quote:Originally posted by nebris> in questo caso avrai dovuto fare la c-e
Dimenticavo di dire che ho viaggiato ( in regola) con il precedente rimorchio che pesava 680Kg. e il camper naturalmente 35Qli(senza considerare eventuali eccedenze)controllato più volte e niente problemi. Poi ho cambiato gommone e sono passato a 1200Kg [:(]Ho dovuto fare l'estensione E !!! Ciao. Gianni >
quote:Originally posted by alia> Mizzica che casino. Risposta giusta del nostro amico di cui sopra, 18,75; caso alianti perfettamente calzante. Ciao MACU.
con la patente B puoi arrivara a 18,75 metri purche' il carrello trainato non superi i 750 chili ciao buoni chilometri >
quote:Originally posted by sergiozh> La stessa norma si àpplica in tutti gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione sulla circolazione stradale (Vienna - 8 novembre 1968), come da relativo
siete sicuri che all'estero le normative siano poi identiche a quelle italiane? magari in un paese estero la patente B non è sufficiente per 35q camper + 600 kg carrello ..... e poi che fate se vi fermano?>
Allegato 6
, il cui punto 8 riporta, per la patente nazionale di guida di categoria «B», quanto segue: Gli autoveicoli, diversi da quelli della categoria «A», la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto; o gli autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; o gli autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, con riserva che non superi la massa a vuoto dell’autoveicolo e che il totale delle masse massime autorizzate dei veicoli cosi' accoppiati non superi 3500 kg.id="green">quote:Risposta al messaggio di lampamax inserito in data 23/07/2009 11:58:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Per uno che ha quelle abilitazioni non ci fa una bella figura a dichiare quanto ha scritto, Le consiglio un ripasso. Cordialmente MACULANI.
quote:Risposta al messaggio di ruggiobo inserito in data 23/07/2009 23:06:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Esatto, si tiene conto di quanto riportato in carta di circolazione e non di quanto realmente vi è sopra che è motivo poi evidentemente anche di controllo in cui vi sia il dubbio del sovraccarico. Cordialmente Maculani.
quote:Originally posted by TheDevil>
La stessa norma si àpplica in tutti gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione sulla circolazione stradale (Vienna - 8 novembre 1968), come da relativoAllegato 6
, il cui punto 8 riporta, per la patente nazionale di guida di categoria «B»id="red">, quanto segue: Gli autoveicoli, diversi da quelli della categoria «A», la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto; o gli autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; oid="red"> gli autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, con riserva che non superi la massa a vuoto dell’autoveicolo e che il totale delle masse massime autorizzate dei veicoli cosi' accoppiati non superi 3500 kg.id="green">
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quote:Originally posted by lampamax>
... e per quanto mi ricordoid="red">, in nessun caso si possono superare i 35 q. !! ..... altre norme non esistono ...>
quote:Originally posted by lampamax> A questo punto ritengo che, oltre alla memoria, ci possa essere qualche problema anche con la conoscenza della lingua italiana.
maculani, leggi quello di thedevil, che mi pareid="red"> corrisponda al mio ... non si puo eccedere i 35 q. in nessun caso ..... altre interpretazioni non ne conosco, ed è il mio lavoro ...>
quote:b-e cosa servirebbe ? >> Prova a chiederti a cosa servirebbe il "rimorchio leggero" e tutto ti dovrebbe venir chiaro La E serve per trainare veicoli con rimorchio ( non leggero ) la cui somma va sopra i 35 Q o quando il rimorchio supera il peso del trattore Davide
quote:Risposta al messaggio di lampamax inserito in data 23/07/2009 11:58:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti posto questa, spero sia sufficientemente esplicita... MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 30 settembre 2003 Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE. (Decreto n. 40T). IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto....... OMISSIS Art. 3. I. La patente di guida di cui all'art. 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie: categoria A: motocicli, con o senza sidecar; categoria B: a) tricicli e quadricicli non leggeri, nonche' autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non e' superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; b) complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima autorizzata del complesso non deve superare 3500 kg, e la massa massima autorizzata del rimorchio non deve eccedere la massa a vuoto della motrice; categoria B+E: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B; id="red">categoria C: autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3500 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; categoria C+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; categoria D: autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; categoria D+E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. Nell'ambito della categoria A e' rilasciata una patente specifica della sottocategoria A1, per la guida di motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3 e di potenza massima di 11 kW. 2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende: a) per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie; b) per «motociclo», veicolo a due ruote, con o senza carrozzino, munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; c) per «triciclo» veicolo a tre ruote simmetriche munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 se a combustione interna e/o avente una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; d) per «quadriciclo» veicolo a motore a quattro ruote munito di un motore con cilindrata superiore a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta e' superiore a 4 kW per gli altri tipi di motore), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kw. La velocita' massima per costruzione e' superiore a 45 km/h; e) per «autoveicolo», un veicolo a motore, che non sia un motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali; f) per «trattore agricolo e forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacita' di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose e' solo accessoria. 3. Ai portatori di handicap gia' titolari di patenti di guida ovvero agli aspiranti conducenti si applicano le disposizioni dell'art. 116, comma 5, del codice della strada. I veicoli utilizzati in sede d'esame pratico per il conseguimento della patente di guida da parte di candidati disabili, possono essere esclusi dall'obbligo dei doppi comandi. OMISSIS Ai sensi del presente decreto, le patenti di guida di categoria D rilasciate fino al 30 settembre 2003 consentono di condurre anche i veicoli per la cui guida e' richiesta la patente di guida della categoria C, mentre le patenti di categoria D rilasciate a partire dal 1 ottobre 2003 non consentono la guida di tali veicoli. NOTA. In base alla sentenza n. 170 del 1984 della Corte Costituzionale, il recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento nazionale produce l'effetto della disapplicazione delle norme interne con essa in contrasto. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di recepimento sono altresi' allineate, a questi, tutte le norme dell'ordinamento nazionale rientranti nel campo di applicazione delle direttive recepite. saluti...