quote:Originally posted by rossolanir ... anche io ho preso la patente C per l'attraversamento della Svizzera e l'Austria quindi sarei in regola se non che ti dimentichi che comunque ci propinano la multa amministrativa per il sovraccaricoid="red">.>> Ritengo che tu possa aver frainteso la finalita' del PdL qui discusso, che non serve affatto ad evitarsi le sanzioni del sovraccarico. A prescindere che tu abbia la "proposta" patente di cat. B con limite elevato a 4250kg oppure che tu abbia la patente di cat. C, se la massa effettiva dell'autocaravan risulta superiore al valore indicato nella voce <F.2> della CdC in sede di controllo stradale, ti dànno comunque la sanzione ex comma 7 dell'art. 169 CdS e non puoi riprendere la circolazione fin quando il veicolo non e' riportato conforme alle caratteristiche tecniche risultanti nella CdC.
quote:Risposta al messaggio di piccolino inserito in data 29/07/2010 18:08:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non è solo una questione di regolarsi, cosa certamente utile da parte dei proprietari di camper che si portano a spasso mezza casa, ma chi acquista un camper nuovo ( e i costruttori poco si interessano a questo)si trova spesso con una portata utile di poco più di 2 ql. Si possono considerare accessori inutili forno, tv ecc ecc, ma non credo siano inutili il pannello o una bici, un II° serbatoio d'acqua, ecc ecc. Il problema vero è che i mezzi nuovi avrebbero tranquillamente la possibilità di arrivare a 42,5 ql senza conseguenze di nessun tipo sulla sicurezza della circolazione. Forse ci sono interessi da più parti a non adeguare la normativa, ma così si viaggia spesso fuori dai limiti. Adeguarla per i mezzi di nuova immatricolazione sarebbe solo una decisione di buon senso. Saluti. giuseppe
quote:Risposta al messaggio di Giose inserito in data 28/08/2010 18:00:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Anche perchè buona parte dei mezzi lunghi oltre 7 metri i 40 q.li li raggiungono di sicuro. Un giorno ero parcheggiato vicino ad un Rimor superbrig di 7 metri e 30 su transit gemellato, con 6 persone a bordo dal peso medio stimato 80-90kg cadauno, pannelli solari, doppi serbatoi, gommone con motore da 15cv., scooter, gavone strapieno e splendido labrador ![:0][:0] Ciao Massimo
quote:Risposta al messaggio di castanello inserito in data 09/05/2010 07:48:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> non è vero! Io come primo camper guidavo un CI in regola con tutte le leggi e le omologazioni meccanica ford 120 (non gemellata) motore aspirato mi pare 5,95 metri di lunghezza poca roba installata eppure ogni sorpasso fatto (pochissimi) o subito era da "sudore freddo" ora con un mezzo su iveco 35c15 gemellato viaggio in prima classe eppure proprio il gemellato unito alla trazione posteriore ed a una scocca robusta mi porta fuori peso il mezzo. Allora meglio il CI coi freni fumanti e la sbandata dietro l'angolo?[xx(]
quote:Risposta al messaggio di wwwexalto inserito in data 30/08/2010 16:52:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Se la legge prevedesse la possibilità di guidare fino a 42,5 q, non è che da domani tutti potremmo circolare oltre i 35q ma i mezzi nuovi potrebbero essere omologati x 42,5q e guidati con la B. Se la proposta invece è diversa da ciò ritiro quanto detto Ciao
quote:Originally posted by Giose @Castanello: ti rendi conto che la legge (patente B = 35 quintali) è vecchissima ...>> Per quanto a mia conoscenza la Repubblica italiana e' stato membro dell'ONU e dell'UE. In conseguenza della propria Costituzione, la Repubblica italiana e' obbligata ad osservare gli accordi internazionali sottoscritti e le direttive comunitarie emesse su qualunque materia. In materia di "patenti di guida" risulta vigente, a livello: - internazionale, la Convenzione sulla circolazione stradale, conclusa a Vienna l'8 novembre 1968; - comunitario, la Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione). Dalla Convenzione di Vienna, Allegato 6: 8. La patente di guida può essere rilasciata per le seguenti categorie di veicoli: «A» [omissis] «B» Gli autoveicoli, diversi da quelli della categoria «A», la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto; o gli autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; o gli autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, con riserva che non superi la massa a vuoto dell’autoveicolo e che il totale delle masse massime autorizzate dei veicoli così accoppiati non superi 3500 kg; [omissis]id="green"> Dalla Direttiva 2006/126/CE, Articolo 4 "Categorie, definizioni e eta' minima" 1. La patente di guida di cui all'articolo 1 autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie definite in appresso. Essa può essere rilasciata dall'età minima indicata per ciascuna categoria. Per «veicolo a motore» si intende ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie. [omissis] 4. Autoveicoli: - per «autoveicolo» si intende un veicolo a motore, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli o forestali; - per «trattore agricolo o forestale» si intende ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino, specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agricole o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria; a) categoria B1: - quadricicli come definito nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2002/24/CE; - l'età minima per la categoria B1 è fissata a 16 anni; - la categoria B1 è facoltativa; negli Stati membri che non introducono questa categoria, è necessaria una patente della categoria B per la guida di questi veicoli; b) categoria B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4.250 kg. Qualora tale combinazione superi 3.500 kg, gli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, richiedono per la guida della combinazione stessa: - il completamento di una formazione, oppure - il superamento di una prova di capacità e comportamento. Gli Stati membri possono anche richiedere sia la formazione che il superamento di una prova di capacità e comportamento. Gli Stati membri indicano l'abilitazione alla guida di tale combinazione sulla patente mediante il pertinente codice comunitario. L'età minima per la categoria B è fissata a 18 anni; [omissis]id="green"> Per quanto a mia conoscenza la legislazione nazionale non puo' introdurre dèroghe alle disposizioni internazionali e/o comunitarie in materia concorrente.
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 31/08/2010 19:19:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ad onor del vero, l'art. 6, par. 4, lett. b) della Direttiva da te riportata stabilisce quanto segue: Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida.... b) di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato.
http://www.newscamp.it/discorso...
di cui riporto un estratto :id="blue"> "Altro argomento che sta particolarmente a cuore ad APC-ANFIA, e che mi preme sottolineare, è l’azione che stiamo svolgendo per ottenere per la patente B l’innalzamento da 3,50 a 4,25 tonnellate della massa complessiva delle autocaravan conducibili; ricordo che il limite di 3,5 tonnellate è già stato innalzato a 4.250 Kg per il traino delle caravan. Come tutti sappiamo il mercato e l’industria italiani sono prevalentemente orientati verso il segmento autocaravan e di conseguenza solo innalzando anche per le autocaravan tale limite di massa ci saranno pari e reali opportunità di crescita per entrambi i segmenti di mercato: autocaravan e caravan. La cosa poi è particolarmente sensibile in quanto sia in Francia che in Germania che in Inghilterra tale limite è nei fatti superato da legislazioni ad hoc e quindi l’industria italiana si trova a competere in condizioni di svantaggio"