quote:Originally posted by TheDevil> Personalmente non ritengo incompatibile la presenza degli M1 tra gli N, nel regolamento 203 del 54/2. La direttiva riguardo l'assegnazione delle categorie M1 ad una serie di veicoli speciali non toglie nulla. Creare una potenziale 203sub del 54/2 che significato avrebbe? Rimarrebbero sempre autoveicoli "numericamente pochi" e non è in discussione la loro classificazione di autoveicoli per uso speciale. L'unica eccezione tra gli speciali sono gli autocaravan, dove è stata inserita una lettera "m" nell'art. 54, non credo perchè categoria M1, ma per una numerosità di autocaravan circolanti. Ritengo per le informazione acquisite da queste discussioni, che: le categorie dividono in due comparti gli autoveicoli M = trasporto persone N = trasporto cose La classificazione evidenzia l'uso che si può fare dell'autoveicolo e tra gli speciali è possibile quindi trovarsi degli "N" o degli "M" in base alle nuove assegnazioni di categorie internazionali.
A questo punto, se Camperillo presta osservanza (come ritengo) alle predette normative, non puo' piu' lèggere l'art. 54 come e' stampato, ma deve mentalmente tenere conto delle modifiche introdotte con le stesse. Ad esempio: 1998, art. 54 CdS comma 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: [...omissis...] f) autoveicoli per trasporto specifico: ..... come da elenco di cui al comma 1 dell'art. 203 Reg.; g) autoveicoli per uso speciale di cat. Nid="red">: ..... come da elenco annotatoid="red"> di cui al comma 2 dell'art. 203 Reg.; g-bis) autoveicoli per uso speciale di cat. Mid="red">: ..... come da elenco annotatoid="red"> di cui al comma 2 dell'art. 203 Reg.; [...omissis...] L'impostazione mentale per lèggere la lettera g) aggiornata dell'art. 54 puo' essere la piu' varia ma la conclusione e' sempre che, dal 1998, gli autoveicoli di cui all'originario (1992) art. 54/1/g corrispondono a quelli di cui all'art. 203/2 Reg., previa esclusione di autoambulanze ed autofunebri. Se Camperillo e' d'accordo con il criterio di "aggiornamento mentale" dell'art. 54, in osservanza alle disposizioni comunitarie recepite, non potra' non verificare la congruenza della mia risposta iniziale. Se qualche passaggio non e' chiaro, resto disponibile. >
quote:Originally posted by camperillo> Stai solo facendo una grande confusione. Un veicolo M o un veicolo N potranno essere tranquillamente "veicoli speciali". Di sicuro un veicolo M è e resto un veicolo M ovvero trasporto persone (anche se speciale) e un veicolo N resta sempre un veicolo N (ancorché speciale). Quindi un veicolo M è sempre incompatibile con i veicoli N e viceversa. Il fatto che esistano veicolo speciali nelle categorie N ed M non rende le due categorie compatibili tra loro. Detto questo continui a non dimostrare che i camper sono veicoli per ALTRI USI che debbano viaggiare come i veicoli N2 o N3!!! Negli ALTRI USI non rientra il camper che è un USO SPECIALE!
