quote:Originally posted by TheDevil> e rimane ESCLUDE
[quote]Originally posted by camperillo
Il legislatore in questo caso usa i termini "ALTRI USI" dopo aver usato i termini "TRASPORTO DI PERSONE" quindi proprio per la genericità dei termini è chiaro che escludeid="red"> tuti gli usiche differisconodal trasporto persone. >
quote:Originally posted by camperillo> Non credo. Basta fare la "anamesi" storica.
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci Non è come tu sostieni. La "etimologia storica" di ALTRI USI è sempre congiunta al TRASPORTO MERCI. [1]id="red"> Tieni presente che anche oggi, pur con l'innovazione del limitatore a 80/100 per gli M2 e M3 il CdS continua a distinguere ciò che è TRASPORTO PERSONE da ciò che è TRASPORTO MERCI [2]id="red"> . Lo fa questa volta in du articoli. Nel 142 perché parla di filobus e autobus oltre le 8 tonnellate. Nel 47 perché recepisce la direttiva europea specificando le categorie M, N, L, O... Quindi nulla di nuovo sotto il sole! Gli ALTRI USI restano appannaggio esclusivo del TRASPORTO MERCI [3].id="red"> Poi, sempre parlando di DIRETTIVE EUROPEE [4]id="red"> da nessuna parte generalizza in merito ai limiti di velocità se il mezzo è over o unde 35. Tale direttiva usa come discriminazione per introdurre limiti un criterio assai semplice: veicoli M1 non hanno particolari regimi imposti (non specifica di quale massa); Veicoli M2 ed M3 hanno precise disposizioni comunitarie da rispettare; veicoli N1 non hanno particolari regimi imposti (specifica la massa fino a 35 q.); Veicoli N2 ed N3 hanno precise disposizioni comunitarie da rispettare. Il Camper è un M1 [5] id="red"> (ancorché per USI SPECIALI, ma non per ALTRI USI) e quindi INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA MASSA viaggia (anzi può viaggiare) secondo il regime previsto per gli M1 (50/90/110/130 e quando consentito anche 150) Ciao >> [1]id="red"> è solo una tua affermazione
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quote:[2]id="red"> sono d'accordo, i limitatori sono tarati a velocità diverse [3]id="red">è sempre una tua affermazione/deduzione/interpretazione >> No. Non "interpretazione". "DEDUZIONE" è la parola giusta. Deduzione = ragionamento per il quale da determinate premesse si ricavano conclusioni logicamente necessarie; verità o giudizio cui si arriva attraverso questo procedimento
quote:[4]id="red">mi piacerebbe sapere quali sono le direttive europee al quale fai riferimento, perchè se non c'è un riferimento alle velocità e neanche al peso valgono le direttive nazionali in merito, e quindi l'art.142 del cds >> Mi riferisco alle direttive europee riportate più e più volte su questo stesso forum! Inoltre, non è vero ciò che tu hai capito del mio discorso! Il riferimento al PESO e alla VELOCITÀ c'è!!! C'è per i mezzi M2 ed M3 C'è per i mezzi N2 ed N3 NON C'È per i mezzi M1 I mezzi N1 vanno come le autovetture (per chiarirci). I Mezzi N sono suddivisi per MASSa, PESO (o come preferisci chiamarlo): N1 fino a 3,5 t. N2 fino a 12 t. N3 oltre le 12 t. Al contrario i mezzi M non sono suddivisi per MASSA o PESO ma per numero di posti!!! M1 fino a nove (anzi 8 + l'autista) M2 oltre le 9 persone fino a 5 t. M3 oltre le 9 persone e oltre le 5 t. Quindi gli M1 non sono soggetti a limiti di velocità e la cosa è indipendente dal peso!!! Lo dice proprio la normativa europea!!!
quote:[5]id="red"> ALTRI USI é generico, può intendere tutti gli autoveicoli nessuno escluso. >> Beh, questa è solo una tua personalissima INTERPRETAZIONE non DEDOTTA proprio da alcuna normativa! Ciao
quote:Originally posted by camperillo>
Il legislatore in questo caso usa i termini "ALTRI USI" dopo aver usato i termini "TRASPORTO DI PERSONE" quindi proprio per la genericità dei termini è chiaro che escludeid="red"> tuti gli usi che differiscono dal trasporto persone.>
quote:Originally posted by TheDevil>
Cioe' include.>
quote:Originally posted by camperillo>
Escludeid="red"> in questo caso e finora in altri casi. Non iniziamo a fare giochini.>
quote:Originally posted by TheDevil>
Non e' mia abitudine fare giochini. Nella tua affermazione soprariportata, nei termini "ALTRI USI" il legislatore esclude oppure include tuti gli usi che differiscono dal trasporto persone, a tuo avviso?>
quote:Originally posted by camperillo> Ho utilizzato il corsivo per le tue parole senza introdurre alcuna modifica alle parti citate della tua affermazione. Di solito non mi soffermo sugli errori di digitazione ma soltanto su quelli concettuali, quando me ne accorgo. Resta in sospeso il quesito: nella tua affermazione il legislatore esclude oppure include?
