quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 01/12/2010 15:26:58 (> Be', qualche foto si trova anche su questo sito. Ad esempio, in questa foto, relativa all'area di sosta di Sansepolcro, si può apprezzare... l'assenza di recinzione. Quanto all'"accesso controllato", nessuno mi ha chiesto i documenti. Oppure c'è l'area di Chiusdino: assenza sia di recinzione, sia di personale che provveda all'identificazione. E che dire di Pienza? Sì, il recinto c'è, c'è perfino una guardiola con un tizio che, però, si limita a chiedere soldi, non documenti. Si può anche notare l'uso del simbolo II.179 (altro che segnale II.363!). ecc.Visualizza messaggio in nuova finestra
)>
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 01/12/2010 15:26:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra) espongo di seguito le piu' evidenti caratteristiche che distinguono tra loro: - l'AREA ATTREZZATA quale specifica pertinenza stradale regolamentata dal CdS; - l'AREA DI SOSTA, quale specifica struttura ricettiva regolamentata da una L.R. in materia di turismo.>> Direi ottimo riassunto in quanto molto utile a TUTTI i camperisti. A parer mio c'e' pero' da aggiungere un'altra importante caratteristica/differenza : COSA SI PUO' FARE O MENO IN UNA AA O IN UNA ADS , ovvero (riportando da altri topic/messaggi) : a) nelle AA intese come pertinenze pubbliche stradali NON E' CONSENTITO CAMPEGGIARE (che detto in parole povere significa NON poter aprire il tendalino, tirar fuori tavolino e sedie, ...) cosi' come nei "normali" parcheggi pubblici, questo perche' essendo pertinenze pubbliche stradali sono normate dal CdS e nello specifico per quanto riguarda i camper dall'art. 185; a tal riguardo e' importante ricordare che il CdS e relativo art. 185 NON si applicano su aree private. Ovvero i camper possono SOSTARE nelle AA nel rispetto del comma 2 dell'art. 185 CdS e di conseguenza nel camper in SOSTA nulla vieta di dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordo (aggiungendo che essendo anche i normali parcheggi delle pertinenze pubbliche stradali al pari delle AA , vale ovviamente , per proprieta' transitiva, la stessa considerazione). b) nelle ADS intese come strutture ricettive normate dalle LR sul turismo (che possono variare da regione a regione) oltre a poter dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordo POTREBBE ANCHE ESSERE POSSIBILE CAMPEGGIARE (che detto in parole povere significa poter aprire il tendalino, tirar fuori tavolino e sedie, ...) DIPENDENTEMENTE DA QUANTO INDICATO PER L'APPUNTO DALLE SINGOLE LR SUL TURISMO. Ivano PS: rimane quindi "solo" da capire "bene" quali aree per camper sono AA e quali invece ADS ... [?] & [:0] & [:(] & [V] & [}:)]id="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 01/12/2010 16:31:49 (> Semplice: se puoi campeggiare, il gestore è obbligato a farti sottoscrivere una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno e poi a inviarne una copia all'autorità locale di pubblica sicurezza (TULPS art. 109; dal 2006 è attiva anche la trasmissione delle "schedine alloggiati" via Internet). Puoi trovare il modelloVisualizza messaggio in nuova finestra
) rimane quindi "solo" da capire "bene" quali aree per camper sono AA e quali invece ADS >
qui
. Altrimenti, se ti prendono i dati su altri moduli o se non te li fanno sottoscrivere, se c'è qualcuno che ti chiede solo il pagamento, se c'è solo una colonnina per il pagamento, se è un'area gratuita senza personale addetto, se qualcuno c'è ma solo nelle ore diurne, o simili, puoi solo sostare. PS: Tu la conosci un'area di sosta in cui ti identificano con tutti i crismi, un'area per di più indicata dal segnale campeggio (II.363)? Io no.quote:Originally posted by TheDevil @mad_marco in the 'topic' #120949 "Dove può sostare un autocaravan -MOD-" Ho aperto questo 'topic' proprio perche' sono a conoscenza delle differenze tra le indicazioni normative e quelle riportate nei "portolani". Preferirei quindi che sia tu ad evidenziare quali sono le differenze da te rilevate e le conseguenze che queste differenze possono indurre nei camperisti che consultano i "portolani" senza avere una adeguata conoscenza del CdS.>>
quote:Originally posted by TheDevil Auspico che qualche camperista toscano, lettore della presente discussione, voglia contribuire con la segnalazione (meglio con documentazione fotografica) di un'AREA DI SOSTA ubicata nella sua Regione. Originally posted by SergioRM Be', qualche foto si trova anche su questo sito.>> A mio avviso, per dettato normativo si tratta di tre AREE ATTREZZATE, impropriamente censite come "aree di sosta" sul sito che ci ospita e che dedica un separato percorso di ricerca alle strutture ricettive, dove vanno ricomprese le A.S. della Toscana. Inoltre a Chiusdino, fin quando permane la mancanza e/o l'inefficienza dell'ISIS, l'AREA ATTREZZATA va riclassificata a semplice area di parcheggio.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 01/12/2010 19:03:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Certo. Potresti dare tu qualche esempio di aree di sosta degne del nome? Recinzione, registrazine ospiti, segnale II.363 ecc.
