In risposta al messaggio di SergioRM del 30/10/2021 alle 00:34:18Hai scritto:
Perdonami, ma c'è bisogno di qualche definizione. Strada: «l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali» (art. 2 CdS). Ad uso pubblico vuol dire che chiunque vi può circolare,ad esempio sono ad uso pubblico le strade statali, ma anche i parcheggi dei supermercati (indipendentemente dalla proprietà); è invece ad uso privato un cortile condominiale chiuso da un cancello che consenta l'entrata solo ad alcuni. Circolazione: «e' il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada» (art. 3 CdS). L'aspetto che a volte si dimentica è che circolazione non vuol dire solo movimento, ma anche sosta. Area attrezzata: un'area riservata alla sosta delle autocaravan, collocata lungo le strade e autostrade o a cura dei comuni nei rispettivi territori, dotata di «impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride» (art. 185 CdS); in pratica, un parcheggio riservato ai camper e dotato di camper service.Area di sosta: una struttura ricettiva variamente denominata e disciplinata secondo le diverse leggi regionali sul turismo, normalmente dedicata alla sosta temporanea (ad es. max 72 ore) di mezzi mobili di pernottamento, non necessariamente solo camper. Un'area attrezzata è ad uso pubblico (chiunque può entrare quando vuole col suo camper, con accesso eventualmente subordinato solo al pagamento di una tariffa), un'area di sosta no perché è una struttura ricettiva, non è un parcheggio, per entrare si deve prima essere identificati come in qualsiasi struttura ricettiva, di norma non si può entrare quando l'area non è presidiata. In un'area attrezzata (area ad uso pubblico destinata alla sosta, cioè strada) vale il CdS, quindi, tra l'altro, la sosta si trasforma in campeggio solo se non si poggia sulle ruote, se si emettono deflussi diversi da quelli del propulsore meccanico [1], se si occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro del veicolo (art. 185, comma 2, CdS). Non è scritto da nessuna parte che non si può dormire nel camper - a parte una sentenza della cassazione che si basava sul codice della strada del 1982, da tempo abrogato. Esempi di aree attrezzate (in cui ho ovviamente dormito): Spello, Bevagna, Montefalco, Orvieto Scalo, Pisa. Un'area di sosta nasce per ospitare mezzi mobili di pernottamento, quindi è chiaro che si può dormire. Per il resto, non essendo un'area ad uso pubblico, non vale il CdS se non per quanto riguarda le caratteristiche degli impianti di scarico, valgono invece le leggi regionali (sia l'art. 185 CdS che l'art. 378 Reg. menzionano i campeggi e l'art. 378 Reg., nel disporre le caratteristiche degli impianti, lascia alle leggi regionali la disciplina di loro ulteriori caratteristiche). Esempi di aree di sosta (in cui ovviamente sono stato identificato): Il Guadetto di Bolsena, Parallelo43 di Grottammare, Camper Oasi di Riotorto. Ricapitolando: un'area attrezzata è un'area ad uso pubblico in cui vale il CdS e in cui un camper in sosta, visto da fuori, deve apparire come un qualsiasi altro veicolo parcheggiato (e se ci dormi dentro non importa); in fondo, un'area attrezzata non è altro che un parcheggio dedicato; un'area di sosta non è ad uso pubblico (puoi accedere solo dopo essere stato identificato), il CdS non vale, ci si può soggiornare in maggiore libertà (puoi tirare fuori tendalino, tavolo, sedie, scooter, bici ecc.); ci si può ovviamente dormire, lì dormire è campeggiare, ma si tratta di una struttura ricettiva destinata in quanto tale proprio a questo. Detto così, a me sembra abbastanza logico Che poi ci siano pochissimi che sostengono con ostinazione tesi contrarie sia alla logica che alla nostra concreta esperienza... che ci vuoi fare, succede. È solo rumore. [1] Cosa vuol dire deflussi non è affatto chiaro, ma ora lascerei perdere.