nella correzione dovevi mettere il rosso in "tuti">
quote:Originally posted by TheDevil Risulta evidente che, nel CdS/1959 (di cui il vigente CdS e' diretta derivazione per espresso dettato legislativo), l'espressione "ALTRI USI" abbia il valore residuale di individuare gli autoveicoli con destinazione diversa dal "trasporto di persone"id="red">id="size3">. CVD >> Ed infatti ciò che io sostengo è che oggi le lettere "g" ed "h" assorbono tutti gli autoveicoli con destinazione diversa dal "trasporto di cose"id="red">id="size3">. Per la stessa costruzione della frase che lei assume con riferimento all'art. 103 del vecchio codice. Grazie per l’assist. Risulta evidente che oggi è l’esatto opposto di quello che afferma lei. Io percepisco che o lei vuole prendere per i fondelli il Prof. Calosci, e si sta divertendo con l'italiano, oppure mi sta suggerendo dove avrei dovuto guardare (il vecchio 103) per avere conferma della mie tesi sui termini ALTRI USI. Secondo me, lei ha fatto entrambe le cose. La ringrazio. Calosci, ritengo abboccherà, e manderà alle ortiche tutti i suoi studi, e quelli ricevuti da sua madre, pur di riconfermare la speciosità della sua (di Calosci) tesi. L'omissivo ed il tacente si riferiva alle sue continue affermazioni "altri usi=trasporto merci" ed ai riferimenti alle categorie, senza alcuna esplicitazione dei motivi a base delle sue tesi. Prendo atto di quello che leggo e le riconosco che ha smesso, in parte, di essere omissivo e tacente. Resta da commentare ciò che io ho annotato a proposito della sua Circolare "Fantastica" e della sua Lettera Aperta (aspetto di leggere una sua risposta) e poco altro che dirò più avanti. Insiste nel non svolgere uno sforzo, di natura prettamente interpretativa. Ancora una volta fa citazioni scollegate dalla chiave di lettura della norma principale. Il 103 prima ed il 142 oggi. Dico questo perché lei si è dato clamorosamente una "zappa sui piedi" confermando che nell'art. 142 i termini "ALTRI USI" sono da intendersi gli usi diversi dal TRASPORTO DI COSE, così com'era prima quando il 103 riferiva algi altri usi diversi dal trasporto di persone. Infatti, il vecchio art. 103 del vecchio codice della strada assoggettava ai limiti di velocità ridotti, in base al peso, sia i veicoli destinati al trasporto di persone che ad altri usiid="red">, senza alcuna esplicitazione di CATEGORIAid="red">. Riporto il comma 3 dell'art. 103 del vecchio codice della strada: GLI AUTOVEICOLI E I FILOVEICOLI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 80 QUINTALI NON DEBBONO SUPERARE, FUORI DEI CENTRI ABITATI, LA VELOCITÀ DI 70 KM ALL'ORA, SE DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONEid="red">, E LA VELOCITÀ DI 60 KM ALL'ORA SE DESTINATI AD ALTRI USI. NON DEBBONO, ALTRESÌ, SUPERARE LA VELOCITÀ DI 60 KM ALL'ORA GLI AUTOCARRI ECCEDENTI DETTI LIMITI DI PESO, QUANDO SIANO ADOPERATI PER TRASPORTO DI PERSONE.id="green"> Come si vede la discriminante è unicamente il peso dei veicoli. Il cosa trasportano rileva unicamente ai fini della diversificazione dei limiti di velocità. Ma sono inclusi tutti i veicoli qualunque cosa trasportino. Possiamo affermare con certezza che l’art. 103 limitava la velocità in base al peso anche agli autoveicoli destinati al trasporto di persone. Questo era il senso del vecchio 103. Ed ora? Ora non ci sono da spendere troppe parole per affermare che se la ratio era quella di limitare la velocità ai veicoli "pesanti" sia che trasportassero persone che qualcosa altro nessuna norma è intervenuta a modificare questa ratio. Anzi la legge delega per il NCDS conferma questa necessità. Come ben si può vedere dal testo del 103 il termine altri usiid="green"> è residuale e relativo, non è un termine assoluto che abbia una propria definizione, un proprio perimetro, nel vecchio codice (ed è lo stesso oggi nel 142) valeva per dire ... tutti gli altri usi diversi da quello che ti ho indicato prima... e vale lo stesso oggi...id="red">id="size2"> Orbene ciò dimostra che: 1) anche il vecchio codice faceva riferimento ai termini che oggi sono indicati nell'art. 47 e nel 142 (autoveicoli ... filoveicoli ...); 2) anche il vecchio codice limitava la velocità per peso a veicoli