In risposta al messaggio di TheDevil del 10/11/2023 alle 19:19:19Se non era chiaro, per me è un carico trasportato
Testo aggiornato del sondaggio Dopo il montaggio su un autocaravan (con eventuale predisposizione alla facile amovibilita') ed a prescindere dall'ubicazione scelta, la tenda-parasole va considerata: 1) un carico trasportato,eventualmente sporgente su un lato del veicolo; 2) una parte del veicolo, a modifica della relativa superficie esterna (omologata fino all'altezza di 2 metri). Tra i pochi lettori che hanno partecipato, la tenda-parasole viene considerata: 1) un carico trasportato da Marob, Anto1957, Cinquantuno, Subalpino; 2) una parte del veicolo da IZ4DJI, Giovanni, Masivo, Giorgioste, Chorus, Pascia2, Ex_camionaro, salvo che non abbia interpretato male il contenuto dei relativi interventi. Ad-abundantiam, per quanto riguarda la mia opinione, la tenda-parasole costituisce sempre una parte del veicolo sul quale e' montata. Con il prossimo intervento vado ad esporre le mie considerazioni sulla circolare MIT prot. n.1823M360 del 14.05.2002. p.s. in modifica per aggiornare l'elenco dei lettori che hanno risposto al sondaggio, in relazione ai tre successivi interventi di Subalpino, Salito ed Ex_camionaro.
In risposta al messaggio di TheDevil del 10/11/2023 alle 17:17:17non mi ero posto il problema TENDALINO quando ho acquistato il mezzo e non sapevo che anni addietro poteva essere sanzionato lo ritengo PARTE del veicolo e mi sembra assurdo NON ritenerlo parte in quanto nei normali camper lateralmente non supera i 2,5 m
Ti ringrazio per il sollecito riscontro. Come ti ho scritto da ultimo, il sondaggio iniziale e' stato successivamente affinato. A mio avviso, a prescindere dall'ubicazione del montaggio, la tenda-parasole diventa sempre una parte del veicolo e non puo' mai essere considerata un carico trasportato.
In risposta al messaggio di TheDevil del 11/11/2023 alle 22:22:22E confermo che la circolare è chiara nella disposizione finale: puoi montare il tendalino a lato sopra i due metri senza aggiornamento della CDC. Punto.
Anto1957 ha scritto: D'altra parte la circolare ministeriale mi sembra chiarissima... ============================== La circolare MIT prot. n.1823M360 del 14.05.2002 consta di sei periodi. Nel primo periodo vieneesposto il motivo di emanazione della circolare, ovvero la presentazione di insistenti richieste di aggiornamento della CdC [...] per l’applicazione di tende-parasole, lateralmente agli autocaravan ad un’altezza da terra superiore a 2 metri, presso diversi UPM. La circolare appare incompleta perche' dovrebbe, a mio avviso, trattare anche le altre due casistiche di potenziale montaggio della tenda-parasole e cioe': - lateralmente ad un'altezza da terra fino a 2 metri; - sul tetto dell'autocaravan. Nel terzo e quarto periodo viene sommariamente indicata la normativa comunitaria in materia di omologazione dei veicoli a motore (attualmente Regolamento UE 2018/858), per la quale l'autocaravan (veicolo di cat. M1) e' soggetto tra l'altro alle prescrizioni tecniche sulle sporgenze esterne, come contenute attualmente nel Regolamento ONU n. 26. Detto Regolamento (Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto ne riguarda le sporgenze esterne) si applica alle parti del veicolo che ne costituiscono la superficie esterna inclusi cofano del vano motore, sportello del vano bagagli, porte, parafanghi, tetto, dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e componenti visibili di rinforzo, tranne le parti del veicolo che risultano trovarsi ad un'altezza superiore a 2 metri. Nel quinto periodo viene enunciato che, nelle condizioni soprariportate (ovvero, lateralmente ad un'altezza da terra superiore a 2 metri) le tende-parasole devono considerarsi parte del carico. Pare ovvio aggiungere che il carico trasportato lateralmente su un veicolo risulti anche sporgente, quantomeno rispetto alla superficie esterna su cui poggia. Pare inoltre ovvio che ci sia una palese contraddizione tra la normativa riportata nel periodo precedente della circolare e l'affermazione sopratrascritta. Il discrimine dell'altezza da terra di 2 metri riguarda le parti del veicolo che ne costituiscono la superficie esterna (parti soggette oppure non soggette alle prescrizioni tecniche del Regolamento ONU citato). Detto discrimine non si applica invece al trasporto di carico sporgente, per il quale il Codice della Strada non indica alcuna altezza da rispettare. Di piu', la forma della tenda-parasole e' assimilabile a quella di un palo (o sbarra) per il quale il CdS vieta il trasporto qualora si configuri come carico sporgente lateralmente: Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. Il discrimine dell'altezza da terra di 2 metri risulterebbe applicabile alla tenda-parasole soltanto se considerata parte del veicolo e non come carico sporgente lateralmente. Il sesto periodo della circolare contiene la conclusione che non ricorre l’aggiornamento della CdC a norma dell'art. 78 CdS per quanto sopra, ovvero dopo aver applicato una normativa che riguarda le parti del veicolo (costituenti la sua superficie esterna) al trasporto di un carico sporgente lateralmente.
