quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Ciao "O Nonno", visto che non e' tra i "super-cattivoni" precedentemente da te additati, "dialoghiamo" con tale comune (uno dei tanti che fanno cose del genere...) per evitare cosi' il "muro-contro-muro" ? Ciao, Ivano. PS: si puo' sapere di quale comune si tratta ? id="blue">
Mi trovo di fronte ad una ordinanza come questa di seguito trascritta... cosa dovrei fare alla luce dei consigli che date su questo forum? Vi mando l'ordinanza in copia così vi attivate? Bye. >
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Ciao "O Nonno", scusa, ma perche' non contatti direttamente ANCC inviando una email a info@************* **********.it cosi' come fanno tutti gli interessati ? Ciao, Ivano.id="blue">
Guardate che l'ordinanza è vera !! Allora come vogliamo procedere? Si prende una multa e si fa ricorso al Giudice di Pace? O si fa ricorso al TAR direttamente? Gli amici Coordinatori Camperisti come vogliono coordinare l'azione? Se no che si fà si parla si parla ma non si procede? L'ordinanza mi sembra un chiaro esempio della messa in discussione di alcuni punti che i camperisti ritengono fondamentali e gli Amici Coordinatori Camperisti intervenuti hanno sempre sostenuto: 1) Sosta non è campeggio; Il comune confonde ed assimila! 2) Non è possibile vietare per motivi di igiene; Il Comune lo fa! 3) Non puoi indicarmi i campeggi che non devo usare per forza per sostare; Il Comune lo fa! 4) Non puoi dirmi che c'è larea di sosta perché è una mia facoltà non un obbligo e non puoi vietare con il presupposto dell'uso dell'area di sosta! Il comune lo fa! Allora come la mettiamo qui? Amici Coordinatori Camperisti? La facciamo passare liscia a questo comune o avete intenzione di indicarci la strada da seguire? INSPECTOR GADGET QUESTO MI SEMBRA UN CASO DEGNO DI ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE.... CHE SI FA SI GLISSA? >
quote:Originally posted by luigi64> Ciao "Luigi64", concordo pienamente. Ciao, Ivano.id="blue">
la tecnica giusta è quella che si usa con gli asini : carotaid="orange"> e bastoneid="brown">. Il bastone sulla schiena [:(!] La carota ...[}:)] Volevo sdrammatizzare un po........[:D] Ciao Luigi >
quote:Originally posted by Gaga> Purtroppo quell'ordinanza è passata indenne tre volte in Cassazione, il Comune di Oroseri ha vinto i ricorsi senza nemmeno costituirsi e dimostra che sono i camperisti a non aver capito come interpretare gli articoli 185, 54, 7 e 6 comma 4 letterba b. Vedi l'altro 3d con lo stesso titolo.
A me, parlo da camperista voglioso ( di avere un camper che avete capito???), smebra un ordinanza scritta da un legislatore confuso ed ignorante, nel senso che ignora l'argomento di cui sta parlando...sosta, campeggio...vacanzieri, zingari...camper, BARACCA...possibile che non conosca le differenze??? Per quesot motivo secondo me con questo comune si può almeno provare a dialogare, tanta è la confusione che non si potrebbe che fare più chiarezza! >
quote:Originally posted by aleandrea> Per tre volte e con due sezioni diverse (la I e la III)? La Cassazione ha le idee confuse? Ma lameno le hai lette le sentenze? Se non le hai lette di cosa parliamo? Quanta disinfomazione c'è tra noi..............camperisti.
