In risposta al messaggio di naldorm del 23/09/2022 alle 10:41:05Appurato che i nostri mezzi verranno sanzionati con la 169 quindi nessuna tolleranza sono certo che nessun vigile ti multerà se il tuo mezzo risulta eccedere di 50 kg anche perché metteresti in dubbio la bilancia. Per questo motivo i vigili non saranno mai fiscali ma questo non significa che a 3700 kg puoi stare tranquillo
Buongiorno, riprendendo l'argomento, chi sa con certezza quale sia la tolleranza ammessa per le pese dei mezzi? Come per tutti gli strumenti, sono sicuramente indicate nelle normative e da quel che ho trovato io sembrerebbedell' 1% nel migliore dei casi, ma potrebbe essere facilmente di più, questo valore è il minimo che io abbia trovato. Stante l'interpretazione attuale, visto che la tolleranza l'ho sempre intesa come applicabile agli strumenti, se viene meno l'applicazione al risultato (cioè si certifica lo strumento bilancia con una certa tolleranza, ma non si tiene conto di tale tolleranza per i risultati che lo strumento fornirà), vorrà dire che per esser certi di essere in regola non basterebbe più far rientrare il peso massimo in quello indicato da una qualsiasi pesa certificata, bensì il peso del mezzo dovrebbe stare nel peso massimo ammesso in ordine di marcia meno la tolleranza prevista. Ad esempio, considerando una tolleranza dell'1%, per un mezzo da 3.500kg dovrei detrarre 35kg (non poco direi) e dunque non dovrei leggere più di 3.465kg sulla bilancia per esser sicuro di risultare sempre entro i limiti previsti; se tale tolleranza da normativa fosse del 2%, per essere certamente in regola a un'eventuale controllo si parlerebbe di una persona in meno come peso. Sbaglio ragionamento? Se si, dove? Grazie.
In risposta al messaggio di naldorm del 23/09/2022 alle 14:56:27Non avendo personalmente il problema del sovrappeso, non ho mai approfondito il tema della tolleranza dei sistemi di pesatura.
Grinza, la tua è un'opinione che si fonda sul buonsenso di chi è deputato a controllare, mettendolo peraltro nella condizione di dover derogare, ma spostare la questione sul buonsenso dell'accertatore non risolve la questioneche ho posto che è formale, non mi preoccupo della sanzione, non sto cercando come sfangarla. Nel tuo esempio +50 andrebbero bene e +200 sarebbero da sanzionare, sono d'accordo ma l'accertatore potrebbe avere un altro parere e suppongo a ragione (ad esempio per sua stessa tutela), ma in mezzo dove starebbe lo spartiacque, come lo si deciderebbe? Per questo servono dei margini conformi a quanto realmente può essere l'errore di rilevazione, altrimenti lanci la monetina quando sei al limite. Con tolleranze nell'ordine di pochi punti percentuali, dentro e fuori quei valori ci sguazzi in un attimo, specie se hai la sfortuna di confrontare due pesate con segno opposto. Non si tratterebbe di mettere in dubbio la taratura, dando per scontato che una pesa sia certificata e controllata, pertanto con taratura già conforme ma...conforme a una norma che ne prevede una tolleranza; pertanto in dubbio sarebbe il fatto di rientrare o meno in quella tolleranza, che è ben diverso e più difficile da verificare. Per me di base c'è un errore interpretativo nel non considerare la tolleranza dello strumento, cosa che andrebbe sempre fatta suppongo, tant'è che per velox, telelaser ecc. ciò è normalmente previsto se non erro, ma quel che penso io non ha alcun valore se non di confronto qui per comprendere i limiti di una norma, limiti intesi dal punto di vista dei numeri intendo e cioè: supponendo che io pesi il camper a 3499kg, potrei risultare comunque fuori peso, di quanto è funzione della massima tolleranza prevista moltiplicata per due, corretto? Pertanto sarei interessato a conoscere quale sia la tolleranza percentuale prevista per le pese dei mezzi, se qualcuno ha conoscenza certa della materia ovviamente.
