In risposta al messaggio di chorus del 26/10/2021 alle 13:24:03«Parafrasando: mentre dormo nel veicolo in sosta non sto campeggiando, bensì sto alloggiando, sto dimorando temporaneamente»
Art. 54 cds, primo comma, lettera m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente.Dunque il camper ha una doppia adibizione: è un veicolo, cioè un bene che soddisfa il bisogno di movimento dell'essere umano, ed è un qualche cosa che mi permette di alloggiare all'interno. Parafrasando: mentre dormo nel veicolo in sosta non sto campeggiando, bensì sto alloggiando, sto dimorando temporaneamente. Mah, quell'altro diceva se non è zuppa è pan bagnato. Nel gergo camperistico l'importante è non utilizzare il sostantivo campeggio (e men che meno il verbo campeggiare) visto che compare nell'art. 185, unica norma conosciuta dal camperista, nelle decine di migliaia costituenti l'ordinamento giuridico italiano.
In risposta al messaggio di chorus del 26/10/2021 alle 13:30:06Appunto... già se sotto il divieto ci fosse scritto "in luglio e agosto" lo valuterei diversamente.
Suvvia, lo sappiamo benissimo che se vai in qualsiasi comune della Liguria o, ancora meglio, a Cortina, il prossimo 15 novembre, parcheggi e alloggi all'interno del camper in prossimità del centro nessuno ti dirà niente. Diverso se tu lo avessi fatto lo scorso 15 agosto.
In risposta al messaggio di SergioRM del 26/10/2021 alle 14:16:47Invece sembra che un divieto di dormire sul mezzo esista, ma si riferisce ai camion e ai pullman.
«Parafrasando: mentre dormo nel veicolo in sosta non sto campeggiando, bensì sto alloggiando, sto dimorando temporaneamente» No, stai solo dormendo. Non c'è alcuna norma che vieti di dormire in un qualsiasi mezzo di trasporto, che sia un camper, un furgone, un'auto o altro. Se non sei d'accordo hai un compito facile facile: esibisci la norma.
https://barnyspareparts.it/news...
https://eur-lex.europa.eu/legal...
In risposta al messaggio di giorgioste del 26/10/2021 alle 14:28:05Questo vale per il «periodo di riposo settimanale regolare», di almeno 45 ore, non vale per il «periodo di riposo settimanale ridotto» e nemmeno per il «periodo di riposo giornaliero», che sia regolare (almeno 11 ore) o ridotto.
Invece sembra che un divieto di dormire sul mezzo esista, ma si riferisce ai camion e ai pullman. Continuo a pensare che non c'entri con questo thread ma se per loro c'è un divieto esplicito mi farebbe suppore che, per essere reale per noi, debba esistere anche uno equivalente per i camper.
In risposta al messaggio di SergioRM del 26/10/2021 alle 14:45:13Si, è palese che non c'entra con noi, ma visto che si parla de " regolamento comunitario (
Questo vale per il «periodo di riposo settimanale regolare», di almeno 45 ore, non vale per il «periodo di riposo settimanale ridotto» e nemmeno per il «periodo di riposo giornaliero», che sia regolare (almeno 11 ore)o ridotto. L'ottavo comma dell'art. 8 della norma che hai citato dice: «In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta». E comunque qui si tratta delle condizioni di lavoro degli autotrasportatori. In effetti c'entra ben poco...
561/2006
) del Codice della Strada" sempre al CdS sembra legato.
In risposta al messaggio di giorgioste del 26/10/2021 alle 14:51:18A me sembra che "del Codice della Strada" l'abbia aggiunto la pagina che dai al primo link.
Si, è palese che non c'entra con noi, ma visto che si parla de regolamento comunitario (561/2006) del Codice della Strada sempre al CdS sembra legato. Lo so che il mio è un ragionamento matematico/logico e proprio tuhai detto più volte di dimenticarsi della logica, ma nella mia testa c'è l'idea che se un divieto è esplicitato per certe categorie/periodi, dovrebbe essere esplicitato anche per noi... mentre al massimo si discute del significato de emettere deflussi. Comunque, tornando a bomba, anche se il dormire è soggetto a interpretazioni, il parcheggiare non dovrebbe esserlo.