destinati al trasporto di persone diversi dagli autobus; 3) nel riscrivere il nuovo art. 142 il legislatore ha si assorbito a parte gli autobus ed i filoveicoli ma c'è da chiedersi dove siano andati a finire tutti gli altri autoveicoli destinati ad altri usi e quelli destinati al trasporto di persone che non siano gli autobus, di peso superiore a 80 quintali. Sono adanti a finire certamente nelle lettere g/h del 142. Ora perché mai in sede di riordino il governo avrebbe dovuto dimenticarsi dei SUPERCAMPER DA 82 quintali, es. quello che ho indicato, e per il quale non ho avuto risposta da lei Signor TheDevil? Per ridurre la sicurezza stradale? Non era questo il mandato, anzi era l'opposto, infatti la legge delega, in tema di velocità, prevede che: g) DISCIPLINA DELLA VELOCITÀ IN COERENZA CON LA NORMATIVA COMUNITARIA FINALIZZATA ALLA TUTELA DELLA VITA UMANA, DELL'AMBIENTE E DEL RISPARMIO ENERGETICO. Né si può ammettere che a parità di peso e meccanica il cosa si trasporti sia una discriminante per assorbire o escludere ed abbia effetti diversi sulla sicurezza stradale dei trasportati e degli altri utenti della strada. Tal che seguendo proprio il suo ragionamento sulla evoluzione del codiceid="red">se ne ricava, obiettivamente, che la nuova stesura dell'art. 142 alle lettere g/h abbia rivisto e differenziato il limite degli 80 quintali tanto per il trasporto di cose che per gli altri usi (diversi da quello che ci ha detto prima) ed ha utilizzato le stesse tecniche di costruzione della frase per individuare i destinatari dei nuovi limiti: destinati al trasporto di .... ed altri usiid="red">. Gli effetti delle terminologie 103/142 sono transitive sia se prima si mette TRASPORTO di COSE sia se prima si mette TRASPORTO di Persone. Il Carro gru di Calosci non resta fuori in nessuno dei casi, come il trasporto di persone o di cose non restano fuori in nessuno dei casi. Né lo erano fuori prima ne lo sono fuori oggi. Il nuovo codice non può essere andato contro la delega creando un vuoto pericoloso circa i limiti di velocità di autoveicoli destinati al trasporto di persone che prima erano assoggettati ai limiti ridotti. Se ha ricondotto a due fasce i limiti lo ha fatto per entrambe le destinazioni. Le sue citazioni e la disamina di cui sopra dovrebbero renderle evidente che "altri usi" sono un riferimento relativo tanto nell'art. 103 tanto nell'art. 142. E da persona intelligente non può continuare a sostenere il contrario. Dovrebbe semplicemente chiudere il discorso con un “ok, va bene mi ha convinto”.[/b] Peraltro, la sfido ad indicarmi in quale parte del 54 si parli di categorie di autoveicoli. Qui lei resta omissivo. Le classificazioni utilizzate nel 142 sono definite nell'art. 47 al primo comma; al secondo comma del 47 la frase d'attacco: I veicoli a motore e i loro rimorchi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionaliid="red">... rende evidente che per categorie il CDS intende le classficazioni del comma 1id="red">.
quote:Originally posted by TheDevil> ....a proposito di errori concettuali - Le revisioni (ti invito a rileggerti le Tue conclusioni) ogni tanto scivoli .... e hai la memoria corta
quote:Originally posted by camperillo>
Il legislatore in questo caso usa i termini "ALTRI USI" dopo aver usato i termini "TRASPORTO DI PERSONE" quindi proprio per la genericità dei termini è chiaro che escludeid="red"> tuti gli usi che differiscono dal trasporto persone.>quote:Originally posted by TheDevil>
Cioe' include.>quote:Originally posted by camperillo>
Escludeid="red"> in questo caso e finora in altri casi. Non iniziamo a fare giochini.>quote:Originally posted by TheDevil>
Non e' mia abitudine fare giochini. Nella tua affermazione soprariportata, nei termini "ALTRI USI" il legislatore esclude oppure include tuti gli usi che differiscono dal trasporto persone, a tuo avviso?>quote:Originally posted by camperillo> Ho utilizzato il corsivo per le tue parole senza introdurre alcuna modifica alle parti citate della tua affermazione. Di solito non mi soffermo sugli errori di digitazione ma soltanto su quelli concettuali, quando me ne accorgo. Resta in sospeso il quesito: nella tua affermazione il legislatore esclude oppure include?
