In risposta al messaggio di ezio59 del 27/10/2021 alle 11:05:31Mi sono proprio stufato. Una lunghissima sbrodolata per dire che a) da vent'anni non è necessario chiedere l'autorizzazione al questore per aprire una struttura ricettiva perché l'obbligo di cui all'art. 86 del TULPS è assolto presentando la richiesta al sindaco, b) una qualsiasi struttura ricettiva può accogliere ospiti solo dopo averli identificati. Che è quello che dicevo io. Basta.
Uno dei tanti esempi. Però rileggiti cosa hai scritto dall'inizio. PER I GESTORI DI STRUTTURE RICETTIVE L’art. 109 del TULPS stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelleche forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, debbano comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda o comunicazione, anche con mezzi informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero Interno. I gestori che non provvedevano alla comunicazione delle persone alloggiate erano soggetti all’applicazione di una sanzione penale. Il codice del turismo (dlgs 23 maggio 2011, n. 79) entrato in vigore il 21 giugno ha di fatto abrogato la legge 29 marzo 2001 n. 135. L’articolo 8 della legge 135/2001 nel riscrivere completamente l'art. 109 del Tulps non ha previsto per la sua violazione, una specifica sanzione, pertanto nell'ipotesi in cui si accerta tale infrazione, deve applicarsi l'art. 17 del T.U.L.P.S. norma che prevede, per chi violi tale disposizione di legge, l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad € 206,00. L'articolo 109 del TULPS negli ultimi anni ha subito più di una modifica infatti nel 1995, dopo che l’art. 4 del Dlgs 13 luglio 1994 n. 480 aveva previsto specificamente la sanzione penale dell’arresto o dell’ammenda, questa norma era stata depenalizzata dall’art. 7 del d.l. 97/1995, successivamente convertito nella legge 203/95, per poi ritornare ad essere censurato penalmente, con la sua completa riscrittura, avvenuta appunto ad opera dell’art. 8 della Legge 29 marzo 2011 n. 135. Questa ultima modifica, apportata senza previsione di una specifica sanzione, quindi operando il ritorno alla sanzione penale da quello amministrativo, è stata interpretata come una dimenticanza del legislatore rilevando che, per la violazione degli art. 86 e 108 del Tulps, (allorché venga accertato l'esercizio dell’attività senza licenza o senza la necessaria dichiarazione all’autorità di pubblica sicurezza od in spregio del divieto del Questore), è prevista la mera sanzione amministrativa mentre per un'infrazione, apparentemente meno importante, come potrebbe apparire quella della mancata presentazione all'autorità di Pubblica Sicurezza della comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, è prevista la più grave, sanzione penale. La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 262/2005 ha risolto la questione in modo incontrovertibile : dichiarando la manifesta infondatezza della questione di leggittimità costituzionale dell'art. 109 del Tulps in riferimento all'art. 3 della Costituzione ha espressamente stabilito che la sanzione applicabile in caso violazione dell'obbligo di comunicare all'autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive dal loro arrivo, è l'art. 17 del Tulps sicchè, la condotta contestata va punita con la pena alternativa dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda sino ad € 206,00. La stessa Corte è giunta a tale conclusione rilevando che la riscrittura dell'articolo 109 del Tulps è stata ispirata da una scelta oculata e non irragionevole posto che, le fattispecie messe a raffronto (artt. 86, 108 e 109) non sono omogenee, infatti il legislatore con l'art. 9 della L. 29 marzo 2001, n. 135 - (Riforma della legislazione nazionale del turismo) prevedendo che L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.., ha inteso regolamentare e tutelare l'espressione di una libera iniziativa economica mentre, prevedendo l’obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate imposto dall’art. 109, terzo comma, ha voluto tutelare in via generale quei compiti d’istituto individuati dall’art. 1 del tulps consentendo all’autorità di polizia la più rapida ed immediata conoscenza dei nominativi degli ospiti dell’albergo attività volta appunto a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. La comunicazione delle persone alloggiate (art. 109 del TULPS) L’art. 109 del TULPS stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti. Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevede per i gestori delle strutture ricettive l’obbligo di: - dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità; per gli stranieri è sufficiente il passaporto o altro documento considerato equivalente; - consegnare ai clienti alloggiati una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell’Interno, sottoscritta dal cliente e numerata progressivamente. Per nuclei familiari e gruppi guidati, è sufficiente la sottoscrizione di uno dei coniugi o del capogruppo. - comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda o comunicazione, anche con mezzi informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero Interno. Per meglio comportarsi, è opportuno sentire l’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in merito a tale comunicazione. Le strutture interessate sono quelle indicate nel comma 1 dell’art. 109, e precisamente: i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali. Sono esclusi i rifugi alpini, inclusi in apposito elenco istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma. Il Ministero dell’interno, con la Circolare del 29 luglio 2005 n. 557 (pubblicata G.U. del 30 agosto 2005 n. 201), al fine di garantire uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale è tornata sull’argomento puntualizzando sia le strutture interessate che le modalità di controllo. La Circolare precisa che l’obbligo sussiste anche per quelle strutture che esercitano saltuariamente il servizio di alloggio e prima colazione (bed breakfast), anche nel caso di disciplina regionale discordante. Prima di procedere ad eventuali verifiche, i Questori dovranno accertare il regime autorizzatorio in vigore nelle rispettive Regioni “al fine di modulare opportunamente le modalità del controllo” appropriate alla tipologia di esercizio ricettivo in questione. Secondo quanto stabilito dall’art. 16 del T.U.L.P.S., gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, infatti, “facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità”. Dunque, le verifiche in questione, in questo specifico caso, potranno essere attivate solo nel caso in cui l’attività ricettiva sia soggetta ad autorizzazione comunale di pubblica sicurezza, naturalmente sempre nell’assoluto rispetto delle attività private. Nel caso negativo, e, comunque, quando risulti impossibile distinguere fra luoghi riservati al privato domicilio e luoghi di esercizio dell’attività autorizzata, ovvero fra attività ricettiva ed altra fattispecie di alloggio, ”si procederà sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite, interessando, all’occorrenza, l’autorità competente a conoscere il fatto e ad irrogare la sanzione, in relazione alla norma eventualmente violata”.
In risposta al messaggio di Giovanni del 27/10/2021 alle 12:15:31Ne sono contento per te.
Hai scritto: Scusami, ma sapere se posso o non posso aprire il tendalino e tirare fuori tavolo e sedie non è lana caprina. In alcune aree lo puoi fare (Bolsena, Riotorto, Grottammare ecc.) in altre no (Pisa, Orvieto Scalo,Lucignano, Spello ecc.). Il problema pratico è: come capire quello che puoi fare? E' molto semplice: se si può fare campeggio (tendalino, finestre, scalino, zeppe, ecc.) c'è sempre scritto, altrimenti non si può fare. Se è un'area riservata ai camper con piazzole delimitate si può fare (salvo disposizione contraria, c'è anche questa situazione), se è un parcheggio anche se riservato ai camper, non si può fare. Ci vuole molto? Io non ho mai avuto problemi a capire se potevo o non potevo mettere una sedia fuori, in 25 anni di camper. Giovanni
In risposta al messaggio di SergioRM del 27/10/2021 alle 14:00:07le discussione sui forum sono sempre utili ma non da seguire alla lettera
Ne sono contento per te. Io all'inizio, quando avevo comprato il mio primo camper, non riuscivo a orientarmi, ho seguito le inconcludenti discussioni qui su COL e sono poi arrivato alla conclusione che dicevo. Se camperistipiù esperti sanno comunque come regolarsi, allora è inutile discutere con i muri (non mi riferisco a te, ovviamente), perché la discussione è poco utile ad altri. Un bel punto e buoni km!
In risposta al messaggio di SergioRM del 27/10/2021 alle 13:56:49Ecco, facciamo una cosa di cui saranno contenti tutti. Io mi tengo la mia ragione de deriva da anni di lavoro in questo settore e tu ti tieni la tua che deriva da internet e non ne parliamo più
Mi sono proprio stufato. Una lunghissima sbrodolata per dire che a) da vent'anni non è necessario chiedere l'autorizzazione al questore per aprire una struttura ricettiva perché l'obbligo di cui all'art. 86 del TULPS èassolto presentando la richiesta al sindaco, b) una qualsiasi struttura ricettiva può accogliere ospiti solo dopo averli identificati. Che è quello che dicevo io. Basta.
