quote:Originally posted by FrancoIV> Con riferimento al presente 'topic' #44088 ed escluso il suo ultimo intervento (da cui ho tratto la citazione), resto in attesa che mi indichi eventuali passaggi di altri suoi interventi per i quali ritiene di non aver ricevuto riscontro da parte mia. Prendo formale impegno che, ultimata questa discussione, andro' a darle riscontro anche per tutti i suoi interventi dell'altro 'topic' #63366 nei quali sono direttamente interpellato oppure riterro' di aggiungere mie considerazioni a quelle che le ha gia' indirizzato Prof.Calosci. ------------------------------ p.s. @vapoluz: c'e' posta per te, senza necessita' di risposta.
Questo suo modo di intervenire "omissivo", "tacente", non è da me gradito.>
quote:Originally posted by vapoluz> Mi dispiace ri-tornare sull'argomento, I CONCETTI SONO STATI MOLTO CHIARI Personalmente il vota antonio,vota antonio,vota antonio...non è proprio una bella cosa.... non te ne sei accorto ma l'hai rifatto. Non credo che tu non abbia un'idea sui limiti di velocità e mi piacerebbe una tua opinione in merito, senza istrionerie inutili per non rispondere. non sono sempre così cattivo Ciao Franco
quote:Originally posted by camperillo> è evidente che non sono stato abbastanza chiaro. 1 l'ultima cosa che Devil abbisogna è il mio sostegno, anzi il fatto di avere espresso un mio parere potrebbe più danneggiarlo che sostenerlo. 2 forse non servono plurilauree, ma bisognerebbe comprendere che non tutti hanno la preparazione necessaria per approfondire un'argomento che se non è la fusione fredda, in italia è stato complicato fino quasi a esserlo. io sono una di queste persone. 3 mai parlato di assegni in bianco: ho solo detto che l'autorevolezza e la competenza con cui Devil si è espresso nel corso degli anni su questo tipo di argomenti è un dato aquisito, quella del signor FrancoIV è tutta da dimostrare. per chi come me non riesce a seguire la discussione in modo approfondito e competente è una dato da tenere in considerazione, in quale misura farlo è soggettivo. spero che tu, che riesci a disquisire con una certa autorevolezza di limiti di velocità, riesca a comprendere i concetti sopra espressi. ciao Valerio
quote:Originally posted by vapoluz> Non stiamo facendo il militare per cui il nonnismo è sinonimo di rispetto, e non credo che TheDevil abbia bisogno di sostenitori, è in gamba abbastanza per cavarsela da solo. Il fatto che tu lo sostenga è forse perché intravedi debolezza? Credo che non servano plurilauree per comprendere dei concetti semplici che invece dovrebbero essere propri a tutti i possessori di abilitazione alla guida. Si stà discutendo sui limiti di velocità non della fusione fredda, quindi prova ad esprimere la tua opinione. Non si possono dare assegni in bianco a nessuno perché altrimenti non sarebbe un forum ma un monologo. Quello che noto invece è l'incapacità di ascoltare, si parte sempre dall'assunto, Io ho ragione e Tu hai torto, non è il massimo. Personalmente sta facendo un figurone anche "Chorus". FrancoIV, se la cava altrettanto bene. ciao
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quote:Originally posted by FrancoIV> Aspettavo perfettamente la sua contestazione, che e' tipica manifestazione di chiunque si comporti proprio nel modo che poi ritiene di contestare agli altri. Una settimana fa ho scritto: Sono altresi' disponibile a portare avanti uno scambio di opinioni con FrancoIV (e con gli altri partecipanti attivi del forum) sulla materia dell'art. 142 del CdS, a condizione che venga concordato un ben preciso PUNTO FERMO di partenza tra: 1) "ritorno al passato" nel 1992, per ragionare sul testo del CdS/1992 fresco di stampa, con ESCLUSIONE di qualsiasi direttiva comunitaria; 2) restare nel 2008, per ragionare sul corrente CdS, con INCLUSIONE di tutte le direttive comunitarie vigenti in materia di circolazione stradale. Se FrancoIV [.....] mi indica la sua preferenza sull'epoca temporale in cui collocare i nostri ragionamenti riguardo all'art. 142, sono pronto.id="green"> Non mi ha dato alcuna indicazione e cosi', per riscontrare i suoi interventi, ho dovuto adattare le mie risposte in conformita' ai suoi "contenuti", una volta con riferimento alla normativa nazionale ed una volta a quella comunitaria, ma senza fare alcun MIX nell'àmbito della stessa risposta. Comunque, a fronte delle categorie di veicoli indicate nel comma 3 dell'art. 142: a) ciclomotori; b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose [.....], quando viaggiano carichi; c) macchine agricole e macchine operatrici; d) quadricicli; e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1; f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t; g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t; h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t;id="blue"> i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6; l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico, ripropongo le "mie" letture della parte evidenziataid="blue"> con riferimento alle due epoche temporali che le ho proposto. Le due letture sono assolutamente equivalenti. Secondo le definizioni della normativa nazionale (Codice della Strada) f) autoveicoli di cui alla lettera b) dell'art. 54 comma 1, di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t; g) autoveicoli di cui alle lettere d), f) e g) dell'art. 54 comma 1, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t; h) autoveicoli di cui alle lettere d), f) e g) dell'art. 54 comma 1, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t.id="blue"> Secondo le definizioni della normativa comunitaria (Direttiva 70/156/CEE nel testo correntemente adeguato) f) M3, con massa massima superiore a 8000 kg; g) N2; h) N3.id="blue"> Da parte mia non c'e' alcuna ambiguita', perche' nelle due letture non risultano sovrapposizioni tra normative nazionali e comunitarie.
