quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 24/02/2010 20:48:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> se lui non vuole vendertele avra i suoi motivi e tu puoi sempre cambiare gommista
quote:se lui non vuole vendertele avra i suoi motivi e tu puoi sempre cambiare gommista>> [?][?][?][?][?][?][?][?][:D][:D][:D][:D]
http://www.autoblog.it/post/dec...
[:D]Buon pomeriggio giorgio.quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 25/02/2010 16:31:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> No, nello scorso non era passato niente ma adesso si e male che vada speriamo almeno che ci siano centri dove e' possibile avere l'autorizzazione al montaggio di gomme equivalenti con coefficente di carico e velocita' superiori, tutto a vantaggio della sicurezza. S. giorgio
quote:> I decreti "milleproroghe" (207/2008 e 194/2009) non c'entrano alcunche'. Il testo di riferimento e' sempre il Codice della Strada. Infatti, in base alla legge 14/2009 pubblicata nella G.U. 49/2009, a far tempo dall'1 marzo 2009 nel Codice della Strada risulta vigente il seguente testo dell'art. 75: 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento e' limitato al solo motore. 2. L'accertamento di cui al comma 1 puo' riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalita' stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto e' indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento. 3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entita' tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione. 3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entita' tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessita' di ottenere l’eventuale nullaosta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi. 3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entita' tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti. 3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. [omissis, per i commi successivi]id="green"> Fino a quando il Ministro non emanera' gli appositi decreti, il comma 3-bis dell'Originally posted by eolo58
No, nello scorso non era passato niente ma adesso si ...>
art. 75 CdS
restera' ovviamente inapplicabile.quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 25/02/2010 18:47:05 (> Be io cosa avevo detto di strano? Leggendo quiVisualizza messaggio in nuova finestra
)>
http://www.elaborare.com/NORMAT...
si chiarisce abbastanza lo scenario futuro, non e' dal oggi al domani ma intanto la strada si e' aperta. S. giorgio.