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 01/12/2010 18:04:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie, non lo sapevo. Ivano PS: NO , io NON conosco aree di sosta in cui mi hanno identificato con tutti i crismi, per di più indicate dal segnale campeggio (II.363) [:0] Quindi direi che mi sono fermato sempre e solo in AAid="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 01/12/2010 22:55:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Prego. Ma non lo sapevo neanche io. Ci sono arrivato cercando di seguire le strane elucubrazioni di TheDevil. Strane. Aree di sosta come le definisce lui non le ho mai trovate nemmeno io. Esistono o sono solo fantasiose invenzioni? Aspettiamo... Se esistono saprà indicarcele [;)]
Tecniche di controllo, violazioni e sistema sanzionatorio in materia di strutture ricettive
). Ad esempio, nel 2005 il Ministero dell'Interno si accorse che l'articolo non veniva applicato nei bed & breakfast, anche per «una disciplina regionale talvolta discordante» (Circolare n. 557/2005
). Tra l'altro, l'art. 16 del TUPLS prevede l'accesso «in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità», ma ciò potrebbe scontrarsi con i confini di luoghi assimilabili a dimora privata (v. il testo della Manzione). La materia è parecchio complessa. Sembra che la possibilità di accesso abbia qualche relazione con le modalità di autorizzazione all'esercizio delle attività ricettive, secondo che vi sia assoggettamento o meno ad autorizzazioni di polizia. Tale aspetto è complicato dal fatto che spesso le leggi regionali richiedono la sola dichiarazione di inizio attività. In ogni caso, si dovebbe fare volta per volta riferimento al regime autorizzativo in vigore nelle singole regioni. Dal punto di vista del camperista... un gran casino. Quanto alla Toscana, non mi pare di trovare riferimenti all'art. 109 del TULPS nelle leggi e regolamenti sul turismo. Ciò nonostante, il riferimento c'è in una pagina del sito della provincia di Pistoria dedicata alleNote informative adempimenti statistici
, anche per le aree di sosta. In compenso, nellalegge regionale veneta
la Sezione IV contiene disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, compresa la «registrazione delle persone alloggiate» (art. 39), ma la Sezione V, di un solo articolo, è dedicata ad aree di sosta che sono destinate a «brevi soste [...] al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge»; si tratta quindi di aree di sosta che non sono strutture ricettive e non comportano l'obbligo di registrazione. Ho inoltre trovato una struttura toscana che si definisce area di sosta, ilGiardino sosta camper
di Rosignano Marittimo (LI), e che prevede nel proprioregolamento
la registrazione degli ospiti ai sensi del 109 TULPS. Tanto per confondere le idee, peraltro, il regolamento di Giardino sosta camper chiama l'area "campeggio" per ben sette volte! Insomma: è un'area di sosta o un campeggio riservato alle autocaravan? Il mistero rimane... Non si può fare altro che abbandonare l'impervio terreno delle norme, in cui c'è di tutto tranne che coerenza e omogeneità, e adottare un atteggiamento pragmatico: 1) se ci chiedono di presentare i documenti e di sottoscrivere quel modulo che va riempito anche in alberghi, campeggi ecc., allora siamo capitati in un qualcosa che non è una semplice area di sosta "analoga alle aree attrezzate" del CdS - che poi sia un'area di sosta o un campeggio riservato alle autocaravan poco importa; in questi casi esiste comunque con ogni probabilità un regolamento che chiarisce cosa si può fare; ad esempio, nel Giardino sosta