In risposta al messaggio di SergioRM del 27/10/2021 alle 13:53:42Mi sei anche simpatico, ma spesso vuoi aver ragione a tutti i costi e ti indisponi se il tuo interlocutore non è d'accordo.
Mi sono proprio stufato. Se ti rifiuti di leggere quello che la Corte dice circa le situazioni che diventano campeggio sulle strade è un problema tuo. Se non riesci a vedere che per la Corte strada e non strada sono materie del tutto diverse, nonostante lo dica chiaramente precisando che è assolutamente evidente, è un problema tuo.
In risposta al messaggio di ezio59 del 27/10/2021 alle 14:53:21In un forum è sempre così, uno da una parte l'altro dall'altra, difficilmente le opinioni contrastanti convergono.
Ecco, facciamo una cosa di cui saranno contenti tutti. Io mi tengo la mia ragione de deriva da anni di lavoro in questo settore e tu ti tieni la tua che deriva da internet e non ne parliamo più
In risposta al messaggio di chorus del 27/10/2021 alle 15:19:59Premetto che sono in sintonia con quello che scrivi su questo argomento. Quello che ho scritto rispetto al TULPS è una conseguenza di questa affermazione: "" E lo dico anche a te: se non sei convinto, allora vuol dire che pernottare in un'area attrezzata è campeggio e, pertanto, l'area attrezzata diventa una struttura ricettiva soggetta in quanto tale non solo alle leggi regionali del turismo, ma anche al TULPS. Dunque tutti i comuni che attivano aree attrezzate - dove tutti i camperisti prima o poi passano la notte - e omettono l'identificazione degli ospiti e la trasmissione entro 24 ore delle loro generalità alla questura, violerebbero platealmente l'art. 109 del TULPS. Lo violerebbero, in particolare, per tutte le numerose aree attrezzate non presidiate, che non dovrebbero nemmeno esistere. Palesemente assurdo.""
In un forum è sempre così, uno da una parte l'altro dall'altra, difficilmente le opinioni contrastanti convergono. Sono più di dieci anni che discuto su sosta, campeggio, art. 185 e la conclusione è sempre la stessa.Avevo recuperato anche gli atti parlamentari della Legge Fausti, per cercare di comprendere l'intenzione del legislatore per poi interpretare l'art. 185. Non ne sono arrivato a una, d'altra parte l'art. 185 è nel codice della strada, che regolamenta la circolazione e la motorizzazione. Il campeggio e il campeggiare sono attività turistiche, che esulano dal cds
In risposta al messaggio di ezio59 del 26/10/2021 alle 15:55:15Perchè in Istria ( Croazia, ma anche Slovenia tranne nelle aree autorizzate), è vietato pernottare fuori dalle strutture autorizzate.
Perchè in Istria quando trovate questo cartello non vi fermate a dormire (non campeggiare, dormire), mentre in Italia cercate ogni scusa per non rispettarli ?
In risposta al messaggio di ezio59 del 27/10/2021 alle 17:25:49Io, da matematico/logico, il suo ragionamento lo capisco così-.