In risposta al messaggio di SergioRM del 30/10/2021 alle 00:34:18Cosa vuol dire "deflussi" non è affatto chiaro
Perdonami, ma c'è bisogno di qualche definizione. Strada: «l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali» (art. 2 CdS). Ad uso pubblico vuol dire che chiunque vi può circolare,ad esempio sono ad uso pubblico le strade statali, ma anche i parcheggi dei supermercati (indipendentemente dalla proprietà); è invece ad uso privato un cortile condominiale chiuso da un cancello che consenta l'entrata solo ad alcuni. Circolazione: «e' il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada» (art. 3 CdS). L'aspetto che a volte si dimentica è che circolazione non vuol dire solo movimento, ma anche sosta. Area attrezzata: un'area riservata alla sosta delle autocaravan, collocata lungo le strade e autostrade o a cura dei comuni nei rispettivi territori, dotata di «impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride» (art. 185 CdS); in pratica, un parcheggio riservato ai camper e dotato di camper service.Area di sosta: una struttura ricettiva variamente denominata e disciplinata secondo le diverse leggi regionali sul turismo, normalmente dedicata alla sosta temporanea (ad es. max 72 ore) di mezzi mobili di pernottamento, non necessariamente solo camper. Un'area attrezzata è ad uso pubblico (chiunque può entrare quando vuole col suo camper, con accesso eventualmente subordinato solo al pagamento di una tariffa), un'area di sosta no perché è una struttura ricettiva, non è un parcheggio, per entrare si deve prima essere identificati come in qualsiasi struttura ricettiva, di norma non si può entrare quando l'area non è presidiata. In un'area attrezzata (area ad uso pubblico destinata alla sosta, cioè strada) vale il CdS, quindi, tra l'altro, la sosta si trasforma in campeggio solo se non si poggia sulle ruote, se si emettono deflussi diversi da quelli del propulsore meccanico [1], se si occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro del veicolo (art. 185, comma 2, CdS). Non è scritto da nessuna parte che non si può dormire nel camper - a parte una sentenza della cassazione che si basava sul codice della strada del 1982, da tempo abrogato. Esempi di aree attrezzate (in cui ho ovviamente dormito): Spello, Bevagna, Montefalco, Orvieto Scalo, Pisa. Un'area di sosta nasce per ospitare mezzi mobili di pernottamento, quindi è chiaro che si può dormire. Per il resto, non essendo un'area ad uso pubblico, non vale il CdS se non per quanto riguarda le caratteristiche degli impianti di scarico, valgono invece le leggi regionali (sia l'art. 185 CdS che l'art. 378 Reg. menzionano i campeggi e l'art. 378 Reg., nel disporre le caratteristiche degli impianti, lascia alle leggi regionali la disciplina di loro ulteriori caratteristiche). Esempi di aree di sosta (in cui ovviamente sono stato identificato): Il Guadetto di Bolsena, Parallelo43 di Grottammare, Camper Oasi di Riotorto. Ricapitolando: un'area attrezzata è un'area ad uso pubblico in cui vale il CdS e in cui un camper in sosta, visto da fuori, deve apparire come un qualsiasi altro veicolo parcheggiato (e se ci dormi dentro non importa); in fondo, un'area attrezzata non è altro che un parcheggio dedicato; un'area di sosta non è ad uso pubblico (puoi accedere solo dopo essere stato identificato), il CdS non vale, ci si può soggiornare in maggiore libertà (puoi tirare fuori tendalino, tavolo, sedie, scooter, bici ecc.); ci si può ovviamente dormire, lì dormire è campeggiare, ma si tratta di una struttura ricettiva destinata in quanto tale proprio a questo. Detto così, a me sembra abbastanza logico Che poi ci siano pochissimi che sostengono con ostinazione tesi contrarie sia alla logica che alla nostra concreta esperienza... che ci vuoi fare, succede. È solo rumore. [1] Cosa vuol dire deflussi non è affatto chiaro, ma ora lascerei perdere.
https://www.treccani.it/vocabol...