Personalmente non ritengo incompatibile la presenza degli M1 tra gli N, nel regolamento 203 del 54/2. La direttiva riguardo l'assegnazione delle categorie M1 ad una serie di veicoli speciali non toglie nulla. Creare una potenziale 203sub del 54/2 che significato avrebbe? Rimarrebbero sempre autoveicoli "numericamente pochi" e non è in discussione la loro classificazione di autoveicoli per uso speciale. L'unica eccezione tra gli speciali sono gli autocaravan, dove è stata inserita una lettera "m" nell'art. 54, non credo perchè categoria M1, ma per una numerosità di autocaravan circolanti. Ritengo per le informazione acquisite da queste discussioni, che: le categorie dividono in due comparti gli autoveicoli M = trasporto persone N = trasporto cose La classificazione evidenzia l'uso che si può fare dell'autoveicolo e tra gli speciali è possibile quindi trovarsi degli "N" o degli "M" in base alle nuove assegnazioni di categorie internazionali. >
quote:Originally posted by camperillo> Ed oltre tutto le classificazioni internazionali delle Direttive più volte riportate valgono solo AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE. Il CDS ha dato prprie definizioni ed a quelle si riferisce nel trattare obblighi, divieti e limitazioni. Il signor The Devil continua ad ignorare questo semplice ma dirompente particolare. Potete anche trovare una direttiva che dica "ai fini della colorazione gli autoveicoli si distinguono in: Di produzione inglese, il colore deve essere racing green; Di produzione Italiana, il colore deve essere rosso; Ciò ai fini del CDS sarà ininfluente in quanto le definzioni sono date nel 47 "ai fini del presente CDS". Per modificare la situazione si deve modificare: a) la portata della direttiva, che non deve essere più rivolta "all'omologazione", ma ai fini delle norme che regolano la circolazione, l'immatricolazione e l'omologazione; b) sarebbe poi opportuno che il recepimento di una tale direttiva che stravolgerebbe il CDS fosse fatta con una revisione del codice e con norme rango pari o superiore ad un Decreto Legislativo. Non può una direttiva che parla di omologazione dei veicoli assurgere al rango di stravolgere le definizioni che il CDS da per suoi fini normativi. Sono numerosi gli esempi di legislazioni nazionali che all'inizio trattano definizioni d'ambito e ad esse si riferiscono nel normare negli articoli successivice. Il Signor TheDevil propone degli automatismi di modifica alle leggi nazionali improbabili perché non tengono conto né degli ambiti di competenza delle direttive né del rango delle normative di recepimento.
quote:Originally posted by TheDevil> Personalmente non ritengo incompatibile la presenza degli M1 tra gli N, nel regolamento 203 del 54/2. La direttiva riguardo l'assegnazione delle categorie M1 ad una serie di veicoli speciali non toglie nulla. Creare una potenziale 203sub del 54/2 che significato avrebbe? Rimarrebbero sempre autoveicoli "numericamente pochi" e non è in discussione la loro classificazione di autoveicoli per uso speciale. L'unica eccezione tra gli speciali sono gli autocaravan, dove è stata inserita una lettera "m" nell'art. 54, non credo perchè categoria M1, ma per una numerosità di autocaravan circolanti. Ritengo per le informazione acquisite da queste discussioni, che: le categorie dividono in due comparti gli autoveicoli M = trasporto persone N = trasporto cose La classificazione evidenzia l'uso che si può fare dell'autoveicolo e tra gli speciali è possibile quindi trovarsi degli "N" o degli "M" in base alle nuove assegnazioni di categorie internazionali.
A questo punto, se Camperillo presta osservanza (come ritengo) alle predette normative, non puo' piu' lèggere l'art. 54 come e' stampato, ma deve mentalmente tenere conto delle modifiche introdotte con le stesse. Ad esempio: 1998, art. 54 CdS comma 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: [...omissis...] f) autoveicoli per trasporto specifico: ..... come da elenco di cui al comma 1 dell'art. 203 Reg.; g) autoveicoli per uso speciale di cat. Nid="red">: ..... come da elenco annotatoid="red"> di cui al comma 2 dell'art. 203 Reg.; g-bis) autoveicoli per uso speciale di cat. Mid="red">: ..... come da elenco annotatoid="red"> di cui al comma 2 dell'art. 203 Reg.; [...omissis...] L'impostazione mentale per lèggere la lettera g) aggiornata dell'art. 54 puo' essere la piu' varia ma la conclusione e' sempre che, dal 1998, gli autoveicoli di cui all'originario (1992) art. 54/1/g corrispondono a quelli di cui all'art. 203/2 Reg., previa esclusione di autoambulanze ed autofunebri. Se Camperillo e' d'accordo con il criterio di "aggiornamento mentale" dell'art. 54, in osservanza alle disposizioni comunitarie recepite, non potra' non verificare la congruenza della mia risposta iniziale. Se qualche passaggio non e' chiaro, resto disponibile. >
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quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> sai prof. Io non ho un conflitto a riguardo. Per me possono anche fare le leggi del tipo che un camper over 3,5t può andare a 150kmh, non limiterebbe la mia mobilità, chiaro che se fosse possibile sarei preouccupato come cittadino. Sei tu che non sei sereno nel leggere le norme e porti sempre un caso personale. Sei lo stesso che asseriva che in Germania non ci sono limiti per gli over 3,5t o mi sbaglio? Forse un po' di obiettività in più non guasterebbe. Io non devo dimostrare nulla, basta leggere il cds nel regolamento 203 del 54/2 che non è stato dal scritto da me. Poi tu affermi che non ti risulta che gli M1 "ambulanze etc .." non sono inseriti, PROVALO! tocca a te dimostrarlo io credo a quello che leggo riportato nelle norme. Credo che sia opportuno che butti un'occhio attento sulla 98/14/CE. Però l'occhio raccoglilo mi raccomando..
