Chorus
e poiIlVagabondo
hanno segnalato nel forum la disponibilita' on-line dellalettera prot.n.300/A/8627/19/108/5/1 del 14-10-2019,
con la quale il MinInterno ha dato risposta al quesito formulato da una societa' di autotrasporto riguardo all'art.167 CdS.Elletufo
).In risposta al messaggio di Elletufo del 20/02/2020 alle 12:22:53
Non riporto per intero le circolari Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI U. di G. MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE Segreteria Tecnica Roma, 14 dicembre 1999 Prot.n° 1927/FP3 CIRC. U. di G. n° B86 OGGETTO: Destinazione, ai sensi dell’art. 82 del codice della strada, dei veicoli M1. Trasporto di cose. Pervengono numerosi ……… …………. Al fine di chiarire i dubbi di cui in pressa si precisa che: a) la categoria di veicoli per uso promiscuo, ………….. Tutto ciò premesso si chiarisce che, a seguito del recepimento della Direttiva citata in premessa, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’art.54, comma 1, lett. c), del C.d.S., vengono assorbiti nelle “autovetture” di cui alla lettera a) del medesimo articolo 54, comma 1, e pertanto i trasporti sin’ora effettuati con gli “autoveicoli per trasporto promiscuo” possono ora legittimamente effettuarsi con le “autovetture” con le medesime modalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 164 del C.d.S.. Ho voluto evidenziato in neretto che per il Ministero dei Trasporti é la classe a) autovetture che assorbe la classe scomparsa c) autoveicoli per trasporto promiscuo e che impropriamente chiama categoria. Un mese e mezzo dopo …. Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale Servizio Polizia Stradale – Divisione II N.300/A/21415/105/27 Roma, 3 febbraio 2000 OGGETTO: Destinazione, ai sensi dell’art. 82 del Codice della Strada, dei veicoli M1. Trasporto di cose. …………… Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione-Dipartimento dei Trasporti Terrestri con la circolare prot. n. 1927/FP3 del 14 dicembre 1999, nel ribadire l’idoneità, dal punto di vista tecnico, dei veicoli della categoria M1 anche al trasporto di cose, ha ritenuto che in tale categoria – i veicoli immatricolati per trasporto di persone – sia assorbita la categoria degli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’art. 54, comma 1 lett.c), C.d.S.. I veicoli di categoria M1, quindi, possono essere utilizzati anche per effettuare trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi con l’obbligo, in questa ipotesi, dell’iscrizione all’albo degli autotrasportatori. ….. Il Ministero dell’Interno, anch’esso chiamando categoria una classe di autoveicoli, ha dato una interpretazione estensiva della circolare del Ministero dei Trasporti estendendo a tutti i veicoli di categoria M1 la possibilità di trasportare cose. In Sintesi: Ministero dei Trasporti solo le a) autovetture possono trasportare cose. Ministero dell’Interno tutti i veicoli M1 possono trasportare cose.
Risale al 19/10/2007 la prima volta che ho citato nel forum
la circolare MinInterno del 3 febbraio 2000."tolleranza" nell'art.121 del CdS/59 dal 10-06-1976 al 04-03-1982
"franchigia" dal 05-03-1982
(sia nell'art. 121 del CdS/59 sia nell'art. 167 del CdS vigente).DPR 956/1958, art.121 "Trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi"
DPR 393/1959, art.121 "Trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi"
Legge 313/1976
si introduce nell'art. 121 del CdS/59 l'impianto sanzionatorio che sopravvive sostanzialmente ancora adesso:Legge 38/1982
si introduce nell'art. 121 del CdS/59:In risposta al messaggio di enzov1100 del 03/05/2021 alle 10:47:35Scusa ma non ho richiesto proprio nulla anche perché il problema fuori peso a me non interessa
A richiesta di Grinza riguardo il dubbio sull'art. 167 o 169 riporto quello che avevo trovato e che precisa meglio quanto riguarda i camper: A seguire la risposta avuta dal sito ufficiale della Polizia di Stato in meritoal problema della circolazione con veicoli oltre il peso consentito: Circolazione con veicoli oltre il peso consentito Grazie per aver visitato il sito della Polizia di Stato. Ai sensi dell'art.167 c.d.s. il superamento della massa complessiva a pieno carico del veicolo è sanzionato - per i veicoli che abbiano una massa complessiva non superiore alle 10 t - in ragione della percentuale di superamento determinata dall'eccedenza. Alla massa massima viene applicata comunque una franchigia del 5% oltre la quale scattano le sanzioni. Esempio: autocaravan di massa massima a pieno carico di kg 3.500 che circola in realtà con una massa di kg 4.000. La sanzione viene applicata calcolando la differenza tra il peso riscontrato e la massa massima con l'aggiunta della franchigia: kg 4.000- (3.500+5%)= kg 325 = +9,3% della massa massima : pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 36,00 con la decurtazione di un punto dalla patente (art.167, comma 3, c.d.s. ).
