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In risposta al messaggio di il tornitore del 05/10/2021 alle 21:08:36Però il titolo del 167 del Cds recita
Premetto che non sono mai stato pesato ad un posto di blocco, perciò non riesco a portare un'esperienza reale. Fatto questo preambolo cerco di analizzare la mia situazione... Mezzo con 4 persone maggiorenni a bordo (limitedettato dalla CdC) e 2 animali nei rispettivi trasportini; la massa complessiva ammessa è 3500 kg ma potrebbe essere riomologato a 3850 kg (1850 ant e 2000 kg post). In assetto viaggio con tutti i serbatoi pieni (a parte le grigie e scure), bombole e via di seguito sono 3780 kg (1780 kg ant. e 2000 kg post) questo secondo la bilancia del consorzio agrario del mio paese (sperando che sia sufficientemente tarata), consegue che sono fuori peso di un 8% + errore del sistema di pesatura. Essendo fuori peso di un 8% (partendo dai 3500 kg) ed entro il limite delle persone scritto sulla CdC, non vedo come si possa far riferimento all'art. 169 del CdS... Vero, viene dichiarato [...] nonchè il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione ma è anche vero che l'art. 167 del CdS parla del sovrappeso di I veicoli a motore [...] (dal comma 1) indicando poi le sanzioni amministrative a seconda dell'ammontare del sovrappeso; non fa un distinguo tra cose e persone in quanto parla di la massa complessiva del veicolo la quale può essere data da solo cose e/o anche persone. Dunque avrò, in tal caso, una sanzione amministrativa della prima fascia del art. 167 comma 2 ma, stando all'italiano, avrò anche infranto l'art. 169 secondo quanto citato prima. Mentre secondo quanto letto online da un pdf redatto da un commissario della Polizia Stradale si inizia a valutare l'eccedenza della massa veicolare dopo aver applicato la franchia del 5% arrotondata a 3700 kg; perciò verrei sanzionato per soli 80 kg nel mio caso ma niente sanzione per l'art. 169. Per mia fortuna, da quanto capisco/intendo, essendo entro il 10% (4100 kg) non mi fanno scaricare il peso eccedente per rientrare nei 3500 kg. Un particolare da tener conto è il comma 8 dell'art. 167 dove indica che ogni percentuale calcolata deve essere arrotondata ai 100 kg superiori. Se poi si fanno incidenti specie quelli gravi si entra nel campo penale con reati definiti dagli articoli già scritti da chorus e anche da enzov1100. Chiaramente l'ideale sarebbe stare dentro i 3500 kg...
In risposta al messaggio di salvatore del 05/10/2021 alle 16:33:30Salvatore, a tutti noi piacerebbe non doverci preoccupare del problema peso, che solo ultimamente ha cominciato ad essere valutato, rendiamoci conto che il 90% dei camper in giro è fuori peso, ma non per questo sono tutti delinquenti. Essere in regola sarebbe un sollievo per tutti, ci vorrà un po' di tempo per arrivarci, le case stanno cominciando ad utilizzare materiali più sofisticati, c'era una proposta di legge per i 41q, il problema c'è ed è sentito, ma non possiamo rovinarci la vita per 100kg, che tecnicamente non sposta il problema, non siamo assassini, ovvio questo non vuol dire fregarsene.
Credo che a tutti sia chiaro cosa significa finire nella giustizia italiana. Lasciate a casa le scorte di acqua minerale, restate sempre nei limiti previsti dal vostro veicolo ed evitate anche di fare affidamento sulle tolleranze.
In risposta al messaggio di Grinza del 05/10/2021 alle 21:41:56Avevo interpretato male il tuo riferimento al 167 prima, ora che hai chiarito capisco cosa vuoi dire.