quote:Originally posted by camperillo> Stai solo facendo una grande confusione. Un veicolo M o un veicolo N potranno essere tranquillamente "veicoli speciali". Di sicuro un veicolo M è e resto un veicolo M ovvero trasporto persone (anche se speciale) e un veicolo N resta sempre un veicolo N (ancorché speciale). Quindi un veicolo M è sempre incompatibile con i veicoli N e viceversa. Il fatto che esistano veicolo speciali nelle categorie N ed M non rende le due categorie compatibili tra loro. Detto questo continui a non dimostrare che i camper sono veicoli per ALTRI USI che debbano viaggiare come i veicoli N2 o N3!!! Negli ALTRI USI non rientra il camper che è un USO SPECIALE!
Personalmente non ritengo incompatibile la presenza degli M1 tra gli N, nel regolamento 203 del 54/2. La direttiva riguardo l'assegnazione delle categorie M1 ad una serie di veicoli speciali non toglie nulla. Creare una potenziale 203sub del 54/2 che significato avrebbe? Rimarrebbero sempre autoveicoli "numericamente pochi" e non è in discussione la loro classificazione di autoveicoli per uso speciale. L'unica eccezione tra gli speciali sono gli autocaravan, dove è stata inserita una lettera "m" nell'art. 54, non credo perchè categoria M1, ma per una numerosità di autocaravan circolanti. Ritengo per le informazione acquisite da queste discussioni, che: le categorie dividono in due comparti gli autoveicoli M = trasporto persone N = trasporto cose La classificazione evidenzia l'uso che si può fare dell'autoveicolo e tra gli speciali è possibile quindi trovarsi degli "N" o degli "M" in base alle nuove assegnazioni di categorie internazionali. >
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quote:Originally posted by TheDevil>
Come ho gia' evidenziato in un precedente intervento a FrancoIV: Oltre a dover ridefinire nell'art. 142 i limiti di velocita' per i veicoli delle categorie M2, M3 fino 8t ed N2, il legislatore potrebbe valutare l'opportunita' di introdurre uno specifico limite di velocita' (non ancora previsto a livello comunitario) per i veicoli di categoria M1 con massa massima superiore a 3500 kg.>
quote:Originally posted by chorus>
Sul fatto che il legislatore dovrebbe istituire un limite per i veicoli M1 > 3,5 tons la vedo dura, visto che probabilmente tra un pò esisteranno dei SUV da 40 quintali.>
quote:Originally posted by TheDevil> Il mio quesito e' rimasto senza riscontro da parte di Chorus ed allora faccio sèguito. Il legislatore nazionale potrebbe ispirarsi al suo collega transalpino, che dall'inizio del 2007 ha introdotto i limiti in questione
E con quale strumento vorresti l'introduzione di limiti particolari di velocita' per gli autocaravan oltre 3500 kg? Preferiresti forse un altro "giochetto delle tre ... frasi" (pudicamente definito sillogismo) come per la revisione?>
http://www.legifrance.gouv.fr/a...
