quote:Originally posted by TheDevil [1]id="red"> Sull'art. 142 valgono sicuramente le categorie di veicoli definite negli artt. 48-59 del CdS/1992. Nel 2008 le categorie di veicoli vanno altresi' lette con la terminologia comunitaria, ove per le stesse risùltino emanate normative debitamente recepite nell'ordinamento nazionale. id="red"> >> Sulla frase in rosso (me la conservo a futura memoria) l'ho già invitata a dimostrare in base a quale ragionamento la Direttiva in tema di omologazione e le successive di aggiornamento, recepite con DM, abbiano il potere di modificare le definizioni del CDS approvato con un Decreto Legislativo. Le ricordo che su questo punto lei si è guardato bene dal rispondere, fin'ora. Quanto a quest'ultimo suo intervento non ho parole per definire la sua diciamo improntitudine: la differenza sostanziale di cui stiamo discutendo, se non le fosse chiaro, è se l'art. 142 si regge solo sulle definizioni del CDS. La puntigliosità sul 47 e 48/59 non cambia assolutamente questa sostanza. E lei non dimostra affatto che l'articolo 142 non è leggibile (ovvero è zoppo) senza la Direttiva 156/70, o che questa abbia variato i veicoli in/out 142, o abbia variato il testo del 142, per quanto voglia e possa fare parallelismi. Il punto è questo. Da qui, per usare un suo termine "non schiodo". E lei non ci riesce. Si è arenato qui. Resta il fatto che l'art. 47 al comma 2 dice che i veicoli sono "altresì" classificati in base alle categorie internazionali (la Direttiva è del 1970) ma al primo comma afferma chiaramente che ai fini del CDS valgono appunto le classificazioni del comma 1. Può fare tutti i parallelismi che vuole con le categorie della 156/70 ma non cambia questa semplice sostanza: ai fini del 142 del CDS valgono, e sono sufficienti, le definizioni date dentro il codice della strada.id="red"> Per usare una metodologia a lei cara, potrei dire che per sviare il discorso da questo concetto - che è LA DISCUSSIONE - lei si è inventato che nel 2008 le categorie di veicoli vanno altresi' lette con la terminologia comunitaria... E dove sta scritta questa cosa? Lei non lo dimostra. Afferma e basta. Per noi poveri mortali deve essere un dogma. Sul punto continua a non rispondere. Afferma ma non dimostra. Non ci riesce. E soprattutto non mi convince.
quote:Originally posted by FrancoIV> Provveduto.
Rimando all'altro intervento già segnalato sopra ove mi pare di aver dimostrato che il comma 3 del 142 debba leggersi con i termini definiti nel comma 1 del 47 e non con l'art. 54. Con questo apportando una evoluzione al riferimento ai termini utilizzati nel terzo comma del 142. Dobbiamo, io credo, ringraziare CHORUS per avermi "illuminato la strada". Se lei è d'accordo, dovrebbe trovare elementi per smontare il parallelismo 47/comma 1 con 143 comma 3id="red"> e il fatto che ALTRI USI, alla luce di questa coerente interpretazione tra 47, 142 e 12 pre-leggi, è un'accezione per accogliere, in modo residuale, gli autoveicoli non compresi nelle lettere precedenti a "g" ed "h", del peso indicato in "g/h" sempre e solo del comma 3 del 142.>
quote:Originally posted by TheDevil> Resto convinto della portata residuale delle lettere g/h per i motivi che dirò. Il fatto che cambi il riferimento al 47 piuttosto che al 48-59 non cambia la sostanza. Anzi la sua precisazione non fa altro che generalizzare la portata residuale delle lettere g/h. Prendiamo a riferimento proprio il suo punto di vista e leggiamo il 142 comma 3 alla luce delle definizioni degli articoli da 48 a 59 come dice lei. In particolare affermiamo che il termine AUTOVEICOLI è la definizione data nel primo comma dell'art. 54. E' fuor di dubbio che se parliamo di autoveicoli, parliamo di tutti quelli indicati in tutte le lettere del primo comma dell'art. 54. Senza esclusione. Questi sono gli autoveicoli. Orbene, quando si arriva alle lettere g/h del comma 3 art. 142 è fuori di dubbio che con il termine AUTOVEICOLI si intendano anzitutto TUTTI I VEICOLI DELL'ART. 54 e si assumono quindi tutti i veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli. Ora ciò che limita la scelta sono le destinazioni indicate alle lettere g/h: "trasporto di cose" e "altri usi". Leggendo in sequenza le lettere g/h non abbiamo per nulla sgomberato il campo dal fatto che nei termini "altri usi" siano ricompresi tutti gli altri autoveicoli destinati ad "altri usi" diversi dal trasporto di cose. Letta così occorre aggiungere che l'utilizzo del termine "generalista" di autoveicoli, in luogo delle specifiche distinzioni dell'art. 54, evidenzia l'intenzione del legislatore di voler assorbire e non di limitare, altrimenti la norma avrebbe fatto preciso riferimento alle altre lettere del 54 come ha fatto per autobus ed autocarri... La sostanza non mi pare sia cambiata.
