In risposta al messaggio di Elletufo del 10/02/2023 alle 11:53:30Dunque, siccome tu sostieni che un recente regolamento comunitario ha fissato una divergenza (non tolleranza ... magari andrò a vedere se è una libertà del traduttore, ancorché legale) del 5% per i veicoli speciali e che tra questi veicoli rientra anche il camper, sarebbe sparito dall'ordinamento giuridico italiano il termine autocaravan.
Perché il regolamento EU recepito è più recente del CDS e mi pone il camper tra i veicoli speciali. Se non fosse un Veicolo speciale, le divergenze di peso sarebbero state del 3% anziché del 5%. scrivo male perché sto fuori esto rispondendo col cellulare. La settimana prossa, appena rientro sarò più chiaro Spero Saluti
In risposta al messaggio di chorus del 10/02/2023 alle 12:18:53Regolamento di esecuzione UE N° 2021/53
Dunque, siccome tu sostieni che un recente regolamento comunitario ha fissato una divergenza (non tolleranza ... magari andrò a vedere se è una libertà del traduttore, ancorché legale) del 5% per i veicoli speciali eche tra questi veicoli rientra anche il camper, sarebbe sparito dall'ordinamento giuridico italiano il termine autocaravan. Non esiste più l'autocaravan, esiste il termine camper nel linguaggio comune e il termine veicolo speciale nel linguaggio tecnico giuridico. Si impara sempre qualcosa di nuovo!
In risposta al messaggio di Elletufo del 10/02/2023 alle 11:53:30Ma di fatto il camper è un veicolo speciale ad uso abitativo. Solo che nell'art. 54 C.d.S. ha la sua posizione :m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
Perché il regolamento EU recepito è più recente del CDS e mi pone il camper tra i veicoli speciali. Se non fosse un Veicolo speciale, le divergenze di peso sarebbero state del 3% anziché del 5%. scrivo male perché sto fuori esto rispondendo col cellulare. La settimana prossa, appena rientro sarò più chiaro Spero Saluti
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/02/2023 alle 14:21:16Condivido, anche perché se dovesse passare l'interpretazione di Elletufo mi aspetto l'abolizione dell'art. 185 cds (peraltro l'unica norma dell'ordinamento giuridico esistente per i camperisti).
Ma di fatto il camper è un veicolo speciale ad uso abitativo. Solo che nell'art. 54 C.d.S. ha la sua posizione :m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
In risposta al messaggio di Elletufo del 10/02/2023 alle 13:40:38La introduzione del comma 1 bis all'art. 167, a mio avviso, è l'implicito riconoscimento che le due diverse tolleranze 5% o 10% di peso rispetto alla Massa Massima, non dipendono da quanto caricato ma da una differenza di precisione dei due differenti strumenti di misura utilizzati.
Art.167 CD 1. ... 1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti dicui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato ... (1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera h-bis), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108. Come la mettiamo se vengo pesato con l'uno o l'altro strumento di pesatura?
In risposta al messaggio di Elletufo del 10/02/2023 alle 18:02:20... 5% (quando non il 10) del valore MISURATO. Quindi il 5% del peso reale, non della massa massima su CDC
La introduzione del comma 1 bis all'art. 167, a mio avviso, è l'implicito riconoscimento che le due diverse tolleranze 5% o 10% di peso rispetto alla Massa Massima, non dipendono da quanto caricato ma da una differenza diprecisione dei due differenti strumenti di misura utilizzati. Lo strumento di cui al comma 12 tolleranza 5% o implicito riconoscimento di un possibile errore del 5%. Lo strumento di cui al comma 12 bis tolleranza 10% o implicito riconoscimento di un possibile errore del 10%. Con quale dei due strumenti avremo la fortuna o sfortuna di essere pesati?
In risposta al messaggio di Elletufo del 10/02/2023 alle 17:43:29Vera l'abrogazione della direttiva 2007/46/CE, ma il punto 5.1 (camper) a pag. 72 del regolamento dice che si tratta di un veicolo della categoria M con vano abitabile contenente almeno le seguenti attrezzature xxxx
REGOLAMENTO (UE) 2018/858 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti edelle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE ….. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento e degli atti normativi elencati nell'allegato II, salvo disposizioni contrarie ivi contenute, si intende per: …… ……. 31) «veicolo per uso speciale»:un veicolo della categoria M, N od O con caratteristiche tecniche specifiche che gli consentono di svolgere una funzione che richiede disposizioni o attrezzature speciali; 32) ... PARTE A Criteri per la classificazione dei veicoli 1. Categorie di veicoli Ai fini dell'omologazione …….. …….. 2.2. Veicoli per uso speciale (special purpose vehicle – SPV) 2.2.1. …….. I diversi tipi di veicoli per uso speciale sono definiti ed elencati al punto 5. ……… ………. 5. Veicoli per uso speciale 5.1. Camper
In risposta al messaggio di chorus del 10/02/2023 alle 21:11:59A me sembra che anche Eletufo menzioni il par.5.1, ma se il paragrafo padre 5 ha titolo Veicoli ad uso speciale, la logica fa dedurre che anche i camper lo sono per cui la sua interpretazione a me sembra rimanere coerente.
Vera l'abrogazione della direttiva 2007/46/CE, ma il punto 5.1 (camper) a pag. 72 del regolamento dice che si tratta di un veicolo della categoria M con vano abitabile contenente almeno le seguenti attrezzature xxxx dunquenella sostanza niente è cambiato. E a maggior ragione la circolare del ministero dell'interno sull'applicazione dell'art. 169 per i camper è più che attuale!