In risposta al messaggio di SergioRM del 26/10/2021 alle 14:58:56ok, mi ha fuorviato l'articolo. grazie
A me sembra che del Codice della Strada l'abbia aggiunto la pagina che dai al primo link. Il regolamento CE n. 561/2006 si chiama «REGOLAMENTO (CE) n. 561/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada».
In risposta al messaggio di ezio59 del 26/10/2021 alle 15:55:15A chi ti riferisci? La quasi totalità di chi dorme in libera lo fa dove NON ci sono cartelli espliciti.
Perchè in Istria quando trovate questo cartello non vi fermate a dormire (non campeggiare, dormire), mentre in Italia cercate ogni scusa per non rispettarli ?
In risposta al messaggio di ezio59 del 26/10/2021 alle 15:55:15Mi sa che c'è un equivoco. Non si stava dicendo che si deve poter dormire dove c'è un chiaro divieto, ma che anche dove è vietato il campeggio, come in molti comuni, dormire in un'area attrezzata non è campeggio e quindi non è vietato.
Perchè in Istria quando trovate questo cartello non vi fermate a dormire (non campeggiare, dormire), mentre in Italia cercate ogni scusa per non rispettarli ?
, perdonami, non sta né in cielo né in terra.
https://forum.camperonline.it/x...
e, in particolare, il secondo passaggio evidenziato, dove la Cassazione delinea i rispettivi àmbiti di applicazione per il CdS (compreso l'art. 185) e per la normativa regionale sul turismo.In risposta al messaggio di TheDevil del 26/10/2021 alle 19:19:19Come ho detto più volte, e come dice la giurisprudenza che citi, "strada" e "non strada" sono cose del tutto diverse.
SergioRM ha scritto: «Parcheggiare e pernottare (in altre parole campeggiare)», perdonami, non sta né in cielo né in terra. ============================== Ma sta nella giurisprudenza, da te fortementeauspicata in altra recente discussione. Cfr. e, in particolare, il secondo passaggio evidenziato, dove la Cassazione delinea i rispettivi àmbiti di applicazione per il CdS (compreso l'art. 185) e per la normativa regionale sul turismo. C'e' inoltre la puntuale definizione del concetto di campeggio, postulata dal dettato normativo, che spazza via qualunque giochetto di parole.
In risposta al messaggio di enzov1100 del 26/10/2021 alle 21:08:10Ci provo. Nel 1987 un tizio era rimasto sulla propria roulotte, sistemata su un terreno di sua proprietà, per 14 giorni.
Non avendo voglia di leggere tutti i link e le sentenze, un breve riassunto? Se non si è sempre sul pezzo non si capisce una mazza...
In risposta al messaggio di SergioRM del 26/10/2021 alle 21:46:17Ti devo contraddire. Il TULPS si applica esclusivamente a quegli esercizi pubblici o strutture pubbliche che per iniziare l'attività e proseguirla hanno bisogno dell'autorizzazione di PS. Quindi non a tutte le aree di sosta. Lo so perché i controlli dei registri li facevo io.
Come ho detto più volte, e come dice la giurisprudenza che citi, strada e non strada sono cose del tutto diverse. Se per parcheggiare si intende quello che dice il cds, con parcheggiare e pernottare si intende sostare sullastrada e pernottare, e come dice la giurisprudenza e ho detto anche qui più volte in quel caso pernottare non trasforma la sosta in campeggio. E quello che decide, ovviamente, è il codice della strada. Per questo dicevo che l'uguaglianza dormire in camper (sulla strada) = campeggiare è falsa. Se invece non si sta sulla strada, se ad esempio si sta su un terreno privato, allora per la Cassazione adibire il veicolo a proprio luogo di soggiorno e riposo è campeggio. E allora si devono fare i conti con le leggi sul turismo. Per questo dicevo che l'uguaglianza dormire in camper (fuori delle strade) = campeggiare è vera. Come afferma la sentenza cui rimandi, sono «materie del tutto diverse». E lo dico anche a te: se non sei convinto, allora vuol dire che pernottare in un'area attrezzata è campeggio e, pertanto, l'area attrezzata diventa una struttura ricettiva soggetta in quanto tale non solo alle leggi regionali del turismo, ma anche al TULPS. Dunque tutti i comuni che attivano aree attrezzate - dove tutti i camperisti prima o poi passano la notte - e omettono l'identificazione degli ospiti e la trasmissione entro 24 ore delle loro generalità alla questura, violerebbero platealmente l'art. 109 del TULPS. Lo violerebbero, in particolare, per tutte le numerose aree attrezzate non presidiate, che non dovrebbero nemmeno esistere. Palesemente assurdo.