quote:Originally posted by FrancoIV> Provveduto.
Rimando all'altro intervento già segnalato sopra ove mi pare di aver dimostrato che il comma 3 del 142 debba leggersi con i termini definiti nel comma 1 del 47 e non con l'art. 54. Con questo apportando una evoluzione al riferimento ai termini utilizzati nel terzo comma del 142. Dobbiamo, io credo, ringraziare CHORUS per avermi "illuminato la strada". Se lei è d'accordo, dovrebbe trovare elementi per smontare il parallelismo 47/comma 1 con 143 comma 3id="red"> e il fatto che ALTRI USI, alla luce di questa coerente interpretazione tra 47, 142 e 12 pre-leggi, è un'accezione per accogliere, in modo residuale, gli autoveicoli non compresi nelle lettere precedenti a "g" ed "h", del peso indicato in "g/h" sempre e solo del comma 3 del 142.>
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quote:Originally posted by FrancoIV>
Tra queste categorie definite nel DM c’è: b) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;id="green"> Ecco, questa è una categoria ai fini della revisione! il DM di cui sopra, si riferisce peraltro, all’applicazione di una direttiva in tema di Revisione che succede alla Direttiva 70/156/CEE, quindi i termini usati per definire le categorie per le revisioni, così come utilizzati nel DM, sono da rinvenirsi nelle definizioni valide in ambito CEE, in tema di omologazione ovvero alla Direttiva 70/156/CEE, non nelle definizioni interne del CDS.>
quote:Originally posted by FrancoIV> Ammetto di aver pensato, dopo aver visto il primo intervento qui citato, che FrancoIV fosse arrivato da solo a darsi la risposta. ------------------------------ p.s. Per la mia frase, che FrancoIV vuol conservare a futura memoria, mi permetto ricordargli l'aggiornamento dell'anno a fine mese.
Sulla frase in rosso (me la conservo a futura memoria) l'ho già invitata a dimostrare in base a quale ragionamento la Direttiva in tema di omologazione e le successive di aggiornamento, recepite con DM, abbiano il potere di modificare le definizioni del CDS approvato con un Decreto Legislativo. Le ricordo che su questo punto lei si è guardato bene dal rispondere, fin'ora.id="red">>
quote:Originally posted by TheDevil> Intuisco, ma non me la sono data da solo. Aspetto che me la dia lei. Certo, a fine mese aggiornerò la data, quando la "riquoterò".
quote:Originally posted by FrancoIV>
Tra queste categorie definite nel DM c’è: b) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;id="green"> Ecco, questa è una categoria ai fini della revisione! il DM di cui sopra, si riferisce peraltro, all’applicazione di una direttiva in tema di Revisione che succede alla Direttiva 70/156/CEE, quindi i termini usati per definire le categorie per le revisioni, così come utilizzati nel DM, sono da rinvenirsi nelle definizioni valide in ambito CEE, in tema di omologazione ovvero alla Direttiva 70/156/CEE, non nelle definizioni interne del CDS.>quote:Originally posted by FrancoIV> Ammetto di aver pensato, dopo aver visto il primo intervento qui citato, che FrancoIV fosse arrivato da solo a darsi la rispostaid="red">. ------------------------------ p.s. Per la mia frase, che FrancoIV vuol conservare a futura memoria, mi permetto ricordargli l'aggiornamento dell'anno a fine mese.