Resta il fatto che le terminologie utilizzare al comma 3 dell'art. 142 sono le stesse del primo comma dell'art. 47 e che lei stesso quando fa riferimento alle categorie si riferisce al secondo comma dell'art. 47 mentre vuole introdurre un parallelismo con il 54 ove non sono citate la M e la N, mostrando così ambiguità nei suoi riferimenti.id="red">>
quote:Originally posted by camperillo> Quelle che tu consideri istrionerie sono concetti che se non per te spero che siano abbastanza chiari per chiunque legga questi post. ho ribadito più volte di non essere un'esperto in materia, da qui ne discende che una mia opinione sarebbe del tutto fuoriluogo e fuorviante date le discussioni altamente tecniche. te la metto giù in modo più semplice: quando cerchi un consiglio specialistico ti affidi al primo che bussa alla tua porta oppure ti rivolgi a qualcuno che conosci da tempo e che ti ha dato in passato prova di affidabilità? tutto qui. poi uno fà come crede, io per esempio non mi affido al primo che bussa solo perchè condivide il mio modo di pensare, ma se il consulente che conosco da tempo mi dà un parere diverso dal mio sono più portato a dargli credito. E' un principio che seguo abitualmente come imprenditore e che raramente mi ha deluso. Detto questo, dato che questi OT escono dal tema principale del post, cercherò di non andare oltre in questa discussione, che cmq sarò lieto di proseguire in un post apposito, se lo riterrai opportuno. ciao Valerio PS: mai detto o pensato che tu sia cattivo, non vedo perchè debba farlo tu, mi sembra solo un equo scambio di opinioni.
quote:Originally posted by vapoluz> Mi dispiace ri-tornare sull'argomento, I CONCETTI SONO STATI MOLTO CHIARI Personalmente il vota antonio,vota antonio,vota antonio...non è proprio una bella cosa.... non te ne sei accorto ma l'hai rifatto. Non credo che tu non abbia un'idea sui limiti di velocità e mi piacerebbe una tua opinione in merito, senza istrionerie inutili per non rispondere. non sono sempre così cattivo Ciao Franco
quote:Originally posted by camperillo> CUT
quote:Originally posted by vapoluz> CUT
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quote:Originally posted by TheDevil Una settimana fa ho scritto: [green]Sono altresi' disponibile a portare avanti uno scambio di opinioni con FrancoIV (e con gli altri partecipanti attivi del forum) sulla materia dell'art. 142 del CdS, a condizione che venga concordato un ben preciso PUNTO FERMO di partenza tra: 1) "ritorno al passato" nel 1992, per ragionare sul testo del CdS/1992 fresco di stampa, con ESCLUSIONE di qualsiasi direttiva comunitaria; 2) restare nel 2008, per ragionare sul corrente CdS, con INCLUSIONE di tutte le direttive comunitarie vigenti in materia di circolazione stradale. >> Vorrei precisare che il codice della strada è stato adottato in Italia con uno strumento legislativo definito "Decreto Legislativo". In estrema sintesi, il Dlgs è uno strumento legislativo del Governo a cui il Parlamento ha delegato un intervento normativo con una Legge Delega. La legge delega è la n. 190 del 13/6/1991 che, all'art. 1, comma 2, lett. a) dice che il cds dovrà essere informato a " ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ALLA NORMATIVA COMUNITARIA, AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI, ALL'EVOLUZIONE TECNICA ED ALL'AUMENTATA COMPLESSITÀ DEL TRAFFICO, SPECIALMENTE NEI CENTRI URBANI, PREVEDENDO, ALTRESÌ ....."id="size1"> Non capisco perchè dobbiamo ritornare al passato per risolvere la nostra questione.
quote:Originally posted by FrancoIV> Il legislatore e' stato di avviso diverso dal suo.