In risposta al messaggio di Giovanni del 30/10/2021 alle 08:13:32«I parcheggi dei supermercati, se area non pubblica, non sono come le strade statali ma sono aree private aperte al pubblico dove le regole sono un poco diverse»
Hai scritto: Ad uso pubblico vuol dire che chiunque vi può circolare, ad esempio sono ad uso pubblico le strade statali, ma anche i parcheggi dei supermercati (indipendentemente dalla proprietà);... I parcheggi dei supermercati,se area non pubblica, non sono come le strade statali ma sono aree private aperte al pubblico dove le regole sono un poco diverse, a cominciare, per esempio, della segnaletica stradale dove può essere limitata solo a quella orizzontale. Ma ci sono altre differenze ed essendo in giro non divago oltre. Giovanni
qui
,qui
ecc.qui
). Per fortuna ancora non ho trovato un regolamento così severo in un'area di sosta (qui
il più burbero che ho trovato)Google Maps
):Google Maps
si vede anche una roulotte):In risposta al messaggio di SergioRM del 29/10/2021 alle 22:21:21Serviva offendere? Il significato di millantare lo sai? Poveretto, me lo hai chiesto tu di scrivere fonti, non ho fatto altro che seguire quello che fai tu. Prima dici che non ho fonti e poi quando le scrivo non ti va bene. Su internet non trovi l'esperienza, io ce l'ho e non è millantata. Dal pulpito di chi scrive pagine ogni intervento per mascherare quello che non sa. Comunque avevo già scritto che era meglio che ognuno si tenesse le proprie verità per non risponderti più, ma non hai capito nemmeno quello.
La millantata competenza che deriverebbe da anni di lavoro si è manifestata prima in affermazioni non documentate, poi in un lungo sproloquio (27/10/2021, ore 11:05) davvero illuminante. Non è altro che la copia della primaparte di un file che si trova su Internet, in una manciata di siti. In quello che conoscevo io (questo), si tratta di un documento non firmato (può averlo scritto chiunque) e il nome del file è BOZZA PER IL SOLLECITO ALL'ISCRIZIONE.doc - come si vede sia dalla barra del titolo della finestra del browser, sia esaminando le proprietà del file ad es. con pdfinfo. Altri ragionano e sragionano di leggi e sentenze, tu millanti chissà quali competenze sputando sproloqui copiati a mani basse da un file che si trova su Internet senza nemmeno indicare la fonte. E poi sono io quello la cui ragione deriva da Internet Discutere con te è come giocare a scacchi con un piccione.
In risposta al messaggio di ezio59 del 30/10/2021 alle 12:16:29Ok, ti chiedo scusa per il nervosismo e ci riprovo con calma.
Serviva offendere? Il significato di millantare lo sai? Poveretto, me lo hai chiesto tu di scrivere fonti, non ho fatto altro che seguire quello che fai tu. Prima dici che non ho fonti e poi quando le scrivo non ti va bene.Su internet non trovi l'esperienza, io ce l'ho e non è millantata. Dal pulpito di chi scrive pagine ogni intervento per mascherare quello che non sa. Comunque avevo già scritto che era meglio che ognuno si tenesse le proprie verità per non risponderti più, ma non hai capito nemmeno quello.
qui
, la modifica era stata concordata con l'Associazione gestori dei campeggi VCS per «evitare uno sviluppo incontrollato».relazione
che accompagnava il disegno di legge che è poi diventato la legge 5/2021 si legge (pag. 42 del file) che la modifica ha lo scopo di estendere l'imposta di soggiorno alle strutture "simili" alle aree di parcheggio pubbliche per i camper.In risposta al messaggio di ledzep del 27/10/2021 alle 09:28:57La discussione me ne ha ricordata
le aree sosta in cui sono stato in Italia, piccole o grandi, mai hanno chiesto i documenti. Al massimo segnano il numero di targa del furgone ma non certo i nomi di chi è a bordo. Evidentemente non sono assoggettate alle stesse regole di alberghi o campeggi.