Secondo me chi ha redatto l'ordinanza ha le idee un pò confuse, e la cassazione ha erroneamente interpretato. Perchè mai un possessore di autocaravan (che il cs dice sono assimilate alle autovetture ec.. ecc...)che vuole utilizzare per i suoi spostamenti cittadini ( e non per fare turismo) questa tipologia di automezzo non dovrebbe avere titolo a posteggiare ? Quali sono i problemi d'igiene che può rappresentare ? AVVOCATI FATEVI SENTIRE >
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Caro Giudice ( o amico dei campeggi ?)leggi bene i post prima di sentenziare ho scritto che chi ha redatto l ordinanza (comune) ha le idee confuse , e che secondo me la cassazione ha male interpretato. Non si possono paventare problemi d igiene a casaccio. Torno a ripetere se io voglio utilizzare l autocaravan per andare al lavoro lo posso fare non c'e divieto che tenga, se impugno l'ordinanza sono sicuro di vincerla perchè non rappresento un pericolo per l'igiene. Il comune in questo caso vieta per problemi d'igiene, se non scarico sul territorio comunale, se non accendo la stufa, se non cucino, se ho il bollino BLU, che c...o di problemi d'igiene pongo ? Ciao
quote:Originally posted by aleandrea> Per tre volte e con due sezioni diverse (la I e la III)? La Cassazione ha le idee confuse? Ma lameno le hai lette le sentenze? Se non le hai lette di cosa parliamo? Quanta disinfomazione c'è tra noi..............camperisti.
Secondo me chi ha redatto l'ordinanza ha le idee un pò confuse, e la cassazione ha erroneamente interpretato. Perchè mai un possessore di autocaravan (che il cs dice sono assimilate alle autovetture ec.. ecc...)che vuole utilizzare per i suoi spostamenti cittadini ( e non per fare turismo) questa tipologia di automezzo non dovrebbe avere titolo a posteggiare ? Quali sono i problemi d'igiene che può rappresentare ? AVVOCATI FATEVI SENTIRE >
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quote:Originally posted by aleandrea> Vedo che sei disinformato proprio bene.... Giudice o amico dei campeggi vuol essere un complimento? Ne sono onorato non fanno mica una professione vergognosa o volevi intendere che Giudici e gestori di campeggi sono delle pessime persone? Sulla questione divieti vedo che sei del tutto fuori strada, se c’è il divieto e l’ordinanza esiste ti becchi una bella multa. Poi puoi ricorrere al giudice di pace o al prefetto. Se vai al giudice di pace questo può anche decidere di darti ragione ma se il comune decide di ricorrere in Cassazione non hai scampo la Cassazione è orientata sul seguente leit-motiv: Le ordinanze del comune sono insindacabili l’ordinanza l’AGO non è competente sindacare la legittimità delle ordinanze (potrebbero esser disapplicate ma la Cassazione ha già ritenuto di no per tre volte). Quindi vai al TAR. I divieti di sosta per soli camper ed i parcheggi (P Autovetture) determinano situazioni in cui la sosta del camper è sanzionabile. Il comune può vietare ai sensi dell’art. 7 e 6 comma 4 lettera b come detto dalla Cassazione anche per motivi di igiene. Il Comune di Orosei cui si riferisce l’ordinanza ha vinto i tre ricorsi in Cassazione e la Cassazione non si è abbagliata (conseguenza delle tue parole: il comune ha preso un abbaglio ergo dandogli ragione l’abbaglio lo ha preso anche la Cassazione questo è il senso del tuo scritto). E’ avvilente che si continui a sostenere tesi fantasiose come le tue in modo del tutto disinformato e senza leggersi le sentenze della Cassazione. Visto che non vai a ricercare le fonti dirette ti riporto integralmente la sentenza 11278 della Cassazione SENTENZA CASSAZIONE CIVILE n.11278, sez. I del 28/08/2001 CIRCOLAZIONE STRADALE Sosta e parcheggio SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI Sanzione amministrativa in genere Riferimenti Normativi DLT 30/04/1992 n.285 Art.6 DLT 30/04/1992 n.285 Art.7 Strade - Sindaco - Poteri LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 1° CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: • dr. Vincenzo Carbone Presidente • dr. Giovanni Losavio Consigliere • dr. Giuseppe Salmé Consigliere • dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. • dr. Bruno Spagna Musso Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n~ 7376 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA MEREU GIOVANNI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Nicola Catalano da Matera. RICORRENTE CONTRO COMUNE DI OROSEI (NU), in persona