In risposta al messaggio di Grinza del 11/02/2023 alle 08:25:25e se lo fanno per davvero ne vedremo delle belle
Come supponevo, si vuole tornare a dire che c’è una tolleranza perdendo di vista due cose gli articoli 169 e 167 La lettera di Pomponio che conferma che i camper rientrano nell’articolo 169. Come dicono a Brozzi si riprincipia, un consiglio, occhio perché adesso i camper vengono pesati per asse e non solo totali…
In risposta al messaggio di giorgioste del 10/02/2023 alle 22:46:53Il regolamento UE 2018/858 ha abrogato la direttiva 2007/46.
A me sembra che anche Eletufo menzioni il par.5.1, ma se il paragrafo padre 5 ha titolo Veicoli ad uso speciale, la logica fa dedurre che anche i camper lo sono per cui la sua interpretazione a me sembra rimanere coerente.
In risposta al messaggio di chorus del 11/02/2023 alle 09:44:59Basta solo leggere questo per capire la differenza tra un veicolo ad uso speciale trasporto e un camper
Il regolamento UE 2018/858 ha abrogato la direttiva 2007/46. Entrambe queste norme regolamentano/regolamentavano l’omologazione dei veicoli a motore. Nella direttiva si utilizzava il termine autocaravan e non camper. Nelregolamento si utilizza anche il termine camper. Nella direttiva c’era la seguente definizione di autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all’alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature xxxx Nel regolamento c’è la seguente definizione di camper Un veicolo della categoria M con vano abitabile contenente almeno le seguenti attrezzature: a) posti a sedere e tavolo; b) cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili; c) impianti di cottura; d) armadi o ripostigli. Queste attrezzature devono essere fisse. Tuttavia, il tavolo può essere di tipo amovibile. Entrambi i provvedimenti riqualificano / riqualificavano il camper/autocaravan tra i veicoli speciali. Elletufo, nella propria narrazione si ferma al termine “veicoli speciali”, assimilandoli ai veicoli trasporto merci. E di conseguenza applica l’art. 167 Io vado oltre, leggendo e definendo il termine camper, che restano sempre veicoli per il trasporto persone (categoria M). Inoltre, non noto differenze tra la direttiva e il regolamento che l'ha abolita. Lo ribadisco un'altra volta: leggiti quanto scritto da Carthago e da Laika più sopra pubblicato, è veramente chiarificatore.
In risposta al messaggio di chorus del 11/02/2023 alle 09:44:59Concordo con te e impiegato . Poi alla fine decide chi pesa.
Il regolamento UE 2018/858 ha abrogato la direttiva 2007/46. Entrambe queste norme regolamentano/regolamentavano l’omologazione dei veicoli a motore. Nella direttiva si utilizzava il termine autocaravan e non camper. Nelregolamento si utilizza anche il termine camper. Nella direttiva c’era la seguente definizione di autocaravan: veicoli per uso speciale della categoria M costruiti per essere adibiti all’alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature xxxx Nel regolamento c’è la seguente definizione di camper Un veicolo della categoria M con vano abitabile contenente almeno le seguenti attrezzature: a) posti a sedere e tavolo; b) cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili; c) impianti di cottura; d) armadi o ripostigli. Queste attrezzature devono essere fisse. Tuttavia, il tavolo può essere di tipo amovibile. Entrambi i provvedimenti riqualificano / riqualificavano il camper/autocaravan tra i veicoli speciali. Elletufo, nella propria narrazione si ferma al termine “veicoli speciali”, assimilandoli ai veicoli trasporto merci. E di conseguenza applica l’art. 167 Io vado oltre, leggendo e definendo il termine camper, che restano sempre veicoli per il trasporto persone (categoria M). Inoltre, non noto differenze tra la direttiva e il regolamento che l'ha abolita. Lo ribadisco un'altra volta: leggiti quanto scritto da Carthago e da Laika più sopra pubblicato, è veramente chiarificatore.
In risposta al messaggio di ezio59 del 11/02/2023 alle 11:18:17No! Alla fine decide un giudice.
Concordo con te e impiegato . Poi alla fine decide chi pesa.
In risposta al messaggio di Elletufo del 11/02/2023 alle 11:46:14Appunto, alla fine decide il giudice.
No! Alla fine decide un giudice. Ma prima con cosa mi pesa? Con uno strumento per il quale si parte da una tolleranza del 10% o con uno strumento che da una tolleranza del 5%. Che per me possa non esserci tolleranza può anche irrilevante. Ma per i due diversi strumenti? art. 167 c. 1bis.
In risposta al messaggio di Elletufo del 11/02/2023 alle 11:46:14Ma perché con 167?
No! Alla fine decide un giudice. Ma prima con cosa mi pesa? Con uno strumento per il quale si parte da una tolleranza del 10% o con uno strumento che da una tolleranza del 5%. Che per me possa non esserci tolleranza può anche irrilevante. Ma per i due diversi strumenti? art. 167 c. 1bis.
In risposta al messaggio di Grinza del 11/02/2023 alle 12:31:21Art. 167
Ma perché con 167? Ti fermano, vedono che è un camper e applicano il 169 del cds. Te contesti la pesata solo per il fatto che la pesa può essere starata, paghi la multa e fai ricorso (o forse fai ricorso senza pagare lamulta ma se perdi paghi il doppio). Se chi ti pesa dimostra che la bilancia è stata tarata il giorno prima sei nei guai, ma alla fine, se uno pesa 3501 o 3600 kg pensi che ti venga fatta la multa? Diciamoci la verità, è che noi viaggiamo molto prossimi a 4000 kg e non c’è tolleranza che tenga. Io con l’Adria, per rimanere a 3560Kg (sotto non riuscivo a scendere) viaggiavo con due gocce d’acqua e metà serbatoio, cosa che faccio anche con questo
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