nella correzione dovevi mettere il rosso in "tuti">
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quote:Originally posted by FrancoIV> Carissimo "THE DEVIL" il mio consiglio è di dargli ragione.... meglio non rischiare!!! Papa VanesioIV asserisce che non il vecchio CdS ASSOGGETTAVA le velocità alla massa del veicolo. Poi, sempre VanesioIV, riporta l'art. 103 che chiarisce che i veicoli almeno fino a 80 quintali praticamente non avevano limiti.... ...poi continua ad insistere (almeno così pare di capire) che un trasporto persone è anche un ALTRI USI... e come tutti i Papi ne fa una questione dogmatica, un credo, un atto di fede... come se il CdS fosse una religione. C'è chi crede, chi non crede e chi è agnostico... Caro "THE DEVIL" assecondalo!!! I roghi esistono e le streghe possono essere ancora bruciate!
(...) Dico questo perché lei si è dato clamorosamente una "zappa sui piedi" confermando che nell'art. 142 i termini "ALTRI USI" sono da intendersi gli usi diversi dal TRASPORTO DI COSE, così com'era prima quando il 103 riferiva algi altri usi diversi dal trasporto di persone. Infatti, il vecchio art. 103 del vecchio codice della strada assoggettava ai limiti di velocità ridotti, in base al peso, sia i veicoli destinati al trasporto di persone che ad altri usiid="red">, senza alcuna esplicitazione di CATEGORIAid="red">. Riporto il comma 3 dell'art. 103 del vecchio codice della strada: GLI AUTOVEICOLI E I FILOVEICOLI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 80 QUINTALI NON DEBBONO SUPERARE, FUORI DEI CENTRI ABITATI, LA VELOCITÀ DI 70 KM ALL'ORA, SE DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONEid="red">, E LA VELOCITÀ DI 60 KM ALL'ORA SE DESTINATI AD ALTRI USI. NON DEBBONO, ALTRESÌ, SUPERARE LA VELOCITÀ DI 60 KM ALL'ORA GLI AUTOCARRI ECCEDENTI DETTI LIMITI DI PESO, QUANDO SIANO ADOPERATI PER TRASPORTO DI PERSONE.id="green"> (...) >
quote:Originally posted by TheDevil Secondo le definizioni della normativa comunitaria (Direttiva 70/156/CEE nel testo correntemente adeguato) f) M3, con massa massima superiore a 8000 kg; g) N2; h) N3.id="blue"> Da parte mia non c'e' alcuna ambiguita', perche' nelle due letture non risultano sovrapposizioni tra normative nazionali e comunitarie. >> No in effetti non c'è ambiguità ma amnesia. Le spiego perché. Il 142 f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
quote: Lei f) autoveicoli di cui alla lettera b) dell'art. 54 comma 1, di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t; >> Il 54 - b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente; Il 142 g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
quote: lei g) autoveicoli di cui alle lettere d), f) e g) dell'art. 54 comma 1, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t. h) autoveicoli di cui alle lettere d), f) e g) dell'art. 54 comma 1, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t. >> Il 54 d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; e per quale motivo fermarsi qui e non arrivare fino alla m)? Chi glielo ha ordinato il dottore? Oppure è abituato a "spuntare" numeretti? m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; Lei dimentica la lettera M o rimane “confuso” dall’intermezzo dell’art.142 che alla lettera e) si riferisce a: lettera e)/142 treni con h), i), l) del 54. Così che quando lei arriva a trattare le lettere g/h del 142, per definire gli autoveicoli "in" ed "out" trova già "spuntate" le lettere "h", "i" ed "l" del 54 e pensa di doversi fermare per ri-proseguire solo dalla lettera l... del 142, che richiamerebbe la n) per il 54 (secondo la sua tesi). La lettera l)/142 di riferisce ai mezzi d’opera; alla sua lettera n) del 54. Secondo la sua tesi. E con ciò lei concluderebbe per l’esclusione degli autoveicoli in "M", di peso superiore a 35 e 12 tonnellate, mentre questa lettera resta assorbita nelle lettere G/H; in modo residuale, tra gli altri usi che si possono fare degli autoveicoli. Incluse le autovetture (ove ce ne fossero) di peso superiore a 35 quintali. Ed anche con questo ragionamento si dimostra che pur volendo seguire la sua logica, non è motivata e non è per nulla certa l’esclusione della categoria M, dal 54 poiché è invece dimostrato che tutti gli autoveicoli sono attratti nel 142 ai fini del limite di velocità, o in relazione al trasporto di merci pericolose o in relazione al peso, così come lo erano nel vecchio 103. Questo dovrebbe esserle sufficientemente chiaro quando alle lettere “g/h” si parla genericamente di autoveicoli, ove si fosse voluto limitare la portata di questa nozione “autoveicoli” ad alcuni solo degli autoveicoli del 54, si sarebbe fatto riferimento alle relative lettere. Per chiudere, il termine autoveicoli include anche le autocaravan tra gli altri usi id="red"> diversi dal trasporto di cose, così che tutti gli autoveicoli hanno trovato disciplina nel 142 in base alla disciminante peso, comma 3, indipendentemente dalle categorie. CVD.
