quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 17/09/2010 20:04:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ma io sinceramente non lo so>> Hai ragione nel avere il dubbio, da te le regole sono chiare, qui in Italia no, e credo che sia volutamente in questo modo, non solo per il CdS, ma anche per altre situazioni. Se ci sono dei veicoli di lunghezze variabili, ogni amministrazione ha l'obbligo di tenerne conto, potrebbe riservare spazi gratuiti per ogni tipo di veicolo. Invece si fa la voce grossa proprio con quelli meno rappresentativi e più facilmente colpibili, proprio facendo leva sulla legge che "non è chiara". Come ad esempio, darti una multa per posta, quando tu eri a portata di mano. Bye
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 18/09/2010 10:15:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra) a questo punto se ho bisogno dell'avvocato e complicazioni varie lascio perdere e pago il tutto>> Il punto e' proprio questo : il piu' delle volte costa di piu' (in denaro e tempo e "smarronamenti" vari ) pagare la multa che non ricorrere , e questo le amm.comunali ben lo sanno e ci "marciano" alla grande [V] Cmq, non so sei nei sei gia' al corrente, ma esiste la circ nr. 277 del 15/01/2008 del Min Interni che potrebbe tornar utile in caso di ricorso (cosi come l'ultima lettera del Min Trasporti del 6 agosto 2010) entrambe discusse anche qui sul forum Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 18/09/2010 10:57:54 (> L'ultima lettera del Min Trasporti del 6 agosto 2010 si trova inVisualizza messaggio in nuova finestra
)>
https://forum.camperonline.it/#...
e ricordo che il suo "scopo" e' chiedere al Min Interni che i Prefetti rispettino la circ nr. 277 del 15/01/2008 (cosa che "pare" non avvenga... vedi p.e. tuo caso) La circ nr. 277 del 15/01/2008 del Min Interni (e di conseguenza l'ultima lettera del Min Trasporti del 6 agosto 2010) dovrebbero avere piu' valenza per i Prefetti (in quanto il Min Interni e' il loro "capo") ma direi che anche i GdP (o altri Giudici, tra cui p.e. anche quelli del TAR) dovrebbero prenderla in considerazione. Ivanoid="blue">quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 18/09/2010 11:06:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> [^][^][^] Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 18/09/2010 13:24:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Vede io sarei il primo ad essere contento se il MOVIMENTO CAMPERISTI o l'saosciaizone aazoianle ocodrinamento camperisti facesse una class action. Però si chieda due cose: 1) per quale motivo fino ad oggi nessuna delle due abbia fatto ricorso al TAR (non creda alla favoletta del fatto che costa troppo, non è vero o non è troppo per quello che riguarda almeno una delle due che incassa annualmente dalle quote); 2) se le due hanno i requisiti per fare la class action. La prego si informi. E ci riferisca.
quote:Risposta al messaggio di Surf83 inserito in data 18/09/2010 14:17:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Purtroppo non sono così bravo e competente per sapere le risposte, per cui aspetto che altri, sicuramente più ferrati di me, rispondano. Cordiali saluti. Max.
quote:Originally posted by sergiozh che ho sbagliato? [1]id="red"> Originally posted by sergiozh Io questa segnaletica non l'avevo capita e la polizia di cortina me l'ha spiegata al telefono. [2]id="red">>> [1]id="red"> La motivazione del ricorso (se la foto della segnaletica, adesso riportata nel forum, si riferisce alla prima sanzione). __________ [2]id="red"> La segnaletica riportata in foto e' un "indecoroso collage" di inosservanze varie a: - Codice della Strada; - Regolamento al CdS; - Direttiva 24 ottobre 2000, ed al riguardo mi riservo di interpellare gli "addetti-ai-lavori" che frequentano un altro forum. Sempre nel presupposto che la foto adesso disponibile nel forum sia riferita alla prima sanzione, l'archiviazione del verbale P/8116S/2009 andava semplicemente chiesta per errore sul fatto, ai sensi dell'art. 3 (comma 2) della Legge 689/1981: 1. Nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 2. Nel caso in cui la violazione e' commessa per errore sul fatto, l'agente non e' responsabile quando l'errore non e' determinato da sua colpa.id="green"> Al riguardo si e' espressa anche la Corte di Cassazione, ad esempio con la sentenza 6111/2000. Per l'art. 38 CdS gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ma la segnaletica deve essere comprensibile e, per essere legittimamente comprensibile, deve essere conforme alle disposizioni legislative in materia. Cosa che non si puo' affermare per quel "collage indecoroso". Pero' non penso che la motivazione dell'errore sul fatto si possa adesso riproporre ne' se intendi presentare opposizione all'ordinanza-ingiunzione prefettizia sulla prima sanzione ne' se intendi presentare ricorso sulla seconda sanzione. La "buona fede" si puo' sostenere soltanto una volta! Mi rendo conto che, da cittadino svizzero, sei abituato alla generale "correttezza" e vorresti anche vestire i panni del RobinHood della situazione, ma il mio personale suggerimento e' la rinuncia all'apertura di un contenzioso di imprevedibile durata e costi, reso ancor piu' complicato dalla residenza all'estero. A Cortina potrebbe andare a farsi sanzionare (ed impostare una causa-pilota) qualcuno dei camperisti che frequentano questo forum e che sono sempre pronti a "battagliare" (a parole!) in difesa della circ. 277/2008.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 18/09/2010 18:16:40 La tua spiegazione sull' "errore sul fatto" non l'ho capita, deve essere una specialità legislativa italiana di cui non sono a conoscenza.>> L'errore sul fatto è un principio già previsto dall'art. 47 del Codice Penale. Infatti, l'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Esempio scolastico: tizio all'uscita dell'aereoporto si impossessa di una valigietta 24 ore che considera sua. Successivamente si accorge che in realtà non è sua, perchè all'interno rinviene oggetti ed effetti personali altrui e quindi deduce di aver erroneamente preso la valigia appartenente ad un altro. Tizio non potrà essere punito per il reato di furto per "errore sul fatto". L'art. 3 comma 2 della L. 689/1981 riprende questo principio prevedendo che nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa. Esempio scolastico: Tizio alla guida di un veicolo, convinto di circolare su una strada a doppio senso di circolazione, di fatto guida contromano su una strada a senso unico, perchè all'inizio di quella via ignoti avevano asportato il cartello. Tizio non potrà essere sanzionato per la violazione al C.d.S., per errore sul fatto, in quanto non per colpa sua non sapeva che la sua condotta costituiva illecito amministrativo.
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 18/09/2010 22:16:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Esempio scolastico: Tizio alla guida di un veicolo, convinto di circolare su una strada a doppio senso di circolazione, di fatto guida contromano su una strada a senso unico, perchè all'inizio di quella via ignoti avevano asportato il cartello. Tizio non potrà essere sanzionato per la violazione al C.d.S., per errore sul fatto, in quanto non per colpa sua non sapeva che la sua condotta costituiva illecito amministrativo.>> Ma allora la "proposta" di usare il "flessibile" [:D] (visto che con la "carta bollata" pare si ottenga poco [V]) potrebbe essere veramente molto utile ! [:0][8D] : no cartello -> no multa [:D] Ivanoid="blue">