In risposta al messaggio di naldorm del 23/09/2022 alle 14:56:27Non sono esperto ma, se ti riferisci alla tolleranza che ha la "bilancia", ho trovato
Grinza, la tua è un'opinione che si fonda sul buonsenso di chi è deputato a controllare, mettendolo peraltro nella condizione di dover derogare, ma spostare la questione sul buonsenso dell'accertatore non risolve la questioneche ho posto che è formale, non mi preoccupo della sanzione, non sto cercando come sfangarla. Nel tuo esempio +50 andrebbero bene e +200 sarebbero da sanzionare, sono d'accordo ma l'accertatore potrebbe avere un altro parere e suppongo a ragione (ad esempio per sua stessa tutela), ma in mezzo dove starebbe lo spartiacque, come lo si deciderebbe? Per questo servono dei margini conformi a quanto realmente può essere l'errore di rilevazione, altrimenti lanci la monetina quando sei al limite. Con tolleranze nell'ordine di pochi punti percentuali, dentro e fuori quei valori ci sguazzi in un attimo, specie se hai la sfortuna di confrontare due pesate con segno opposto. Non si tratterebbe di mettere in dubbio la taratura, dando per scontato che una pesa sia certificata e controllata, pertanto con taratura già conforme ma...conforme a una norma che ne prevede una tolleranza; pertanto in dubbio sarebbe il fatto di rientrare o meno in quella tolleranza, che è ben diverso e più difficile da verificare. Per me di base c'è un errore interpretativo nel non considerare la tolleranza dello strumento, cosa che andrebbe sempre fatta suppongo, tant'è che per velox, telelaser ecc. ciò è normalmente previsto se non erro, ma quel che penso io non ha alcun valore se non di confronto qui per comprendere i limiti di una norma, limiti intesi dal punto di vista dei numeri intendo e cioè: supponendo che io pesi il camper a 3499kg, potrei risultare comunque fuori peso, di quanto è funzione della massima tolleranza prevista moltiplicata per due, corretto? Pertanto sarei interessato a conoscere quale sia la tolleranza percentuale prevista per le pese dei mezzi, se qualcuno ha conoscenza certa della materia ovviamente.
questo articolo
di un comune che per la sua pesa pubblica dichiara una tolleranza di 20kg.tolleranze
teoriche sembrano molto ma molto basse.
In risposta al messaggio di giorgioste del 23/09/2022 alle 15:43:32Siamo sicuri che la tolleranza del sistema di misurazione del peso sia legalmente riconosciuta?
Non sono esperto ma, se ti riferisci alla tolleranza che ha la bilancia, ho trovato questo articolo di un comune che per la sua pesa pubblica dichiara una tolleranza di 20kg. Cercando il produttore citato vedo che, sempre se capisco la terminologia, le tolleranze teoriche sembrano molto ma molto basse. ovviamente appena tarate
In risposta al messaggio di chorus del 23/09/2022 alle 16:18:54Io avevo capito che a lui, più che la tolleranza normativa, interessasse quella della pesa.
Siamo sicuri che la tolleranza del sistema di misurazione del peso sia legalmente riconosciuta? Ho trovato un riferimento alla tolleranza strumentale soltanto nell'art. 345 del regolamento di attuazione del codice della strada,ove viene stabilito che: qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale . Non ho rilevato alcuna disposizione analoga sulla pesatura dei veicoli (beninteso nel regolamento di attuazione del cds). Magari mi sbaglio, anzi sicuramente, vista la mia mediocre conoscenza giuridica.
In risposta al messaggio di chorus del 23/09/2022 alle 16:18:54Non esiste uno strumento di misura al mondo che non abbia una tolleranza, sia che pesi, che legga velocità, che misuri, etc. etc.
Siamo sicuri che la tolleranza del sistema di misurazione del peso sia legalmente riconosciuta? Ho trovato un riferimento alla tolleranza strumentale soltanto nell'art. 345 del regolamento di attuazione del codice della strada,ove viene stabilito che: qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale . Non ho rilevato alcuna disposizione analoga sulla pesatura dei veicoli (beninteso nel regolamento di attuazione del cds). Magari mi sbaglio, anzi sicuramente, vista la mia mediocre conoscenza giuridica.