quote:Originally posted by FrancoIV> Le sfugge che alla lettera "G" parlano di SPECIALI ATTREZZATURE e il relativo TRASPORTO PERSONE è connesso esclusivamente al ciclo PRODUTTIVO confermando l'art. 82 che ha previsto che USO del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. Le sfugge anche che alla lettera "M" si parla di SPECIALE CARROZZERIA e non di SPECIALI ATTREZZATURE. Il camper è per definizione assodata un autoveicolo ad USO SPECIALE ma resta escluso dagli ALTRI USI previsti nell'art. 142/3/g-h. Ancora non riesce a trovare una razionale spiegazione alle sue tesi. Noi siamo qua ad attenderle se e quando avverrà il parto... anche se temo si tratti gravidanza isterica! Annoiati saluti
(...) g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; e per quale motivo fermarsi qui e non arrivare fino alla m)? Chi glielo ha ordinato il dottore? Oppure è abituato a "spuntare" numeretti? m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Come le ho già detto altrove, se non è in grado di capire ciò che legge, eviti almeno di intervenire per dire cavolate e dileggiare i partecipanti che hanno idee diverse dalla sua. Lei non ha alcun titolo per dileggiare. Le sue tesi non sono la verità assoluta e sono del tutto contrarie alla dottrina, in questo momento prevalente, che indicano l'autocaravan soggetta ai limiti di cui a g/h del 142, tra cui il prontuario EGAF diretto alle FF.OO. che, in caso di infrazione, è applicato.
quote:Originally posted by FrancoIV> Le sfugge che alla lettera "G" parlano di SPECIALI ATTREZZATURE e il relativo TRASPORTO PERSONE è connesso esclusivamente al ciclo PRODUTTIVO confermando l'art. 82 che ha previsto che USO del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. Le sfugge anche che alla lettera "M" si parla di SPECIALE CARROZZERIA e non di SPECIALI ATTREZZATURE. Il camper è per definizione assodata un autoveicolo ad USO SPECIALE ma resta escluso dagli ALTRI USI previsti nell'art. 142/3/g-h. Ancora non riesce a trovare una razionale spiegazione alle sue tesi. Noi siamo qua ad attenderle se e quando avverrà il parto... anche se temo si tratti gravidanza isterica! Annoiati saluti
(...) g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; e per quale motivo fermarsi qui e non arrivare fino alla m)? Chi glielo ha ordinato il dottore? Oppure è abituato a "spuntare" numeretti? m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; >
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quote:Originally posted by FrancoIV> Come le ho già detto altrove, se non è in grado di capire ciò che legge, eviti almeno di intervenire per dire cavolate e dileggiare i partecipanti che hanno idee diverse dalla sua.
(...) Ancora non riesce a trovare una razionale spiegazione alle sue tesi. Noi siamo qua ad attenderle se e quando avverrà il parto... anche se temo si tratti gravidanza isterica! Annoiati saluti >
quote: Lei non ha alcun titolo per dileggiare. >> Coda di paglia?
quote: Le sue tesi non sono la verità assoluta e sono del tutto contrarie alla dottrina, >> E io che ho detto quando parlavo di religione, dottrine? Abbiamo un nuovo Papa che arde dal desiderio che tutti si creda alla sua dottrina! Ipse dixit!!! Sarebbe interessante sapere a che ora e in che giorni potremo frequentare adeguati corsi di catechismo inerente questa SUA dottrina?
quote: in questo momento prevalente, che indicano l'autocaravan soggetta ai limiti di cui a g/h del 142 >> Prevalente? Ha ricevuto le tavole della legge? Ha visto un cespuglio brucare senza consumarsi che le parlava? Prevaente? secondo quale legge? Oppure PREVALENTE secondo la SUA DOTTRINA!!!!
quote: tra cui il prontuario EGAF diretto alle FF.OO. che, in caso di infrazione, è applicato [/quote] Se ci fornisce anche l'edizione del prontuario di catechesi del moderno automobilista potremmo fare ancora meglio il nostro atto di fede! EGAF... ipse dixit!!! Che il signor EGAF sia con Lei! Oremus fratres!!!
quote:Originally posted by chorus> Alla perfezione!!!