Francamente non la seguo. Per me l'art. 142 va letto come fonte originaria, sgomberando la mente dalle norme che l'hanno precedutaid="red">. Errore nel quale, io credo, lei cade spesso volendo uniformare il tutto a livello di categorie, come fa nella sua lettera aperta e nella sua Circolare Fantastica. A pro di questo le rispondo negli interventi specifici per rappresentare i motivi per i quali ritengo lei sia in errore.>
quote:Originally posted by vapoluz> Vedi Vapoluz Gli altri (IO) non sono così sciocchi da sostenere di getto una opinione, probabilmente lo fanno perchè sono dentro l'argomento e possono esprimere condividendo un'opinione ragionata a tal riguardo a sostegno. Comunque per rimanere nel tread prova anche tu a dare un'opinione a riguardo, coraggio! Il camper over 3,5t può sulle autostrade superare i 100kmh ed avere gli stessi limiti per le autovetture? Sbagliano sistematicamente le istituzioni, che si ostinano a voler interpretare il codice sull'art.142? Aggiungo deve un camper >3,5t fare la revisione annualmente? perchè? Posso dire che anche se non sembra, che rispetto la dedizione che TheDevil mette nei vari argomenti. Non sono spesso in sintonia con lui, ma questo è un'altro discorso. ciao Franco ps: non ho voglia di aprire un'altro tread.
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quote:Originally posted by TheDevil> Il legislatore in questo caso usa i termini "ALTRI USI" dopo aver usato i termini "TRASPORTO DI PERSONE" quindi proprio per la genericità dei termini è chiaro che esclude tuti gli usi che differiscono dal trasporto persone. Nell'articolo 142/3 g) autoveicoli destinati al [b]trasporto di cose id="red"> o ad[b] altri usiid="red">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade Quindi esattamente per la stessa considerazione in questo caso "ALTRI USI" escludono tutto cio che differisce dal "TRASPORTO DI COSE". Sicuramente la tua osservazione non fà altro che confermare la genericità dei termini "ALTRI USI".
[quote comma 3. Gli autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali non debbono superare, fuori dei centri abitati, - la velocità di 70 Km. all'ora se destinati al trasporto di personeid="size3"> , e ---> art. 142/3/fid="red"> - la velocità di 60 Km. all'ora se destinati ad altri usi id="size3"> .id="blue"> ---> art. 142/3/g-hid="red"> Non debbono, altresì, superare la velocità di 60 Km. all'ora gli autocarri eccedenti detti limiti di peso, quando siano adoperati per trasporto di persone. ---> art. 142/3/iid="red"> I treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 28 non devono, in ogni caso, superare la velocità di 80 chilometri all'ora fuori dei centri abitati e di 100 chilometri all'ora sulle autostrade. ---> art. 142/3/eid="red">[i] .......... Risulta evidente che, nel CdS/1959 (di cui il vigente CdS e' diretta derivazione per espresso dettato legislativo), l'espressione "ALTRI USI" abbia il valore residuale di individuare gli autoveicoli con destinazione diversa dal "trasporto di persone". ....
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quote:Originally posted by TheDevil> quest'appendice dovrebbe essere relativa SOLO per coprire l'anomalia del limite di velocità per gli N2 e il limitatore di velocità, il primo doveva essere 100kmh e il secondo 90kmh, adesso sono entrambi 100kmh. Gli M1 >3,5t sono esclusi dall'argomento, (con sottolineatura da parte del legislatore), perchè il limitatore non li riguarda.
Parte II Per quanto invece riguarda gli autoveicoli NON destinati al trasporto di persone (cioe' destinati al trasporto di cose od ad altri usi), nel passaggio dal CdS/1959 al CdS/1992 viene introdotta una modifica piu' articolata sempre in conseguenza della richiamata Direttiva 92/6/CEE, che dispone l'obbligo del limitatore tarato a 90 km/h soltanto per i veicoli N3. In particolare, nel CdS/1992: - art. 142/3/g: i veicoli N2 sono assoggettati ai limiti 80/100 (in sostanziale anticipazione della Direttiva 2002/85/CE); - art. 142/3/h: i veicoli N3 sono assoggettati ai limiti 70/80, al di sotto della soglia di intervento del predetto limitatore.