del sindaco p.t. INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Nuoro n. 59 del 24 febbraio - 3 marzo 1998. Udita, all'udienza del 16 maggio 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Catalano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il P.M. dr. Umberto Apice, che ha concluso nello stesso senso. Svolgimento del processo Con sentenza del 3 marzo 1998, il pretore di Nuoro ha respinto l'opposizione di Giovanni Francesco Mereu al provvedimento del comune di Orosei che gli ha comminato la sanzione pecuniaria di L. 200.000, per violazione dell'ordinanza sindacale che aveva vietato la sosta degli autocaravan in località "Sa Curcurica". L'opponente aveva dedotto che, ai sensi dell'art. 54, lett. m, e dell'art. 185 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora codice della strada), l'ordinanza del sindaco che vietava la sosta - e non il parcheggio - delle autocaravan discriminava questi veicoli rispetto agli altri in modo illegittimo e in assenza di presupposti normativi, per cui la violazione doveva considerarsi insussistente. Il pretore, considerata legittima l'ordinanza sindacale di divieto di sosta, sulla base dell'art. 7, lett h, del codice della strada, che la prevede espressamente per istituire "aree attrezzate e riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan" e dell'art. 185, secondo comma, il quale precisa che "...la sosta delle autocaravan, dove consentita, non costituisce campeggio", ha affermato che in dette norme trova la sua fonte il potere sindacale di vietare la sosta per le autocaravan, regolamentandola in modo diverso rispetto alle altre auto. Nel caso l'esercizio della discrezionalità del sindaco si fondava su motivi igienico-sanitari e il divieto era stato posto per prevenire infezioni e malattie in relazione al deposito incontrollato di liquami e materie organiche prevedibile per la sosta di un mezzo che può destinarsi ad alloggio anche per sette persone, non essendovi in quella area attrezzature per gli scoli dei reflui e dei rifiuti degli utenti del mezzo. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Mereu con tre motivi. Il comune di Orosei non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 204 codice della strada perché, accertata l'infrazione il 13 luglio 1996 e proposto ricorso dal Mereu il successivo 29 luglio 1997 al prefetto, solo dopo la scadenza del termine perentorio previsto in tale norma per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia di 90 giorni, venne emesso il provvedimento sindacale d'irrogazione della contestata sanzione. 1.1. Il motivo non è stato dedotto con l'opposizione in sede di merito e, in quanto nuovo e proposto per la prima volta in sede di legittimità, è inammissibile. 2. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 185 codice della strada, perché l'art. 54, lett. m, dello stesso codice inquadra le autocaravan tra gli autoveicoli da esso disciplinati e non conferisce loro uno speciale "status" che ne consenta una particolare disciplina, per cui il mezzo, se poggia sul suolo con le ruote e non emette deflussi propri, occupa la strada in modo non diverso dagli altri veicoli e non è destinato a campeggio e alcun divieto è concepibile per la sosta, che rispetta in sostanza l'art. 185 del codice della strada. 2.1. Il motivo è infondato, perché la normativa in esso richiamata, che prevede per le autocaravan la medesima disciplina degli altri veicoli, sancisce pure la facoltà d'imporre una tariffa diversa per essi e in tal modo ne evidenzia la situazione peculiare. L'art. 7 del codice della strada espressamente conferisce al sindaco il potere di adottare con ordinanza "i provvedimenti indicati nell'art. 6, comma... 4", con i quali egli può (lett. b) "stabilire obblighi, divieti, limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di strada o per determinate categorie di utenti"; nell'esercizio di tale specifico potere è stata emessa l'ordinanza sindacale di divieto, di sosta per le sole autocaravan, per cui per tale profilo l'impugnazione è da rigettare. 