In risposta al messaggio di enzov1100 del 03/05/2021 alle 13:56:47Era solo per comunicazione, ho sempre sostenuto che in Italia non pesano e la Svizzera si può evitare, negli altri paesi ti posso dire che in Germania una volta hanno deviato tutti nell’area di servizio, a me hanno visto il Go-box e mi hanno fatto cenno di uscire, cosa è successo non lo so.
Se non ti interessa non capisco il motivo per cui ci torni sempre sopra... L'informazione per sentito dire, diventa male informazione. A me va bene così, la 169 manco parla di pesi, in Francia, Spagna e Germania difficilmentepesano; mi sono fatto comunque tutte le traduzioni, se devo passare dalla Svizzera o dall'Austria, e non è che ci tengo molto, scendo prima la moto e con il peso sono apposto... La polemica l'avete portata avanti tu e l'altro, sull'altro thread, è un dato di fatto ed io non ho partecipato, basta leggere.
https://polizialocale-mase.blog...
In risposta al messaggio di Lollipibus del 27/11/2021 alle 11:33:12Interessante, grazie per la condivisione
Riprendo questo vecchio argomento... ho trovato questo su internet Su richiesta esplicita, si dichiara che le autocaravan non possono essere soggette alla tolleranza del 5%. Come già descritto sopra. Se ho interpretato bene...
In risposta al messaggio di Lollipibus del 27/11/2021 alle 11:33:12Grazie.
Riprendo questo vecchio argomento... ho trovato questo su internet Su richiesta esplicita, si dichiara che le autocaravan non possono essere soggette alla tolleranza del 5%. Come già descritto sopra. Se ho interpretato bene...
https://www.piemmenews.it/uffic...
In risposta al messaggio di TheDevil del 19/02/2020 alle 22:22:22Essendo tornati a questo thread per l'attualità dell'argomento, noto l'inciso di The Devil
Prima Chorus e poi IlVagabondo hanno segnalato nel forum la disponibilita' on-line della lettera prot.n.300/A/8627/19/108/5/1 del 14-10-2019, con la quale il MinInterno ha dato risposta al quesito formulato da una societa'di autotrasporto riguardo all'art.167 CdS. Questa lettera ha una insolita particolarita' perche' acclude anche una fotocopia dell'originale quesito come pervenuto negli uffici ministeriali via PEC. L'annotazione manuale in alto indica che l'esame del quesito e' stato affidato al VQA dott. Protospataro, autore di un noto prontuario del CdS di larga diffusione presso gli operatori di polizia stradale. A fronte del quesito formulato nella conclusione della richiesta avrei risposto nei termini seguenti, dopo la tipica introduzione di una lettera di riscontro: Si fa riferimento alla Vs. [...] Riguardo al Vs. quesito si precisa che la circolazione di un veicolo con massa superiore a quella indicata nella Carta di Circolazione, ma entro il limite del 5% rispetto a detta massa, non puo' mai considerarsi una regola comportamentale eventualmente ricorrente nel tempo. Invero, nelle condizioni anzidette, la circolazione del veicolo costituisce comunque violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Peraltro, qualora nelle condizioni anzidette il veicolo risulti utilizzato per il trasporto di merci non-pericolose, la violazione non e' soggetta a sanzione ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada. Meno si scrive (pur con una esauriente risposta), minori sono le occasioni di incorrere in errori. Per procedere nella terza parte della discussione, mi soffermo su alcune frasi della suddetta lettera (in parte gia' evidenziate da Elletufo). Dal PRIMO periodo: ... tolleranza del 5% rispetto alla massa accertata... Questa espressione evidenzia due errori da parte dell'ufficio ministeriale che l'ha scritta. Nelle disposizioni concernenti la massa dei veicoli il legislatore non utilizza mai il termine tolleranza, d'uso comune tra gli utenti della strada. In alternativa all'espressione eccedenza di massa [non sanzionabile], il legislatore utilizza infatti il termine franchigia negli artt. 10 e 167. Il secondo errore consiste nell'indicazione della massa accertata quale base di calcolo per la percentuale del 5%, che e' invece stabilita dal legislatore nella massa indicata nella carta di circolazione ossia la massa autorizzata. La massa accertata corrisponde notoriamente al risultato della misurazione fornito dallo strumento utilizzato. Il passaggio sopra citato va quindi corretto in: ... franchigia del 5% rispetto alla massa autorizzata... Dal