Sulla frase in rosso (me la conservo a futura memoria) l'ho già invitata a dimostrare in base a quale ragionamento la Direttiva in tema di omologazione e le successive di aggiornamento, recepite con DM, abbiano il potere di modificare le definizioni del CDS approvato con un Decreto Legislativo. Le ricordo che su questo punto lei si è guardato bene dal rispondere, fin'ora.id="red">>
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quote:Originally posted by FrancoIV> Forse per l'ultima volta riordino le categorie di veicoli dell'art. 54 CdS secondo la destinazione di immatricolazione ed aggiungo di fianco l'eventuale lettera dell'art. 142/3 dove risultano citate: TRASPORTO DI PERSONE a) autovetture; c) autoveicoli per trasporto promiscuo; m) autocaravan; g.1) autoveicoli per uso speciale (autoambulanze ed autofunebri); b.1) autobus [comprende anche i filobus dell'art. 55, ndr] fino ad 8000 kg.;id="green"> b) autobus [comprende anche i filobus dell'art. 55, ndr] oltre 8000 kg.; ---------------------------->142/3/f l) autosnodati; ------------------------------------------------------------------------------------->142/3/e TRASPORTO DI COSE (per veicoli con massa massima superiore a 3.5t.) d) autocarri; --------------------------------------------------------------------------------------->142/3/g-h e) trattori stradali; ------------------------------------------------------------------------------->142/3/e f) autoveicoli per trasporti specifici (di cui all'art. 203/1 Reg.); -------------------------------->142/3/g-h =ALTRI USIid="blue"> g) autoveicoli per uso speciale (di cui all'art. 203/2 Reg. meno autoambulanze ed autofunebri); ----->142/3/g-h =ALTRI USIid="blue"> h) autotreni; --------------------------------------------------------------------------------------->142/3/e i) autoarticolati; ---------------------------------------------------------------------------------->142/3/e n) mezzi d'opera. ----------------------------------------------------------------------------------->142/3/l id="Courier New"> Residuano quindi alcune categorie nell'àmbito degli autoveicoli destinati al TRASPORTO DI PERSONE, evidenziate in verdeid="green">. C'e' da rilevare che, nel 1992, la norma del CdS/1959 prevede un limite specifico di velocita' per TUTTI gli autoveicoli "TRASPORTO PERSONE" oltre 8.0t. (cioe' con qualunque numero di posti a sedere). Nella redazione del CdS/1992 il legislatore interviene e, fermo restando il limite di massa di oltre 8.0t., riduce la portata della norma soltanto agli autoveicoli "TRASPORTO PERSONE" con almeno 10 posti a sedere. Secondo qualche "autorevole" interpretazione della legge, le categorie evidenziate in verdeid="green"> devono intendersi incluse nelle lettere g-h assieme agli autoveicoli "TRASPORTO COSE", con l'obbrobrio di vedere gli autobus e filobus: - fino ad 8.0t. nella lettera g, secondo l'interpretazione della legge; - oltre 8.0t. nella lettera f, secondo la precisa volonta' del legislatore. ------------------------------ p.s. in modificaid="blue">, tanto il testo originale e' "salvato" nel successivo intervento di FrancoIV.
