In risposta al messaggio di TheDevil del 08/11/2023 alle 19:19:19Purtroppo non trovo un’informazione ma altre che mi sembrano analoghe mi viene istintivo fare delle deduzioni induttive per comparazione.
Giorgioste ha scritto: Che poi le borse stesse siano omologate, è quasi certo, ma anche i tendalini lo sono, almeno a leggere quanto c'è scritto sui cataloghi del produttore, ma in questa discussione sembra non rilevare.============================== Dopo un giro in moto, con transito per la regolamentazione della circolazione internazionale, torniamo auspicabilmente a scrivere di tendalini. In questa discussione sembra non rilevare perche' nessun partecipante, tranne te adesso, ha fatto alcun cenno ai cataloghi del produttore dove i tendalini risulterebbero pubblicizzati con la relativa omologazione. Se hai qualche particolare in piu', qui si potranno certamente approfondire le specifiche di questa asserita omologazione.
In risposta al messaggio di chorus del 08/11/2023 alle 10:56:18
Restando sulla moto (che non possiedo) mi sembra che il comma 5 dell'art. 170 sia sufficiente per comprendere che il bauletto è regolare. In ogni caso, se fai una googolata, ti uscirà un articolo di una rivista di motociclette nel quale c'è scritto che i bauletti e le borse sono omologati perché trascritti sul libretto.
In risposta al messaggio di TheDevil del 08/11/2023 alle 22:22:22Forse non si capiva ma lo avevo già scritto più su, tra le due la seconda che hai detto, anche se la definizione fa pensare a qualcosa di irregolare che contrasta con la mia idea.
Mi piacerebbe avere la tua opinione in risposta al sondaggio con cui ho iniziato questa discussione, riguardo alla natura della tenda-parasole durante la circolazione del veicolo sul quale risulta presente (anche coneventuale predisposizione alla facile amovibilita'), e cioe': 1) un carico trasportato, eventualmente sporgente su un lato del veicolo; 2) una parte del veicolo, a modifica della relativa sagoma esterna omologata.
In risposta al messaggio di Giovanni del 08/11/2023 alle 20:08:36Secondo te, l'art. 1 del Regolamento 2018/858 cosa vuol dire ...
Finché ci si ferma al termine omologazione tralasciando l'autorizzazione all'uso del dispositivo, non se ne uscirà mai fuori. Dispositivo omologato significa che è idoneo all'uso per il quale è stato costruito. Ma nonsignifica che può essere usato senza autorizzazione. Per avere l'autorizzazione all'uso di uno specifico dispositivo, questo deve essere omologato per quell'uso. Abbiamo il gancio di traino, il bombolone, per fare due esempi facili facili. Giovanni
In risposta al messaggio di Anto1957 del 08/11/2023 alle 23:01:14
Secondo te, l'art. 1 del Regolamento 2018/858 cosa vuol dire ... CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE Articolo 1 Oggetto 1.Il presente regolamento stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizionitecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e per le omologazioni individuali. E sempre secondo te dove starebbe scritto che un veicolo, o una entità tecnica indipendente, pur immessi sul mercato debba ancora avere altra autorizzazione per essere usato? Cortesemente un riferimento normativo della tua affermazione. Grazie.
In risposta al messaggio di Giovanni del 09/11/2023 alle 08:50:47aggiungerei anche le molle ad aria , volgarmente chiamate sospensioni pneumatiche
Ti rispondo: prendi l'esempio del gancio di traino o del bombolone. Sono omologati, cioè dichiarati idonei all'uso per il quale sono destinati. Ma se li vuoi utilizzare, devono essere trascritti sulla Carta di Circolazione.Per essere trascritti sulla Carta di Circolazione, devono essere dispositivi omologati. Semplice, più semplice di così si muore! Ora tutti i dispositivi che vanno a modificare le caratteristiche del veicolo, dall'alimentazione alle misure esterne, portata, ecc., devono essere trascritte sulla Carta di Circolazione. Il portamoto modifica la sagoma del mezzo? Si, quindi deve essere trascritto sulla CdC. Il gancio di traino? La stessa cosa. Il bombolone? Si, idem. Il portabici? Si, idem. Ma per quest'ultimo, esperienza vissuta direttamente alla fine del secolo scorso, chi di competenza decise che la sua installazione, fino ad allora con trascrizione obbligatoria, non era più necessaria questa registrazione. Il tendalino? Nessuno si era mai posto il problema per questo dispositivo prima del caso che ho ricordato ed anche per questo, chi di competenza, dichiarò che non era necessaria considerandone l'altezza e la piccola sporgenza. Sono tutti dispositivi omologati, devono, dovrebbero essere tutti dispositivi omologati ma se li vuoi installare, usare, modificando le caratteristiche del veicolo, devono, dovrebbero essere registrati sulla Carta di Circolazione. Per alcuni, chi di competenza, ne ha liberalizzato l'installazione, per altri non è avvenuta alcuna liberalizzazione. Quindi 'dove starebbe scritto che un veicolo, o una entità tecnica indipendente, pur immessi sul mercato debba ancora avere altra autorizzazione per essere usato?', io non frequento codici o leggi per cui non ho riferimenti diretti ma indirettamente faccio riferimento alle disposizioni relative al gancio di traino e bombolone per i quali credo tu sappia come funzioni. Giovanni
In risposta al messaggio di giorgioste del 08/11/2023 alle 22:30:51
Forse non si capiva ma lo avevo già scritto più su, tra le due la seconda che hai detto, anche se la definizione fa pensare a qualcosa di irregolare che contrasta con la mia idea. Per me un carico é qualcosa che trasporti ma che puoi utilizzare anche scollegato dal mezzo che lo trasporta.