Camper di Rosignano Marittimo è espressamente consentito aprire il tendalino (anche se è detto un po' in "burocratese"); si tratta di aree ovviamente sempre presidiate o in cui non è consentito l'accesso quando il presidio manca, in particolare durante la notte; sembrano di questo tipo le aree Camperoasi di Riotorto e Il Serchio di Lucca; 2) se non ci chiedono di presentare i documenti ecc., ad esempio se possiamo entrare liberamente la notte quando l'area non è presidiata (area di sosta di Pisa, quella gestita dall'Associazione Camperisti Pisani), oppure se l'accesso è libero e gratuito (Lucignano) o se c'è una colonnina per il pagamento (Radicondoli), allora si tratta un'area "analoga alle aree attrezzate" destinata solo alla sosta nel senso del CdS. E che dire dei segnali? Il Giardino sosta camper, per restare all'esempio, non sembra indicato né dal II.377 né dal II.363, ma da un segnale tutto suo, che brilla per la presenza di un simbolo di parcheggio (!) e per l'assenza di qualsiasi riferimento all'impianto di scarico (che comunque c'è): Anche per i segnali, quindi, non resta che andare... a intuito.quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 03/12/2010 12:03:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra) In sostanza, quindi, a noi in quanto camperisti importa solo questo: a) se ci registrano con tutti i crismi, siamo in una struttura ricettiva a tutti gli effetti; in questo caso c'è ovviamente qualcuno (quello che ci registra) a cui possiamo chiedere come comportarci; b) se possiamo accedere senza registrazione, non dobbiamo fare altro che rispettare l'articolo 185 del Codice della Strada.>> Direi che anche questo tuo e' un ottimo riassunto in quanto molto utile a TUTTI i camperisti In particolare e' molto utile il "riassunto del riassunto" che ho quotato aggiungendo (cosi' anche tu hai scritto) che il CdS 185/2 non esclude affatto che si possa dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordo quando si sosta in pubbliche pertinenze stradali. Ivano PS: 1) l'unica cosa con cui non concordo e' "Il CdS, in quanto legge nazionale, prevale sulle leggi regionali : Falso"id="black"> Tra l'altro faccio notare che poi scrivi (in contraddizione con quanto sopra) "Ciò non comporta, comunque, che una legge regionale possa ignorare le leggi nazionali per quello che non è di sua competenza, come la circolazione stradale"id="black"> e anche "Le regioni hanno competenza in materia di turismo, non di circolazione stradale (CdS)"id="black"> 2) sul TULPS ne so poco (tendente al nulla) magari cerco di leggere qualcosa per capirci un po' di piu'...id="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 04/12/2010 18:32:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra) 1) l'unica cosa con cui non concordo e' "Il CdS, in quanto legge nazionale, prevale sulle leggi regionali : Falso" Tra l'altro faccio notare che poi scrivi (in contraddizione con quanto sopra) "Ciò non comporta, comunque, che una legge regionale possa ignorare le leggi nazionali per quello che non è di sua competenza, come la circolazione stradale" e anche "Le regioni hanno competenza in materia di turismo, non di circolazione stradale (CdS)" >> Probabilmente mi sono espresso male. Sembrano esserci due "partiti": secondo uno il CdS prevale sulle leggi regionali semplicemente perché legge nazionale, secondo l'altro le regioni regolamentano il turismo in piena autonomia in quanto il turismo è di competenza esclusiva delle regioni. Sbagliano entrambi. Si sbaglia se si afferma che il CdS prevale sulle leggi regionali in quanto legge nazionale, perché lo