un'altra di undici anni fa
in cui, andando per tentativi ed errori (errori mica male!) ero arrivato a cogliere la differenza tra "area attrezzata ai sensi del CdS" e "area di sosta come struttura ricettiva".In risposta al messaggio di ezio59 del 03/11/2021 alle 11:23:42Sicuramente. Quando ero un camperista alle prime armi non sapevo orientarmi e il "criterio del TULPS", cioè della registrazione degli ospiti, mi è stato utile per capire in che tipo di struttura stavo entrando. Camperisti più esperti come Giovanni non ne avevano e non ne hanno bisogno, tanto che dal loro punto di vista sono questioni di lana caprina.
Ritornando al tema del post si può quindi dire e sintetizzare che bisogna valutare volta per volta lasciando stare quello che è stato abbondantemente scritto e non serve a nulla.
un altro documento
che avevo citato circa undici anni fa
, si basa sullacircolare del ministero dell'interno n. 557 del 29 luglio 2005
, che si occupa delle strutture ricettive dette "bed & breakfast".sentenza n. 2718/1992
della corte di cassazione.legge Fausti
non era stata ancora emanata, il Nuovo Codice della Strada che la incorpora era di là da venire, e sia il ricorrente che la corte non potevano che fare riferimento al vecchio codice della strada, come modificato - dice chiaramente la sentenza - nel 1982 (tra l'altro, l'art. 26 del vecchio codice della strada è ormai sostituito dall'art. 54 del Nuovo Codice della Strada).sentenza n. 6574/1996
).In risposta al messaggio di SergioRM del 16/11/2021 alle 23:36:26Hai scritto tanto ma alla fine ti sei dimenticato di aggiungere "per me" prima o dopo di: In concreto ....
La bizzarra tesi secondi cui dormire in camper trasforma la sosta in campeggio si basa sulla sentenza n. 2718/1992 della corte di cassazione. Chiariamo subito che la corte di cassazione non è né l'accademia della cruscané il parlamento. La corte di cassazione non fa, e non può fare, altro che interpretare e applicare la normativa tempo per tempo vigente. E veniamo a quella sentenza. Il comune de La Maddalena aveva applicato una sanzione a un tizio perché aveva pernottato sul suo camper in sosta nel luglio 1985, violando un'ordinanza che vietava il campeggio su tutto il territorio comunale. Il tizio aveva fatto ricorso sostenendo, tra l'altro, che l'art. 26 del codice della strada includeva l'autocaravan tra gli altri veicoli, quindi il suo camper era un veicolo in sosta come qualsiasi altro. A suo dire, inoltre, «l'attività di campeggio» richiede «la presenza, fuori dell'autocaravan, degli oggetti caratteristici della vita di campeggio (cosa, nel caso di specie, non accaduta)». La corte aveva invece detto che campeggio vuol dire «vivere nel veicolo in sosta, vi sia o meno la presenza di oggetti posti all'esterno del veicolo stesso». Domanda: e perché quel tizio non aveva detto che la sosta non costituisce campeggio se non si occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autocaravan? Perché non aveva invocato quello che è ora il testo del secondo comma dell'art. 185 del Nuovo Codice della Strada? Risposta: perché allora la legge Fausti non era stata ancora emanata, il Nuovo Codice della Strada che la incorpora era di là da venire, e sia il ricorrente che la corte non potevano che fare riferimento al vecchio codice della strada, come modificato - dice chiaramente la sentenza - nel 1982 (tra l'altro, l'art. 26 del vecchio codice della strada è ormai sostituito dall'art. 54 del Nuovo Codice della Strada). E infatti, quando un caso completamente diverso (soggiorno in una roulotte sistemata su un terreno privato) dette occasione di tornare sull'argomento, la corte si adeguò - ovviamente - al Nuovo Codice della Strada affermando che circolazione (sosta compresa) sulla strada e turismo sono «materie del tutto diverse» e che, finché si sta sulla strada, è solo il Nuovo Codice della Strada a decidere cosa trasforma la sosta in campeggio e cosa no (sentenza n. 6574/1996). In concreto, se in un comune vige il divieto di campeggio si può tranquillamente dormire in un camper in sosta rispettando le condizione del secondo comma dell'art. 185 del NCdS, a meno che, ovviamente, non si violino altre norme (ad es. sosta fuori degli stalli).