In risposta al messaggio di TheDevil del 03/11/2023 alle 14:14:14ho letto le tre pagine di discussione ma ancora non sono riuscito a comprendere perché l'autore The Devil desideri "approfondire il contenuto della circolare MIT citata da Giovanni" e, nella seconda parte della discussione, di fornire la propria opinione sul quesito posto da Steu851.
Giovanni ha scritto: ... ammenda inflitta ad un camperista rissoso per il tendalino (chiuso) sporgente lateralmente. Successe nel 1998 o 1999 e da quell'episodio qualche allestitore ha cominciato ad installarlo sul tetto.Poi, fortunatamente per noi, la lobby dei tendalini (Fiamma in primis) operò affinché fosse emessa una circolare (o qualcosa del genere) in cui si ammetteva tale sporgenza perché non pericolosa in quanto posta in alto. Riporto a memoria il senso, non certo un virgolettato! Salito ha scritto: se posto ad altezza superiore ai due metri. Steu851 ha scritto: Quello che non ho capito è come funziona, cioè la circolare ha valore di legge? ============================== In altra discussione, con stile scorrevole ed efficace e nel rispetto cronologico degli eventi, Giovanni ha descritto la gènesi di una delle tante circolari che il MIT emana sotto la pressione di controparti influenti, mentre Salito ha aggiunto una precisazione. Qui il mio intento e' di approfondire il contenuto della circolare MIT citata da Giovanni e, nella seconda parte della discussione, di fornire la mia opinione sul quesito posto da Steu851 prendendo ad esempio la stessa circolare. Della circolare in questione (prot.n. 1823M360 del 14.05.2002) si trova facilmente su internet soltanto la trascrizione della parte dispositiva mentre e' stato difficoltoso, almeno per me, il reperimento del testo completo con l'elenco dei destinatari, necessario a sviluppare la seconda parte della discussione. Anche in questa circolare si fa riferimento alla Direttiva 74/483/CEE, abrogata a far tempo dall'1 novembre 2014 e sostituita con il Regolamento ONU n. 26, molto citato di recente nel forum ed espressamente richiamato nel vigente Regolamento (UE) 2018/858 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/11/2023 alle 14:14:14Rispondo sull'altro Thread ...
Anto1957 ha scritto: ... dove starebbe scritto che un veicolo o una entità tecnica indipendente, pur immessi sul mercato, debba ancora avere altra autorizzazione per essere usato? Cortesemente un riferimento normativo...============================== Veicolo: art. 35 della Convenzione sulla circolazione stradale (conclusa a Vienna l’8 novembre 1968). Entita' tecnica indipendente: Allegato II del Regolamento UE 2019/2144 (uno tra tanti riferimenti normativi). p.s. Comunque la discussione verte unicamente sulla tenda-parasole, per la quale non e' prevista ne' omologazione ex Reg. 2018/858 ne' autorizzazione, che sono - quindi - materia estranea qui.
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/11/2023 alle 22:22:22Buongiorno,
Pascia2 ha scritto: Posso gentilmente chiedere se questo intervento ha una finalità di tipo accademico oppure se si intende promuovere interventi presso il MIT tesi a regolarizzare quanto eventualmente non completamentenormato? ============================== In realta', le due finalita'da te evidenziate non sono in alternativa ma dovrebbero sequenzialmente caratterizzare la prima parte della discussione. Almeno nelle mie intenzioni. Potresti anche cogliere l'occasione per far conoscere la tua opinione riguardo alla natura della tenda-parasole durante la circolazione del veicolo sul quale risulta presente (anche con eventuale predisposizione alla facile amovibilita'), e cioe': 1) un carico trasportato, eventualmente sporgente su un lato del veicolo; 2) una parte del veicolo, a modifica della relativa sagoma esterna omologata. Anche per risolvere il dubbio sul titolo della discussione
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/11/2023 alle 22:22:22Nel mio caso lo considero alla stessa stregua di un accessorio montato sul tetto che non sporge lateralmente.