In risposta al messaggio di ezio59 del 26/10/2021 alle 22:18:34Questi sono i commi dell'art. 109 del TULPS cui facevo riferimento:
Ti devo contraddire. Il TULPS si applica esclusivamente a quegli esercizi pubblici o strutture pubbliche che per iniziare l'attività e proseguirla hanno bisogno dell'autorizzazione di PS. Quindi non a tutte le aree di sosta. Lo so perché i controlli dei registri li facevo io.
In risposta al messaggio di SergioRM del 26/10/2021 alle 22:27:47La discriminante non è se è presidiata o non presidiata e nemmeno se vengono richiesti i documenti, ma è: ha l'autorizzazione di PS o non ce l'ha. Ripeto, nel primo caso si applica il TULPS, nel secondo no.
Questi sono i commi dell'art. 109 del TULPS cui facevo riferimento: «1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche' i proprietario gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identita' o di altro documento idoneo ad attestarne l'identita' secondo le norme vigenti.» «3. Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalita' delle persone alloggiate, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.» Se un'area è una struttura ricettiva ci rientra, se è solo un'area attrezzata (185 cds e 378 reg) no. Tutto qui. Purtroppo c'è grande confusione perché ci sono aree attrezzate chiamate aree di sosta, aree di sosta e perfino campeggi chiamati aree attrezzate ecc. ma la differenza tra parcheggio (riservato ai camper e con carico/scarico) e struttura ricettiva c'è. Ad esempio, un'area non presidiata o in cui sia comunque possibile entrare anche quando non è presidiata (quindi senza essere identificati) non è una struttura ricettiva (Spello, Lucignano, Pisa ecc.). Un'area in cui si viene identificati quando si arriva invece lo è (Riotorto, Grottammare ecc.). Il TULPS non si applica a tutte le aree di sosta semplicemente perché non tutte le aree di sosta, anche se così denominate, sono tali: alcune sono strutture ricettive, altre sono parcheggi.
In risposta al messaggio di ezio59 del 26/10/2021 alle 22:50:06Va bene, allora visto che i controlli dei registri li facevi tu, fammi qualche esempio di area di sosta (NB: una struttura ricettiva, non una semplice area attrezzata ai sensi del cds) che opera senza l'autorizzazione di PS e, pertanto, non identifica i suoi ospiti.
La discriminante non è se è presidiata o non presidiata e nemmeno se vengono richiesti i documenti, ma è: ha l'autorizzazione di PS o non ce l'ha. Ripeto, nel primo caso si applica il TULPS, nel secondo no.
In risposta al messaggio di SergioRM del 26/10/2021 alle 22:09:30Grazie, allora avevo capito bene, quello
Ci provo. Nel 1987 un tizio era rimasto sulla propria roulotte, sistemata su un terreno di sua proprietà, per 14 giorni. Aveva ricevuto una sanzione di 700.000 lire perché la legge regionale (ormai abrogata) poneva un limitedi 48 ore al campeggio. Il tizio non ha gradito, ha fatto ricorso, è arrivato in cassazione sostenendo, tra l'altro, che secondo la legge Fausti (poi inglobata nel codice della strada), un camper in sosta non campeggia se rispetta le note condizioni (poggiare al suolo sulle ruote, non emettere deflussi propri, non occupare la sede stradale in misura eccedente l'ingombro del veicolo). La Corte ha respinto il ricorso, affermando che il codice della strada riguarda la circolazione (sosta compresa) sulle strade, «precisando a tali fini (comma 2) le condizioni perche' la sosta non si risolva in un'attività di campeggio», mentre quando non si sta sulle strade valgono le leggi regionali sul turismo, che disciplinano l'attività di campeggio. E in tal caso, dice la Corte, campeggiare va inteso come soggiornare e riposare nel veicolo. Dato che la roulotte stava su un terreno privato, non sulla strada, il codice della strada non c'entrava nulla. Come dice quella sentenza, «E' invero evidente che le due normative poste a raffronto concernono materie del tutto diverse». E però c'è chi questa differenza evidente non riesce a vederla...