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quote:Originally posted by camperillo> Cioe' adesso N2 ed N3 sono entrambi 90 km/h.
adesso sono entrambi 100kmh.>
quote:Originally posted by TheDevil> giustissimo!
quote:Originally posted by camperillo> Cioe' adesso N2 ed N3 sono entrambi 90 km/h.
adesso sono entrambi 100kmh.>
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quote:Originally posted by camperillo> Il legislatore in questo caso usa i termini "ALTRI USI" dopo aver usato i termini "TRASPORTO DI PERSONE" quindi proprio per la genericità dei termini è chiaro che esclude tuti gli usi che differiscono dal trasporto persone. Nell'articolo 142/3 g) autoveicoli destinati al [b]trasporto di cose id="red"> o ad[b] altri usiid="red">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade Quindi esattamente per la stessa considerazione in questo caso "ALTRI USI" escludono tutto cio che differisce dal "TRASPORTO DI COSE". Sicuramente la tua osservazione non fà altro che confermare la genericità dei termini "ALTRI USI".
quote:Originally posted by TheDevil>
[quote comma 3. Gli autoveicoli e i filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali non debbono superare, fuori dei centri abitati, - la velocità di 70 Km. all'ora se destinati al trasporto di personeid="size3"> , e ---> art. 142/3/fid="red"> - la velocità di 60 Km. all'ora se destinati ad altri usi id="size3"> .id="blue"> ---> art. 142/3/g-hid="red"> Non debbono, altresì, superare la velocità di 60 Km. all'ora gli autocarri eccedenti detti limiti di peso, quando siano adoperati per trasporto di persone. ---> art. 142/3/iid="red"> I treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 28 non devono, in ogni caso, superare la velocità di 80 chilometri all'ora fuori dei centri abitati e di 100 chilometri all'ora sulle autostrade. ---> art. 142/3/eid="red">[i] .......... Risulta evidente che, nel CdS/1959 (di cui il vigente CdS e' diretta derivazione per espresso dettato legislativo), l'espressione "ALTRI USI" abbia il valore residuale di individuare gli autoveicoli con destinazione diversa dal "trasporto di persone". ....
quote:Originally posted by TheDevil>
Una settimana fa ho scritto: Sono altresi' disponibile a portare avanti uno scambio di opinioni con FrancoIV (e con gli altri partecipanti attivi del forum) sulla materia dell'art. 142 del CdS, a condizione che venga concordato un ben preciso PUNTO FERMO di partenza tra: 1) "ritorno al passato" nel 1992, per ragionare sul testo del CdS/1992 fresco di stampa, con ESCLUSIONE di qualsiasi direttiva comunitaria; 2) restare nel 2008, per ragionare sul corrente CdS, con INCLUSIONE di tutte le direttive comunitarie vigenti in materia di circolazione stradale. Se FrancoIV [.....] mi indica la sua preferenza sull'epoca temporale in cui collocare i nostri ragionamenti riguardo all'art. 142, sono pronto.id="green">>
quote:Originally posted by chorus> Guarda che e' proprio tutto il contrario, ma evidentemente non sono riuscito ad esprimermi in modo da far comprendere il mio pensiero. Sarei felicissimo di poter scambiare opinioni, in epoca contemporanea, con interlocutori che nei loro interventi tengano conto di tutte le normative comunitarie in materia di motorizzazione e circolazione stradale, emanate successivamente al 1992. Ma, dal momento che questi interlocutori sono strenuamente abbarbicati al testo/1992 del CdS e non intendono sentir ragione di leggerlo alla luce delle disposizioni comunitarie, ho soltanto manifestato la mia disponibilita' a fare (io) un "ritorno al passato" nel 1992, in modo da poter comunque discutere sulla base di normative coeve con interlocutori rimasti fermi a quell'epoca. Tutto qui. Sulla normativa nazionale si deve sempre intendere prevalente la normativa comunitaria (per dettato costituzionale) e nel 2008 non si puo' continuare a discutere di categorie di veicoli con la terminologia descrittiva risalente al 1933.id="size2">
Vorrei precisare che il codice della strada è stato adottato in Italia con uno strumento legislativo definito "Decreto Legislativo". In estrema sintesi, il Dlgs è uno strumento legislativo del Governo a cui il Parlamento ha delegato un intervento normativo con una Legge Delega. La legge delega è la n. 190 del 13/6/1991 che, all'art. 1, comma 2, lett. a) dice che il cds dovrà essere informato a " ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ALLA NORMATIVA COMUNITARIA, AGLI ACCORDI INTERNAZIONALI, ALL'EVOLUZIONE TECNICA ED ALL'AUMENTATA COMPLESSITÀ DEL TRAFFICO, SPECIALMENTE NEI CENTRI URBANI, PREVEDENDO, ALTRESÌ ....." Non capisco perchè dobbiamo ritornare al passato per risolvere la nostra questioneid="red">.>
quote:Originally posted by camperillo> Cioe' include.