Caro Professore, ho letto il tono dell'ultimo messaggio e vorrei porti una domanda: sai cosa si intende con il termine "dottrina prevalente" nel linguaggio giuridico? >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Scusa la mia ingenuità! Ma dalla lettura del post precedente non l'avevo capito.
quote:Originally posted by chorus> Alla perfezione!!!
Caro Professore, ho letto il tono dell'ultimo messaggio e vorrei porti una domanda: sai cosa si intende con il termine "dottrina prevalente" nel linguaggio giuridico? >
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quote:Originally posted by camperillo>
Il legislatore in questo caso usa i termini "ALTRI USI" dopo aver usato i termini "TRASPORTO DI PERSONE" quindi proprio per la genericità dei termini è chiaro che escludeid="red"> tuti gli usi che differiscono dal trasporto persone.>
quote:Originally posted by TheDevil>
Cioe' include.>
quote:Originally posted by camperillo>
Escludeid="red"> in questo caso e finora in altri casi. Non iniziamo a fare giochini.>
quote:Originally posted by TheDevil>
Non e' mia abitudine fare giochini. Nella tua affermazione soprariportata, nei termini "ALTRI USI" il legislatore esclude oppure include tuti gli usi che differiscono dal trasporto persone, a tuo avviso?>
quote:Originally posted by camperillo>
nella correzione dovevi mettere il rosso in "tuti">
quote:Originally posted by TheDevil>
Ho utilizzato il corsivo per le tue parole senza introdurre alcuna modifica alle parti citate della tua affermazione. Di solito non mi soffermo sugli errori di digitazione ma soltanto su quelli concettuali, quando me ne accorgo. Resta in sospeso il quesito: nella tua affermazione il legislatore esclude oppure include?>
quote:Originally posted by camperillo> [1]id="red"> Non ho affatto bisogno di andare a rileggere le conclusioni della mia lettera aperta al Ministero in materia di revisioni. Probabilmente, assieme agli errori concettuali, assommi anche qualche errore di lettura. Mi riservo di rispondere in proposito a FrancoIV. [2]id="red"> Certamente. Ed in quelle occasioni: - ammetto il mio errore senza indugio alcuno; - ringrazio l'interlocutore che mi ha consentito di rettificare la mia conoscenza della materia discussa in quel momento; - mi scuso con i partecipanti del forum per l'errata informazione contenuta nel mio intervento; - lascio l'intervento errato nel forum, con semplice evidenziazione della parte da rettificare. [3]id="red"> Qui in effetti ti chiedo di volermi venire in aiuto, con qualche indicazione sulle questioni che, a tuo avviso, siano cadute nel mio oblio. Resta sempre in sospeso il quesito: nella tua affermazione il legislatore esclude oppure include?id="size2">
....a proposito di errori concettuali - Le revisioni (ti invito a rileggerti le Tue conclusioni) [1]id="red"> ogni tanto scivoli .... [2]id="red"> e hai la memoria corta [3]id="red">>
quote:Originally posted by TheDevil> Per uno che non riconosce neanche l'istituzione ministeriale, e vive della sua anarchia nell'interpretazione delle normative, in attesa perenne di trovare un'appiglio o qualcosa che dimostri tutto e il contrario di tutto, mi dispiace ma non posso nè rispettarti nè rispondere, anche se avessi sbagliato, non lo meriti in fondo. Le interrogazioni concettuali da, "padreterno",comunque le vai a fare a scuola, forse sei un insegnante represso. Tutto questo solo perchè ho risposto di getto alle tue considerazioni sugli "Altri Usi" . complimenti per la "rosicata" tra l'altro avevi anticipato ai lettori del forum che avevi qualcosa che avrebbe "stupito", di fatto sono contento di averti rovinato la festa. Un ripasso per te! ALTRI USI dopo TRASPORTO PERSONE significa: TUTTO L'UNIVERSO DEGLI USI DIVERSI DAL TRASPORTO PERSONE ALTRI USI dopo TRASPORTO MERCI significa: TUTTO L'UNIVERSO DEGLI USI DIVERSI DAL TRASPORTO MERCI ALTRI USI ,(già escluso IL TRASPORTO PERSONE perchè la normativa riguardava solo gli N2 sul limitatore), dopo il TRASPORTO MERCI significa: TUTTO L'UNIVERSO DEGLI USI DIVERSI DAL TRASPORTO MERCI (Comma2 art.54) aggiungo a supporto della genericità di ALTRI USI: art.54 comma 2 regolamento 203 q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; Altri Usi = in italiano legislativo cds "trasporto merci" dove stà scritto? Il legislatore è cosi sciocco da abusare di terminologia generica proprio per infondere confusione?id="red"> metto una risposta al tuo posto molto concettuale (SI)
quote:Originally posted by camperillo>