con riguardo a tutti i veicoli destinati al trasporto di persone con massa massima superiore a 3500 kg (e fino a 12 t). Oppure, una volta ridefiniti i limiti di velocita' per i veicoli delle categorie M2 ed M3 (tutti adesso dotati di limitatore [1]), il legislatore potrebbe disporre che anche i veicoli di cat. M1 di massa massima superiore a 3500 kg. siano soggetti agli stessi limiti dei veicoli M2 ed M3, in base alla massa di ciascun veicolo. Comunque limiti di velocita' definiti nell'àmbito della "destinazione" trasporto persone. ------------------------------ [1] se immatricolati dopo: - 1 gennaio 1988 per i veicoli M3 oltre 10 t.; - 1 ottobre 2001 per i veicoli M2 e per quelli M3 fino a 10 t.quote:Originally posted by TheDevil> Facendo seguito a quanto già detto, ritengo che l'unica cosa utile che il legislatore italiano potrebbe fare subito è quello di dare una interpretazione autentica alle lettere g/h del 142 comma 3, CONFERMANDOid="red"> che l'attuale norma assorbe tutti gli altri autoveicoli, di peso rispettivamente tra 3,5 e 12 ton. e oltre 12 ton. Se poi mette il limitatore di velocità a Calosci, tanto meglio. Mi sembra che detta così sia più rispondente all'attuale formulazione dell'art. 142 con riferimento alle definizioni che ha dato il CDS nell'art. 47 ai fini anche dell'applicazione dell'articolo 142. Lo stesso art. 47 del CDS (1992) al comma due ha escluso che le categorie internazioni ineriscano alla sua trattazione indicando chiaramente che sono classificazioni ..."altresì"... mentre ha ribadito al comma 1 che ai fini di questo codice valgono le classificazioni del comma 1. Se rileggiamo la direttiva 70/156 come più volte modificata possiamo osservare che essa ha un ambito limitato all'omologazione dei veicoli: Art. 1 La presente direttiva riguarda l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi fabbricati in una o più fasi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati all'impiego nei suddetti veicoli e rimorchi. e tra le definizioni: #65279;«omologazione», l'atto con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle prescrizioni tecniche della presente direttiva o di una direttiva particolare figurante nell'elenco completo degli allegati IV o XI. OMOLOGAZIONE. Si riferisce solo al suddetto atto di omologazione. Non tratta la condotta dei conducenti dei veicoli (soggetto sanzionato) disciplinata dall'art. 142 e non altera le classificazioni del comma 1 del 47.. Gli altri articoli della direttiva trattano le seguenti azioni: Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Domanda di omologazione Art. 4 - Procedimento di omologazione Art. 5 - Modifiche delle omologazioni Art. 6 - Certificato di conformità Art. 7 - Immatricolazione e messa in circolazione Art. 8 - Deroghe e procedure alternative Art. 9 - Accettazione di omologazioni equivalenti Art.10 - Provvedimenti relativi alla conformità della produzione Art.11 - Non conformità al tipo omologato Art.12 - Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili Art.13 - Adeguamento degli allegati Art.14 - Notifica delle autorità che rilasciano l'omologazione e dei servizi tecnici La direttiva riguarda le OMOLOGAZIONI.
quote:Originally posted by TheDevil>
Come ho gia' evidenziato in un precedente intervento a FrancoIV: Oltre a dover ridefinire nell'art. 142 i limiti di velocita' per i veicoli delle categorie M2, M3 fino 8t ed N2, il legislatore potrebbe valutare l'opportunita' di introdurre uno specifico limite di velocita' (non ancora previsto a livello comunitario) per i veicoli di categoria M1 con massa massima superiore a 3500 kgid="red">.>quote:Originally posted by chorus>
Sul fatto che il legislatore dovrebbe istituire un limite per i veicoli M1 > 3,5 tons la vedo dura, visto che probabilmente tra un pò esisteranno dei SUV da 40 quintali.>quote:Originally posted by TheDevil> Il mio quesito e' rimasto senza riscontro da parte di Chorus ed allora faccio sèguito. Il legislatore nazionale potrebbe ispirarsi al suo collega transalpino, che dall'inizio del 2007 ha introdotto i limiti in questione
E con quale strumento vorresti l'introduzione di limiti particolari di velocita' per gli autocaravan oltre 3500 kg? Preferiresti forse un altro "giochetto delle tre ... frasi" (pudicamente definito sillogismo) come per la revisione?>http://www.legifrance.gouv.fr/a...
