/4630Roma, 25 maggio 1994
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito ai limiti di guida e traino con patente di Catg. B.
A seguito del quesito posto da .... in data 2.5.1994 circa "I limiti di guida e di traino con patente di Catg. B" si precisa quanto segue: L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 recita quanto segue: "La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie: omissis B - Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.".
omissis La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285). Inoltre, la suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t). Pertanto, al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione. Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3,5 t. Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t, deve essere effettuato sulla bascula, al momento del controllo stesso e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso. IL DIRETTORE DI DIVISIONE dr. ing. Giovanni Fiore Allegato alla lett. circ. n. 4494/4630 del 25.5.1994 N.B. Esempi: a) Veicolo trattore con massa a vuoto di 600 Kg con un rimorchio di 700 Kg (pur essendo il rimorchio di massa superiore alla massa a vuoto del veicolo trattore rientra nella categoria dei rimorchi leggeri cioé con massa inferiore a 750 Kg);
b) Veicolo trattore con massa complessiva di 3,5 t con un rimorchio di 750 Kg (pur superando il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) le 3,5 t il rimorchio è classificato rimorchio leggero (750 Kg);
c) Veicolo trattore con massa a vuoto di 1100 Kg e massa complessiva di 1600 Kg con rimorchio di 1100 Kg (il rimorchio non è classificato rimorchio leggero in quanto supera i 750 Kg comunque la massa complessiva del rimorchio è uguale alla massa a vuoto della motrice ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 2700 Kg pertanto non supera le 3,5 t;
d) Veicolo trattore con massa a vuoto di 1200 Kg e massa complessiva di 1800 Kg con rimorchio T.A.T.S. con masse massime comprese tra 700 Kg e 1300 Kg (per il traino il rimorchio può essere caricato fino a 1200 Kg, massa questa pari alla massa a vuoto del trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 3000 Kg, pertanto non supera le 3,5 t.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE dr. ing. Giovanni Fiore 116.2.5. Categoria E L'età minima per il suo conseguimento varia da 18 a 21 anni a seconda della patente a cui è associata: la patente di cat. E, infatti, non può esistere da sola ma deve essere sempre conseguita da persona già in possesso della patente di cat. B, C o D. In generale si può dire soltanto che la patente di cat. E abilita a condurre gli autoveicoli della categoria a cui è associata quando trainano un rimorchio che supera 750 kg o che non può essere trainato con la sola patente di base; ciò vale anche quando il rimorchio è un veicolo in avaria (art. 308 Reg., c. 4), salvo quanto detto al punto 2.4 del commento all'art. 165. In relazione alle varie combinazioni che si possono avere è opportuno elencare i veicoli che in pratica si possono guidare con le varie patenti (BE, CE, DE). 1. Patente BE. Abilita a condurre tutti gli autoveicoli aventi massa complessiva fino a 3,5 t e numero massimo di posti non superiore a 9 quando trainano un rimorchio non leggero (> 750 kg) avente massa complessiva tale da:
- superare quella a vuoto della motrice;
oppure
- da costituire con la motrice un complesso di massa superiore a 3,5 t.
Alcuni esempi possono aiutare a chiarire questo complesso argomento. Es. 1: autoveicolo di massa a vuoto di 500 kg con rimorchio di 700 kg. E' necessaria la sola patente B in quanto il rimorchio pur essendo più pesante della motrice è rimorchio leggero cioè pesa meno di 750 kg.
Es. 2: autovettura di massa a vuoto di 900 kg con rimorchio di 850 kg. E' necessaria la sola patente B in quanto il rimorchio, pur non essendo leggero, ha massa inferiore a quella della motrice ed il complesso non supera le 3,5 t
Es. 3: autoveicolo di massa a vuoto di 700 kg con rimorchio di 800 kg. E' necessaria la patente BE in quanto il rimorchio non è leggero ed è più pesante della motrice.
Es. 4: autocarro di massa a vuoto 2600 kg con rimorchio di massa complessiva 1300 Kg. E' necessaria la patente BE in quanto, pur essendo il rimorchio più leggero della motrice, il complesso supera le 3,5 t.
Es. 5: autocarro di massa 3 t con rimorchio di 700 kg. E' necessaria la sola patente B giacché, anche se il complesso supera la massa di 3,5 t, il rimorchio è leggero.
In tutti i casi la massa rimorchiabile non può superare il valore indicato nella carta di circolazione della motrice, pena l’applicazione della sanzione di cui all’art. 63 C.d.S.. Sempre con riferimento ai veicoli che abilita a condurre la patente BE, il traino di rimorchi T.A.T.S. (trasporto attrezzature turistiche o sportive, quali rimorchi per trasporto cavalli, imbarcazioni, tende, ecc.) richiede particolari precisazioni. Infatti, mentre per tutti gli altri veicoli la massa complessiva da considerare ai fini della patente necessaria alla guida è quelle riportata sulla carta di circolazione e non quella reale accertata al momento del controllo (e cioè si prescinde dal fatto che il veicolo sia carico o scarico), per i rimorchi T.A.T.S., ai fini dell'art. 116, vale la massa accertata nella circostanza concreta e non quella riportata sulla carta di circolazione. In questo senso si è espresso il Dipartimento Trasporti Terrestri (v. lett. circ. Min. trasp. prot. 4494/4630 del 25.5.1995), secondo cui "il controllo... inteso ad accertare che la massa del rimorchio non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t deve essere effettuato sulla bascula... e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso". Tutto ciò perché i rimorchi in esame possono essere immatricolati con due masse complessive una minima ed una massima (tale doppio limite figura anche sulla carta di circolazione). Esempio: un complesso formato da un rimorchio TATS avente massa complessiva massima (indicata sulla carta di circolazione) di Kg. 2.000 e minima di 1.200 agganciato ad un'autoveicolo di massa di Kg. 2.000 (e tara 1.500: Kg): - può essere condotto da persona munita della sola patente B se al momento del controllo la massa complessiva (accertata con pesatura) del rimorchio non supera i 1.400 Kg: il complesso infatti non supera 3,5 t;
- deve essere guidato da persona munita di patente BE se il rimorchio, per effetto degli oggetti su di esso caricati, al momento del controllo ha massa accertata di 1.900 Kg: infatti, non solo il rimorchio eccede la massa a vuoto della motrice, ma il complesso supera le 3,5 t.
Risposta del Ministero dei Trasporti e non altri.[;)]
Modificato da giuliano49 il 27/03/2011 alle 15:16:57