3. In terzo luogo si deduce omessa e contraddittoria motivazione, per avere il pretore ritenuto legittima l'ordinanza sindacale di divieto di sosta sull'erroneo presupposto della non autosufficienza dell'autocaravan in ordine agli scoli o rifiuti che essa avrebbe potuto produrre e che nel caso non si erano avuti, come prova il fatto che alcun reato fu contestato al conducente e agli ospiti dell'autocaravan. In sostanza, il sindaco avrebbe potuto attuare le ragioni di igiene e sanità a base dell'ordinanza con il mero divieto di campeggio e non con quello di sosta e l'espressione "dove consentita" dell'art. 185 del codice della strada si giustifica con la previsione degli artt. 6 e 7 per la quale è possibile il divieto per motivi di sicurezza della circolazione e accertate ragioni di necessità nel caso insussistenti. 3.1. Questo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il potere di vietare la sosta di veicoli di cui all'art. 6, quarto comma, lett. b, d ed f, anche con riferimento ad alcune categorie particolari di utenti e per ragioni di igiene, è espressione di una discrezionalità non sindacabile dall'A.G.O. della quale il pretore ha valutato l'uso legittimo da parte del sindaco di Orosei con motivazione comunque logica e congrua. In conclusione, il ricorso va complessivamente rigettato e nulla deve disporsi per le spese, non essendosi il Comune difeso in questa sede.P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 16 maggio 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 AGOSTO 2001. Capito? Non sindacabile da parte dell'AGO (Autorità Giurisdizionale Ordinaria). Leggiti anche questa parte dell’intervista, che feci io stesso al Dott. Simone Scagliarini docente universitario e Responsabile dello Sportello SOS Turista di Federconsumatori: Ci può spiegare meglio quali sono le azioni di tutela? E' efficace e risolutivo il ricorso costante ai Giudici di Pace e quali controindicazioni ha questa strategia di difesa? Nel nostro ordinamento il giudice è soggetto soltanto alla legge. Questo significa che ciascun giudice decide autonomamente e può essere che giudici diversi, anche della stessa città, pensandola diversamente, arrivino uno ad applicare e l'altro a disapplicare l'ordinanza sindacale di limitazione. Benché, come appena detto, il precedente non sia rilevante, i giudici tendono a uniformarsi alle decisioni della Corte suprema di Cassazione, in quanto organo di vertice della magistratura, cui finiscono in ultima istanza tutte le cause, se impugnate. Ebbene, la giurisprudenza della Cassazione, al contrario di quella di merito, non è certo particolarmente favorevole al camperista. Infatti, meritano di essere ricordate almeno le due sentenze n. 396/95 e 11278/01, le quali, dando sempre torto al cittadino "multato", hanno sostanzialmente affermato che il giudice, in sede di opposizione alla "multa", non può valutare se le scelte del Sindaco siano giuste o meno, sostituendo una propria valutazione del pubblico interesse in contrapposizione a quella effettuata nell'ordinanza, dovendosi limitare ad accertare eventuali violazioni di legge. Ciò significa perciò che, anche se alcuni giudici di pace possono - e già lo hanno fatto - dare ragione al camperista, c'è poi il rischio che, se il Comune ricorre per Cassazione, possa ottenere ragione. Comunque il giudizio fa stato solo per il singolo camperista ricorrente... ma quali effetti ha sulla validità dell'ordinanza? Supponendo che il camperista multato vinca la causa e vada tutto bene, dato l'A.G.O. può solo disapplicare l'ordinanza, questa continua ad essere in vigore e venire applicata per tutti gli altri cittadini, tra cui magari quelli che hanno meno tempo e/o meno mezzi, nonché possibilità economiche, di adire il giudice di pace. Bisogna infatti ricordare che è ammessa la difesa in giudizio senza avvocato, ma, essendo competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, è necessario eleggere un domicilio in quel Comune e soprattutto recarvisi per partecipare di persona alle udienze, il che, se l'importo della sanzione non è eccessivo, può essere un costo anche molto superiore. Per completezza, va detto che "i verbali" si possono impugnare anche al Prefetto (in tal caso il termine non è di 30 ma di 60 giorni dalla notifica). Il problema, però, in questo caso, è che i Prefetti, notoriamente, tendono a rigettare le opposizioni a meno che ci siano vizi formali evidenti (targa sbagliata, dimostrazione che il veicolo quel giorno era fermo in officina, ecc.) e in caso di rigetto la sanzione viene automaticamente raddoppiata. Ora di sentenze della Cassazione che abbiano accolti ricorsi di Camperisti io non ne ho viste e muterò opinione quando ne vedrò una. Pubblicane una ed io ti darò ragione! Leggiti anche questa nota per sapere come la pensa la parte a noi avversa.