con riguardo a tutti i veicoli destinati al trasporto di persone con massa massima superiore a 3500 kg (e fino a 12 t). Oppure, una volta ridefiniti i limiti di velocita' per i veicoli delle categorie M2 ed M3 (tutti adesso dotati di limitatore [1]), il legislatore potrebbe disporre che anche i veicoli di cat. M1 di massa massima superiore a 3500 kg. siano soggetti agli stessi limiti dei veicoli M2 ed M3, in base alla massa di ciascun veicolo. Comunque limiti di velocita' definiti nell'àmbito della "destinazione" trasporto persone. ------------------------------ [1] se immatricolati dopo: - 1 gennaio 1988 per i veicoli M3 oltre 10 t.; - 1 ottobre 2001 per i veicoli M2 e per quelli M3 fino a 10 t.
>
quote:Originally posted by camperillo> La tua constatazione e' un passo importante. Mi permetto qualche ritocco "estetico" che non devi intendere come correzione al tuo intervento, ma semmai come formulazione alternativa. Tutti gli autoveicoli (cioe' i veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli) sono inquadrati, secondo le relative caratteristiche tecniche, in una delle due destinazioni previste: - trasporto di persone; - trasporto di cose. Dal 1970 le due destinazioni hanno una codifica comunitaria, valida per tutti gli stati UE, con le lettere M e N. L'apprendimento di questa suddivisione resta soltanto un nozionismo se non viene integrato con l'apprendimento delle motivazioni che hanno portato, nel tempo, a distinguere il trasporto delle "persone" da quello delle "cose". A partire dalla costruzione e finire all'utilizzo su strada, i veicoli delle categorie M ed N sono soggetti a normative (comunitarie e nazionali) differenziate. Quando, nel 1982, l'auto-caravan e' stato inserito nell'art. 26 del CdS/1959, e' stato altresi' aggiunto un comma per specificare che questo veicolo era soggetto alle "norme tecniche" definite per autovetture ed autobus (cioe', con termini piu' recenti, per i veicoli di categoria M). L'autocaravan non e' stato inserito a parte nel CdS/1959 (e poi nel CdS/1992) per numerosita' ma soltanto per differenziarne l'inquadramento in cat. M in contrapposizione agli ordinari veicoli per uso speciale tutti equiparati agli autocarri all'epoca. Nel 1998, una normativa esterna al CdS ha "trasferito" alcuni dei veicoli indicati nell'art. 203 Reg. dalla categoria N alla categoria M. Il legislatore non e' intervenuto materialmente a rivedere il testo normativo ed ha finora lasciato al lettore di detto articolo di ricordarsi della modifica, nel modo che ciascuno ritiene piu' appropriato purche' si ricordi che, dal 1998, quei veicoli sono soggetti alle "norme tecniche" dei veicoli di categoria M. Ed occorre ricordarsi del "trasferimento" anche nell'art. 54 CdS dove i veicoli per uso speciale (art. 54/1/g) sono tutti soggetti alle "norme tecniche" dei veicoli di categoria N fino a quel momento. Infatti, a far tempo dal 1998, occorre mentalmente vedere nell'art. 54 uno sdoppiamento della lettera g) in modo da ricordarsi che ci sono anche veicoli per uso speciale soggetti alle diverse "norme tecniche" della categoria M. Ad esempio, nella mia copia del CdS, ho raggruppato tutti gli autoveicoli dell'art. 54 in base alla relativa destinazione [descrizione omessa]: TRASPORTO DI PERSONE a) autovetture; c) autoveicoli per trasporto promiscuo; b) autobus; l) autosnodati; m) autocaravan; g-bis) autoveicoli per uso speciale di cat. M [autoambulanze ed autofunebri, ndr];id="red"> TRASPORTO DI COSE d) autocarri; e) trattori stradali; h) autotreni; i) autoarticolati; n) mezzi d'opera; f) autoveicoli per trasporti specifici; g) autoveicoli per uso speciale di cat. Nid="red">. Fammi sapere, se ritieni, quanto condividi di questo intervento e, soprattutto, la tua opinione sull'esigenza di evidenziare la differente destinazione di alcuni dei veicoli per uso speciale a far tempo dal 1998.
