Inserito il 01/11/2006 alle: 23:41:04
In questo Forum, in altro thread, ho letto un interessante scambio di battute tra Antonio Morelli ed altri riguardo alla Legge Fausti, l’art. 185 del CdS, sosta, campeggio e prospettive di riforma della materia.
Era un po’ di tempo che non intervenivo più sull’argomento, ma visto che sembra esserci un’onda di ritorno, con il sorgere di “nuovi” movimenti e di “vecchi” movimenti che si rimettono in moto, il che mi fa sinceramente piacere, vorrei dire anche io la mia al riguardo, sperando di contribuire al dibattito e fornire qualche ulteriore spunto per la discussione e lo scambio di opinioni.
Per chi non lo sappia, la cd. “Legge Fausti” è la L. 14.10.91 n. 336 (“Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan”, oggi esplicitamente abrogata dal vigente Codice della Strada) che in Italia per prima ha messo mano ai problemi legati alla fruizione dei camper perché è la prima che offre la nozione di auto-caravan e perché è stata la prima a stabilire che:
- le autocaravan debbano essere soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli ai fini dell’applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori delle strade in tema di circolazione e sosta (art. 2 co. 1 L. Fausti, con riferimento agli artt. 3 e 4 vecchio CdS);
- a stabilire (art. 2 co. 2) che “la sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo”.
- inoltre, l’art. 3, con un espressione contorta, ripetitiva e tale da creare (volutamente?) dubbi interpretativi (e probabilmente per questo motivo abbandonata con l’adozione del nuovo Codice della strada), stabiliva che la regolamentazione in sede locale della sosta, circolazione e parcheggio delle autocaravan potesse imporre “limitazioni in analogia con le altre categorie di autoveicoli”.
La Legge Fausti costituisce dunque il pilastro su cui poggiano buona parte delle norme del vigente Codice della Strada che l’ha espressamente abrogata (con l’art. 231) ma nella sostanza non ha introdotto nulla di nuovo: la nozione di autocaravan è rimasta in pratica identica (art. 54 lett. m) mentre l’art. 185 CdS (Circolazione e sosta delle autocaravan), si è limitato a riprodurre in modo fedele quanto già contenuto nella Legge Fausti.
In passato ritenevo che la Legge Fausti e conseguentemente l’art. 185 CdS fossero semplicemente scritti male. Che il loro vizio era dovuto solo alla incapacità del suo estensore. E’ inutile stare qui a disquisire su chi sia il padre putativo della Legge: lo sappiamo tutti. E questo per me già spiegava tanto. Quindi poteva essere possibile, emendando gli articoli del CdS, porvi rimedio, ad esempio introducendo la nozione di “area si sosta” che (inspiegabilmente?) non si rinviene nel CdS, oppure chiarendo il significato di quella espressione “la sosta, dove consentita” contenuta nella Fausti e nell’art. 185 CdS che è la fonte del potere (legittimo?... illegittimo?…) dei Sindaci di emettere ordinanze limitative. E tutto il resto, tutti gli altri problemi che tutti noi conosciamo e che mi sembra qui inutile ripetere.
Invece oggi ritengo che la Fausti e quindi l’art. 185 CdS scontano un peccato originale per il quale non c’è rimedio alcuno: la confusione deliberatamente creata e voluta fin dall’inizio, nella Fausti, tra il sostare ed il campeggiare!
Parliamoci chiaramente: le apparenti incongruenze dell’art. 185 CdS e della stessa nozione di autocaravan, trovano la loro ragione nell’intento, non dichiarato, di consentire ai camper il campeggio per strada senza però chiamarlo con il suo vero nome. Le aree di sosta non vengono definite dal CdS per il semplice motivo che non sono parcheggi, ma non sono neppure campeggi. Anzi possono essere sia l’uno che l’altro, ma senza dirlo chiaramente. E d’altra parte quando l’art. 185 CdS dice che la sosta delle autocaravan “non costituisce campeggio o attendamento” in presenza delle ben note condizioni, ancora una volta non fornisce una nozione chiara: ci parla di una condizione che non è, ma senza dirci quello che è.
Ma il problema non poteva essere risolto con la furbizia e l’ambiguità. E con il tempo i nodi sono venuti al pettine. I Sindaci proprio sfruttando l’ambiguità della norma, visto il proprio territorio invaso da una quantità oramai insopportabile di veicoli, hanno cominciato ad emanare ordinanze limitative della sosta (o meglio, del campeggio…). Secondo qualcuno le ordinanze sono illegittime e ne fa un cavallo per le sue battaglie. Anche se con il passare del tempo scopriamo che non di cavallo si tratta, ma di ciuccio (asino, da Roma in su). Secondo me (e secondo tanti altri) le ordinanze dei Sindaci il più delle volte sono legittime in primo luogo proprio perché si incuneano in questa ambiguità della Fausti e del 185 CdS.
