quote:> Il tuo prezioso contributo non mi consente di trascurare il tuo intervento citato. [1]id="red"> Tuo cognato dovrebbe chiedere la rettifica delle caratteristiche tecniche all'UMC che gli ha rilasciato la CdC, ai sensi dellaOriginally posted by Gitano Nano
Facendo un confronto con il camper di mio cognato, il suo e' omologato N1id="red"> quindi trasporto di cose, mentre il mio e' M1 inequivocabilmente. [1]id="red"> Non saprei dire il criterio usato in fase di omologazione ... [2]id="red">>
Circolare MIT 4708/MOT2/C del 26-11-2002
. [2]id="red"> Errore del CPA, che ha provveduto all'omologazione dell'autocaravan di tuo cognato nell'inosservanza della citata circolare, salvo che non si tratti di veicolo immatricolato da almeno 10 anni. OTquote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 12/12/2012 16:08:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Condivido. Sarebbe meglio si esprimesse il MIT con una circolare, però. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 12/12/2012 21:27:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusi non ho capito l'inciso.
quote:Risposta al messaggio di Gitano Nano inserito in data 12/12/2012 22:18:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La PS ha elevato il verbale Il Prefetto ha archiviato su argomenti che trovano conferma nelle deduzioni fornite dall'Organo accertatore A questo punto è necessario che - se le cose stanno come indica il Prefetto - il MIT ne prenda atto e dirima la questione con una circolare ai sensi dell'art. 5 del CDS. Così nessuno deve più ricorrere perché nessun distaccamento di PS eleva verbale perché i Prefetti accoglierebbero i ricorsi sulle istruzioni del MIT. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
quote:> Ai sensi dell'art. 5 CdS il MIT puo' impartire direttiveid="green"> e non semplici circolariid="red">. Come noto, le circolari sono atti "diretti agli organi e uffici periferici ovvero sottordinati e che non hanno di per se' valore normativo o provvedimentale o comunque vincolante per i soggetti estranei all’Amministrazione. Per gli organi e uffici destinatari delle circolari, queste ultime sono vincolanti solo se legittime, di talche' e' doverosa, da parte degli stessi, la disapplicazione delle circolari che siano contra-legem. Ne consegue che le circolari non rivestono una rilevanza determinante nella genesi dei provvedimenti che ne fanno applicazione, per cui i soggetti destinatari di questi ultimi non hanno alcun onere di impugnare la circolare, ma possono limitarsi a contestarne la legittimita' al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perche' hanno applicato una circolare illegittima che si sarebbe invece dovuta disapplicare"id="blue"> (Consiglio di Stato, IV, 20 settembre 1994 n.720 e 16 ottobre 2000 n.5506). Se vuoi, ti puoi fare càrico di interessare il MIT affinche' voglia preparare una direttivaid="green"> in materia e, poi, ... staremo ad aspettarne la pubblicazione in G.U.! Cio' premesso, mi permetto ricordarti che, ex art. 11 CdS, la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradaleid="green"> sono uno dei servizi di polizia stradaleid="green"> cui provvede il Ministero dell'Internoid="green">, al quale compete, altresi', il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.id="green"> Di conseguenza, e' al Ministero dell'Interno che compete impartire le occorrenti istruzioni operative al proprio Dipartimento della Polizia Stradale, affinche' l'accertamento delle violazioni all'art. 142 CdS venga effettuato in sintonia con il dettato normativo e non con il dettato di qualche "prontuario" (ad esempio, come quello citatoOriginally posted by Marshall
A questo punto è necessario che ... il MIT ne prenda atto e dirima la questione con una circolareid="red"> ai sensi dell'art. 5 del CDS.>
qui
, per il cui "emerito" autore gli autocaravan sono divisi in 3 categorie: fino a 3,5 t, da 3,5 a 12 t, oltre 12 tid="red">). Dettato normativo che, in sede d'esame del ricorso presentato da Gitano Nano, la Prefettura di Torino ed il locale Comando PolStrada hanno saputo congiuntamente individuare, in evidente contestazione all'errata programmazione del SICVe che aveva prodotto un verbale infondato.quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 13/12/2012 02:08:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mi fa piacere leggere le tue critiche all'autore di un noto "prontuario" che di per se non ha nessun valore legale! È pensare che quando sostenevo questa TESI qui sul forum fui pesantemente criticato per aver messo in dubbio il verbo di un "semidio" che inventò tre categorie di camper, quando ne esiste PER LEGGE una sola: M1. iCalosci [:D]
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 13/12/2012 11:24:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao, non sono del tutto d'accordo, se per caso il camper è omologato più di 9 posti,ovvero omologato più di 5 ton ricade in M2 o M3. Max
quote:Risposta al messaggio di Gitano Nano inserito in data 13/12/2012 13:48:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> non può comunque avere 9 posti o più altrimenti non è autocaravan: "autocaravan: veicoli autosufficienti dotati di servizi igienico-sanitari e impianti di raccolta delle acque reflue, nonché aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente"id="blue"> Sul peso non so dirti. __________________ Tommaso IZ4DJI
quote:Risposta al messaggio di Gitano Nano inserito in data 13/12/2012 13:48:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Non può accedere! Il Ced Art. 54 prevede non più di 7 posti compreso l'autista! iCalosci [:D]
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 12/12/2012 21:27:44 (> Si, speriamo cio’ avvenga, meglio se tramite una direttiva. Ivano PS: peccato pero’ che se poi dovesse esser emessa una circolare o direttiva magari “qualcuno” cercherebbe di delegittimarla cosi’ come gia’ fatto in altre occasioni (vedasi p.e. la nota del Ministero dei Trasporti del 2 aprile 2007 prot. 0031543 disponibile p.e. inVisualizza messaggio in nuova finestra
)>
http://www.movimentocamperisti....