PRIMO periodo: ... sui veicoli adibiti al trasporto di cose. DAL SECONDO periodo: L'art. 167 del Codice della Strada disciplina il trasporto di cose sui veicoli a motore... In questi due passaggi la lettera del MinInterno specifica che l'art. 167 CdS e' stato previsto dal legislatore per regolamentare la circolazione dei veicoli utilizzati per il trasporto di cose, ossia le merci secondo la terminologia comunitaria. Dal TERZO periodo: Il legislatore, tuttavia, ha previsto che [...] sia sempre possibile un errore strumentale ovvero una variabilita' del peso degli oggetti trasportati dovuta, essenzialmente, a fattori ambientali. Anche qui c'e' un errore lessicale inammissibile per un ufficio ministeriale: peso degli oggetti invece di massa delle merci. Per quante ricerche abbia fatto non sono riuscito a trovare il passaggio normativo nel quale il legislatore abbia effettivamente espresso la previsione di questi due motivi per l'introduzione della franchigia nell'art. 167. A parte che l'errore strumentale si applica sul risultato della misurazione (massa accertata) e non sul valore di massa sottoposto a verifica (massa autorizzata, come invece dispone attualmente il legislatore per il calcolo della franchigia), non e' affatto chiaro se l'avverbio di tempo sempre sia riferito al solo art. 167 oppure all'intero CdS. Se la franchigia e' prevista come implicita applicazione dell'errore strumentale nella misurazione della massa dei veicoli nell'ambito dell'art. 167, la franchigia dovrebbe trovare applicazione anche nelle analoghe misurazioni contemplate in altri articoli del CdS. E su questo specifico punto aspetto a vedere se e cosa il Ministero rispondera'. C'e' poi l'altro asserito motivo di introduzione della franchigia ossia la variabilita' della massa delle merci trasportate dovuta, essenzialmente, a fattori ambientali. In relazione a questo motivo la franchigia non dovrebbe essere applicata alla generalita' dei veicoli che trasportano merci, come in realta' accade, ma soltanto a quelli con piano di carico scoperto che stanno trasportando merci suscettibili di assorbimento delle precipitazioni atmosferiche. In alcuni stati esteri con frequenti precipitazioni atmosferiche la disciplina della circolazione stradale attribuisce al conducente del veicolo, se con piano di carico scoperto, la responsabilita' di caricare una quantita' di merce inferiore a quella massima autorizzata alla partenza del trasporto, al fine di tenere conto degli appesantimenti durante il percorso e mantenere sempre il veicolo entro il proprio valore di massa autorizzata. La motivazione dei fattori ambientali per l'applicazione della franchigia non regge affatto nei riguardi di tutti i veicoli con piano di carico chiuso. Non regge neanche nei riguardi dei veicoli che, pur con piano di carico scoperto, trasportano merci per le quali i fattori ambientali sono ininfluenti (a semplice esempio, un container). Dal TERZO periodo: Per tale ragione e' stata prevista una tolleranza rispetto alla massa accertata... Nel terzo periodo della lettera viene ripetuto l'errore concettuale gia' espresso nel primo periodo, segno di un radicato convincimento del redattore ministeriale al riguardo. A questo punto ho completato la raccolta della documentazione per affrontare l'ultima parte della discussione, la piu' difficile, ossia la redazione della lettera al MinInterno con la richiesta di chiarimenti sui punti sin qui evidenziati. Anche su questa terza parte della discussione sono ben graditi commenti costruttivi di integrazione/correzione a rifinitura delle considerazioni espresse.
In risposta al messaggio di Lollipibus del 09/02/2022 alle 00:29:36il problema sono le bilance omologati sono sempre diversi risultati cambia da 50 a 150 kg esempio lo stesso giorno alla revisione motorizzazione dava il peso di 3260 kg , mentre appena uscito e pesato sulla pesa nuova del comune dava 3360 come si spiega queste differenze nonostante sono omologati a norma?
Sempre utile rispolverare questo argomento. Ma come ho imparato al lavoro, e visto e vissuto sul forum, è necessario sottolineare come il fatto di viaggiare in sovrappeso ha si una conseguenza legale, assicurativa etc. Masoprattutto espone noi e le nostre famiglie (e degli altri utenti stradali) ad un rischio ben maggiore. a 100kmh, fermare 200kg di meno può significare evitare un incidente.