https://www.camperonline.it/for... date 24/11 time 18:11 https://www.camperonline.it/for... date 25/11 time 13:38 https://www.camperonline.it/for... date 28/11 time 10:39 In particolare affermiamo che il termine AUTOVEICOLI è la definizione data nel primo comma dell'art. 54. E' fuor di dubbio che se parliamo di autoveicoli, parliamo di tutti quelli indicati in tutte le lettere del primo comma dell'art. 54. Senza esclusione. Questi sono gli autoveicoli. Orbene, quando si arriva alle lettere g/h del comma 3 art. 142 è fuori di dubbio che con il termine AUTOVEICOLI si intendano anzitutto TUTTI I VEICOLI DELL'ART. 54 e si assumono quindi tutti i veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli. Ora ciò che limita la scelta sono le destinazioni indicate alle lettere g/h: "trasporto di cose" e "altri usi". Leggendo in sequenza le lettere g/h non abbiamo per nulla sgomberato il campo dal fatto che nei termini "altri usi" siano ricompresi tutti gli altri autoveicoli destinati ad "altri usi" diversi dal trasporto di cose.>
quote:Originally posted by TheDevil> [1] Citazione parziale perché valeva lo stesso limite anche per tutti gli altri usi diversi dal trasporto di persone. [2] Quest'affermazione è frutto della sua tesi e anticipa in un commento di analisi un giudizio definitivo, non condiviso, sulla portata delle lettere g/h. Le lettere g/h riprongono la stessa previsione del ex 103 a termini invertiti, ma la sostanza non cambia. Trasporto di cose ed altri usi diversi dal trasporto di cose. Come prima era trasporto di persone e altri usi diversi dal trasporto di persone. Occorre notare che non soltanto al trasporto di persone oltre le 8 ton. è stata MANTENUTA un ridotta velocità. Questo deriva dalla sua chiave di lettura parziale sub [1]. In realtà occorre, a mio avviso, leggere nella revisione dell'ex 103>142 oggi, che la diminuzione del limite ha riguardato anche il trasporto di cose oltre le 3,5 ton. Questo parallelismo pre-esistente non può essere ignorato. Appare evidente che agli autobus di peso superiore a 8 ton. il cds ha voluto riservare una trattamento particolare mantenento gli stessi limiti anche oltre le 12 ton. Così come gli altri trattamenti particolari sono riservati con specifiche lettere del 142. Il che rende ancora coerente che per costruzione il terzo comma lettere g/h si riferisce a tutti gli autoveicoli tanto se destinati al trasporto di cose tanto se destinati a qualsiasi altro uso (non compresi, non trattati nello specifico, nelle altre lettere del comma 3 dell'art. 142). Quindi anche la sua assunzione di certezza sul fatto che le categorie in verde siano escluse e non ricmoprese in g/h è una sua assunzione basata sulla sua analisi che al momento può essere condivisa da alcuni e da altri no. Da me, ad esmepio, no.
quote:Originally posted by FrancoIV> Forse per l'ultima volta riordino le categorie di veicoli dell'art. 54 CdS secondo la destinazione di immatricolazione ed aggiungo di fianco l'eventuale lettera dell'art. 142/3 dove risultano citate: TRASPORTO DI PERSONE a) autovetture; c) autoveicoli per trasporto promiscuo; m) autocaravan; g.1) autoveicoli per uso speciale (autoambulanze ed autofunebri); b.1) autobus [comprende anche i filobus dell'art. 55, ndr] fino ad 8000 kg.;id="green"> b) autobus [comprende anche i filobus dell'art. 55, ndr] oltre 8000 kg.; ---------------------------->142/3/f l) autosnodati; ------------------------------------------------------------------------------------->142/3/e TRASPORTO DI COSE (per veicoli con massa massima superiore a 3.5t.) d) autocarri; --------------------------------------------------------------------------------------->142/3/g-h e) trattori stradali; ------------------------------------------------------------------------------->142/3/e f) autoveicoli per trasporti