E, diciamoci la verità, ha ragione Antonio, quando dice che noi con il camper non vogliamo sostare, ma campeggiare per strada e nelle aree di sosta. Ritenere che la discriminante tra sosta e campeggio, come cerca di spacciare la Fausti, possa essere il tenere o meno l’oblò o lo scalino aperto oppure il generatore acceso piuttosto che spento, mi pare una tale sciocchezza che non merita ulteriori approfondimenti.
Ripeto: l’art. 185 CdS non vuole consentire la sosta, ma bensì il campeggio per strada. Se avesse inteso consentire la sosta, forse non c’era neppure bisogno di una norma specifica. Un camper parcheggiato e vuoto non da fastidio a nessuno e probabilmente, nessun vigile lo multerebbe. Invece, noi vogliamo usare il camper: cucinarci, mangiarci, dormirci, guardarci la TV, chiacchierare, etc., etc. Insomma nel camper noi vogliamo compiere tutte quelle attività che significano soggiornare e campeggiare in una località.
C’è poco da girarci intorno. E con la Fausti ed il 185 CdS vogliamo far credere che non sia campeggio, ma qualcosa d’altro. Qualcosa di indefinito che non è campeggio, ma neppure può essere definita sosta.
Ma se la cosa poteva reggere 10 o 15 anni fa’ quando i camper in giro erano pochi e tutto sommato abbastanza tollerati, ora che siamo un esercito che invade e qualche volta devasta pure (cerchiamo di essere onesti), è giunto il momento di accantonare ogni ambiguità e cominciare a ragionare seriamente ed esaminare in profondità la normativa del settore. Secondo me è giunta l’ora di decidere di cosa fare del 185 CdS.
A mio parere si è fatta l’ora di buttarlo, di lasciarlo definitivamente perdere e di ricominciare tutto daccapo.
Parliamoci chiaramente. Le aree di sosta sono una invenzione praticamente solo italiana. Anzi, la dico proprio tutta: sono una mostruosità tutta nostra: figlie di una legge altrettanto sbagliata. All’estero non esistono. Solo in Germania, mi pare, ci sono delle aree attrezzate, che però sono qualcosa di profondamente diverso: spazi verdi, servizi, energia elettrica, colonnine del carico e scarico; praticamente dei mini-campeggi riservati ai camper, dove si può fare ogni attività legata al campeggio: aprire il tendalino, le sedie e gli oblò, stendere i panni eccetera. In Francia ci sono i campeggi comunali, che io considero una invenzione eccezionale. In altri stati i camper possono soggiornare solo nei campeggi (anche se possono sostare, di giorno, liberamente, nelle aree di parcheggio), campeggi dove però le tariffe sono decisamente inferiori a quelle di una nostra area di sosta.
Allora – se veramente vogliamo darci da fare per una nuova normativa del settore – le mie proposte sono:
1) Buttiamo a mare la Fausti e l’art. 185 CdS che sono ambigui, poco chiari e la fonte di tante discordie con gli Enti locali e ripartiamo da zero.
2) Prendiamo atto che non si può più ragionare come 15 o 20 anni fa’. Prendiamo atto cioè che i camperisti sono diventati tanti, forse troppi, e che non si può più pensare di avere il diritto di sostare dove ci piace. Per ragioni di igiene, di decoro dei luoghi e di sicurezza, anche nostra. Assembramenti di centinaia, qualche volta anche di migliaia di camper fermi a pochi cm l’uno dall’altro e con gli equipaggi a bordo (peraltro nel formale rispetto dell’art. 185 CdS) non devono essere più ammissibili. Meglio che ce lo diciamo noi, prima che (senza voler fare lo jettatore) qualche disastro non spinga il legislatore ad intervenire in modo drastico.
3) Esaminiamo le soluzioni adottate altrove: magari in nazioni (penso alla Germania o alla Francia) dove il camperismo è sviluppato come se non di più che in Italia. Cerchiamo di capire come la sosta ed il soggiorno dei camper sono regolati in questi Stati e perché mai lì non esistono le aree di sosta. Non è che l’anomalia siamo proprio noi?
4) Cerchiamo di capire perché i campeggi in Italia costano più di un albergo a quattro stelle e cosa si può fare per invertire la tendenza: campeggi comunali? Aree attrezzate dove si possa campeggiare, anche a pagamento? Etc.
5) Lavoriamo per una decisa inversione di tendenza nei rapporti con le Amministrazioni pubbliche. Fondata sulla collaborazione piuttosto che la contrapposizione, per trovare soluzioni accettabili per tutti senza scatenare guerre di religione, che sinora hanno visto i camperisti (quasi) sempre perdenti.
Ho letto che stanno nascendo nuovi movimenti di camperisti e che altri, che in passato hanno tentato di fare qualcosa di buono, stanno per rimettersi in moto. Se si tratta di lavorare per mettere qualche pezza nuova sul sacco vecchio della Fausti, a mio parere non serve a niente. Se invece vogliamo tentare di buttare via il vecchio che “è una ciofeca” e provare a ragionare in termini nuovi, allora io sono disposto a dare una mano.
Ciao
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