In risposta al messaggio di ezio59 del 12/02/2023 alle 11:56:52Le pese sono per la maggiore delle volte private, altro sono i dispositivi a loro disposizione, tipo mattonelle da mettere sotto le ruote.
Le pese sono tutte della PS Stradale come è ovvio che sia.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/02/2023 alle 12:01:32Per paradosso : è più facile essere pesati dai CC che dalla PS.
Rinnovo il consiglio anche a te, prova a chiedere di pesarti direttamente a loro, poi ci dici con quale articolo ti hanno sanzionato I CC, difficilmente si occupano di violazioni al cds, se non lo sanno gli agenti della PS, allora non lo sa nessuno
In risposta al messaggio di latrofa124 del 12/02/2023 alle 14:32:08Non credo proprio, e te lo dico per cognizione di causa
Per paradosso : è più facile essere pesati dai CC che dalla PS. Roberto
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/02/2023 alle 14:39:41
Non credo proprio, e te lo dico per cognizione di causa
In risposta al messaggio di Elletufo del 12/02/2023 alle 21:28:48Sul principio di specialità, ex art. 9 L. 689/1981, ne abbiamo parlato più volte.
La rubrica (che in latino significa scritto con inchiostro rosso) di una disposizione è il breve titolo che la precede e ne riassume il contenuto. Essa non ha valore di legge, = La rubrica di una legge non ha valore dilegge “Rubrica legis non est lex” né è rilevante ai fini esegetici. = Per lo studio e l’interpretazione del testo giuridico Nella sua risposta, Pomponio fa una premessa:” l’art. 169 deve essere considerata norma speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 167.” Sintetizzo: Art. 167 Norma generale; art. 169 Norma speciale. 1.Una norma è “Norma Speciale” se contiene la dicitura “Salvo quanto prescritto…” oppure “In deroga...” . E dalla lettura non troviamo nessuna di queste diciture o altre simili. La Norma è speciale se rileviamo un rapporto gerarchico per distinguerla dalla Norma Generale. Non esiste relazione gerarchica tra due fonti. La fonte é la medesima. La Norma é speciale se rileviamo una relazione cronologica che la distingue dalla Norma Generale. Non esiste relazione cronologica tra due fonti. La fonte é la medesima. Quindi la premessa è falsa. Essendo falsa la premessa, la conclusione è necessariamente falsa. L’art. 167, nella nuova formulazione, differisce dal precedente art. 167. Il nuovo articolo 167 al comma 1 bis fa riferimento in maniera esplicita alla attività di misurazione ed in particolar modo a due diversi strumenti; attività di misurazione che si svolge compiendo le medesime azioni fisiche sia che si misuri la massa di un “autocarro”, sia che si misuri la massa di un “camper” con le stesse probabilità di errore sia nell’una che nell’altra misurazione. A partire dal comma due dell’art. 167 comincia a confrontare il risultato della misurazione con quanto indicato nella Carta di circolazione ed inserisce una graduazione nella erogazione delle sanzioni legata all’entità delle eccedenze o diverse sanzioni a seconda dei vari casi. Il comma 7 dell’art. 169 confronta il risultato della misurazione con quanto indicato nella Carta di circolazione e non inserisce una graduazione nella erogazione delle sanzioni ma solo diverse sanzioni a seconda dei casi. Quando si arriva all’art. 169, il CdS ci ha già spiegato, due articoli prima, come avviene la misurazione e quindi non c’è la necessità di ripeterla nuovamente (la spiegazione). P.S. Non invitatemi a caricare il mio camper oltre i limiti e chiamare qualche agente per farmi multare; non è il tempo sfide all'OK Corral
(1)
.(2)
.(1)
.In risposta al messaggio di Elletufo del 13/02/2023 alle 12:38:28E quindi?
