quote:Risposta al messaggio di ruggiobo inserito in data 25/07/2009 12:35:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> A meno di ulteriori norme a me sconosciute, in caso di rimorchi per la velocità vale l'art. 142, comma 3, lettera e, che fissa i seguenti limiti:70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade. Nel citato articolo non si fa distinzione tra rimorchi "leggeri" o pesanti", ma si richiama soltanto l'art. 54, comma 1, lettere h), i) e l)e proprio nella lettera h) che ci interessa non si parla di distinzione tra i rimorchi. In merito a quanto asserito dalla Polizia Stradale, posto fosse vera tale affermazione, ritengo possa esservi un errore in quanto presumibilmente non è stato preso in considerazione un rimorchio bensì un carrello appendice come indicato dall'art. 56, comma 4, CdS. In quetso caso, infatti, come indicato nello stesso art. 156/4, il carrello diventa "parte integrante" del veicolo trattore, seguendone le regole anche per la velocità. saluti...
quote:Risposta al messaggio di lampamax inserito in data 25/07/2009 15:17:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Stai sbagliando, con patente B si guida max 35 q.li (motrice) + max 7,5 q.li (rimorchio leggero), con possibilità totale, quindi, = max 42,5 q.li se invece il rimorchio pesa più di 7,5 q.li allora è in questo caso che il complesso (motrice + rimorchio pesante) non deve superare i 35 q.li altrimenti ci vuole l'estensione E saluti....
http://www.ti.ch/DI/di/SC/sport...
per stranieri che vengono in svizzera con la loro patente B e rimorchio non so se valgono direttive svizzere o esterehttp://www.sulpm.info/sulpm/agg...
E' bene sottolineare che il veicolo con agganciato un rimorchio seppur leggero viene definito dal CdS come "autotreno" onde per cui si è assoggettati ai limiti di velocità previsti dall'art. 142: Autotreni, autoarticolati, autosnodati (compresi i complessi costituiti da autovettura piu’ roulotte o carrello trasporto imbarcazioni) - 50 km/h nei centri abitati - 70 km/h fuori dai centri abitati - 80 km/h in autostrada Salutiid="Trebuchet MS">id="size2">id="navy">quote:Risposta al messaggio di bolina inserito in data 26/07/2009 12:45:06 Ho trovato questo link che, forse, chiarisce qualche dubbio:> Da una sommaria lettura ho notato: 1) carrello appendice cioè fino a 400 kgid="red"> di portata complessiva autorizzata. A me risulta invece che l'art. 205 del Regolamento prevede: appendice tipo "a": massa complessiva 300 kg; appendice tipo "b": massa complessiva 600 kg; appendice tipo "c": massa complessiva 2000 kg. 2) Rimorchio "leggero", cioè fino a 750 kg di portata complessiva autorizzata: in pratica, per effetto della portata dei carrelli appendice, i rimorchi leggeri spaziano fra i 401 e 750id="red"> kg di portata complessiva autorizzata. Per me è sbagliato quel 401.http://www.sulpm.info/sulpm/agg...
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quote:Risposta al messaggio di ruggiobo inserito in data 25/07/2009 12:35:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Questa poi ?????? Se anche loro si mettono a dire certe cose, non ne usciamo più. Solo se ciò che agganciate è un appendice non altera la motrice, in tutti gli altri casi i limiti sono quelli ben noti cioè 70-80 kmh.. Cordialmente Maculani.
quote:Originally posted by lampamax> Ti ringrazio per l'invito ed il consiglio e, in adesione ad entrambi, mi lìmito a trascrivere (ancora una volta) i testi aggiornati delle vigenti normative in materia di patente di guida di cat. B a livello: internazionale -
..... quindi thedevil e maculani aggiornatevi. ..... quindi occhio a quello che dite.>
Convenzione sulla circolazione stradale
(Vienna - 8 novembre 1968), punto 8 dell'allegato 6: Gli autoveicoli, diversi da quelli della categoria «A», la cui massa massima autorizzata non superi 3500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto;id="green"> o gli autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;id="red"> o gli autoveicoli della categoria B trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, con riserva che non superi la massa a vuoto dell’autoveicolo e che il totale delle masse massime autorizzate dei veicoli cosi' accoppiati non superi 3500 kg.id="blue"> comunitario -Direttiva 2006/126/CE
del 20 dicembre 2006, articolo 4, comma 4, lettera b: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente;id="green"> agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.id="red"> Fatte salve le disposizioni delle norme di omologazione per i veicoli interessati, agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 kg, gli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, richiedono per la guida della combinazione stessa: - il completamento di una formazione, oppure - il superamento di una prova di capacità e comportamento.id="blue"> nazionale -D.Lgs. 285/92
del 30 aprile 1992, articolo 116, comma 3: Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto,id="green"> anche se trainanti un rimorchio leggeroid="red"> ovvero [anche se trainanti, ndr] un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.id="blue">quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 28/07/2009 18:28:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie The Devil, tanto vi è chi non comprende comunque, fatti di tutti i giorni. A presto MACU.
quote:Risposta al messaggio di frankia840 inserito in data 29/07/2009 21:58:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ASSOLUTAMENTE NOOOOOOOOOOOOOOOOO SE IL RIMORCHIO NON SUPERA I 750 KG. M.P.C.. MACULANI.
quote:Originally posted by chorus> ANSWERS
... ma per quale motivo non c'è mai un'interpretazione univoca delle norme del cds?>
quote:Originally posted by maculani>
... tanto vi è chi non comprende comunque, ...>
quote:Originally posted by nebris> p.s. Da tempo nel forum si discute l'attendibilita' dei "prontuari". Qualche giorno fa, in questo stesso 'topic', Bolina ha segnalato un link (che, forse, chiarisce qualche dubbio), dove il dott. Maurizio Marchi (Comandante PM di Gambettola, Responsabile Nazionale Dipartimento Professionale SULPM, docente di numerosi corsi di formazione) elargisce le "sue" verita' sui rimorchi. Fbomped ha gia' evidenziato due grossolane inesattezze; altre due, senza particolare impegno d'analisi, hanno richiamato la mia attenzione e, se ci mettiamo assieme a "fargli le pulci", probabilmente ne troviamo altre ancora (ed al riguardo mi riservo di intervenire in un altro forum). E si tratta soltanto dei rimorchi !!! Pero', agli occhi di tanti lettori quelle informazioni sono parificate ai Sacri Testi (come avviene, d'altra parte, per le docenze degli istruttori di autoscuola).
... il codice va letto non interpretato, BASTA SAPERid="red"> LEGGERE!>