Uno dei tanti esempi. Però rileggiti cosa hai scritto dall'inizio.
PER I GESTORI DI STRUTTURE RICETTIVE L’art. 109 del TULPS stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, debbano comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda o comunicazione, anche con mezzi informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero Interno. I gestori che non provvedevano alla comunicazione delle persone alloggiate erano soggetti all’applicazione di una sanzione penale. Il codice del turismo (dlgs 23 maggio 2011, n. 79) entrato in vigore il 21 giugno ha di fatto abrogato la legge 29 marzo 2001 n. 135. L’articolo 8 della legge 135/2001 nel riscrivere completamente l'art. 109 del Tulps non ha previsto per la sua violazione, una specifica sanzione, pertanto nell'ipotesi in cui si accerta tale infrazione, deve applicarsi l'art. 17 del T.U.L.P.S. norma che prevede, per chi violi tale disposizione di legge, l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad € 206,00. L'articolo 109 del TULPS negli ultimi anni ha subito più di una modifica infatti nel 1995, dopo che l’art. 4 del Dlgs 13 luglio 1994 n. 480 aveva previsto specificamente la sanzione penale dell’arresto o dell’ammenda, questa norma era stata depenalizzata dall’art. 7 del d.l. 97/1995, successivamente convertito nella legge 203/95, per poi ritornare ad essere censurato penalmente, con la sua completa riscrittura, avvenuta appunto ad opera dell’art. 8 della Legge 29 marzo 2011 n. 135. Questa ultima modifica, apportata senza previsione di una specifica sanzione, quindi operando il ritorno alla sanzione penale da quello amministrativo, è stata interpretata come una dimenticanza del legislatore rilevando che, per la violazione degli art. 86 e 108 del Tulps, (allorché venga accertato l'esercizio dell’attività senza licenza o senza la necessaria dichiarazione all’autorità di pubblica sicurezza od in spregio del divieto del Questore), è prevista la mera sanzione amministrativa mentre per un'infrazione, apparentemente meno importante, come potrebbe apparire quella della mancata presentazione all'autorità di Pubblica Sicurezza della comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, è prevista la più grave, sanzione penale.
La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 262/2005 ha risolto la questione in modo incontrovertibile : dichiarando la manifesta infondatezza della questione di leggittimità costituzionale dell'art. 109 del Tulps in riferimento all'art. 3 della Costituzione ha espressamente stabilito che la sanzione applicabile in caso violazione dell'obbligo di comunicare all'autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive dal loro arrivo, è l'art. 17 del Tulps sicchè, la condotta contestata va punita con la pena alternativa dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda sino ad € 206,00. La stessa Corte è giunta a tale conclusione rilevando che la riscrittura dell'articolo 109 del Tulps è stata ispirata da una scelta oculata e non irragionevole posto che, le fattispecie messe a raffronto (artt. 86, 108 e 109) non sono omogenee, infatti il legislatore con l'art. 9 della L. 29 marzo 2001, n. 135 - (Riforma della legislazione nazionale del turismo) prevedendo che " L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773..", ha inteso regolamentare e tutelare l'espressione di una libera iniziativa economica mentre, prevedendo l’obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate imposto dall’art. 109, terzo comma, ha voluto tutelare in via generale quei compiti d’istituto individuati dall’art. 1 del tulps consentendo all’autorità di polizia la più rapida ed immediata conoscenza dei nominativi degli ospiti dell’albergo attività volta appunto a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. La comunicazione delle persone alloggiate (art. 109 del TULPS) L’art. 109 del TULPS stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti. Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevede per i gestori delle strutture ricettive l’obbligo di: - dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità; per gli stranieri è sufficiente il passaporto o altro documento considerato equivalente; - consegnare ai clienti alloggiati una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell’Interno, sottoscritta dal cliente e numerata progressivamente. Per nuclei familiari e gruppi guidati, è sufficiente la sottoscrizione di uno dei coniugi o del capogruppo. - comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda o comunicazione, anche con mezzi informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero Interno. Per meglio comportarsi, è opportuno sentire l’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in merito a tale comunicazione. Le strutture interessate sono quelle indicate nel comma 1 dell’art. 109, e precisamente: i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali. Sono esclusi i rifugi alpini, inclusi in apposito elenco istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma. Il Ministero dell’interno, con la Circolare del 29 luglio 2005 n. 557 (pubblicata G.U. del 30 agosto 2005 n. 201), al fine di garantire uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale è tornata sull’argomento puntualizzando sia le strutture interessate che le modalità di controllo. La Circolare precisa che l’obbligo sussiste anche per quelle strutture che esercitano saltuariamente il servizio di alloggio e prima colazione (bed breakfast), anche nel caso di disciplina regionale discordante. Prima di procedere ad eventuali verifiche, i Questori dovranno accertare il regime autorizzatorio in vigore nelle rispettive Regioni “al fine di modulare opportunamente le modalità del controllo” appropriate alla tipologia di esercizio ricettivo in questione. Secondo quanto stabilito dall’art. 16 del T.U.L.P.S., gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, infatti, “facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità”. Dunque, le verifiche in questione, in questo specifico caso, potranno essere attivate solo nel caso in cui l’attività ricettiva sia soggetta ad autorizzazione comunale di pubblica sicurezza, naturalmente sempre nell’assoluto rispetto delle attività private. Nel caso negativo, e, comunque, quando risulti impossibile distinguere fra luoghi riservati al privato domicilio e luoghi di esercizio dell’attività autorizzata, ovvero fra attività ricettiva ed altra fattispecie di alloggio, ”si procederà sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite, interessando, all’occorrenza, l’autorità competente a conoscere il fatto e ad irrogare la sanzione, in relazione alla norma eventualmente violata”.
Ezio
Servo per Amikeco by IPA
"Viaggio per vedere non per viaggiare"
Modificato da ezio59 il 27/10/2021 alle 11:13:00