stato ha competenza esclusiva in alcune materie e, per le altre, la legge nazionale non può nulla; non può esistere, ad esempio, una definizione nazionale di "campeggio", "villaggio turistico", "camping village" ecc. e nemmeno di "area di sosta" (quelli che ci provano, con ostinazione degna di miglior causa, alla fine sono costretti a fare riferimento ad alcune leggi regionali, dimenticando le altre). Perfino per le aree attrezzate realizzate dai comuni nell'ambito dei loro territori e per gli impianti di scarico in esse realizzati l'art. 378 del Regolamento di attuazione del CdS fa riferimento quattro volte a norme regionali; significativo, in particolare, il comma 5: «Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale». Quando si tratta di turismo (campeggi, non semplice sosta), lo stesso CdS "passa la mano" nonostante sia legge nazionale. In pratica, non si può dire che nelle aree di sosta vige il CdS perché legge nazionale. Al tempo stesso, se si legge bene l'art. 117 della Costituzione si vede che non c'è affatto scritto che il turismo è di competenza esclusiva delle regioni. Si elencano le materie in cui il potere legislativo compete allo stato, quelle in cui si ha «legislazione concorrente», poi si dice che «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato». Da questo non segue (come alcuni sembrano ingenuamente intendere) che ogni aspetto del turismo venga disciplinato dalle regioni. Infatti i turisti viaggiano sulle strade e sono quindi soggetti al CdS. I turisti che usufruiscono di strutture che "forniscono alloggio" vanno identificati e le loro generalità trasmesse all'autorità locale di pubblica sicurezza, ma ovviamente solo il TULPS può stabilire tale obbligo e definire, tra l'altro, le modalità di identificazione dei turisti stranieri. In sostanza, il turismo è un'attività complessa e compete alle regioni solo ciò che riguarda il turismo purché non sia oggetto di altra norma nazionale. La legge regionale può definire cosa si intende per campeggio e cosa per villaggio turistico; ad esempio può definire i due in termini di diversa percentuale di piazzole destinate ai turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. La legge regionale, però, non può stabilire una deroga all'obbligo di registrazione degli ospiti nelle strutture ricettive turistiche. L'interazione tra leggi regionali e TULPS è piuttosto complessa, al punto che non credo proprio che possiamo pensare di sviscerarne tutti gli aspetti in un forum di camperisti. Si può notare, tuttavia, che alcune leggi regionali (Veneto, Friuli Venezia Giulia) evitano l'obbligo di registrazione per gli ospiti delle aree di sosta semplicemente definendo aree di sosta che non sono strutture ricettive. D'altra parte, se un'area di sosta non è una struttura ricettiva, se cioè è solo un'area "di sosta", allora non può che scattare l'applicabilità del CdS in quanto la "sosta", essendo un aspetto della circolazione stradale, è materia di competenza esclusiva dello stato. Provando a sintetizzare, non ha senso né parlare di "prevalenza della legge nazionale in quanto nazionale", né di "turismo regolamentato esclusivamente dalle regioni". Così come il CdS (il Regolamento di attuazione) rimanda alle leggi regionali per gli impianti di scarico realizzati nei campeggi, le regioni non possono che rimandare al CdS per quella che è solo sosta o al TULPS per quello che riguarda l'identificazione dei turisti che si avvalgono di servizi di alloggio. Solo una divisione di compiti (cioè di competenze), non una prevalenza né della legge nazionale su quella regionale, né viceversa.