In risposta al messaggio di Giovanni del 12/11/2023 alle 11:01:26Non mi è chiaro a cosa ti riferisci... verbale sul tendalino? Dove? Mi sono perso la questione. Puoi postare qualcosa, un link? Grazie.
Io credo che a volte sia opportuno tirar fuori un poco di buon senso. Il fatto in questione, tendalino, è uscito fuori quando tutti i buoi erano usciti dalla stalla, cioè almeno 200 mila camper in Italia giravano con iltendalino per il quale nessuno si era mai preoccupato di quel coso che, comunque sia, volenti o nolenti, andava a modificare le caratteristiche del mezzo. Poi avvenne il fattaccio che ho citato, il camperista rompiglione che ha costretto il poliziotto a verbalizzare la situazione; se quel camperista non provocava il poliziotto, avremmo continuato tranquilli e sereni ad usare il tendalino. Ecco perché io spesso scrivo che noi camperisti dobbiamo tenere un basso profilo... Quindi, improvvisamente, 200 mila camperisti in mezzo alla strada, tutti costretti a smontare, le ditte produttrici costrette a chiudere. Usando il buon senso, è stato deciso che, considerando bla bla bla, si poteva continuare come prima, autorizzati e tagliando la testa al toro. Il tendalino modifica le caratteristiche del camper, ma ormai è andata così e finisce come è finita. Probabilmente finirà così anche con il portatutto, tutto sta a vedere alcuni aspetti difficili da giustificare come è stato per il tendalino. Giovanni
In risposta al messaggio di Anto1957 del 12/11/2023 alle 14:57:05
Non mi è chiaro a cosa ti riferisci... verbale sul tendalino? Dove? Mi sono perso la questione. Puoi postare qualcosa, un link? Grazie.
In risposta al messaggio di Giovanni del 12/11/2023 alle 17:44:21L'ho letto, ma si riferisce a fatti del 1999, ho pensato che ti riferivi a fatti recenti.
E' sufficiente che tu legga il messaggio d'apertura di questa discussione. Giovanni
In risposta al messaggio di TheDevil del 14/11/2023 alle 00:00:00Ma esistono casi di tendalini montati lateralmente a meno di due metri?
Anto1957 ha scritto: ... la circolare è chiara nella disposizione finale: puoi montare il tendalino a lato sopra i due metri senza aggiornamento della CDC. Ritengo sia sempre utile ragionare ma avere chiari i motiviper cui si ragiona è importante. ============================== Concordo. Purtroppo, sin dall'introduzione la circolare prende in considerazione soltanto le tende-parasole trasportate lateralmente sopra i due metri e non fornisce alcuna indicazione riguardo alle tende-parasole trasportate lateralmente fino a due metri di altezza ed a quelle trasportate sul tetto. Quindi considero la circolare chiara nella disposizione finale ma incompleta. Inoltre: - in relazione all'affermazione ministeriale: le tende-parasole devono considerarsi parte del carico; -.in assenza di indicazioni ministeriali circa il trasporto del carico sporgente fino all'altezza di due metri, ho ragionato sulle motivazioni, addotte per pervenire alla chiara disposizione finale, allo scopo di appurare induttivamente le possibili indicazioni ministeriali circa il trasporto del carico, costituito da una tenda-parasole, ad un'altezza fino a due metri. Secondo il mio livello di conoscenza della materia e secondo le mie residue capacita' intellettive, ho rilevato una contraddizione tra le motivazioni addotte ed ho ritenuto di condividere il risultato del mio ragionamento con i lettori del forum. Senza alcuna recondita finalita'. Non sono riuscito ad individuare quali possano essere le indicazioni ministeriali circa il carico trasportato lateralmente ad un'altezza fino a due metri e, come precisato a Pascia2, sono intenzionato ad interpellare il Ministero al riguardo. In altri termini, a quali condizioni amministrative e' consentito il trasporto del carico, costituito da una tenda-parasole, su un lato di un autocaravan ad altezza fino a due metri? In attesa che risponda il Ministero, potresti eventualmente anticipare nel forum le tue considerazioni, magari corredate degli opportuni riferimenti normativi. Con anticipato ringraziamento.