specifici (di cui all'art. 203/1 Reg.); -------------------------------->142/3/g-h g) autoveicoli per uso speciale (di cui all'art. 203/2 Reg. meno autoambulanze ed autofunebri); ----->142/3/g-h h) autotreni; --------------------------------------------------------------------------------------->142/3/e i) autoarticolati; ---------------------------------------------------------------------------------->142/3/e n) mezzi d'opera. ----------------------------------------------------------------------------------->142/3/l id="Courier New"> Residuano quindi alcune categorie nell'àmbito degli autoveicoli destinati al TRASPORTO DI PERSONE, evidenziate in verdeid="green">. C'e' da rilevare che, nel 1992, la norma del CdS/1959 prevede un limite specifico di velocita' per TUTTI gli autoveicoli "TRASPORTO PERSONE" oltre 8.0t. (cioe' con qualunque numero di posti a sedere).id="red"> [1] Nella redazione del CdS/1992 il legislatore interviene e, fermo restando il limite di massa di oltre 8.0t., riduce la portata della norma soltanto agli autoveicoli "TRASPORTO PERSONE" con almeno 10 posti a sedere.id="red"> [2] Secondo qualche "autorevole" interpretazione della legge, le categorie evidenziate in verdeid="green"> devono intendersi incluse nelle lettere g-h assieme agli autoveicoli "TRASPORTO COSE", con l'obbrobrio di vedere gli autobus e filobus: - fino ad 8.0t. nella lettera g, secondo l'interpretazione della legge; - oltre 8.0t. nella lettera f, secondo la precisa volonta' del legislatore.
https://www.camperonline.it/for... date 24/11 time 18:11 https://www.camperonline.it/for... date 25/11 time 13:38 https://www.camperonline.it/for... date 28/11 time 10:39 In particolare affermiamo che il termine AUTOVEICOLI è la definizione data nel primo comma dell'art. 54. E' fuor di dubbio che se parliamo di autoveicoli, parliamo di tutti quelli indicati in tutte le lettere del primo comma dell'art. 54. Senza esclusione. Questi sono gli autoveicoli. Orbene, quando si arriva alle lettere g/h del comma 3 art. 142 è fuori di dubbio che con il termine AUTOVEICOLI si intendano anzitutto TUTTI I VEICOLI DELL'ART. 54 e si assumono quindi tutti i veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli. Ora ciò che limita la scelta sono le destinazioni indicate alle lettere g/h: "trasporto di cose" e "altri usi". Leggendo in sequenza le lettere g/h non abbiamo per nulla sgomberato il campo dal fatto che nei termini "altri usi" siano ricompresi tutti gli altri autoveicoli destinati ad "altri usi" diversi dal trasporto di cose.>
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quote:Originally posted by TheDevil [font=Courier New] TRASPORTO DI PERSONE m) autocaravan; >> Questo sarà il mio ultimo intervento su questa questione. Tanto non ne veniamo fuori, ognuno di noi è arroccato sulle proprie posizioni. Caro The Devil, l'autocaravan è certamente un veicolo adibito al trasporto di persone, ma non solo. Esso è "attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di persone". In buona sostanza la (mia) interpretazione squisitamente letterale è che l'autocaravan non è "solo e soltanto" un veicolo adibito al trasporto di persone, ma anche al loro alloggio. E non stiamo parlando di un veicolo che in marcia può essere adibito al solo trasporto di persone e in sosta al solo alloggio delle medesime. Infatti, la norma citata comprende l'avverbio "permanentemente". Ossia l'autocaravan, per sua destinazione e per sue caratteristiche costruttive, è dotato "permanentemente" di una "speciale carrozzeria" ed "attrezzature" che lo rendono idoneo sia al trasporto di persone sia al loro alloggio. Questa destinazione, unica nel panorama veicolare contemplato dal cds, lo rende un veicolo unico e ..... destinato "anche" ad altri usi, oltre al trasporto di persone. Ossia al loro alloggio.