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 04/12/2010 22:11:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra) D'altra parte, se un'area di sosta non è una struttura ricettiva, se cioè è solo un'area "di sosta", allora non può che scattare l'applicabilità del CdS in quanto la "sosta", essendo un aspetto della circolazione stradale, è materia di competenza esclusiva dello stato.>> Ok, ora mi e' un po' piu' chiaro. E concordo pienamente con la tua frase che ho quotato (che e' esattamente quello che intendo io riguardo al fatto che il CdS essendo legge nazionale non puo' essere prevaricato da leggi regionali, e quindi motivo della mia contestazione nel mio precedente prec msg) Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 05/12/2010 17:27:20 (> Sì, anche se dire che il CdS "non può essere prevaricato" mi pare un po' forte. Direi piuttosto che sono le regioni che possono scegliere se "prevaricarlo" o no, nel senso che provo a precisare. Le regioni possono scegliere come definire le strutture turistiche. Infatti la legge 135/2001 prevedeva l'emanazione di un DPCM che avrebbe stabilito una terminologia standard nonché requisiti e standard minimi dei servizi e delle attività turistiche; è però poi intervenuta la legge costituzionale 3/2001 che ha modificato l'art. 117 della Costituzione e quel DPCM, poi emanato nel settembre del 2002, si è limitato a principi molto generali riconoscendo l'autonomia delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (ho sintetizzato la vicenda inVisualizza messaggio in nuova finestra
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questo topic
). Non è detto, comunque, che una struttura turistica, solo perché definita da una regione, sia per ciò stesso una struttura ricettiva, cioè una struttura che - per dirla col TULPS - "fornisce alloggio". Non sono tali, ad esempio, gli stabilimenti balneari. Se una regione decide di definire aree di sosta che siano strutture ricettive a tutti gli effetti (v. ad es. la Toscana), allora - di massima (la materia, ripeto, è complessa) - non si ha solo sosta e scatta anche l'obbligo di registrazione degli ospiti. Il CdS viene "prevaricato" (per modo di dire) sono nel senso che si definisce una struttura il cui utilizzo non rientra nella circolazione stradale e quindi il CdS non c'entra più nulla. In compenso, è il TULPS la legge nazionale che non viene "prevaricata". Se una regione decide invece che le aree di sosta sono come gli stabilimenti balneari (v. ad es. il Friuli), cioè strutture turistiche non ricettive, allora è la regione stessa che decide di fare delle aree di sosta siti in cui si può solo sostare. In questo caso, essendo la sosta un aspetto della circolazione stradale, scatta il CdS, ovvero il CdS "non può essere prevaricato" ma solo perché è la regione che ha deciso di limitare la definizione, quindi l'utilizzo, dell'area di sosta ad un aspetto disciplinato dal CdS. Non a caso, per aree di "solo sosta" le leggi regionali fanno espresso riferimento alle aree attrezzate come definite e disciplinate dal CdS e dal suo Regolamento di attuazione. In compenso, il TULPS viene "prevaricato", sempre per modo di dire, perché se si ha solo sosta (ovviamente compreso il pernottamento) ma non "alloggio" il TULPS non va applicato. Ripeto che approfondire tutti gli aspetti della materia è parecchio complesso, ma all'atto pratico le due situazioni si distinguono molto facilmente: se veniamo identificati e registrati siamo nel primo caso, altrimenti nel secondo.quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 05/12/2010 17:56:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E qui torno a non concordare in quanto faccio BEN PRESENTE che i camper possono SOSTARE oltre che nelle AA (e/o nelle ADS cosi' come definite dalle LR sul turismo) ANCHE nei normali parcheggi pubblici e quindi normati dal CdS (e considerato che in tal caso, essendo pubbliche pertinenze stradali SIA le AA che ANCHE i normali parcheggi pubblici, il CdS in quanto legge nazionale NON puo' per l'appunto, cosi' come continuo a ripetere, essere prevaricato/sostituito da leggi regionali per quanto riguarda la circolazione/sosta dei veicoli) Questo ovviamente se si parla di AA (e di normali parcheggi) intese come pertinenze pubbliche stradali normate dal CdS