In risposta al messaggio di giorgioste del 23/09/2022 alle 16:36:51Ma certo, forse ho scritto male il mio messaggio, sto cercando, senza successo una legge (e per legge intendo legge, decreto legislativo, dpr o decreto ministeriale) che definisca e quantifichi la tolleranza dello strumento di misurazione.
Io avevo capito che a lui, più che la tolleranza normativa, interessasse quella della pesa. Da quanto ho trovato (per quanto capisco) è molto ma molto inferiore al 5% di cui si parla.
In risposta al messaggio di cinquantuno del 23/09/2022 alle 16:37:09Nel diritto positivo valgono soltanto le leggi scritte e vigenti in quel determinato momento.
Non esiste uno strumento di misura al mondo che non abbia una tolleranza, sia che pesi, che legga velocità, che misuri, etc. etc. Mi chiedo, come può una legge non tenere conto di questa cosa secondo te? Persino l'orologioatomico ha una tolleranza: L'orologio atomico è lo strumento per la misurazione del tempo più preciso ad oggi disponibile, con una tolleranza di 1 solo secondo ogni 10 milioni di anni.
In risposta al messaggio di chorus del 23/09/2022 alle 16:55:35Se la trovassi tu te ne sarei estremamente grato, ciao!
Nel diritto positivo valgono soltanto le leggi scritte e vigenti in quel determinato momento. Quello che penso io è soltanto un'opinione (e sono d'accordo con te che una tolleranza in uno strumento di misurazione debba esserci,ma questa è pur sempre un'opinione). Tuttavia, qui posso dirti che nella legge 24 novembre 1981, n. 689, che è la bibbia delle sanzioni amministrative, sui circa 150 articoli di cui è composta, non ho visto alcun riferimento alla tolleranza dello strumento di misurazione, quando questo strumento viene utilizzato per accertare un'infrazione. Poi sicuramente esiste una norma (legge e altri provvedimenti legislativi analoghi quali decreto legislativo, dpr, decreto ministeriale) che stabilisce questa tolleranza, ma io non l'ho trovata. Se la trovassi tu te ne sarei estremamente grato, ciao!
In risposta al messaggio di chorus del 23/09/2022 alle 18:04:00Ebbene, nel mio piccolo non ho trovato alcuna norma che fissi questa tolleranza, chi ne è a conoscenza si faccia avanti!
Il sovrappeso è uno dei temi ampiamente dibattuti su questo forum. Personalmente ho scritto decine e decine di messaggi in merito. Sull'applicazione dell'art. 167 o dell'art. 169 ai nostri camper, discussa fino allo spasimosu queste pagine, vede da un annetto a questa parte la consapevolezza che si applichi (soltanto) l'articolo 169, il quale non prevede alcuna tolleranza. Questo lo dice la circolare del Ministero dell'Interno del 6 luglio 2021 prot. 300/A/6622/21/102/18/1. Questa autorevolissima presa di posizione taglia la testa al toro e sul punto dobbiamo rassegnarci. Accanto al tema della tolleranza sul peso rilevato dalla pesa, che abbiamo visto non essere legalmente contemplata in base all'interpretazione ministeriale, qui si sta parlando (ma spesso viene fuori questo argomento) di una tolleranza dello strumento di misurazione. Ebbene, nel mio piccolo non ho trovato alcuna norma che fissi questa tolleranza, chi ne è a conoscenza si faccia avanti!
In risposta al messaggio di latrofa124 del 23/09/2022 alle 19:12:44La prima volta che ti fermano per pesarti chiedi
Ebbene, nel mio piccolo non ho trovato alcuna norma che fissi questa tolleranza, chi ne è a conoscenza si faccia avanti! In Svizzera per esempio e sappiamo bene come la pensano gli svizzeri, è prevista la tolleranza, inAustria pure e così via. Anche in Italia sono concesse le tolleranze, ma sono nell'art. 167. Ritengo che l'eventuale Art. 169 possa essere applicato nel caso che il superamento dei passeggeri consentiti superi la massa . Roberto
In risposta al messaggio di cinquantuno del 23/09/2022 alle 17:53:12Sono ammirato dalla vostra conoscenza in merito, umilmente io sapevo che le autovetture sono le comuni automobili, i camper sono autoveicoli, infatti nei parcheggi con la dicitura "solo autovetture" i camper rischiano la multa.