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Per tre volte e con due sezioni diverse (la I e la III)? La Cassazione ha le idee confuse? Ma lameno le hai lette le sentenze? Se non le hai lette di cosa parliamo? Quanta disinfomazione c'è tra noi..............camperisti. Caro Giudice ( o amico dei campeggi ?)leggi bene i post prima di sentenziare ho scritto che chi ha redatto l ordinanza (comune) ha le idee confuse , e che secondo me la cassazione ha male interpretato. Non si possono paventare problemi d igiene a casaccio. Torno a ripetere se io voglio utilizzare l autocaravan per andare al lavoro lo posso fare non c'e divieto che tenga, se impugno l'ordinanza sono sicuro di vincerla perchè non rappresento un pericolo per l'igiene. Il comune in questo caso vieta per problemi d'igiene, se non scarico sul territorio comunale, se non accendo la stufa, se non cucino, se ho il bollino BLU, che c...o di problemi d'igiene pongo ? Ciao
[quote]Originally posted by aleandrea
Secondo me chi ha redatto l'ordinanza ha le idee un pò confuse, e la cassazione ha erroneamente interpretato. Perchè mai un possessore di autocaravan (che il cs dice sono assimilate alle autovetture ec.. ecc...)che vuole utilizzare per i suoi spostamenti cittadini ( e non per fare turismo) questa tipologia di automezzo non dovrebbe avere titolo a posteggiare ? Quali sono i problemi d'igiene che può rappresentare ? AVVOCATI FATEVI SENTIRE >
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http://www.turismoitinerante.co...
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Ma guarda un po' che 3D ho pescato andando indietro nel forum. Certo è che èun po' che si discute della questione delle ordinanze e delle sentenza di Orosei. Ma TheDevil non aveva detto che le cose erano chiarissime e che ci avrebbe spiegato tutto lui? Comunque non male l'ordinanza che - se non sbaglio - richiamava la L. 142/90, quella in vigore prima dell'emanazione del TUEL. Inattaccabile, ed infatti non si è riusciti a smantellarla. O no?
Mi trovo di fronte ad una ordinanza come questa di seguito trascritta... cosa dovrei fare alla luce dei consigli che date su questo forum? Vi mando l'ordinanza in copia così vi attivate? Bye. >
quote:Originally posted by aleandrea>id="black"> anche xche’ a tal riguardo ci sono delle chiare e nette indicazioni in : - Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP : si veda
Secondo me chi ha redatto l'ordinanza ha le idee un pò confuse, e la cassazione ha erroneamente interpretato. Perchè mai un possessore di autocaravan (che il cs dice sono assimilate alle autovetture ec.. ecc...) che vuole utilizzare per i suoi spostamenti cittadini ( e non per fare turismo) questa tipologia di automezzo non dovrebbe avere titolo a posteggiare ? Quali sono i problemi d'igiene che può rappresentare ? AVVOCATI FATEVI SENTIRE >
http://www.camper.netsurf.it/fo...
- interrogazione parlamentare del dicembre 2005 : si veda inhttp://www.camper.netsurf.it/fo...
- lettere inviate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai comuni anti-camperisti : si veda p.e. inhttp://www.camper.netsurf.it/fo...