Premetto che sono in sintonia con quello che scrivi su questo argomento. Quello che ho scritto rispetto al TULPS è una conseguenza di questa affermazione: E lo dico anche a te: se non sei convinto, allora vuol dire chepernottare in un'area attrezzata è campeggio e, pertanto, l'area attrezzata diventa una struttura ricettiva soggetta in quanto tale non solo alle leggi regionali del turismo, ma anche al TULPS. Dunque tutti i comuni che attivano aree attrezzate - dove tutti i camperisti prima o poi passano la notte - e omettono l'identificazione degli ospiti e la trasmissione entro 24 ore delle loro generalità alla questura, violerebbero platealmente l'art. 109 del TULPS. Lo violerebbero, in particolare, per tutte le numerose aree attrezzate non presidiate, che non dovrebbero nemmeno esistere. Palesemente assurdo. Quello che dico io è che il TULPS nulla centra con le aree attrezzate e non dovrebbe essere tirato in ballo perchè crea solo confusione. Ma forse diciamo la stessa cosa e non ci siamo capiti
In risposta al messaggio di giorgioste del 27/10/2021 alle 18:00:12L'art. 185 del cds, dice cosa non è campeggiare, non cosa vuol dire campeggiare
Io, da matematico/logico, il suo ragionamento lo capisco così-. Se dormire in camper vuol dire campeggiare, anche dormire in un'area sosta vuol dire campeggiare, quindi se in una qualsiasi area sosta si sta campeggiando,il fatto che un area sosta non è un campeggio (e lo si capisce anche per il fatto che non richiede i documenti) diventa una contraddizione. Ma abbiamo capito che le leggi non devono seguire la logica, anzi sono fatte apposta perché non si capisca una mazza. Era così semplice dire ci si può dormire basta che... oppure non ci si può dormire mai invece che lasciare così tante ambiguità che solo in questo centesimo thread sull'argomento, siamo già a cinque pagine.
In risposta al messaggio di ezio59 del 27/10/2021 alle 17:25:49Da anni continuo a ripetere che l'art. 185 del codice della strada non è l'unica norma dell'ordinamento giuridico italiano.
Premetto che sono in sintonia con quello che scrivi su questo argomento. Quello che ho scritto rispetto al TULPS è una conseguenza di questa affermazione: E lo dico anche a te: se non sei convinto, allora vuol dire chepernottare in un'area attrezzata è campeggio e, pertanto, l'area attrezzata diventa una struttura ricettiva soggetta in quanto tale non solo alle leggi regionali del turismo, ma anche al TULPS. Dunque tutti i comuni che attivano aree attrezzate - dove tutti i camperisti prima o poi passano la notte - e omettono l'identificazione degli ospiti e la trasmissione entro 24 ore delle loro generalità alla questura, violerebbero platealmente l'art. 109 del TULPS. Lo violerebbero, in particolare, per tutte le numerose aree attrezzate non presidiate, che non dovrebbero nemmeno esistere. Palesemente assurdo. Quello che dico io è che il TULPS nulla centra con le aree attrezzate e non dovrebbe essere tirato in ballo perchè crea solo confusione. Ma forse diciamo la stessa cosa e non ci siamo capiti
In risposta al messaggio di chorus del 27/10/2021 alle 19:08:08Sono appena stato nelle 2 regioni appena citate:
Da anni continuo a ripetere che l'art. 185 del codice della strada non è l'unica norma dell'ordinamento giuridico italiano. Ok, dimenticavo, per il camperista esiste anche l'art. 16 della Costituzione, in base al quale èlegittimato a muoversi come e quando vuole, e nessuno si deve permettere di fermarlo, nemmeno se è intenzionato a parcheggiare a Milano in Piazza del Duomo! Provocazioni a parte (spero tu veramente comprenda il mio humor), prendiamo una regione a caso, la Liguria, la cui avversità verso il camperista è qui spesso ricordata (beninteso mai dal sottoscritto, anzi). Da miei vecchi appunti, mi è capitata per le mani la legge regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2008. Io non so, se a distanza di 13 anni questa norma è stata modificata, abrogata o sostituita, ma facciamo finta sia ancora in vigore. Ebbene, tale norma regolamenta le strutture ricettive diverse dagli alberghi e, all'art. 27, cita le aree di sosta. Viene demandata la loro regolamentazione ai Comuni che: singolarmente o in forma aggregata provvedono a integrare i propri strumenti urbanistici .... definendo le modalità per la realizzazione di tali strutture. Mi sa che entrando in una struttura che risponde a questa norma ti chiedono la carta d'identità Altre regioni che si sono dotate di tale normativa vietano il cosiddetto campeggio libero (vedi ad esempio la legge 16/2004 Emilia Romagna, che, anche qui, non so se è stata modificata abrogata o sostituita). Dunque, capisci la complessità di questa materia, capisci che le istituzioni non ci considerano soltanto utenti della strada ma anche dei turisti? E ancora, è mai possibile che se pernotto in un albergo io pago l'imposta di soggiorno, mentre se mi fermo con il camper in una piazza non la pago? Vogliamo poi parlare della raccolta dei rifiuti che inevitabilmente produciamo? Sono tutte tematiche, unitamente alle notizie che si leggono nelle ultime settimane su questo forum riguardanti la crescita esponenziale dei camperisti, per cui non ci si deve stupire se il nostro modo di fare vacanza suscita l'interesse delle istituzioni.