Provo a rispondermi da solo, senz'altro sbaglierò qualcosa! Art 169. Comma 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu' ampia liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. ( non parladi pesi ) Comma 2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non puo' superare quello indicato nella carta di circolazione. ( non parla di pesi ) Comma 3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonche' il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. ( qui sembra che parli di pesi ma esclude le autovetture, ed il camper è un'autovettura ) Comma 4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la liberta' di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilita'. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. ( non parla di pesi ) Comma 5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta' inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici. ( non parla di pesi ) Comma 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. ( non parla di pesi ) Comma 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163)) ( qui parla di pesi ma esclude le autovetture, ed il camper è un'autovettura ) Comma 8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)), nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163)) ( non parla di pesi ) Comma 9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ( questo sembra il comma che ci interessa, ma il comma 7 recita: Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone,che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione... quà stà il problema, persone più peso o solo peso? ) Inoltre non si parla se le persone in più devono scendere e cercarsi un altro mezzo e/o il peso debba rientrare entro la portata limite, genericamente parla di una sanzione amministrativa da € 42 a € 173 Comma 10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163)) ( non parla di pesi ) Cosa si intende per autovetture?L'autovettura è un veicolo a motore con quattro ruote, destinato al trasporto di persone (massimo nove, compreso il conducente). Quindi non sono autovetture gli autobus (più di nove persone), i portavalori (destinato a trasporto di valori), gli autocarri (destinati al trasporto di merci).
In risposta al messaggio di ezio59 del 23/09/2022 alle 20:29:10Spesso chiedo che per togliersi il dubbio di una eventuale infrazione, di chiedere di essere fermati dalle FFOO e chiedere direttamente a loro, ma non so per quale motivo non lo fa nessuno
La prima volta che ti fermano per pesarti chiedi
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/09/2022 alle 20:32:29Per esperienza personale ti dirò che si potrebbero avere risposte assai diverse che dipendono dalla preparazione dei singoli.
Spesso chiedo che per togliersi il dubbio di una eventuale infrazione, di chiedere di essere fermati dalle FFOO e chiedere direttamente a loro, ma non so per quale motivo non lo fa nessuno
In risposta al messaggio di cinquantuno del 23/09/2022 alle 17:53:12Il camper è un autocaravan non una autovettura e trasporta cose (frigo, boiler, cucina ecc) e persone.
Provo a rispondermi da solo, senz'altro sbaglierò qualcosa! Art 169. Comma 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la piu' ampia liberta' di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. ( non parladi pesi ) Comma 2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non puo' superare quello indicato nella carta di circolazione. ( non parla di pesi ) Comma 3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonche' il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. ( qui sembra che parli di pesi ma esclude le autovetture, ed il camper è un'autovettura ) Comma 4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la liberta' di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilita'. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. ( non parla di pesi ) Comma 5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta' inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici. ( non parla di pesi ) Comma 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. ( non parla di pesi ) Comma 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 173 a € 694)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163)) ( qui parla di pesi ma esclude le autovetture, ed il camper è un'autovettura ) Comma 8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 430 a € 1.731)), nonche' la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (133) (145) ((163)) ( non parla di pesi ) Comma 9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ( questo sembra il comma che ci interessa, ma il comma 7 recita: Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone,che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione... quà stà il problema, persone più peso o solo peso? ) Inoltre non si parla se le persone in più devono scendere e cercarsi un altro mezzo e/o il peso debba rientrare entro la portata limite, genericamente parla di una sanzione amministrativa da € 42 a € 173 Comma 10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) (124) (145) ((163)) ( non parla di pesi ) Cosa si intende per autovetture?L'autovettura è un veicolo a motore con quattro ruote, destinato al trasporto di persone (massimo nove, compreso il conducente). Quindi non sono autovetture gli autobus (più di nove persone), i portavalori (destinato a trasporto di valori), gli autocarri (destinati al trasporto di merci).