- art 185 comma 2 del CdS per quanto riguarda la definizione di campeggio : si veda p.e. inhttp://www.codiceonline.com
Ciao, Ivano.id="blue">quote:Originally posted by IvanoPP> Sì va bene è come dite voi. Chi ha scritto l'ordinanza aveva le idee confuse e la Cassazione ha interpretato male le norme. Ma, se la Cassazione avesse sbagliato, allora dovremmo trovare qualche altra sentenza di tenore opposto, perché errare è umano, ma perseverare è diabolico (ogni riferimento a partecipanti al forum con nomi assonanti è puramente causale [;)]). Insomma, qualche altra sezione, un diverso collegio della Cassazione che afferma un principio di diritto diverso, dovrebbe pure esserci. E' mai possibile che nessun camperista (o associazione di camperisti) è stato in grado mai di impostare una difesa decente degli interessi della categoria ed ottenere una sentenza a noi favorevole, questo a maggior ragione tenuto conto che il Comune di Orosei neppure si è mai difeso in Cassazione? E' mai possibile che si sia sempree solo perso in Cassazione, ce lo chiediamo il perchè? Mi sembra un po' riduttivo pensare che la spiegazione sta nel fatto che quelli di Orosei che vincono le cause sono idioti. E che pure quelli della Cassazione che scrivono sentenze che ci danno torto, sono pure loro ignoranti ed analfabeti. Mentre chi porta avanti tesi isolate e peregrine, che non se le fila nessuno, ma proprio nessuno, sarebbe da tenere sul palmo della mano, come portatore della Verità Rivelata? Ecco, ragionare in questi termini non ci porta da nessuna parte. Ed invece, dentro questo forum, il partito del sono tutti fessi tranne noi, va per la maggiore.
Riguardo a questa "riesumazione" io concordo con quanto scritto da aleandrea ovveroquote:Originally posted by aleandrea>id="black"> anche xche’ a tal riguardo ci sono delle chiare e nette indicazioni in : - Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP : si veda
Secondo me chi ha redatto l'ordinanza ha le idee un pò confuse, e la cassazione ha erroneamente interpretato. Perchè mai un possessore di autocaravan (che il cs dice sono assimilate alle autovetture ec.. ecc...) che vuole utilizzare per i suoi spostamenti cittadini ( e non per fare turismo) questa tipologia di automezzo non dovrebbe avere titolo a posteggiare ? Quali sono i problemi d'igiene che può rappresentare ? AVVOCATI FATEVI SENTIRE >http://www.camper.netsurf.it/fo...
- interrogazione parlamentare del dicembre 2005 : si veda inhttp://www.camper.netsurf.it/fo...
- lettere inviate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai comuni anti-camperisti : si veda p.e. inhttp://www.camper.netsurf.it/fo...
- art 185 comma 2 del CdS per quanto riguarda la definizione di campeggio : si veda p.e. inhttp://www.codiceonline.com
Ciao, Ivano.id="blue">
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quote:Originally posted by IvanoPP> Ti ho fatto una domanda e non hai risposto ora te ne faccio altre due: 1) Alla luce di quello che hai appena qui sopra scritto, cosa dovrebbe fare un camperista che si recasse ad Orosei e volesse fare sosta libera ove il comune ha vietato? 2) Tu cosa proponi di fare per far annullare l'ordinanza di Orosei? Aspetto tue notizie.
Riguardo a questa "riesumazione" io concordo con quanto scritto da aleandrea ovveroquote:Originally posted by aleandrea>id="black"> anche xche’ a tal riguardo ci sono delle chiare e nette indicazioni in : - Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP : si veda
Secondo me chi ha redatto l'ordinanza ha le idee un pò confuse, e la cassazione ha erroneamente interpretato. Perchè mai un possessore di autocaravan (che il cs dice sono assimilate alle autovetture ec.. ecc...) che vuole utilizzare per i suoi spostamenti cittadini ( e non per fare turismo) questa tipologia di automezzo non dovrebbe avere titolo a posteggiare ? Quali sono i problemi d'igiene che può rappresentare ? AVVOCATI FATEVI SENTIRE >http://www.camper.netsurf.it/fo...
- interrogazione parlamentare del dicembre 2005 : si veda inhttp://www.camper.netsurf.it/fo...
- lettere inviate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai comuni anti-camperisti : si veda p.e. inhttp://www.camper.netsurf.it/fo...
- art 185 comma 2 del CdS per quanto riguarda la definizione di campeggio : si veda p.e. inhttp://www.codiceonline.com
Ciao, Ivano.id="blue">
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quote:Originally posted by cippalippa> Gentilissimo collega, l'ho letta solo adesso e ti ho risposto. Cordiali Saluti.
Collega illustrissimo, ti ho inviato una mail >