Il legislatore in questo caso usa i termini "ALTRI USI" dopo aver usato i termini "TRASPORTO DI PERSONE" quindi proprio per la genericità dei termini è chiaro che escludeid="red"> tuti gli usi che differiscono dal trasporto persone.>
quote:Originally posted by TheDevil> Esclude in questo caso e finora in altri casi. Non iniziamo a fare giochini. Altri Usi = in italiano legislativo cds "trasporto merci" dove stà scritto? Il legislatore è cosi sciocco da abusare di terminologia generica proprio per infondere confusione? ALTRI USI dopo TRASPORTO PERSONE significa: TUTTO L'UNIVERSO DEGLI USI DIVERSI DAL TRASPORTO PERSONE ALTRI USI dopo TRASPORTO MERCI significa: TUTTO L'UNIVERSO DEGLI USI DIVERSI DAL TRASPORTO MERCI ALTRI USI ,(già escluso IL TRASPORTO PERSONE perchè la normativa riguardava solo gli N2 sul limitatore), dopo il TRASPORTO MERCI significa: TUTTO L'UNIVERSO DEGLI USI DIVERSI DAL TRASPORTO MERCI (Comma2 art.54) aggiungo a supporto della genericità di ALTRI USI: art.54 comma 2 regolamento 203 q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi id="red"> e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; La classificazione in questo caso non consente ALTRI USI diversi dall'uso speciale dell'autoveicoloid="green">. Quindi, ogni qualvolta si usano i termini ALTRI USI è solo perchè così si ha la certezza di non tralasciare nessun autoveicolo tra gli usi generici potenziali di una classificazione di autoveicoli o parte di essa.
quote:Originally posted by camperillo> Cioe' include.
Il legislatore in questo caso usa i termini "ALTRI USI" dopo aver usato i termini "TRASPORTO DI PERSONE" quindi proprio per la genericità dei termini è chiaro che escludeid="red"> tuti gli usi che differiscono dal trasporto persone.>
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quote:Originally posted by FrancoIV> [1]id="red"> Finalmente, dopo dieci giorni di discussioni, il forum ha una chiara indicazione della sua chiave di lettura dell'art. 142 CdS. [2]id="red"> E queste sono le motivazioni a fondamento della sua chiave di lettura. [3]id="red"> Nel mio modo di approccio al problema non ci sarebbe piu' lavoro per gli "addetti ai lavori", perche' non sarebbero piu' necessarie le loro interpretazioni. Non soltanto sarebbe una soluzione semplice e gia' applicata, ad esempio, nelle recenti disposizioni ministeriali concernenti le strisce retroriflettenti ed il limitatore di velocita', ma risulterebbe altresi' conforme alla normativa comunitaria in materia di classificazione dei veicoli a motore. [4]id="red"> Il mio riferimento al cenno di scuse non era affatto inteso nei miei confronti (ci mancherebbe) ma nei riguardi dei lettori del forum, che per otto giorni si sono dovuti sorbire il suo ragionamento n. 1, inizialmente presentato come il modo corretto e poi semplicemente accantonato. ------------------------------ p.s. faceto: nell'intento di arrivare a 142, prima ha mancato l'obiettivo per difetto (54+82=136) ed adesso e' andato oltre (47+100=147)!!!