In risposta al messaggio di chorus del 27/10/2021 alle 19:08:08Capisco benissimo quello che hai scritto e visto che si sta parlando della fumosità delle leggi e delle norme ti dirò che in Trentino Alto Adige dove si applicava la legge provincial-regional- nazionale, nei 15 anni di N.A.S. ho sempre controllato alberghi, esercizi pubblici ricettivi come i campeggi e mai un'area di sosta camper dove al limite avrei potuto controllare la regolarità degli scarichi e delle autorizzazioni amministrative. Detto questo sono sempre stato dell'idea che ogni controllo era un caso a se, quindi redigevo un verbale di ispezione dettagliato che congelava lo stato dei fatti e le violazioni riscontrate, per le cose dubbie o particolari il resto lo facevo in ufficio contattando tutti gli uffici preposti perchè è impensabile sapere o conoscere tutto anche quando le leggi sono specifiche per un determinato settore.
Da anni continuo a ripetere che l'art. 185 del codice della strada non è l'unica norma dell'ordinamento giuridico italiano. Ok, dimenticavo, per il camperista esiste anche l'art. 16 della Costituzione, in base al quale èlegittimato a muoversi come e quando vuole, e nessuno si deve permettere di fermarlo, nemmeno se è intenzionato a parcheggiare a Milano in Piazza del Duomo! Provocazioni a parte (spero tu veramente comprenda il mio humor), prendiamo una regione a caso, la Liguria, la cui avversità verso il camperista è qui spesso ricordata (beninteso mai dal sottoscritto, anzi). Da miei vecchi appunti, mi è capitata per le mani la legge regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2008. Io non so, se a distanza di 13 anni questa norma è stata modificata, abrogata o sostituita, ma facciamo finta sia ancora in vigore. Ebbene, tale norma regolamenta le strutture ricettive diverse dagli alberghi e, all'art. 27, cita le aree di sosta. Viene demandata la loro regolamentazione ai Comuni che: singolarmente o in forma aggregata provvedono a integrare i propri strumenti urbanistici .... definendo le modalità per la realizzazione di tali strutture. Mi sa che entrando in una struttura che risponde a questa norma ti chiedono la carta d'identità Altre regioni che si sono dotate di tale normativa vietano il cosiddetto campeggio libero (vedi ad esempio la legge 16/2004 Emilia Romagna, che, anche qui, non so se è stata modificata abrogata o sostituita). Dunque, capisci la complessità di questa materia, capisci che le istituzioni non ci considerano soltanto utenti della strada ma anche dei turisti? E ancora, è mai possibile che se pernotto in un albergo io pago l'imposta di soggiorno, mentre se mi fermo con il camper in una piazza non la pago? Vogliamo poi parlare della raccolta dei rifiuti che inevitabilmente produciamo? Sono tutte tematiche, unitamente alle notizie che si leggono nelle ultime settimane su questo forum riguardanti la crescita esponenziale dei camperisti, per cui non ci si deve stupire se il nostro modo di fare vacanza suscita l'interesse delle istituzioni.
Mi son chiesto se i divieti emessi dai vari comuni [...] con scritte tipo "divieto di sosta ai camper su tutto il territorio comunale" siano legali e conformi alle leggi italiane.