Pascia2 ha scritto: Posso gentilmente chiedere se questo intervento ha una finalità di tipo accademico oppure se si intende promuovere interventi presso il MIT tesi a regolarizzare quanto eventualmente non completamentenormato? ============================== In realta', le due finalita'da te evidenziate non sono in alternativa ma dovrebbero sequenzialmente caratterizzare la prima parte della discussione. Almeno nelle mie intenzioni. Potresti anche cogliere l'occasione per far conoscere la tua opinione riguardo alla natura della tenda-parasole durante la circolazione del veicolo sul quale risulta presente (anche con eventuale predisposizione alla facile amovibilita'), e cioe': 1) un carico trasportato, eventualmente sporgente su un lato del veicolo; 2) una parte del veicolo, a modifica della relativa sagoma esterna omologata. Anche per risolvere il dubbio sul titolo della discussione
In risposta al messaggio di Pascia2 del 10/11/2023 alle 09:11:53Il problema non esiste, su ciò che viene montato a tetto, non essendoci sulla CDC nessuna misura in altezza, quindi il tendalino solo se montato sopra il tetto può essere considerato come tutto ciò che viene montato a tetto.
Nel mio caso lo considero alla stessa stregua di un accessorio montato sul tetto che non sporge lateralmente. Quindi, sempre nel mio caso, lo ritengo analogo ad un pannello solare, ad un'antenna satellitare, ad un condizionatore montati sul tetto. Come sono considerati questi oggetti che ho citato?
In risposta al messaggio di Subalpino del 10/11/2023 alle 14:36:03L' ingombro degli specchi non c'entra niente, non essendo nemmeno questa, una misura riportata sulla CDC.
Ho letto per curiosità questo 3d pur non avendo tendalino e nessuna intenzione di montarlo. Posto le mie considerazioni: - il paragone con gancio, bombolone o sospensioni non mi sembra corretto perché in questi ultimi casici sono aspetti che riguardano la circolazione del veicolo o la sicurezza - il tendalino e’ un oggetto fissato al veicolo un come un baule o le barre portabici, già avere un certificato di omologazione e delle regole per il montaggio lo rende più “affidabile” di un pannello solare, oggetto pesante, non previsto per un veicolo e fissato e incollato secondo il gusto personale dell’installatore ( spesso neanche un professionista, come nel mio caso) - sulla sporgenza, escludendo i van sui quali rientra nella sagoma, lo vedo come quando carichi una barca sull’auto, comunque rimane entro l’ingombro degli specchi
In risposta al messaggio di Pascia2 del 10/11/2023 alle 09:11:53
Nel mio caso lo considero alla stessa stregua di un accessorio montato sul tetto che non sporge lateralmente. Quindi, sempre nel mio caso, lo ritengo analogo ad un pannello solare, ad un'antenna satellitare, ad un condizionatore montati sul tetto. Come sono considerati questi oggetti che ho citato?
In risposta al messaggio di TheDevil del 10/11/2023 alle 16:16:16ho portato l'esempio del mio montaggio a tetto in quanto il quesito "sondaggio" da te posto recitava:
Probabilmente non sono stato chiaro nella stesura del sondaggio, con il quale ho aperto la discussione. Non ho chiesto ai lettori interessati all'argomento di dimostrarmi la verita' assoluta sulla natura della tenda-parasole.Ho chiesto soltanto di esprimere la loro opinione, con una scelta tra due opzioni che ho successivamente affinato. Mi sembra evidente che non ritieni di prendere posizione al riguardo e non posso sottacere il mio disappunto, a mente del comune e proficuo approfondimento in una precedente discussione.
In risposta al messaggio di Pascia2 del 10/11/2023 alle 16:56:35
ho portato l'esempio del mio montaggio a tetto in quanto il quesito sondaggio da te posto recitava: Dopo il montaggio, una tenda-parasole va razionalmente considerata: 1) un carico sporgente trasportato lateralmente; 2) unaparte di un veicolo, a modifica della sagoma esterna omologata. Integrerei formulando ad esempio: Dopo il montaggio su una parete laterale ( escluso quindi montaggio a tetto), una tenda-parasole va razionalmente considerata:... In questo caso lo ritengo una parte di un veicolo