Comunque resta ferma la mia chiave di lettura iniziale, sul fatto che l'art. 142 discimina all'interno di veicoli con elementi di distinzione che hanno un senso ai fini della velocità. [1]id="red"> Resta il fatto che le terminologie utilizzare al comma 3 dell'art. 142 sono le stesse del primo comma dell'art. 47 [...omissis...] Le parole che definiscono i veicoli all'art. 53,54 e seguenti sono diverse da quelle del comma 3 del 142. L'art. 47 comma 1, che definisce i termini utilizzati nel 142/3, trova esatta rispondenza nei termini utilizzati nel 142/3. Pertanto è evidente che gli altri usi delle lettere g/h del 142 sono tutti gli altri usi degli autoveicoli - superiori al peso indicato - non già trattati nelle precedenti lettere del 142/3 e non adibiti al trasporto cose. [2]id="red"> Continuo a sostenere che il suo modo di approccio al problema con riferimento alle "sue" categorie, non trova riscontro nel 142 e 47 [3]id="red"> e affermare che per questo la sua metodologia interpetativa è sbagliata non significa che io debba chiedere scusa in base ad una evoluzione del ragionamento fatto proprio partecipando a questo fourm (e grazie a CHORUS). [4]id="red">>
quote:Originally posted by camperillo>
Il legislatore in questo caso usa i termini "ALTRI USI" dopo aver usato i termini "TRASPORTO DI PERSONE" quindi proprio per la genericità dei termini è chiaro che escludeid="red"> tuti gli usi che differiscono dal trasporto persone.>
quote:Originally posted by TheDevil>
Cioe' include.>
quote:Originally posted by camperillo> Non e' mia abitudine fare giochini. Nella tua affermazione soprariportata, nei termini "ALTRI USI" il legislatore esclude oppure include tuti gli usi che differiscono dal trasporto persone, a tuo avviso?
Escludeid="red"> in questo caso e finora in altri casi. Non iniziamo a fare giochini.>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Non è come tu sostieni. La "etimologia storica" di ALTRI USI è sempre congiunta al TRASPORTO MERCI. [1]id="red"> Tieni presente che anche oggi, pur con l'innovazione del limitatore a 80/100 per gli M2 e M3 il CdS continua a distinguere ciò che è TRASPORTO PERSONE da ciò che è TRASPORTO MERCI [2]id="red"> . Lo fa questa volta in du articoli. Nel 142 perché parla di filobus e autobus oltre le 8 tonnellate. Nel 47 perché recepisce la direttiva europea specificando le categorie M, N, L, O... Quindi nulla di nuovo sotto il sole! Gli ALTRI USI restano appannaggio esclusivo del TRASPORTO MERCI [3].id="red"> Poi, sempre parlando di DIRETTIVE EUROPEE [4]id="red"> da nessuna parte generalizza in merito ai limiti di velocità se il mezzo è over o unde 35. Tale direttiva usa come discriminazione per introdurre limiti un criterio assai semplice: veicoli M1 non hanno particolari regimi imposti (non specifica di quale massa); Veicoli M2 ed M3 hanno precise disposizioni comunitarie da rispettare; veicoli N1 non hanno particolari regimi imposti (specifica la massa fino a 35 q.); Veicoli N2 ed N3 hanno precise disposizioni comunitarie da rispettare. Il Camper è un M1 [5] id="red"> (ancorché per USI SPECIALI, ma non per ALTRI USI) e quindi INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA MASSA viaggia (anzi può viaggiare) secondo il regime previsto per gli M1 (50/90/110/130 e quando consentito anche 150) Ciao >> [1]id="red"> è solo una tua affermazione [2]id="red"> sono d'accordo, i limitatori sono tarati a velocità diverse [3]id="red">è sempre una tua affermazione/deduzione/interpretazione [4]id="red">mi piacerebbe sapere quali sono le direttive europee al quale fai riferimento, perchè se non c'è un riferimento alle velocità e neanche al peso valgono le direttive nazionali in merito, e quindi l'art.142 del cds [5]id="red"> ALTRI USI é generico, può intendere tutti gli autoveicoli nessuno escluso. Ciao
quote:Originally posted by TheDevil> nella correzione dovevi mettere il rosso in "tuti"
quote:Originally posted by camperillo>
Il legislatore in questo caso usa i termini "ALTRI USI" dopo aver usato i termini "TRASPORTO DI PERSONE" quindi proprio per la genericità dei termini è chiaro che escludeid="red"> tuti gli usi che differiscono dal trasporto persone.>quote:Originally posted by TheDevil>
Cioe' include.>quote:Originally posted by camperillo> Non e' mia abitudine fare giochini. Nella tua affermazione soprariportata, nei termini "ALTRI USI" il legislatore esclude oppure include tutiid="red"> gli usi che differiscono dal trasporto persone, a tuo avviso?
Escludeid="red"> in questo caso e finora in altri casi. Non iniziamo a fare giochini.>
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