quote:Originally posted by IvanoPP> Premesso che ho scritto: - (14/07-20:52) Sono ovviamente ben gradite osservazioni, integrazioni, modifiche. - (14/07-22:49) Non ho alcun problema a raccogliere questi suggerimenti, a beneficio di tutti i lettori del forum interessati ad avere un "linguaggio comune" sul quale intendersi. - (20/07-15:07) Sono sempre gradite osservazioni ed integrazioni. mi permetto ricordarti di voler indicare la fonte normativa per le modifiche che hai intenzione di proporre.
Ci sono delle "cosette" che non mi "garbano"...id="blue">>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci here https://www.camperonline.it/for...>
La tua trattazione è stata assolutamente e fuori di ogni dubbio convincente! Direi impeccabile.>
quote:Originally posted by TheDevil>
Grazie tante, con l'auspicio che altri miei interventi nel forum pòssano ricevere rèpliche un po' piu' ponderate da parte tua.>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Ho espresso l'auspicio nel ricordo delle espressioni che hai ritenuto di indirizzarmi in questo 'topic'. Con l'occasione ci tengo a sottolineare, ancora una volta, che non si tratta di "mie" definizioni ma del significato con il quale alcuni termini - d'uso corrente nel nostro ambiente - vengono citati nel contesto delle pertinenti normative, tranne ovviamente quelli del "gergo camperistico". A me (e, ritengo, ai lettori del forum) non interessano le definizioni che ci dànno, degli stessi termini, i vocabolari ma il significato con il quale il legislatore ha inteso utilizzarli.
Non rammento di averti offeso e se questo è sembrato non era mia intenzione.>
quote:Originally posted by chorus> Ce ne sono parecchi preparati e diffusi , uno lo puoi trovare in https://www.camperonline.it/ind... Ivanoid="blue">
esiste un decalogo o un vademecum sui comportamenti che si possono tenere e di quelli che non si possono tenere nel caso in cui si viva all'interno del mezzo in sosta. >
quote:Originally posted by chorus> Le ordinanze che regolano la circolazione/sosta dei camper DEVONO far riferimento all'art. 185 CdS (cosi' come indicato dalle circolari ministeriali). Poi solo per far notare che l'ordinanza "Pianezza" (discussa in https://www.camperonline.it/ind...) non solo fa riferimento all'art. 185 ma bensi' anche alle circolari ministeriali che ne richiedono il rispetto da parte delle amm. locali Ivano.id="blue">
Ho notato che si stanno diffondendo le ordinanze dei comuni (ultima a mia conoscenza quella del comune di Pianezza - TO). Sarebbe interessante conoscere il testo di queste ordinanze per capire se riportano interpretazioni dell'art. 185 del cds o se non aggiungono niente di nuovo al pochissimo (almeno per quanto mi riguarda) conosciuto.>
quote:Originally posted by IvanoPP> Caro Ivano, la mia curiosità sul contenuto delle ordinanze comunali discende dal fatto che non c'è letteratura sull'argomento campeggiare ed in particolare sul cosa posso fare e sul cosa non posso fare all'interno del mio mezzo temporaneamente posteggiato in una pubblica piazza. Vedi ad esempio il discorso generatore che ho fatto in un mio ultimo intervento riguardante il comma 7-bis dell'art. 157 cds Spesso gli enti preposti si limitano a parafrasare l'art. 185, se non a riportare testualmente il testo di questa norma. Ad esempio, personalmente non saprei proprio come commentare questo passo dell'ordinanza del Comune di Pianezza: "La sosta notturna con mezzi occupati od abitati, purchè alle condizioni di cui al precedente paragrafo, non potrà eccedere il limite massimo di ore 12 comprese tra le ore 20 alle ore 08 del giorno successivo, è sempre vietato il deposito al suolo di masserizie e l’attendamento". Sosta notturna, secondo le mie cognizioni della nostra madrelingua, significa notte; ma allora perchè precisano dalle 20 alle 8? Dopo le 8 posso sostare, oppure se alle 8,30 sto dormendo il vigile può bussare alla mia porta e invitarmi ad andarmene? Ignoro completamente quali siano le tecniche e le modalità seguite dagli estensori di queste ordinanze, ma credo che la tentazione di fare copia/incolla di quelle esistenti sia molto diffusa. Pertanto difficilmente ci saranno dei nuovi contributi in merito. Ma qualora ci fossero dovrebbero essere, a mio modo di vedere, graditi e al tempo stesso diffusi.