In risposta al messaggio di ezio59 del 17/11/2021 alle 10:10:14Condivido e rammento che la Cassazione ha dato la definizione di campeggiare.
Hai scritto tanto ma alla fine ti sei dimenticato di aggiungere per me prima o dopo di: In concreto ....
In risposta al messaggio di chorus del 17/11/2021 alle 11:04:51Basandomi su quello che dice Sergio, se la Cassazione lo ha detto prima che esistesse la legge che dice che un camper parcheggiato (senza specificare “senza persone dentro” o “di giorno”) non sta campeggiando, secondo me lascia un po’ il tempo che trova.
Condivido e rammento che la Cassazione ha dato la definizione di campeggiare. Beninteso secondo me, che valgo come il due di spade quando a briscola ci sono i bastoni
In risposta al messaggio di giorgioste del 17/11/2021 alle 13:04:40Secondo le mie (mediocri, anzi insufficienti) conoscenze dell'ordinamento giuridico italiano, non esiste una norma nazionale che definisca l'azione di campeggiare. Esistono normative regionali e ordinanze locali che lo vietano.
Basandomi su quello che dice Sergio, se la Cassazione lo ha detto prima che esistesse la legge che dice che un camper parcheggiato (senza specificare “senza persone dentro” o “di giorno”) non sta campeggiando, secondo me lascia un po’ il tempo che trova. A meno che non ce ne sia un’altra più recente
In risposta al messaggio di giorgioste del 17/11/2021 alle 13:04:40«A meno che non ce ne sia un’altra più recente»
Basandomi su quello che dice Sergio, se la Cassazione lo ha detto prima che esistesse la legge che dice che un camper parcheggiato (senza specificare “senza persone dentro” o “di giorno”) non sta campeggiando, secondo me lascia un po’ il tempo che trova. A meno che non ce ne sia un’altra più recente
6574/1996
: «...riguardando la legge statale la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle autocaravan sulle strade, e precisando a tali fini (art. 2) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio».legge Fausti
, poi incorporato nel Nuovo Codice della Strada (art. 185): sulla strada, se si poggia sulle ruote, se non si emettono deflussi diversi da quelli del propulsore meccanico, se non si occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro del veicolo, la sosta non si risolve in un'attività di campeggio. Punto.In risposta al messaggio di SergioRM del 17/11/2021 alle 13:55:58Questo suffraga il mio pensiero, ovviamente senza avere pretesa di convincimento su nessuno, anche perché come è stato detto anche da altri, non mi sembra corretto mischiare eventuali norme regionali, sul turismo, con quelle del cds, se la sanzione segue quest'ultimo.
«A meno che non ce ne sia un’altra più recente» Esiste, ed è appunto la 6574/1996: «...riguardando la legge statale la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle autocaravan sullestrade, e precisando a tali fini (art. 2) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio». La sentenza faceva riferimento all'art. 2 della legge Fausti, poi incorporato nel Nuovo Codice della Strada (art. 185): sulla strada, se si poggia sulle ruote, se non si emettono deflussi diversi da quelli del propulsore meccanico, se non si occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro del veicolo, la sosta non si risolve in un'attività di campeggio. Punto.
In risposta al messaggio di SergioRM del 17/11/2021 alle 13:55:58Ma come si conclude quella sentenza? Riporta le ultime righe.