Il legislatore in questo caso usa i termini "ALTRI USI" dopo aver usato i termini "TRASPORTO DI PERSONE" quindi proprio per la genericità dei termini è chiaro che escludeid="red"> tuti gli usi che differiscono dal trasporto persone.>quote:Originally posted by TheDevil>
Cioe' include.>quote:Originally posted by camperillo>
Escludeid="red"> in questo caso e finora in altri casi. Non iniziamo a fare giochini.>quote:Originally posted by TheDevil>
Non e' mia abitudine fare giochini. Nella tua affermazione soprariportata, nei termini "ALTRI USI" il legislatore esclude oppure include tuti gli usi che differiscono dal trasporto persone, a tuo avviso?>quote:Originally posted by camperillo>
nella correzione dovevi mettere il rosso in "tuti">quote:Originally posted by TheDevil>
Ho utilizzato il corsivo per le tue parole senza introdurre alcuna modifica alle parti citate della tua affermazione. Di solito non mi soffermo sugli errori di digitazione ma soltanto su quelli concettuali, quando me ne accorgo. Resta in sospeso il quesito: nella tua affermazione il legislatore esclude oppure include?>quote:Originally posted by camperillo> [1]id="red"> Non ho affatto bisogno di andare a rileggere le conclusioni della mia lettera aperta al Ministero in materia di revisioni. Probabilmente, assieme agli errori concettuali, assommi anche qualche errore di lettura. Mi riservo di rispondere in proposito a FrancoIV. [2]id="red"> Certamente. Ed in quelle occasioni: - ammetto il mio errore senza indugio alcuno; - ringrazio l'interlocutore che mi ha consentito di rettificare la mia conoscenza della materia discussa in quel momento; - mi scuso con i partecipanti del forum per l'errata informazione contenuta nel mio intervento; - lascio l'intervento errato nel forum, con semplice evidenziazione della parte da rettificare. [3]id="red"> Qui in effetti ti chiedo di volermi venire in aiuto, con qualche indicazione sulle questioni che, a tuo avviso, siano cadute nel mio oblio. Resta sempre in sospeso il quesito: nella tua affermazione il legislatore esclude oppure include?id="size2">
....a proposito di errori concettuali - Le revisioni (ti invito a rileggerti le Tue conclusioni) [1]id="red"> ogni tanto scivoli .... [2]id="red"> e hai la memoria corta [3]id="red">>
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quote:Originally posted by camperillo> Quoto in toto il signor camperillo e ritengo del tutto assurdo che una persona che spesso dimostra attenzione alle norme come il Sign. TheDevil non ammetta gli evidenti solligismi di camperillo sugli altri usi. Mostrare un minimo di pudore ogni tanto non guasta.
quote:Originally posted by TheDevil> Per uno che non riconosce neanche l'istituzione ministeriale, e vive della sua anarchia nell'interpretazione delle normative, in attesa perenne di trovare un'appiglio o qualcosa che dimostri tutto e il contrario di tutto, mi dispiace ma non posso nè rispettarti nè rispondere, anche se avessi sbagliato, non lo meriti in fondo. Le interrogazioni concettuali da, "padreterno",comunque le vai a fare a scuola, forse sei un insegnante represso. Tutto questo solo perchè ho risposto di getto alle tue considerazioni sugli "Altri Usi" . complimenti per la "rosicata" tra l'altro avevi anticipato ai lettori del forum che avevi qualcosa che avrebbe "stupito", di fatto sono contento di averti rovinato la festa. Un ripasso per te! ALTRI USI dopo TRASPORTO PERSONE significa: TUTTO L'UNIVERSO DEGLI USI DIVERSI DAL TRASPORTO PERSONE ALTRI USI dopo TRASPORTO MERCI significa: TUTTO L'UNIVERSO DEGLI USI DIVERSI DAL TRASPORTO MERCI ALTRI USI ,(già escluso IL TRASPORTO PERSONE perchè la normativa riguardava solo gli N2 sul limitatore), dopo il TRASPORTO MERCI significa: TUTTO L'UNIVERSO DEGLI USI DIVERSI DAL TRASPORTO MERCI (Comma2 art.54) aggiungo a supporto della genericità di ALTRI USI: art.54 comma 2 regolamento 203 q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; Altri Usi = in italiano legislativo cds "trasporto merci" dove stà scritto? Il legislatore è cosi sciocco da abusare di terminologia generica proprio per infondere confusione?id="red"> metto una risposta al tuo posto molto concettuale (SI)
quote:Originally posted by camperillo>
Il legislatore in questo caso usa i termini "ALTRI USI" dopo aver usato i termini "TRASPORTO DI PERSONE" quindi proprio per la genericità dei termini è chiaro che escludeid="red"> tuti gli usi che differiscono dal trasporto persone.>quote:Originally posted by TheDevil>
Cioe' include.>quote:Originally posted by camperillo>