quote:Originally posted by chorus> Le ordinanze che regolano la circolazione/sosta dei camper DEVONO far riferimento all'art. 185 CdS (cosi' come indicato dalle circolari ministeriali). Poi solo per far notare che l'ordinanza "Pianezza" (discussa in https://www.camperonline.it/ind...) non solo fa riferimento all'art. 185 ma bensi' anche alle circolari ministeriali che ne richiedono il rispetto da parte delle amm. locali Ivano.id="blue">
Ho notato che si stanno diffondendo le ordinanze dei comuni (ultima a mia conoscenza quella del comune di Pianezza - TO). Sarebbe interessante conoscere il testo di queste ordinanze per capire se riportano interpretazioni dell'art. 185 del cds o se non aggiungono niente di nuovo al pochissimo (almeno per quanto mi riguarda) conosciuto.>
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quote:Originally posted by chorus> Come gia’ scritto, effettivamente la materia e’ interpretabile, ma sempre cosi’ come ho gia’ scritto e prendendo come esempio l’uso del frigorifero a gas se questo non potesse essere usato in sosta (anche con nessuna persona dentro al camper) i cibi in esso contenuti andrebbero a male (quindi cosa illogica e irragionevole). Riguardo al tuo dubbio sull’ordinanza “Pianezza”, a parer mio e’ chiaramente e palesemente una ordinanza atta ad impedire ai nomadi lunghi stazionamenti in modalita’ “campeggistica” (cosi’ come quella di Desio, si veda in http://www.camper.netsurf.it/forum06/#=74175). Una cosa che si puo’ contestare a tale ordinanza “Pianezza” e’ che la limitazione di sosta max di 12 ore NON puo’ essere rivolta solo ai camper ma bensi’ a tutti i veicoli. Detto cio’, a parer mio se i camperisti in sosta in pubbliche strade/parcheggi rispettassero l’art. 185 CdS ovvero si limitassero ad usare l’interno del camper (mangiando, dormendo, usando la stufa la cucina ed il bagno, …) senza fare caciara all’esterno (tendalini, sedie/tavolini, barbecue, stendibiancheria, …) molto probabilmente ci sarebbero meno problemi. Ivanoid="blue">
Caro Ivano, la mia curiosità sul contenuto delle ordinanze comunali discende dal fatto che non c'è letteratura sull'argomento campeggiare ed in particolare sul cosa posso fare e sul cosa non posso fare all'interno del mio mezzo temporaneamente posteggiato in una pubblica piazza. Vedi ad esempio il discorso generatore che ho fatto in un mio ultimo intervento riguardante il comma 7-bis dell'art. 157 cds Spesso gli enti preposti si limitano a parafrasare l'art. 185, se non a riportare testualmente il testo di questa norma. Ad esempio, personalmente non saprei proprio come commentare questo passo dell'ordinanza del Comune di Pianezza: "La sosta notturna con mezzi occupati od abitati, purchè alle condizioni di cui al precedente paragrafo, non potrà eccedere il limite massimo di ore 12 comprese tra le ore 20 alle ore 08 del giorno successivo, è sempre vietato il deposito al suolo di masserizie e l’attendamento". Sosta notturna, secondo le mie cognizioni della nostra madrelingua, significa notte; ma allora perchè precisano dalle 20 alle 8? Dopo le 8 posso sostare, oppure se alle 8,30 sto dormendo il vigile può bussare alla mia porta e invitarmi ad andarmene? Ignoro completamente quali siano le tecniche e le modalità seguite dagli estensori di queste ordinanze, ma credo che la tentazione di fare copia/incolla di quelle esistenti sia molto diffusa. Pertanto difficilmente ci saranno dei nuovi contributi in merito. Ma qualora ci fossero dovrebbero essere, a mio modo di vedere, graditi e al tempo stesso diffusi.>
quote:Originally posted by IvanoPP> Geniale nella semplicità del messaggio!!! Concordo pienamente e aggiungerei senza fare "mucchio" tra loro!!! Ciao
Detto cio’, a parer mio se i camperisti in sosta in pubbliche strade/parcheggi rispettassero l’art. 185 CdS ovvero si limitassero ad usare l’interno del camper (mangiando, dormendo, usando la stufa la cucina ed il bagno, …) senza fare caciara all’esterno (tendalini, sedie/tavolini, barbecue, stendibiancheria, …) molto probabilmente ci sarebbero meno problemi. >