da “qualcuno” definita “pesce d’aprile”id="red"> , vedasi inhttps://forum.camperonline.it/t...
; oppure anche, sempre da parte di “qualcuno” , per cercare di delegittimare tale stessa nota del Ministero dei Trasporti (che tra l’altro e’ quella a cui fa riferimento la circolare del Ministero degli Interni nr. 277 del 15/01/2008 inviata a tutti i Prefetti d’Italia, disponibile p.e. inhttp://www.movimentocamperisti....
) andandosi a “cercare” volutamente una multa per poi fare un ricorso cercando di perderlo per poi quindi poter dire “visto che tali note/circolari servono a nulla ?” , ma invece il ricorso e’ stato vinto con sentenza 3/12/2009 R.G. nr. 2510/08 scaricabile p.e. dahttp://www.movimentocamperisti....
vedasi inhttps://forum.camperonline.it/t...
…) Tutto cio’ le ricorda qualcosa e "qualcuno" ?id="blue">quote:> Premesso che IZ4DJI ha apportato nel forum una definizione "fantasiosa" di autocaravan (chissa' da dove tratta), l'osservazione di Gitano Nano e' del tutto appropriata. Nell'Allegato II allaOriginally posted by Gitano Nano
... se per caso il camper è omologato più di 9 posti, ovvero omologato più di 5 ton ricade in M2 o M3.Originally posted by IZ4DJI
... non può comunque avere 9 posti o più altrimenti non è autocaravan ...Originally posted by Prof.AntonioCalosci
Non può accadere! Il CdS Art. 54 prevede non più di 7 posti compreso l'autista!>
Direttiva 2007/46/CE
, il punto 5.1. riporta la seguente definizione per il camper (nuovo nome ufficiale a livello comunitario dell'ex "autocaravan"): un veicolo della categoria M con vano abitabile contenente almeno le seguenti attrezzature: a) posti a sedere e tavolo; b) cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili; c) impianti di cottura; d) armadi o ripostigli. Queste attrezzature devono essere fisse. Tuttavia, il tavolo può essere di tipo amovibile.id="green"> La norma comunitaria, recepita nell'ordinamento nazionale con il DM 28-04-2008, si lìmita ad indicare che il camper e' inquadrato nella categoria M dei veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di persone e dei loro bagagliid="green">, senza aggiungere alcuna prescrizione sul numero dei posti a sedere. Di conseguenza, potrebbe anche darsi che un camper venga omologato in categoria M2 oppure M3, in relazione al numero dei posti a sedere predisposti dalla casa costruttrice ed alla massa massima, come appunto evidenziato da Gitano Nano. A fronte del suesposto quadro normativo comunitario, il CdS (art. 54, comma 1, lettera m) riporta la seguente definizione per i camper: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.id="green"> E', quindi, solo la normativa nazionale che classifica il camper nella categoria M1, in relazione al massimo numero dei posti a sedere consentito. Fin qui sul piano strettamente normativo. In realta', nonostante la fattibilita' di un camper classificato in categoria M2 oppure M3 secondo la normativa comunitaria, la fattispecie resta piuttosto "accademica" perche' al conducente occorrerebbe comunque la patente di cat. D (per citare uno solo di diversi "inconvenienti", anche tecnici). Nei lìmiti della mia conoscenza della materia. OTquote:Risposta al messaggio di donatopalmieri inserito in data 13/12/2012 22:06:32 (> L’art 47 CdS classifica i veicoli indicando che gli autoveicoli (g) appartenenti alla categoria M1 sono veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (ovvero la categoria M1 comprende sia le autovetture che i camper) Ivano PS: il CdS si puo' trovare ovunque su internet facendo una ricerca, p.e. inVisualizza messaggio in nuova finestra
)>
http://www.codicestradainfantin...