Apro con le definizioni perché non ci siano ambiguità. MM = Massa Massima ed è quella indicata nella Carta di Circolazione ME = Massa Effettiva a volte chiamata anche Carico ed é quella rilevata al termine della proceduradi pesa. MX = Massa eccedente la Massa Massima e coè ME meno MM Veicoli = Per la definizione si fa riferimento all’art. 46 CdS. Adesso, (Metodologia da utilizzare nella procedura di pesa per determinare la ME) Art. 167 CdS ……... 1-bis. Nel rilevamento della massa dei veicoli effettuato con gli strumenti di cui al comma 12 si applica una riduzione pari al 5 per cento del valore misurato, mentre nel caso di utilizzo di strumenti di cui al comma 12-bis si applica una riduzione pari al 10 per cento del valore misurato(1). …….. 12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo statico in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l' accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido(2). 12-bis. Costituiscono altresì fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa di tipo dinamico in dotazione agli organi di polizia, omologati o approvati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido(1). (1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera h-bis), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108. (2) Tale comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lettera h-bis), del D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108. Ho riportato i succitati commi in quanto costituiscono novità rispetto alla precedente formulazione di tutto l’art. 167 del CdS. Mi permetto adesso di sintetizzare. Sanzioni previste dall’Art 167 c. 2 per veicoli con MM>10 t se a) MX <= 1t, la sanzione è ….. b) MX <= 2t, la sanzione è ….. c) MX <= 3t, la sanzione è ….. d) MX > 3t, la sanzione è ….. Sanzioni previste dall’Art 167 c. 3 per veicoli con MM<= 10t se a) MX <= 5% di MM, la sanzione è ….. b) MX <= 15% di MM, la sanzione è ….. c) MX <= 25% di MM, la sanzione è ….. d) MX > 25% di MM, la sanzione è ….. Sanzioni previste dall’art. 169 c.7 se ME >MM, la sanzione è ….. In questo mio ragionamento ho utilizzato il valore di ME determinato secondo la metodologia indicata nel comma 1 bis dell’articolo 167 del CdS. Risulta vero che la metodologia indicata al 167 c.1bis si applica ai veicoli. Risulta vero che I veicoli sono quelli definiti nell’art. 46 CdS Risulta vero che il Camper é un Veicolo Quindi la metodologia per la determinazione della ME del Camper é quella indicata al 167 c.1 bis del CdS. Non trovo nel CdS una altra metodologia da seguire nella determinazione della ME.
In risposta al messaggio di chorus del 13/02/2023 alle 14:52:50che siamo in ITALIA nel bene e nel male non vè ombra di dubbio e ringrazio il portone d.ingresso della casa che è 3m circa e passa al pelo un 5m quindi con 3300 kg sono super tranquillo altrimenti con queste norme FORSE cervellotiche mah
E quindi? Il camperista medio deve temere di essere sanzionato in base all'articolo 167 o all'articolo 169 del cds? In altre, più chiare e semplici parole, c'è o non c'è la tolleranza del 5% Grazie
In risposta al messaggio di chorus del 13/02/2023 alle 14:52:50C'é una procedura di pesatura diversa da quella indicatadal 167- 1bis?
E quindi? Il camperista medio deve temere di essere sanzionato in base all'articolo 167 o all'articolo 169 del cds? In altre, più chiare e semplici parole, c'è o non c'è la tolleranza del 5% Grazie
In risposta al messaggio di Elletufo del 13/02/2023 alle 15:00:20Ma sul titolo della 167 e della 169 c’è già scritto con quale articolo un camper verrà sanzionato poi c’è la lettera di Pomponio che fa un appunto.
C'é una procedura di pesatura diversa da quella indicatadal 167- 1bis? No! Allora la ME si calcola come dice 167 1bis. Si! Allora ditemi quale.
In risposta al messaggio di Elletufo del 13/02/2023 alle 15:00:20Che il tutto sia da ricercare nell'approccio norma generale (art. 167) norma speciale (art. 169) fatto proprio dal Ministero dell'Interno?
C'é una procedura di pesatura diversa da quella indicatadal 167- 1bis? No! Allora la ME si calcola come dice 167 1bis. Si! Allora ditemi quale.
In risposta al messaggio di Elletufo del 13/02/2023 alle 19:33:49Gli agenti sulla strada non hanno mai sottoposto nessuno a sudditanza, anzi! Però quanti " lei non sa chi sono io" . Anche chi pensa di sapere non sa mai tutto, però se vuole insegnare ci sono le scuole di Polizia.
@Grinza “Ma sul titolo della 167 e della 169 c’è già scritto con quale articolo un camper verrà sanzionato poi c’é la lettera di Pomponio che fa un appunto” Quale art. del CdS debba essere applicato nella determinazionedella sanzione l’ho gia detto indicando anche i commi. @Grinza “Su tutto questo però c’è da dire che mai nessuno ti sanzionerà per essere 3600 Kg” Ti rispondo con le parole del papa Pio VII: “Non dobbiamo, non possiamo, non vogliamo” accettare la clemenza dell’agente di turno. Siamo cittadini e non sudditi. @Chorus “Non da me che sono una persona insignificante……” Non siamo persone insignificanti. Siamo cittadini e non sudditi. Il comma 1bis del 167 CdS stabilisce la regola per la determinazione della massa dei veicoli così come sono individuati dall’art. 46 senza le distinzioni di cui all’art. 54 CdS qualunque sia la destinazione di cui all’art. 82 CdS. Non ho altre argomentazioni. luigino
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/01/2023 alle 07:49:45Finalmente ho trovato una bilancia: in assetto da viaggio (piatti di ceramica e bicchieri di vetro, mica melamina), con il serbatoio carburante pieno, circa 70 litri d'acqua e le due bici pesa 2920Kg.