quote:Originally posted by chorus> La definizione da te riportata e' di "parte interessata", espressa nella stessa lingua toscana che ha portato il termine "deflusso" nel secondo comma dell'art. 185. Puoi trovare una chiave di lettura di questa affermazione nel mio intervento dell'8 marzo 2008 nel topic #37139. Si cerca cioe' di far passare il concetto che il campeggiare abbia una stretta attinenza con l'abusivismo edilizio, per cui, se non c'e' abusivismo edilizio, non c'e' neanche attivita' campeggistica. E si e' anche ottenuto l'imprimatur ministeriale su questo concetto, con l'intervento di alcuni dirigenti che non si sono evidentemente accorti di essersi posti in contrasto con la Corte di Cassazione. Infatti, in mancanza di una adeguata definizione legislativa, al momento sopperisce la Corte di Cassazione nella sua specifica funzione nomofilattica (gia' diffusamente trattata nel forum). La definizione di campeggiare e' riportata nel messaggio iniziale di questo topic: vivere in qualunque veicolo in sosta, ossia adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente. Ora, il passeggero di un veicolo destinato al trasporto di persone e' sempre soggetto alla regolamentazione del CdS mentre l'abitante di un alloggio mobile e' da intendersi soggetto alla regolamentazione regionale in materia di turismo. Da qualche "parte interessata" si sta invece cercando, per vie traverse, di far risultare regolata la predetta attivita' abitativa attraverso il CdS, almeno fino a quando l'alloggio mobile si trovi sulla strada. ------------------------------ p.s. Per una persona a bordo di un autocaravan che si trovi in sosta su strada (tenendo presente che la sosta e' una fase della circolazione), la demarcazione tra il passeggero e l'abitante potrebbe essere agevolmente definita con una semplice modifica del primo comma dell'art. 172: Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di
Ho rispolverato questo vecchio argomento per postare la definizione del termine "campeggiare" che ho trovato nella circolare / lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII): "condotta implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suoloid="red"> e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo".>
quote:Originally posted by TheDevil> Come detto da parte mia piu' volte, non concordo per tutta una serie di motivazioni tra cui p.e. che la materia e' altamente interpretabile (vedasi p.e. ordinanza "Pianezza" riportata qui sopra dove non risulta vietato dormire/mangiare nel camper in sosta su pubbliche pertinenze stradali), per il fatto che il Min. Trasporti Spagnolo ha emesso una circolare non solo simile ai "colleghi" Italiani ma bensi' ancor piu' chiara in quanto indica che "non e' rilevante l'attivita' svolta all'interno del mezzo in sosta", per il fatto che tutti possono sbagliare (o per meglio dire "interpretare" in modi discutibili) compresa la cassazione, che le esistenti sentenze di cassazione inerenti il camperismo conosciute (almeno a me) fanno tutte riferimento a terreni privati oppure sono antecedenti l'attuazione del nuovo CdS... L' "interesse" effettivamente c'e' , ovvero se (pur avendo un mezzo costruito ed omologato per essere assolutamente autonomo) sono obbligato a dormire/mangiare solo ed esclusivamente nelle Aree Attrezzate di Sosta (che tra l'altro pochine) e/o nei campeggi, non posso far altro che ribadire che di certo venderei il camper sostituendolo (ritornando) alla tendina id="blue">
Da qualche "parte interessata" si sta invece cercando, per vie traverse, di far risultare regolata la predetta attivita' abitativa attraverso il CdS, almeno fino a quando l'alloggio mobile si trovi sulla strada.>
quote:Originally posted by TheDevil> Furbo te [:D] Cmq si puo' anche ipotizzare di mangiare/dormire con la cintura allacciata [:D] Ciao, Ivanoid="blue">
p.s. Per una persona a bordo di un autocaravan che si trovi in sosta su strada (tenendo presente che la sosta e' una fase della circolazione), la demarcazione tra il passeggero e l'abitante potrebbe essere agevolmente definita con una semplice modifica del primo comma dell'art. 172: Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione dimarciacircolazioneid="red">.>