id="blue">quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 13/12/2012 21:50:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> DIRETTIVA 2007/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli.id="red">
quote:g) autoveicoliid="red"> destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;>> Gradirei sapere in base a quale ragionamento il termine "autoveicoli" (art. 47 comma 1), VALIDO AI FINI DELLE DEFINIZIONI DEL CDS in materia di CIRCOLAZIONE può essere trasposto, ai fini della circolazione, con M1, M2, M3 categorie previste dalla direttiva che si occupa solo di MOTORIZZAZIONE e utilizzato per stabilire i limiti di velocità cui è soggetto e di cui si discute qui. Gradirei poi sapere per quale motivo il CDS nell'art. 172 cita espressamente categorie internazionali e nell'art. 142 no:
quote:Art. 172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini 1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli della categoria L6id="red"> e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3id="red">, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie. 2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1. 3. Sui veicoli delle categorie M1id="red">, N1id="red">, N2 ed N3id="red"> sprovvisti di sistemi di ritenuta: a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare; b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.>> Con parole chiare e semplici senza rimandi ad altre discussioni. Grazie. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
quote:Originally posted by Marshall Gradirei sapere ... Gradirei poi sapere ... Con parole chiare e semplici senza rimandi ad altre discussioni.>> Mi fa piacere che tu abbia preso spunto da un mio intervento per chiedere la mia opinione su due specifiche questioni. Ma ho evidenziato il carattere OT del mio intervento rispetto alla presente discussione che verte su un verbale della Polizia Stradale per eccesso di velocita', archiviato dalla Prefettura. Mi rendo conto che a tutto il "camperismo" si possa, volendo, assegnare un unico luogo di discussione, ma c'e' una motivazione logica se il forum e' suddiviso in sezioni specializzate, dove discutere di specifiche questioni in distinti "topic". Mi rendo altresi' conto della tua recente iscrizione, ma non ritengo di ripetere per la quinta volta le considerazioni che ho gia' diffusamente esposto nelle discussioni di questo forum citate in un precedente intervento (ed anche in un altro forum) a beneficio di altri utenti come Anto57, FrancoIV, Giuscot, TheSpak che mi hanno rivolto similari quesiti in passato. Mi permetto quindi chiederti di voler consultare le discussioni gia' citate, dove sicuramente troverai le mie (ripetute) considerazioni sulle questioni che mi hai posto. Qualora tu ritenga di volermi onorare con la richiesta di ulteriori chiarimenti in materia (nonostante quanto gia' scritto), potrai eventualmente raccogliere il mio suggerimento a valutare l'opportunita' di aprire una specifica discussione a parte. OTid="red">
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 14/12/2012 15:04:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Mi rendo altresi' conto della tua recente iscrizione, ma non ritengo di ripetere per la quinta volta le considerazioni che ho gia' diffusamente esposto nelle discussioni di questo forum citate in un precedente intervento (ed anche in un altro forum) a beneficio di altri utenti come Anto57, FrancoIV, Giuscot, TheSpak che mi hanno rivolto similari quesiti in passato.>> [:D] (chi ha in passato letto su questo ed altri forum prob riesce a capire il perche') Ivanoid="blue">
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 14/12/2012 15:04:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Prendo atto della difficoltà che segnali. Certamente il dover consultare le "discussioni" "passate" rallenta la "discussione" presente. Quando l'estensore può invece facilmente riassumere la propria posizione in poche righe. E a tal proposito ti faccio osservare che questo topic si intitola già: LIMITI DI VELOCITA' OVER 35. Non c'è bisogno di aprire un'altra discussione. Oltretutto perché, al contrario delle discussioni che citi, in questa c'è un caso finalmente documentato di un ricorso vinto su fatti certi. Quindi più pertinente di questo si muore. Ovviamente non sei obbligato a rispondere ed è per questo che ho indicato "gradirei". Però nemmeno io mi sento obbligato a consultare vecchie discussioni e a dovermi fare un'idea di quello che tu o altri ritenete o avete ritenuto. Sul punto "G" mi limito ad osservare in questo momento che l'art. 142 utilizza il termine "autoveicoli". E se in altre parti il codice cita M1, N2 una ragione ci sarà per distinguere. Per lo stesso motivo per il quale ti ho dato ragione qui:
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 30/11/2012 19:07:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ... non mi risulta possibile pertanto seguirti quando attribuisci valenza alle categorie internazionali mentre nell'art. 142 sono citate le categorie del comma 1/47 e 54 del CDS. Il principio Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus se vale, vale sempre non lo si può applicare a proprio piacimento. Grazie. Lo stesso. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 14/12/2012 21:46:43 (> Altri ricorsi vinti su fatti certi sono documentati inVisualizza messaggio in nuova finestra
) in questa c'è un caso finalmente documentato di un ricorso vinto su fatti certi>
https://forum.camperonline.it/#...
Ivanoid="blue">