quote:Originally posted by chorus> Appunto! Altri USI (è specificato che sono quelli ECONOMICI ovvero legati ad attività). Per il resto non si devono fare PERSONALI interpretazioni, ma attenersi al dispositivo di legge e sull'argomento è assai chiaro! Ciao
quote:Originally posted by TheDevil [font=Courier New] TRASPORTO DI PERSONE m) autocaravan; >> Questo sarà il mio ultimo intervento su questa questione. Tanto non ne veniamo fuori, ognuno di noi è arroccato sulle proprie posizioni. Caro The Devil, l'autocaravan è certamente un veicolo adibito al trasporto di persone, ma non solo. Esso è "attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di persone". In buona sostanza la (mia) interpretazione squisitamente letterale è che l'autocaravan non è "solo e soltanto" un veicolo adibito al trasporto di persone, ma anche al loro alloggio. E non stiamo parlando di un veicolo che in marcia può essere adibito al solo trasporto di persone e in sosta al solo alloggio delle medesime. Infatti, la norma citata comprende l'avverbio "permanentemente". Ossia l'autocaravan, per sua destinazione e per sue caratteristiche costruttive, è dotato "permanentemente" di una "speciale carrozzeria" ed "attrezzature" che lo rendono idoneo sia al trasporto di persone sia al loro alloggio. Questa destinazione, unica nel panorama veicolare contemplato dal cds, lo rende un veicolo unico e ..... destinato "anche" ad altri usi, oltre al trasporto di persone. Ossia al loro alloggio.
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quote:Originally posted by TheDevil> Hai ragione [;)] Cmq non mi hai tolto la curiosita' [:D]id="blue">
p.s.@Ivanoid="blue"> : 24:00:00 non e' possibile!!!>
quote:Originally posted by chorus> Mi spiace, come mi spiace che da tanti giorni Camperillo non abbia trovato il tempo per darmi un riscontro, anche negativo, su una questione che gli ho posto. Nel CdS diversi termini hanno un significato specifico e non serve avere appresso la Treccani per affermare che sìano sinonimi. Ti faccio un esempio con il termine circolazioneid="green">. Nella circolazioneid="green"> stradale la sosta e' uno dei tre "stati" in cui puo' trovarsi un utente della strada, e cioe': movimento, fermata, sosta (dove, inoltre, l'arresto e' uno "stato" del movimento e ... non porta in carcere). Nella circolazioneid="green"> sanguigna la sosta e' soltanto lo "stato" ... di morte. Nel CdS i termini destinazione, adibizione, utilizzo, uso hanno ognuno un significato specifico per cui, se vengono utilizzati indifferentemente tra loro, si ricàvano errati convincimenti. Spero di riuscire ad evidenziarti la differenza, quando andro' a commentare analiticamente il "ragionamento" di FrancoIV basato sul combinato disposto degli artt. 54 ed 82.
Questo sarà il mio ultimo intervento su questa questione. Tanto non ne veniamo fuori, ognuno di noi è arroccato sulle proprie posizioni.>
quote:Originally posted by FrancoIV> Niente affatto. La norma del CdS/1959 prevede un diversoid="blue"> limite specifico di velocita' per gli autoveicoli destinati ad ALTRI USI (rispetto al "trasporto persone") oltre 8.0t.
quote:Originally posted by TheDevil> [1] Citazione parziale perché valeva lo stesso limiteid="blue"> anche per tutti gli altri usi diversi dal trasporto di persone.