Provalo a pesare, e poi ti rendi conto se i conti che hai fatto sono giusti o meno Secondo me hai fatto i conti senza l'oste
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/02/2023 alle 20:31:44Scusate ri-tiro fuori questo problema perché alla bisogna non ho trovato alcune spiegazioni a nostro favore sul web....Ma possibile che siano tutti così balordi sti legislatori? Ma sopra a tutto chi è preposto ad interpretare queste leggi ……legge? Sicuramente non sono stati molto chiari in queste disposizioni ma si capisce che danno per scontato che l’articolo 169 sia il proseguimento del 167 dedicato al trasporto di persone e cose anziché solo cose e perciò comprendente anche i veicoli classificati M1. Inoltre nel regolamento di attuazione del codice della strada (art 371) al comma 6 si cita l’art 167 solo per sapere come determinare la massa complessiva a pieno carico di persone e cose. Mi sono letto gli articoli 167 e 169 del cds e loro applicativi e poi la Circolare Ministero dell'Interno - 07/09/2022 - Prot. n. 28964 - Modifiche CdS che recita: con la modifica dell'art. 167 viene ridisegnata la disciplina relativa alla verifica della massa dei veicoli a motore e rimorchi adibiti al trasporto di cose. Rispetto alla precedente formulazione della norma, ai fini del calcolo della massa di un veicolo, non dovrà più essere applicata la franchigia del 5% rispetto al peso massimo autorizzato nella carta di circolazione, ma una tolleranza rispetto alla misurazione eseguita con uno strumento di pesatura. Tale tolleranza si applicherà riducendo del 5% la risultanza dello strumento di misura se questo è di tipo statico, e del 10% se è di tipo dinamico. Perciò a favore del trasportatore rispetto alla precedente disposizione. Qui è chiaro che a seconda della qualità dello strumento di misura ( pesa professionale a bilico statica o misura della pressione esercitata su ogni ruota denominata dinamica) si ammette che ci sia una certa sprecisione che non viene mai conteggiata a sfavore del conducente del veicolo. E fin qui tutto a logica. Ma io mi chiedo se viene giustamente ammessa tale sprecisione/tolleranza perché al momento di pesare un camper questa non viene considerata? Quando peseranno il camper i medesimi sistemi di misura saranno ineccepibili e precisissimi in modo inequivocabile ai kg dichiarati sul libretto? Che me lo dimostrino! Se fossi un avvocato ci andrei a nozze! Spero che qualcuno porti questa considerazione nei pertinenti luoghi e provvedano a correggere e sopra a tutto chiarire perché sono convinto che quello che ha redatto il testo della legge non aveva intenzioni discriminatorie ma abbia mancato di spiegare bene la norma. Marco Fabbricat
Gli agenti sulla strada non hanno mai sottoposto nessuno a sudditanza, anzi! Però quanti lei non sa chi sono io . Anche chi pensa di sapere non sa mai tutto, però se vuole insegnare ci sono le scuole di Polizia.
In risposta al messaggio di lusimassi del 27/08/2023 alle 10:26:17sull'errore degli strumenti di pesatura e sulla loro tolleranza ti invito a leggere qui.
salve... la legge parla chiaro, però c'è un fatto incontrovertibile, LA CLASSE degli strumenti di misura, che obbliga il legislatore a porre una percentuale di errore da calcolare, e questa percentuale viene valutata in+ o - tot %... quindi se si parla del 5% sul peso, sono 175kg di tolleranza... questo vale per tutto cio che viene misurato... massa, liquidi, gassosi, velocità, ecc. ho pesato il mio, quasi assetto viaggio, escluso moglie scuter... 3180kg senza di me e 3280 con me sopra, ed io non sono 100kg, ma 85kg... quindi quella pesa arrotonda ai 100kg... ed è una pesa di una ditta privata che carica autotreni, quindi soggetta ai controlli previsti dalla legge... se mi pesano e sono a 3650kg, non possono contestare... altro aspetto, la sicurezza, che spesso qualcuno tira in ballo... ma se il mezzo è omologabile fino a 4200kg, così come esce dalla FIAT od altro, dove stà il problema?
In risposta al messaggio di chorus del 27/08/2023 alle 12:03:11salve....
sull'errore degli strumenti di pesatura e sulla loro tolleranza ti invito a leggere qui. Multe e sanzioni per gli over 35ql | Pagina 7 | CamperOnLine Personalmente ero arrivato alla conclusione che la tolleranza dello strumento di pesatura è insignificante. Ma a me farebbe piacere anche avere altri pareri, ti ringrazio in anticipo