Ritengo per le informazione acquisite da queste discussioni, che: le categorie dividono in due comparti gli autoveicoli M = trasporto persone N = trasporto cose.>
quote:Originally posted by FrancoIV> Deve essere vero amore il suo!!! Sono sempre al centro dei suoi pensieri!!!!
[ Se poi mette il limitatore di velocità a Calosci, tanto meglio. >
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Non si illuda. Io non sono omosessuale, sono "donnasessuale".
quote:Originally posted by FrancoIV> Deve essere vero amore il suo!!! Sono sempre al centro dei suoi pensieri!!!!
[ Se poi mette il limitatore di velocità a Calosci, tanto meglio. >
>
quote:Originally posted by FrancoIV> Stia tranquillo! Più di un PLATONICO (oltre che epistolare) amore non le avrei potuto consentire! Anche perché se FOSSI omosessuale sarei un "OMOSESSUALE LESBICO"!!! Ovvero "sentendomi donna andrei solo con donne"!!!
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci> Non si illuda. Io non sono omosessuale, sono "donnasessuale".
quote:Originally posted by FrancoIV> Deve essere vero amore il suo!!! Sono sempre al centro dei suoi pensieri!!!!
[ Se poi mette il limitatore di velocità a Calosci, tanto meglio. >
>
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quote:Originally posted by FrancoIV> La stessa velocita' massima che, in relazione al rango della strada percorsa, il legislatore consente attualmente ad un autobus con: - 165 kg in meno; - 21 passeggeri in piu', immatricolato prima dell'1 ottobre 2001.
Confesso che mi sfugge la velocità max che può tenere il seguente AUTOCARAVAN: Marca Rexhall Modello T-Rex Aerbus TR29G Tipologia Motorhome Posti omologati 4 id="red"> Peso massimo complessivo 8165 Kgid="red">.>
quote:Originally posted by TheDevil>
Sono altresi' disponibile a portare avanti uno scambio di opinioni con FrancoIV (e con gli altri partecipanti attivi del forum) sulla materia dell'art. 142 del CdS, a condizione che venga concordato un ben preciso PUNTO FERMO di partenza tra: 1) "ritorno al passato" nel 1992, per ragionare sul testo del CdS/1992 fresco di stampa, con ESCLUSIONE di qualsiasi direttiva comunitaria;id="green">id="size2"> 2) restare nel 2008, per ragionare sul testo corrente del CdS, con INCLUSIONE di tutte le direttive comunitarie vigenti in materia di circolazione stradale. Se FrancoIV [...] mi indica la sua preferenza sull'epoca temporale in cui collocare i nostri ragionamenti riguardo all'art. 142, sono pronto.>
quote:Originally posted by FrancoIV> Evidentemente il signor FrancoIV non ricorda che gli ho manifestato la mia disponibilita' a "ragionare" sul testo del CdS/1992 con ESCLUSIONE di qualsiasi direttiva comunitaria, quasi tre settimane fa.
Ed oltre tutto le classificazioni internazionali delle Direttive più volte riportate valgono solo AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE. Non può una direttiva che parla di omologazione dei veicoli assurgere al rango di stravolgere le definizioni che il CDS da per suoi fini normativi. Il CDS ha dato prprie definizioni ed a quelle si riferisce nel trattare obblighi, divieti e limitazioni. Il signor The Devil continua ad ignorare questo semplice ma dirompente particolare.>
quote:Originally posted by FrancoIV> Ennesima evoluzione dei ragionamenti di FrancoIV. Finora, alla media di quasi una "doviziosa" citazione al giorno, FrancoIV ha basato la spiegazione di alcuni suoi approfondimenti sulla definizione dell'autocaravan presente nella Direttiva 98/14/CE. Adesso FrancoIV viene a precisare nel forum che doveva invece ricorrere alla definizione che il CdS riporta nell'art. 54, alla lettera "m" del primo comma. Bonta' sua, si resta in attesa che provveda a rettificare tutti gli interventi nei quali ha fatto riferimento all'autocaravan attraverso la definizione della citata direttiva, in modo da poter poi lèggere il suo "rinnovato" pensiero.