Escludeid="red"> in questo caso e finora in altri casi. Non iniziamo a fare giochini.>quote:Originally posted by TheDevil>
Non e' mia abitudine fare giochini. Nella tua affermazione soprariportata, nei termini "ALTRI USI" il legislatore esclude oppure include tuti gli usi che differiscono dal trasporto persone, a tuo avviso?>quote:Originally posted by camperillo>
nella correzione dovevi mettere il rosso in "tuti">quote:Originally posted by TheDevil>
Ho utilizzato il corsivo per le tue parole senza introdurre alcuna modifica alle parti citate della tua affermazione. Di solito non mi soffermo sugli errori di digitazione ma soltanto su quelli concettuali, quando me ne accorgo. Resta in sospeso il quesito: nella tua affermazione il legislatore esclude oppure include?>quote:Originally posted by camperillo> [1]id="red"> Non ho affatto bisogno di andare a rileggere le conclusioni della mia lettera aperta al Ministero in materia di revisioni. Probabilmente, assieme agli errori concettuali, assommi anche qualche errore di lettura. Mi riservo di rispondere in proposito a FrancoIV. [2]id="red"> Certamente. Ed in quelle occasioni: - ammetto il mio errore senza indugio alcuno; - ringrazio l'interlocutore che mi ha consentito di rettificare la mia conoscenza della materia discussa in quel momento; - mi scuso con i partecipanti del forum per l'errata informazione contenuta nel mio intervento; - lascio l'intervento errato nel forum, con semplice evidenziazione della parte da rettificare. [3]id="red"> Qui in effetti ti chiedo di volermi venire in aiuto, con qualche indicazione sulle questioni che, a tuo avviso, siano cadute nel mio oblio. Resta sempre in sospeso il quesito: nella tua affermazione il legislatore esclude oppure include?id="size2">
....a proposito di errori concettuali - Le revisioni (ti invito a rileggerti le Tue conclusioni) [1]id="red"> ogni tanto scivoli .... [2]id="red"> e hai la memoria corta [3]id="red">>
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Io direi "vedremo se ritornerò vivo, se non vado a sbattere e se non ammazzerò qualcuno..." lei si dovrebbe preoccupare prima di questi aspetti. Visto che usa TOM TOM GO glielo anticipo subito: metta a disposizione del forum il tracciato del file del percorso fatto (punti di coordinate ed orari di punto), e faccia in modo che sia verificabile questa sua affermazione ad evitare che lei alla fine sia andato a 90 effettivi e affermi falsamente di essere andato a 130 fisso. Altrimenti è la solita palla che racconta, come fanno ancora i bimbi alle elementari. E qui dentro nessuno è suo alunno.
oggi sono in viaggio per lavoro col camper over 35. Ho percorso la A14 e non ho schiodato dai 130 misurati tramite TomTom tranne che sul nodo di Bologna ove c'é il limite dei 110. Vedremo se saró multat e se lo saró faró ricorso. Il camper non rientra negli "altri usi". Ciao >
quote:Originally posted by FrancoIV> Quello che ei pensa non ce ne frega nulla. Ero nei limiti di legge come sempre ho fatto! Tengo anche a precisare che gli unici incidenti causati da me sono stati in sede di parcheggio. Mai in viaggio!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Io direi "vedremo se ritornerò vivo, se non vado a sbattere e se non ammazzerò qualcuno..." lei si dovrebbe preoccupare prima di questi aspetti.
oggi sono in viaggio per lavoro col camper over 35. Ho percorso la A14 e non ho schiodato dai 130 misurati tramite TomTom tranne che sul nodo di Bologna ove c'é il limite dei 110. Vedremo se saró multat e se lo saró faró ricorso. Il camper non rientra negli "altri usi". Ciao >
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quote: Visto che usa TOM TOM GO glielo anticipo subito: metta a disposizione del forum il tracciato del file del percorso fatto (punti di coordinate ed orari di punto), e faccia in modo che sia verificabile questa sua affermazione ad evitare che lei alla fine sia andato a 90 effettivi e affermi falsamente di essere andato a 130 fisso. >> Il file? Il tracciato? Dovendo fare un percorso autostradale non ho chiesto un percorso, ma era acceso per vedere le velocità! Poi ho impostato il Cruise control del veicolo e sono andato a velocità costante rispettando i limiti di LEGGE anche nel nodo di Bologna che prevede i 110 km/h.
quote: Altrimenti è la solita palla che racconta, come fanno ancora i bimbi alle elementari. E qui dentro nessuno è suo alunno. >> Forse qualcuno farebbe bene a diventarlo per imparare il metodo scientifico per riuscire a dimostrare le proprie tesi portando dati oggettivi e non soggettivi.