C'e' da rilevare che, nel 1992, la norma del CdS/1959 prevede un limite specifico di velocita' per TUTTI gli autoveicoli "TRASPORTO PERSONE" oltre 8.0t. (cioe' con qualunque numero di posti a sedere).id="red"> [1]>
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quote:Originally posted by FrancoIV> [2] Quest'affermazione è frutto della sua tesi e anticipa in un commento di analisi un giudizio definitivo, non condiviso, sulla portata delle lettere g/h. ..... Il che rende ancora coerente che per costruzione il terzo comma lettere g/h si riferisce a tutti gli autoveicoliid="blue"> tanto se destinati al trasporto di cose tanto se destinati a qualsiasi altro uso (non compresi, non trattati nello specifico, nelle altre lettere del comma 3 dell'art. 142).id="blue">
quote:Originally posted by TheDevil>
C'e' da rilevare che, nel 1992, la norma del CdS/1959 prevede un limite specifico di velocita' per TUTTI gli autoveicoli "TRASPORTO PERSONE" oltre 8.0t. (cioe' con qualunque numero di posti a sedere). Nella redazione del CdS/1992 il legislatore interviene e, fermo restando il limite di massa di oltre 8.0t., riduce la portata della norma soltanto agli autoveicoli "TRASPORTO PERSONE" con almeno 10 posti a sedere.id="red"> [2]
quote:Originally posted by TheDevil>
Nel 1992 il legislatore ha davanti a se' questa disposizione, recata dal CdS/1959 (per la parte relativa ai veicoli "TRASPORTO PERSONE"): Gli autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali non debbono superare, fuori dei centri abitati, la velocità di 70 Km. all'ora se destinati al trasporto di persone.>
quote:Originally posted by FrancoIV> Infatti ho avvertito il lettore che, di quella disposizione, andavo a citare soltanto la parte relativa ai veicoli "TRASPORTO PERSONE".
Egregio signor TheDevil, io ritengo che lei faccia un uso parziale della lettura dell'art. 103id="red"> del quale riporto la parte che cio interessa: [...omissis...]>
quote:Originally posted by TheDevil> Per il mio dizionario il termine ESPLICITO significa quato segue: [red]espresso in termini precisi, senza possibilità di dubbioid="red">. Se per il suo dizionario il termine non ha altri significati la prego di segnalarmi in quale atto del legislatore sia riportata in maniera adamantina una affermazione uguale o almeno simile a quella da lei riportata, visto che stiamo discutendo da un mese e non c'è alcuna certezza nemmeno presso l'ACI e la Polizia di Stato.
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Nel CdS/1992, per esplicita[/red] volonta' del legislatore, il veicolo di cui all'art. 54/1/m NON RIENTRA tra i veicoli "destinati ad altri usi" indicati all'art. 142/3/g. Per il resto, vediamo se FrancoIV accetta di portare avanti la discussione.
Intanto sarebbe interessante conoscere la tua opinione, per altro già espressa in precedenza, in merito al fatto che un camper non rientra negli ALTRI USI.>
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quote:Originally posted by FrancoIV> [1]id="red"> Finora le chiavi di lettura presentate da FrancoIV nel forum e basate su: - combinato disposto degli artt. 54 e 82 - lettura comparata degli artt. 47 e 142 sono finite entrambe "a carte quarantotto". [2]id="red"> "e filobus". [3]id="red"> FrancoIV e' cortesemente invitato a confermare al forum se questo assorbimento residuale debba riferirsi a tutte o parte delle seguenti categorie di veicoli, posto che tutte le altre dell'art. 54 sono chiaramente indicate nel terzo comma dell'art. 142 (come in precedenza dimostrato): a) autovetture; c) autoveicoli per trasporto promiscuo; m) autocaravan; g.1) autoveicoli per uso speciale (autoambulanze ed autofunebri); b.1) autobus [comprende anche i filobus dell'art. 55, ndr] fino ad 8000 kg.id="green">id="Courier New">
Pertanto la chiave di lettura più logica [1]id="red"> è che il nuovo codice della strada ha abbassato il limite di peso per tutti gli autoveicoli che prima erano interessati dal 103. Ha trattato a parte alcuni veicoli tra i quali autobus e i filoveicoli [2]id="red">, le lettere g/h sono ad assorbimento residuale. [3]id="red">>
quote:Originally posted by FrancoIV> Un po' di pazienza. Sto raccogliendo il materiale per aprire un 'topic' dal titolo Il giochetto delle tre ... frasi. ------------------------------ p.s. al mio precedente intervento, per obiettivita': anche la mia chiave di lettura sulla revisione e' finita "a carte quarantotto". Finora.
Per il mio dizionario il termine ESPLICITO significa quato segue: .....>