«A meno che non ce ne sia un’altra più recente» Esiste, ed è appunto la 6574/1996: «...riguardando la legge statale la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle autocaravan sullestrade, e precisando a tali fini (art. 2) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio». La sentenza faceva riferimento all'art. 2 della legge Fausti, poi incorporato nel Nuovo Codice della Strada (art. 185): sulla strada, se si poggia sulle ruote, se non si emettono deflussi diversi da quelli del propulsore meccanico, se non si occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro del veicolo, la sosta non si risolve in un'attività di campeggio. Punto.
In risposta al messaggio di SergioRM del 17/11/2021 alle 13:55:58Che tipo di sanzione impugna il ricorrente?
«A meno che non ce ne sia un’altra più recente» Esiste, ed è appunto la 6574/1996: «...riguardando la legge statale la disciplina (oltre che della costruzione) della circolazione e della sosta delle autocaravan sullestrade, e precisando a tali fini (art. 2) le condizioni perché la sosta non si risolva in un'attività di campeggio». La sentenza faceva riferimento all'art. 2 della legge Fausti, poi incorporato nel Nuovo Codice della Strada (art. 185): sulla strada, se si poggia sulle ruote, se non si emettono deflussi diversi da quelli del propulsore meccanico, se non si occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro del veicolo, la sosta non si risolve in un'attività di campeggio. Punto.
In risposta al messaggio di chorus del 17/11/2021 alle 15:08:04Su questo ti rispondo io. Tutte le sanzioni amministrative sono impugnabili fino alla Cassazione. Certo che le impugnazioni più sono argomentate e più sono efficaci. In questo caso la vedo dura.
Che tipo di sanzione impugna il ricorrente? Inoltre, la sentenza che continui a citare: (i) richiama la sentenza del 1992 e la definizione di campeggio (che consiste nel vivere nel veicolo in sosta, nell'adibirlo a proprioluogo di soggiorno e di dimora - non sono parole mie, ma un copia/incolla della sentenza) e (ii) dice che le due normative poste a raffronto concernono materie del tutto diverse. Il cds tratta la circolazione e la sosta. Non può fare altro, leggiti la legge delega del cds, non può trattare la villeggiatura. Mentre per converso disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica dì campeggio, secondo il significato innanzi precisato (anche questa frase è un copia incolla della sentenza). Dopodiché, come dice Ezio, la Suprema Corte rigetta il ricorso, La domanda a cui da anni cerco di rispondere è questa: se in un determinato comune vige il divieto di campeggio, posso io camperista impugnare la sanzione adducendo che non stavo campeggiando, se nel momento in cui l'agente eleva la sanzione io ero all'interno del camper a mangiare, leggere un libro, dormire, ecc. beninteso non seduto al posto di guida e con il motore spento?
In risposta al messaggio di chorus del 17/11/2021 alle 15:08:04«Dopodiché, come dice Ezio, la Suprema Corte rigetta il ricorso»
Che tipo di sanzione impugna il ricorrente? Inoltre, la sentenza che continui a citare: (i) richiama la sentenza del 1992 e la definizione di campeggio (che consiste nel vivere nel veicolo in sosta, nell'adibirlo a proprioluogo di soggiorno e di dimora - non sono parole mie, ma un copia/incolla della sentenza) e (ii) dice che le due normative poste a raffronto concernono materie del tutto diverse. Il cds tratta la circolazione e la sosta. Non può fare altro, leggiti la legge delega del cds, non può trattare la villeggiatura. Mentre per converso disciplinando la legge regionale il turismo e la pratica dì campeggio, secondo il significato innanzi precisato (anche questa frase è un copia incolla della sentenza). Dopodiché, come dice Ezio, la Suprema Corte rigetta il ricorso, La domanda a cui da anni cerco di rispondere è questa: se in un determinato comune vige il divieto di campeggio, posso io camperista impugnare la sanzione adducendo che non stavo campeggiando, se nel momento in cui l'agente eleva la sanzione io ero all'interno del camper a mangiare, leggere un libro, dormire, ecc. beninteso non seduto al posto di guida e con il motore spento?