Però il titolo del 167 del Cds recita Trasporto cose su veicoli a motore e rimorchi Il camper non può essere definito un mezzo a motore che trasporta cose, contrariamente ai camion. Ma alla fine c’é anche una logica,i mezzi da lavoro tendono o possono facilmente essere in sovrappeso, i mezzi ricreazionali nascono per nostro volere Leggiamo la definizione I camper sono definiti anche autocaravan. Si tratta di veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (articolo 54, comma 1, lettera m, Codice della Strada). I camper sono classificati come autoveicoli; hanno un allestimento più completo per consentire un maggior comfort agli occupanti, possono viaggiare senza alcun traino in quanto sono dotati di motore. Da ricordare però che, il Ministero Infrastrutture e Trasporti, nella circolare del 6 giugno 2005 - protocollo n. 2851/M362 - afferma che gli autocaravan possono essere inquadrati nelle categorie M1, M2 o M3 in relazione al numero dei posti, per cui si prevede la circolazione anche di veicoli della categorie M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) ed M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t). Da rilevare che, la normativa comunitaria definisce, invece, gli autocaravan come autoveicoli della categoria M1 costruiti per essere adibiti all’alloggio delle persone e con posti a sedere, tavolo, cuccette, attrezzatura da cucina, armadi, ripostigli.
In risposta al messaggio di Grinza del 05/10/2021 alle 21:41:56Quello che citi è un titolo;
Però il titolo del 167 del Cds recita Trasporto cose su veicoli a motore e rimorchi Il camper non può essere definito un mezzo a motore che trasporta cose, contrariamente ai camion. Ma alla fine c’é anche una logica,i mezzi da lavoro tendono o possono facilmente essere in sovrappeso, i mezzi ricreazionali nascono per nostro volere Leggiamo la definizione I camper sono definiti anche autocaravan. Si tratta di veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (articolo 54, comma 1, lettera m, Codice della Strada). I camper sono classificati come autoveicoli; hanno un allestimento più completo per consentire un maggior comfort agli occupanti, possono viaggiare senza alcun traino in quanto sono dotati di motore. Da ricordare però che, il Ministero Infrastrutture e Trasporti, nella circolare del 6 giugno 2005 - protocollo n. 2851/M362 - afferma che gli autocaravan possono essere inquadrati nelle categorie M1, M2 o M3 in relazione al numero dei posti, per cui si prevede la circolazione anche di veicoli della categorie M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) ed M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t). Da rilevare che, la normativa comunitaria definisce, invece, gli autocaravan come autoveicoli della categoria M1 costruiti per essere adibiti all’alloggio delle persone e con posti a sedere, tavolo, cuccette, attrezzatura da cucina, armadi, ripostigli.
In risposta al messaggio di il tornitore del 05/10/2021 alle 22:08:55Il titolo recita
Quello che citi è un titolo; il comma 1 cita: I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. Non cita espressamente mezzo a motore che trasporta cose. Sevolessimo essere pignoli il camper trasporta in primis cose e anche persone. La massa complessiva come avevo scritto può essere data da solo oggetti inanimanti (vedi camion etc) o solo persone (bus) o entrambe. Il camper è composto da chassis/motore+cellula/accessori etc+persone; di certo la cellula/accessori non è una persona e come peso incide sicuramente di più delle persone. Alla fine condivido quanto scritto da enzov1100, siamo degli ibridi. In conclusione, come al solito, il CdS non è aggiornato lasciando aree grigie...
In risposta al messaggio di enzov1100 del 05/10/2021 alle 22:23:00Alla bagarre si arriva se uno vuole avere ragione senza portare contenuti a confronto, io in 30 anni di camperismo ancora non ho capito con quale articolo ci multeranno, le mie risposte sono dettate da un altro forum aperto dove due camperisti delle forze dell’ordine dissero che nei mezzi trasposto persone non c’è tolleranza e avrebbero applicato la 169, ma alla fine una tolleranza ci sarà sempre, per evitare ricorsi chi ci peserà darà una tolleranza alla bilancia, nessuno farà una multa leggendo 3550 o 3600 kg
Sapete la cosa interessante di questo thread definito già dall'inizio delicato? E' talmente delicato che non abbiamo ancora capito che legge dobbiamo seguire ma....si dimostra che se le persone che partecipano alla discussione seguono almeno le leggi del Forum, è possibile discutere senza che si arrivi alla bagarre.