(chiaramente per capire e valutare è necessario considerare ogni singolo caso come un caso a se stante),
non si puo' fare una disamina generalizzata sui "divieti" cui fai riferimento e, soprattutto, il forum non e' la sede appropriata per una valutazione di legalita', che compete - come noto - alla Magistratura.L.R. (Puglia) 11 febbraio 1999 n.11
con alcune evidenziazioni:In risposta al messaggio di bradipo66 del 27/10/2021 alle 19:37:26C'è sempre la tolleranza, l'applicazione della norma, l'interpretazione dell'autorità che in quel preciso momento deve applicare la norma, la fattispecie, il buonsenso (inteso come senso comune, non come buonsenso personale, perchè il tuo può essere diverso dal mio), i controlli che latitano.
Sono appena stato nelle 2 regioni appena citate: Emilia - Romagna, parco dei 100 laghi, nessun problema con sosta davanti a stazione della forestale a Lagdei ( divieto ai camper nei we che devono parcheggiare circa 1km prima ) Liguria: sosta nel grande P a Rapallo del porto, utilizzato come P della stazione con passaggio della polizia locale che ci ha guardato ed è andata.. A fianco altro P sul mare con divieto di sosta camper ( e 3 camper presenti di cui uno tedesco), più bello , ma ho rispettato il divieto come faccio sempre. In ambedue i casi ho sostato 2 notti, solo sosta e parcheggiando in modo da non creare fastidi. E' vero che se in un posto mi metti un divieto, dove non c'è vuol dire che posso stare In Croazia, dove vige il divieto di sosta notturna libera non sono segnalati divieti, ma di giorno puoi sostare ovunque ( nel rispetto del cds )
In risposta al messaggio di chorus del 29/10/2021 alle 10:19:21...ma c'è ancora bisogno di spiegare queste ovvietà .
C'è sempre la tolleranza, l'applicazione della norma, l'interpretazione dell'autorità che in quel preciso momento deve applicare la norma, la fattispecie, il buonsenso (inteso come senso comune, non come buonsenso personale,perchè il tuo può essere diverso dal mio), i controlli che latitano. E c'è soprattutto la stagionalità: è chiaro che fare i turisti in camper la seconda metà di ottobre non è come farlo durante le feste di fine anno, durante i ponti primaverili o durante il mese di agosto. La propria testimonianza, la propria esperienza sono molto importanti, ma non fanno testo. Come ho scritto più volte, se mercoledì 3 novembre partissi per Cortina, credo che nessuna autorità verrebbe a bussare alla porta del mio camper se rimanessi in sosta libera due notti nel parcheggio dello stadio del ghiaccio. E questo verosimilmente nonostante la sagoma del mio camper sbordasse dallo stallo. Sicuramente non avrei altrettanta fortuna il prossimo 28 di dicembre.
In risposta al messaggio di ezio59 del 27/10/2021 alle 14:53:21La millantata competenza che deriverebbe da anni di lavoro si è manifestata prima in affermazioni non documentate, poi in un lungo sproloquio (27/10/2021, ore 11:05) davvero illuminante.
Ecco, facciamo una cosa di cui saranno contenti tutti. Io mi tengo la mia ragione de deriva da anni di lavoro in questo settore e tu ti tieni la tua che deriva da internet e non ne parliamo più
questo
), si tratta di un documento non firmato (può averlo scritto chiunque) e il nome del file è " BOZZA PER IL SOLLECITO ALL'ISCRIZIONE.doc" - come si vede sia dalla barra del titolo della finestra del browser, sia esaminando le proprietà del file ad es. con pdfinfo.In risposta al messaggio di giorgioste del 27/10/2021 alle 18:00:12Perdonami, ma c'è bisogno di qualche definizione.
Io, da matematico/logico, il suo ragionamento lo capisco così-. Se dormire in camper vuol dire campeggiare, anche dormire in un'area sosta vuol dire campeggiare, quindi se in una qualsiasi area sosta si sta campeggiando,il fatto che un area sosta non è un campeggio (e lo si capisce anche per il fatto che non richiede i documenti) diventa una contraddizione. Ma abbiamo capito che le leggi non devono seguire la logica, anzi sono fatte apposta perché non si capisca una mazza. Era così semplice dire ci si può dormire basta che... oppure non ci si può dormire mai invece che lasciare così tante ambiguità che solo in questo centesimo thread sull'argomento, siamo già a cinque pagine.