e non di ADS intese come strutture ricettive normate dalle LR sul turismo. Ovvero il punto e' e continua ad essere tutto qui : AA o ADS ? e di conseguenza per capire se si sta sostando in una AA oppure in una ADS vale (ed e' utilissimo) il "risassunto del riassunto" che tu stesso hai fatto qualche msg piu' sopra ovvero : In sostanza, quindi, a noi in quanto camperisti importa solo questo: a) se ci registrano con tutti i crismi, siamo in una struttura ricettiva a tutti gli effetti; in questo caso c'è ovviamente qualcuno (quello che ci registra) a cui possiamo chiedere come comportarci; b) se possiamo accedere senza registrazione, non dobbiamo fare altro che rispettare l'articolo 185 del Codice della Strada.id="black"> Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 05/12/2010 21:22:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra) mi sa che non ci stiamo proprio capendo>> Non direi (anche xche' concordo pienamente con tutto quanto hai scritto, azni alcune cose le scrivo e sostengo da sempre anche io) , direi invece che si tratta solo di una piccola incomprensione facendo presente che questa nasce dalla frase "Il CdS, in quanto legge nazionale, prevale sulle leggi regionali : Falso"id="black"> Ovvero, escludendo le AA e/o le "presunte" ADS (xche' il fatto che una AA possa essere "trasformata" in una ADS da una LR ritengo possa creare qualche "confusione") , i NORMALI PARCHEGGI PUBBLICI sono SOLO normati dal CdS (e MAI da LR) quindi quello che voglio dire e' che in tal caso il CdS (in quanto legge nazionale) non puo' essere "prevaricato/sostituito" da LR per regolamentare la circolazione/sosta dei veicoli (ovvero in tal caso NON e' falso che il CdS, in quanto legge nazionale, prevale sulle leggi regionali). Ovvero in TUTTI i parcheggi pubblici (e non solo nelle AA e/o ADS) i camper possono SOSTARE (previo divieti ILLEGITTIMI) nel rispetto del CdS (legge nazionale che non puo' essere "prevaricata/sostituita" da LR) potendo quindi nel rispetto del comma 2 dell'art. 185 dormire/mangiare e usare le utenze di bordo. Tutto li' ... Ivanoid="blue">
quote:> Costituzione, art. 117 (testo in vigore dal 01-01-1948 al 07-11-2001) La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: [...omissis...] turismo ed industria alberghiera; [...omissis...] Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.id="green"> Costituzione, art. 117 (testo in vigore dal 08-11-2001, ex art. 3 Legge Costituzionale 18-10-2001) La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...omissis...] h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa; [...omissis...]. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...omissis...]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. [...omissis...] La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. [...omissis...]id="green"> Nel vigente testo dell'art. 117 la Costituzione elenca il dettaglio delle "materie" attribuite alla potesta' legislativa: - esclusiva dello Stato (ad esempio il CdS, per le motivazioni evidenziate alle lettere h-l); - concorrente dello Stato e delle Regioni, cioe' le "materie" che possono risultare regolate contemporaneamente da disposizioni statali/regionali. In riferimento a tutte le "materie" residuali (non citate ai commi 2 e 3 come il TURISMO), la potesta' legislativa spetta esclusivamente alle Regioni, senza che lo Stato abbia alcuna facolta' di definirne linee-guida oppure principi fondamentali. Di contro, come gia' evidenziato, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di circolazione stradale, per cui il PCDM ha sollevato invariabilmente questione di legittimita' costituzionale nelle rare occasioni in cui qualche Provincia/Regione ha emanato provvedimenti in detta materia (cfr. sentenze 428/2004 e 223/2010). Sulle aree ad uso pubblico si àpplica il CdS soltanto quando si tratta di regolare la circolazione di pedoni/veicoli/animali, ma poi e' del tutto evidente che possono trovarvi applicazione tutte le altre norme che regolano "materie" diverse dalla circolazione stradale (ad esempio, il Codice Penale oppure la L.R./Turismo oppure il Regolamento di Polizia Municipale, e cosi' via). ------------------------------ p.s. A parte che il TURISMO non e' piu' materia di legislazione concorrenteid="green">, ho l'impressione che tu abbia inteso detta espressione con il significato di "legislazione contrastante", mentre va intesa come "legislazione coesistente" (statale/regionale) sulla stessa "materia". Ovviamente nei lìmiti delle mie conoscenze in argomento.Originally posted by Prof.AntonioCalosci