In risposta al messaggio di TheDevil del 14/11/2023 alle 00:00:00Buongiorno The Devil
Anto1957 ha scritto: ... la circolare è chiara nella disposizione finale: puoi montare il tendalino a lato sopra i due metri senza aggiornamento della CDC. Ritengo sia sempre utile ragionare ma avere chiari i motiviper cui si ragiona è importante. ============================== Concordo. Purtroppo, sin dall'introduzione la circolare prende in considerazione soltanto le tende-parasole trasportate lateralmente sopra i due metri e non fornisce alcuna indicazione riguardo alle tende-parasole trasportate lateralmente fino a due metri di altezza ed a quelle trasportate sul tetto. Quindi considero la circolare chiara nella disposizione finale ma incompleta. Inoltre: - in relazione all'affermazione ministeriale: le tende-parasole devono considerarsi parte del carico; -.in assenza di indicazioni ministeriali circa il trasporto del carico sporgente fino all'altezza di due metri, ho ragionato sulle motivazioni, addotte per pervenire alla chiara disposizione finale, allo scopo di appurare induttivamente le possibili indicazioni ministeriali circa il trasporto del carico, costituito da una tenda-parasole, ad un'altezza fino a due metri. Secondo il mio livello di conoscenza della materia e secondo le mie residue capacita' intellettive, ho rilevato una contraddizione tra le motivazioni addotte ed ho ritenuto di condividere il risultato del mio ragionamento con i lettori del forum. Senza alcuna recondita finalita'. Non sono riuscito ad individuare quali possano essere le indicazioni ministeriali circa il carico trasportato lateralmente ad un'altezza fino a due metri e, come precisato a Pascia2, sono intenzionato ad interpellare il Ministero al riguardo. In altri termini, a quali condizioni amministrative e' consentito il trasporto del carico, costituito da una tenda-parasole, su un lato di un autocaravan ad altezza fino a due metri? In attesa che risponda il Ministero, potresti eventualmente anticipare nel forum le tue considerazioni, magari corredate degli opportuni riferimenti normativi. Con anticipato ringraziamento.
In risposta al messaggio di TheDevil del 14/11/2023 alle 00:00:00A mio avviso l'interpretazione ... oltre i due metri... limita i rischi a che il dispositivo possa urtare pedoni e altri utenti deboli della strada al pari delle sporgenze posteriori che non devono superare la sagoma per evitare che possano "agganciare", la trovo una regola di prudenza.
Anto1957 ha scritto: ... la circolare è chiara nella disposizione finale: puoi montare il tendalino a lato sopra i due metri senza aggiornamento della CDC. Ritengo sia sempre utile ragionare ma avere chiari i motiviper cui si ragiona è importante. ============================== Concordo. Purtroppo, sin dall'introduzione la circolare prende in considerazione soltanto le tende-parasole trasportate lateralmente sopra i due metri e non fornisce alcuna indicazione riguardo alle tende-parasole trasportate lateralmente fino a due metri di altezza ed a quelle trasportate sul tetto. Quindi considero la circolare chiara nella disposizione finale ma incompleta. Inoltre: - in relazione all'affermazione ministeriale: le tende-parasole devono considerarsi parte del carico; -.in assenza di indicazioni ministeriali circa il trasporto del carico sporgente fino all'altezza di due metri, ho ragionato sulle motivazioni, addotte per pervenire alla chiara disposizione finale, allo scopo di appurare induttivamente le possibili indicazioni ministeriali circa il trasporto del carico, costituito da una tenda-parasole, ad un'altezza fino a due metri. Secondo il mio livello di conoscenza della materia e secondo le mie residue capacita' intellettive, ho rilevato una contraddizione tra le motivazioni addotte ed ho ritenuto di condividere il risultato del mio ragionamento con i lettori del forum. Senza alcuna recondita finalita'. Non sono riuscito ad individuare quali possano essere le indicazioni ministeriali circa il carico trasportato lateralmente ad un'altezza fino a due metri e, come precisato a Pascia2, sono intenzionato ad interpellare il Ministero al riguardo. In altri termini, a quali condizioni amministrative e' consentito il trasporto del carico, costituito da una tenda-parasole, su un lato di un autocaravan ad altezza fino a due metri? In attesa che risponda il Ministero, potresti eventualmente anticipare nel forum le tue considerazioni, magari corredate degli opportuni riferimenti normativi. Con anticipato ringraziamento.
In risposta al messaggio di TheDevil del 14/11/2023 alle 22:22:22Beh, quello mi sembra un caso limite e se sporgeva già a 180cm è stato un bene averlo smontato.
Giorgioste ha scritto: Ma esistono casi di tendalini montati lateralmente a meno di due metri? Nei minivan li ho sempre visti sopra al tetto. Pascia2 ha scritto: ... non mi è chiaro se la finalità per la quale desideriinterpellare il ministero è tesa a dissolvere un dubbio strettamente personale... ============================== Camper USA del 1980 con tetto a soffietto ed altezza massima della fiancata di 197 cm. Con tendalino originale il cui arrotolatore stava ovviamente tra 180 e 197 cm. da terra. Necessariamente smontato per ottenere l'immatricolazione in Italia. Nella conclusione dell'ultimo intervento ho infatti scritto: A quali condizioni amministrative...