Direttiva 2014/31/UE.
In risposta al messaggio di Elletufo del 14/02/2020 alle 12:51:56io non sfido le autorità ma con estrema umiltà sono cosciente di non essere in regola e di conseguenza giustamente sanzionato
Supeduke46 (mi perdoni se mi faccio interprete) ha in maniera molto sintetica riassunto il seguente ragionamento: “Le norme giuridiche in oggetto (come tutte le altre norme del diritto) hanno introdotto un listino di prezziimpliciti relativi ai comportamenti da assumere nei confronti di dette norme. Come davanti a qualsiasi scelta di convenienza, Superduke66 ha utilizzato la possibilità di comparare il prezzo della violazione rispetto al possibile uso alternativo della risorsa che gli rimarrà disponibile; egli ha avuto la possibilità di scegliere tra ubbidire, disubbidire, sfidare l’autorità (tanto non mi becchi), rearsi altrove, dove le regole sono diverse, per tenere lo stesso comportamento. In pratica ha detto: caro giurista, non credere che basti una legge per determinare certi comportamenti, guarda che c’è anche il mercato e che quindi un fine esterno rimane sempre in agguato.” E si è espresso: “io passo direttamente alla terza parte pertanto pagherò la multa che giustamente mi appioppieranno”. Ora, Lei TheDevil ha intenzione di sviluppare una discussione, ne ha anticipato la scaletta, ma non sono riuscito ad individuare gli obiettivi che si propone di raggiungere. Forse non ho letto con la dovuta attenzione quanto da Lei scritto. Perdonatemi eventuali errori di forma, ma ho scritto così di getto.
In risposta al messaggio di superduke46 del 13/02/2020 alle 17:16:59Abbiamo già affrontato questo discorso ma perdonami se faccio un appunto
io passo direttamente alla terza parte pertanto pagherò la multa che giustamente mi appioppieranno
In risposta al messaggio di Grinza del 15/02/2020 alle 10:47:54Sono convinto che se la multa fosse molto probabile e di qualche migliaio di euro sicuramente tutti i fuorilegge per convenienza avrebbero non solo la C ma addirittura la CE.
Abbiamo già affrontato questo discorso ma perdonami se faccio un appunto Te, come tanti altri, sapevi tin dall’inizio che eri fuori regola ma l’hai fatto lo stesso per convenienza, perché una ipotetica quanto improbabilemulta costa meno di una patente un rinnovo ed il gobox (per dirne una) e rivendita del mezzo Sono convinto che se la multa fosse molto probabile e di qualche migliaio di euro sicuramente tutti i fuorilegge per convenienza avrebbero non solo la C ma addirittura la CE. Poi c’è la questione assicurativa ma è conseguenza
la dispensa "Tutto sul sovraccarico" dell'ASAPS
, che - peraltro - non copre l'intera casistica delle violazioni nella specifica materia.In risposta al messaggio di TheDevil del 17/02/2020 alle 21:21:21magari un giorno o l'altro peseranno i camper solo con l'app
Superduke46 ha scritto: piena solidarietà agli agenti di polizia stradale. ============================== Mi sono limitato a censire i differenti criteri che il legislatore ha previsto nel CdS per sanzionarel'eccedenza di massa di un veicolo. Cfr. la dispensa Tutto sul sovraccarico dell'ASAPS, che - peraltro - non copre l'intera casistica delle violazioni nella specifica materia. Come IZ4DJI ha segnalato in precedenti discussioni del forum, gli operatori di polizia stradale si avvalgono anche di una apposita app, che semplifica la determinazione dell'eventuale sanzione.
In risposta al messaggio di TheDevil del 17/02/2020 alle 22:22:22Volevo far notare che si parla di franchigia e non di aumento totale della massa del veicolo, nel concreto la massa totale rimane sempre 3500 kg ma la franchigia per quei veicoli è del 15% e non del 5%, nessuno ha interesse di starare le bilance ma un camper obeso non saprà mai se verrà sanzionato o meno e quindi deve sempre rimanere nei limiti di massa.
Genesi dei commi bis nell'art. 167 CdS (a complemento della seconda parte della discussione) Il 29 luglio 2010 il Parlamento approva la Legge n.120/2010 Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Il relativo art.2 inserisce il comma 7-bis nell'art. 62 del CdS, secondo il quale il MIT avrebbe dovuto emanare un decreto, entro tre mesi, per escludere la massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e [...] la massa degli accumulatori e dei loro accessori dalla determinazione della massa a vuoto per i veicoli dotati di alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida. E' chiaramente una disposizione irrealizzabile perche' contrasta con la normativa comunitaria in materia di omologazione dei veicoli ed infatti, per quanto a mia conoscenza, questo decreto non vede mai la luce. Il 24 gennaio 2012 il Governo emana il Decreto-Legge n.1/2012 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Il relativo art. 17 Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti e' composto soltanto da sei commi, il cui contenuto e' strettamente aderente al titolo dello stesso articolo. In sede di conversione parlamentare nella Legge n.27/2012 il suddetto art. 17 viene allungato a quattordici commi, con due dei quali si dispongono modifiche agli articoli 62 e 167 del CdS che non ci azzeccano alcunche' con l'oggetto dell'articolo. Le modifiche approvate: - abrogano il comma 7-bis dell'art. 62 CdS, inserito meno di due anni prima e rimasto lettera morta; - inseriscono nell'art. 167 CdS i commi 2-bis, 3-bis e 10-bis dove, sostanzialmente, la franchigia viene aumentata al 15% della massa autorizzata per i veicoli dotati di alimentazione a metano, GPL, elettrica o ibrida, oltre al controllo elettronico della stabilita'. In altri termini, dal momento che non si puo' legalmente ridurre la massa a vuoto di un veicolo dotato di particolari caratteristiche tecniche al fine di mantenerne invariata la capacita' di carico, quest'ultimo risultato viene ottenuto con la legittimazione di una franchigia di eccedenza del 15%, ovviamente limitata alla circolazione entro i confini nazionali. Nuova (appesantita) massa a vuoto + vecchia portata = vecchia massa autorizzata + nuova eccedenza del 15% non sanzionabile! Appena ho un po' di tempo a disposizione mi voglio passare la curiosita' di individuare i parlamentari che sono intervenuti per introdurre: - il comma 7-bis nell'art. 62 CdS con la Legge n.120/2010; - i commi 2-bis, 3-bis e 10-bis nell'art. 167 CdS con la Legge n.27/2012 per annullare - dopo meno di due anni - l'irrealizzabile disposizione di cui al citato comma 7-bis e per trasferire dall'art. 62 all'art.167 l'obiettivo di mantenere invariata la capacita' di carico dei veicoli appesantiti in fabbrica con ulteriori serbatoi e/o accumulatori. Mi piacerebbe infatti verificare le giustificazioni addotte.
In risposta al messaggio di TheDevil del 17/02/2020 alle 21:21:21comunque nella dispensa dell'asaps si parla solo e sempre di autocarri mai di autocaravan
Superduke46 ha scritto: piena solidarietà agli agenti di polizia stradale. ============================== Mi sono limitato a censire i differenti criteri che il legislatore ha previsto nel CdS per sanzionarel'eccedenza di massa di un veicolo. Cfr. la dispensa Tutto sul sovraccarico dell'ASAPS, che - peraltro - non copre l'intera casistica delle violazioni nella specifica materia. Come IZ4DJI ha segnalato in precedenti discussioni del forum, gli operatori di polizia stradale si avvalgono anche di una apposita app, che semplifica la determinazione dell'eventuale sanzione.
Direttiva 96/53/CE,
art. 10 quinquies