L'art. 117 della Costituzione ha un punto interessante che ti sfugge: "Nelle materie di legislazione concorrenteid="red"> spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato." Il CdS è riservato allo STATO e ha la priorità anche quando dice cosa é campeggio e cosa no!Originally posted by Prof.AntonioCalosci
"... spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato..." SALVO CHE I PRINCIPI FONDAMENTALI! Il CdS è FONDAMENTALE NEI PRINCIPI ivi compresi i principi fondamentali contenuti nel 185!Originally posted by TheDevil
Ne' la circolazione stradale ne' il turismo sono materie di legislazione concorrente.id="red">Originally posted by Prof.AntonioCalosci
Consentimi di dissentire sulle tue affermazioni. Il CdS e le leggi regionali sul turismo rischiano di essere concorrenti nel momento in cui ... le LR vogliono regolamentare il turismo su veicoli PARCHEGGIATI in normale PARCHEGGIO ... Quindi l'art. 185 per i veicoli normalmente PARCHEGGIATI è e resta una "determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato".Originally posted by TheDevil
Non ho ovviamente alcun tìtolo a limitare la tua liberta' di espressione. Resto soltanto in attesa che tu mi voglia indicare la tua fonte di documentazione secondo la quale ritieni infondata la mia affermazione.Originally posted by Prof.AntonioCalosci
Non è questione di infondatezza o meno. Direi che è questione di stabilire quale è la fonte normativa generale dello Stato. Il CdS io ritengo lo sia. E se il CdS esclude che nel rispetto del 185 su pubblica via e pubblica pertinenza non si campeggia questo è prioritario rispetto ad eventuali leggi regionali sul turismo.>
quote:> [1]id="red"> Ti ringrazio. [2]id="red"> Nonostante il tono "un po' vivace" (per sua ammissione) con il quale SergioRM esprime solitamente le sue contestazioni alle altrui opinioni, continuo a ritenere che il ricorso alla segnaletica stradale appropriata (ex artt. 77 e segg Reg) possa fornire al camperista un'opportuna indicazione circa la natura dell'AREA cui voglia accedere. Non mi va di fare esibizione di nozionismo giuridico (come lo stesso SergioRM definisce - bonta' sua - gli altrui interventi nel forum), ma mi permetto solo ricordarti che il colore di fondo dei segnali stradali serve a distinguerne l'àmbito applicativo. [3]id="red"> Direi SOLTANTO ai camperistiid="blue"> che siano predisposti alla credulita' delle "leggende metropolitane" (cfr.Originally posted by TheDevil
... ritengo che possa risultare altresi' utile la consultazione dell'eventuale segnaletica stradale, se collocata dal competente ente e, soprattutto, in modo appropriato. Infatti la vicinanza di un'AREA DI SOSTA, quale struttura ricettiva, va indicata con il segnale Fig. II.363, mentre un'AREA ATTREZZATA va indicata con il segnale Fig. II.377 (cfr. anche il 'topic'#120949
).Originally posted by SergioRM
Originally posted by SergioRM
Originally posted by IvanoPP
Direi ottimo riassunto in quanto molto utile a TUTTI i camperisti. [1]id="red"> ... rimane quindi "solo" da capire "bene" quali aree per camper sono AA e quali invece ADS ... [2]id="red">Originally posted by IvanoPP
Direi che anche questo tuo e' un ottimo riassunto in quanto molto utile a TUTTI i camperisti. [3]id="red">>
qui
, punto 2).quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 08/12/2010 16:16:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra) [3] Direi SOLTANTO ai camperisti che siano predisposti alla credulita' delle "leggende metropolitane" (cfr. qui, punto 2).>> Non concordo.id="blue">
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 08/12/2010 16:16:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra) continuo a ritenere che il ricorso alla segnaletica stradale appropriata (ex artt. 77 e segg Reg) possaid="red"> fornire al camperista un'opportuna indicazione circa la natura dell'AREA cui voglia accedere>> Direi potrebbeid="red"> , perche' attualmente in pochissimi casi avviene ... Inoltre a parer mio persiste il problema di riuscire a riconoscere una AA da una ADS Ivanoid="blue">