Ed oltre tutto le classificazioni internazionali delle Direttive più volte riportate valgono solo AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE. Non può una direttiva che parla di omologazione dei veicoli assurgere al rango di stravolgere le definizioni che il CDS da per suoi fini normativi.id="red"> Il CDS ha dato prprie definizioni ed a quelle si riferisce nel trattare obblighi, divieti e limitazioni.>
quote:Originally posted by TheDevil> Egregio signore io non vado a rettificare proprio nulla (come invece fa lei, spesso) anche a costo di leggere interventi speciosi come questo suo ultimo. I miei interventi sono trasparenti e resto nel forum così come sono stati inseriti all'origine, intervengo talvolta in rettifica solo per correggere errori di battuta. Questo è lo spirito di un forum di discussione, confrontarsi sulle posizioni ed evidenziare in tutta trasparenza le chiavi di lettura delle diverse norme che trattano gli argomenti così come si sono via via evolute. E come vede io raramente vado a rettificare miei interventi stravolgendone il contenuto. Gli interventi come questo suo ultimo, "richiesta di rettifica" fanno parte solo del suo modo di agire, così che i lettori non capiscano più quali erano le sue posizioni tempo per tempo. Lei con questo dimostra di non evere solo il fine di analizzare lo scritto, ma anche quello di porre dubbi sulla credibilità degli interlocutori senza entrare nel merito degli argomenti che questi trattanno. Oltre tutto, la parte in rosso che lei mi attribuisce è falsa e non va letta per come me l'attribuisce. Ho solo riconfermato il concetto che sto esprimendo fin dall'inizio, e che ho affinato con il confronto successivo, sul fatto che il CDS all'art. 142 si basa sulle proprie definizioni interne (47)e non sulle sue categorie da Direttiva. Si vede che lei non ha argomenti ed ora la butta in polemica.
quote:Originally posted by FrancoIV> Ennesima evoluzione dei ragionamenti di FrancoIV. Finora, alla media di quasi una "doviziosa" citazione al giorno, FrancoIV ha basato la spiegazione di alcuni suoi approfondimenti sulla definizione dell'autocaravan presente nella Direttiva 98/14/CE. Adesso FrancoIV viene a precisare nel forum che doveva invece ricorrere alla definizione che il CdS riporta nell'art. 54, alla lettera "m" del primo comma.id="red"> Bonta' sua, si resta in attesa che provveda a rettificare tutti gli interventi nei quali ha fatto riferimento all'autocaravan attraverso la definizione della citata direttiva, in modo da poter poi lèggere il suo "rinnovato" pensiero.
Ed oltre tutto le classificazioni internazionali delle Direttive più volte riportate valgono solo AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE. Non può una direttiva che parla di omologazione dei veicoli assurgere al rango di stravolgere le definizioni che il CDS da per suoi fini normativi.id="red"> Il CDS ha dato prprie definizioni ed a quelle si riferisce nel trattare obblighi, divieti e limitazioni.>
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quote:Originally posted by FrancoIV>
Ed oltre tutto le classificazioni internazionali delle Direttive più volte riportate valgono solo AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE. Non può una direttiva che parla di omologazione dei veicoli assurgere al rango di stravolgere le definizioni che il CDS da per suoi fini normativi. Il CDS ha dato prprie definizioni ed a quelle si riferisce nel trattare obblighi, divieti e limitazioni.id="size2">id="blue">>
quote:Originally posted by TheDevil>
Finora, alla media di quasi una "doviziosa" citazione al giorno, FrancoIV ha basato la spiegazione di alcuni suoi approfondimenti sulla definizione dell'autocaravan presente nella Direttiva 98/14/CE. Adesso FrancoIV viene a precisare nel forum che doveva invece ricorrere alla definizione che il CdS riporta nell'art. 54, alla lettera "m" del primo comma.id="red">>
quote:Originally posted by FrancoIV> FrancoIV ha ragione perche' l'espressione in rossoid="red"> e' soltanto una mia arbitraria deduzione dal suo intervento citato. Me ne scuso. Alla luce delle sue affermazioni riportate in bluid="blue">, FrancoIV dovrebbe essere cosi' cortese con i lettori del forum da precisare su quale definizione di autocaravan intende continuare a basare i suoi interventi, tra quelle figuranti nel: - Codice della Strada, all'art. 54/1/m; - Allegato II alla Direttiva 70/156/CEE (nel testo correntemente adeguato), al punto 5.1. Non e' polemica, ma soltanto l'esigenza di stabilire un PUNTO-FERMO su una definizione di fondamentale importanza in questo scambio di opinioni.
Oltre tutto, la parte in rosso che lei mi attribuisce è falsa e non va letta per come me l'attribuisce. Ho solo riconfermato il concetto che sto esprimendo fin dall'inizio, e che ho affinato con il confronto successivo, sul fatto che il CDS all'art. 142 si basa sulle proprie definizioni interne (47)e non sulle sue categorie da Direttiva.>
quote:Originally posted by FrancoIV>
Tuttavia un recente intervento di CHORUS che si era riservato di rileggere la questione alla luce del 47, mi ha di fatto ricordato che in tale articolo ci sono le definizioni delle classificazioni dei veicoli. Ringrazio pertanto l'intervento di CHORUS, .....>
quote:Originally posted by chorus>
In merito alle direttive comunitarie, esse diventano legge dello Stato Italiano nel momento dell'entrata in vigore del provvedimento che le recepisce. Come stabilito dall'art. 229 del cds, il provvedimento normativo può essere anche un Decreto Ministeriale.id="red">>
quote:Originally posted by FrancoIV> Oltre al "ragionamento" sull'art. 47, sarebbe auspicabile che Chorus e FrancoIV raggiungessero un'intesa anche sugli effetti che produce il recepimento delle normative comunitarie nell'ordinamento nazionale e poi venissero a rappresentare al forum il risultato della loro intesa. Non e' polemica, ma soltanto l'esigenza di stabilire un PUNTO-FERMO su un aspetto di fondamentale importanza in questo scambio di opinioni.
Per modificare la situazione si deve modificare: a) la portata della direttiva, che non deve essere più rivolta "all'omologazione", ma ai fini delle norme che regolano la circolazione, l'immatricolazione e l'omologazione; b) sarebbe poi opportuno che il recepimento di una tale direttiva che stravolgerebbe il CDS fosse fatta con una revisione del codice e con norme rango pari o superiore ad un Decreto Legislativo.id="red"> Il Signor TheDevil propone degli automatismi di modifica alle leggi nazionali improbabili perché non tengono conto né degli ambiti di competenza delle direttive né del rango delle normative di recepimento.>
quote:Originally posted by FrancoIV> Invece a mio avviso, in tutti i settori della motorizzazione comunitaria non si muove foglia che non debba transitare attraverso le due Direttive: - 70/156/CEE, per autoveicoli e rimorchi; - 2002/24/CE, per motoveicoli. Ma e' un'opinione esclusivamente personale. ------------------------------ p.s.: se ritiene, FrancoIV potrebbe precisare al forum se si sia espresso in rappresentanza di altre persone oppure soltanto in forma di pluralis maiestatis.
Se rileggiamo la direttiva 70/156 come più volte modificata possiamo osservare che essa ha un ambito limitato all'omologazione dei veicoli>
quote:Originally posted by TheDevil Oltre al "ragionamento" sull'art. 47, sarebbe auspicabile che Chorus e FrancoIV raggiungessero un'intesa. >> ?